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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 5770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5770 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Così composta:
DE ET UN de Courtelary Presidente
RI TU Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 519 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Enrico Colasanti che la rappresenta e difendono per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Pamela Schimperna che la rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_1
( C.F. ) CP_3 CodiceFiscale_2
APPELLATI
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Rieti n. 11982/2021 resa nel procedimento 40920/2017 – contratti bancari -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 40920/2017 )
[...] in , e onvenivano Parte_1 Parte_3 Controparte_2 CP_3 dinanzi al Tribunale di Rieti in persona della mandataria Controparte_1 CP_4 opponendosi al decreto ingiuntivo emesso per l'importo di € 25.242,81 oltre accessori e spese sulla base del saldo negativo del conto corrente affidato 10031258 di cui la s.r.l. era titolare e gli altri opponenti fideiussori .
Sostenevano l'illegittimità dei tassi applicati anche in quanto usurari, l'illegittima capitalizzazione, l'indebita applicazione di commissioni, spese, date valuta;
chiedevano il ricalcolo delle poste attive e passive e la condanna dell'opposta a restituire gli importi addebitati in eccesso.
L'opposta si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Era disposta CTU contabile che veniva depositata l'otto giugno 2019.
Il dieci febbraio 2020 il processo era interrotto per il fallimento della s.r.l. dichiarato dal
Tribunale di Rieti con sentenza 13/2019 del sette agosto 2019.
La curatela provvedeva alla riassunzione, solo si costituiva e con sentenza Controparte_1
11982/2021 il Tribunale così statuiva :
“ accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 9469/2017, avente numero di ruolo generale 22561/2017, emesso dal Tribunale di Roma in data 19/04/2017; accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n° 10031258 è pari a € 134.836,79 a credito;
dichiara che nulla devono gli opponenti all'opposta per il titolo dedotto in giudizio;
ribadita la non opponibilità al Fallimento del decreto ingiuntivo opposto, dichiara inammissibile qualsiasi domanda del predetto fallimento nei confronti della banca opposta;
rigetta ogni altra domanda;
compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti;
pone definitivamente e per intero a carico della banca opposta le spese di ctu, liquidate con separato decreto”
Proponeva appello la curatela del fallimento che concludeva chiedendo :
“Accertare e dichiarare l'interesse della curatela del fallimento n. 12/2019 del Tribunale di Rieti…. A riassumere e proseguire il giudizio n.r.g.c. 40920/2017 del Tribunale di Roma avente ad oggetto l'opposizione decreto ingiuntivo n.rg.c 9469/2017 del predetto Tribunale e, per l'effetto, condannare la ( P.iva ) al pagamento di Controparte_1 P.IVA_2
€134.836,79 quale saldo del conto corrente n° 10031258 in favore della curatela del
2 fallimento;
- porre a carico della soccombente le spese di lite del primo grado di CP_5 giudizio - Condannare al pagamento delle spese di lite del doppio grado”. si costituiva e concludeva chiedendo : Controparte_1
“ In via preliminare e pregiudiziale - Ritenere e dichiarare inammissibile l'avversario appello ex artt. 342 e 348 bis e ter cpc;
Nel merito - Rigettare l'avversario parziale appello inammissibile ancor prima che infondato in fatto e diritto e sfornito di prova, e per l'effetto confermare la Sentenza appellata perché conforme a Giurisprudenza e idoneamente motivata. Con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado, come per legge”.
La Corte all'esito dell'udienza del ventidue settembre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del trenta giugno 2025 riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la contumacia di e cui l'atto di Controparte_2 CP_3 appello è stato notificato e che non si sono costituiti.
L'appello è ammissibile in quanto le doglianze sono specificamente articolate rispetto ai punti di motivazione della sentenza impugnata.
********
Primo motivo di appello
Violazione dell'art. 36 c.p.c. ed erroneità della motivazione resa con dalla sentenza impugnata ove a pagina 5 si legge che “ …né risulta in diritto spiegata alcuna domanda riconvenzionale, tale non potendo di certo essere la richiesta di rideterminazione dell'esatto rapporto 'dare/avere' fra le parti…”; violazione degli artt. 100, e 303 c.p.c. e conseguente erroneità ed illegittimità della sentenza che, sulla scorta della non condivisibile motivazione resa a pagina 3 a 5, partendo dalla erronea affermazione secondo cui la curatela non aveva alcun interesse a costituirsi nel giudizio di opposizione (cfr. pagina 14 della sentenza) è pervenuta alla declaratoria di inammissibilità di qualsiasi domanda proposta dal fallimento nei confronti della banca opposta e al rigetto di ogni altra domanda con conseguente erronea e falsa applicazione degli art. 43 e 93 l. f.
Secondo motivo di appello
Sulla declaratoria di “inammissibilità di qualsiasi domanda del predetto fallimento nei confronti della banca opposta” e sul “rigetto di ogni altra domanda” ivi compresa la domanda di risarcimento del danno.
I motivi, da trattare congiuntamente per la stretta connessione logica, sono fondati.
3 Al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale la s.r.l. nell'atto introduttivo, come anche riportato dalla curatela nell'atto di riassunzione, ha utilizzato l'intestazione “ atto di opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale “.
Nelle conclusioni dell'atto di opposizione, riportate dalla curatela, è stato chiesto espressamente ( punto 3 delle conclusioni dell'atto di opposizione ) :
“condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse oltre gli interessi legali creditori in favore della attrice, per il contratto di conto corrente ordinario n° 10031258, usura per la cifra di euro 25.366,50 e anatocismo per la somma di euro 17.450,14, per una somma totale di euro 42.816,64. così come rileva dai saldi del contratto di conto corrente al netto di qualsiasi interesse ed onere derivante anche dagli altri conti correnti che, di fatto, addebitavano le competenze sul predetto rapporto, ovvero per il diverso maggiore o minore importo che dovesse risultare accertato in corso di causa, anche a mezzo di ctu, il tutto a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo, come in narrativa, e di conseguenza, per domanda riconvenzionale”.
La curatela nell'atto di riassunzione ha inoltr affermato :
“…è interesse del curatore del fallimento in epigrafe indicato proseguire il giudizio interrotto al fine di coltivare la domanda riconvenzionale proposta dalla debitrice opponente riproponendo le domande, richieste istanze ed eccezioni già formulate nella precedente fase processuale, nessuna esclusa e salva la loro compatibilità”
La domanda della curatela poi, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, era pienamente ammissibile perché solo le richieste dei creditori del fallimento devono essere fatte valere in sede di ammissione allo stato passivo e non quelle rispetto a cui è il fallimento a chiedere l'adempimento di un'obbligazione.
L'importo da riconoscere, già oggetto di pronuncia di mero accertamento e non contestato nel quantum, è € 134.836,79.
*******
Il terzo motivo, sulle spese di lite, è assorbito dall'accoglimento dell'appello che impone una nuova valutazione.
Attesa l'ammissione della curatela al gratuito patrocinio la liquidazione è in favore dello
Stato.
*********
4 Le spese di primo e secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dello scaglione tariffario relativo alla somma riconosciuta con valori prossimi ai minimi attesa la ridotta complessità delle questioni trattate senza fase istruttoria per l'appello in quanto non tenuta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di e Controparte_2
e, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, CP_3 condanna a pagare a Controparte_1 Controparte_6
€ 134.836,79.
[...]
Condanna a pagare le spese di entrambi i gradi di giudizio in favore Controparte_1 dell'Erario liquidandole per il primo grado in complessivi € 7.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA e per il grado di appello in complessivi € 5.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Roma, camera di consiglio del ventidue settembre 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
RI TU DE ET UN de Courtelary
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE
Così composta:
DE ET UN de Courtelary Presidente
RI TU Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 519 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
( C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Enrico Colasanti che la rappresenta e difendono per mandato in atti
APPELLANTE
E
( C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Pamela Schimperna che la rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) Controparte_2 CodiceFiscale_1
( C.F. ) CP_3 CodiceFiscale_2
APPELLATI
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Rieti n. 11982/2021 resa nel procedimento 40920/2017 – contratti bancari -
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato e iscritto a ruolo ( r.g. 40920/2017 )
[...] in , e onvenivano Parte_1 Parte_3 Controparte_2 CP_3 dinanzi al Tribunale di Rieti in persona della mandataria Controparte_1 CP_4 opponendosi al decreto ingiuntivo emesso per l'importo di € 25.242,81 oltre accessori e spese sulla base del saldo negativo del conto corrente affidato 10031258 di cui la s.r.l. era titolare e gli altri opponenti fideiussori .
Sostenevano l'illegittimità dei tassi applicati anche in quanto usurari, l'illegittima capitalizzazione, l'indebita applicazione di commissioni, spese, date valuta;
chiedevano il ricalcolo delle poste attive e passive e la condanna dell'opposta a restituire gli importi addebitati in eccesso.
L'opposta si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Era disposta CTU contabile che veniva depositata l'otto giugno 2019.
Il dieci febbraio 2020 il processo era interrotto per il fallimento della s.r.l. dichiarato dal
Tribunale di Rieti con sentenza 13/2019 del sette agosto 2019.
La curatela provvedeva alla riassunzione, solo si costituiva e con sentenza Controparte_1
11982/2021 il Tribunale così statuiva :
“ accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 9469/2017, avente numero di ruolo generale 22561/2017, emesso dal Tribunale di Roma in data 19/04/2017; accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n° 10031258 è pari a € 134.836,79 a credito;
dichiara che nulla devono gli opponenti all'opposta per il titolo dedotto in giudizio;
ribadita la non opponibilità al Fallimento del decreto ingiuntivo opposto, dichiara inammissibile qualsiasi domanda del predetto fallimento nei confronti della banca opposta;
rigetta ogni altra domanda;
compensa integralmente le spese di lite fra tutte le parti;
pone definitivamente e per intero a carico della banca opposta le spese di ctu, liquidate con separato decreto”
Proponeva appello la curatela del fallimento che concludeva chiedendo :
“Accertare e dichiarare l'interesse della curatela del fallimento n. 12/2019 del Tribunale di Rieti…. A riassumere e proseguire il giudizio n.r.g.c. 40920/2017 del Tribunale di Roma avente ad oggetto l'opposizione decreto ingiuntivo n.rg.c 9469/2017 del predetto Tribunale e, per l'effetto, condannare la ( P.iva ) al pagamento di Controparte_1 P.IVA_2
€134.836,79 quale saldo del conto corrente n° 10031258 in favore della curatela del
2 fallimento;
- porre a carico della soccombente le spese di lite del primo grado di CP_5 giudizio - Condannare al pagamento delle spese di lite del doppio grado”. si costituiva e concludeva chiedendo : Controparte_1
“ In via preliminare e pregiudiziale - Ritenere e dichiarare inammissibile l'avversario appello ex artt. 342 e 348 bis e ter cpc;
Nel merito - Rigettare l'avversario parziale appello inammissibile ancor prima che infondato in fatto e diritto e sfornito di prova, e per l'effetto confermare la Sentenza appellata perché conforme a Giurisprudenza e idoneamente motivata. Con vittoria di spese e compensi di lite del presente grado, come per legge”.
La Corte all'esito dell'udienza del ventidue settembre 2025, trattata in forma scritta come da decreto del trenta giugno 2025 riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la contumacia di e cui l'atto di Controparte_2 CP_3 appello è stato notificato e che non si sono costituiti.
L'appello è ammissibile in quanto le doglianze sono specificamente articolate rispetto ai punti di motivazione della sentenza impugnata.
********
Primo motivo di appello
Violazione dell'art. 36 c.p.c. ed erroneità della motivazione resa con dalla sentenza impugnata ove a pagina 5 si legge che “ …né risulta in diritto spiegata alcuna domanda riconvenzionale, tale non potendo di certo essere la richiesta di rideterminazione dell'esatto rapporto 'dare/avere' fra le parti…”; violazione degli artt. 100, e 303 c.p.c. e conseguente erroneità ed illegittimità della sentenza che, sulla scorta della non condivisibile motivazione resa a pagina 3 a 5, partendo dalla erronea affermazione secondo cui la curatela non aveva alcun interesse a costituirsi nel giudizio di opposizione (cfr. pagina 14 della sentenza) è pervenuta alla declaratoria di inammissibilità di qualsiasi domanda proposta dal fallimento nei confronti della banca opposta e al rigetto di ogni altra domanda con conseguente erronea e falsa applicazione degli art. 43 e 93 l. f.
Secondo motivo di appello
Sulla declaratoria di “inammissibilità di qualsiasi domanda del predetto fallimento nei confronti della banca opposta” e sul “rigetto di ogni altra domanda” ivi compresa la domanda di risarcimento del danno.
I motivi, da trattare congiuntamente per la stretta connessione logica, sono fondati.
3 Al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale la s.r.l. nell'atto introduttivo, come anche riportato dalla curatela nell'atto di riassunzione, ha utilizzato l'intestazione “ atto di opposizione a decreto ingiuntivo e domanda riconvenzionale “.
Nelle conclusioni dell'atto di opposizione, riportate dalla curatela, è stato chiesto espressamente ( punto 3 delle conclusioni dell'atto di opposizione ) :
“condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse oltre gli interessi legali creditori in favore della attrice, per il contratto di conto corrente ordinario n° 10031258, usura per la cifra di euro 25.366,50 e anatocismo per la somma di euro 17.450,14, per una somma totale di euro 42.816,64. così come rileva dai saldi del contratto di conto corrente al netto di qualsiasi interesse ed onere derivante anche dagli altri conti correnti che, di fatto, addebitavano le competenze sul predetto rapporto, ovvero per il diverso maggiore o minore importo che dovesse risultare accertato in corso di causa, anche a mezzo di ctu, il tutto a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo, come in narrativa, e di conseguenza, per domanda riconvenzionale”.
La curatela nell'atto di riassunzione ha inoltr affermato :
“…è interesse del curatore del fallimento in epigrafe indicato proseguire il giudizio interrotto al fine di coltivare la domanda riconvenzionale proposta dalla debitrice opponente riproponendo le domande, richieste istanze ed eccezioni già formulate nella precedente fase processuale, nessuna esclusa e salva la loro compatibilità”
La domanda della curatela poi, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, era pienamente ammissibile perché solo le richieste dei creditori del fallimento devono essere fatte valere in sede di ammissione allo stato passivo e non quelle rispetto a cui è il fallimento a chiedere l'adempimento di un'obbligazione.
L'importo da riconoscere, già oggetto di pronuncia di mero accertamento e non contestato nel quantum, è € 134.836,79.
*******
Il terzo motivo, sulle spese di lite, è assorbito dall'accoglimento dell'appello che impone una nuova valutazione.
Attesa l'ammissione della curatela al gratuito patrocinio la liquidazione è in favore dello
Stato.
*********
4 Le spese di primo e secondo grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dello scaglione tariffario relativo alla somma riconosciuta con valori prossimi ai minimi attesa la ridotta complessità delle questioni trattate senza fase istruttoria per l'appello in quanto non tenuta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di e Controparte_2
e, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, CP_3 condanna a pagare a Controparte_1 Controparte_6
€ 134.836,79.
[...]
Condanna a pagare le spese di entrambi i gradi di giudizio in favore Controparte_1 dell'Erario liquidandole per il primo grado in complessivi € 7.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA e per il grado di appello in complessivi € 5.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
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RI TU DE ET UN de Courtelary
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