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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 12/05/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC
Nella causa civile iscritta al n. 3772/2024 R.G.V.G. dell'anno 2024,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. LUPO GINA, come da Parte_1
mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. DIPIERRO Controparte_1
ANGELICA, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 28/11/2024 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 14/06/2012 avevano contratto matrimonio in Taranto
(Ta); l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 13/01/2025.
La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 12/03/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a Controparte_1
TARANTO (TA), il 22/04/1987 uniti in matrimonio in Taranto (Ta) il 14/06/2012 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Taranto (Ta) dell'anno
2012, parte 2, serie A, numero 33;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi Pt_1
e in conformità a quelle da costoro
[...] Controparte_1
indicate congiuntamente nell'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto (Ta).
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 12/03/2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
SEPARAZIONE PERSONALE A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC
Nella causa civile iscritta al n. 3772/2024 R.G.V.G. dell'anno 2024,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. LUPO GINA, come da Parte_1
mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. DIPIERRO Controparte_1
ANGELICA, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 28/11/2024 le parti indicate in epigrafe, premettevano che: il giorno 14/06/2012 avevano contratto matrimonio in Taranto
(Ta); l'unione coniugale era naufragata senza possibilità di riconciliazione. Sulla scorta di tali premesse chiedevano che fosse pronunciata la separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 13/01/2025.
La domanda congiunta è fondata e merita accoglimento.
All'udienza di comparizione dei coniugi del 12/03/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, i coniugi confermavano per iscritto la volontà di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Non resta che prendere atto della volontà delle parti, non ravvisandosi alcuna ragione ostativa alla condivisione ed alla ratifica degli accordi raggiunti, le cui condizioni, riportate in ricorso, devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge e all'interesse della prole impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a Controparte_1
TARANTO (TA), il 22/04/1987 uniti in matrimonio in Taranto (Ta) il 14/06/2012 con atto trascritto nell'apposito registro del Comune di Taranto (Ta) dell'anno
2012, parte 2, serie A, numero 33;
2. DISCIPLINA le condizioni della separazione dei coniugi Pt_1
e in conformità a quelle da costoro
[...] Controparte_1
indicate congiuntamente nell'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per gli adempimenti di legge all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Taranto (Ta).
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 12/03/2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara