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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 19/03/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 17/3/2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt.
127 ter, 429 e 442 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 5036 dell'anno 2023
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Giglio, Parte_1
giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Elvira Castellaneta, in virtù di procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 17/3/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLE DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/6/2023 il ricorrente chiedeva che fosse riconosciuta l'eziologia professionale delle patologie contratte durante l'attività lavorativa e che l' fosse condannato CP_1 al pagamento dell'indennizzo previsto dalla legge in ragione di un danno biologico del 12% ovvero nella diversa misura accertata in corso di causa, anche inferiore al minimo indennizzabile ai fini di un eventuale aggravamento.
A tal fine parte ricorrente deduceva che in data 22/4/2021 aveva presentato all' domanda di CP_1
riconoscimento della malattia da cui era affetto (ernia discale lombare) quale malattia professionale;
che la sua domanda era stata rigettata;
che aveva diritto al riconoscimento della natura professionale
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della malattia in quanto aveva sempre svolto l'attività di operaio edile – piastrellista dall'1.3.1990, come da estratto contributivo in atti;
che, nell'ambito della sua attività lavorativa svolta quotidianamente era sempre stato esposto a movimentazione manuale di carichi eseguita con continuità durante il turno lavorativo ed a posture incongrue causate da prolungate ore inginocchiato ed a continue vibrazioni derivanti dall'utilizzo di macchinari e/o utensili da lavoro quali piallatrici, seghe circolari, compressori, martelli e scalpelli demolitori;
che in particolare si occupava della preparazione dei fondi e della messa in posa di rivestimenti a muro e a pavimento di pvc, piastrelle, ceramiche, marmo ed altro, all'interno ed all'esterno degli edifici, sia in costruzioni nuove che in fase di ristrutturazione;
che puliva e raschiava il massetto per renderlo liscio e compatto ed idoneo alla posa del pavimento;
che tagliava le piastrelle in ceramica, in legno, in marmo ed altro;
che lavorava molte ore in ginocchio e/o in posizioni scomode;
che svolgeva lavorazioni di sollevamento, trasporto e spostamento manuale di carichi pesanti quali sacchi di cemento, paiole di calcina, mattoni, lastre di marmo, martelli pneumatici ed altro, con equilibrio instabile e su pavimenti spesso sconnessi.
Il ricorrente chiedeva dunque che, accertata la natura professionale della malattia contratta, l' CP_1
fosse condannato al pagamento del relativo indennizzo ovvero che comunque fosse accertata la percentuale di danno biologico (anche inferiore al minimo indennizzabile) ai fini di un eventuale aggravamento.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in CP_1 diritto contestando che il ricorrente non aveva fornito la prova dell'esposizione a rischio, oltre che la sussistenza del nesso causale con l'attività svolta, evidenziando che dall'estratto contributivo risultavano lunghi periodi di inoccupazione;
deduceva inoltre che la domanda subordinata, di accertamento del danno inferiore al minimo indennizzabile, fosse inammissibile, in quanto la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 6468/1988 aveva chiarito che non era proponibile autonoma azione di mero accertamento di fatti che, sia pure giuridicamente rilevanti, costituiscono elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto.
La causa veniva istruita oralmente e a mezzo CTU.
***
La domanda di parte ricorrente è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
La malattia professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro. Nella malattia professionale, diversamente che nell'infortunio, l'influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia deve essere contratta proprio nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa espletata. La sussistenza di concause esterne non idonee ad interrompere il nesso causale tra attività svolta e malattia subita non esclude l'indennizzabilità della malattia, che comunque deve aver causato al
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lavoratore postumi pari ad almeno il 6% di invalidità. Determinante è la prova del nesso causale tra attività e patologia. Mentre sussiste, ai sensi del DPR n. 1124/1965, una presunzione legale circa la eziologia professionale delle malattie contratte nell'esercizio delle lavorazioni morbigene tabellate, nelle altre ipotesi (cioè per le malattie tabellate di cui si alleghi la derivazione da cause morbigene non tabellate oppure per le malattie non tabellate) spetta al lavoratore, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, la prova della sussistenza del nesso causale (cfr., ex multis, Cass. Sez.
L. n. 15400/2011). Il lavoratore deve tuttavia fornire la prova, anche nelle malattie cd. tabellate, della patologia contratta, dell'inserimento nelle Tabelle previste dalla legge e dell'insorgenza della malattia nell'arco temporale previsto dalle tabelle stesse (cfr. sul punto Cass. n. 13024/2017).
Nel caso di specie detto onere probatorio è stato pienamente assolto dal ricorrente, in quanto in primo luogo i testimoni ascoltati, avendo lavorato con il ricorrente, hanno confermato le mansioni dedotte in ricorso e l'esposizione al rischio dello stesso, avendone avuto diretta conoscenza. In particolare il testimone ha dichiarato che il ricorrente ha iniziato a svolgere Testimone_1
le mansioni di piastrellista dal 1990, quando era ancora minorenne, per averglielo riferito il ricorrente stesso;
che comunque dal 2003 tali mansioni sono state certamente svolte, avendo lui lavorato con il ricorrente presso la ditta di suo zio che dal 2010 al 2017 il Testimone_2
ricorrente ha lavorato per la sua azienda. Il testimone ha dichiarato di aver Testimone_3
iniziato a lavorare con il ricorrente praticamente nello stesso periodo, avendo la medesima età, dunque dal 1990. Peraltro il quasi trentennale svolgimento di attività lavorativa è comprovato dall'estratto contributivo depositato, il quale – seppure contiene alcuni periodi di inoccupazione
(NASPI, infortunio, servizio militare) – evidenzia come il ricorrente abbia lavorato moltissimi anni nel settore edile.
Inoltre, a seguito della CTU espletata, è stato accertato che le patologie del ricorrente sono correlate all'attività lavorativa svolta.
Il CTU dott. , nominato in corso di causa, le cui conclusioni appaiono esenti da Persona_1
vizi logici e da contraddizioni, tanto da poter essere poste a base della presente decisione, ha confermato la sussistenza dell'eziologia professionale della malattia del ricorrente.
Al riguardo, il dott. ha così argomentato: è risultato affetto da Persona_1 Parte_1
“Ernie discali lombari e spondiloartrosi - Obesità”.
Nel caso in oggetto, la valutazione dell'esposizione al rischio (posture incongrue e MMC in 29 anni di attività) è rimessa alla funzione medico-legale, poiché richiede un giudizio di sintesi che tenga conto non solo dei fattori di nocività presenti nell'ambiente di lavoro, ma anche della variabilità della sensibilità dello specifico soggetto che agli stessi è stato esposto (Istruzione operativa dell' del 16.02.2006). CP_1
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L'accertamento della sussistenza del nesso eziologico, sia pure in termini di probabilità qualificata, tra il rischio lavorativo e la patologia diagnosticata, deve indurre a riconoscere la natura professionale della stessa anche quando abbiano concorso a causarla fattori di rischio extralavorativi, nella fattispecie l'Obesità.
Ne consegue che, nel determinismo della malattia professionale denunciata, una volta che sia stata accertata l'esistenza di una concausa lavorativa (stress lavoro correlato – posture incongrue – movimentazione manuale di carichi in 29 anni) nell'eziologia di una malattia “Ernie discali lombari”, l'indennizzabilità della stessa non potrà essere negata sulla base di una prevalenza qualitativa o quantitativa delle concause extralavorative (Obesità).
Nel caso in esame la malattia professionale “Ernie discali lombari” è stata aggravata dall'esposizione sul lavoro, per 29 anni, a noxae patogene (posture incongrue e movimentazione manuale dei carichi), come dichiarato anche da prove testimoniali raccolte nell'udienza del
04.03.2024, con conseguente degenerazione progressiva dei dischi intervertebrali lombari.
Il signor in seguito alle sollecitazioni bio-meccaniche ripetute nel tempo in Parte_1 occasione di lavoro (29 anni), ha riportato “Ernie discali del tratto lombare con disturbi trofico- sensitivi persistenti – spondiloartrosi in Obeso”.
Il danno biologico è risarcibile in base al cod. 193 delle tabelle M.P. D.M. 12.07.2000 “Patologia vertebrale lombare con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti, quadro diagnostico strumentale di discoartrosi” nella misura del 009% (nove) a far data dal 22.04.2021, epoca del rilascio del certificato introduttivo”.
Ricevuta la bozza peritale, l' ha presentato osservazioni alla CTU, circa la mancata prova CP_1 dell'esposizione a rischio in considerazione dei lunghi periodi di inoccupazione e la natura comune delle patologie denunciate.
Il CTU ha risposto alle osservazioni di parte, evidenziando che le mansioni di piastrellista, svolte in un arco temporale di 29 anni, sono state confermate dalla prova testimoniale espletata e che anche le posture incongrue assunte sono state confermate dai testimoni.
Si concorda con la valutazione del CTU, considerato che ai fini dell'esposizione a rischio va valutata l'attività istruttoria nel suo complesso;
infatti i testimoni hanno confermato ogni assunto attoreo e dunque la presenza di brevi periodi di inoccupazione risultanti dall'estratto contributivo, in un arco temporale di tre decenni, non è sufficiente per escludere l'origine professionale della malattia denunciata.
In definitiva, la domanda deve essere accolta e, accertata la sussistenza del nesso causale tra patologia denunciata al ricorrente in data 22/4/2021 ed attività lavorativa svolta, l' deve CP_1
essere condannato al pagamento di un indennizzo in favore del ricorrente, rapportato ad un danno biologico del 9%, oltre accessori di legge.
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L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame della domanda subordinata, circa l'ammissibilità della valutazione di un danno biologico inferiore al minimo indennizzabile.
Le spese processuali, comprese le spese di CTU, seguono la soccombenza e sono interamente poste a carico della parte resistente, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
29/6/2023 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la malattia professionale del ricorrente è eziologicamente connessa all'attività lavorativa svolta, con danno biologico complessivo del 9%;
2) condanna l' al pagamento di un indennizzo in favore del ricorrente secondo quanto CP_1
accertato in sentenza, oltre accessori di legge;
3) condanna l' al pagamento delle spese processuali del ricorrente, che liquida in favore del CP_1 procuratore dichiaratosi antistatario in € 2.700,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge;
4) pone le spese relative all'espletata CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, data del deposito telematico
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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