CA
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/09/2025, n. 5324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5324 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione VI civile R.G. 1292/2021
All'udienza collegiale del giorno 24/09/2025 ore 11:30
Presidente Dott. Alberto CC
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. DE SANTIS GIORGIO Avv. Necci presente in sostituzione Appellato/i
(DECEDUTO) Controparte_1 Avv. RE VI NQ EREDE Parte_2 Avv. AGOSTINI ALESSANDRO Presente
Controparte_2 Controparte_3 Avv. AGOSTINI ALESSANDRO
NQ EREDE CP_4 CP_1 CP_1 Avv. AGOSTINI ALESSANDRO
NQ EREDE Controparte_5 Controparte_1 Avv. AGOSTINI ALESSANDRO Par
NQ EREDI ARCO Controparte_6 CP_1 Avv. AGOSTINI ALESSANDRO VICARI NQ EREDE CP_7 CP_1 CP_1 Avv. AGOSTINI ALESSANDRO KOZLOWSKI MARCO CURATELA EREDITA' GIACENTE Avv. AGOSTINI ALESSANDRO
Controparte_8 Avv. AGOSTINI ALESSANDRO
*** La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi. Il difensore degli appellati chiede lo stralcio delle note depositate da controparte l'8/8/2025 e della documentazione ivi allegata. In subordine chiede un termine per controdedurre. Il difensore dell'appellante si oppone trattandosi di giurisprudenza sopravvenuta. La Corte trattiene la causa in decisione. IL PRESIDENTE Alberto CC RI d'AM Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Alberto CC Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 24.09.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1292 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(c.f. ), domiciliata presso il difensore avv. DE Parte_1 C.F._1
SANTIS GIORGIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
Controparte_9
( ), in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliata presso il CodiceFiscale_2 difensore avv. AGOSTINI ALESSANDRO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
E
RE VI ( ), CodiceFiscale_3 Controparte_6
( ), ( ), CodiceFiscale_4 CP_2 CodiceFiscale_5 [...]
( ), (c.f. CP_4 CodiceFiscale_6 Controparte_10
), (c.f. ) C.F._7 Controparte_8 C.F._8 [...]
( ) quali EREDI CP_5 CodiceFiscale_9 Parte_3
2
[...] domiciliati presso il difensore avv. AGOSTINI ALESSANDRO che li rappresenta e difende giusta procura in atti
INTERVENUTI
OGGETTO: appello contro la sentenza n.97/2021 resa in data 27/01/2021 dal Tribunale di
Frosinone.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 25.02.2021 ha proposto Parte_1 appello contro la sentenza n.97/2021 pubblicata in data 27/01/2021 dal Tribunale di Frosinone resa a definizione del procedimento civile di primo grado r.g.n.962/2018, promosso dall'amministratore di sostegno di per risarcimento danni nei confronti di Controparte_1
sua precedente amministratrice di sostegno. CP_11
§ 2. — I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con citazione l'attore quale intestatario di amministrazione di sostegno e con provvedimento di autorizzazione del
Giudice Tutelare di questo Tribunale evocava in giudizio la convenuta per far accertare e dichiarare che la stessa in qualità di amministratore di sostegno dell'attore era responsabile di avere male gestito la funzione di amministrazione di sostegno, e per questo aveva creato danni allo stesso attore;
e quindi chiedeva accertarsi e dichiarare la stessa convenuta nella qualità di Amm.re di sostegno ad essere condannata al risarcimento della somma di euro
13.425,00 o quella minore somma o maggiore che sarà accertata in corso di causa, anche in via equitativa da versarsi nei confronti dell'attore beneficiario di amm.re di sostegno nella persona della dott.ssa , il tutto con vittoria di spese di lite;
si costituiva la Persona_1 convenuta, la quale chiedeva essere autorizzata a chiamare in causa in garanzia la
[...] in persona del l.r.p.t., chiedeva anche dichiarare l'azione improcedibile in quanto CP_12 la procedura non era stata preceduta da esperimento di negoziazione assistita;
in via preliminare chiedeva dichiararsi l'incompatibilità ex art.408 c.c. della dott.ssa
[...]
Cont a ricoprire il ruolo di dell'attore, quindi dichiararsi nullo l'atto di citazione;
Per_1 chiedeva rigettarsi le domande, in subordine chiedeva la condanna nella misura minima stante la opposizione;
chiedeva di essere manlevata dalla dall'eventuale Controparte_12 risarcimento del danno;
questo ufficio sospendeva il procedimento per la instaurazione del procedimento di negoziazione;
veniva depositata documentazione attestante la conclusione con esito negativo del procedimento di negoziazione per il decorso del termine di tre mesi con esito negativo;
non venivano accolte le eccezioni di parte convenuta sulla eccezione che il procedimento di negoziazione non era concluso;
venivano concessi i termini ex art.183 6 comma cpc;
venivano accolte non tutte ma alcune prove dell'una e dell'altra parte;
venivano escussi i testi;
dopo le prove parte convenuta depositava documentazione alla quale l'attore si
3 opponeva in quanto tardiva;
precisate le conclusioni la causa veniva assegnata a sentenza”.
§ 3. — Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “1) Dichiara che la sig.ra in qualità di amministratrice di sostegno del sig. si è resa
Parte_1 Controparte_1 responsabile di plurimi atti di mala gestio;
2) Accertato che i danni prodotti dalla sig.ra in qualità di amministratrice di sostegno al sig. sono
Parte_1 Controparte_1 quantificabili in euro 7.974,45, e, per l'effetto 3) Condanna al risarcimento del danno la sig.ra nei confronti del sig. beneficiario dell'amministrazione di
Parte_1 Controparte_1 sostegno nella persona della attuale amministratore di sostegno dott.ssa Persona_1 della somma di euro 7.974,45 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) Condanna altresì la sig.ra alla refusione delle spese di lite che si reputano liquidare in curo 3.000,00
Parte_1 per compenso ed euro 264,00 per spese, oltre iva cpa e rimborso forfettario”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “La domanda va accolta anche se in parte. 1) IN RITO A) Esame Eccezioni pregiudiziali di parte convenuta;
a) Riguardo alla domanda di chiamata in garanzia della "Le residenze di Esper scarl" La chiamata in causa e in garanzia esperita dalla convenuta non poteva essere accolta e non va accolta e pertanto respinta.
Infatti, la stessa amministratrice di sostegno, attuale convenuta, dichiarando di aver lasciato la disponibilità dei beni e dei documenti del beneficiario ad un terzo soggetto "le residenze di
" ha provato di per sé la grave responsabilità cui è incorsa. CP_12
Cosa dovrebbe garantire la terza chiamata in causa? La responsabilità è tutta della attuale convenuta, il terzo non può manlevare alcunché di cui non è responsabile: la attuale convenuta non aveva mai avuto autorizzazione dal Giudice tutelare ad avere in custodia presso le residenze Esper i beni il libretto di risparmio e i conti correnti del beneficiario;
il giudice deve anche esaminare se la domanda è valida, pena anche la refusione delle spese da parte del richiedente la domanda in garanzia;
quindi la domanda è peregrina e non va accolta;
b) sulla richiesta di improcedibilità della domanda per non essere stato effettuato l'esperimento della procedura di negoziazione assistita: La eccezione non coglie nel segno. Questo ufficio alla eccezione della convenuta sospese il giudizio per il tentativo di negoziazione assistita, il procedimento è stato avviato dall'attrice vi sono in atti documentazione inerente tale richiesta.
Parte convenuta nulla ha dedotto. Il silenzio quindi equivale a rifiuto.
Sta di fatto che il decorso del periodo di tempo di cui all'articolo 2 comma II lettera a
L.n.162/14 ha determinato l'avveramento della condizione di proponibilità della domanda.
Parte attrice ha depositato una nota inviata alla convenuta del 18.9.2018 relativa alla richiesta di disponibilità ad esperire il relativo procedimento;
questa nota era un formale invito alla convenuta ad aderire alla negoziazione assistita;
in data 8.10.2018 la convenuta dichiarava di accettare l'invito a partecipare alla procedura di negoziazione assistita, ma il termine previsto
4 dall'art.2 comma 2 lettera a) della legge 162/2014 spirava senza ogni ulteriore attività; veniva depositata alla successiva udienza dopo la sospensione la documentazione attestante la conclusione con esito negativo del procedimento di negoziazione per il decorso del termine di legge, per cui il procedimento è valido e va respinta la eccezione di parte convenuta;
c)
Eccezione di incompatibilità ex art 408 cc della attuale amministratrice a ricoprire il ruolo di
ADS dell'attore: anche per la nullità della procura a liti rilasciata alla stessa. Tale eccezione va rigettata in quanto la stessa va effettuata al Giudice Tutelare che ne ha conferito in uno al
P.M. la nomina;
si rimanda la lettura del provvedimento del Giudice tutelare del 15 maggio
2017 (cfr all.to n. 5 del fascicolo di parte attrice);
2) Esame delle domande.
Va fatta una precisazione sulla intera vicenda. Nel 2015 come risulta dagli atti di causa l'attore poiché era impossibilitato a procedere ai suoi interessi chiedeva al Giudice Tutelare CP_1 di questo tribunale la nomina di un amministratore di sostegno che indicava nella persona della sig.ra II Tribunale in data 17.9.2015 con il Giudice tutelare nominava la dott.sa Pt_1 quale amministratrice di sostegno con obbligo di rendicontazione annuale allo stesso Pt_1
Giudice tutelare;
veniva effettuato l'inventario dei beni di proprietà dell'amministratore; sta di fatto che l'attuale attore amministrato dalla sig.ra si è accorto che dalla movimentazione Pt_1 bancaria vi erano problemi di diversi prelievi bancari non autorizzati e con ricorso depositato chiedeva la sostituzione dell'amministratore di sostegno;
il Giudice tutelare del Tribunale di
Frosinone nel maggio del 2017 dopo la istruttoria svolta visto che la rendicontazione era incompleta accoglieva la domanda dell'attuale attore, come si evince dall'allegato 5 produzione di parte attrice;
veniva revocato con provvedimento del 5 giugno 2017 del Giudice tutelare l'incarico di amm.re di sostegno del beneficiario e nominava in sostituzione la Sig.ra Contr
sta di fatto che la odierna attrice nella qualità, dato che la precedente revocata Per_1 ometteva la consegna di quanto in suo possesso inerente la amministrazione per cui è causa, effettuava istanza al Giudice tutelare perché l'autorizzasse ad effettuare l'inventario, effettuando anche del caso la rottura della serratura della casa di proprietà dell'amministrato; veniva effettuato l'accesso all'appartamento previa autorizzazione del Giudice tutelare e del pm;
l'attuale amministratore di sostegno dalle verifiche effettuate notava che vi erano stati dei prelievi senza giustificazione sul conto corrente dell'amministrato, da qui la vertenza che ci occupa;
Dalla istruttoria è emerso che la convenuta nella qualità di ADS dell'odierno attore ha effettuato dei comportamenti di mala gestio durante la sua funzione di "pubblico ufficiale" di
A.d.s., infatti la stessa non ha adempiuto alla sua funzione con la diligenza del buon padre di famiglia, e di non aver effettuato tutto quanto aveva di bisogno il beneficiario, e non ha quindi ottemperato agli obblighi come previsto dalle norme e non ha riferito del tutto le spese
5 effettuate al Giudice Tutelare e non ha adempiuto a tutti i suoi obblighi. Siamo nella ipotesi di scuola di responsabilità contrattuale in forza dell'art 1218 c.c.
a) Esame dei prelievi di euro 3.710.00 sul conto corrente.
Dall'esame del conto corrente emerge che vi sono stati n.ro 25 prelievi di somme di denaro come si evince a pagina 5 dello stesso estratto conto 00051277 vi sono dei prelievi come evidenziato, come a pagina sei, sette, otto, nove, di euro 3.710,00 senza giustificazione, né la convenuta ha provato in questo giudizio le causali per cui sono state prelevate tali somme;
per cui tali somme vanno restituite alla amministrazione di sostegno;
si ribadisce che la documentazione depositata in data 21 gennaio 2020 da parte convenuta non è valida «è fuori tempo massimo e va stralciata dal processo, per cui questo ufficio ne ordina lo stralcio.
A nulla valgono le testimonianze dei testi, non sono state autorizzate dal Giudice tutelare;
poi tali somme non appaiono nella rendicontazione depositata al giudice tutelare annualmente, per cui non fa fede in questo procedimento;
b) esame spesa di euro 445,45 per spese e compensi professionali in seguito al decreto ingiuntivo notificato all'attore: La precedente amministratrice di sostegno ha fatto versare ulteriori spese legali al beneficiario dell'amministrazione di sostegno di euro 445,45 somma quali compensi professionali, e così Contr tacendo ha arrecato un danno economico e patrimoniale alla stessa poiché la stessa non ha versato quanto dovuto e richiesto dal condominio all'attore quali oneri condominiali in euro
319,96 quindi la somma versata riguarda una mala gestio della stessa amministratrice e va recuperata dall'attore; c) esame della richiesta da parte dell'attore della mancata rendita al beneficiario per la mancata locazione dell'appartamento di sua proprietà: Il beneficiario dell'ADS è proprietario di un appartamento sito in Fiuggi alla via Anticolana, per cui l'attore nella qualità richiede a questo Tribunale il mancato guadagno all'ADS di un fitto dell'appartamento che la ADS attuale convenuta non ha fatto percepire al beneficiario;
L'attore nella qualità calcola che il mancato fitto dal dicembre 2015 al maggio 2016 ammonti ad euro 5.400.00 18 mensilità ad euro 300.00 al mese:
Su tale circostanza parte convenuta ha provato con l'esibizione dell'incarico di mediazione in atti datato 25 marzo 2016 tra la attuale convenuta nella qualità di ADS e l'agenzia immobiliare.
Quindi la prova vi è, non risulta al contrario quanto deduce parte attrice che l'incarico non ha data certa, la data è apposta sul documento, né è stato inficiato da incidente di querela di falso in sede civile, né è stata effettuata tale richiesta. La prova testi ammessa, ha dato contezza di quanto eccepito da parte convenuta sulla richiesta di parte attrice, anche se il documento fa superare ogni qualsiasi prova orale.
d) Esame delle spese sostenute dalla convenuta nella qualità a favore della CP_14
Le spese riguardanti i trasporti da Fiuggi verso i vicini presidi ospedalieri per un importo di euro 570,00, sono stati provati dalla convenuta.
6 L'eccezione di parte attrice che tali spese sono state effettuate in conflitto di interessi dalla Contr convenuta n.q di e la dove era presidente in quel periodo la stessa CP_14 convenuta al tempo in cui ci si riferisce.
Infatti, la era in convenzione con Le Residenze di Esper, ma tale circostanza CP_14 esula dalla nostra indagine.
Nella vertenza che qui ci occupa bisogna verificare se le spese erano congrue e se sono state effettuate;
si tratta di viaggi a Roma andata e ritorno, e gli stessi sono stati provati anche a mezzo di testimonianze rese nella presente procedura e quindi questo ufficio anche in via equitativa le ritiene congrue, per cui va rigettata la richiesta di recupero di tale somma.
e) Esame spese extra anticipate dalla struttura per euro 1.081,58.
Dalle prove testi in atti vi è conferma che la convenuta nella qualità di ads ha avuto un periodo dove non ha amministrato con dovizia di particolari il beneficiario e dal dicembre 2016 al giugno 2017 dato che l'attore dimorava presso la struttura "le residenze di Esper" la stessa ha dovuto anticipare euro 1.081,58; tale somma non è stata provata che non andava effettuata;
la spesa era dovuta, non vi è prova in atti che si poteva risparmiare effettuando altro tipo di indagine e spesa;
e quindi non deve essere richiesta come risarcimento del danno, e quale recupero della somma, in quanto andava elargita per conto del beneficiario;
tale richiesta pertanto va respinta e non accolta;
tali spese dato che sono state utili per il paziente/beneficiario, non possono essere imputabili alla convenuta, ma comunque dalla lettura della fattura documento n.13 di parte attrice, si evidenzia che sono spese che andavano fatte per la cura del paziente/beneficiario che avevano in cura comunque la residenze di CP_12 si legge di visite mediche e altro necessarie per il paziente, quindi andavano comunque fatte.
f) Esame spese acquisto serratura per euro 219,00.
Tale spesa va restituita al beneficiario per cui va condannata la convenuta alla restituzione f) Esame richiesta danni morali. Su tale punto date le provate omissioni, la negligenza e imperizia nell'assolvere il mandato di quale " pubblico ufficiale" e "l'abbandono" del CP_13 beneficiario da parte della convenuta n.q. circostanze che ne hanno determinato la revoca Contr dell'incarico e la destituzione della stessa dall'incarico di parte del Giudice Tutelare, le stesse, determinano anche una responsabilità della convenuta per il riconoscimento di danni patrimoniali e morali.
La prova di tale richiesta di risarcimento danno patrimoniale e danno morale la si evince dal provvedimento del 15 maggio 2017 del Giudice tutelare di questo Tribunale oltre che dall'esame del teste sentito in istruttoria psicologa della struttura dove è Testimone_1 ricoverato l'attore.
La stessa teste psicologa dott.ssa della struttura Le residenze di Esper, conferma lo Tes_1 stato ansiogeno durante l'ultimo, periodo, dove la si è resa "irreperibile", e dove lo stesso Pt_1
7 attuale attore ha ricevuto gli atti giudiziari leggi decreto ingiuntivo.
Pertanto si reputa quantificare il danno morale e patrimoniale anche in via equitativa in euro
(20 euro al giorno) per un totale di euro 600,00 al mese dal mese di dicembre 2016 al giugno
2017, periodo dove la convenuta ha di fatto "abbandonato" il beneficiario per un ammontare di sei mesi equivalente ad euro 3.600,00 (sei mesi per 600,00) oltre interessi dal di della domanda;
su tale argomento questo ufficio ormai come da giurisprudenza consolidata di questo Tribunale nella valutazione del danno morale e nella sua liquidazione considera tutte le conseguenze patite dal danneggiato, tanto nella sua sfera morale sia nel rapporto che il soggetto ha con sé stesso quanto in quella dinamico-relazionale, che riguarda il rapporto del soggetto con la realtà esterna ex plurimis Cass. Ord 2018 n. 20795; e si rifà anche alla liquidazione in via ulteriore rispetto al danno biologico sia dal punto di vista morale che di quello esistenziale con la personalizzazione del ristoro come prevede la sentenza Cassazione civ. del 2019 n.2788.
Quindi nel conteggio si è tenuto conto del danno alla persona, con un conteggio ulteriore del risarcimento comprensivo del pregiudizio patito sia sotto l'aspetto della sofferenza interiore
(danno morale) che in quella dinamico relazionale che riguarda il rapporto del soggetto con la realtà esterna Cassazione ordinanza n.ro 20795/2018; quindi il totale generale è di euro
7.974,45 oltre interessi legali dal dì della domanda e rivalutazione monetaria;
B) Le spese seguono la soccombenza.”.
§ 5. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'ill.ma Corte d'Appello adìta, rigettata ogni contraria istanza e preso ogni correlato provvedimento di rito, così statuire: In via preliminare, accertare l'illegittimità
e nullità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha autorizzato la chiamata in causa della dichiarare, per l'effetto, nulla Controparte_15 la sentenza impugnata, rimettendo gli atti al Tribunale di Frosinone per la ripetizione del giudizio, previa regolare integrazione del contraddittorio;
Ancora in via preliminare subordinata, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare, anche in via incidentale,
l'incompatibilità, ex art. 408 cc, della dott.ssa a ricoprire il ruolo di ADS Persona_1 dell'attore; e, per l'effetto, dichiarare inesistente e/o comunque, nulla la procura alle liti da questa rilasciata alla difesa di controparte e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o, comunque, inammissibile e/o improcedibile l'avverso atto di citazione;
Ancora in via preliminare ulteriormente gradata, in riforma dell'impugnata sentenza dichiarare l'avversa azione improcedibile e/o inammissibile, in quanto non preceduta dal pregiudiziale e necessario esperimento della procedura di negoziazione assistita;
Nel merito, riformare, per quanto di ragione, l'impugnata sentenza e, per l'effetto, rigettare l'avversa domanda, siccome infondata in fatto ed in diritto;
Vittoria di spese del doppio grado.”.
8 § 6. — La curatela dell'eredità giacente di costituitasi con comparsa Controparte_1 depositata il 27.05.2021 essendo deceduto il beneficiario in data 3.04.2021 ha resistito al gravame rassegnando le seguenti conclusioni “- in via preliminare: dichiarare l'appello inammissibile;
in subordine: - sull'avanzata istanza in via preliminare: dichiarare inammissibile/improcedibile o comunque infondata, l'eccezione di illegittimità e nullità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha autorizzato la chiamata in causa della Residenze Esper s.c.a.r.l. in p.l.r.p.t. e la conseguente richiesta di dichiarare, per l'effetto, nulla la sentenza impugnata rimettendo gli atti al Tribunale di Frosinone per la ripetizione del giudizio, previa regolare integrazione del contraddittorio;
- sull'avanzata istanza in via preliminare subordinata: dichiarare inammissibile o comunque infondata la richiesta di accertamento, anche in via incidentale, di incompatibilità ex art. 408 c.c. della dott.ssa a ricoprire il ruolo di ADS dell'attore nel giudizio di primo grado e Persona_1 le conseguenti ed ulteriori richieste;
- sull'avanzata istanza in via preliminare ulteriormente gradata: rigettare, poiché infondata, l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale di primo grado per omesso esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
- nel merito: rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza impugnata. - Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ai sensi del D.M. n. 55/14, oltre al rimborso spese generali,
c.p.a, i.v.a. come per legge e successive spese occorrende”.
§ 7. – In data 19.06.2024 si costituivano RE VI, , Controparte_6 CP_2
, , , e
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_10 [...]
quali eredi di deducendo di aver accettato l'eredità del de CP_8 Controparte_1 cuius con chiusura della procedura dell'eredità giacente il 18.10.2023 da parte del Tribunale di
Frosinone e rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare: dichiarare l'appello inammissibile;
- in subordine: sull'avanzata istanza in via preliminare: dichiarare inammissibile/improcedibile o comunque infondata, l'eccezione di illegittimità e nullità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha autorizzato la chiamata in causa della Residenze Esper s.c.a.r.l. in p.l.r.p.t. e la conseguente richiesta di dichiarare, per l'effetto, nulla la sentenza impugnata rimettendo gli atti al Tribunale di Frosinone per la ripetizione del giudizio, previa regolare integrazione del contraddittorio;
- sull'avanzata istanza in via preliminare subordinata: dichiarare inammissibile o comunque infondata la richiesta di accertamento, anche in via incidentale, di incompatibilità ex art. 408 c.c. della dott.ssa a ricoprire il ruolo di ADS dell'attore nel giudizio di primo grado e Persona_1 le conseguenti ed ulteriori richieste;
- sull'avanzata istanza in via preliminare ulteriormente gradata: rigettare, poiché infondata, l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale di primo grado per omesso esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
- nel merito: rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza impugnata;
- il tutto con vittoria
9 di spese, diritti ed onorari di causa ai sensi del D.M. n. 55/14, oltre al rimborso spese generali,
c.p.a, i.v.a. come per legge e successive spese occorrende”.
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — L'appello è articolato in cinque motivi.
§ 9.1. — Con il primo motivo intestato “NULLITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA
NELLA PARTE IN CUI NON HA AUTORIZZATO LA CHIAMATA IN CAUSA DELLA
RESIDENZA parte appellante ha censurato la sentenza appellata nella Controparte_12 parte in cui il primo giudice non ha autorizzato la chiamata in causa in garanzia della
[...]
di cui era dipendente e che dopo proprio periodo di malattia non aveva più CP_12 consentito contatti con l'amministrato né di poter accedere alla relativa documentazione con conseguente impossibilità di poter adempiere il proprio ufficio di amministratore di sostegno.
Evidenziava pertanto che il contraddittorio non era integro con conseguente nullità della sentenza di primo grado.
§ 9.2 - Con il secondo motivo avente ad oggetto “ERRONEITA' DELLA SENTENZA
IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO DI NON RILEVARE LA
NULLITÀ ED INAMMISSIBILITÀ DELLA CITAZIONE PER CARENZA DI VALIDA
PROCURA, ATTESA L'INCOMPATIBILITÀ DELLA DOTT.SSA Persona_1
CON L'UFFICIO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO” parte appellante ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui non ha rilevato la nullità della procura alle liti conferita dalla dr.ssa quale nuovo amministratore di sostegno del Persona_1 CP_1 trovandosi quest'ultima quale dipendente della in situazione Controparte_12
d'incompatibilità, ex art.408 c.c., non potendo svolgere le funzioni di ADS gli operatori di servizi, pubblici o privati aventi in cura o in carico il beneficiario.
Deduceva che il giudice di primo grado avrebbe dovuto quindi rilevare la nullità della procura e conseguentemente l'inammissibilità della domanda svolta in primo grado.
§ 9.3 - Con il terzo motivo avente ad oggetto “ERRONEITA' DELLA SENTENZA
IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO DI DOVER RIGETTARE
L'ECCEZIONE DI IMPROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA PER
[...]
” l'appellante ha censurato la Controparte_16 decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto procedibile la domanda a seguito della concessione del termine per lo svolgimento della procedura di negoziazione assistita.
Deduceva che la parte attrice in primo grado si era limitata in data 18.09.2018 a rimettere l'invito ad aderire alla procedura di negoziazione assistita, con risposta dell'8.10.2018 di adesione alla procedura e che tuttavia dopo di ciò parte attrice aveva omesso di svolgere qualsiasi ulteriore attività finalizzata a dar seguito alla procedura, quale l'invio di una bozza
10 della possibile convenzione di negoziazione assistita, senza tuttavia che parte attrice avesse minimamente dato alcun seguito all'iniziale invito, con la conseguenza che solo in caso di mancata adesione alla proposta di convenzione si sarebbe potuta considerare come avverata la condizione, avendo quindi errato il primo giudice a ritenere procedibile la domanda.
§ 9.4 - Con il quarto motivo avente ad oggetto “ERRONEITA' DELLA SENTENZA
IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO NON AMMISSIBILE LA
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALLA CONVENUTA ODIERNA APPELLANTE
ALL'UDIENZA DEL 21.01.2020” l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui si è ritenuta tardiva la produzione documentale del 21.01.2020 in quanto i documenti prodotti non erano stati prodotti tempestivamente solo per l'assoluta impossibilità di reperirli, causata dalla condotta ostruzionistica della “residenza . CP_12
Evidenziava quindi che la produzione in corso di causa era pienamente consentita, anche oltre i termini preclusivi del rito, alla parte che non aveva potuto depositarli in precedenza per causa ad essa non imputabile.
§ 9.5 - Con il quinto motivo avente ad oggetto “ERRONEITA' DELLA SENTENZA
IMPUGNATA IN ORDINE ALLA DOVUTEZZA DELLE SOMME PER CUI IL
TRIBUNALE HA RITENUTO DI DOVER CONDANNARE L'ODIERNA APPELLANTE”
l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui si era omesso di considerare il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno ed in particolare il punto b) contenente l'autorizzazione preventiva all'utilizzo delle somme necessarie per le esigenze dell'amministrato senza necessità di ulteriori provvedimenti in merito.
Deduceva che alla luce della documentazione prodotta tra cui quella del 21.01.2020, risultava evidente che ogni prelevamento di denaro dal conto corrente dell'attore riferito al periodo compreso tra il 10.11.2015 ed il 23.11.2016 era debitamente coperto ed asseverato da fatture e, negli sporadici casi in cui tali documenti mancavano, i prelevamenti erano comunque giustificati da pagamenti relativi ad attività di gestione ed assistenza del beneficiario.
Deduceva che da tale documentazione si poteva evincere la regolarità dell'utilizzo delle somme relative ai prelevamenti del 10.11.2015, 14.12.2015, 18.12.2015, 27.01.2016, 08.02.2016,
08.03.2016, 16.03.2016, 17.03.2016, 04.04.2016, 08.04.2016, 04.05.2016, 22.06.2016,
23.06.2016, 20.09.2016 e 23.11.2016.
Soggiungeva che in assenza di fatture aveva comunque le ricevute di tale DD per i lavori di CP_1 sgombero dell'appartamento dell'amministrato, della sig.ra per la tinteggiatura e le pulizie, quelle di per lo smaltimento del materiale deteriorato, circostanze Parte_4 confermate nel corso dell'istruttoria orale dalle testimonianze di e Testimone_2 [...]
Tes_3
Quanto alle spese legali di euro 445,50 per il decreto ingiuntivo evidenziava di essere entrata
11 in malattia il 23.12.2016 quindi di essere stata impossibilitata a provvedere.
Quanto alla sostituzione della serratura dell'appartamento del sig. deduceva che le CP_1 chiavi erano rimaste in custodia presso la cassaforte della ove il beneficiario CP_12 era alloggiato e presso cui lavorava il successivo ADS, con la conseguenza che le chiavi erano nella disponibilità del nuovo ADS e non vi era alcuna necessità di cambio della serratura.
Deduceva inoltre l'insussistenza dei presupposti per riconoscere al beneficiario il liquidato danno non patrimoniale non essendovi prova di alcun inadempimento tantomeno dell'invocato danno avendo la teste riferito genericamente di uno stato ansioso di cui erano Tes_1 sconosciute le cause trattandosi oltretutto di una teste presente non più di un giorno a settimana.
Irrilevante anche la deposizione della teste l'appellante concludeva per la riforma della Tes_4 sentenza di primo grado.
§ 10. – Tali i motivi d'appello e le conclusioni delle parti preliminarmente debbono essere affrontate le eccezioni spiegate dall'originaria curatela appellata di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. - superata dall'esame nel merito dell'impugnazione - e quella di cui all'art.342 c.p.c..
A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass.
SU n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del 2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
Quanto poi alla inammissibilità ex art.348 bis c.p.c. deve osservarsi come la facoltà del giudice di emettere l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ossia per assenza di una sua ragionevole probabilità di accoglimento, in base a quanto stabilito dall'art. 348 ter co. 1° c.p.c. va necessariamente esercitata in prima udienza, all'esito delle verifiche previste dall'art. 350 co. 2 c.p.c., prima di dare ingresso alla trattazione. In caso di compimento di dette verifiche e di rinvio della causa ad altra data, come è avvenuto nel caso di specie, tale possibilità risulta dunque preclusa e non è più possibile definire la lite con un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità che, se adottata successivamente, sarebbe affetta da nullità per violazione della legge processuale (così Cass. n. 10409/2020 e n. 4696/2016).
12 § 11. – Osserva inoltre il Collegio nell'ammissibilità dell'appello – notificato tempestivamente tanto al difensore in primo grado dell'amministrato quanto al curatore dell'eredità giacente – che, per quanto di seguito evidenziato, tenuto conto dell'accoglimento del motivo relativo alla negoziazione assistita, non ritiene di dover esaminare le note e la sentenza del giudizio penale depositate in data 8.08.2025 dall'appellante, senza quindi l'ulteriore necessità di dover concedere alle controparti termine per controdedurre.
Ciò posto, deve osservarsi che il primo motivo d'appello (§ 9.1) è infondato atteso che secondo costante giurisprudenza di legittimità “Il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art.106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione” (cfr., Cass.civ.n.2331/2022) ed ancora “In tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo;
ne consegue che, sebbene sia stata tempestivamente chiesta dal convenuto tale chiamata ex art. 269 c.p.c., in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del detto terzo” (Cass.civ.n.3692/2020).
Dunque, non può ravvisarsi alcun vizio nella sentenza appellata in parte qua, non versandosi neppure in fattispecie avente ad oggetto litisconsorzio necessario.
Anche il secondo motivo (§ 9.2) non è fondato.
L'art.408 c.c. al terzo comma, infatti, dispone “Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario” a sua volta l'appellante risulta aver dedotto in primo grado “la dott.ssa risulta essere dipendente ed addetta proprio alla 'Residenze Esper s.c.a.r.l.' Persona_1 nella quale struttura l'attore risulta ricoverato”.
Orbene, ritiene il Collegio che non possa postularsi alcuna invalidità nella nomina e conseguente elisione ex tunc del potere rappresentativo in capo all'amministratore di sostegno, con conseguente invalidità della procura alle liti, stando all'assunto difensivo dell'appellante, atteso che l'art.408 c.c. non prevede alcuna nullità o decadenza come si desume dal confronto sistematico con altre disposizioni del codice civile, quali, ad esempio l'art.2382 c.c., relativo agli amministratori di per cui “Non può essere nominato amministratore, e se CP_18 nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi”.
A sua volta l'art.350 c.c. rubricato incapacità all'ufficio tutelare dispone che “non possono essere nominati tutori e se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio”.
Dal confronto di tali disposizioni si evince quindi chiaramente che in fattispecie come quella in
13 esame dove risulta essere coinvolto l'interesse alla protezione dell'incapace e risulta oltretutto in atti rituale nomina dell'ADS da parte del giudice tutelare con l'autorizzazione ad agire in giudizio non possa minimamente postularsi una carenza ab origine di potere rappresentativo con conseguente nullità degli atti compiuti dall'amministratore, stante la necessità di valutare, Contr al più, in concreto, la validità dell'attività compiuta dall' in considerazione dell'esigenza e finalità di tutelare l'incapace che in ogni caso non può essere lasciato privo di rappresentanza, con la conseguenza che al più nel caso in esame si sarebbe dovuto procedere a sostituzione dell'amministratore di sostegno, senza che sia comunque sostenibile – come opina l'appellante
- una radicale nullità degli atti compiuti dal rappresentante, incluso il conferimento della procura alle liti.
A tale riguardo seppur con pronuncia risalente (cfr., sentenza n.554 del 6/03/1970) la S.C. risulta essersi espressa evidenziando che la persona investita dell'ufficio di tutore, se diviene incapace all'esercizio di tale ufficio per una causa sopraggiunta alla nomina (nella specie, per fallimento), non decade automaticamente dall'ufficio stesso, ma deve in ogni caso conservare l'incarico sino al momento della sua sostituzione da parte del giudice competente, essendo evidenti le ragioni di prorogatio sottese alla tutela del soggetto debole.
Risulta invece fondato – con conseguente assorbimento degli altri - il terzo motivo d'appello
(§9.3) relativo alla improcedibilità della domanda per mancato effettivo svolgimento della procedura di negoziazione assistita non essendo sufficiente ad avviso del Collegio il mero invito alla negoziazione, come invero avvenuto nel caso di specie, quanto la cooperazione tra le parti in buona fede e con lealtà per risolvere amichevolmente la controversia stando a quelle che sono la lettera e la ratio di cui all'art.2 del d.l.n.132/2014.
Orbene, nel caso di specie, il difensore del beneficiario dell'amministrazione di sostegno risulta aver esclusivamente inviato alla controparte l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita e nulla risulta aver replicato in relazione all'eccezione della convenuta in primo grado, per cui, dopo l'adesione all'invito a partecipare alla negoziazione, l'attore non ha trasmesso alcun altra comunicazione volta a dar impulso alle consultazioni per procedere alla risoluzione amichevole della controversia, neppure concordando un termine per la conclusione della procedura, rimanendo sostanzialmente inerte, non potendosi invero assimilare il silenzio della convenuta ad un rifiuto o rigetto di accordo, come opinato dal primo giudice, atteso che il rifiuto avrebbe dovuto essere esplicitato.
A riguardo ritiene il Collegio che il solo invito per verificare l'adesione della controparte alla procedura non sia sufficiente a ritenere espletata la procedura infruttuosamente, evenienza che può sostenersi solo laddove – oltreché nel caso in cui le parti non si accordino dopo tuttavia aver ponderato e trattato sulla possibile soluzione - la controparte invitata rifiuti di partecipare, non risponda nei successivi trenta giorni o dopo comunque almeno uno scambio di
14 corrispondenza ovvero un incontro o una interlocuzione tra le parti non si giunga ad alcuna convergenza sulla soluzione.
Nel caso di specie, invero, dopo lo scambio della sola corrispondenza di invito e la successiva adesione, la difesa dell'attore non ha dimostrato di aver svolto alcun altra attività volta a dar impulso alla procedura, né ha contestato le seguenti affermazioni della controparte di cui al verbale dell'udienza del 15.01.2019 di denunziata inerzia da parte del soggetto onerato allo svolgimento della procedura, successivamente ribadite nella prima memoria ex art.183 co.6
c.p.c. nei seguenti termini: “Alla prima udienza, come già ricordato anche nello scorso verbale, il Giudice, rilevato il mancato esperimento, prima della notifica dell'atto di citazione, della obbligatoria procedura di negoziazione assistita, aveva assegnato a parte attrice un termine per l'esperimento di tale procedura. Alla scorsa udienza, tuttavia, parte attrice si è limitata a produrre e depositare copia di una lettera, rimessa alla convenuta, relativa alla richiesta di disponibilità ad esperire il relativo procedimento e l'adesione, da parte della convenuta, a tale istanza. Tuttavia, a tale iniziale richiesta ed adesione, nessun seguito è stato dato in alcun modo dalla parte attrice, la quale ha ritenuto e ritiene di poter considerare esperita la relativa procedura sulla base di tale semplice istanza. A ben osservare, tuttavia, quanto prodotto da controparte non è in alcun modo sufficiente a supportare la propria tesi circa l'effettivo superamento della condizione di procedibilità, con la conseguenza che la relativa azione deve necessariamente essere qualificata come improcedibile per mancato esperimento della negoziazione assistita. Ed infatti. Dalla lettura della legge numero 162/2014 emerge che, nei casi in cui la negoziazione assistita è obbligatoria, la connessa condizione di procedibilità può dirsi avverata se nei trenta giorni dall'invito a partecipare al procedimento, il destinatario rifiuti espressamente l'adesione o si limiti a non aderire. Se invece il destinatario aderisce, il mero invito non è in alcun modo sufficiente a perfezionare il mancato accordo dovendosi, necessariamente, procedere con la materiale formulazione della convenzione di negoziazione assistita e, poi, con il verbale di accordo (o mancato accordo) o, al limite, DOPO LA STIPULA
DELLA NEGOZIAZIONE, attendere il decorso del termine massimo di durata della stessa.
Ove, quindi, il convenuto rappresenti, come nel caso che ci occupa, la propria disponibilità ad aderire alla negoziazione assistita, sarà onere di parte attrice, per ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità, attivarsi (quantomeno) con la predisposizione di una bozza della convenzione di negoziazione assistita da rimettere al convenuto non potendo, il solo invio dell'originario invito, adempiere a tale scopo”.
Depone in tal senso anche l'art.4 co.3 per cui “La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati” disposizione che presuppone quantomeno una interlocuzione tra le parti ed ancor più eloquente il nuovo art.2 bis introdotto dal d.lgs.n.149/2022 per cui “1. Quando la negoziazione si svolge in modalità telematica, gli atti
15 del procedimento, ivi compreso l'accordo conclusivo, sono formati e sottoscritti nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. 2. Il documento informatico contenente l'accordo conclusivo sottoscritto ai sensi del comma 1 è trasmesso in conformità dell'articolo 11, comma 1. 3. Ciascuna parte può sempre chiedere di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.
4. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
5. Non può essere svolta con modalità telematiche né con collegamenti audiovisivi da remoto l'acquisizione delle dichiarazioni del terzo di cui all'articolo 4-bis.
6. Quando l'accordo di negoziazione è contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalità analogica, tale sottoscrizione
è certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005”.
In conclusione, per le ragioni sopra evidenziate, l'appello deve essere accolto con declaratoria di improcedibilità delle domande attoree svolte in primo grado aventi ad oggetto la condanna della al risarcimento per euro 13.425,00, non essendo quindi condivisibili le motivazioni Pt_1 svolte a riguardo dal giudice di primo grado.
§ 12. – Quanto alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio ritiene la Corte di farne integrale compensazione in considerazione della complessità delle questioni oggetto di causa, dell'infondatezza dei primi due motivi d'appello e comunque in assenza di specifici precedenti in materia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1 di citazione notificato in data 25.02.2021, avverso la sentenza n.97/2021 resa in data 27/01/2021 dal Tribunale di Frosinone, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello - integralmente riformata la sentenza di primo grado - dichiara improcedibili le domande risarcitorie svolte in primo grado dall'amministratore di sostegno di Controparte_1
2) Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, 24.09.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Alberto CC
16
All'udienza collegiale del giorno 24/09/2025 ore 11:30
Presidente Dott. Alberto CC
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Preliminarmente il Presidente Sostituisce quale relatore della causa Al G.R. dr…………………………. Il dr………………………………..
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1 Avv. DE SANTIS GIORGIO Avv. Necci presente in sostituzione Appellato/i
(DECEDUTO) Controparte_1 Avv. RE VI NQ EREDE Parte_2 Avv. AGOSTINI ALESSANDRO Presente
Controparte_2 Controparte_3 Avv. AGOSTINI ALESSANDRO
NQ EREDE CP_4 CP_1 CP_1 Avv. AGOSTINI ALESSANDRO
NQ EREDE Controparte_5 Controparte_1 Avv. AGOSTINI ALESSANDRO Par
NQ EREDI ARCO Controparte_6 CP_1 Avv. AGOSTINI ALESSANDRO VICARI NQ EREDE CP_7 CP_1 CP_1 Avv. AGOSTINI ALESSANDRO KOZLOWSKI MARCO CURATELA EREDITA' GIACENTE Avv. AGOSTINI ALESSANDRO
Controparte_8 Avv. AGOSTINI ALESSANDRO
*** La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc. Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi. Il difensore degli appellati chiede lo stralcio delle note depositate da controparte l'8/8/2025 e della documentazione ivi allegata. In subordine chiede un termine per controdedurre. Il difensore dell'appellante si oppone trattandosi di giurisprudenza sopravvenuta. La Corte trattiene la causa in decisione. IL PRESIDENTE Alberto CC RI d'AM Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. Alberto CC Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 24.09.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1292 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(c.f. ), domiciliata presso il difensore avv. DE Parte_1 C.F._1
SANTIS GIORGIO che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
Controparte_9
( ), in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliata presso il CodiceFiscale_2 difensore avv. AGOSTINI ALESSANDRO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATA
E
RE VI ( ), CodiceFiscale_3 Controparte_6
( ), ( ), CodiceFiscale_4 CP_2 CodiceFiscale_5 [...]
( ), (c.f. CP_4 CodiceFiscale_6 Controparte_10
), (c.f. ) C.F._7 Controparte_8 C.F._8 [...]
( ) quali EREDI CP_5 CodiceFiscale_9 Parte_3
2
[...] domiciliati presso il difensore avv. AGOSTINI ALESSANDRO che li rappresenta e difende giusta procura in atti
INTERVENUTI
OGGETTO: appello contro la sentenza n.97/2021 resa in data 27/01/2021 dal Tribunale di
Frosinone.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 25.02.2021 ha proposto Parte_1 appello contro la sentenza n.97/2021 pubblicata in data 27/01/2021 dal Tribunale di Frosinone resa a definizione del procedimento civile di primo grado r.g.n.962/2018, promosso dall'amministratore di sostegno di per risarcimento danni nei confronti di Controparte_1
sua precedente amministratrice di sostegno. CP_11
§ 2. — I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con citazione l'attore quale intestatario di amministrazione di sostegno e con provvedimento di autorizzazione del
Giudice Tutelare di questo Tribunale evocava in giudizio la convenuta per far accertare e dichiarare che la stessa in qualità di amministratore di sostegno dell'attore era responsabile di avere male gestito la funzione di amministrazione di sostegno, e per questo aveva creato danni allo stesso attore;
e quindi chiedeva accertarsi e dichiarare la stessa convenuta nella qualità di Amm.re di sostegno ad essere condannata al risarcimento della somma di euro
13.425,00 o quella minore somma o maggiore che sarà accertata in corso di causa, anche in via equitativa da versarsi nei confronti dell'attore beneficiario di amm.re di sostegno nella persona della dott.ssa , il tutto con vittoria di spese di lite;
si costituiva la Persona_1 convenuta, la quale chiedeva essere autorizzata a chiamare in causa in garanzia la
[...] in persona del l.r.p.t., chiedeva anche dichiarare l'azione improcedibile in quanto CP_12 la procedura non era stata preceduta da esperimento di negoziazione assistita;
in via preliminare chiedeva dichiararsi l'incompatibilità ex art.408 c.c. della dott.ssa
[...]
Cont a ricoprire il ruolo di dell'attore, quindi dichiararsi nullo l'atto di citazione;
Per_1 chiedeva rigettarsi le domande, in subordine chiedeva la condanna nella misura minima stante la opposizione;
chiedeva di essere manlevata dalla dall'eventuale Controparte_12 risarcimento del danno;
questo ufficio sospendeva il procedimento per la instaurazione del procedimento di negoziazione;
veniva depositata documentazione attestante la conclusione con esito negativo del procedimento di negoziazione per il decorso del termine di tre mesi con esito negativo;
non venivano accolte le eccezioni di parte convenuta sulla eccezione che il procedimento di negoziazione non era concluso;
venivano concessi i termini ex art.183 6 comma cpc;
venivano accolte non tutte ma alcune prove dell'una e dell'altra parte;
venivano escussi i testi;
dopo le prove parte convenuta depositava documentazione alla quale l'attore si
3 opponeva in quanto tardiva;
precisate le conclusioni la causa veniva assegnata a sentenza”.
§ 3. — Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “1) Dichiara che la sig.ra in qualità di amministratrice di sostegno del sig. si è resa
Parte_1 Controparte_1 responsabile di plurimi atti di mala gestio;
2) Accertato che i danni prodotti dalla sig.ra in qualità di amministratrice di sostegno al sig. sono
Parte_1 Controparte_1 quantificabili in euro 7.974,45, e, per l'effetto 3) Condanna al risarcimento del danno la sig.ra nei confronti del sig. beneficiario dell'amministrazione di
Parte_1 Controparte_1 sostegno nella persona della attuale amministratore di sostegno dott.ssa Persona_1 della somma di euro 7.974,45 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) Condanna altresì la sig.ra alla refusione delle spese di lite che si reputano liquidare in curo 3.000,00
Parte_1 per compenso ed euro 264,00 per spese, oltre iva cpa e rimborso forfettario”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “La domanda va accolta anche se in parte. 1) IN RITO A) Esame Eccezioni pregiudiziali di parte convenuta;
a) Riguardo alla domanda di chiamata in garanzia della "Le residenze di Esper scarl" La chiamata in causa e in garanzia esperita dalla convenuta non poteva essere accolta e non va accolta e pertanto respinta.
Infatti, la stessa amministratrice di sostegno, attuale convenuta, dichiarando di aver lasciato la disponibilità dei beni e dei documenti del beneficiario ad un terzo soggetto "le residenze di
" ha provato di per sé la grave responsabilità cui è incorsa. CP_12
Cosa dovrebbe garantire la terza chiamata in causa? La responsabilità è tutta della attuale convenuta, il terzo non può manlevare alcunché di cui non è responsabile: la attuale convenuta non aveva mai avuto autorizzazione dal Giudice tutelare ad avere in custodia presso le residenze Esper i beni il libretto di risparmio e i conti correnti del beneficiario;
il giudice deve anche esaminare se la domanda è valida, pena anche la refusione delle spese da parte del richiedente la domanda in garanzia;
quindi la domanda è peregrina e non va accolta;
b) sulla richiesta di improcedibilità della domanda per non essere stato effettuato l'esperimento della procedura di negoziazione assistita: La eccezione non coglie nel segno. Questo ufficio alla eccezione della convenuta sospese il giudizio per il tentativo di negoziazione assistita, il procedimento è stato avviato dall'attrice vi sono in atti documentazione inerente tale richiesta.
Parte convenuta nulla ha dedotto. Il silenzio quindi equivale a rifiuto.
Sta di fatto che il decorso del periodo di tempo di cui all'articolo 2 comma II lettera a
L.n.162/14 ha determinato l'avveramento della condizione di proponibilità della domanda.
Parte attrice ha depositato una nota inviata alla convenuta del 18.9.2018 relativa alla richiesta di disponibilità ad esperire il relativo procedimento;
questa nota era un formale invito alla convenuta ad aderire alla negoziazione assistita;
in data 8.10.2018 la convenuta dichiarava di accettare l'invito a partecipare alla procedura di negoziazione assistita, ma il termine previsto
4 dall'art.2 comma 2 lettera a) della legge 162/2014 spirava senza ogni ulteriore attività; veniva depositata alla successiva udienza dopo la sospensione la documentazione attestante la conclusione con esito negativo del procedimento di negoziazione per il decorso del termine di legge, per cui il procedimento è valido e va respinta la eccezione di parte convenuta;
c)
Eccezione di incompatibilità ex art 408 cc della attuale amministratrice a ricoprire il ruolo di
ADS dell'attore: anche per la nullità della procura a liti rilasciata alla stessa. Tale eccezione va rigettata in quanto la stessa va effettuata al Giudice Tutelare che ne ha conferito in uno al
P.M. la nomina;
si rimanda la lettura del provvedimento del Giudice tutelare del 15 maggio
2017 (cfr all.to n. 5 del fascicolo di parte attrice);
2) Esame delle domande.
Va fatta una precisazione sulla intera vicenda. Nel 2015 come risulta dagli atti di causa l'attore poiché era impossibilitato a procedere ai suoi interessi chiedeva al Giudice Tutelare CP_1 di questo tribunale la nomina di un amministratore di sostegno che indicava nella persona della sig.ra II Tribunale in data 17.9.2015 con il Giudice tutelare nominava la dott.sa Pt_1 quale amministratrice di sostegno con obbligo di rendicontazione annuale allo stesso Pt_1
Giudice tutelare;
veniva effettuato l'inventario dei beni di proprietà dell'amministratore; sta di fatto che l'attuale attore amministrato dalla sig.ra si è accorto che dalla movimentazione Pt_1 bancaria vi erano problemi di diversi prelievi bancari non autorizzati e con ricorso depositato chiedeva la sostituzione dell'amministratore di sostegno;
il Giudice tutelare del Tribunale di
Frosinone nel maggio del 2017 dopo la istruttoria svolta visto che la rendicontazione era incompleta accoglieva la domanda dell'attuale attore, come si evince dall'allegato 5 produzione di parte attrice;
veniva revocato con provvedimento del 5 giugno 2017 del Giudice tutelare l'incarico di amm.re di sostegno del beneficiario e nominava in sostituzione la Sig.ra Contr
sta di fatto che la odierna attrice nella qualità, dato che la precedente revocata Per_1 ometteva la consegna di quanto in suo possesso inerente la amministrazione per cui è causa, effettuava istanza al Giudice tutelare perché l'autorizzasse ad effettuare l'inventario, effettuando anche del caso la rottura della serratura della casa di proprietà dell'amministrato; veniva effettuato l'accesso all'appartamento previa autorizzazione del Giudice tutelare e del pm;
l'attuale amministratore di sostegno dalle verifiche effettuate notava che vi erano stati dei prelievi senza giustificazione sul conto corrente dell'amministrato, da qui la vertenza che ci occupa;
Dalla istruttoria è emerso che la convenuta nella qualità di ADS dell'odierno attore ha effettuato dei comportamenti di mala gestio durante la sua funzione di "pubblico ufficiale" di
A.d.s., infatti la stessa non ha adempiuto alla sua funzione con la diligenza del buon padre di famiglia, e di non aver effettuato tutto quanto aveva di bisogno il beneficiario, e non ha quindi ottemperato agli obblighi come previsto dalle norme e non ha riferito del tutto le spese
5 effettuate al Giudice Tutelare e non ha adempiuto a tutti i suoi obblighi. Siamo nella ipotesi di scuola di responsabilità contrattuale in forza dell'art 1218 c.c.
a) Esame dei prelievi di euro 3.710.00 sul conto corrente.
Dall'esame del conto corrente emerge che vi sono stati n.ro 25 prelievi di somme di denaro come si evince a pagina 5 dello stesso estratto conto 00051277 vi sono dei prelievi come evidenziato, come a pagina sei, sette, otto, nove, di euro 3.710,00 senza giustificazione, né la convenuta ha provato in questo giudizio le causali per cui sono state prelevate tali somme;
per cui tali somme vanno restituite alla amministrazione di sostegno;
si ribadisce che la documentazione depositata in data 21 gennaio 2020 da parte convenuta non è valida «è fuori tempo massimo e va stralciata dal processo, per cui questo ufficio ne ordina lo stralcio.
A nulla valgono le testimonianze dei testi, non sono state autorizzate dal Giudice tutelare;
poi tali somme non appaiono nella rendicontazione depositata al giudice tutelare annualmente, per cui non fa fede in questo procedimento;
b) esame spesa di euro 445,45 per spese e compensi professionali in seguito al decreto ingiuntivo notificato all'attore: La precedente amministratrice di sostegno ha fatto versare ulteriori spese legali al beneficiario dell'amministrazione di sostegno di euro 445,45 somma quali compensi professionali, e così Contr tacendo ha arrecato un danno economico e patrimoniale alla stessa poiché la stessa non ha versato quanto dovuto e richiesto dal condominio all'attore quali oneri condominiali in euro
319,96 quindi la somma versata riguarda una mala gestio della stessa amministratrice e va recuperata dall'attore; c) esame della richiesta da parte dell'attore della mancata rendita al beneficiario per la mancata locazione dell'appartamento di sua proprietà: Il beneficiario dell'ADS è proprietario di un appartamento sito in Fiuggi alla via Anticolana, per cui l'attore nella qualità richiede a questo Tribunale il mancato guadagno all'ADS di un fitto dell'appartamento che la ADS attuale convenuta non ha fatto percepire al beneficiario;
L'attore nella qualità calcola che il mancato fitto dal dicembre 2015 al maggio 2016 ammonti ad euro 5.400.00 18 mensilità ad euro 300.00 al mese:
Su tale circostanza parte convenuta ha provato con l'esibizione dell'incarico di mediazione in atti datato 25 marzo 2016 tra la attuale convenuta nella qualità di ADS e l'agenzia immobiliare.
Quindi la prova vi è, non risulta al contrario quanto deduce parte attrice che l'incarico non ha data certa, la data è apposta sul documento, né è stato inficiato da incidente di querela di falso in sede civile, né è stata effettuata tale richiesta. La prova testi ammessa, ha dato contezza di quanto eccepito da parte convenuta sulla richiesta di parte attrice, anche se il documento fa superare ogni qualsiasi prova orale.
d) Esame delle spese sostenute dalla convenuta nella qualità a favore della CP_14
Le spese riguardanti i trasporti da Fiuggi verso i vicini presidi ospedalieri per un importo di euro 570,00, sono stati provati dalla convenuta.
6 L'eccezione di parte attrice che tali spese sono state effettuate in conflitto di interessi dalla Contr convenuta n.q di e la dove era presidente in quel periodo la stessa CP_14 convenuta al tempo in cui ci si riferisce.
Infatti, la era in convenzione con Le Residenze di Esper, ma tale circostanza CP_14 esula dalla nostra indagine.
Nella vertenza che qui ci occupa bisogna verificare se le spese erano congrue e se sono state effettuate;
si tratta di viaggi a Roma andata e ritorno, e gli stessi sono stati provati anche a mezzo di testimonianze rese nella presente procedura e quindi questo ufficio anche in via equitativa le ritiene congrue, per cui va rigettata la richiesta di recupero di tale somma.
e) Esame spese extra anticipate dalla struttura per euro 1.081,58.
Dalle prove testi in atti vi è conferma che la convenuta nella qualità di ads ha avuto un periodo dove non ha amministrato con dovizia di particolari il beneficiario e dal dicembre 2016 al giugno 2017 dato che l'attore dimorava presso la struttura "le residenze di Esper" la stessa ha dovuto anticipare euro 1.081,58; tale somma non è stata provata che non andava effettuata;
la spesa era dovuta, non vi è prova in atti che si poteva risparmiare effettuando altro tipo di indagine e spesa;
e quindi non deve essere richiesta come risarcimento del danno, e quale recupero della somma, in quanto andava elargita per conto del beneficiario;
tale richiesta pertanto va respinta e non accolta;
tali spese dato che sono state utili per il paziente/beneficiario, non possono essere imputabili alla convenuta, ma comunque dalla lettura della fattura documento n.13 di parte attrice, si evidenzia che sono spese che andavano fatte per la cura del paziente/beneficiario che avevano in cura comunque la residenze di CP_12 si legge di visite mediche e altro necessarie per il paziente, quindi andavano comunque fatte.
f) Esame spese acquisto serratura per euro 219,00.
Tale spesa va restituita al beneficiario per cui va condannata la convenuta alla restituzione f) Esame richiesta danni morali. Su tale punto date le provate omissioni, la negligenza e imperizia nell'assolvere il mandato di quale " pubblico ufficiale" e "l'abbandono" del CP_13 beneficiario da parte della convenuta n.q. circostanze che ne hanno determinato la revoca Contr dell'incarico e la destituzione della stessa dall'incarico di parte del Giudice Tutelare, le stesse, determinano anche una responsabilità della convenuta per il riconoscimento di danni patrimoniali e morali.
La prova di tale richiesta di risarcimento danno patrimoniale e danno morale la si evince dal provvedimento del 15 maggio 2017 del Giudice tutelare di questo Tribunale oltre che dall'esame del teste sentito in istruttoria psicologa della struttura dove è Testimone_1 ricoverato l'attore.
La stessa teste psicologa dott.ssa della struttura Le residenze di Esper, conferma lo Tes_1 stato ansiogeno durante l'ultimo, periodo, dove la si è resa "irreperibile", e dove lo stesso Pt_1
7 attuale attore ha ricevuto gli atti giudiziari leggi decreto ingiuntivo.
Pertanto si reputa quantificare il danno morale e patrimoniale anche in via equitativa in euro
(20 euro al giorno) per un totale di euro 600,00 al mese dal mese di dicembre 2016 al giugno
2017, periodo dove la convenuta ha di fatto "abbandonato" il beneficiario per un ammontare di sei mesi equivalente ad euro 3.600,00 (sei mesi per 600,00) oltre interessi dal di della domanda;
su tale argomento questo ufficio ormai come da giurisprudenza consolidata di questo Tribunale nella valutazione del danno morale e nella sua liquidazione considera tutte le conseguenze patite dal danneggiato, tanto nella sua sfera morale sia nel rapporto che il soggetto ha con sé stesso quanto in quella dinamico-relazionale, che riguarda il rapporto del soggetto con la realtà esterna ex plurimis Cass. Ord 2018 n. 20795; e si rifà anche alla liquidazione in via ulteriore rispetto al danno biologico sia dal punto di vista morale che di quello esistenziale con la personalizzazione del ristoro come prevede la sentenza Cassazione civ. del 2019 n.2788.
Quindi nel conteggio si è tenuto conto del danno alla persona, con un conteggio ulteriore del risarcimento comprensivo del pregiudizio patito sia sotto l'aspetto della sofferenza interiore
(danno morale) che in quella dinamico relazionale che riguarda il rapporto del soggetto con la realtà esterna Cassazione ordinanza n.ro 20795/2018; quindi il totale generale è di euro
7.974,45 oltre interessi legali dal dì della domanda e rivalutazione monetaria;
B) Le spese seguono la soccombenza.”.
§ 5. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'ill.ma Corte d'Appello adìta, rigettata ogni contraria istanza e preso ogni correlato provvedimento di rito, così statuire: In via preliminare, accertare l'illegittimità
e nullità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha autorizzato la chiamata in causa della dichiarare, per l'effetto, nulla Controparte_15 la sentenza impugnata, rimettendo gli atti al Tribunale di Frosinone per la ripetizione del giudizio, previa regolare integrazione del contraddittorio;
Ancora in via preliminare subordinata, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare, anche in via incidentale,
l'incompatibilità, ex art. 408 cc, della dott.ssa a ricoprire il ruolo di ADS Persona_1 dell'attore; e, per l'effetto, dichiarare inesistente e/o comunque, nulla la procura alle liti da questa rilasciata alla difesa di controparte e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o, comunque, inammissibile e/o improcedibile l'avverso atto di citazione;
Ancora in via preliminare ulteriormente gradata, in riforma dell'impugnata sentenza dichiarare l'avversa azione improcedibile e/o inammissibile, in quanto non preceduta dal pregiudiziale e necessario esperimento della procedura di negoziazione assistita;
Nel merito, riformare, per quanto di ragione, l'impugnata sentenza e, per l'effetto, rigettare l'avversa domanda, siccome infondata in fatto ed in diritto;
Vittoria di spese del doppio grado.”.
8 § 6. — La curatela dell'eredità giacente di costituitasi con comparsa Controparte_1 depositata il 27.05.2021 essendo deceduto il beneficiario in data 3.04.2021 ha resistito al gravame rassegnando le seguenti conclusioni “- in via preliminare: dichiarare l'appello inammissibile;
in subordine: - sull'avanzata istanza in via preliminare: dichiarare inammissibile/improcedibile o comunque infondata, l'eccezione di illegittimità e nullità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha autorizzato la chiamata in causa della Residenze Esper s.c.a.r.l. in p.l.r.p.t. e la conseguente richiesta di dichiarare, per l'effetto, nulla la sentenza impugnata rimettendo gli atti al Tribunale di Frosinone per la ripetizione del giudizio, previa regolare integrazione del contraddittorio;
- sull'avanzata istanza in via preliminare subordinata: dichiarare inammissibile o comunque infondata la richiesta di accertamento, anche in via incidentale, di incompatibilità ex art. 408 c.c. della dott.ssa a ricoprire il ruolo di ADS dell'attore nel giudizio di primo grado e Persona_1 le conseguenti ed ulteriori richieste;
- sull'avanzata istanza in via preliminare ulteriormente gradata: rigettare, poiché infondata, l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale di primo grado per omesso esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
- nel merito: rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza impugnata. - Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ai sensi del D.M. n. 55/14, oltre al rimborso spese generali,
c.p.a, i.v.a. come per legge e successive spese occorrende”.
§ 7. – In data 19.06.2024 si costituivano RE VI, , Controparte_6 CP_2
, , , e
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_10 [...]
quali eredi di deducendo di aver accettato l'eredità del de CP_8 Controparte_1 cuius con chiusura della procedura dell'eredità giacente il 18.10.2023 da parte del Tribunale di
Frosinone e rassegnando le seguenti conclusioni: “in via preliminare: dichiarare l'appello inammissibile;
- in subordine: sull'avanzata istanza in via preliminare: dichiarare inammissibile/improcedibile o comunque infondata, l'eccezione di illegittimità e nullità della sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure non ha autorizzato la chiamata in causa della Residenze Esper s.c.a.r.l. in p.l.r.p.t. e la conseguente richiesta di dichiarare, per l'effetto, nulla la sentenza impugnata rimettendo gli atti al Tribunale di Frosinone per la ripetizione del giudizio, previa regolare integrazione del contraddittorio;
- sull'avanzata istanza in via preliminare subordinata: dichiarare inammissibile o comunque infondata la richiesta di accertamento, anche in via incidentale, di incompatibilità ex art. 408 c.c. della dott.ssa a ricoprire il ruolo di ADS dell'attore nel giudizio di primo grado e Persona_1 le conseguenti ed ulteriori richieste;
- sull'avanzata istanza in via preliminare ulteriormente gradata: rigettare, poiché infondata, l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale di primo grado per omesso esperimento del procedimento di negoziazione assistita;
- nel merito: rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza impugnata;
- il tutto con vittoria
9 di spese, diritti ed onorari di causa ai sensi del D.M. n. 55/14, oltre al rimborso spese generali,
c.p.a, i.v.a. come per legge e successive spese occorrende”.
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — L'appello è articolato in cinque motivi.
§ 9.1. — Con il primo motivo intestato “NULLITA' DELLA SENTENZA IMPUGNATA
NELLA PARTE IN CUI NON HA AUTORIZZATO LA CHIAMATA IN CAUSA DELLA
RESIDENZA parte appellante ha censurato la sentenza appellata nella Controparte_12 parte in cui il primo giudice non ha autorizzato la chiamata in causa in garanzia della
[...]
di cui era dipendente e che dopo proprio periodo di malattia non aveva più CP_12 consentito contatti con l'amministrato né di poter accedere alla relativa documentazione con conseguente impossibilità di poter adempiere il proprio ufficio di amministratore di sostegno.
Evidenziava pertanto che il contraddittorio non era integro con conseguente nullità della sentenza di primo grado.
§ 9.2 - Con il secondo motivo avente ad oggetto “ERRONEITA' DELLA SENTENZA
IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO DI NON RILEVARE LA
NULLITÀ ED INAMMISSIBILITÀ DELLA CITAZIONE PER CARENZA DI VALIDA
PROCURA, ATTESA L'INCOMPATIBILITÀ DELLA DOTT.SSA Persona_1
CON L'UFFICIO DI AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO” parte appellante ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui non ha rilevato la nullità della procura alle liti conferita dalla dr.ssa quale nuovo amministratore di sostegno del Persona_1 CP_1 trovandosi quest'ultima quale dipendente della in situazione Controparte_12
d'incompatibilità, ex art.408 c.c., non potendo svolgere le funzioni di ADS gli operatori di servizi, pubblici o privati aventi in cura o in carico il beneficiario.
Deduceva che il giudice di primo grado avrebbe dovuto quindi rilevare la nullità della procura e conseguentemente l'inammissibilità della domanda svolta in primo grado.
§ 9.3 - Con il terzo motivo avente ad oggetto “ERRONEITA' DELLA SENTENZA
IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO DI DOVER RIGETTARE
L'ECCEZIONE DI IMPROCEDIBILITA' DELLA DOMANDA PER
[...]
” l'appellante ha censurato la Controparte_16 decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto procedibile la domanda a seguito della concessione del termine per lo svolgimento della procedura di negoziazione assistita.
Deduceva che la parte attrice in primo grado si era limitata in data 18.09.2018 a rimettere l'invito ad aderire alla procedura di negoziazione assistita, con risposta dell'8.10.2018 di adesione alla procedura e che tuttavia dopo di ciò parte attrice aveva omesso di svolgere qualsiasi ulteriore attività finalizzata a dar seguito alla procedura, quale l'invio di una bozza
10 della possibile convenzione di negoziazione assistita, senza tuttavia che parte attrice avesse minimamente dato alcun seguito all'iniziale invito, con la conseguenza che solo in caso di mancata adesione alla proposta di convenzione si sarebbe potuta considerare come avverata la condizione, avendo quindi errato il primo giudice a ritenere procedibile la domanda.
§ 9.4 - Con il quarto motivo avente ad oggetto “ERRONEITA' DELLA SENTENZA
IMPUGNATA NELLA PARTE IN CUI HA RITENUTO NON AMMISSIBILE LA
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DALLA CONVENUTA ODIERNA APPELLANTE
ALL'UDIENZA DEL 21.01.2020” l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui si è ritenuta tardiva la produzione documentale del 21.01.2020 in quanto i documenti prodotti non erano stati prodotti tempestivamente solo per l'assoluta impossibilità di reperirli, causata dalla condotta ostruzionistica della “residenza . CP_12
Evidenziava quindi che la produzione in corso di causa era pienamente consentita, anche oltre i termini preclusivi del rito, alla parte che non aveva potuto depositarli in precedenza per causa ad essa non imputabile.
§ 9.5 - Con il quinto motivo avente ad oggetto “ERRONEITA' DELLA SENTENZA
IMPUGNATA IN ORDINE ALLA DOVUTEZZA DELLE SOMME PER CUI IL
TRIBUNALE HA RITENUTO DI DOVER CONDANNARE L'ODIERNA APPELLANTE”
l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui si era omesso di considerare il decreto di apertura dell'amministrazione di sostegno ed in particolare il punto b) contenente l'autorizzazione preventiva all'utilizzo delle somme necessarie per le esigenze dell'amministrato senza necessità di ulteriori provvedimenti in merito.
Deduceva che alla luce della documentazione prodotta tra cui quella del 21.01.2020, risultava evidente che ogni prelevamento di denaro dal conto corrente dell'attore riferito al periodo compreso tra il 10.11.2015 ed il 23.11.2016 era debitamente coperto ed asseverato da fatture e, negli sporadici casi in cui tali documenti mancavano, i prelevamenti erano comunque giustificati da pagamenti relativi ad attività di gestione ed assistenza del beneficiario.
Deduceva che da tale documentazione si poteva evincere la regolarità dell'utilizzo delle somme relative ai prelevamenti del 10.11.2015, 14.12.2015, 18.12.2015, 27.01.2016, 08.02.2016,
08.03.2016, 16.03.2016, 17.03.2016, 04.04.2016, 08.04.2016, 04.05.2016, 22.06.2016,
23.06.2016, 20.09.2016 e 23.11.2016.
Soggiungeva che in assenza di fatture aveva comunque le ricevute di tale DD per i lavori di CP_1 sgombero dell'appartamento dell'amministrato, della sig.ra per la tinteggiatura e le pulizie, quelle di per lo smaltimento del materiale deteriorato, circostanze Parte_4 confermate nel corso dell'istruttoria orale dalle testimonianze di e Testimone_2 [...]
Tes_3
Quanto alle spese legali di euro 445,50 per il decreto ingiuntivo evidenziava di essere entrata
11 in malattia il 23.12.2016 quindi di essere stata impossibilitata a provvedere.
Quanto alla sostituzione della serratura dell'appartamento del sig. deduceva che le CP_1 chiavi erano rimaste in custodia presso la cassaforte della ove il beneficiario CP_12 era alloggiato e presso cui lavorava il successivo ADS, con la conseguenza che le chiavi erano nella disponibilità del nuovo ADS e non vi era alcuna necessità di cambio della serratura.
Deduceva inoltre l'insussistenza dei presupposti per riconoscere al beneficiario il liquidato danno non patrimoniale non essendovi prova di alcun inadempimento tantomeno dell'invocato danno avendo la teste riferito genericamente di uno stato ansioso di cui erano Tes_1 sconosciute le cause trattandosi oltretutto di una teste presente non più di un giorno a settimana.
Irrilevante anche la deposizione della teste l'appellante concludeva per la riforma della Tes_4 sentenza di primo grado.
§ 10. – Tali i motivi d'appello e le conclusioni delle parti preliminarmente debbono essere affrontate le eccezioni spiegate dall'originaria curatela appellata di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c. - superata dall'esame nel merito dell'impugnazione - e quella di cui all'art.342 c.p.c..
A tale ultimo riguardo giovi osservare che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass.
SU n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del 2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. U, n. 36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione della parte appellante.
Quanto poi alla inammissibilità ex art.348 bis c.p.c. deve osservarsi come la facoltà del giudice di emettere l'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., ossia per assenza di una sua ragionevole probabilità di accoglimento, in base a quanto stabilito dall'art. 348 ter co. 1° c.p.c. va necessariamente esercitata in prima udienza, all'esito delle verifiche previste dall'art. 350 co. 2 c.p.c., prima di dare ingresso alla trattazione. In caso di compimento di dette verifiche e di rinvio della causa ad altra data, come è avvenuto nel caso di specie, tale possibilità risulta dunque preclusa e non è più possibile definire la lite con un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità che, se adottata successivamente, sarebbe affetta da nullità per violazione della legge processuale (così Cass. n. 10409/2020 e n. 4696/2016).
12 § 11. – Osserva inoltre il Collegio nell'ammissibilità dell'appello – notificato tempestivamente tanto al difensore in primo grado dell'amministrato quanto al curatore dell'eredità giacente – che, per quanto di seguito evidenziato, tenuto conto dell'accoglimento del motivo relativo alla negoziazione assistita, non ritiene di dover esaminare le note e la sentenza del giudizio penale depositate in data 8.08.2025 dall'appellante, senza quindi l'ulteriore necessità di dover concedere alle controparti termine per controdedurre.
Ciò posto, deve osservarsi che il primo motivo d'appello (§ 9.1) è infondato atteso che secondo costante giurisprudenza di legittimità “Il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art.106 c.p.c., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione” (cfr., Cass.civ.n.2331/2022) ed ancora “In tema di chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo;
ne consegue che, sebbene sia stata tempestivamente chiesta dal convenuto tale chiamata ex art. 269 c.p.c., in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del detto terzo” (Cass.civ.n.3692/2020).
Dunque, non può ravvisarsi alcun vizio nella sentenza appellata in parte qua, non versandosi neppure in fattispecie avente ad oggetto litisconsorzio necessario.
Anche il secondo motivo (§ 9.2) non è fondato.
L'art.408 c.c. al terzo comma, infatti, dispone “Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario” a sua volta l'appellante risulta aver dedotto in primo grado “la dott.ssa risulta essere dipendente ed addetta proprio alla 'Residenze Esper s.c.a.r.l.' Persona_1 nella quale struttura l'attore risulta ricoverato”.
Orbene, ritiene il Collegio che non possa postularsi alcuna invalidità nella nomina e conseguente elisione ex tunc del potere rappresentativo in capo all'amministratore di sostegno, con conseguente invalidità della procura alle liti, stando all'assunto difensivo dell'appellante, atteso che l'art.408 c.c. non prevede alcuna nullità o decadenza come si desume dal confronto sistematico con altre disposizioni del codice civile, quali, ad esempio l'art.2382 c.c., relativo agli amministratori di per cui “Non può essere nominato amministratore, e se CP_18 nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi”.
A sua volta l'art.350 c.c. rubricato incapacità all'ufficio tutelare dispone che “non possono essere nominati tutori e se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio”.
Dal confronto di tali disposizioni si evince quindi chiaramente che in fattispecie come quella in
13 esame dove risulta essere coinvolto l'interesse alla protezione dell'incapace e risulta oltretutto in atti rituale nomina dell'ADS da parte del giudice tutelare con l'autorizzazione ad agire in giudizio non possa minimamente postularsi una carenza ab origine di potere rappresentativo con conseguente nullità degli atti compiuti dall'amministratore, stante la necessità di valutare, Contr al più, in concreto, la validità dell'attività compiuta dall' in considerazione dell'esigenza e finalità di tutelare l'incapace che in ogni caso non può essere lasciato privo di rappresentanza, con la conseguenza che al più nel caso in esame si sarebbe dovuto procedere a sostituzione dell'amministratore di sostegno, senza che sia comunque sostenibile – come opina l'appellante
- una radicale nullità degli atti compiuti dal rappresentante, incluso il conferimento della procura alle liti.
A tale riguardo seppur con pronuncia risalente (cfr., sentenza n.554 del 6/03/1970) la S.C. risulta essersi espressa evidenziando che la persona investita dell'ufficio di tutore, se diviene incapace all'esercizio di tale ufficio per una causa sopraggiunta alla nomina (nella specie, per fallimento), non decade automaticamente dall'ufficio stesso, ma deve in ogni caso conservare l'incarico sino al momento della sua sostituzione da parte del giudice competente, essendo evidenti le ragioni di prorogatio sottese alla tutela del soggetto debole.
Risulta invece fondato – con conseguente assorbimento degli altri - il terzo motivo d'appello
(§9.3) relativo alla improcedibilità della domanda per mancato effettivo svolgimento della procedura di negoziazione assistita non essendo sufficiente ad avviso del Collegio il mero invito alla negoziazione, come invero avvenuto nel caso di specie, quanto la cooperazione tra le parti in buona fede e con lealtà per risolvere amichevolmente la controversia stando a quelle che sono la lettera e la ratio di cui all'art.2 del d.l.n.132/2014.
Orbene, nel caso di specie, il difensore del beneficiario dell'amministrazione di sostegno risulta aver esclusivamente inviato alla controparte l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita e nulla risulta aver replicato in relazione all'eccezione della convenuta in primo grado, per cui, dopo l'adesione all'invito a partecipare alla negoziazione, l'attore non ha trasmesso alcun altra comunicazione volta a dar impulso alle consultazioni per procedere alla risoluzione amichevole della controversia, neppure concordando un termine per la conclusione della procedura, rimanendo sostanzialmente inerte, non potendosi invero assimilare il silenzio della convenuta ad un rifiuto o rigetto di accordo, come opinato dal primo giudice, atteso che il rifiuto avrebbe dovuto essere esplicitato.
A riguardo ritiene il Collegio che il solo invito per verificare l'adesione della controparte alla procedura non sia sufficiente a ritenere espletata la procedura infruttuosamente, evenienza che può sostenersi solo laddove – oltreché nel caso in cui le parti non si accordino dopo tuttavia aver ponderato e trattato sulla possibile soluzione - la controparte invitata rifiuti di partecipare, non risponda nei successivi trenta giorni o dopo comunque almeno uno scambio di
14 corrispondenza ovvero un incontro o una interlocuzione tra le parti non si giunga ad alcuna convergenza sulla soluzione.
Nel caso di specie, invero, dopo lo scambio della sola corrispondenza di invito e la successiva adesione, la difesa dell'attore non ha dimostrato di aver svolto alcun altra attività volta a dar impulso alla procedura, né ha contestato le seguenti affermazioni della controparte di cui al verbale dell'udienza del 15.01.2019 di denunziata inerzia da parte del soggetto onerato allo svolgimento della procedura, successivamente ribadite nella prima memoria ex art.183 co.6
c.p.c. nei seguenti termini: “Alla prima udienza, come già ricordato anche nello scorso verbale, il Giudice, rilevato il mancato esperimento, prima della notifica dell'atto di citazione, della obbligatoria procedura di negoziazione assistita, aveva assegnato a parte attrice un termine per l'esperimento di tale procedura. Alla scorsa udienza, tuttavia, parte attrice si è limitata a produrre e depositare copia di una lettera, rimessa alla convenuta, relativa alla richiesta di disponibilità ad esperire il relativo procedimento e l'adesione, da parte della convenuta, a tale istanza. Tuttavia, a tale iniziale richiesta ed adesione, nessun seguito è stato dato in alcun modo dalla parte attrice, la quale ha ritenuto e ritiene di poter considerare esperita la relativa procedura sulla base di tale semplice istanza. A ben osservare, tuttavia, quanto prodotto da controparte non è in alcun modo sufficiente a supportare la propria tesi circa l'effettivo superamento della condizione di procedibilità, con la conseguenza che la relativa azione deve necessariamente essere qualificata come improcedibile per mancato esperimento della negoziazione assistita. Ed infatti. Dalla lettura della legge numero 162/2014 emerge che, nei casi in cui la negoziazione assistita è obbligatoria, la connessa condizione di procedibilità può dirsi avverata se nei trenta giorni dall'invito a partecipare al procedimento, il destinatario rifiuti espressamente l'adesione o si limiti a non aderire. Se invece il destinatario aderisce, il mero invito non è in alcun modo sufficiente a perfezionare il mancato accordo dovendosi, necessariamente, procedere con la materiale formulazione della convenzione di negoziazione assistita e, poi, con il verbale di accordo (o mancato accordo) o, al limite, DOPO LA STIPULA
DELLA NEGOZIAZIONE, attendere il decorso del termine massimo di durata della stessa.
Ove, quindi, il convenuto rappresenti, come nel caso che ci occupa, la propria disponibilità ad aderire alla negoziazione assistita, sarà onere di parte attrice, per ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità, attivarsi (quantomeno) con la predisposizione di una bozza della convenzione di negoziazione assistita da rimettere al convenuto non potendo, il solo invio dell'originario invito, adempiere a tale scopo”.
Depone in tal senso anche l'art.4 co.3 per cui “La dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati” disposizione che presuppone quantomeno una interlocuzione tra le parti ed ancor più eloquente il nuovo art.2 bis introdotto dal d.lgs.n.149/2022 per cui “1. Quando la negoziazione si svolge in modalità telematica, gli atti
15 del procedimento, ivi compreso l'accordo conclusivo, sono formati e sottoscritti nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82. 2. Il documento informatico contenente l'accordo conclusivo sottoscritto ai sensi del comma 1 è trasmesso in conformità dell'articolo 11, comma 1. 3. Ciascuna parte può sempre chiedere di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto.
4. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.
5. Non può essere svolta con modalità telematiche né con collegamenti audiovisivi da remoto l'acquisizione delle dichiarazioni del terzo di cui all'articolo 4-bis.
6. Quando l'accordo di negoziazione è contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalità analogica, tale sottoscrizione
è certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005”.
In conclusione, per le ragioni sopra evidenziate, l'appello deve essere accolto con declaratoria di improcedibilità delle domande attoree svolte in primo grado aventi ad oggetto la condanna della al risarcimento per euro 13.425,00, non essendo quindi condivisibili le motivazioni Pt_1 svolte a riguardo dal giudice di primo grado.
§ 12. – Quanto alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio ritiene la Corte di farne integrale compensazione in considerazione della complessità delle questioni oggetto di causa, dell'infondatezza dei primi due motivi d'appello e comunque in assenza di specifici precedenti in materia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1 di citazione notificato in data 25.02.2021, avverso la sentenza n.97/2021 resa in data 27/01/2021 dal Tribunale di Frosinone, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello - integralmente riformata la sentenza di primo grado - dichiara improcedibili le domande risarcitorie svolte in primo grado dall'amministratore di sostegno di Controparte_1
2) Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, 24.09.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Alberto CC
16