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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/12/2025, n. 4843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4843 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Quinta Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 3067/2025 RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 22.08.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 27.10.2025 destinata alla discussione della causa.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 27.10.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Gabriele Leone, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 3067/2025 RGAC pendente
TRA
(cod. fisc. ) nato a [...], il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente a[...], il quale agisce sia in proprio, sia quale legale rappresentante pro tempore della fis.: con sede in Isola delle Femmine (PA), alla via CP_1 P.IVA_1 Trinacria, n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. prof. GIOVANNI SCALA (cod. fis.:
[...]
) e dall'avv. LUIGI VAROTTA (cod. fis.: ) del Foro di C.F._2 CodiceFiscale_3
Palermo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Palermo, alla via Principe di Villafranca,
n. 46,
Ricorrente-opponente
CONTRO
(cod. fis.: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, domiciliato, per la carica, presso la sede, sita in Palermo, alla via
Emerico Amari, n. 11
Resistente- opposta
CONCLUSIONI: La parte costituita ha concluso come da note d'udienza a trattazione scritta del
27.10.2025
FATTO
Con ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione prot n. 2025/378 del 3 febbraio 2025, il sig.
[...]
adiva il Tribunale di Palermo nei confronti della Parte_1 Controparte_2
La parte ricorrente chiedeva che l'ordinanza ingiunzione fosse da dichiararsi nulla stante la
Violazione dell'art. 24 Cost., per contrasto con il diritto di difesa – Violazione degli artt. 3 e 97 Cost., per contrasto con i principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, co. 3, della legge n. 241/1990 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18, co. 2, della legge n.
689/1981 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14, co. 2, lett. c), del decreto legislativo n. 475/1992 –
Difetto di motivazione del provvedimento per mancata allegazione e disponibilità dell'atto richiamato per relationem
II - Violazione dell'art. 24 Cost., per contrasto con il diritto di difesa – Violazione degli artt. 3 e 97 Cost., per contrasto con i principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, co. 3, della legge n. 241/1990 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18, co. 2, della legge n. 689/1981 – Violazione e/o falsa applicazione degli art. 3 e 10, co. 1, lett. b), della legge n.
241/1990 – Difetto di istruttoria e di motivazione III - Violazione degli artt. 14 e 113 Cost., per contrasto con il diritto di difesa – Violazione degli artt. 3 e 97 Cost., per contrasto con il principio di ragionevolezza – Violazione dell'art. 97 Cost., per contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento –Violazione dell'art. 1 TUE –
Violazione dell'art. 41 CDFUE – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 18 della legge n. 689/1981
– Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14, co. 2, lett. c), del decreto legislativo n. 475/1992 – Violazione dei principi del giusto procedimento, di trasparenza e di partecipazione – Difetto di istruttoria e di motivazione IV - Violazione degli artt. 3 e 97 Cost., per contrasto con i principi di ragionevolezza e imparzialità – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 689/1981 – Violazionee/o falsa applicazione dell'art. 1, co.
2-bis, della legge n. 241/1990 –
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 del regolamento (UE) 2016/425 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14, co. 2, lett. c), del decreto legislativo n. 475/1992 – Violazione del principio del legittimo affidamento e di quello di buona fede – Difetto di istruttoria V - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 della legge n. 689/1981 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, co. 1, della legge n. 241/1990 –
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 del regolamento (UE) 2016/425 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14, co. 2, lett. c), del decreto legislativo n. 475/1992 – Difetto di motivazione VI -
Violazione degli artt. 3 e 97 Cost., per contrasto con il principio di proporzionalità – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 del regolamento (UE) 2016/425 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14, co. 2, lett. c), del decreto legislativo n. 475/1992 – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 18, co. 2, della legge n. 689/1981 – Difetto di istruttoria e di motivazione
Quindi il ricorrente così concludeva “previa fissazione dell'udienza di discussione della causa, voglia il
Tribunale di Palermo, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: § in via preliminare, concedere
l'invocata misura cautelare;
§ nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nullo ovvero inefficace i provvedimenti impugnati, con ogni ulteriore opportuna statuizione;
§ in subordine, limitare l'entità della sanzione dovuta, determinandola in una misura pari al minimo edittale.”
Con decreto del 15.03.2025 veniva fissata udienza al 07.05.2025.
Con ordinanza del 09.05.2025, sospesa l'efficacia dell'ordinanza, si rinviava al 29.10.2025 per discussione e decisione.
Con provvedimento del 05.08.2025 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP.
Con provvedimento del 20.08.2025, si anticipava l'udienza al 27.10.2025 disponendone la trattazione scritta.
La parte ricorrente concludeva per l'udienza del 27.10.025 come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte ricorrente deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Prima di ogni altra deduzione si deve evidenziare, che, come esposto dal Tribunale nell'ordinanza del 09.05.2025, la parte resistente non si è costituita e dunque sono rimasti indimostrati i presupposti per l'irrogazione della sanzione oggetto di contestazione. In particolare, si legge nell'ordinanza impugnata VISTE le controdeduzioni prot. Camerale n. 25029/E del 26/06/2020 con le quali l'Organo accertatore conferma la legittimità del proprio operato”: la parte ricorrente, rimanendo contumace, non ha ovviamente allegato tali controdeduzioni del 26.06.2020 e quindi il provvedimento sanzionatorio risulta privo di motivazione in ordine ai presupposti di fatto e di diritto.
Infatti, appare opportuno specificare il principio per il quale all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta- opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione Corte di Cassazione (ex multis, ord. n. 1921/2019).
In sostanza, rimane priva di fondatezza la pretesa avanzata dall'opposta, non avendo l'Amministrazione adempiuto in alcun modo all'onere probatorio su di essa ricadente.
Alla luce di tale considerazione, l'opposizione deve essere accolta, risultando quindi superflua, vista l'assorbenza della sopra esposta ragione, l'analisi delle altre doglianze avanzate dal ricorrente.
Ebbene, considerato che la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace (Cass. sent. n. 32061/2022, n. 24967/2021, n.
11800/2020, n. 11786/2020), le spese seguono quindi la soccombenza e vanno liquidate in euro
1700,00 e determinate, secondo i valori minimi di cui al dm 55/2014, stante la minima complessità della controversia, in base allo scaglione di valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000 (in considerazione del petitum) e così specificate: euro 460,00 per la fase studio, euro 389,00 per la fase introduttiva ed euro 851,00 per la fase decisionale, oltre IVA, cpa ponendole, pertanto, a carico, della Controparte_2
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede
1) Accoglie l'opposizione proposta da parte ricorrente.
2) Revoca l'Ordinanza Ingiunzione prot n. 2025/378 del 3 febbraio 2025 emessa dalla Camera di Commercio Palermo Enna.
3) Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_2 del sig. liquidandole in euro 1700,00 oltre accessori ed oneri di legge. Parte_1 Così deciso in Palermo il 01.12.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
Sezione Quinta Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 3067/2025 RG.;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 22.08.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 27.10.2025 destinata alla discussione della causa.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Pone la causa in decisione.
Palermo lì 27.10.2025
Il G.o.p.
Dott. Gabriele Leone
Successivamente, riaperto il verbale, deposita la sentenza, che allega al presente verbale per formarne parte integrante
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Gabriele Leone, della Sezione V civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 3067/2025 RGAC pendente
TRA
(cod. fisc. ) nato a [...], il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente a[...], il quale agisce sia in proprio, sia quale legale rappresentante pro tempore della fis.: con sede in Isola delle Femmine (PA), alla via CP_1 P.IVA_1 Trinacria, n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. prof. GIOVANNI SCALA (cod. fis.:
[...]
) e dall'avv. LUIGI VAROTTA (cod. fis.: ) del Foro di C.F._2 CodiceFiscale_3
Palermo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Palermo, alla via Principe di Villafranca,
n. 46,
Ricorrente-opponente
CONTRO
(cod. fis.: , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, domiciliato, per la carica, presso la sede, sita in Palermo, alla via
Emerico Amari, n. 11
Resistente- opposta
CONCLUSIONI: La parte costituita ha concluso come da note d'udienza a trattazione scritta del
27.10.2025
FATTO
Con ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione prot n. 2025/378 del 3 febbraio 2025, il sig.
[...]
adiva il Tribunale di Palermo nei confronti della Parte_1 Controparte_2
La parte ricorrente chiedeva che l'ordinanza ingiunzione fosse da dichiararsi nulla stante la
Violazione dell'art. 24 Cost., per contrasto con il diritto di difesa – Violazione degli artt. 3 e 97 Cost., per contrasto con i principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, co. 3, della legge n. 241/1990 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18, co. 2, della legge n.
689/1981 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14, co. 2, lett. c), del decreto legislativo n. 475/1992 –
Difetto di motivazione del provvedimento per mancata allegazione e disponibilità dell'atto richiamato per relationem
II - Violazione dell'art. 24 Cost., per contrasto con il diritto di difesa – Violazione degli artt. 3 e 97 Cost., per contrasto con i principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, co. 3, della legge n. 241/1990 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 18, co. 2, della legge n. 689/1981 – Violazione e/o falsa applicazione degli art. 3 e 10, co. 1, lett. b), della legge n.
241/1990 – Difetto di istruttoria e di motivazione III - Violazione degli artt. 14 e 113 Cost., per contrasto con il diritto di difesa – Violazione degli artt. 3 e 97 Cost., per contrasto con il principio di ragionevolezza – Violazione dell'art. 97 Cost., per contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento –Violazione dell'art. 1 TUE –
Violazione dell'art. 41 CDFUE – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 18 della legge n. 689/1981
– Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14, co. 2, lett. c), del decreto legislativo n. 475/1992 – Violazione dei principi del giusto procedimento, di trasparenza e di partecipazione – Difetto di istruttoria e di motivazione IV - Violazione degli artt. 3 e 97 Cost., per contrasto con i principi di ragionevolezza e imparzialità – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della legge n. 689/1981 – Violazionee/o falsa applicazione dell'art. 1, co.
2-bis, della legge n. 241/1990 –
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 del regolamento (UE) 2016/425 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14, co. 2, lett. c), del decreto legislativo n. 475/1992 – Violazione del principio del legittimo affidamento e di quello di buona fede – Difetto di istruttoria V - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 della legge n. 689/1981 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, co. 1, della legge n. 241/1990 –
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 del regolamento (UE) 2016/425 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14, co. 2, lett. c), del decreto legislativo n. 475/1992 – Difetto di motivazione VI -
Violazione degli artt. 3 e 97 Cost., per contrasto con il principio di proporzionalità – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 del regolamento (UE) 2016/425 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14, co. 2, lett. c), del decreto legislativo n. 475/1992 – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 18, co. 2, della legge n. 689/1981 – Difetto di istruttoria e di motivazione
Quindi il ricorrente così concludeva “previa fissazione dell'udienza di discussione della causa, voglia il
Tribunale di Palermo, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: § in via preliminare, concedere
l'invocata misura cautelare;
§ nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare e/o dichiarare nullo ovvero inefficace i provvedimenti impugnati, con ogni ulteriore opportuna statuizione;
§ in subordine, limitare l'entità della sanzione dovuta, determinandola in una misura pari al minimo edittale.”
Con decreto del 15.03.2025 veniva fissata udienza al 07.05.2025.
Con ordinanza del 09.05.2025, sospesa l'efficacia dell'ordinanza, si rinviava al 29.10.2025 per discussione e decisione.
Con provvedimento del 05.08.2025 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP.
Con provvedimento del 20.08.2025, si anticipava l'udienza al 27.10.2025 disponendone la trattazione scritta.
La parte ricorrente concludeva per l'udienza del 27.10.025 come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte ricorrente deve essere accolta per le ragioni che seguono.
Prima di ogni altra deduzione si deve evidenziare, che, come esposto dal Tribunale nell'ordinanza del 09.05.2025, la parte resistente non si è costituita e dunque sono rimasti indimostrati i presupposti per l'irrogazione della sanzione oggetto di contestazione. In particolare, si legge nell'ordinanza impugnata VISTE le controdeduzioni prot. Camerale n. 25029/E del 26/06/2020 con le quali l'Organo accertatore conferma la legittimità del proprio operato”: la parte ricorrente, rimanendo contumace, non ha ovviamente allegato tali controdeduzioni del 26.06.2020 e quindi il provvedimento sanzionatorio risulta privo di motivazione in ordine ai presupposti di fatto e di diritto.
Infatti, appare opportuno specificare il principio per il quale all'Amministrazione, che viene a rivestire - dal punto di vista sostanziale - la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta- opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione Corte di Cassazione (ex multis, ord. n. 1921/2019).
In sostanza, rimane priva di fondatezza la pretesa avanzata dall'opposta, non avendo l'Amministrazione adempiuto in alcun modo all'onere probatorio su di essa ricadente.
Alla luce di tale considerazione, l'opposizione deve essere accolta, risultando quindi superflua, vista l'assorbenza della sopra esposta ragione, l'analisi delle altre doglianze avanzate dal ricorrente.
Ebbene, considerato che la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace (Cass. sent. n. 32061/2022, n. 24967/2021, n.
11800/2020, n. 11786/2020), le spese seguono quindi la soccombenza e vanno liquidate in euro
1700,00 e determinate, secondo i valori minimi di cui al dm 55/2014, stante la minima complessità della controversia, in base allo scaglione di valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000 (in considerazione del petitum) e così specificate: euro 460,00 per la fase studio, euro 389,00 per la fase introduttiva ed euro 851,00 per la fase decisionale, oltre IVA, cpa ponendole, pertanto, a carico, della Controparte_2
P.Q.M
Il Tribunale di Palermo, Sez V Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede
1) Accoglie l'opposizione proposta da parte ricorrente.
2) Revoca l'Ordinanza Ingiunzione prot n. 2025/378 del 3 febbraio 2025 emessa dalla Camera di Commercio Palermo Enna.
3) Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_2 del sig. liquidandole in euro 1700,00 oltre accessori ed oneri di legge. Parte_1 Così deciso in Palermo il 01.12.2025
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone