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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 19/03/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr Nicola La Mantia Presidente dr Marcella Murana Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 844/2024 R.G.,
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
Danilo Vallone;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), nata a Catania in [...] Controparte_2 C.F._2
1/7/1989; sia in proprio che quali genitori esercenti la responsabilità sul minore , nato Persona_1
a Vittoria il 2/12/2017 (C.F. rappresentati e difesi, giusta procura in C.F._3
1 atti, dall'avv. Isabella Linguanti;
APPELLATI
*****
La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., a seguito di discussione orale, all'esito dell'udienza del 5 marzo 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ed , Controparte_1 Parte_2
genitori esercenti la rappresentanza sul figlio minore , convenivano in Persona_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Ragusa, la . Parte_1
Esponevano che il piccolo , nato da parto cesareo eseguito d'urgenza il Per_1
2/12/2017 presso l'ospedale Guzzardi di Vittoria, presentava, alla nascita, il testicolo destro di dimensioni maggiori del sinistro. Circostanza, questa, annotata sulla cartella come probabile sintomo della presenza di idrocele.
L'asimmetria testicolare e la presenza dell'idrocele erano stati riscontrati ancora il successivo 6 dicembre, e tuttavia i sanitari non disponevano alcun esame specifico.
Il giorno 8 dicembre nella cartella clinica veniva annotato alle ore 8.45: “il testicolo dx appare aumentato di volume e di consistenza dura (riferito già presente alla nascita)”, con richiesta di ecografia all'addome e di ecografia testicolare.
Alle 10.40, stante la presenza di “addome teso e dolente e testicolo dx aumentato di volume e duro” veniva eseguita una ecografia d'urgenza, la quale rilevava la presenza di una patologia testicolare, in ragione della quale il piccolo veniva trasportato all'ospedale
Garibaldi – Nesima di Catania ove all'ingresso veniva riscontrato “Emiscroto destro modicamente aumentato di volume, ricoperto da cute scura, con testicolo di dimensioni aumentate e consistenza duro-elastica; testicolo sinistro allo sbocco del canale inguinale, di dimensioni ridotte rispetto al controlaterale e anch'esso di consistenza duro-elastica”.
Effettuata nuova ecografia, si rivelava la presenza di “scroto acuto”, sicchè il neonato veniva d'urgenza operato per la verificatasi torsione testicolare, e sottoposto ad intervento di orchiectomia destra e derotazione e fissazione del testicolo sinistro.
Deducevano i ricorrenti che la causa della torsione testicolare bilaterale e della necrosi del testicolo asportato era riconducibile alla condotta colpevole dei sanitari dell'ospedale ragusano, i quali, in presenza di evidenti sintomi di sofferenza testicolare,
2 avevano omesso di effettuare tempestivamente un ecocolordoppler, che avrebbe potuto rivelare la condizione dei vasi all'interno del funicolo spermatico, consentire una immediata diagnosi e permettere di apportare i rimedi necessari, onde scongiurare le fatali conseguenze della torsione e dello strozzamento dei vasi funicolari.
Rappresentavano i ricorrenti che tali erano state le conclusioni cui era giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato ai fini conciliativi in sede di procedimento ex art. 696 bis c.p.c.
Soggiungevano che, frattanto, al piccolo era stata riscontrato nel testicolo Per_1
sinistro un nodulo non vascolarizzato, da riferire a regressione testicolare ipodisplasia da pregressa torsione, che poneva indicazione per un ulteriore intervento chirurgico, di asportazione del testicolo superstite atrofico, per cui il bambino era in lista d'attesa.
Assumevano che la mutilazione cui il piccolo era andato incontro, e la nuova alla quale doveva sottoporsi, causava gravissimi danni sia sotto il profilo estetico – dovendo il bambino subire, al compimento dei 12 anni di età, la protesizzazione delle borse scrotali – che in relazione allo sviluppo fisico (per la mancata produzione degli ormoni maschili) e psichico, inerente l'identità e l'orientamento sessuale, non potendo svolgere attività Per_1
sessuali o riproduttive.
Deducevano che anche essi ricorrenti avevano subito ingenti danni dalla condotta dei medici dell'azienda convenuta, per lo stravolgimento della qualità della loro esistenza e la necessità di supportare il figlio nel gravoso percorso di vita che lo aspettava.
Chiedevano, pertanto, la condanna dell al Parte_1 risarcimento del danno, in favore del minore, per € 800.618,00, ed in proprio favore per complessivi €. 300.000,00.
Costituitasi in giudizio, la convenuta contestava le deduzioni avversarie, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza n. 9970/2024 del 15/5/2024 il Tribunale di Ragusa condannava la resistente al pagamento di complessivi €. 483.625.00 (di cui €. 395.819,00 per i danni subiti dal minore ed €. 43.903,00 ciascuno per i danni patiti dai genitori), oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi, nonché alla rifusione delle spese processuali.
Avverso l'ordinanza l ha interposto appello Parte_1
sulla base di cinque ragioni di censura.
Costituitisi in giudizio, gli appellati hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 5 marzo 2025 ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'azienda appellante deduce che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare improcedibile l'azione introdotta da e Controparte_1 Parte_2
atteso che il ricorso per l'accertamento tecnico preventivo, non avendo finalità
[...]
conciliative, non era idoneo ad introdurre la fase del giudizio di merito secondo il cd. rito essendo peraltro trascorsi i 90 giorni previsti dall'art. 8 della L. n. 24/2017 per Pt_3
l'introduzione del giudizio di merito.
Il motivo è palesemente infondato.
Innanzitutto, non risponde al vero che i ricorrenti non abbiano promosso il procedimento ex art. 669 bis c.p.c., atteso che con il ricorso presentato essi chiedevano che il Tribunale disponesse “consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi al fine di accertare il nesso causale tra la omessa tempestiva diagnosi e la mutilazione del minore”.
Coerentemente con la richiesta, il Tribunale disponeva consulenza tecnica d'ufficio onerando i consulenti di tentare, ove possibile, la conciliazione, non andata a buon fine per l'assenza della controparte.
Inoltre, va osservato come la preventiva presentazione del ricorso ex art. 696 bis
c.p.c., e l'introduzione del giudizio di merito nel termine di 90 giorni dal deposito della relazione, costituiscano condizioni di procedibilità della domanda. Epperò l'improcedibilità, ai sensi del medesimo art. 8 della L. n. 24/2017, “deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”.
Ipotesi, questa, che esula dal caso di specie, evidente essendo la tardività dell'eccezione in parola, formulata per la prima volta in grado di appello, in spregio al disposto dell'art. 345 c.p.c.
Con il secondo motivo viene dedotto che ha errato il Tribunale nel ritenere esso resistente decaduto dalla facoltà di chiamare in causa il terzo.
Assume l'appellante di essere incorsa in errore incolpevole per avere il Tribunale alla prima udienza fissato l'udienza di rinvio “assegnando a parte convenuta termine fino al
30.6.2021 per la citazione del terzo, con notifica allo stesso del ricorso, del pedissequo decreto, della comparsa di costituzione e del presente provvedimento”.
Deduce di essere rimasto in attesa della comunicazione del decreto di cui all'art. 702 bis, comma quinto, c.p.c., e che tuttavia nessun decreto gli era stato comunicato.
La doglianza è manifestamente infondata.
Ed invero, se per un verso l'udienza di rinvio era stata già fissata, con la concessione del termine per la chiamata in causa del terzo, sicchè non si comprende quale altro
4 decreto di fissazione dell'udienza avrebbe dovuto attendere la parte, per altro verso l'inequivocabile dizione “ricorso e pedissequo decreto” non poteva in alcun modo far cadere in errore la parte, onerata di notificare al terzo il ricorso (ex art. 702 bis c.p.c.) ed il decreto “pedissequo” al detto ricorso.
Con il terzo motivo l'appellante assume che ed Controparte_1 Parte_2
abbiano introdotto la domanda di condanna al risarcimento del danno iure
[...]
proprio con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., senza preventivamente presentare il ricorso ex art. 696 bis c.p.c., che essi avevano presentato solo quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore.
Il motivo è palesemente infondato, alla luce delle considerazioni già svolte in relazione al primo motivo, essendo tardiva l'eccezione di improcedibilità dell'azione risarcitoria, che l'azienda avrebbe dovuto sollevare nel giudizio di primo grado, entro la prima udienza.
Con il quarto motivo deduce l'appellante che il Tribunale, non disponendo il mutamento del rito, ha violato il diritto di difesa di essa convenuta, impedendole di formulare mezzi istruttori.
Il giudice avrebbe inoltre rigettato la richiesta di prova testimoniale formulata dai
Parte ricorrenti, nonostante “su essa l appellante avesse chiesto l'ammissione a prova contraria, istanza quest'ultima neppure presa in esame”.
Anche tale doglianza è palesemente infondata.
Ed invero, se per un verso non è affatto precluso alle parti, nel giudizio ex art. 702 bis
c.p.c., proporre mezzi di prova (siccome ritualmente fatto da parte ricorrente), nel caso di specie l'azienda, pur avendone avuto la facoltà, non ha ritenuto di formulare alcun mezzo istruttorio, neppure – contrariamente a quanto sostenuto – a prova contraria, essendosi limitata nella comparsa di risposta a concludere “Con riserva di altro dedurre, chiedere e produrre, nonché articolare mezzi a prova contraria nei termini di legge”. Prova, però, mai richiesta.
Assolutamente corretta, poi, è la decisione del primo giudice di rinnovare la consulenza tecnica d'ufficio, a fronte del peggioramento delle condizioni del piccolo
, allegato nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e già paventato in sede di consulenza Per_1
conciliativa dal collegio peritale.
Assume, inoltre, l'appellante che erroneamente il Tribunale ha ritenuto sussistere la responsabilità dei sanitari nel caso di specie, atteso che, per come ritenuto dagli stessi consulenti tecnici d'ufficio, la diagnosi iniziale non era semplice, e l'esame strumentale era
5 previsto solo in acuto, cioè “in una situazione clinica caratterizzata da dolore”.
Anche tale doglianza non può essere accolta.
È rimasto, invero, accertato che la causa della perdita dei testicoli sia riconducibile alla condotta omissiva dei sanitari i quali, nonostante al momento della nascita avessero riscontrato l'evidenza di un problema all'apparato riproduttivo, il cui sintomo era costituito dalle maggiori dimensioni di un testicolo rispetto all'altro, si limitarono ad inserire nella cartella clinica l'annotazione “in sede Idrocele?”, senza effettuare alcun approfondimento ecografico e monitorizzare l'evoluzione del quadro clinico, che avrebbe, invece, consentito di prevenire le conseguenze dello strozzamento testicolare ricorrendo ad un atto chirurgico tempestivo.
Siffatto esame venne svolto a distanza di ben 6 giorni dalla nascita, quando la situazione era ormai integralmente compromessa, essendo pure risultato che l'auspicata residua funzionalità del testicolo destro è stata del tutto esclusa nel corso del giudizio, sicché il piccolo ha perso anche la funzionalità dell'altro testicolo, dovendo Per_1
sottoporsi ad ulteriore intervento chirurgico per la sua asportazione.
Ciò emerge assai chiaramente delle consulenze tecniche espletate, dovendosi ritenere che la situazione acuta – certamente consistente nella presenza di sintomi idonei a rivelare la presenza di una situazione patologica, e non necessariamente nella presenza di dolore, soprattutto ove si consideri che era appena nato ed il dolore era Per_1
difficilmente riscontrabile - fosse già presente alla nascita, attesa la presenza di una evidente asimmetria dei testicoli, avendo peraltro i consulenti accertato che la corretta diagnosi (non semplice all'esame clinico, che difatti fu l'unico superficialmente svolto dai medici) era di semplicissima formulazione se solo fosse stato effettuato un esame ecografico.
Deduce, inoltre, l'appellante che il primo giudice ha erroneamente liquidato il danno sulla scorta dei barèmes ( , indicati dai consulenti tecnici d'ufficio nominati Per_2 Per_3
nel giudizio di merito, così ignorando i cui avevano fatto riferimento i CP_3
consulenti nominati in sede di consulenza tecnica conciliativa.
Assume, al riguardo, che: la tabelle SIMLA includono appieno le potenziali ripercussioni sulla psiche e sono utilizzate anche per valutare soggetti in tenera età, come dichiarato dai consulenti che hanno redatto la prima relazione;
tutti i consulenti tecnici d'ufficio nominati nel corso del giudizio ammettono che i barèmes nazionali sono CP_3
quelli di più corrente impiego pratico nella stima del danno alla persona in sede di contenzioso civile, mentre le tabelle redatte da e “riguardano piuttosto Per_2 Per_3
6 indennizzi del danno biologico in ambito INAIL”; dare ingresso “a stime scriteriate che disattendono le tabelle elaborate dalle Società Scientifiche porta, da un lato, a giudizi medico – legali ancorati alla pure discrezionalità, dall'altro, a determinare in materia una grande incertezza”, esagerata essendo la stima effettuata.
Il motivo è infondato.
I consulenti nominati in sede di consulenza tecnica conciliativa hanno concluso nel senso che segue “In atto dovrà certamente valutarsi, quale danno jatrogeno, l'assenza del testicolo destro che, andato in necrosi, ha dovuto essere asportato. Tale menomazione comporta un danno biologico pari all'11% (undici percento) secondo i barème Pt_5
. Tale quantificazione viene fatta attribuendo il valore massimo del range di
[...]
riferimento tabellare, da riconoscere in tale misura vista la tenera età di . Tale Per_1 valutazione tiene conto, da un canto, del deficit della 'funzione di riserva' riproduttiva ed endocrina e, dall'altro, dell'importanza che l'integrità anatomica dell'apparato genitale ha sull'autopercezione dell'io e sulla sfera psichica nel giovane maschio. Ciò ovviamente con le riserve derivanti dalla possibilità di verificare, in futuro, l'integrità anatomica e funzionale del testicolo superstite”.
Nel corso del giudizio di merito si è dovuto dare atto che, frattanto, era stato possibile accertare la totale perdita di integrità anatomica e funzionale dell'altro testicolo, di cui era necessaria l'asportazione.
I consulenti tecnici, che hanno riscontrato tale situazione, hanno così concluso: “In considerazione del fatto che il minore ha subito il danno in età prepubere, oltre alla impossibilità alla procreazione, si assisterà anche alle conseguenze somatiche della castrazione precoce, ciò potrebbe determinare anche turbe psicorelazionali assai marcate, che attualmente, tuttavia, sono solo presumibili con elevata probabilità scientifica. Nelle tabelle del danno biologico permanente elaborate dalla società scientifica medico legale
(simla) questo danno è valutato nel range compreso tra il 26%-35%.
La voce è relativa alla condizione di sterilità per perdita anatomica o funzionale dei testicoli prima della maturazione sessuale, con associate turbe endocrine ed eventualmente estetica.
La scelta della percentuale nell'ambito del range deve essere basata sull'età in cui avviene la perdita e sul grado di sviluppo raggiunto dell'individuo nonché sull'efficacia delle terapie ormonale sostitutiva e tenendo conto che la componente estetica è ordinariamente emendabile con protesi.
Per quanto concerne, tuttavia, le turbe psico relazionali che con ogni probabilità si
7 concretizzeranno nel prossimo futuro, non essendo oggi presenti in maniera sostanziale, non possono essere quantificate. Tuttavia, nelle tabelle del danno biologico preparate da
e l'evirazione con impotenza coeundi e generandi, in epoca prepubere, a Per_2 Per_3
seconda delle ripercussioni sui tratti somatici e sulla psiche, è valutata in un range compreso tra il 41% e il 60%.
Alla luce, dunque, delle valutazioni delle tabelle maggiormente di uso nella pratica medico-legale e in base a quanto sopra argomentato relativamente alle ripercussioni sulla psiche potenziali ma, con elevata probabilità scientifica, prevedibili, si ritiene congruo attribuire al danno biologico la percentuale del 45% (media dei due range)”.
I consulenti hanno quindi ritenuto che, nel caso di specie, in considerazione delle gravissime conseguenze verificatesi e che, con ogni probabilità, si verificheranno sulla salute del piccolo (relativamente a tutte le sfere interessate, compresa quella Per_1 psichica e relazionale) per effetto della evirazione (consistente, questa, nell'asportazione di entrambe le ghiandole genitali) conseguita alla malpractice, non fosse sufficiente, per la determinazione della corretta percentuale di invalidità permanente, l'indicazione contenuta nelle tabelle SIMLA, le quali considerano sì le turbe endocrine e il danno estetico, ma non le turbe psico – relazionali.
Tanto premesso, è noto che il barème costituisca un criterio di giudizio - in ordine al grado di invalidità permanente del soggetto leso - nella disponibilità del giudice e non solo del consulente tecnico (al quale spetta precipuamente descrivere la disfunzionalità a carico del danneggiato), la cui valutazione scientifica è, del resto, secondo il principio judex peritus peritorum fatto proprio dal nostro ordinamento, sempre sindacabile dal giudice stesso in base a cognizioni tecniche personali, incontrando l'esercizio di tale potere soltanto l'onere di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto
(tra le altre, Cass., 7 agosto 2014, n. 17757).
Afferma la Suprema Corte che, tuttavia, nell'ambito della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., anche la scelta discrezionale del barème da parte di medico legale e giudice non si sottrae al sindacato di legittimità nei termini e limiti di seguito precisati.
L'attività scientifica, svoltasi in medicina-legale secondo metodologie diversamente orientate (quale percorso, invero, comune a tutte le altre branche del sapere e della conoscenza), ha avuto come frutto l'elaborazione di plurimi barèmes, non sempre o non del tutto coincidenti per quanto attiene il grado di invalidità permanente suggerito per determinate menomazioni.
La non perfetta coincidenza dei barèmes licenziati dalla comunità scientifica - non
8 solo italiana, ma anche dei Paesi Europei ove il danno alla salute viene liquidato con criteri analoghi al nostro (Francia, Spagna, Portogallo, Belgio) - porta come conseguenza il rischio, serio, di disparità di trattamento nella liquidazione del danno, mentre la norma dell'art. 1226 c.c., non autorizza un esercizio arbitrario del potere di liquidazione del danno, ma - sulla base delle allegazioni di parte - impone: a) da un lato, di considerare adeguatamente le specificità del caso concreto;
b) dall'altro, di garantire la parità di trattamento a parità di danno (cfr. Cass., 7 giugno 2011, n. 12408; più di recente, Cass., 5 luglio 2019, n. 18056).
Dunque, il giudice di merito resta libero di scegliere il criterio equitativo ritenuto più adeguato al caso concreto, ma deve trattarsi pur sempre di un criterio che garantisca la parità di trattamento a parità di circostanze (v. Cass. n. 11724/2021).
Ora, nel caso di specie, pienamente giustificato è il ricorso alle tabelle Cimaglia
Rossi che, nel caso di specie, consentono un giudizio coerente con le effettive, gravissime, conseguenze pregiudizievoli subite dal danneggiato, apparendo invece inadeguata l'applicazione delle tabelle invocate dall'appellante, proprio sotto il profilo della parità di trattamento di casi analoghi.
Con il quinto motivo viene censurata la disposta condanna alle spese.
Il motivo è infondato, avendo il primo giudice fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.
Ricorrono i presupposti per la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
La norma richiamata prevede che la condanna del soccombente - a prescindere dalla domanda della parte e dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale - possa essere riconosciuta anche d'ufficio dal giudice.
Essa non ha natura meramente risarcitoria, bensì sanzionatoria, avendo la disposizione in parola introdotto nell'ordinamento una forma di danno punitivo diretto a scoraggiare l'abuso del processo e degli strumenti forniti dalla legge alle parti, siccome volta a colpire le condotte contrarie al principio di lealtà processuale, nonché quelle suscettibili di ledere il principio di rilevanza costituzionale della ragionevole durata del giudizio (v. per tutte, Cass. n. 22405/2018, resa a sezioni unite).
Ed in caso di condotte processuali dilatorie o defatigatorie della controparte, può desumersi il danno subito da nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111 comma 2 cost.) e della l. n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), secondo cui, nella normalità dei casi e
9 secondo l'id quod plerumque accidit, ingiustificate condotte processuali, causano ex se danni patrimoniali e non (quali quelli di essere costretti a contrastare una ingiustificata iniziativa dell'avversario sovente in una sede diversa da quella voluta dal legislatore e per di più non compensata sul piano strettamente economico dal rimborso delle spese ed onorari liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente) (v., in proposito, Cass. n. 24645/2007).
In tali casi, la somma viene determinata in via equitativa dal decidente tenendo conto della gravità della colpa, dei presumibili pregiudizi arrecati alla controparte in ragione della natura, dell'oggetto della causa e della durata del processo, sia in termini di pregiudizio patrimoniale che non patrimoniale.
E poiché l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può calibrare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (v. Cass. nn. 26435/20, 22405/2018, 20732/2016).
Ora, nel caso di specie, è stato proposto un appello manifestamente infondato, ponendo in essere una condotta processuale assolutamente abusiva.
Si ritiene equo, in considerazione di quanto detto sopra, liquidare ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., a favore degli appellati, l'importo, già attualizzato, e dunque comprensivo tanto di rivalutazione monetaria, quanto degli interessi, corrispondente a quello oggetto della condanna alle spese.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano, siccome in dispositivo, in base al DM 55/2014, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta.
Esse, relativamente alla sola quota della (la cui ammissione al patrocinio a Pt_2 spese dello Stato è stata revocata), calcolata nella metà dell'importo complessivo, si distraggono in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da
[...]
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa in data 15/5/2024 Parte_1 dal Tribunale di Ragusa, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, rigetta l'appello e condanna l'appellante a rifondere, in favore degli appellanti, le spese del grado, che
10 liquida in complessivi €. 20.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%. Distrae l'importo di €. 10.000,00 in favore dell'avv.
Isabella Linguanti.
Condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, dell'importo di €. 20.000,00, ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
12 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Marcella Murana) (Nicola La Mantia)
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