CA
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 26/06/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 71 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Giovanni Gabellone, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Urso e Pierpaolo Ingrosso, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 10 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18/12/1997, stipulava con il Banco di Napoli Parte_2
Proc. n. 71/2021 RG - 1 - dott.ssa Controparte_2 (oggi ) un contratto di finanziamento per un importo pari a Controparte_3
₤ 200.000.000. In base all'art. 3 del finanziamento era stato pattuito un tasso del
3,60% nominale semestrale e il contratto prevedeva l'obbligo della parte mutuataria (e dei suoi aventi causa in solido) a restituire la somma mutuata nel termine di dieci anni con il metodo dell'ammortamento mediante pagamento di venti semestralità. Le parti convenivano con la clausola n. 10 che: “su ogni somma
dovuta a qualsiasi titolo e non pagata alla scadenza, la parte mutuataria ed i suoi aventi causa
dovrà corrispondere gli interessi di mora, determinati semestralmente maggiorando di quattro
punti il tasso di riferimento per le operazioni di credito fondiario/edilizio agevolato fissato con
decreto del Ministero del Tesoro rispettivamente per il primo e quarto bimestre di ogni anno”.
pagava solo le prime cinque rate, per un totale di ₤ Parte_2
70.020.750, pari ad € 36.162,70.
Il Banco di Napoli intimava precetto per un importo pari ad € 40.902,38, in relazione alle rate scadute al 25/06/2004, e procedeva a pignoramento di alcuni immobili del debitore. e l'istituto mutuante concludevano una Parte_2
transazione, all'esito della quale il primo corrispondeva alla seconda la somma di
€ 50.000,00, a deconto della maggiore esposizione portata dal contratto di finanziamento. In virtù di tale accordo il Banco di Napoli procedeva alla rinuncia parziale al pignoramento immobiliare.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, in qualità di Parte_1
erede di spiegava opposizione avverso l'esecuzione Parte_2
immobiliare n. 06/05 RGE, promossa dal Banco di Napoli, contestando la natura usuraria degli interessi pattuiti nel contratto di mutuo, nonché
l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese predisposto dalla
Proc. n. 71/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. controparte, per l'effetto chiedeva di ottenere la declaratoria di nullità parziale del contratto di mutuo fondiario, per violazione degli artt. 1815 co. II, 1339 e 1419
cod. civ. e, per l'effetto, accertare l'esatto dare-avere tra le parti.
In particolare, contestava che a fronte di un tasso soglia pari a 14,085% per il periodo di riferimento, il t.e.g. effettivamente applicato dalla banca, comprensivo di tutte le voci di costo di cui era gravato il finanziamento, era pari al 18,415%.
Deduceva inoltre l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese in quanto finalizzato ad imporre al cliente un maggior esborso complessivo del costo del mutuo.
Si costituiva parte convenuta, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
Rigettata la richiesta di sospensione avanzata dall'opponente, il GE fissava il termine per l'introduzione del giudizio di merito che veniva ritualmente riassunto dalla Pt_1
Si costituiva il Banco di Napoli contestando l'opposizione.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale e c.t.u. contabile, veniva decisa con sentenza n. 1627/2020, pubblicata in data 08/07/2020, con la quale il
Tribunale di Lecce accoglieva parzialmente l'opposizione e per l'effetto riduceva il credito portato dal precetto del 04/09/2004 ad € 36.173,04.
Il giudice premetteva che l'opponente, al fine di valutare l'asserita usurarietà del tasso pattuito, aveva ritenuto di dover considerare la somma del tasso corrispettivo e del tasso di mora, il cui totale avrebbe evidenziato un travalicamento del 2,850% rispetto al tasso soglia previsto al momento della pattuizione e che a sostegno della propria tesi, aveva richiamato quanto statuito
Proc. n. 71/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. dalla Suprema Corte, con sentenza n. 350/2013, secondo cui “l'interesse di mora va
computato ai fini dell'applicazione della legge sull'usura”.
Indi il giudice riteneva di dover accogliere solo in parte tale motivo di opposizione.
In particolare rilevava che:
a) la sommatoria tra gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori ai fini dell'accertamento dell'usurarietà è preclusa dalla circostanza che gli interessi moratori non si cumulano ai corrispettivi, ma si sostituiscono ad essi, come evincibile dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui “in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare
interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la
constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve
corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al
posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i
tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse:
il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata
scaduta” (Cassazione penale sez. II, 07/02/2019, n.174479; Tribunale
Tivoli, 05/05/2020 n. 675);
b) tale impostazione non era smentita dalla sentenza di Cassazione n.
350/2013, citata dall'attrice, specificando che, infatti, la Corte - statuendo che “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo
comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito
dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque
titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori” - si era limitata a ribadire che
Proc. n. 71/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. anche gli interessi moratori sono soggetti al rispetto del limite del tasso soglia (dimodoché è necessario considerare la maggiorazione prevista per la mora quando il relativo tasso è costituito da uno spread applicato al tasso corrispettivo), ma non aveva inteso affermare che debba essere operato il cumulo delle misure percentuali del tasso corrispettivo e di quello di mora ai fini della valutazione dell'usurarietà.
Il giudice, passando al contratto in esame, escludeva che ci fosse stata violazione della normativa antiusura rilevando che, come emerso dall'istruttoria e dalla c.t.u., nel caso de quo, sulla base delle indicazioni fornite dalla Banca di Italia, non risultava alcun superamento del tasso soglia, né nella fase di stipula né nella fase patologica. Più nello specifico evidenziava che “... invero, a fronte di un tasso soglia
del 14,085% (afferente la categoria “mutui ipotecari a tasso fisso e variabile”, da prendere in
considerazione fino al 30 giugno 2004), il tasso di interesse corrispettivo effettivo applicato
dall' è dell'8,05%. Allo stesso modo, per quanto concerneva la verifica della usurarietà CP_4
del tasso di mora, risultato pari al 10,50% (alla data di stipula del contratto di mutuo), non si
è riscontrato alcun superamento del tasso soglia mora, pari al 17,235%, determinato
sommando il 2,1% al tasso soglia degli interessi corrispettivi. La verifica dell'eventuale
superamento del tasso soglia nella fase “patologica” del contratto, è stata effettuata secondo la
formula richiamata nelle istruzioni della Banca d'Italia, includendo le commissioni di
estinzione anticipata e gli interessi di mora” (cfr. sentenza).
Concludeva per l'infondatezza delle domande di accertamento formulate dall'attrice.
Osservava che, tuttavia, il c.t.u. aveva rilevato il superamento del tasso soglia solo con riferimento al tasso moratorio e corrispettivo, che erano stati sommati
Proc. n. 71/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. algebricamente con riferimento alle rate scadute e non pagate in quanto il tasso complessivo del 17,70% risultava superiore al tasso soglia di mora determinato in
17,235%.
Riteneva nulla la clausola n. 10 del contratto di mutuo che aveva permesso tale sommatoria, individuando in essa un meccanismo anatocistico illegittimo.
Infatti rilevava che “Tale meccanismo anatocistico - consistente nel computo degli interessi di
mora non sulla quota capitale, ma sull'intera rata, comprensiva anche degli interessi
corrispettivi - non determina un'indebita sommatoria dei tassi di interessi, trattandosi di
un'ipotesi di capitalizzazione espressamente consentita, ma solo per i contratti stipulati dopo il
22.4.2000, data di entrata in vigore della delibera CICR in oggetto. Per i contratti stipulati in
precedenza e non soggetti alla vecchia disciplina del mutuo fondiario (come nella specie) tale
clausola deve ritenersi nulla, per cui il profilo della usurarietà del tasso che ne consegue non è
eliso dalla validità della clausola stessa, in quanto riguardante un meccanismo anatocistico
vietato ratione temporis.” (cfr. sentenza).
Ne conseguiva che la somma richiesta dalla banca in precetto per interessi di mora sulle rate scadute (pari ad € 4.729,04) non poteva essere riconosciuta ed entro tali limiti l'opposizione meritava accoglimento.
Chiariva che “invero il secondo comma dell' art. 1815 c.c. si riferisce chiaramente alla sola
nullità della clausola (utilizzando peraltro l'espressione al singolare: “Se sono convenuti
interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”) che contempli interessi usurari
corrispettivi e non a tutte le clausole che contemplino interessi di sorta nell'ambito di una
determinata pattuizione contrattuale, ne consegue che la norma in questione sicuramente non
trova applicazione per gli interessi che conseguono all'inadempimento (Cass. III ord. 13-10-
2019 n. 22890)” (cfr. sentenza).
Proc. n. 71/2021 RG - 6 - dott.ssa Controparte_2 Riteneva infondata l'eccezione relativa alla dedotta illegittimità
dell'ammortamento alla francese in quanto non integrante tale metodo una for-
ma di anatocismo, come chiarito ormai da numerosa giurisprudenza di merito.
Infine, riteneva che, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, il contratto di mutuo non violava le norme in materia di trasparenza contrattuale essendo ta-
le metodo delineato chiaramente nelle clausole;
ne conseguiva l'inapplicabilità
dell'art. 117 co. IV e VI del TUB richiamato nell'atto introduttivo.
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello con Parte_1
atto di citazione del 14 gennaio 2021 chiedendone la riforma con tre motivi.
Si è costituita nella qualità di cessionaria del credito di Controparte_1 [...]
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_3
All'udienza Collegiale del 10 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non corretta la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori ai fini della va-
lutazione della usura dei tassi di mora come operata dall'attrice.
La decisione non sarebbe condivisibile perché l'attrice non avrebbe affatto pro-
ceduto ad una mera sommatoria dei tassi corrispettivi e moratori ma si sarebbe attentamente riportata al tenore delle clausole contrattuali. In particolare l'attrice aveva evidenziato che, in base al tenore dell'art. 10 (“su ogni somma dovuta a qualsia-
si titolo e non pagata alla scadenza, la parte mutuataria ed i suoi aventi causa dovrà corrispon-
dere gli interessi di mora, determinati semestralmente maggiorando di quattro punti il tasso di
Proc. n. 71/2021 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. riferimento per le operazioni di credito fondiario/edilizio agevolato fissato con decreto del Mini-
stero del Tesoro rispettivamente per il primo e quarto bimestre di ogni anno”), si evinceva chiaramente l'intenzione della banca, in caso di mancato o ritardato pagamento di quanto dovuto in forza del contratto di finanziamento de quo, di applicare il tasso di mora contrattualmente previsto in 10,50% in aggiunta al tasso annuo pattuito nel medesimo contratto nella misura di 7,20% (quest'ultimo previsto all'art. 3 del rapporto finanziario in questione). La disposizione negoziale non prevedeva la sostituzione del tasso di mora al tasso corrispettivo, in caso di man-
cato o ritardato pagamento, di quanto dovuto in forza del rapporto negoziale in-
trattenuto tra le parti e la loro sommatoria, in caso di ritardato pagamento, am-
montava alla data di stipula del mutuo al 17,70%, così superando la soglia di usu-
ra, fissato all'epoca della conclusione del contratto nella misura del 14,085%.
L'appellante inoltre si dilunga in una analisi critica dei criteri di calcolo del tasso soglia per gli interessi di mora come adottati dal c.t.u..
La censura non coglie nel segno in quanto l'appellante sembra non avere com-
preso che il Tribunale, ha già dichiarato la nullità della clausola n. 10 del contrat-
to di mutuo, individuando in essa la previsione di un illegittimo anatocismo e concludendo per la non debenza degli interessi di mora, calcolati sulle rate scadu-
te comprensive di sorte capitale e interessi corrispettivi.
Una diversa decisione che dovesse portare alla nullità della clausola per usura de-
gli interessi di mora ivi convenuti, non muterebbe le conclusioni cui il Tribunale
è giunto a favore dell'opponente in quanto l'accertamento della usura degli inte-
ressi di mora escluderebbe la loro debenza, cosa che il Tribunale ha già disposto mentre non escluderebbe la debenza degli interessi corrispettivi (cfr. sentenza
Proc. n. 71/2021 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Cass. SSUU n. 19597/2020) che nella fattispecie, in base alle risultanze della c.t.u., sono perfettamente in linea con la soglia di usura all'epoca vigente. Il Tri-
bunale ha spiegato, senza che sul punto risulti una specifica censura, che la nullità
della clausola non importa la nullità di qualsivoglia interesse e indi nella specie degli interessi corrispettivi pattuiti.
Solo per completezza e chiarezza, la critica relativa al metodo di calcolo del tasso soglia utilizzato dal c.t.u., può dirsi in ogni caso del tutto superabile e superata at-
traverso il richiamo della sentenza della Cass. resa a SSUU n. 19597 18/09/2020,
intervenuta successivamente alla sentenza impugnata.
Detta pronuncia ha ammesso definitivamente agli interessi di mora la disciplina antiusura;
ha specificato che la mancata indicazione, nell'ambito del t.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali ove essi ne contengano una rilevazione statistica e se i decreti non re-
chino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta co-
munque il termine di confronto del t.e.g.m. così come rilevato. Ha chiarito che per i contratti conclusi fino al 31/03/2003, come quello in questione, il “tasso soglia di mora” coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”, atteso che i
DD.MM. anteriori al D.M. 25 marzo 2003 (applicabile alle operazioni di credito dall'01/04/2003) non indicavano la maggiorazione media degli interessi moratori ed ha fornito la seguente soluzione di calcolo per la determinazione del tasso so-
glia di mora: La formula da seguire è la seguente: (t.e.g.m. x 1,5).
Orbene applicando la formula de qua e considerato il t.e.g.m. come evinto dal c.t.u. al 9,30%, ne consegue che il tasso soglia per il contratto in esame era pari al
14,085%, senz'altro superiore al tasso nominale annuo di mora, convenuto al
Proc. n. 71/2021 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 10,50%.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza per avere rigettato l'eccezione relativa all'ammortamento alla francese ribadendo l'illegittimità di tale metodo.
Il motivo prima che infondato risulta generico e perciò stesso inammissibile in quanto l'appellante si è limitato a ribadire le argomentazioni di primo grado sen-
za muovere una censura specifica alla motivazione della sentenza che ha rigettato l'eccezione.
Ad ogni modo giova chiarire che l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato,
benché quest'ultimo non sia ancora esigibile. In esso la capitalizzazione avviene in regime “composto”, nel senso che la quota capitale è incrementata con gli in-
teressi generati sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo (Cass. civ. SSUU
n. 15130/2024; Cass. civ. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi,
nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione di un contratto
(Cass. civ. SSUU n. 15130/2024; Cass. civ. n. 27823/2023). Invero, il regime di ammortamento alla francese, di per sé, non prevede alcun anatocismo, bensì il pagamento frazionato della rata. Tale sistema di rimborso a rate costanti, di di-
versa composizione, non comporta, infatti, né un'indeterminatezza del tasso, né
una surrettizia capitalizzazione degli interessi e non è, perciò, in contrasto col di-
vieto di anatocismo, né con i doveri di trasparenza. La caratteristica del c.d. piano di ammortamento alla francese è quella di variare progressivamente la composi-
zione delle rate, costanti nell'importo complessivo, in cui la quota interessi decre-
Proc. n. 71/2021 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. sce progressivamente e nel contempo vi è un altrettanto progressivo aumento della quota di capitale restituito: ciò non determina un illecito anatocismo ma so-
lo una diversa costruzione delle rate costanti. Gli interessi convenzionali sono calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate pre-
cedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di capitalizzazione degli inte-
ressi per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina ini-
zialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammorta-
mento alla francese, conformemente all'art. 1194 cod. civ., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale. La circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento "all'italiana" discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria,
quanto, più semplicemente, dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale. Ciò implica, inevitabilmente, un piano di ammortamento di durata mag-
giore, a cui corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli). Perciò, il piano di ammortamento adottato non implica necessariamente la sussistenza di una illegittima capitalizzazione degli in-
teressi, dovendo, quest'ultima, ove esistente, essere allegata e dimostrata da chi
Proc. n. 71/2021 RG - 11 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. l'ha dedotta, cosa che nella specie manca del tutto.
E comunque occorre richiamare la Cassazione a SSUU n. 15130/2024 secondo cui in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito re-
golato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradi-
zionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto,
né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrat-
tuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Nel caso di specie come affermato già dal primo giudice, senza che rispetto alla decisione sia stata posta una censura specifica, il contratto non viola in alcun modo le norme di trasparenza contrattuale essendo il meccanismo di calcolo de-
gli interessi dovuti delineato chiaramente nelle clausole contrattuali.
Con il terzo e ultimo motivo l'appellante si duole della sentenza per l'omessa condanna della banca alla restituzione della somma di € 4.729,04 riconosciuti dal giudice non dovuti a titolo di interessi di mora.
Il motivo è infondato in quanto evidentemente sfugge all'appellante che detta somma è stata decurtata dalla somma dovuta in precetto.
Ne deriva il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte
Proc. n. 71/2021 RG - 12 - dott.ssa Controparte_2 dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 4.034,00 ol-
tre IVA, CAP e RF al 15%;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 11 aprile 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 71/2021 RG - 13 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 71 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv. Giovanni Gabellone, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marcello Urso e Pierpaolo Ingrosso, come da mandato in atti;
- APPELLATA -
All'udienza del 10 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 18/12/1997, stipulava con il Banco di Napoli Parte_2
Proc. n. 71/2021 RG - 1 - dott.ssa Controparte_2 (oggi ) un contratto di finanziamento per un importo pari a Controparte_3
₤ 200.000.000. In base all'art. 3 del finanziamento era stato pattuito un tasso del
3,60% nominale semestrale e il contratto prevedeva l'obbligo della parte mutuataria (e dei suoi aventi causa in solido) a restituire la somma mutuata nel termine di dieci anni con il metodo dell'ammortamento mediante pagamento di venti semestralità. Le parti convenivano con la clausola n. 10 che: “su ogni somma
dovuta a qualsiasi titolo e non pagata alla scadenza, la parte mutuataria ed i suoi aventi causa
dovrà corrispondere gli interessi di mora, determinati semestralmente maggiorando di quattro
punti il tasso di riferimento per le operazioni di credito fondiario/edilizio agevolato fissato con
decreto del Ministero del Tesoro rispettivamente per il primo e quarto bimestre di ogni anno”.
pagava solo le prime cinque rate, per un totale di ₤ Parte_2
70.020.750, pari ad € 36.162,70.
Il Banco di Napoli intimava precetto per un importo pari ad € 40.902,38, in relazione alle rate scadute al 25/06/2004, e procedeva a pignoramento di alcuni immobili del debitore. e l'istituto mutuante concludevano una Parte_2
transazione, all'esito della quale il primo corrispondeva alla seconda la somma di
€ 50.000,00, a deconto della maggiore esposizione portata dal contratto di finanziamento. In virtù di tale accordo il Banco di Napoli procedeva alla rinuncia parziale al pignoramento immobiliare.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, in qualità di Parte_1
erede di spiegava opposizione avverso l'esecuzione Parte_2
immobiliare n. 06/05 RGE, promossa dal Banco di Napoli, contestando la natura usuraria degli interessi pattuiti nel contratto di mutuo, nonché
l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese predisposto dalla
Proc. n. 71/2021 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. controparte, per l'effetto chiedeva di ottenere la declaratoria di nullità parziale del contratto di mutuo fondiario, per violazione degli artt. 1815 co. II, 1339 e 1419
cod. civ. e, per l'effetto, accertare l'esatto dare-avere tra le parti.
In particolare, contestava che a fronte di un tasso soglia pari a 14,085% per il periodo di riferimento, il t.e.g. effettivamente applicato dalla banca, comprensivo di tutte le voci di costo di cui era gravato il finanziamento, era pari al 18,415%.
Deduceva inoltre l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese in quanto finalizzato ad imporre al cliente un maggior esborso complessivo del costo del mutuo.
Si costituiva parte convenuta, chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.
Rigettata la richiesta di sospensione avanzata dall'opponente, il GE fissava il termine per l'introduzione del giudizio di merito che veniva ritualmente riassunto dalla Pt_1
Si costituiva il Banco di Napoli contestando l'opposizione.
La causa, istruita a mezzo produzione documentale e c.t.u. contabile, veniva decisa con sentenza n. 1627/2020, pubblicata in data 08/07/2020, con la quale il
Tribunale di Lecce accoglieva parzialmente l'opposizione e per l'effetto riduceva il credito portato dal precetto del 04/09/2004 ad € 36.173,04.
Il giudice premetteva che l'opponente, al fine di valutare l'asserita usurarietà del tasso pattuito, aveva ritenuto di dover considerare la somma del tasso corrispettivo e del tasso di mora, il cui totale avrebbe evidenziato un travalicamento del 2,850% rispetto al tasso soglia previsto al momento della pattuizione e che a sostegno della propria tesi, aveva richiamato quanto statuito
Proc. n. 71/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. dalla Suprema Corte, con sentenza n. 350/2013, secondo cui “l'interesse di mora va
computato ai fini dell'applicazione della legge sull'usura”.
Indi il giudice riteneva di dover accogliere solo in parte tale motivo di opposizione.
In particolare rilevava che:
a) la sommatoria tra gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori ai fini dell'accertamento dell'usurarietà è preclusa dalla circostanza che gli interessi moratori non si cumulano ai corrispettivi, ma si sostituiscono ad essi, come evincibile dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui “in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare
interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la
constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve
corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al
posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i
tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse:
il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata
scaduta” (Cassazione penale sez. II, 07/02/2019, n.174479; Tribunale
Tivoli, 05/05/2020 n. 675);
b) tale impostazione non era smentita dalla sentenza di Cassazione n.
350/2013, citata dall'attrice, specificando che, infatti, la Corte - statuendo che “ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo
comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito
dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque
titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori” - si era limitata a ribadire che
Proc. n. 71/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. anche gli interessi moratori sono soggetti al rispetto del limite del tasso soglia (dimodoché è necessario considerare la maggiorazione prevista per la mora quando il relativo tasso è costituito da uno spread applicato al tasso corrispettivo), ma non aveva inteso affermare che debba essere operato il cumulo delle misure percentuali del tasso corrispettivo e di quello di mora ai fini della valutazione dell'usurarietà.
Il giudice, passando al contratto in esame, escludeva che ci fosse stata violazione della normativa antiusura rilevando che, come emerso dall'istruttoria e dalla c.t.u., nel caso de quo, sulla base delle indicazioni fornite dalla Banca di Italia, non risultava alcun superamento del tasso soglia, né nella fase di stipula né nella fase patologica. Più nello specifico evidenziava che “... invero, a fronte di un tasso soglia
del 14,085% (afferente la categoria “mutui ipotecari a tasso fisso e variabile”, da prendere in
considerazione fino al 30 giugno 2004), il tasso di interesse corrispettivo effettivo applicato
dall' è dell'8,05%. Allo stesso modo, per quanto concerneva la verifica della usurarietà CP_4
del tasso di mora, risultato pari al 10,50% (alla data di stipula del contratto di mutuo), non si
è riscontrato alcun superamento del tasso soglia mora, pari al 17,235%, determinato
sommando il 2,1% al tasso soglia degli interessi corrispettivi. La verifica dell'eventuale
superamento del tasso soglia nella fase “patologica” del contratto, è stata effettuata secondo la
formula richiamata nelle istruzioni della Banca d'Italia, includendo le commissioni di
estinzione anticipata e gli interessi di mora” (cfr. sentenza).
Concludeva per l'infondatezza delle domande di accertamento formulate dall'attrice.
Osservava che, tuttavia, il c.t.u. aveva rilevato il superamento del tasso soglia solo con riferimento al tasso moratorio e corrispettivo, che erano stati sommati
Proc. n. 71/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. algebricamente con riferimento alle rate scadute e non pagate in quanto il tasso complessivo del 17,70% risultava superiore al tasso soglia di mora determinato in
17,235%.
Riteneva nulla la clausola n. 10 del contratto di mutuo che aveva permesso tale sommatoria, individuando in essa un meccanismo anatocistico illegittimo.
Infatti rilevava che “Tale meccanismo anatocistico - consistente nel computo degli interessi di
mora non sulla quota capitale, ma sull'intera rata, comprensiva anche degli interessi
corrispettivi - non determina un'indebita sommatoria dei tassi di interessi, trattandosi di
un'ipotesi di capitalizzazione espressamente consentita, ma solo per i contratti stipulati dopo il
22.4.2000, data di entrata in vigore della delibera CICR in oggetto. Per i contratti stipulati in
precedenza e non soggetti alla vecchia disciplina del mutuo fondiario (come nella specie) tale
clausola deve ritenersi nulla, per cui il profilo della usurarietà del tasso che ne consegue non è
eliso dalla validità della clausola stessa, in quanto riguardante un meccanismo anatocistico
vietato ratione temporis.” (cfr. sentenza).
Ne conseguiva che la somma richiesta dalla banca in precetto per interessi di mora sulle rate scadute (pari ad € 4.729,04) non poteva essere riconosciuta ed entro tali limiti l'opposizione meritava accoglimento.
Chiariva che “invero il secondo comma dell' art. 1815 c.c. si riferisce chiaramente alla sola
nullità della clausola (utilizzando peraltro l'espressione al singolare: “Se sono convenuti
interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”) che contempli interessi usurari
corrispettivi e non a tutte le clausole che contemplino interessi di sorta nell'ambito di una
determinata pattuizione contrattuale, ne consegue che la norma in questione sicuramente non
trova applicazione per gli interessi che conseguono all'inadempimento (Cass. III ord. 13-10-
2019 n. 22890)” (cfr. sentenza).
Proc. n. 71/2021 RG - 6 - dott.ssa Controparte_2 Riteneva infondata l'eccezione relativa alla dedotta illegittimità
dell'ammortamento alla francese in quanto non integrante tale metodo una for-
ma di anatocismo, come chiarito ormai da numerosa giurisprudenza di merito.
Infine, riteneva che, a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, il contratto di mutuo non violava le norme in materia di trasparenza contrattuale essendo ta-
le metodo delineato chiaramente nelle clausole;
ne conseguiva l'inapplicabilità
dell'art. 117 co. IV e VI del TUB richiamato nell'atto introduttivo.
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello con Parte_1
atto di citazione del 14 gennaio 2021 chiedendone la riforma con tre motivi.
Si è costituita nella qualità di cessionaria del credito di Controparte_1 [...]
resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_3
All'udienza Collegiale del 10 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non corretta la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori ai fini della va-
lutazione della usura dei tassi di mora come operata dall'attrice.
La decisione non sarebbe condivisibile perché l'attrice non avrebbe affatto pro-
ceduto ad una mera sommatoria dei tassi corrispettivi e moratori ma si sarebbe attentamente riportata al tenore delle clausole contrattuali. In particolare l'attrice aveva evidenziato che, in base al tenore dell'art. 10 (“su ogni somma dovuta a qualsia-
si titolo e non pagata alla scadenza, la parte mutuataria ed i suoi aventi causa dovrà corrispon-
dere gli interessi di mora, determinati semestralmente maggiorando di quattro punti il tasso di
Proc. n. 71/2021 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. riferimento per le operazioni di credito fondiario/edilizio agevolato fissato con decreto del Mini-
stero del Tesoro rispettivamente per il primo e quarto bimestre di ogni anno”), si evinceva chiaramente l'intenzione della banca, in caso di mancato o ritardato pagamento di quanto dovuto in forza del contratto di finanziamento de quo, di applicare il tasso di mora contrattualmente previsto in 10,50% in aggiunta al tasso annuo pattuito nel medesimo contratto nella misura di 7,20% (quest'ultimo previsto all'art. 3 del rapporto finanziario in questione). La disposizione negoziale non prevedeva la sostituzione del tasso di mora al tasso corrispettivo, in caso di man-
cato o ritardato pagamento, di quanto dovuto in forza del rapporto negoziale in-
trattenuto tra le parti e la loro sommatoria, in caso di ritardato pagamento, am-
montava alla data di stipula del mutuo al 17,70%, così superando la soglia di usu-
ra, fissato all'epoca della conclusione del contratto nella misura del 14,085%.
L'appellante inoltre si dilunga in una analisi critica dei criteri di calcolo del tasso soglia per gli interessi di mora come adottati dal c.t.u..
La censura non coglie nel segno in quanto l'appellante sembra non avere com-
preso che il Tribunale, ha già dichiarato la nullità della clausola n. 10 del contrat-
to di mutuo, individuando in essa la previsione di un illegittimo anatocismo e concludendo per la non debenza degli interessi di mora, calcolati sulle rate scadu-
te comprensive di sorte capitale e interessi corrispettivi.
Una diversa decisione che dovesse portare alla nullità della clausola per usura de-
gli interessi di mora ivi convenuti, non muterebbe le conclusioni cui il Tribunale
è giunto a favore dell'opponente in quanto l'accertamento della usura degli inte-
ressi di mora escluderebbe la loro debenza, cosa che il Tribunale ha già disposto mentre non escluderebbe la debenza degli interessi corrispettivi (cfr. sentenza
Proc. n. 71/2021 RG - 8 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Cass. SSUU n. 19597/2020) che nella fattispecie, in base alle risultanze della c.t.u., sono perfettamente in linea con la soglia di usura all'epoca vigente. Il Tri-
bunale ha spiegato, senza che sul punto risulti una specifica censura, che la nullità
della clausola non importa la nullità di qualsivoglia interesse e indi nella specie degli interessi corrispettivi pattuiti.
Solo per completezza e chiarezza, la critica relativa al metodo di calcolo del tasso soglia utilizzato dal c.t.u., può dirsi in ogni caso del tutto superabile e superata at-
traverso il richiamo della sentenza della Cass. resa a SSUU n. 19597 18/09/2020,
intervenuta successivamente alla sentenza impugnata.
Detta pronuncia ha ammesso definitivamente agli interessi di mora la disciplina antiusura;
ha specificato che la mancata indicazione, nell'ambito del t.e.g.m., degli interessi di mora mediamente applicati non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali ove essi ne contengano una rilevazione statistica e se i decreti non re-
chino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta co-
munque il termine di confronto del t.e.g.m. così come rilevato. Ha chiarito che per i contratti conclusi fino al 31/03/2003, come quello in questione, il “tasso soglia di mora” coincide con il “tasso soglia dei corrispettivi”, atteso che i
DD.MM. anteriori al D.M. 25 marzo 2003 (applicabile alle operazioni di credito dall'01/04/2003) non indicavano la maggiorazione media degli interessi moratori ed ha fornito la seguente soluzione di calcolo per la determinazione del tasso so-
glia di mora: La formula da seguire è la seguente: (t.e.g.m. x 1,5).
Orbene applicando la formula de qua e considerato il t.e.g.m. come evinto dal c.t.u. al 9,30%, ne consegue che il tasso soglia per il contratto in esame era pari al
14,085%, senz'altro superiore al tasso nominale annuo di mora, convenuto al
Proc. n. 71/2021 RG - 9 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. 10,50%.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la sentenza per avere rigettato l'eccezione relativa all'ammortamento alla francese ribadendo l'illegittimità di tale metodo.
Il motivo prima che infondato risulta generico e perciò stesso inammissibile in quanto l'appellante si è limitato a ribadire le argomentazioni di primo grado sen-
za muovere una censura specifica alla motivazione della sentenza che ha rigettato l'eccezione.
Ad ogni modo giova chiarire che l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato,
benché quest'ultimo non sia ancora esigibile. In esso la capitalizzazione avviene in regime “composto”, nel senso che la quota capitale è incrementata con gli in-
teressi generati sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo (Cass. civ. SSUU
n. 15130/2024; Cass. civ. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi,
nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione di un contratto
(Cass. civ. SSUU n. 15130/2024; Cass. civ. n. 27823/2023). Invero, il regime di ammortamento alla francese, di per sé, non prevede alcun anatocismo, bensì il pagamento frazionato della rata. Tale sistema di rimborso a rate costanti, di di-
versa composizione, non comporta, infatti, né un'indeterminatezza del tasso, né
una surrettizia capitalizzazione degli interessi e non è, perciò, in contrasto col di-
vieto di anatocismo, né con i doveri di trasparenza. La caratteristica del c.d. piano di ammortamento alla francese è quella di variare progressivamente la composi-
zione delle rate, costanti nell'importo complessivo, in cui la quota interessi decre-
Proc. n. 71/2021 RG - 10 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. sce progressivamente e nel contempo vi è un altrettanto progressivo aumento della quota di capitale restituito: ciò non determina un illecito anatocismo ma so-
lo una diversa costruzione delle rate costanti. Gli interessi convenzionali sono calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate pre-
cedenti. Né si può sostenere che si sia in presenza di capitalizzazione degli inte-
ressi per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina ini-
zialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana, che, invece, si fonda su rate a capitale costante. Il piano di ammorta-
mento alla francese, conformemente all'art. 1194 cod. civ., prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l'imputazione ad interessi rispetto quella al capitale. La circostanza che, a parità di condizioni economiche, un piano di ammortamento alla francese comporti un esborso complessivo a titolo di interessi superiore a quello determinato da un piano di ammortamento "all'italiana" discende non da un illegittimo effetto anatocistico proprio del primo programma di rateizzazione dell'obbligazione restitutoria,
quanto, più semplicemente, dal fatto che la necessità di mantenere costanti le rate per tutta la durata del mutuo impone di diluire maggiormente la restituzione del capitale. Ciò implica, inevitabilmente, un piano di ammortamento di durata mag-
giore, a cui corrisponde un maggiore importo complessivo spettante a titolo di interessi (essendo maggiore il tempo che il mutuatario richiede per restituire la somma a suo tempo erogatagli). Perciò, il piano di ammortamento adottato non implica necessariamente la sussistenza di una illegittima capitalizzazione degli in-
teressi, dovendo, quest'ultima, ove esistente, essere allegata e dimostrata da chi
Proc. n. 71/2021 RG - 11 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. l'ha dedotta, cosa che nella specie manca del tutto.
E comunque occorre richiamare la Cassazione a SSUU n. 15130/2024 secondo cui in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito re-
golato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradi-
zionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto,
né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrat-
tuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Nel caso di specie come affermato già dal primo giudice, senza che rispetto alla decisione sia stata posta una censura specifica, il contratto non viola in alcun modo le norme di trasparenza contrattuale essendo il meccanismo di calcolo de-
gli interessi dovuti delineato chiaramente nelle clausole contrattuali.
Con il terzo e ultimo motivo l'appellante si duole della sentenza per l'omessa condanna della banca alla restituzione della somma di € 4.729,04 riconosciuti dal giudice non dovuti a titolo di interessi di mora.
Il motivo è infondato in quanto evidentemente sfugge all'appellante che detta somma è stata decurtata dalla somma dovuta in precetto.
Ne deriva il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte
Proc. n. 71/2021 RG - 12 - dott.ssa Controparte_2 dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 4.034,00 ol-
tre IVA, CAP e RF al 15%;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 11 aprile 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 71/2021 RG - 13 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.