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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 554/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MANES MYRIA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5756/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 21320304 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 128/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 19 giugno 2024 e depositato presso la segreteria di questa
Corte, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 21320304, notificata in data 20 aprile 2024, con cui AR S.r.l., in qualità di concessionaria per la riscossione del Comune di
Belvedere Marittimo, le intimava il pagamento della somma di € 357,57 a titolo di IMU per l'annualità
2014, per sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI: “che l'On.le Corte adita voglia preliminarmente sospendere, inaudita altera parte, l'esecutività dell'ingiunzione fiscale N. 21320304 ,per le motivazioni ampiamente illustrate sopra e, previa fissazione di udienza per la pubblica discussione, nel merito, sempre per tutto quanto meglio specificato supra, annullarla con condanna della resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio con distrazione in favore del procuratore anticipatario” .
A sostegno del ricorso, la contribuente ha dedotto plurimi motivi di illegittimità, tra cui, in via principale e assorbente:
- l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito tributario;
- l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, vizio che determina la nullità dell'atto consequenziale;
- la carenza di motivazione dell'atto impugnato per mancata allegazione degli atti in esso richiamati, in violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente;
- la nullità dell'ingiunzione per omessa notifica della comunicazione preventiva prevista dall'art. 1, comma 544, L. 228/2012 per i debiti inferiori a € 1.000,00;
- l'inesistenza della notifica dell'ingiunzione, in quanto non eseguita nelle forme previste dal R.D.
639/1910;
- il difetto di sottoscrizione dell'atto da parte del legale rappresentante della società di riscossione;
- la mancanza del visto di esecutorietà;
nel merito, la non debenza del tributo, trattandosi di abitazione principale (cat. A/3), esente da IMU per l'anno 2014.
La ricorrente ha allegato, tra gli altri, l'ingiunzione impugnata (doc. 1) e copia dell'atto di proprietà dell'immobile (doc. 2, citato nel ricorso come "Copia atto di proprietà").
Si è costituita in giudizio AR S.r.l. ,con memoria di controdeduzioni depositata in data 17 settembre
2024, contestando integralmente le doglianze avversarie e chiedendone il rigetto. In via preliminare, la resistente ha eccepito l'inammissibilità dei motivi di ricorso attinenti al merito della pretesa, in quanto l'atto presupposto, ovvero l'avviso di accertamento n. 1323_L, sarebbe stato regolarmente notificato in data 23 gennaio 2020 e non impugnato, divenendo così definitivo. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, asserendo che la notifica del predetto avviso di accertamento avrebbe interrotto il termine. Ha, inoltre ,confutato gli ulteriori vizi formali e procedurali sollevati dalla ricorrente, producendo documentazione a sostegno delle proprie difese.
All'udienza del 17.12.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via logico-prioritaria, occorre esaminare l'eccezione, sollevata dalla ricorrente, relativa all'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto all'ingiunzione di pagamento oggi impugnata. Tale doglianza, se fondata, assume carattere assorbente rispetto a ogni altra censura, comportando la nullità derivata dell'atto consequenziale per violazione del principio di sequenzialità procedimentale degli atti impositivi.
La parte ricorrente, ha affermato di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento IMU per l'anno 2014. A fronte di tale specifica contestazione, gravava sulla società concessionaria l'onere di fornire la prova rigorosa dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio dell'atto presupposto, in modo da renderlo opponibile alla contribuente.
La società resistente afferma che: "l'avviso di accertamento n. 1323_L, relativo all'omesso versamento
IMU per l'annualità 2014, la cui notifica si perfezionava nei confronti del ricorrente in data 23/01/2020
(docc. 3-5)" è andato a buon fine. Tuttavia, l'esame della documentazione versata in atti, non consente di ritenere assolta tale prova. La resistente fa riferimento a una "distinta postale generica e specifica della spedizione" (doc. 5 delle controdeduzioni), ma tale documento, per sua natura, non è idoneo a dimostrare con certezza che il plico destinato alla sig.ra Ricorrente_1 sia stato effettivamente incluso nella spedizione collettiva effettuata in data 31/12/2019. Manca, infatti, la prova della materiale consegna all'ufficiale postale dello specifico avviso di ricevimento relativo alla raccomandata indirizzata alla ricorrente, unico documento in grado di collegare in modo univoco la spedizione alla destinataria.
In assenza di una prova certa e inconfutabile del perfezionamento della notifica dell'atto presupposto,
l'eccezione della ricorrente deve essere accolta. La mancata notifica dell'avviso di accertamento costituisce un vizio insanabile del procedimento, che si traduce nella nullità dell'atto successivo e dipendente, quale è l'ingiunzione di pagamento. Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità,
"l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato" (Cass. n. 565/2020, citata dalla ricorrente).
Le superiori considerazioni, di per sé sufficienti a determinare l'annullamento dell'atto impugnato, assorbono l'esame delle ulteriori censure formulate dalla ricorrente. Tuttavia, ad abundantiam, questo
Collegio rileva la fondatezza del ricorso anche nel merito.
La ricorrente ha sostenuto la non debenza del tributo, in quanto l'immobile oggetto di imposizione, costituirebbe la sua abitazione principale. A riprova di ciò, ha prodotto l'atto di donazione del 2 gennaio
2003 (documento "ATTO_DI_PROPRIETA_.pdf"), dal quale si evince che la sig.ra Ricorrente_1 è comproprietaria dell'immobile sito in Belvedere Marittimo, Indirizzo_1, classificato in
Catasto con la categoria A/3. Dal medesimo atto e dal ricorso introduttivo ,emerge che la ricorrente risiede anagraficamente in tale immobile. La normativa IMU vigente per l'anno 2014, prevedeva l'esenzione per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali di lusso
(A/1, A/8 e A/9). L'immobile in questione, essendo di categoria A/3, rientrava a pieno titolo nel perimetro dell'esenzione. La società resistente, non ha fornito alcuna prova contraria idonea a smentire la qualifica di abitazione principale dell'immobile od a dimostrare la sussistenza dei presupposti impositivi.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente accolto e per l'effetto,
l'ingiunzione di pagamento impugnata deve essere annullata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore del procuratore antistatario, che ne ha fatto espressa richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza,sez.1, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna la resistente AR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
MANES MYRIA, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5756/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 21320304 IMU 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 128/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 19 giugno 2024 e depositato presso la segreteria di questa
Corte, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'ingiunzione di pagamento n. 21320304, notificata in data 20 aprile 2024, con cui AR S.r.l., in qualità di concessionaria per la riscossione del Comune di
Belvedere Marittimo, le intimava il pagamento della somma di € 357,57 a titolo di IMU per l'annualità
2014, per sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI: “che l'On.le Corte adita voglia preliminarmente sospendere, inaudita altera parte, l'esecutività dell'ingiunzione fiscale N. 21320304 ,per le motivazioni ampiamente illustrate sopra e, previa fissazione di udienza per la pubblica discussione, nel merito, sempre per tutto quanto meglio specificato supra, annullarla con condanna della resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio con distrazione in favore del procuratore anticipatario” .
A sostegno del ricorso, la contribuente ha dedotto plurimi motivi di illegittimità, tra cui, in via principale e assorbente:
- l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito tributario;
- l'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto, vizio che determina la nullità dell'atto consequenziale;
- la carenza di motivazione dell'atto impugnato per mancata allegazione degli atti in esso richiamati, in violazione dell'art. 7 dello Statuto del Contribuente;
- la nullità dell'ingiunzione per omessa notifica della comunicazione preventiva prevista dall'art. 1, comma 544, L. 228/2012 per i debiti inferiori a € 1.000,00;
- l'inesistenza della notifica dell'ingiunzione, in quanto non eseguita nelle forme previste dal R.D.
639/1910;
- il difetto di sottoscrizione dell'atto da parte del legale rappresentante della società di riscossione;
- la mancanza del visto di esecutorietà;
nel merito, la non debenza del tributo, trattandosi di abitazione principale (cat. A/3), esente da IMU per l'anno 2014.
La ricorrente ha allegato, tra gli altri, l'ingiunzione impugnata (doc. 1) e copia dell'atto di proprietà dell'immobile (doc. 2, citato nel ricorso come "Copia atto di proprietà").
Si è costituita in giudizio AR S.r.l. ,con memoria di controdeduzioni depositata in data 17 settembre
2024, contestando integralmente le doglianze avversarie e chiedendone il rigetto. In via preliminare, la resistente ha eccepito l'inammissibilità dei motivi di ricorso attinenti al merito della pretesa, in quanto l'atto presupposto, ovvero l'avviso di accertamento n. 1323_L, sarebbe stato regolarmente notificato in data 23 gennaio 2020 e non impugnato, divenendo così definitivo. Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, asserendo che la notifica del predetto avviso di accertamento avrebbe interrotto il termine. Ha, inoltre ,confutato gli ulteriori vizi formali e procedurali sollevati dalla ricorrente, producendo documentazione a sostegno delle proprie difese.
All'udienza del 17.12.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In via logico-prioritaria, occorre esaminare l'eccezione, sollevata dalla ricorrente, relativa all'omessa notifica dell'avviso di accertamento presupposto all'ingiunzione di pagamento oggi impugnata. Tale doglianza, se fondata, assume carattere assorbente rispetto a ogni altra censura, comportando la nullità derivata dell'atto consequenziale per violazione del principio di sequenzialità procedimentale degli atti impositivi.
La parte ricorrente, ha affermato di non aver mai ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento IMU per l'anno 2014. A fronte di tale specifica contestazione, gravava sulla società concessionaria l'onere di fornire la prova rigorosa dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio dell'atto presupposto, in modo da renderlo opponibile alla contribuente.
La società resistente afferma che: "l'avviso di accertamento n. 1323_L, relativo all'omesso versamento
IMU per l'annualità 2014, la cui notifica si perfezionava nei confronti del ricorrente in data 23/01/2020
(docc. 3-5)" è andato a buon fine. Tuttavia, l'esame della documentazione versata in atti, non consente di ritenere assolta tale prova. La resistente fa riferimento a una "distinta postale generica e specifica della spedizione" (doc. 5 delle controdeduzioni), ma tale documento, per sua natura, non è idoneo a dimostrare con certezza che il plico destinato alla sig.ra Ricorrente_1 sia stato effettivamente incluso nella spedizione collettiva effettuata in data 31/12/2019. Manca, infatti, la prova della materiale consegna all'ufficiale postale dello specifico avviso di ricevimento relativo alla raccomandata indirizzata alla ricorrente, unico documento in grado di collegare in modo univoco la spedizione alla destinataria.
In assenza di una prova certa e inconfutabile del perfezionamento della notifica dell'atto presupposto,
l'eccezione della ricorrente deve essere accolta. La mancata notifica dell'avviso di accertamento costituisce un vizio insanabile del procedimento, che si traduce nella nullità dell'atto successivo e dipendente, quale è l'ingiunzione di pagamento. Come statuito dalla giurisprudenza di legittimità,
"l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato" (Cass. n. 565/2020, citata dalla ricorrente).
Le superiori considerazioni, di per sé sufficienti a determinare l'annullamento dell'atto impugnato, assorbono l'esame delle ulteriori censure formulate dalla ricorrente. Tuttavia, ad abundantiam, questo
Collegio rileva la fondatezza del ricorso anche nel merito.
La ricorrente ha sostenuto la non debenza del tributo, in quanto l'immobile oggetto di imposizione, costituirebbe la sua abitazione principale. A riprova di ciò, ha prodotto l'atto di donazione del 2 gennaio
2003 (documento "ATTO_DI_PROPRIETA_.pdf"), dal quale si evince che la sig.ra Ricorrente_1 è comproprietaria dell'immobile sito in Belvedere Marittimo, Indirizzo_1, classificato in
Catasto con la categoria A/3. Dal medesimo atto e dal ricorso introduttivo ,emerge che la ricorrente risiede anagraficamente in tale immobile. La normativa IMU vigente per l'anno 2014, prevedeva l'esenzione per le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali di lusso
(A/1, A/8 e A/9). L'immobile in questione, essendo di categoria A/3, rientrava a pieno titolo nel perimetro dell'esenzione. La società resistente, non ha fornito alcuna prova contraria idonea a smentire la qualifica di abitazione principale dell'immobile od a dimostrare la sussistenza dei presupposti impositivi.
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere integralmente accolto e per l'effetto,
l'ingiunzione di pagamento impugnata deve essere annullata. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore del procuratore antistatario, che ne ha fatto espressa richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cosenza,sez.1, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna la resistente AR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Difensore_1, dichiaratosi antistatario.