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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/01/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 152/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 152 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, decisa all'udienza del 14.01.2025, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Rossi. Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
pagina 1 di 5 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Danilo De Angelis.
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
non costituita. Controparte_2
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso nell'atto di citazione in appello:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa ed in accoglimento del presente appello, annullare e riformare l'impugnata Sentenza del Tribunale Civile di
Roma n. 21660/2018, pubblicata in data 09.11.2018 e, per l'effetto, dichiarare la legittimità della richiesta dell'Amministrazione di pagamento delle somme ivi indicate a titolo di COSAP recato dalle cartelle di pagamento riportate in epigrafe.
Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.”.
Il Condominio ha così concluso:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
– in via preliminare, dichiarare la improcedibilità ed inammissibilità della eventuale richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della Sentenza impugnata e del proposto appello, per i motivi sopra illustrati;
– in via subordinata, dichiarare la acquiescenza parziale alla Sentenza per tutte le parti della stessa non espressamente impugnate;
– in via principale, rigettare la domanda dell'odierno appellante, per mancanza dei presupposti processuali necessari e/o perché pretestuosa ed infondata sia in fatto che in diritto per i motivi sopra illustrati e comunque non provata;
– in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, confermare la Sentenza appellata;
pagina 2 di 5 – in via ulteriormente subordinata, dichiarare che nulla dall'opponente è dovuto a titolo di canone di occupazione di suolo pubblico per griglie ed intercapedini e, per l'effetto o in via subordinata, dichiarare nullo od annullare oppure disapplicare le cartelle e\o l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, stante la manifesta illegittimità dell'atto impugnato e\o della relativa pretesa.
Chiede infine di voler condannare la parte appellante-opposta al pagamento a favore di quella appellata-opponente delle spese e dei compensi per le prestazioni professionali, connesse con il presente giudizio, espletate ed espletande dallo scrivente Avvocato, liquidate come da allegata nota spese giudiziaria, anche per la fase di trattazione (essendo il relativo compenso unitario dovuto “a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio”: Cass. 29857/2023), con aumento del 30% per atti informatici che consentono la ricerca testuale e la navigazione all'interno dell'atto (ex co.
1-bis dell'art. 4 del D.M. 55/2014; in senso conforme, il Tribunale di Roma: Giud. Sarcina, Sent. 14343/18, 19443/18, 20574/19, 20575/19,
20576/19, 2514/20, 3061/20, 5347/20; Giud. Cerchiara, Sent. 9673/20) e con aumento di un terzo per manifesta fondatezza della presente difesa (ex co. 8 dell'art. 4 del D.M. 55/2014; in senso conforme:
Trib. Roma, Giud. Sent. 15900/18; Giud. , Sent. 9953/23), con spese forfettarie al 15 %, Per_1 Per_2
Contributo previdenziale integrativo ed I.V.A. come per Legge, anche in considerazione dei numerosissimi precedenti richiamati nel presente atto (ossia oltre 600 Sentenze del Tribunale di Roma
e 200 Sentenze della Corte d'Appello di Roma) e dell'attività di ricerca e di studio compiuta dal sottoscritto difensore e dell'accanimento dimostrato da controparte nell'insistere a richiedere il pagamento de quo nonostante l'esistenza del giudicato e l'avvenuta dichiarazione giudiziale di non debenza delle somme chieste o l'annullamento giudiziale dell'atto prodromico, oltre che ai sensi dell'art.
96 cpc (in senso conforme, il Tribunale di Roma: Giud. Sarcina, Sent. 14798/22, 15280/23)”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Il conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Roma, Controparte_1
ed avverso l'intimazione di pagamento Parte_1 Controparte_3
n. 097 2016 90128004 91 000, emessa per la riscossione per dei crediti dell'Amministrazione
comunale derivanti da omesso pagamento della Tassa e del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), per griglie ed intercapedini ubicate lungo il perimetro del fabbricato condominiale, (in particolare, sottese alla suindicata intimazione erano le seguenti cartelle di pagamento: n. 097 2002 00322540 36 000 asseritamente notificata in data
12/04/2002 per la TOSAP relativa agli anni 1995 e 1997 rispettivamente di €. 1.705,35 ed €.
1.705,35, oltre sanzioni, interessi;
n. 097 2006 00137131 01 000 asseritamente notificata in data pagina 3 di 5 08/02/2006 per il COSAP relativo all'anno 2001 di €. 2.092,22, oltre interessi e spese di notifica;
n. 097 2009 02077159 91 000 asseritamente notificata in data 04/09/2009 per il COSAP relativo all'anno 2005 di €. 2.477,78, oltre sanzioni, interessi e spese di notifica;
n. 097 2011 01911262 72
000 asseritamente notificata in data 29/08/2011 per il COSAP relativo all'anno 2007 di €.
2.478,00, oltre indennità di mora, interessi e spese di notifica;
n. 097 2012 00754676 17 000
asseritamente notificata in data 23/03/2012 per il COSAP relativo all'anno 2008 di €. 2.478,00,
oltre indennità di mora, interessi e spese di notifica;
n. 097 2012 02602384 01 000 asseritamente notificata in data 20/08/2012 per il COSAP relativo all'anno 2009 di €. 2.478,00, oltre indennità
di mora, interessi e spese di notifica).
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 21660/2018, dichiarava non dovuto l'importo oggetto di intimazione di pagamento.
3. ha proposto appello, chiedendo, in riforma della sentenza appellata, la Parte_1
conferma dell'intimazione di pagamento opposta.
4. Il appellato ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello, in CP_1
quanto tardivamente proposto, e l'intervenuta formazione di giudicato sulla controversia. In
via subordinata ha chiesto di dichiarare l'acquiescenza parziale relativamente alle parti della sentenza non impugnate. Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello.
5. All'udienza di comparizione delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio anticipato di memorie tra le parti, previa concessione dei termini anticipati alle parti per deposito di memorie conclusionali, la causa è stata riservata in decisione ed è stata emessa la presente sentenza con motivazione contestuale.
6. L'appello è inammissibile, in quanto tardivamente proposto.
Il termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., per la proposizione dell'impugnazione, decorrente dalla data del 28.11.2018, di notificazione della sentenza,
scadeva il 30.12.2018, dato che il 28.12.2018 cadeva di sabato.
Tuttavia l'appello è stato notificato in data 31.12.2018.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, della decisione della causa pagina 4 di 5 alla prima udienza, con assenza di fase di trattazione/istruttoria (v. Cass. n. 10206/2021), della semplicità delle questioni affrontate e dell'aumento spettante ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis,
D.M. 55/2014.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in € 3.200,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dà atto dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'appello di Roma del 14.1.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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