Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 4355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4355 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
n.14298/2016 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
Il GIUDICE DOTT.SSA Maria Tuccillo
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione , in persona del giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14298/2016 R.G. e vertente
TRA
in persona del liquidatore, rappresentata e Parte_1 difesa, in virtù di procura speciale agli atti , dall'avv. Aurelio Marino, domiciliata presso il difensore al domicilio digitale per esso iscritto Email_1
al RE.G.IND.E.
ATTRICE
E
in persona del legale rapp.te pro tempore, e per essa in qualità di Controparte_1 mandataria rapp.ta e difesa dall'avv Raffaele Capunzo in virtu' di procura CP_2
agli atti presso il cui studio è elett.te dom.to in Napoli alla via Caravita 10
CONVENUTA
E
in persona dei procuratori speciali rappresentata e difesa, Controparte_3
giusta procura agli atti dagli avvocati Sergio Fulco e Davide Trevisan, elett domta presso lo studio dell'avv. Paola Santoro in Napoli, via Pietro Mascagni, 64.
SENTENZA 1
E
e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Controparte_4
Avvocati Pierfrancesco Lagani e Vittoria Lagani C.F. , tutti C.F._1
elettivamente domiciliati presso il loro studio in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n. 207, in virtù di procura generale .
INTERVENTORE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alla convenuta l'attrice CP_5
deduceva quanto segue :
1. In data 10.01.2008 accendeva il c/c n. 10961246 presso Pt_1 Parte_2
Unicredit Bank che accordava un'apertura di credito di classe superiore a 5.000,00;
2. In pari data accendeva il rapporto n. 10961340 di anticipo su fatture avente ad oggetto una linea id finanziamento di classe superiore a 100.000,00, le cui competenze venivano girocontate sul c/ 1096246;
3. In data 1 dicembre 2014 l'istante accendeva presso UNICREDIT bank sp.a il conto anticipi 103399907 le cui competenze venivano girocontate sul c/c n. 10961246.
Tanto premesso domandava :
-con riguardo al c/ n. 10961246 accertarsi la nullità totale per mancanza di contratto scritto o in subordine la nullità parziale o delle clausole relative agli interessi , alle commissioni, alla capitalizzazione , allo ius variandi e in subordine l'inefficacia delle variazioni in peius;
con riguardo al conto anticpi n. 10961340, l'urarietà degli interessi , nullità del contratto per mancanza di forma scritta, nullità delle clausole relative agli interessi , alle commissioni alla capitalizzazione , allo ius variandi e in subordine l'inefficacia delle variazioni in peius;
con riguardo al conto n. 103399907 e all'anticipo su fatture che in esso trova regolamento l'usurarietà degli interessi la nullità totale per difetto di forma scritta e la nullità delle clausole relative agli interessi , alle commissioni, alla capitalizzazione , allo ius variandi e in subordine l'inefficacia delle variazioni in peius;
accertare che alla data del 30.06.2015 non era debitrice di Parte_1
di euro 68.507,40 MA creditrice dell'importo di euro 330.000,00 o di quella CP_1
diversa somma che verrà accertata in corso di giudizio con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio e per essa quale CP_1
mandataria , che invia preliminare evidenziava di aver depositata presso il CP_2
Tribunale di Napoli OR un ricorso monitorio a seguito del quale veniva emesso un
SENTENZA 2 decreto ingiuntivo in danno dell'attrice dei suoi garanti per un credito pari ad euro
650.578,89, domandando il rigetto della domanda stante la validità dei contratti fondanti i rapporti per cui è causa e le relative clausole. Cio'posto, domandava il rigetto della domanda.
All'udienza del 30.09.2016 il gi concedeva termine per l'esperimento della CP_6 procedura di mediazione e successivamente i termini di cui all'art 183 VI cp.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1.04.20219 interveniva in giudizio ex art 111 cp.c. in qualità di successore a titolo particolare di per CP_1 effetto della cessione con cui ha ceduto in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB CP_1
una serie di crediti vantati nei confronti di alcuni propri clienti, tra cui rientra anche il credito derivante dal saldo negativo dei rapporti n. 10961246, 10961340 e 103399907 svolgendo, richiamando e facendo integralmente proprie tutte le difese, deduzioni, domande, eccezioni, allegazioni, produzioni ed istanze svolte da in relazione ai CP_1
crediti per cui vi è stata successione a titolo particolare, domandando il rigetto della domanda .
Con comparsa di costituzione depositata in data 1.06.2019 si costituiva CP_1
facendo proprie preliminarmente tutte le domande, difese, eccezioni, deduzioni, produzioni documentali e conclusioni già formulate nel presente giudizio nell'interesse di CP_2
quale mandataria di e dichiarando che le procure depositate e
[...] Controparte_1
rilasciate da in favore di hanno ad oggetto tutti i crediti Controparte_1 CP_2
non in regolare ammortamento o revocati o in default, , tra i quali rientra il credito oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo già vantato nei confronti della in Parte_1
virtù dei rapporti in precedenza richiamati ed attualmente ceduto ad . Controparte_7
Ciò posto concludeva: “In via preliminare dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'atto di citazione per i motivi esposti, anche alla luce delle eccezioni preliminari formulate;
2. In via gradata e nel merito rigettare l'atto di citazione perché infondato in fatto ed in diritto e comunque non provata;
3. Condannare la controparte al ristoro di spese e dei compensi di causa oltre rimborso spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
La causa veniva assegnata al gi dott il quale procedeva alla nomina di un Persona_1
ctu. Dopo il deposito della relazione peritale, il gi con ordinanza del 27.10.2020 decidendo sull'istanza di sospensione del giudizio formulata da e ritenuto CP_1
sussistente un rapporto di continenza-pregiudizialità tra la presente controversia introdotta con atto di citazione notificato in data 29/04/2016 e quella introdotta innanzi al Tribunale
SENTENZA 3 di Napoli OR (successivamente adito) con ricorso monitorio depositato il 22/06/2016,
nella qualità di mandataria di e definita con Sentenza n. CP_2 Controparte_1
2275/2019 del Tribunale di Napoli OR del 7.8.2019 avverso la quale pendeva impugnazione a seguito di atto di appello notificato ad istanza di iscritto al Controparte_1
numero R.G. 4238/2019 della Corte di Appello di Napoli, seconda sezione civile, disponeva ai sensi dell'art 337 cp.c. 2 comma la sospensione del presente giudizio.
Avverso la predetta ordinanza veniva depositato ricorso in Cassazione da parte dell'attrice a seguito del quale con ordinanza del 13.04.2022 la Corte di Cassazione annullava l'ordinanza di sospensione rimettendo le parti davanti al Tribunale di Napoli cui era demandata la decisione sulle spese del regolamento di competenza .
Con ricorso depositato in data 12.01.2023 dall'attrice il giudizio veniva riassunto davanti al Tribunale .
In data 5.06.2023 la presente causa era assegnata alla scrivente e in data 18.11.2024 con ordinanza veniva riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art
190 cp.c.
Tanto premesso, in via preliminare l'azione promossa dall'attrice è da ritenersi procedibile, essendo stata esperita la procedura di mediazione con esito negativo ( v. copia verbale del 8.11.2026 all.to memoria istruttoria di parte attrice ).
Passando all'esame del merito della domanda di accertamento spiegata dall'attrice, va precisato quanto segue .
In merito alla questione sollevata dalla difesa di parte attrice in relazione al difetto del potere di rappresentanza di , quale mandataria di , la stessa puo' Pt_3 CP_5
dirsi superata a seguito della costituzione in data di 1.06.2019 di che ha CP_1 ratificato con effetto retroattivo l'operato della mandataria ex art 1711 c.c.
Va, inoltre, riconosciuta la legittimazione dell'interventrice Controparte_3
discendente dalla cessione dei crediti oggetto di causa da parte di . CP_1
Sul punto va rammentato che la cessione dei crediti NCri in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente
l'estratto ex art. 58 TUB. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario,
SENTENZA 4 specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.” (cfr Cass. Civile
Ord. n. 3405 del 2024 e conformi v Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n.
15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n.
4116).
BE , posto che per il contratto di cessione non è prevista la forma scritta ad substantiam, avuto riguardo alla documentazione depositata in giudizio, da ritenersi ammissibile in quanto formatasi successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie, da cui risulta il rispetto delle formalità ex art 58 TUB ai fini dell'opponibilità della cessione, risultando il credito tra quelli oggetto di cessione intervenuta in data 24.11.2017,
e infine avuto riguardo alla costituzione in giudizio della cedente , la quale CP_1 ha riconosciuto l'intervenuta cessione, la stessa è da ritenersi provata.
Il processo ad ogni modo continua tra le parti originarie in ossequio a quanto disposto dall'art. 111 3 comma cp.c. , pur spiegando effetti la sente pronunciata nel presente giudizio nei confronti del successore a titolo particolare .
Passando all'esame delle censure formulate dall'attrice in merito alle dedotte nullità dei contratti e/ o delle clausole apposte ai contratti oggetto di causa, il Tribunale, ritiene ai fini della decisione, utilizzabile la documentazione depositata in giudizio dalla convenuta, stante l'inefficacia del disconoscimento delle copie formulato da parte attrice al verbale della prima udienza in data 30.09.2019 , in quanto seppur tempestivo è da ritenersi estremamente generico, non avendo la parte evidenziato in modo univoco e preciso gli aspetti differenziali tra la copia e il documento in originale .(v. Cass., Sez. 5, n.
16557 / 2019; Cass. civile sez. lav., n.26200/20249).
Ciò posto, con riferimento al conto corrente ordinario n. 00010961246 agli atti risulta depositata la seguente documentazione:
a. Contratto completo di Documento di Sintesi datato 29.08.2012 , in cui vengono pattuite tutte le condizioni principali :
- il tasso creditore (TAN 0,01000%,);
- il tasso debitore per sconfinamenti in assenza di fido (TAN 15,40000%, TAE
16,31239%);
- la Commissione di Istruttoria Veloce, con specifica indicazione delle modalità di calcolo:
- per sconfinamenti sino ad € 5.000,00, pari ad € 50,00;
- per sconfinamenti sino ad € 25.000,00, pari a zero;
- per sconfinamenti oltre € 25.000,00, pari a zero.
SENTENZA
5 - le commissioni e le spese di tenuta conto;
- i giorni di valuta;
- la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
b. Contratto dell'8.11.2013 relativo ad un'apertura di credito di € 50.000,00 valida fino a revoca e fruibile per elasticità di cassa, in cui vengono pattuite le seguenti condizioni:
- il tasso debitore per gli utilizzi delle somme entro i limiti del fido (TAN 13,60% - TAE
14,309%);
- il tasso debitore per gli utilizzi delle somme oltre i limiti del fido (TAN 15,60% - TAE
16,537%);
- capitalizzazione trimestrale degli interessi;
- la facoltà di variare unilateralmente le condizioni economiche anche in senso sfavorevole al cliente ai sensi del D.Lgs. 385/93.
Agli atti di causa risulta allegato a tale contratto un Documento di Sintesi definito
“Contratto di affidamento per imprese/professionisti”, privo di data e senza alcun riferimento al conto corrente in questione, che evidenzia tassi di interesse, spese e commissioni completamente differenti da quelli indicati nel contratto di apertura di credito appena descritto.
c.Contratto completo di Documento di Sintesi del 13.01.2014 , in cui vengono pattuite le seguenti condizioni:
- il tasso creditore (TAN 0,01000%, TAE 0,01000%);
- il tasso debitore per sconfinamenti in assenza di fido (TAN 15,40000%, TAE
16,31239%);
- la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV), con specifica indicazione delle modalità di calcolo:
- per sconfinamenti sino ad € 5.000,00, pari ad € 50,00;
- per sconfinamenti sino ad € 25.000,00, pari a zero;
- per sconfinamenti oltre € 25.000,00, pari a zero.
- le commissioni e le spese di tenuta conto;
- i giorni di valuta;
- la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
- la facoltà di variare unilateralmente le condizioni economiche anche in senso sfavorevole al cliente ai sensi del D.Lgs. 385/93;
d. gli estratti conto e riassunti scalare a far data dal 10.01.2008 (saldo iniziale pari a zero)
e fino al 30.06.2015 (saldo finale pari a € 68.507,40 a debito della società correntista), ad
SENTENZA 6 eccezione del 4° trimestre 2011 (per tale periodo è presente, però, il riassunto scalare con il dettaglio delle competenze).
Con riferimento al conto anticipi su fatture n.000103399907 agli atti di causa risulta la seguente documentazione:
a) il contratto di apertura del rapporto datato 01.10.2014 , in cui vengono pattuite tutte le condizioni principali per la gestione del conto:
- il tasso creditore (TAN 0,01000% - TAE 0,01000%);
- il tasso debitore per sconfinamenti in assenza di fido per utilizzi fino a € 5.000,00 (TAN
16,90000%, TAE 18,00152%);
- il tasso debitore per sconfinamenti in assenza di fido per utilizzi oltre i € 5.000,00 (TAN
14,00000%, TAE 14,75230%);
- la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV), con specifica indicazione delle modalità di calcolo:
- per sconfinamenti sino ad € 5.000,00, pari ad € 50,00;
- per sconfinamenti sino ad € 25.000,00, pari ad € 100,00;
- per sconfinamenti oltre € 25.000,00, pari ad € 250,00;
- le commissioni e le spese di tenuta conto;
- i giorni di valuta;
- la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
- la facoltà di variare unilateralmente le condizioni economiche anche in senso sfavorevole al cliente ai sensi del D.Lgs. 385/93;
b) gli estratti conto e riassunti scalare (senza soluzione di continuità) a far data dal
01.12.2014 (saldo iniziale pari a zero) e fino al 30.06.2015 (saldo finale pari a €
205.298,18 a debito della società correntista).
Per il conto anticipi su fatture n.00010961340 risulta depositata la seguente documentazione:
a) contratto di apertura del rapporto del 07.01.2008 completo del documento di sintesi in cui vengono pattuite tutte le condizioni principali per la gestione del conto, ovvero:
- il tasso creditore (TAN 0,01000% - TAE 0,01000%);
- il tasso debitore per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente (TAN
9,250000%, TAE 9,57583%), maggiorazione minima di tasso rispetto al tasso debitore applicato, pari all'1,0000%;
- le Commissioni sul Massimo Scoperto (CMS) trimestrali per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente oltre 1,04000%;
SENTENZA
7 - le commissioni e le spese di tenuta conto;
- i giorni di valuta;
- la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
- la facoltà di variare unilateralmente le condizioni economiche anche in senso sfavorevole al cliente ai sensi del D.Lgs. 385/93;
b) Contratto completo di Documento di Sintesi dell'8.11.2013, in cui vengono pattuite le seguenti condizioni:
- il tasso creditore (TAN 0,01000%, TAE 0,01000%);
- il tasso debitore per sconfinamenti in assenza di fido (TAN 15,60000%, TAE
16,53655%);
- la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV), con specifica indicazione delle modalità di calcolo:
- per sconfinamenti sino ad € 5.000,00, pari ad € 50,00;
- per sconfinamenti sino ad € 25.000,00, pari a zero;
- per sconfinamenti oltre € 25.000,00, pari a zero;
- le commissioni e le spese di tenuta conto;
- i giorni di valuta;
- la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
- la facoltà di variare unilateralmente le condizioni economiche anche in senso sfavorevole al cliente ai sensi del D.Lgs. 385/93;
c) Contratto dell'8.11.2013 ( relativo alla conferma di una linea di credito di €
100.000,00, già concessa in data 28.03.2013, valida fino a revoca e fruibile come anticipi su fatture, in cui vengono pattuite le seguenti condizioni:
-il tasso debitore per gli utilizzi delle somme entro i limiti del fido (TAN 11,10% - TAE
11,571%);
- il tasso debitore per gli utilizzi delle somme oltre i limiti del fido (TAN 13,10% - TAE
13,758%);
- il corrispettivo per il servizio di Disponibilità Immediata Fondi (DIF), pari allo 0,50%;
- capitalizzazione trimestrale degli interessi;
- la facoltà di variare unilateralmente le condizioni economiche anche in senso sfavorevole al cliente ai sensi del D.Lgs. 385/93.
Agli atti di causa risulta allegato a tale contratto un Documento di Sintesi definito
“Contratto di affidamento per imprese/professionisti” , privo di data e senza alcun
SENTENZA 8 riferimento al conto corrente in questione, che evidenzia tassi di interesse, spese e commissioni completamente differenti da quelli indicati nel contratto di apertura di credito appena descritto.
d) gli estratti conto e riassunti scalare (senza soluzione di continuità) a far data dal
10.01.2008 (saldo iniziale pari a zero) e fino al 30.06.2015 (saldo finale pari a €
354.944,16 a debito della società correntista).
Inoltre come evidenziato dal ctu dott. in merito al modus operandi Persona_2
della NC con riferimento ai rapporti per cui è causa , i cui rilievi il Tribunale ritiene di condividere, in quanto corrispondenti alle emergenze dei documenti agli atti, con riferimento al conto corrente ordinario n. 00010961246 la NC :
-ha impiegato tassi d'interesse passivi ultralegali;
- dalla data di apertura del rapporto e fino al 1° trimestre 2009, ha addebitato la
Commissione Rinnovo Fido;
- dalla data di apertura del rapporto e fino al 2° trimestre 2009, ha addebitato la
Commissione di Massimo Scoperto, calcolata sulla punta di massimo utilizzo;
- dal 3 trimestre 2009 e fino al 3° trimestre 2012, ha addebitato la Commissione Utilizzi oltre la Disponibilità Fondi, ad eccezione del 3° trimestre 2011 e1°trimestre 2012;
- dal 3° trimestre 2009 in poi, ha addebitato il corrispettivo trimestrale per il servizio di
Disponibilità Immediata Fondi (DIF);
- dal 4° trimestre 2012 al 4° trimestre 2014 ha addebitato le Commissioni d'Istruttoria
Veloce (CIV), ad eccezione del 1° trimestre 2014;
- ha addebitato le spese di tenuta conto trimestrali ed ha applicato i giorni valuta;
- ha capitalizzato gli interessi ogni tre mesi (sia quelli a credito che quelli a debito).
-ha proceduto ad addebitare tutte le competenze maturate sui due conti anticipi n.
00010961340 e n. 000103399907 (ad eccezione di quelle relative all'ultimo trimestre oggetto di esame).
Per il Conto anticipi su fatture n.000103399907 la NC :
- ha impiegato tassi d'interesse passivi ultralegali;
- dal 4° trimestre 2014 al 2° trimestre 2015 ha addebitato il corrispettivo trimestrale per il servizio di Disponibilità Immediata Fondi (DIF);
- ha addebitato le spese di tenuta conto trimestrali;
- ha applicato i giorni valuta;
- ha capitalizzato gli interessi ogni tre mesi.
SENTENZA
9 - ha girocontato le competenze trimestrali maturate sul c/c ordinario n.
00010961246 (ad eccezione di quelle relative all'ultimo trimestre oggetto di analisi – 2° trimestre 2015).
Per il Conto anticipi su fatture n.00010961340 la NC :
- ha impiegato tassi d'interesse passivi ultralegali;
- dalla data di apertura del rapporto e fino al 1° trimestre 2009, ha addebitato la
Commissione Rinnovo Fido;
- nel 2° trimestre 2009 ha addebitato la Commissione di Massimo Scoperto, calcolata sulla punta di massimo utilizzo;
- dal 1° trimestre 2011 al 4° trimestre 2011, ha addebitato la Commissione Utilizzi oltre la
Disponibilità Fondi, ad eccezione del 3° trimestre 2011;
- dal 3° trimestre 2009 in poi, ha addebitato il corrispettivo trimestrale per il servizio di
Disponibilità Immediata Fondi (DIF);
- ha addebitato le spese di tenuta conto trimestrali ed ha applicato i giorni valuta;
- ha capitalizzato gli interessi ogni tre mesi (sia quelli a credito che quelli a debito).
- Ha girocontato le competenze trimestrali maturate sul c/c ordinario n. 00010961246 (ad eccezione di quelle relative all'ultimo trimestre oggetto di analisi – 2° trimestre 2015).
Ciò posto, alla luce della suindicata documentazione , in primis, i contratti depositati regolanti rapporti per cui è causa devono ritenersi validi non avendo alcuna rilevanza sotto tale profilo la mancanza della sottoscrizione da parte della NC o dell'intermediario.
Sul punto, invero, occorre richamare l' arresto delle sezioni Unite della Corte di
Cassazione ( v, sent, n° 898/2018) , secondo cui il vincolo di forma, imposto dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 e dall'art 117 comma 1 TUB , deve essere inteso secondo la funzione propria della norma, senza richiamare automaticamente la disciplina generale delle nullità.
In particolare, secondo la Suprema Corte, tale vincolo deve essere inteso non in senso strutturale, ma funzionale, tenendo conto dell'evidenziata finalità protettiva dell'investitore. Da ciò consegue, dunque, che il contratto-quadro deve essere redatto per iscritto, che il medesimo contratto deve essere sottoscritto dall'investitore, a cui ne deve essere consegnata una copia, ma il consenso dell'intermediario non deve necessariamente risultare dalla sottoscrizione, ben potendo ricavarsi da comportamenti concludenti di quest'ultimo.
BE, nella fattispecie in esame risulta consegnato al cliente il foglio informativo e al contratto è stato dato esecuzione, deve pertanto ritenersi rispettato il vincolo di forma ex
SENTENZA 10 art 117 tub e dunque validi i contratti per cui è causa, essendo stata manifestata da parte della NC la volonta' di avvalersi di quei contratti .
Inoltre, essendo le competenze dei conti anticipi regolati sul conto corrente, ai primi non puo' riconoscersi autonomia rispetto al secondo .
Ed invero, se “Le operazioni sul conto anticipi non hanno rilevanza giuridica ma solo contabile per il fatto che sempre e comunque le relative somme sono state fatte affluire sul conto operativo: infatti, il medesimo conto non può, fisiologicamente, presentare saldi disponibili per il cliente con la conseguenza che anche l'eventuale saldo a favore del correntista calcolato sulle poste ivi indicate (con riferimento cioè agli interessi passivi applicati) costituisce posta creditoria attinente esclusivamente al conto corrente operativo che, proprio in virtù del rapporto di dipendenza giuridica che lo lega al conto, naturalmente influenzerà il trattamento giuridico riservato all'altro” ( cfr. Tribunale
Reggio Emilia, sez. II, 16/10/2015, n. 1289)
Come di recente evidenziato anche dalla Suprema Corte di Cassazione ( n. 05/05/2022,
n.14321 ) nella prassi NCria, a seconda di come le parti abbiano deciso di regolare i loro rapporti, il "conto anticipi" può costituire un conto separato e a sé stante rispetto ai conti correnti di corrispondenza intestati allo stesso cliente, ovvero connotarsi come un conto transitorio, normalmente non operativo, collegato agli altri conti dello stesso cliente, avente la funzione di dare evidenza contabile alle anticipazioni su crediti concesse e riportate nei conti correnti di corrispondenza mediante operazioni di giroconto. Nel primo caso, il saldo a debito del "conto anticipi" rappresenta effettivamente il capitale anticipato e non rimborsato, quale posizione giuridicamente distinta rispetto al saldo (a credito o a debito) degli altri conti dello stesso cliente. Nel secondo caso, invece, il saldo a debito del "conto anticipi" è giuridicamente inscindibile dal saldo dei conti correnti di corrispondenza, cui è collegato, poiché necessita della ricostruzione dei rapporti dare-avere risultanti da questi ultimi. Ne consegue che, quando è presente un "conto anticipi", il giudice di merito, per determinare correttamente le somme a debito o a credito del correntista, deve prima accertare la natura di tale conto, procedendo a conteggiare separatamente il saldo in esso riportato solo nel caso in cui ne riscontri l'autonomia dagli altri conti.
In presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del conto corrente cui esso è collegato, per cui l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso, con la conseguente inscindibilità del saldo finale. I conti e le distinte
SENTENZA 11 contabilizzazioni NCrie convergono in un'unica operazione economica, e i rispettivi debiti e crediti scaturiscono da un unico, ancorché complesso, rapporto negoziale: in questo contesto, è ammissibile l'attenuazione della forma scritta che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel "contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il "contratto figlio" (tra le più recenti, ( v. da ultimo Cassazione sez.
n.2758/2025)
Nel caso di specie ricorre la seconda opzione, atteso che i rapporti sono funzionalmente collegati al conto corrente e le somme dei rapporti di conto anticipi sono girocontate sul conto principale .
Ciò posto , ai fini della ricostruzione c/c n. 10961246 su cui sono stati innestati il conto anticipi 10961340 ed il conto anticipi 103399907, alla luce della documentazione innanzi esaminata, in applicazione del disposto di cui all'art 117 tub con riferimento agli interessi dovrà dunque procedersi considerando quale saldo iniziale quello risultante dal primo estratto conto presente agli atti, fino al 28.8.2012 ( data di stipula del contratto) sostituendo gli interessi con quelli al tasso legale ex art 1284 c.c. , dal 29.8.2012 applicando gli interessi creditori e gli interessi debitori extra fido risultanti dagli estratti conto agli atti, mentre con riferimento agli interessi debitori intra fido sostituendoli con quelli di cui al meccanismo di eterointegrazione ex art. 117 comma 7° del Dlgs. n. 385 del
1993 fino al 7.11.2013 e dal 8.11.2013 i tassi risultanti dagli estratti conto agli atti anche con riferimento agli interessi debitori intra fido.
Con riferimento al profilo della validità della clausola relativa alla capitalizzazione degli interessi, va rammentato che costituisce ius receptum il principio secondo cui è illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente NCrio passivi per il cliente, se prevista da clausole anatocistiche stipulate prima del d.lg. n. 342/99 e della delibera del CICR prevista dall'art. 25 comma 2 di tale decreto, in quanto siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c., perché basate su di un uso negoziale, anziché su di un uso normativo, mancando di quest'ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio,- in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa deve fare parte dell'ordinamento giuridico (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 9695/11).
SENTENZA 12 Viceversa, per i contratti sorti in data successiva al 22.4.2000, data di entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000, contenente come noto la disciplina di attuazione dell'art. 120 TUB come modificato dall'art. 25 del decreto legislativo n. 342/1999, la capitalizzazione infrannuale degli interessi deve ritenersi legittima, ove avvenuta nel rispetto delle condizioni di forma e contenuto prescritte dal legislatore primario e dalla normativa secondaria.
In particolare, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2 e 6 della menzionata delibera, l'anatocismo è consentito a condizione che:
1. il contratto indichi non solo il tasso di interessi nominale annuo ma anche quello effettivo;
2. le clausole di capitalizzazione degli interessi siano approvate specificamente per iscritto dalla correntista;
3. nei rapporti di conto corrente sia stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori.
Pertanto, in forza della menzionata delibera CICR, la capitalizzazione degli interessi, nell'ambito dei rapporti NCri, è legittima a condizione che la periodicità della capitalizzazione sia reciproca e che risulti da espressa pattuizione scritta (cfr., in particolare, art. 2 Delibera CICR citata), pattuizione che, inoltre, deve essere specificamente approvata per iscritto e che deve contenere l'indicazione della misura dei tassi di interesse creditori e debitori nominali ed effettivi (art. 6 Delibera CICR citata).
Laddove il rapporto sia sorto prima del 2000 ma proseguito successivamente , la Suprema
Corte di Cassazione ha chiarito da ultimo che “La sostituzione della reciproca capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi all'assenza di capitalizzazione per effetto della declaratoria di nullità della clausola contrattuale anatocistica comporta un peggioramento delle condizioni in precedenza applicate al conto corrente, sicché è necessario un nuovo accordo espresso fra la NC ed il cliente”, con conseguente obbligo di epurazione dagli effetti dell'anatocismo illegittimo in mancanza di nuovo e diverso accordo tra le parti.
Come da ultimo poi chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione n. 4321/22, poi, “Un tasso creditore nominale coincidente con il tasso effettivo – ossia un tasso annuo dell'interesse non capitalizzato coincidente con quello capitalizzato – non rispetta la previsione di cui sopra, poiché non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dalla Delib., art. 3, e non soddisfa, inoltre, la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione
SENTENZA 13 infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione».
Quanto invece al periodo successivo al 01.01.14 deve rammentarsi che , l'art. 1, comma
629, della L. n. 147/13 ha modificato il comma 2 dell'art. 120 TUB nei seguenti termini :
«il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività NCria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».
In ordine all'immediata applicabilità della norma il Tribunale ritiene di aderire all'orientamento già espresso da questo Tribunale in piu' occasioni e di recente confermato dalla Suprema Corte ( v. sent. n. 21344 del 30 luglio 2024) che ritiene applicabile tale disciplina sul presupposto che nessuna specificazione tecnica di carattere secondario avrebbe potuto limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, dovendosi altrimenti ammettere la deroga di una norma primaria (in tutto o in parte o anche solo temporaneamente) da parte di una disposizione secondaria ad essa sotto ordinata.
Ebbene, applicando tali previsioni al caso di specie, atteso che il contratto relativo al rapporto di conto corrente risulta stipulato in data 29.08.2012, considerato che dalla verifica delle condizioni contrattuali risulta la capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi a debito che a credito, alla luce dell'interpretazione di cui si è detto innanzi, cui presta adesione il Tribunale, il saldo del conto corrente , dovra' essere calcolato fino al
28.8.2012 eliminando ogni forma di capitalizzazione sia attiva che passiva degli interessi e delle commissioni., a tal fine eliminando altresì, per detto periodo l'effetto anatocistico derivante dall'addebito trimestrale delle competenze derivante dagli altri contratti collegati al conto corrente principale mentre dal 29.8.2012 applicando la capitalizzazione degli interessi risultante dagli estratti conto, sterilizzando in ogni caso il rapporto NCrio da qualsivoglia effetto anatocistico a partire dal 1.1.2014 (data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014 - Legge 27 dicembre 2013, n. 147).
Quanto alla validità della clausole relative a cms , oneri addebitati dalla NC e all'applicazione del regime delle valute, quanto alle prime, va rilevato che sino all'entrata in vigore della novella di cui alla legge n. 2/09 e ss., la commissione di massimo scoperto corrispondeva sostanzialmente a due tipologie: a) pagamento di una somma
SENTENZA 14 calcolata in percentuale sull'importo concesso a credito, al netto di quello effettivamente utilizzato;
b) pagamento di una somma calcolata sull'ammontare massimo di utilizzo nel periodo di riferimento, variabile a seconda che il punto massimo di utilizzo sia avvenuto
"entro il fido accordato" ovvero "extrafido".
In un contesto nel quale era carente una disciplina legale dell'istituto, parte della giurisprudenza aveva perfino sposato la tesi della nullità radicale della commissione in ragione della mancanza di causa (cfr. Trib. Milano n. 4081/2011, Trib. Parma 23/3/2010,
Trib. Torino 21/1/2010, Trib. Teramo 18/1/2010, Trib. Salerno 12/6/2009, Trib. Tortona
19/5/2008, Trib. Monza 7/4/2006 e 12/12/2005, Trib. Lecce 21/11/2005 e 11/2/2005, App.
Milano 4/4/2003, Trib. Milano 4/7/2002).
Altra parte della giurisprudenza, pur ammettendo la legittimità della clausola, esigeva che la clausola stessa, per essere valida, dovesse risultare determinata o determinabile, ed, a tal fine, richiedeva che nel contratto fossero previsti quanto meno il tasso della commissione, i criteri di calcolo, la periodicità di tale calcolo (Tribunale Monza 22/11/2011, Tribunale
Piacenza 12/4/2011 n. 309, Tribunale Novara 16/7/2010 n. 774, Tribunale di Parma
23/3/2010, Tribunale Teramo 18/1/2010 n. 84, Tribunale Busto Arsizio 9/12/2009,
Tribunale Biella 23/7/2009, Tribunale Genova 18/10/2006, Tribunale Monza 14/10/2008 n.
2755, Tribunale Cassino 10/6/2008 n. 402, Tribunale Vibo Valentia 28/9/2005, Tribunale
Torino 23/7/2003, App. Roma 13/9/2001, App. Lecce 27/6/2000).
Tale ultimo orientamento trova conferma nella disciplina di cui all'art. 1346 c.c., a mente della quale ogni obbligazione contrattuale deve essere determinata o quanto meno determinabile, e più nello specifico all'art. 117 comma 4 TUB, che impone la forma scritta ad substantiam per ogni prezzo, condizione od onere praticati nei contratti NCri.
Così anche la giurisprudenza di merito che con riguardo alle pattuizioni anteriori al 2011 ha chiarito che “In astratto la commissione di massimo scoperto ha una sua giustificazione causale, avendo una funzione compensativa del costo che la NC sopporta per il rischio del totale utilizzo del credito accordato al cliente, onde non sussiste alcuna nullità della pattuizione;
in concreto, la cms deve essere frutto di specifica pattuizione, con indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo, in modo da consentire al cliente di comprenderne la reale entità e di verificarne la corretta applicazione da parte della NC” (Tribunale Brescia, 03/11/2017, n. 3161; ed ancora Tribunale Lucca, 14/12/2016,
n. 2628 per cui “In tema di conto corrente NCrio, le clausole di commissione di massimo scoperto debbono ritenersi nulle per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1346 e 1418 c.c., quando recano solo il valore percentuale della
SENTENZA 15 commissione rispetto allo scoperto del conto e la periodicità di calcolo, senza alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione (cioè se la clausola di massimo scoperto vada riferita al montante utilizzato o alla provvista accordata, ovvero se l'indicata percentuale debba riferirsi al momento di punta massima dello scoperto ovvero a un periodo più prolungato di un certo numero di giorni di tale scoperto, ovvero ancora alla media dello scoperto distribuito su più giorni, etc.), così da risultare pattuite in modo insufficientemente determinato e quindi difforme da quanto previsto dall'articolo 1346 del codice civile, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente NCrio.
Alla nullità della clausola di commissione di massimo scoperto consegue l'epurazione dal saldo debitorio degli addebiti di conto corrente generici effettuati dall'istituto NCrio a tale titolo”), confermata, infine, dalla giurisprudenza di legittimità per cui “ la commissione di massimo scoperto, applicata fino all'entrata in vigore del D.L. n. 185 del
2008, art.
2- bis, deve ritenersi in thesi legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il TEGM - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla
Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario, dato atto che ciò è avvenuto solo dal 1 gennaio 2010, nelle rilevazioni trimestrali del
TEGM” (cfr. Cass. Civ. sez. I, 22/06/2016, n. 12965).
Viceversa ai sensi della L. 2/09, e, successivamente, del DL n. 201/11, conv. in L. n.
214/11 e succ. mod., nonché della disciplina attuativa di cui al DM n. 644/12 è stata disciplinata, diversamente, la commissione di disponibilità fondi nel senso che l'art. 2 bis, comma 1, per la parte che interessa ha previsto che “Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla NC per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla NC indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale
SENTENZA 16 all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non puo' comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullita' del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo”.
Tale articolo, peraltro, è stato poi abrogato dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 27, comma
4, conv., con modif., nella L. 24 marzo 2012, n. 27, mentre la disciplina in materia di commissioni di massimo scoperto, ivi contenuta, era stata poco prima sostituita dal D.Lgs.
1 settembre 1993, n. 385, art. 117 bis, (t.u.b.), inserito dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 6 bis, conv., con modif., nella L. 22 dicembre 2011, n. 214, che a pena di nullità consente la previsione nei contratti di apertura di credito, "quali unici oneri a carico del cliente", di "una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate...", imponendo inoltre per detta commissione il limite massimo dello "0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente".
Nel caso di specie, ai fini del calcolo del saldo, tenuto della documentazione agli atti, alla luce della disciplina di cui all'art 117 bis TUB , che trova applicazione alla fattispecie in esame, il saldo dovrà essere calcolato fino al 28.8.2012 escludendo dal computo le commissioni di massimo scoperto e commissioni comunque denominate, che hanno comportato una remunerazione accordata alla NC per la messa a disposizione di fondi, mentre dal 29.8.2012, stante la validità della clausola, essendo specificamente indicato il criterio di calcolo , applicando le commissioni di massimo scoperto e commissioni comunque denominate, che hanno comportato una remunerazione accordata alla NC per la. messa a disposizione di fondi risultanti dagli estratti conto.
Quanto alle spese fino al 28.08.2012 escludendo dal computo le spese collegate alla tenuta ed alla gestione del conto corrente, mentre dal 29.8.2012 applicando le spese collegate alla tenuta ed alla gestione del conto corrente risultanti dagli estratti conto e quanto alle valute fino al 28.8.2012 ricalcolando gli importi dovuti dal correntista considerando la valuta corrispondente al giorno in cui la NC rispettivamente ha perso o
SENTENZA 17 acquisito la disponibilità del denaro, mentre dal 29.8.2012 applicando le valute risultanti dagli estratti conto.
In relazione alle competenze addebitate per effetto delle contabilizzazioni applicate sul conto anticipi 103399907, tenuto della documentazione depositata in giudizio e fatta applicazione dei principi innanzi evidenziati, il saldo del contratto di conto corrente dovrà esser ricalcolato fino al 30.9.2014 ( data di stipula del contratto ) escludendo dalla ricostruzione del rapporto principale le somme addebitate alla correntista per competenze in dipendenza del conto anticipi mentre dal 1.10.2014 applicando le competenze conto anticipi risultanti dagli estratti conto.
Mentre in relazione alle competenze addebitate per effetto delle contabilizzazioni applicate sul conto anticipi 10961340 fino al 6.1.2008 escludendo dalla ricostruzione del rapporto principale le somme addebitate alla correntista per competenze in dipendenza del conto anticipi, mentre dal 7.1.2008 applicando le competenze conto anticipi risultanti dagli estratti conto.
Quanto alla cesura formulata dall'attrice relativa alla mancata indicazione dell' indicatore sintetico di costo nei contratti depositati in giudizio, la stessa è da ritenersi infondata e va pertanto disattesa .
Sul punto, va richiamato quanto di recente evidenziato dalla Suprema Corte secondo cui
: “secondo cui in tema di contratti NCri, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo
l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto- la sanzione della nullità, per la mancata o non corretta indicazione dell , è prevista nel nostro ordinamento Pt_4
esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art.
125 bis comma 6 TUB prevede che "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel
TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto", potendo
SENTENZA 18 l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate – nella misura in cui determina la violazione di regole di condotta della NC - dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima ( cfr Cassazione civile n.8331 /2025; conf
Cass. n. 4567/2023; Cass. n. 14000/2023 Cass. n. 39169/2021).
Passando all'esame delle censure relative all'applicazione di tassi usurari, vanno sul punto richiamati i recenti arresti giurisprudenziali della Cassazione afferenti la questione della cd. usura sopravvenuta.
Come è noto, infatti, con riguardo ai contratti di mutuo la Suprema Corte di Cassazione a
Sezioni Unite n. 24675 del 19 ottobre 2017 ha di recente chiarito che, qualora il tasso degli interessi fissato contrattualmente superi, nel corso del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alla Legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi pattuita prima dell'entrata in vigore della legge stessa o della clausola successiva di un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, ponendosi la questione della configurabilità dell'usura sopravvenuta, non soltanto con riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, ma anche con riferimento a contratti successivi all'entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata poi nel corso del rapporto.
Questo principio espresso in materia di mutui, va adattato ai conti correnti – soprattutto se assistiti da affidamenti - che esplicano le loro funzioni secondo meccanismi diversi (cfr.
Trib. Tribunale Firenze sez. III, 21/04/2022, n.1160) Lo scrutinio dell'usura va, infatti, condotto in primo luogo sul tasso originariamente convenuto. Nell'ipotesi in cui questo tasso sia inferiore al tasso soglia, ciò non esclude che, nel corso del rapporto, possa comunque verificarsi un superamento. Sono però differenti le modalità con cui si può verificare tale superamento, nonché le relative conseguenze. La prima ipotesi è che il tasso di interesse pattuito nel contratto sia inferiore al tasso soglia stabilito dal DM applicabile in quel momento, ma che poi, a fronte delle rilevazioni dei DM successivi, che abbiano abbassato il tasso soglia, quel tasso, originariamente inferiore, risulti superiore ai DM applicabili in trimestri successivi. In questa ipotesi (cd. usura sopravvenuta), come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nell'ambito del rapporto di mutuo, ma con considerazioni estensibili analogicamente al rapporto di conto corrente, 'non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al
SENTENZA 19 momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto".
(SS.UU. n. 24675/2017). La seconda ipotesi, che viene in rilievo nel caso in esame, è quella in cui il tasso di interesse originariamente pattuito, e originariamente inferiore al tasso soglia, venga poi modificato ex art. 118 TUB. È evidente la differenza dall'ipotesi di tasso variabile originariamente pattuito come tale. Infatti, nel caso in cui le parti pattuiscano un tasso variabile, le variazioni dipendono da quella originaria pattuizione;
diversamente, nel caso in cui la NC comunichi una variazione del tasso ex art. 118 TUB, quella variazione non troverà più la fonte nell'originaria pattuizione, bensì nella successiva.
Ne consegue che dovrà svolgersi un nuovo esame della natura usuraria del tasso così pattuito, con riferimento al tasso soglia applicabile nel momento in cui avviene tale pattuizione
Nell'ipotesi in cui il tasso originariamente pattuito sia inferiore al tasso soglia al momento della stipula ma, nel momento in cui sia modificato ex art. 118 TUB, risulti superiore al tasso soglia in quel momento applicabile, allora troverà applicazione l'art. 1815, comma 2,
c.c., con conseguente azzeramento degli interessi fino a che le parti non abbiano nuovamente pattuito, espressamente o ex art. 118 TUB, un tasso inferiore al tasso soglia.
BE in applicazione ai suddetti principi ai fini del ricalcolo del saldo, occorrerà tener presente solo l'usura originaria, applicando i criteri indicati dal gi nei quesiti n.n. .13-16 formulati al ctu, operando la sanzione della nullità ex art. 1815 2 co c.c. limitatamente alla clausola da cui discendono gli interessi per cui si è registrato il superamento dei tassi soglia usura ( v. quesiti 16 e 16 b) .
Inoltre quanto alla determinazione del saldo del conto corrente n. 10961246 , ritiene questo Tribunale, come innanzi evidenziato che nella fattispecie in esame, i conti anticipi
103399907 e n. 10961340 non costituiscano rapporti autonomi rispetto al contratto di conto corrente n. 10961246 ma un unicum inscindibile.
Ciò posto , nella fattispecie in esame ai fini della determinazione del saldo del conto corrente n. 00010961246 , dovrà tenersi presente anche il saldo dei rapporti collegati al contratto principale, attraverso al compensazione delle rispettive poste creditorie .
Priva di pregio è da ritenersi l'eccezione formulata dalla difesa di parte in tema di compensazione .
In merito, va rammentato che la compensazione impropria o atecnica sussiste quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto e - diversamente
SENTENZA 20 dalla compensazione "propria" di cui agli articoli 1241 e seguenti del c.c, che presuppone autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti (i quali si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere) - dà luogo a un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza.
Questa compensazione , pur potendo generare un risultato analogo a quello della compensazione propria, non è soggetta alla disciplina tipica - sia processuale sia sostanziale - della compensazione regolata dagli articoli 1241 e seguenti del cc , sicchè si puo' procedere all'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale.
L'operatività della compensazione, quindi, presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono le contrapposte ragioni di credito delle parti, sicché tale istituto non trova applicazione in presenza di obbligazioni scaturenti dal medesimo rapporto giuridico, ancorché complesso, o da rapporti accessori: in questi casi, come nella fattispecie in esame, ha invece luogo il diverso fenomeno della cosiddetta compensazione impropria o atecnica, il qual si risolve in un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare ed avere, come tale sottratto alla applicazione delle compensazione vera a propria (
v. Cassazione civile sez. III, 21/05/2024, n.14156).
Ciò posto alla luce di quanto innanzi evidenziato, il Tribunale ritiene di condividere e far propri gli esiti dell'accertamento operato dal ctu in risposta ai quesiti formulati dal gi e alle osservazioni formulate dai ctp cui si rinvia ( v. pag 42 della relazione peritale ), ritenuta la correttezza del metodo utilizzato esplicitato a pag 29 – 34 della relazione peritale, avendo l'ausiliare fatta corretta applicazione dei principi e criteri summenzionati, tenuto conto della documentazione agli atti.
In conclusione, accertato il saldo del conto corrente n. 00010961246 così come determinato dal ctu nella misura di euro 307.962,72 a credito del correntista alla data del
30.06.2015 (v. calcolo C2 pag 52 della relazione peritale) e accertato il saldo del rapporto n. 103399907 nella misura di euro 200.000, a debito del correntista (a fronte di un saldo NCrio a debito di € 205.298,18) e il saldo del rapporto n. 109961340 nella misura di euro 345.750 a debito del correntista (a fronte di un saldo NCrio a debito di €
354.944,16), compensando le rispettive poste creditorie fino alla reciproca concorrenza, il saldo del conto corrente n. 00010961246 va determinato nella misura di euro 237.787,28
a debito della correntista.
SENTENZA 21 In conclusione , il Tribunale accoglie in parte la domanda e per l'effetto accertate le nullità afferenti i rapporti per cui è causa nei limiti di cui si è detto innanzi e accerta il saldo del conto orrente nella misura di euro 237.787,28 a debito della società attrice .
Atteso l'esito del giudizio, le spese vanno compensate nella di 1/3 , ponendo la residua parte a carico di parte attrice che si liquida tenuto conto del valore del giudizio, dell'attività espletata secondo tariffa vigente.
Le spese del regolamento di compete seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore del giudizio, dell'attività espletata secondo tariffa vigente
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione seconda , pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di cosi decide Parte_1 CP_1
ogni altra , ogni altra istanza rigettata e disattesa, così provvede
- accoglie in parte la domanda e per l'effetto accertate le nullità afferenti i rapporti per cui è causa nei limiti innanzi evidenziati, accerta il saldo del conto corrente n. 00010961246 nella misura di euro 237.787,28 a debito della società attrice .
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo ponendo la restante parte a carico dell'attrice che liquida in euro 4536,00 in favore di per compensi CP_1
oltre iva e c.p.a e rimborso spese forfettarie ex art 2 del DM 55/2014; in favore di
in euro 4536,00 per compensi oltre iva e c.p.a e rimborso Controparte_3
spese forfettarie ex art 2 del DM 55/2014,
- condanna e in solido alla rifusione delle spese CP_1 Controparte_8 di lite del regolamento di competenza in favore dell'attrice che liquida in euro 1236,00 per spese , in euro 6000,00 per compensi oltre iva e c.p.a e rimborso spese forfettarie ex art 2 del DM 55/2014,
- compensa le spese di ctu , come liquidate in giudizio con decreto del 21.03.2020 nella misura di 1/3 ponendo la residua parte a carico dell'attrice al pagamento delle spese di ctu nella misura di euro 5656,56.
Napoli, 2.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Tuccillo
SENTENZA 22