Improcedibile
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/04/2025, n. 2858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2858 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02858/2025REG.PROV.COLL.
N. 05187/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5187 del 2023, proposto da Comune di Sperone, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carmine Corrado, Domenico Vitale, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
contro
L.A.M. Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 644 del 20 marzo 2023 (r.g. n. 179/2023).
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della ditta L.A.M. Immobiliare s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Emanuela Loria;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe il Comune di Sperone ha impugnato la sentenza emessa dal Tar per la Campania, sede di Salerno, n. 644 del 2023 con la quale il ricorso proposto dalla ditta L.A.M. Immobiliare s.r.l. è stato accolto ed è stato annullato il provvedimento del 29 dicembre 2022, prot. n. 10188.
1.1. La ditta appellata si è costituita nel presente grado di giudizio.
2. Con memoria del 27 febbraio 2025 i procuratori dell’appellante hanno chiesto che il ricorso sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione delle spese del giudizio.
2.1. Analogamente con memoria del 13 febbraio 2025 l’appellata ha dato atto della carenza di interesse alla decisione del presente giudizio.
3. Alla pubblica udienza del 6 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il Collegio osserva che nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse ossia di una delle condizioni dell’azione, salvo comunque l’onere di provvedere alla regolazione delle spese di lite (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VI, 18 aprile 2012, n. 2216).
4.1. Pertanto, nel caso all’esame, avuto riguardo alla natura della sopravvenienza sopra indicata, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
5. Le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti in considerazione dell’esito in rito e come da richiesta concorde delle parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO