Articolo 4 della Legge 15 giugno 1981, n. 309
Articolo 3
Versione
3 luglio 1981
Art. 4.
All'onere di lire 350 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1980, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Somma da utilizzare ai fini del contenimento dei consumi energetici". All'onere di lire 1.000 miliardi per l'anno 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 3 luglio 1981