Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00064/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00274/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 274 del 2025, proposto dal sig. GU NE, rappresentato e difeso da sé medesimo, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano 15;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulle sentenze n. 265/2024 - resa nell’ambito del giudizio avente R.G. n. 41/2024) e n. 309/2024 - resa nell’ambito del giudizio avente R.G. n. 12/2024 - del Tribunale di Campobasso, sezione Lavoro e Previdenza, con le quali è stata disposta la condanna del Ministero intimato al pagamento delle spese legali con distrazione a favore del ricorrente, in qualità di procuratore antistatario nei su indicati giudizi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 il dott. RG CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso:
- che parte ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze n. 265/2024 - resa nell’ambito del giudizio avente R.G. n. 41/2024 - e n. 309/2024 - resa nell’ambito del giudizio avente R.G. n. 12/2024 -, del Tribunale di Campobasso, sezione Lavoro e Previdenza, con le quali è stata disposta la condanna del Ministero intimato al pagamento delle spese legali con distrazione a favore del ricorrente, in qualità di procuratore antistatario nei su indicati giudizi;
- che il medesimo ricorrente, con nota del 20.1.2026 ha rappresentato che “ le due sentenze poste in esecuzione sono state pagate in data 10 novembre 2025 ”: il predetto, “ tenuto conto che il pagamento è avvenuto solo successivamente al deposito del ricorso del 15 settembre 2025 ”, ha, con la medesima nota, chiesto “ il passaggio in decisione della causa con riconoscimento delle spese ”;
- che il Ministero resistente, con nota del 26.1.2026, ha depositato “ l’ordinativo attestante l’avvenuto pagamento in favore dell’Avv. GU NE delle spese legali distratte in suo favore nelle sentenze della cui ottemperanza si tratta (sent. n. 309/2024 e sent. n. 265/2024, entrambe rese dal Tribunale di Campobasso – Sez. Lavoro all’esito dei procedimenti recante R.G.L. 12/2024 e R.G.L. 41/2024)”, chiedendo al tribunale di dichiarare la cessazione della materia del contendere;
- che all’udienza camerale del 28.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto:
- che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto parte ricorrente ha dichiarato che l’amministrazione resistente ha ottemperato al pagamento delle somme dovute in esecuzione delle sentenze in epigrafe indicate, e che tale circostanza ha trovato conferma anche nelle conclusioni formulate dall’Amministrazione resistente;
- che le spese di lite devono essere poste a carico del Ministero intimato atteso che l’ottemperanza alle due sentenze azionate nel presente giudizio ha avuto luogo solo dopo il deposito del presente ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidandole in € 350,00 oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato versato, con distrazione in favore dell’antescritto procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI ER, Presidente
Luigi Lalla, Referendario
RG CC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RG CC | ZI ER |
IL SEGRETARIO