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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 18/04/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO in composizione monocratica, dott. Annarita D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.95/25 R.G., promossa da
, con Avv. Brugioli ricorrente Parte_1 contro in persona del l.r. p.t., resistente contumace Controparte_1
CONCLUSIONI Parte ricorrente insisteva nelle proprie conclusioni. RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
, dopo aver riferito Parte_1
- di essere comproprietario del veicolo Renault RFB KH2, targato FK137ZA, unitamente alla propria nonna, ; Parte_2
- che la aveva subito un procedimento di espropriazione mobiliare relativo a detto veicolo avanti il Pt_2
Tribunale di Castrovillari – RGE 192/2023, ove egli aveva depositato atto di intervento per partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita, procedimento conclusosi con ordinanza del 04/03/2024 di improcedibilità dell'espropriazione mobiliare con riferimento a detto veicolo, essendo in pessime condizioni e inidoneo all'uso cui era destinato;
- della successiva instaurazione di un procedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., cui egli era intervenuto, avanti il Tribunale di Castovillari, procedimento terminato con il rigetto dell'istanza di sospensione dell'ordinanza di assegnazione e assegnazione alle parti termine perentorio di 30 giorni per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, termine inutilmente spirato;
- di aver diffidato la Geman Auto di per ottenere il risarcimento dei danni rinvenuti sul CP_1 veicolo dopo il ritiro, pari a complessivi €11.150,00, come da preventivo rilasciatogli, essendo la resistente custode del veicolo durante la pendenza della procedura di espropriazione mobiliare;
- che nulla gli veniva risarcito e, comunque, la controparte continuava a trattenere le gomme, il libretto e le chiavi del veicolo;
- di aver presentato denuncia querela per i fatti narrati;
ha adito questo Tribunale per sentir condannare la resistente al risarcimento dei danni subiti e alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto. Instauratosi il contraddittorio, la resistente restava contumace. Istruita solo documentalmente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.04.2025. La domanda di parte ricorrente di declaratoria di inadempimento della , Controparte_1 nella qualità di custode del veicolo de quo in pendenza di proceduta esecutiva mobiliare, e conseguente condanna della stessa resistente al risarcimento dei danni subiti e alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto è parzialmente fondata, e, quindi, deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
pagina 1 di 3 Preliminarmente deve evidenziarsi come nel caso in esame parte attrice abbia provato la propria legittimazione attiva, in quanto comproprietario del veicolo Renault RFB KH2, targato FK137ZA, unitamente alla propria nonna, (v. doc. 1 nel fascicolo del ricorrente), nonché la Parte_2 legittimazione passiva della resistente, quale custode di detto veicolo in pendenza della relativa procedura di espropriazione mobiliare avanti il Tribunale di Castrovillari – RGE 192/2023, ove il ricorrente era intervenuto per partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita, procedimento conclusosi con ordinanza del 04/03/2024, di improcedibilità dell'espropriazione mobiliare per le pessime condizioni e inidoneità all'uso convenuto di tale veicolo (v. doc. 2 e ss.). In particolare, dall'esame del documento 4 prodotto dal ricorrente (avente, all'uopo, pieno valore confessorio stragiudiziale in ordine all'avvenuto danneggiamento del veicolo de quo e alla custodia dello stesso), si evince come l'odierna resistente avesse proposto ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. avverso detta ordinanza. La documentazione offerta dal ricorrente avvalora anche la ricostruzione dei fatti come narrata in ordine all'esistenza dei danni sul veicolo. Sull'argomento è noto come il custode delle cose pignorate e/o sequestrate assuma un obbligo di conservazione, destinato a permanere fino a quando le stesse non siano restituite all'avente diritto: trattasi di un'obbligazione ex lege (art. 1173 c.c.) di conservazione in vista della restituzione, il cui inadempimento rileva secondo la disciplina di cui all'art. 1177 c.c. , in quanto l'obbligazione di consegnare (a cui deve equipararsi a questo effetto l'obbligazione di restituire) importa, come contenuto essenziale, anche il dovere di custodire la cosa sino alla consegna. Tale norma trova applicazione indipendentemente dal fatto che si sia concluso un contratto di deposito, giacché la generica e ampia sua formulazione nonché la sua collocazione (libro quarto, titolo l°: dell'adempimento delle obbligazioni in generale) ne consentono agevolmente l'applicabilità ad ogni contratto in cui vi sia l'obbligo di consegnare una cosa determinata, obbligo che sussiste anche se, invece di consegna, si tratti di riconsegna o restituzione (cfr. in questo senso Cass. 1702/1969, v. anche da ultimo Cass. 4738/2023). Pertanto, per l'art. 1177 c.c. è sufficiente che un soggetto abbia la detenzione di una cosa determinata non sua, e che si sia espressamente obbligato (se non vi sia tenuto per legge) a consegnarla, al termine stabilito o su richiesta, al proprietario o al soggetto con il quale ha contratto l'obbligo di consegnare, cosicché ne deriva anche l'obbligo di custodire la cosa stessa per tutto il tempo in cui ne ha la detenzione. Risolvendosi essenzialmente in un dovere di comportamento (in quanto la norma impone una precisa regola di condotta al debitore, per l'impegno, implicito ma inequivoco, da lui assunto verso il creditore di mantenere la cosa determinata nello stesso stato in cui si trovava al momento in cui l'ebbe in detenzione e contrasse l'obbligo di riconsegnarla, cioè di esplicare un'attività diretta ad assicurarne la conservazione), l'obbligato alla custodia non potrà sottrarsi al risarcimento ove non provi che l'inadempimento della prestazione di riconsegna sia derivato da causa a lui non imputabile (cfr. Cass. 1702/1969, v. anche da ultimo Cass. 4738/2023). Dunque, se l'onere di provare il danno subito e l'avvenuta consegna in custodia (dovendo presumersi che la cosa consegnata fosse in buone condizioni) incombe su chi agisce;
al fine di andare esente da responsabilità, il custode deve dimostrare di aver tenuto un comportamento diligente alla stregua del buon padre di famiglia, essendo altrimenti tenuto al risarcimento del danno subito, se non prova che esso è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.). Gravava, pertanto, sulla parte resistente l'onere (che nel caso di specie non è stato assolto) di provare che l'inadempimento della prestazione di riconsegna fosse derivato da causa a lei non imputabile (caso fortuito, forza maggiore, alla natura stessa del bene). pagina 2 di 3 Pur tuttavia, il ricorrente, a sostegno della propria pretesa, ha prodotto esclusivamente un preventivo dei lavori da svolgere (v. doc.10), (documenti che, come è noto, per loro natura non sono fonti di prova, ma meri indizi valutabili dal giudice nell'ambito dell'intero contesto probatorio), senza allegare fatture regolarmente quietanzate dei corrispettivi pagati o comunque altri riscontri all'uopo probatori. Vi è, pertanto, materia, nella specie, per procedere a liquidazione equitativa del danno, tenuto conto degli elementi prodotti e della mancanza di fatture in atti: il danno in questione può, dunque, essere liquidato equitativamente in €9.000,00 al valore attuale della moneta. Essendo stata effettuata la liquidazione con riferimento ai valori attuali della moneta ed in via equitativa, gli interessi, in misura legale, decorreranno dalla pronuncia al soddisfo. Logico corollario di quanto sopra esposto è, pertanto, la condanna della Controparte_1
a corrispondere in favore del ricorrente la metà della somma sopra liquidata (in considerazione
[...] della comproprietà del bene), oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, nonché alla restituzione delle gomme, del libretto e delle chiavi del veicolo;
Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite ovvero rigettate. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come successivamente modificati, in considerazione delle questioni trattate, computati sul complessivo importo riconosciuto al ricorrente, debitamente ridotte in relazione all'attività giudiziaria effettivamente espletata.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così decide:
1. accoglie parzialmente la domanda attorea, e per l'effetto,
2. accertato l'inadempimento della , in persona del l.r. p.t. nei confronti Controparte_1 del ricorrente, condanna , in persona del l.r. p.t., a corrispondere in favore Controparte_1 di quale risarcimento del danno subito, la somma di €4.500,00, oltre interessi legali dalla Parte_1 pronuncia al soddisfo, condanna altresì alla restituzione delle gomme, del Controparte_1 libretto e delle chiavi del veicolo in favore del;
Pt_1
3. condanna parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €1.701,00, oltre oneri di legge ed anticipazioni.
Così deciso in Busto Arsizio il 17.4.2025
Il Giudice
Annarita D'Elia
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO in composizione monocratica, dott. Annarita D'Elia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.95/25 R.G., promossa da
, con Avv. Brugioli ricorrente Parte_1 contro in persona del l.r. p.t., resistente contumace Controparte_1
CONCLUSIONI Parte ricorrente insisteva nelle proprie conclusioni. RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
, dopo aver riferito Parte_1
- di essere comproprietario del veicolo Renault RFB KH2, targato FK137ZA, unitamente alla propria nonna, ; Parte_2
- che la aveva subito un procedimento di espropriazione mobiliare relativo a detto veicolo avanti il Pt_2
Tribunale di Castrovillari – RGE 192/2023, ove egli aveva depositato atto di intervento per partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita, procedimento conclusosi con ordinanza del 04/03/2024 di improcedibilità dell'espropriazione mobiliare con riferimento a detto veicolo, essendo in pessime condizioni e inidoneo all'uso cui era destinato;
- della successiva instaurazione di un procedimento di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c., cui egli era intervenuto, avanti il Tribunale di Castovillari, procedimento terminato con il rigetto dell'istanza di sospensione dell'ordinanza di assegnazione e assegnazione alle parti termine perentorio di 30 giorni per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, termine inutilmente spirato;
- di aver diffidato la Geman Auto di per ottenere il risarcimento dei danni rinvenuti sul CP_1 veicolo dopo il ritiro, pari a complessivi €11.150,00, come da preventivo rilasciatogli, essendo la resistente custode del veicolo durante la pendenza della procedura di espropriazione mobiliare;
- che nulla gli veniva risarcito e, comunque, la controparte continuava a trattenere le gomme, il libretto e le chiavi del veicolo;
- di aver presentato denuncia querela per i fatti narrati;
ha adito questo Tribunale per sentir condannare la resistente al risarcimento dei danni subiti e alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto. Instauratosi il contraddittorio, la resistente restava contumace. Istruita solo documentalmente, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.04.2025. La domanda di parte ricorrente di declaratoria di inadempimento della , Controparte_1 nella qualità di custode del veicolo de quo in pendenza di proceduta esecutiva mobiliare, e conseguente condanna della stessa resistente al risarcimento dei danni subiti e alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto è parzialmente fondata, e, quindi, deve essere accolta nei limiti di seguito indicati.
pagina 1 di 3 Preliminarmente deve evidenziarsi come nel caso in esame parte attrice abbia provato la propria legittimazione attiva, in quanto comproprietario del veicolo Renault RFB KH2, targato FK137ZA, unitamente alla propria nonna, (v. doc. 1 nel fascicolo del ricorrente), nonché la Parte_2 legittimazione passiva della resistente, quale custode di detto veicolo in pendenza della relativa procedura di espropriazione mobiliare avanti il Tribunale di Castrovillari – RGE 192/2023, ove il ricorrente era intervenuto per partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita, procedimento conclusosi con ordinanza del 04/03/2024, di improcedibilità dell'espropriazione mobiliare per le pessime condizioni e inidoneità all'uso convenuto di tale veicolo (v. doc. 2 e ss.). In particolare, dall'esame del documento 4 prodotto dal ricorrente (avente, all'uopo, pieno valore confessorio stragiudiziale in ordine all'avvenuto danneggiamento del veicolo de quo e alla custodia dello stesso), si evince come l'odierna resistente avesse proposto ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. avverso detta ordinanza. La documentazione offerta dal ricorrente avvalora anche la ricostruzione dei fatti come narrata in ordine all'esistenza dei danni sul veicolo. Sull'argomento è noto come il custode delle cose pignorate e/o sequestrate assuma un obbligo di conservazione, destinato a permanere fino a quando le stesse non siano restituite all'avente diritto: trattasi di un'obbligazione ex lege (art. 1173 c.c.) di conservazione in vista della restituzione, il cui inadempimento rileva secondo la disciplina di cui all'art. 1177 c.c. , in quanto l'obbligazione di consegnare (a cui deve equipararsi a questo effetto l'obbligazione di restituire) importa, come contenuto essenziale, anche il dovere di custodire la cosa sino alla consegna. Tale norma trova applicazione indipendentemente dal fatto che si sia concluso un contratto di deposito, giacché la generica e ampia sua formulazione nonché la sua collocazione (libro quarto, titolo l°: dell'adempimento delle obbligazioni in generale) ne consentono agevolmente l'applicabilità ad ogni contratto in cui vi sia l'obbligo di consegnare una cosa determinata, obbligo che sussiste anche se, invece di consegna, si tratti di riconsegna o restituzione (cfr. in questo senso Cass. 1702/1969, v. anche da ultimo Cass. 4738/2023). Pertanto, per l'art. 1177 c.c. è sufficiente che un soggetto abbia la detenzione di una cosa determinata non sua, e che si sia espressamente obbligato (se non vi sia tenuto per legge) a consegnarla, al termine stabilito o su richiesta, al proprietario o al soggetto con il quale ha contratto l'obbligo di consegnare, cosicché ne deriva anche l'obbligo di custodire la cosa stessa per tutto il tempo in cui ne ha la detenzione. Risolvendosi essenzialmente in un dovere di comportamento (in quanto la norma impone una precisa regola di condotta al debitore, per l'impegno, implicito ma inequivoco, da lui assunto verso il creditore di mantenere la cosa determinata nello stesso stato in cui si trovava al momento in cui l'ebbe in detenzione e contrasse l'obbligo di riconsegnarla, cioè di esplicare un'attività diretta ad assicurarne la conservazione), l'obbligato alla custodia non potrà sottrarsi al risarcimento ove non provi che l'inadempimento della prestazione di riconsegna sia derivato da causa a lui non imputabile (cfr. Cass. 1702/1969, v. anche da ultimo Cass. 4738/2023). Dunque, se l'onere di provare il danno subito e l'avvenuta consegna in custodia (dovendo presumersi che la cosa consegnata fosse in buone condizioni) incombe su chi agisce;
al fine di andare esente da responsabilità, il custode deve dimostrare di aver tenuto un comportamento diligente alla stregua del buon padre di famiglia, essendo altrimenti tenuto al risarcimento del danno subito, se non prova che esso è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.). Gravava, pertanto, sulla parte resistente l'onere (che nel caso di specie non è stato assolto) di provare che l'inadempimento della prestazione di riconsegna fosse derivato da causa a lei non imputabile (caso fortuito, forza maggiore, alla natura stessa del bene). pagina 2 di 3 Pur tuttavia, il ricorrente, a sostegno della propria pretesa, ha prodotto esclusivamente un preventivo dei lavori da svolgere (v. doc.10), (documenti che, come è noto, per loro natura non sono fonti di prova, ma meri indizi valutabili dal giudice nell'ambito dell'intero contesto probatorio), senza allegare fatture regolarmente quietanzate dei corrispettivi pagati o comunque altri riscontri all'uopo probatori. Vi è, pertanto, materia, nella specie, per procedere a liquidazione equitativa del danno, tenuto conto degli elementi prodotti e della mancanza di fatture in atti: il danno in questione può, dunque, essere liquidato equitativamente in €9.000,00 al valore attuale della moneta. Essendo stata effettuata la liquidazione con riferimento ai valori attuali della moneta ed in via equitativa, gli interessi, in misura legale, decorreranno dalla pronuncia al soddisfo. Logico corollario di quanto sopra esposto è, pertanto, la condanna della Controparte_1
a corrispondere in favore del ricorrente la metà della somma sopra liquidata (in considerazione
[...] della comproprietà del bene), oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, nonché alla restituzione delle gomme, del libretto e delle chiavi del veicolo;
Decisa la causa ut supra, tutte le ulteriori istanze, richieste e deduzioni delle parti devono ritenersi assorbite ovvero rigettate. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo, sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come successivamente modificati, in considerazione delle questioni trattate, computati sul complessivo importo riconosciuto al ricorrente, debitamente ridotte in relazione all'attività giudiziaria effettivamente espletata.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le parti in epigrafe indicate, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così decide:
1. accoglie parzialmente la domanda attorea, e per l'effetto,
2. accertato l'inadempimento della , in persona del l.r. p.t. nei confronti Controparte_1 del ricorrente, condanna , in persona del l.r. p.t., a corrispondere in favore Controparte_1 di quale risarcimento del danno subito, la somma di €4.500,00, oltre interessi legali dalla Parte_1 pronuncia al soddisfo, condanna altresì alla restituzione delle gomme, del Controparte_1 libretto e delle chiavi del veicolo in favore del;
Pt_1
3. condanna parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi €1.701,00, oltre oneri di legge ed anticipazioni.
Così deciso in Busto Arsizio il 17.4.2025
Il Giudice
Annarita D'Elia
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