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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 24/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione Distaccata di Sassari
La Corte, composta dai Magistrati:
Dott. Ssa Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Ssa Cristina Fois Consigliera
Dott. Ssa Monica Moi Consigliera rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 116/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata da Parte_1 P.IVA_1 [...]
con il patrocinio dell'avv. SILVESTRI MARCO Parte_2
parte appellante
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv. BARDANZELLU GIOVANNI
parte appellata
Oggetto: mutuo
All'udienza del 21/6/2024 sono state precisate le seguenti
CONCLUSIONI Nell'interesse di parte appellante: “Nell'interesse dell'appellante, previa dichiarazione di non accettare il contraddittorio su domande nuove formulate o formulande, così precisa le conclusioni:
Piaccia alla Ecc.ma Corte, in totale riforma della sentenza resa inter partes dal
Tribunale di Sassari in data 17.01.22 N°84/22, rigettata ogni altra domanda ed eccezione, previe le declaratorie meglio ritenute, dichiarare la nullità dell'opposizione proposta confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso respingere l'opposizione siccome infondata e non provata e per l'effetto in ogni caso confermare il decreto ingiuntivo opposto e comunque condannare l'attore al pagamento dell'importo di €.129.112,06* oltre interessi o quella maggiore o minore risultante dalle emergenze del giudizio. Ancora in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'appellato al pagamento a favore dell'esponente della somma di € 129.112,06* e altra meglio vista e ritenuta dall'Ecc.ma Corte. Vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.”;
Nell'interesse di parte appellata: “Dichiarare inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
In subordine,
2) – Nel merito rigettare l'appello in quanto infondato.
3) - Con vittoria delle spese di lite.”.
Svolgimento del processo
L'odierna appellante chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo nei confronti di in forza del contratto di mutuo ipotecario d'importo pari Controparte_1
a €.135.000,00 erogati da , all'esito dell'inadempimento del Controparte_2
quale la banca aveva revocato gli affidamenti ed era intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare in essere sul bene concesso in garanzia, conclusasi con la soddisfazione parziale del credito, poi ceduto a . Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo Controparte_1
concesso per l'importo di euro 129.112,06 oltre interessi e spese;
eccepiva, in particolare, di aver venduto, con atto del 11 ottobre 2006, a CP_1
l'immobile su cui era stata iscritta ipoteca e che, non essendo intervenute comunicazioni né solleciti nelle more, il credito azionato doveva ritenersi prescritto;
inoltre contestava che, a fronte di un originario credito di euro
135.000,00 vantato da potesse residuare nonostante CP_2
l'espropriazione e la vendita dell'immobile concesso in garanzia, un debito in capo all'opponente pari ad € 129.112,06.
Si costituiva ed eccepiva: a) la nullità della citazione per mancanza Parte_1
o assoluta indeterminatezza dei fatti costitutivi delle contestazioni mosse;
b)
l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione per mancata contestazione specifica dei fatti del diritto azionato (che, dunque, dovevano ritenersi ammessi ex art. 115 c.p.c.) con l'ulteriore conseguenza di escludere il potere di integrazione delle difese e delle prove ex art. 183 c.p.c., posto che i fatti fondanti la domanda monitoria dovevano intendersi ormai come ammessi;
c) in subordine, nel merito, deduceva che la procedura esecutiva si era conclusa con l'approvazione del piano di riparto in data 4.04.2017 con il ricavato di €.
67.562,10 per cui residuava un credito di € 84.264,19, cosicché, sino a quella data la prescrizione non era cominciata a decorrere;
d) era stata esperita azione esecutiva mobiliare presso terzi avverso l'opponente, il quale nulla aveva opposto in merito alla correttezza dell'agire della creditrice chiedendo che il pignoramento fosse messo in coda agli altri pignoramenti, cosicché l'eccezione di prescrizione doveva ritenersi rinunciata.
Nella prima memoria 183, co. 6 cpc l'opponente contestava specificamente che avesse revocato gli affidamenti previsti nel contratto di mutuo eccependo CP_2
che, conseguentemente, in assenza di prova di valido recesso da parte del mutuante, la rateizzazione in detto contratto prevista doveva ritenersi ancora operante.
, a quel punto, produceva atto di revoca degli affidamenti inviato a Pt_1
mezzo telegramma in data 7/12/2009 contenente anche la richiesta di pagamento immediato in un'unica soluzione dello scoperto di conto corrente e di quanto ancora dovuto in forza del mutuo. Deduceva, altresì, che la comunicazione 7.12.09 non aveva natura risolutiva del rapporto, cosicché la prescrizione poteva ipotizzarsi decorrere al più dal termine della notifica dell'atto di precetto;
in ogni caso stante la solidarietà passiva tra Controparte_1
(mutuatario) e (acquirente dell'immobile ipotecato) l'interruzione CP_1
della prescrizione verso uno dei coobbligati spiegava i propri effetti anche verso l'altro.
Nella comparsa conclusionale l'opponente argomentava in ordine alla decorrenza del dies a quo della prescrizione dalla revoca degli affidamenti, come anche in merito alla natura interna dell'accollo contenuto nell'atto d'acquisto dell'immobile mutuato.
Nella memoria di replica argomentava, a sua volta, in ordine alla Parte_1
qualificazione in termini di accollo esterno dell'accordo con cui l'acquirente dell'immobile ipotecato aveva dichiarato di subentrare, per la quota di mutuo accollatasi, nelle obbligazioni verso il mutuante.
Con sentenza n. 40/2022 il Tribunale di Sassari, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo del giudizio, accoglieva l'eccezione di prescrizione previa individuazione della decorrenza del termine iniziale dalla revoca degli affidamenti con contestuale richiesta di pagamento in unica soluzione dell'intero saldo residuo del mutuo, ed escludendo la natura esterna dell'accordo.
Avverso tale decisione ha proposto appello , deducendone Parte_1
l'erroneità per i seguenti motivi: i) nullità della sentenza per difetto di motivazione in merito all'eccezione di nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, con conseguente inammissibilità dell'opposizione nulla per decorso dei termini;
ii) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di infondatezza dell'opposizione stante l'assenza di una specifica contestazione dei fatti costitutivi del diritto di credito;
iii) qualificazione in termini di accollo esterno dell'accollo contenuto nell'atto d'acquisito dell'immobile ipotecato, con conseguente estensione dell'effetto interruttivo della prescrizione,
derivante dalla notifica del precetto all'accollante, al co-debitore in solido
(accollato); iv) in subordine, erroneo mancato riconoscimento della rinuncia dell'opponente alla prescrizione.
si è costituito in giudizio e ha resistito all'appello, Controparte_1
deducendone la manifesta infondatezza sino al punto da comportarne non solo il rigetto ma finanche l'inammissibilità e ha fatto proprie le considerazioni svolte dal tribunale nella sentenza impugnata.
Motivi della decisione L'appello è fondato, dovendo questa corte per le considerazioni su cui più diffusamente infra (par.3) accogliere la doglianza sub iii). Dal che consegue, altresì, il rigetto dell'eccezione di inammissibilità nei termini in cui è stata sollevata dall'appellato.
*
1. Il motivo d'appello sub i)
Con la doglianza in disamina l'appellante ha lamentato la nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine all'eccezione di nullità dell'opposizione a CP_3
La critica non è condivisibile. Invero, si rinviene, nella pronuncia impugnata, un ragionamento, pur sintetico, in forza del quale il tribunale, avuto precipuo riguardo al tenore delle difese spiegate dall'opposta odierna appellante che dimostrano come essa avesse ben inteso le ragioni di fatto e di diritto sottese alla domanda, respingeva l'eccezione di nullità (“… va previamente respinta
l'eccezione di nullità e/o indeterminatezza dell'atto introduttivo del giudizio, atto che ha consentito e consente pienamente alla società convenuta costituita di comprendere le ragioni di fatto di diritto sottese alla domanda, come anche il
tenore letterale della sua comparsa di costituzione in giudizio e delle sue difese tecniche confermano appieno”). L'opposta odierna appellante, infatti, prendeva compiutamente posizione tanto in ordine all'eccezione di prescrizione sotto il profilo dell'individuazione del dies a quo e della rinuncia a essa da parte del debitore, quanto in ordine al merito dell'opposizione eccependo la mancata contestazione dei fatti costitutivi del diritto azionato.
2. Il motivo d'appello sub ii) Con tale motivo d'impugnazione l'appellante si è lamentata dell'omessa pronuncia, da parte del giudice di primo grado, sull'eccezione di infondatezza dell'opposizione stante l'assenza di una specifica contestazione dei fatti costitutivi del diritto di credito.
La censura non coglie nel segno: avendo il tribunale accolto l'eccezione di prescrizione, rimaneva assorbita ogni ulteriore questione attinente alla fondatezza dell'opposizione, di talché alcun obbligo di statuire in merito alla questione in parola poteva ravvisarsi.
3. Il motivo d'appello sub iii)
Con tale motivo d'impugnazione l'appellante si è doluta dell'erronea qualificazione dell'accollo tra mutuatario (accollato) Controparte_1
opponente e acquirente dell'immobile ipotecato (accollante) come CP_1
accollo interno, con conseguente esclusione dell'estensione all'accollato dell'effetto interruttivo della prescrizione (derivante dalla notifica dell'atto di precetto all'accollante).
Il rilievo è fondato.
Risulta per tabulas che il mutuatario opponente - odierno Controparte_1
appellato aveva alienato l'immobile ipotecato a garanzia del mutuo a favore di e che costui si era accollato il mutuo de quo subentrando in ogni CP_1
obbligazione del suo dante causa nei confronti del mutuante, obbligandosi a notificare all'istituto mutuante copia del contratto di compravendita (doc. 2,
seconda memoria 183 co. 6 cpc di parte opposta odierna appellante). CP_2
, nel 2010, aveva notificato direttamente all'acquirente
[...] CP_1
(accollante) il precetto con cui gli intimava il pagamento di quanto dovuto in forza del mutuo per capitale e interessi, oltre spese (doc. 2 n.6, comparsa di costituzione dell'opposto). Veniva, altresì, notificato atto di pignoramento immobiliare sul bene cauzionale (doc. 2 n.7, comparsa di costituzione dell'opposto) e, all'esito della vendita del bene pignorato, approvato (all'udienza
4/4/2017) il progetto di distribuzione del ricavato, idoneo a estinguere solo in parte il debito (cfr. progetto di distribuzione e verbale udienza nel proc. Es.
200149/2010, doc. 2 n. 8 e n.9, comparsa di costituzione dell'opposto).
Ciò posto, come correttamente evidenziato dall'appellante, ricorrono tutti gli elementi per la qualificazione dell'accordo tra alienante e acquirente come accollo esterno.
Intanto, è stato chiarito che la figura dell'accollo interno, non prevista espressamente dal codice civile, ma riconducibile all'esercizio dell'autonomia privata per il perseguimento d'interessi meritevoli di tutela, ricorre, in effetti, nel caso in cui il debitore convenga con il terzo l'assunzione, da parte di costui, in senso puramente economico, del peso del debito senza, tuttavia, attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l'originaria obbligazione, sicché il terzo assolve il proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo, o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che ha adempiuto, mentre l'accollo a efficacia esterna, che l'art. 1273 c.c. configura come vero e proprio contratto a favore di terzo, si ravvisa nel caso in cui l'accordo tra il debitore e il terzo accollante attribuisce al creditore il diritto di pretendere l'adempimento nei confronti, oltre che dell'accollato, se cumulativo, anche (o solo, se privativo) e direttamente dell'accollante. L'adesione all'accollo da parte del creditore sortisce il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione, senza, peraltro, che tale adesione sia necessaria ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, vale a dire la costituzione di un'obbligazione dell'accollante direttamente verso il creditore, trattandosi di un effetto che consegue direttamente al perfezionamento del negozio di accollo tra l'accollante e il debitore accollato (così, in parte motiva: Cass. Civ. 38225/2021).
Ebbene, applicando gli esposti principi al caso in esame, ne consegue la qualificazione in termini di accollo esterno dell'accordo tra mutuatario-alienante
(accollato) e acquirente (accollante), avendo quest'ultimo assunto l'obbligazione direttamente verso il creditore, come si desume dall'interpretazione del testo negoziale, in cui le parti avevano concordato che “quanto ad Euro 135.000,00, la Parte acquirente si accolla e fa propria la corrispondente quota del mutuo di pari importo originario concesso dalla " ", filiale di Olbia con CP_2
contratto a mio rogito in data 25 settembre 2006, rep.n. 82570, registrato ad
Olbia il 28 settembre 2006 al n. 4689 mod.1^. In relazione all'accollo di cui
sopra la Parte acquirente dichiara di subentrare, per la quota di mutuo accollatasi, in ogni obbligazione assunta dal suo dante causa nei confronti dell'Istituto mutuante, obbligandosi a notificare allo stesso copia del presente atto (enfasi di chi scrive), nonché a pagare le singole rate di mutuo a far data da quella scadente successivamente alla data odierna” (doc.
2, seconda memoria 183, co. 6 cpc di parte opposta).
Ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate. Si è al riguardo peraltro precisato che il rilievo da assegnare alla formulazione letterale va invero verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, le singole clausole dovendo essere considerate in correlazione tra loro procedendosi al relativo coordinamento ai sensi dell'art. 1363 c.c., giacché
per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (così in parte motiva: Cass. Civ.
14882/2018).
Ebbene, proprio il coordinamento delle menzionate previsioni (la dichiarazione di subentrare nelle obbligazioni del dante causa nei confronti dell'istituto mutuante, come anche l'obbligo di notificare a esso copia dell'atto), concorrendo esse a formare un tutto unitario volto alla coerente regolamentazione dell'affare, induce a configurare l'accordo come accollo esterno.
Trattasi, a ben vedere, di accollo cumulativo, in difetto di espressa liberazione del debitore originario (accollato), non rinvenibile in alcuna delle previsioni negoziali.
Ciò detto, non è superfluo rimarcare come sia indubbiamente possibile un'adesione del creditore successiva all'accordo tra accollante e accollato (cfr. in senso positivo: Cass. Civ. 4482/2010) e, per orientamento consolidato,
l'adesione ben può manifestarsi per fatti concludenti come la richiesta di pagamento rivolta direttamente dal creditore all'accollante (cfr. Cass. Civ.
15442/2021). Ciò è quanto si è verificato nel caso in esame, ove la banca, nel 2010, ha notificato l'atto di precetto a (accollante), condotta senza CP_1
dubbio integrante adesione tacita all'accollo esterno, in tal modo rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore, con conseguente estensione alla medesima creditrice degli effetti dell'accordo con precipuo riguardo all'aggiunta di un nuovo debitore (accollante).
Trattandosi, dunque, di accollo esterno non liberatorio, non può che ravvisarsi una responsabilità solidale, nello stesso rapporto obbligatorio, del debitore originario non espressamente liberato e dell'accollante, da cui deriva, altresì, che, in virtù del disposto dell'art. 1310 c.c., gli atti con cui il creditore interrompe la prescrizione nei confronti di uno dei debitori in solido hanno effetto nei riguardi degli altri co-debitori.
L'atto con cui la banca, con la notifica del pignoramento immobiliare nel 2010, aveva iniziato il processo esecutivo n. 200149/2010 nei confronti dell'accollante ha determinato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943 e 2945, co. 2 cod. civ. un effetto interruttivo permanente sino alla definizione dell'esecuzione con la parziale realizzazione coattiva, per il creditore procedente, del suo diritto,
ossia, in concreto, dal 2010 sino all'approvazione del progetto di distribuzione con riparto parziale all'udienza del 4/4/2017. È appena il caso di evidenziare che, per costante insegnamento l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo, determinano l'interruzione permanente della prescrizione anche nei confronti del condebitore rimasto estraneo al giudizio (cfr. Cass. Civ, n. 1406/11)
e, quindi, in concreto anche nei confronti di , mutuatario Controparte_1
accollato, opponente-odierno appellato, estraneo al processo esecutivo. In definitiva, individuato il dies a quo della prescrizione nella revoca degli affidamenti e contestuale richiesta di pagamento del saldo del mutuo in un'unica soluzione nel 2009, la stessa risulta interrotta con effetto permanente dall'instaurazione del processo esecutivo nel 2010 sino alla definizione di esso nell'aprile 2017.
Considerato che
il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato nel luglio 2020, nessuna prescrizione può dirsi compiuta, diversamente da quanto affermato dal giudice di primo grado.
4. Il motivo di appello sub iv
Ogni ulteriore questione relativa alla rinuncia alla prescrizione da parte del debitore originario deve ritenersi assorbita.
5. Riforma della sentenza
In accoglimento dell'appello, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente odierno appellato dev'essere respinta, dal che consegue la riforma della sentenza impugnata.
Occorre, dunque, provvedere nel merito dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Parte opponente si limitava, invero, a una generica contestazione dei fatti costitutivi del diritto di credito, pur a fronte della specifica allegazione, contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo deposito nell'interesse di che: Parte_1
- , nel mese di settembre del 2006 aveva ottenuto, a titolo Controparte_1
di mutuo fondiario, dalla la somma di euro 135.000,00, Controparte_2
concedendo, a garanzia di detto credito, ipoteca sull'immobile sito in comune di
Olbia, censito in catasto al foglio 30, particella 5851, di proprietà del resistente. – a seguito dell'inadempimento, erano stati revocati gli affidamenti come previsti ed effettuato un intervento nella procedura esecutiva immobiliare promossa davanti al Tribunale di Tempio Pausania contro l'acquirente dell'immobile;
-in data 06.12.2017, la aveva ceduto il credito residuo a CP_2 [...]
in quanto l'espropriazione immobiliare aveva consentito di soddisfare Parte_1
solo in parte l'obbligazione derivante dal mutuo;
- il debito residuo in capo a era pari a euro 129.112,06, Controparte_1
fondato su atto ricevuto da notaio (mutuo fondiario) e come da estratto contabile.
Tale estratto contabile veniva prodotto in uno col ricorso monitorio, e da esso risultava un debito in linea capitale di euro 75.977,47 in linea capitale e di euro
53.134,59 per interessi di mora al 30/11/2019.
Veniva, altresì, prodotto, unitamente al ricorso per ingiunzione, il contratto di mutuo (doc. 2 n. 1, comparsa di costituzione dell'opposta), stipulato in data
25.9.2006 a rogito notaio contenente la chiara indicazione del Persona_1
numero e ammontare delle rate, della decorrenza iniziale dell'ammortamento e del termine finale di esso, oltre alla misura del tasso di interesse corrispettivo e moratorio, nonché il divieto di capitalizzazione periodica degli interessi moratori.
Con l'opposizione a D.I. Giuseppe Gavino Moro si limitava a contestare genericamente “… che a fronte di un originario credito di euro 135.000,00
vantato da in ragione del mutuo concesso, residui ad oggi, CP_2
nonostante sia intervenuta, a dire della stessa Banca, l'espropriazione e la vendita dell'immobile in questione, un debito in capo all'opponente pari ad € 129.112,06”, senza opporre alcuna specifica contestazione in merito ai fatti costitutivi del diritto di credito.
Nessuna precisazione veniva compiuta successivamente, se non quella relativa alla contestazione dell'avvenuta revoca degli affidamenti, all'esito della quale produceva la revoca scritta con contestuale richiesta di pagamento Parte_1
in unica soluzione di quanto ancora dovuto a tiolo di mutuo, da parte di CP_2
con telegramma del 7/12/2009 (all. 1, seconda memoria 183, co. 6 cpc).
[...]
L'assenza di specifica contestazione dei fatti costitutivi del credito impone di porre a fondamento della decisione, giusta il disposto dell'art. 115 cpc, i fatti non specificamente contestati ossia l'esistenza del titolo dell'obbligazione (il contratto di mutuo, peraltro versato agli atti di causa, e la cessione del credito in favore di , come anche il mancato pagamento delle somme Parte_1
dedotte a fondamento della domanda monitoria (euro 75.977,47 in linea capitale e di euro 53.134,59 per interessi di mora al 30/11/2019), in assenza, peraltro, di qualsivoglia specifica contestazione in ordine alla legittimità o correttezza degli addebiti per interessi, come anche di specifica allegazione di avvenuto adempimento neppure parziale.
Ne consegue, dovendo porsi a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati costitutivi del credito azionato in monitorio, il rigetto dell'opposizione a D.I.
6. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione, stante l'assenza di istruttoria orale e la non particolare complessità delle questioni, dei parametri minimi, tempo per tempo vigenti, previsti dal D.M.
55/2014 e succ. mod., per tutte le quattro fasi delle cause entro 260.000,00.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione:
- accoglie l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 40/2022 pubblicata il 17/1/2022 e, in totale riforma della sentenza, rigetta l'opposizione avverso il D.I. n. 321/2020 emesso dal tribunale di Sassari su istanza di Pt_1
nei confronti di;
[...] Controparte_1
- condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite che liquida in euro 7.795,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, per il primo grado di giudizio ed euro 807,00 per spese ed euro
7.160,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa, per il presente grado di giudizio.
Così deciso in Sassari, il 20/2/2025
La Presidente
Dott. Ssa Cinzia Caleffi
La Consigliera est.
Dott. Ssa Monica Moi