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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 28/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1282/2017
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 28/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti BORGHESE MARTA e DEL DUCA FRANCESCA
( VIA GARIBALDI 18 CENTOLA;
C.F._2
ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to MORREALE GABRIELE resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “dichiarare il diritto del sig. a Parte_1
percepire la somma di euro 5.798,07 a titolo di TFR maturato per il periodo
30.07.2012 al 23.04.2013, oltre accessori di legge, e, per l'effetto, condannare
l' in persona del legale rapp.tep.t. al pagamento a favore del ricorrente CP_2
della predetta somma, oltre accessori come per legge, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, meglio vista dal Giudice adito in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.”
Per la parte resistente: “in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza per materia in favore del Giudice di Pace;
- in via principale e nel merito, rigettare siccome infondate in fatto e in diritto, la domanda proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio, assolvendo così l' da ogni pretesa da CP_2
controparte avanzata.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.08.2017 il ricorrente, Parte_1
premetteva di essere stato assunto alle dipendenze della in data CP_3
10.10.2011 a seguito di trasferimento di azienda ex. Art. 2112 c.c. senza soluzione di continuità. Analogamente, tale rapporto transitava dapprima alle dipendenze della e poi di società presso cui il CP_4 CP_5
rapporto lavorativo cessava. Il ricorrente, affermava che a seguito del fallimento della società dichiarato con sentenza n. 18 del 07.10.2014 del CP_3
Tribunale di Vallo della Lucania, si insinuava al passivo fallimentare per il credito di euro 5.798,07, a titolo di TFR, oltre accessori di legge. Inoltre, evidenziava che dopo essere stato ammesso al passivo del credito, presentava domanda di intervento al fondo di garanzia , che veniva, tuttavia, respinta CP_2
con nota del 17.02.2016. Con memoria difensiva 23.03.2018 si costituiva in giudizio l che evidenziava in via preliminare il difetto di competenza per CP_2
materia e nel merito eccepiva l'infondatezza del ricorso, precisando che parte ricorrente - poiché alla data del fallimento della (società cedente) – era a CP_3
tutti gli effetti dipendente della cessionaria del ramo di azienda CP_5
Pag. 2 di 6 avrebbe dovuto chiedere a quest'ultima, in forza dell'art. 2112 del c.c, il pagamento del TFR, in solido con la CP_4
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
Sul piano processuale deve essere respinta l'eccezione preliminare, sollevata dall di incompetenza per materia del giudice adito. Al riguardo, giova CP_2
evidenziare che ai sensi dell'articolo 7 comma terzo lettera 3-bis la competenza del giudice di pace si radica solo per gli interessi o gli accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali. Del resto, l'accesso al fondo di garanzia non è qualificabile come prestazione previdenziale, né la causa ha ad oggetto interessi da ritardato pagamento.
Inoltre, non merita condivisione la tesi sostenuta dalla parte resistente CP_2
secondo cui in caso di continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario,
l'art. 2112 c.c. prevede che quest'ultimo sia obbligato a corrispondere il TFR anche per la parte maturata alle dipendenze del cedente, con la conseguenza che qualora quest'ultimo diventi insolvente il Fondo di Garanzia non è tenuto ad intervenire, in quanto il TFR e i crediti diversi dovranno essere corrisposti per l'intero dal cessionario. La presa di posizione sul punto dell resistente non CP_1
tiene conto però dell'orientamento, ormai consolidato, della Suprema Corte secondo cui: “in caso di cessione di azienda, ex art. 2112 c.c., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del TFR che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente per la quota di trattamento del TFR maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale.” (Cass. 27507/2019; 164/2016;
11479/2013; 19291/2011; 20837/2013). La previsione quindi di un'obbligazione, anche, in capo al cessionario, quanto alla quota di TFR maturata nel periodo
Pag. 3 di 6 anteriore alla cessione, proprio in quanto configurante un mero vincolo di solidarietà, teso a garantire ulteriormente la posizione del lavoratore, non esclude la permanenza dell'obbligo, relativamente alla sola quota maturata nel periodo anteriore alla cessione, in capo al cedente. Rimanendo, quindi, la legittimazione passiva della cedente, per la quota di TFR maturata sino alla cessione, è evidente che, allorché il relativo credito sia stato ammesso al passivo (come nel caso di specie – v. doc. allegata in atti), il dipendente possa chiedere al Fondo di Garanzia
l'anticipazione di quanto vantato a titolo di TFR nei confronti della cedente dichiarata fallita.
Tanto premesso, la domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, in punto di diritto, la l. 29.05.1982 n.297, nel dare attuazione alla direttiva comunitaria n. 80/1987, ha istituito presso l il “Fondo di garanzia per il CP_2
trattamento di fine rapporto”, gestito dall medesimo, per assicurare ai CP_1
lavoratori subordinati (anche apprendisti) cessati dal lavoro, nelle situazioni di insolvenza dell'impresa datrice di lavoro, la corresponsione effettiva del TFR (ex art. 2120 c.c.) e, a seguito delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 80/1992, dei crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione maturata prima della cessazione del rapporto di lavoro. L'art. 2 della richiamata legge n.297/1982, regola i presupposti e i termini in base ai quali i lavoratori possono presentare al Fondo la richiesta di pagamento, distinguendo l'ipotesi in cui il rapporto di lavoro cessato era stato attuato a favore di un datore di lavoro sottoposto a una procedura concorsuale, dalla situazione di inadempimento facente capo ad imprese non soggette alle disposizioni del R.D. 16.03.1942 n. 267. Secondo il consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte, cui si intende dare continuità, il fondo di garanzia costituisce una forma di assicurazione sociale che si attiva, in sostituzione del datore di lavoro, per neutralizzare il rischio dell'insolvenza di
Pag. 4 di 6 quest'ultimo, per cui il diritto del lavoratore ad ottenere dall la CP_2
corresponsione dei crediti non pagati dalla parte datoriale si risolve in un diritto di credito distinto ed autonomo rispetto a quello vantato nei confronti del datore di lavoro, essendo svincolato dal legame con i presupposti concreti delle obbligazioni retributive rimaste inadempiute (tra le varie, Cass. 19.07.2018, n.
19277; Cass. 24.02.2006, n. 4183) Alla luce di quanto precede, appare evidente che l'adempimento da parte del fondo di garanzia dell'obbligazione assicurativa non nasce in forza del rapporto di lavoro, ma per rispondere all'esigenza istituzionale di assicurare ai lavoratori subordinati una copertura sociale, per l'ammontare complessivo del TFR maturato rimasto impagato, che ammortizzi l'omissione contributiva del datore di lavoro insolvente (Cass. 11.10.2019,
n.25682; conf., tra le tante, Cass. 13.11.2014, n. 24231). Inoltre, la stessa
Suprema Corte, in più occasioni, ha sottolineato che “Il lavoratore può conseguire il pagamento del t.f.r. dal Fondo di garanzia costituito presso l' , ai sensi CP_2
dell'art. 2 della l. n. 297 del 1982, ove, accertata l'insolvenza del datore con sentenza dichiarativa di fallimento, dimostri di essere stato ammesso al passivo.”
(Cass. 28.01.2020, n. 1886). Invero, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge n.297/1982: “Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.” In ossequio ai principi di diritto sopra menzionati, va dichiarato il
Pag. 5 di 6 diritto di parte ricorrente al pagamento a carico del fondo di garanzia istituito presso l del TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro con CP_2 CP_3
e, per l'effetto, va condannato l in persona del legale rappresentante p.t. al CP_2
pagamento della somma di euro 5.798,07 oltre accessori di legge. Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, dott. Mario Miele definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l , quale gestore del CP_2
Fondo di Garanzia ex L. n. 297/1982, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.798,07, a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione di legge;
- condanna l in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in CP_2
favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in Parte_1
€1.000,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Vallo della Lucania, 28 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dott. Mario Miele
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1282/2017
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 28/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ( ) rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti BORGHESE MARTA e DEL DUCA FRANCESCA
( VIA GARIBALDI 18 CENTOLA;
C.F._2
ricorrente contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to MORREALE GABRIELE resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “dichiarare il diritto del sig. a Parte_1
percepire la somma di euro 5.798,07 a titolo di TFR maturato per il periodo
30.07.2012 al 23.04.2013, oltre accessori di legge, e, per l'effetto, condannare
l' in persona del legale rapp.tep.t. al pagamento a favore del ricorrente CP_2
della predetta somma, oltre accessori come per legge, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, meglio vista dal Giudice adito in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.”
Per la parte resistente: “in via preliminare, dichiarare la propria incompetenza per materia in favore del Giudice di Pace;
- in via principale e nel merito, rigettare siccome infondate in fatto e in diritto, la domanda proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio, assolvendo così l' da ogni pretesa da CP_2
controparte avanzata.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.08.2017 il ricorrente, Parte_1
premetteva di essere stato assunto alle dipendenze della in data CP_3
10.10.2011 a seguito di trasferimento di azienda ex. Art. 2112 c.c. senza soluzione di continuità. Analogamente, tale rapporto transitava dapprima alle dipendenze della e poi di società presso cui il CP_4 CP_5
rapporto lavorativo cessava. Il ricorrente, affermava che a seguito del fallimento della società dichiarato con sentenza n. 18 del 07.10.2014 del CP_3
Tribunale di Vallo della Lucania, si insinuava al passivo fallimentare per il credito di euro 5.798,07, a titolo di TFR, oltre accessori di legge. Inoltre, evidenziava che dopo essere stato ammesso al passivo del credito, presentava domanda di intervento al fondo di garanzia , che veniva, tuttavia, respinta CP_2
con nota del 17.02.2016. Con memoria difensiva 23.03.2018 si costituiva in giudizio l che evidenziava in via preliminare il difetto di competenza per CP_2
materia e nel merito eccepiva l'infondatezza del ricorso, precisando che parte ricorrente - poiché alla data del fallimento della (società cedente) – era a CP_3
tutti gli effetti dipendente della cessionaria del ramo di azienda CP_5
Pag. 2 di 6 avrebbe dovuto chiedere a quest'ultima, in forza dell'art. 2112 del c.c, il pagamento del TFR, in solido con la CP_4
Quanto al resto, si rinvia agli atti di causa ed a quelli di parte, non senza evidenziare che in data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
Sul piano processuale deve essere respinta l'eccezione preliminare, sollevata dall di incompetenza per materia del giudice adito. Al riguardo, giova CP_2
evidenziare che ai sensi dell'articolo 7 comma terzo lettera 3-bis la competenza del giudice di pace si radica solo per gli interessi o gli accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali. Del resto, l'accesso al fondo di garanzia non è qualificabile come prestazione previdenziale, né la causa ha ad oggetto interessi da ritardato pagamento.
Inoltre, non merita condivisione la tesi sostenuta dalla parte resistente CP_2
secondo cui in caso di continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario,
l'art. 2112 c.c. prevede che quest'ultimo sia obbligato a corrispondere il TFR anche per la parte maturata alle dipendenze del cedente, con la conseguenza che qualora quest'ultimo diventi insolvente il Fondo di Garanzia non è tenuto ad intervenire, in quanto il TFR e i crediti diversi dovranno essere corrisposti per l'intero dal cessionario. La presa di posizione sul punto dell resistente non CP_1
tiene conto però dell'orientamento, ormai consolidato, della Suprema Corte secondo cui: “in caso di cessione di azienda, ex art. 2112 c.c., posto il carattere retributivo e sinallagmatico del TFR che costituisce istituto di retribuzione differita, il datore di lavoro cedente rimane obbligato nei confronti del lavoratore suo dipendente per la quota di trattamento del TFR maturata durante il periodo di lavoro svolto fino al trasferimento aziendale.” (Cass. 27507/2019; 164/2016;
11479/2013; 19291/2011; 20837/2013). La previsione quindi di un'obbligazione, anche, in capo al cessionario, quanto alla quota di TFR maturata nel periodo
Pag. 3 di 6 anteriore alla cessione, proprio in quanto configurante un mero vincolo di solidarietà, teso a garantire ulteriormente la posizione del lavoratore, non esclude la permanenza dell'obbligo, relativamente alla sola quota maturata nel periodo anteriore alla cessione, in capo al cedente. Rimanendo, quindi, la legittimazione passiva della cedente, per la quota di TFR maturata sino alla cessione, è evidente che, allorché il relativo credito sia stato ammesso al passivo (come nel caso di specie – v. doc. allegata in atti), il dipendente possa chiedere al Fondo di Garanzia
l'anticipazione di quanto vantato a titolo di TFR nei confronti della cedente dichiarata fallita.
Tanto premesso, la domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Invero, in punto di diritto, la l. 29.05.1982 n.297, nel dare attuazione alla direttiva comunitaria n. 80/1987, ha istituito presso l il “Fondo di garanzia per il CP_2
trattamento di fine rapporto”, gestito dall medesimo, per assicurare ai CP_1
lavoratori subordinati (anche apprendisti) cessati dal lavoro, nelle situazioni di insolvenza dell'impresa datrice di lavoro, la corresponsione effettiva del TFR (ex art. 2120 c.c.) e, a seguito delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 80/1992, dei crediti relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione maturata prima della cessazione del rapporto di lavoro. L'art. 2 della richiamata legge n.297/1982, regola i presupposti e i termini in base ai quali i lavoratori possono presentare al Fondo la richiesta di pagamento, distinguendo l'ipotesi in cui il rapporto di lavoro cessato era stato attuato a favore di un datore di lavoro sottoposto a una procedura concorsuale, dalla situazione di inadempimento facente capo ad imprese non soggette alle disposizioni del R.D. 16.03.1942 n. 267. Secondo il consolidato orientamento espresso dalla Suprema Corte, cui si intende dare continuità, il fondo di garanzia costituisce una forma di assicurazione sociale che si attiva, in sostituzione del datore di lavoro, per neutralizzare il rischio dell'insolvenza di
Pag. 4 di 6 quest'ultimo, per cui il diritto del lavoratore ad ottenere dall la CP_2
corresponsione dei crediti non pagati dalla parte datoriale si risolve in un diritto di credito distinto ed autonomo rispetto a quello vantato nei confronti del datore di lavoro, essendo svincolato dal legame con i presupposti concreti delle obbligazioni retributive rimaste inadempiute (tra le varie, Cass. 19.07.2018, n.
19277; Cass. 24.02.2006, n. 4183) Alla luce di quanto precede, appare evidente che l'adempimento da parte del fondo di garanzia dell'obbligazione assicurativa non nasce in forza del rapporto di lavoro, ma per rispondere all'esigenza istituzionale di assicurare ai lavoratori subordinati una copertura sociale, per l'ammontare complessivo del TFR maturato rimasto impagato, che ammortizzi l'omissione contributiva del datore di lavoro insolvente (Cass. 11.10.2019,
n.25682; conf., tra le tante, Cass. 13.11.2014, n. 24231). Inoltre, la stessa
Suprema Corte, in più occasioni, ha sottolineato che “Il lavoratore può conseguire il pagamento del t.f.r. dal Fondo di garanzia costituito presso l' , ai sensi CP_2
dell'art. 2 della l. n. 297 del 1982, ove, accertata l'insolvenza del datore con sentenza dichiarativa di fallimento, dimostri di essere stato ammesso al passivo.”
(Cass. 28.01.2020, n. 1886). Invero, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge n.297/1982: “Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.” In ossequio ai principi di diritto sopra menzionati, va dichiarato il
Pag. 5 di 6 diritto di parte ricorrente al pagamento a carico del fondo di garanzia istituito presso l del TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro con CP_2 CP_3
e, per l'effetto, va condannato l in persona del legale rappresentante p.t. al CP_2
pagamento della somma di euro 5.798,07 oltre accessori di legge. Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, dott. Mario Miele definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l , quale gestore del CP_2
Fondo di Garanzia ex L. n. 297/1982, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.798,07, a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione di legge;
- condanna l in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in CP_2
favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in Parte_1
€1.000,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Vallo della Lucania, 28 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dott. Mario Miele
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