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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/06/2025, n. 4870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4870 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 10295/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 27/02/2023, discussa nella Camera di ConSIlio del 28/05/2025, promossa
DA
(C.F. ), nata a Fedalate, in [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Paci presso il cui studio sito in Milano, Via Podgora n. 15., è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Dakahliya in Egitto
RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 27.02.2023
OGGETTO: Separazione giudiziale pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“1. dichiarare la separazione dei coniugi SIg.ri e , Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CE CO (Mi) di procedere con la trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
2. confermare l'affidamento esclusivo del minore , nato a [...]
Milano il 26.12.2017, alla madre con facoltà della stessa di assumere in via esclusiva le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per il figlio (scelte mediche, scolastico – educative, fissazione della residenza, adempimenti burocratici relativi al minore, compresi i documenti di idoneità validi per l'espatrio);
3. rimettere alla madre – quale genitore affidatario esclusivo del minore – la regolamentazione dei tempi e delle modalità di frequentazione del padre con il minore;
4. confermare l'assegnazione in via esclusiva alla madre della casa familiare sita in Milano, Via Palmieri, 22 nonché di tutti gli arredi ivi contenuti, affinché vi abiti unitamente al figlio minore;
5. disporre che il SI. versi alla madre a titolo di contributo al CP_1 Controparte_1 mantenimento del figlio minore la somma di euro 400,00 al mese, importo soggetto a rivalutazione annuale ISTAT con decorrenza dal mese di luglio 2023, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello e il Tribunale di Milano, vale a dire: [omissis…]
6. confermare che la SI.ra sia destinataria in via esclusiva il c.d. Assegno Unico Parte_1
Universale ex art. 1 e 2 Dlgs 230/2021 e della indennità per l'invalidità a favore del figlio minore nonché di ogni altro emolumento assistenziale, comunque denominato, connesso al collocamento del minore.
7. assumere ogni e più opportuno provvedimento in relazione alla soddisfazione del miglior interesse del minore.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Simona Paci quale anticipataria.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
CE CO (MI) il 16.06.2017, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di CE
CO - Atto n. 37 P. 2 S. C. anno 2017.
Dall'unione è nato a [...], il [...] il figlio . Persona_2
Con ricorso depositato 27.02.2023, la ricorrente ha chiesto di pronunciare la separazione dal
Per_ marito, di disporre l'affidamento esclusivo a sé del figlio minore , con collocamento presso di sé
pagina 2 di 11 e assegnazione della casa famigliare sita in Milano, Via Palmieri, 22, nonchè di disporre di conseguenza il rilascio della casa famigliare da parte del padre;
quindi, di regolamentare le visite paterne e di disporre un contributo al mantenimento del figlio minore della somma di euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione integrale materna dell'assegno unico, e chiedeva disporsi il divieto di espatrio del minore con il padre.
All'udienza del 27.06.2023, alla quale compariva il resistente personalmente senza l'assistenza di un difensore, il GOT delegato, sentite le parti e tentatane inutilmente la conciliazione, nell'impossibilità di raggiungere un accordo complessivo sulla lite alle condizioni pure riportate a verbale per via del permanere di un contrasto tra le parti sull'espatrio del minore con la madre, rimetteva la causa alla Presidente di Sezione.
Con ordinanza del 12.07.2023, il Presidente f.f. deSInato, rilevato che non risultavano elementi di pregiudizio tali da indurre alla deroga del regime di affidamento bigenitoriale e che le condizioni in precedenza concordate dai coniugi fossero rispondenti agli interessi del minore, nonché idonee a garantire rapporti continuativi ed equilibrati del minore con il padre, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
disponeva l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, assegnazione alla stessa della casa familiare, disponendone il rilascio da parte del padre entro il 31/7/23; stabiliva altresì che le frequentazioni paterne avvenissero nel weekend, al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, oltre a un pomeriggio a settimana, salvi diversi accordi tra le parti al mercoledì, dalle ore 18.30 alle ore 20.00; quindi poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante versamento della somma omnicomprensiva di € 400,00 in favore della madre, già beneficiaria dell'intero assegno unico, oltre che dell'indennità per l'invalidità erogata a favore del figlio – gravato da sindrome dello spettro autistico con lieve ritardo.
All'udienza del 10.04.2024, alla quale nessuno compariva per il convenuto, il Giudice istruttore, rilevato l'avvenuto perfezionamento della notifica ex art 140 c.p.c., dichiarava la contumacia del convenuto e provvedeva a sentire parte ricorrente che dichiarava: “il SI. Controparte_1
, diversamente dagli accordi presi all'udienza del 27 giugno, non ha lasciato la casa familiare,
[...]
anche se va via di solito nel fine settimana a casa ci sono ancora le sue cose e i suoi vestiti. Non è più andato in Egitto, voleva portare il bambino con sé, come spesso minaccia di fare, ma in realtà non se ne va perché vuole ottenere la cittadinanza. Io sono cittadina italiana e lui ha ottenuto un permesso per
pagina 3 di 11 motivi familiari. Lui non ha più le chiavi di casa, io lo lascio rientrare perché lui cerca con la forza di entrare in casa e mi aggredisce e mi minaccia di non chiamare la polizia. Controlla anche le mie frequentazioni. Non si occupa del figlio, non lo tiene, mi occupo io delle sue eSIenze quotidiane e di salute. Non ha versato mai il mantenimento previsto, tranne che a marzo. Il bambino è autistico ed è seguito per le cure di logopedia al San Paolo, mi occupo di tutto io perché lui sostiene che le cure non sono necessarie e guarirà da solo;
io pago l'affitto e le spese di casa, il contratto è intestato a me, lui mi da quello che vuole a fine mese, ogni tanto, 100/200 € In data 8/03/2023 ho sporto denuncia per i fatti che ho riferito. Mi hanno proposto di andare in una comunità protetta ma io non voglio lasciare casa. Lui non mi ha mai messo le mani addosso, ma è molto aggressivo nei miei confronti. Con il bambino è calmo, con lui non grida ma il bambino non vuole stare con lui. Io l'ho informato dell'udienza e lui ha continuato a minacciarmi ma ha detto che sarebbe venuto”. Successivamente compariva il resistente, il quale dichiarava: “non ero a conoscenza dell'udienza, non ho ritirato la raccomandata. È vero che abito ancora in via Palmieri 22 con la mia famiglia. Non è vero che non pago l'affitto e che minaccio e grido contro mia moglie, lei è una bugiarda. Io non me ne vado perché ho il timore che mia moglie si porti il bambino all'estero. Non ero d'accordo a lasciare casa, ero
d'accordo solo per il mantenimento. Non è vero neppure che non sto con mio figlio. Non ho soldi per rivolgermi a un avvocato”; il difensore della parte insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate e chiedeva che, in parziale modifica delle statuizioni rese con il provvedimento presidenziale, fosse disposto l'affido esclusivo del minore alla madre e l'incarico ai Servizi Sociali per la regolamentazione dei rapporti padre/figlio.
Il Giudice Istruttore, in parziale modifica dei provvedimenti provvisori, adottava quindi i seguenti provvedimenti:
“1) Affida allo stato il minore , nato a Milano il [...] in [...]
via esclusiva alla madre, con facoltà della stessa di assumere in via esclusiva le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per la figlia (scelte mediche, scolastico-educative, fissazione della residenza, adempimenti burocratici relativi al minore, compresi i documenti di identità validi per
l'espatrio);
2) Rimette alla madre – quale genitore affidatario esclusivo del minore, la regolamentazione provvisoria dei tempi e delle modalità di frequentazione del padre con il minore- fino alla presa in carico dei Servizi Sociali;
pagina 4 di 11 3) Conferma nel resto l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 12/07/2023.
4) Assegna termine al resistente fino al 30/04/2024 per il rilascio della casa familiare autorizzandolo a portare con sé solo i propri effetti personali;
5) Dispone altresì che i Servizi Sociali competenti per la residenza del minore, in collaborazione con i
Servizi specialistici dell'ATS, ciascuno per quanto di competenza, provvedano:
- a prendere in carico il nucleo e a svolgere un'approfondita indagine psico-sociale sulle parti, sulla rispettiva capacità genitoriale e sulla relazione genitori-figlio, verificando altresì le condizioni psico- fisiche del minore e indicando ogni elemento utile ai fini delle determinazioni in ordine al regime di affidamento in atto e alle modalità per le frequentazioni padre/figlio, provvedendo a predisporre un eventuale calendario per l'avvio delle frequentazioni padre/figlio ove ritenuto opportuno anche in modalità osservata e protetta - avuto riguardo all'interesse del minore e alle sue condizioni psicofisiche;
- ad avviare altresì senza ritardo i più opportuni interventi a sostegno del minore e del nucleo per la risoluzione della conflittualità in atto tra le parti;
Dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti provvedano a trasmettere a quest'Ufficio la relazione di indagine richiesta entro e non oltre il 30/09/2024 - segnalando comunque senza eventuali situazione di pregiudizio per il minore.”
All'udienza del 16.10.2024, alla quale il resistente compariva nuovamente senza la prescritta assistenza tecnica, il difensore della ricorrente chiedeva fissarsi udienza di p.c. senza richiesta di termini istruttori. Il Giudice Istruttore, esaminate le relazioni dei servizi sociali e specialistici sulla situazione del nucleo familiare – da cui risultava che la relazione tra le parti si era stabilizzata dopo l'effettiva fuoriuscita del padre dalla casa familiare, disponeva che i Servizi Sociali provvedessero a completare l'indagine psico-sociale già demandata, mantenendo un monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare, facendo pervenire una relazione di aggiornamento e conclusiva sulla situazione del nucleo al Tribunale.
All'udienza del 25.02.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il G.I., rilevato che parte ricorrente aveva depositato note scritte sostitutive dell'udienza contenenti le conclusioni, senza rinuncia espressa ai temini ex art. 190 c.p.c., e che il resistente non aveva depositato note scritte, né si era costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica, ne dichiarava la contumacia e assegnava a parte ricorrente il termine perentorio di 20 giorni per il deposito della propria comparsa conclusionale, rimettendo, alla scadenza, la causa al Collegio per la decisione.
pagina 5 di 11 La causa è stata discussa e decisa nella camera di conSIlio del 28 maggio 2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 2201/2003 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in applicazione dell'art. 8 lett. a del Regolamento CE
1259/10, essendo entrambi i coniugi residenti in Italia.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 1111/2019 art. 7 in quanto in Italia risiede abitualmente il figlio minore.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3, essendo l'Italia il luogo in cui il creditore risiede abitualmente.
La legge applicabile all'obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal ConSIlio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto tra i coniugi, il tenore delle allegazioni della ricorrente e la mancata costituzione del resistente sono invero elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
pagina 6 di 11 Sull'assegnazione della casa familiare
Nonostante il provvedimento di assegnazione reso già con ordinanza presidenziale del
12.07.2023, disatteso dal resistente, lo stesso lasciava definitivamente l'abitazione familiare di via
Palmieri n. 22 solo dopo l'ulteriore ordine di rilascio disposto con ordinanza del 10.04.2024, nonché in seguito alla denuncia sporta dalla SI.ra (cfr. doc. 15). Parte_1
Deve essere pertanto confermata l'assegnazione di detto immobile alla ricorrente, quale genitore collocatario del minore - peraltro condotto in locazione dalla stessa SI.ra (cfr. doc. 10 -11 Parte_1
fascicolo di parte).
L'esercizio della responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene debba esser altresì confermato l'affido super-esclusivo del minore alla madre, che adotterà in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto esclusivamente dell'interesse del minore, con il solo dovere di vigilanza del padre, come già disposto in via provvisoria con ordinanza del G.I. del
10/04/2024.
All'esito dell'indagine psico-sociale acquisita dai Servizi Sociali che hanno in carico il nucleo, la madre è risultata infatti pienamente adeguata al proprio ruolo genitoriale, concentrata sui bisogni del figlio e attenta alle sue necessità e bisogni, sia di accudimento che sanitari – dimostrandosi consapevole e capace di seguire le difficoltà del minore, gravato da un disturbo dello spettro autistico, con ritardo linguistico (cf. relazione CFI del 30.09.2024, in atti); la madre al contempo è sempre parsa capace di riconoscere l'importanza per il minore della figura paterna, rispetto alla quale non si è posta in maniera ostacolante, nonostante le intemperanze paterne.
Di converso il contegno processuale del padre, la protratta mancata contribuzione al mantenimento del figlio protrattasi negli anni, unitamente alla limitata presenza dello stesso nella vita del minore – che non ha neppure consentito la stabile calendarizzazione degli incontri padre -figlio, pretendendo il padre di continuare a vedere il figlio arbitrariamente e spesso senza preavviso, non tenendo conto delle eSIenze di quest'ultimo (cfr. relazione dei servizi sociali del 3.02.2025), sono tutti elementi sufficienti a fondare un giudizio di scarsa consapevolezza del padre rispetto nell'assunzione del proprio ruolo genitoriale e delle difficoltà del minore.
pagina 7 di 11 Al contempo, deve rilevarsi come l'intervento a supporto del nucleo avviato dai Servizi – unitamente all'avvenuta fuoriuscita del padre dall'ex casa coniugale - abbia consentito una progressiva distensione dei rapporti tra i genitori, essendo il padre apparso più consapevole della conclusione della propria relazione con la ricorrente che in un primo momento lo aveva indotto ad adottare atteggiamenti anche aggressivi e minacciosi, oltre che recriminatori verso la stessa. In questo contesto, anche le frequentazioni padre-figlio ne hanno risentito positivamente e hanno potuto sperimentare spazi di maggiore autonomia del bambino con la figura paterna, oltre che un maggior coinvolgimento del padre Per_ nel percorso di crescita di .
A fronte dei riscontri acquisiti sulle capacità genitoriali della madre – risultata la figura di riferimento, tutelante e protettiva verso il minore, oltre che collaborativa con i Servizi - dev'essere confermato l'affido super-esclusivo alla madre, demandando alla stessa come già in precedenza disposto dal G.I., la definizione di modi e tempi di frequentazione del figlio con la figura paterna, in base all'interesse e alla situazione psico-fisica del minore, nonchè del contegno paterno e della distanza tra le abitazioni dei genitori – il padre attualmente vive a Crema in una casa in condivisione con altre persone – che non permette una continuativa ripresa dei rapporti col minore.
I Servizi sociali provvederanno ad avviare tutti gli interventi opportuni a sostegno della genitorialità del padre, ove vi sia la disponibilità dello stesso, per sostenerne le capacità educative e per assicurare una stabile ripresa dei rapporti col bambino;
nonchè a mantenere un monitoraggio sul nucleo e specificatamente sull'andamento delle frequentazioni paterne, segnalando all'A.G. competente eventuali situazioni di pregiudizio per il minore.
Il mantenimento del figlio minore
Il Collegio ritiene parimenti vadano confermate le statuizioni provvisorie già assunte in punto economico in quanto idonee a garantire al minore condizioni di vita e di mantenimento coerenti con le condizioni personali ed economiche dei genitori.
Sul punto si rileva che la ricorrente è impiegata come addetta mensa presso un hotel e percepisce un reddito mensile di euro 1.200,00 per 14 mensilità; sostiene il canone di locazione per l'abitazione in cui vive con il figlio per euro 765,00 mensili;
quanto al convenuto, pur in assenza di riscontri precisi, lo stesso ha piena capacità lavorativa, come risulta sia dalle dichiarazioni rese in udienza (avendo lo stesso riferito di lavorare come addetto alla sicurezza per un compenso mensile di euro 1.200,00 e di pagina 8 di 11 abitare in una stanza in appartamento condiviso a Crema per cui paga un canone di locazione di euro
250,00 mensili, nonché da ultimo nel corso dell'indagine acquisita, in cui pure ha dichiarato di lavorare a partita IVA svolgendo attività di consulenza a supporto di immigrati che necessitano di assistenza ai fini della regolarizzazione della loro posizione amministrativa sul territorio (cfr. relazione CFI del
3/02/2025);
Tutto ciò premesso, tali essendo le condizioni economiche delle parti per come ricostruite all'esito del giudizio, il contributo già determinato in € 400,00 mensili omnicomprensivi delle spese straordinarie appare equo e congruo a garantire le eSIenze del minore, tenuto conto dell'età dello stesso, dei tempi di permanenza del minore esclusivamente presso la madre, che si fa carico integralmente di tutte le eSIenze del figlio, nonché della totale inadempienza del padre ai propri obblighi di mantenimento.
La somma è da ritenersi omnicomprensiva delle spese straordinarie, stante la situazione conflittualità tra le parti che, sebbene attenuatasi, non consente ancora la condivisione delle decisioni da assumere nell'interesse del minore.
L'assegno unico dev'essere erogato per l'intero in favore dalla madre, in quanto affidataria esclusiva del minore.
Le spese di lite
Considerato il comportamento processuale del convenuto, lo stesso dev'essere condannato alla rifusione integrale delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e DM 37/2018, tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta e del numero e della difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio civile in CE Controparte_1
CO (MI) il 16.06.2017, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Cesani
pagina 9 di 11 CO - Atto n. 37 P. 2 S. C. anno 2017 - e trascritto presso i competenti uffici del Marocco e dell'Egitto;
2. Affida il figlio minore , nato a [...] il [...], in Persona_2
via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3. Conferma l'assegnazione alla madre della casa familiare sita in Milano, Via Palmieri, 22 nonché tutti gli arredi ivi contenuti, affinché vi abiti unitamente al figlio minore;
4. Rimette alla madre – quale genitore affidatario esclusivo del minore - la regolamentazione dei tempi e delle modalità di frequentazione del padre con il minore;
5. Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Milano - competenti per la residenza del minore provvedano:
- a mantenere un monitoraggio sul nucleo e sulle condizioni del minore, avviando tutti gli interventi ritenuti opportuni a sostegno del minore e del nucleo;
- ad avviare ogni intervento ritenuto opportuno a sostegno della genitorialità del padre, previa verifica della disponibilità dello stesso, per sostenerne le capacità educative e assicurare una stabile ripresa dei rapporti padre-figlio, segnalando all'A.G. competente eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
6. Conferma l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il giorno 10 di ogni mese l'importo di € 400,00 mensili omnicomprensivi delle spese straordinarie (contributo soggetto a rivalutazione annuale ed automatica ISTAT – prima rivalutazione luglio 2024);
7. Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia erogato per intero in favore della madre, quale genitore affidatario esclusivo del minore.
pagina 10 di 11 8. Condanna il convenuto alla rifusione integrale delle spese del presente giudizio in favore della parte attrice che si liquidano in euro 4.00,00 oltre a spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge.
Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di CE CO (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Si comunichi alla parte costituita e ai Servizi sociali del Comune di Milano per il seguito di competenza.
Così deciso in Milano, nella camera di conSIlio del 28 maggio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Valentina Di Peppe dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 27/02/2023, discussa nella Camera di ConSIlio del 28/05/2025, promossa
DA
(C.F. ), nata a Fedalate, in [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Simona Paci presso il cui studio sito in Milano, Via Podgora n. 15., è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Dakahliya in Egitto
RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 27.02.2023
OGGETTO: Separazione giudiziale pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“1. dichiarare la separazione dei coniugi SIg.ri e , Parte_1 Controparte_1 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CE CO (Mi) di procedere con la trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
2. confermare l'affidamento esclusivo del minore , nato a [...]
Milano il 26.12.2017, alla madre con facoltà della stessa di assumere in via esclusiva le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per il figlio (scelte mediche, scolastico – educative, fissazione della residenza, adempimenti burocratici relativi al minore, compresi i documenti di idoneità validi per l'espatrio);
3. rimettere alla madre – quale genitore affidatario esclusivo del minore – la regolamentazione dei tempi e delle modalità di frequentazione del padre con il minore;
4. confermare l'assegnazione in via esclusiva alla madre della casa familiare sita in Milano, Via Palmieri, 22 nonché di tutti gli arredi ivi contenuti, affinché vi abiti unitamente al figlio minore;
5. disporre che il SI. versi alla madre a titolo di contributo al CP_1 Controparte_1 mantenimento del figlio minore la somma di euro 400,00 al mese, importo soggetto a rivalutazione annuale ISTAT con decorrenza dal mese di luglio 2023, entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello e il Tribunale di Milano, vale a dire: [omissis…]
6. confermare che la SI.ra sia destinataria in via esclusiva il c.d. Assegno Unico Parte_1
Universale ex art. 1 e 2 Dlgs 230/2021 e della indennità per l'invalidità a favore del figlio minore nonché di ogni altro emolumento assistenziale, comunque denominato, connesso al collocamento del minore.
7. assumere ogni e più opportuno provvedimento in relazione alla soddisfazione del miglior interesse del minore.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Simona Paci quale anticipataria.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
CE CO (MI) il 16.06.2017, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di CE
CO - Atto n. 37 P. 2 S. C. anno 2017.
Dall'unione è nato a [...], il [...] il figlio . Persona_2
Con ricorso depositato 27.02.2023, la ricorrente ha chiesto di pronunciare la separazione dal
Per_ marito, di disporre l'affidamento esclusivo a sé del figlio minore , con collocamento presso di sé
pagina 2 di 11 e assegnazione della casa famigliare sita in Milano, Via Palmieri, 22, nonchè di disporre di conseguenza il rilascio della casa famigliare da parte del padre;
quindi, di regolamentare le visite paterne e di disporre un contributo al mantenimento del figlio minore della somma di euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, la percezione integrale materna dell'assegno unico, e chiedeva disporsi il divieto di espatrio del minore con il padre.
All'udienza del 27.06.2023, alla quale compariva il resistente personalmente senza l'assistenza di un difensore, il GOT delegato, sentite le parti e tentatane inutilmente la conciliazione, nell'impossibilità di raggiungere un accordo complessivo sulla lite alle condizioni pure riportate a verbale per via del permanere di un contrasto tra le parti sull'espatrio del minore con la madre, rimetteva la causa alla Presidente di Sezione.
Con ordinanza del 12.07.2023, il Presidente f.f. deSInato, rilevato che non risultavano elementi di pregiudizio tali da indurre alla deroga del regime di affidamento bigenitoriale e che le condizioni in precedenza concordate dai coniugi fossero rispondenti agli interessi del minore, nonché idonee a garantire rapporti continuativi ed equilibrati del minore con il padre, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
disponeva l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, assegnazione alla stessa della casa familiare, disponendone il rilascio da parte del padre entro il 31/7/23; stabiliva altresì che le frequentazioni paterne avvenissero nel weekend, al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, oltre a un pomeriggio a settimana, salvi diversi accordi tra le parti al mercoledì, dalle ore 18.30 alle ore 20.00; quindi poneva a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante versamento della somma omnicomprensiva di € 400,00 in favore della madre, già beneficiaria dell'intero assegno unico, oltre che dell'indennità per l'invalidità erogata a favore del figlio – gravato da sindrome dello spettro autistico con lieve ritardo.
All'udienza del 10.04.2024, alla quale nessuno compariva per il convenuto, il Giudice istruttore, rilevato l'avvenuto perfezionamento della notifica ex art 140 c.p.c., dichiarava la contumacia del convenuto e provvedeva a sentire parte ricorrente che dichiarava: “il SI. Controparte_1
, diversamente dagli accordi presi all'udienza del 27 giugno, non ha lasciato la casa familiare,
[...]
anche se va via di solito nel fine settimana a casa ci sono ancora le sue cose e i suoi vestiti. Non è più andato in Egitto, voleva portare il bambino con sé, come spesso minaccia di fare, ma in realtà non se ne va perché vuole ottenere la cittadinanza. Io sono cittadina italiana e lui ha ottenuto un permesso per
pagina 3 di 11 motivi familiari. Lui non ha più le chiavi di casa, io lo lascio rientrare perché lui cerca con la forza di entrare in casa e mi aggredisce e mi minaccia di non chiamare la polizia. Controlla anche le mie frequentazioni. Non si occupa del figlio, non lo tiene, mi occupo io delle sue eSIenze quotidiane e di salute. Non ha versato mai il mantenimento previsto, tranne che a marzo. Il bambino è autistico ed è seguito per le cure di logopedia al San Paolo, mi occupo di tutto io perché lui sostiene che le cure non sono necessarie e guarirà da solo;
io pago l'affitto e le spese di casa, il contratto è intestato a me, lui mi da quello che vuole a fine mese, ogni tanto, 100/200 € In data 8/03/2023 ho sporto denuncia per i fatti che ho riferito. Mi hanno proposto di andare in una comunità protetta ma io non voglio lasciare casa. Lui non mi ha mai messo le mani addosso, ma è molto aggressivo nei miei confronti. Con il bambino è calmo, con lui non grida ma il bambino non vuole stare con lui. Io l'ho informato dell'udienza e lui ha continuato a minacciarmi ma ha detto che sarebbe venuto”. Successivamente compariva il resistente, il quale dichiarava: “non ero a conoscenza dell'udienza, non ho ritirato la raccomandata. È vero che abito ancora in via Palmieri 22 con la mia famiglia. Non è vero che non pago l'affitto e che minaccio e grido contro mia moglie, lei è una bugiarda. Io non me ne vado perché ho il timore che mia moglie si porti il bambino all'estero. Non ero d'accordo a lasciare casa, ero
d'accordo solo per il mantenimento. Non è vero neppure che non sto con mio figlio. Non ho soldi per rivolgermi a un avvocato”; il difensore della parte insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate e chiedeva che, in parziale modifica delle statuizioni rese con il provvedimento presidenziale, fosse disposto l'affido esclusivo del minore alla madre e l'incarico ai Servizi Sociali per la regolamentazione dei rapporti padre/figlio.
Il Giudice Istruttore, in parziale modifica dei provvedimenti provvisori, adottava quindi i seguenti provvedimenti:
“1) Affida allo stato il minore , nato a Milano il [...] in [...]
via esclusiva alla madre, con facoltà della stessa di assumere in via esclusiva le decisioni relative alle questioni di maggior interesse per la figlia (scelte mediche, scolastico-educative, fissazione della residenza, adempimenti burocratici relativi al minore, compresi i documenti di identità validi per
l'espatrio);
2) Rimette alla madre – quale genitore affidatario esclusivo del minore, la regolamentazione provvisoria dei tempi e delle modalità di frequentazione del padre con il minore- fino alla presa in carico dei Servizi Sociali;
pagina 4 di 11 3) Conferma nel resto l'ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 12/07/2023.
4) Assegna termine al resistente fino al 30/04/2024 per il rilascio della casa familiare autorizzandolo a portare con sé solo i propri effetti personali;
5) Dispone altresì che i Servizi Sociali competenti per la residenza del minore, in collaborazione con i
Servizi specialistici dell'ATS, ciascuno per quanto di competenza, provvedano:
- a prendere in carico il nucleo e a svolgere un'approfondita indagine psico-sociale sulle parti, sulla rispettiva capacità genitoriale e sulla relazione genitori-figlio, verificando altresì le condizioni psico- fisiche del minore e indicando ogni elemento utile ai fini delle determinazioni in ordine al regime di affidamento in atto e alle modalità per le frequentazioni padre/figlio, provvedendo a predisporre un eventuale calendario per l'avvio delle frequentazioni padre/figlio ove ritenuto opportuno anche in modalità osservata e protetta - avuto riguardo all'interesse del minore e alle sue condizioni psicofisiche;
- ad avviare altresì senza ritardo i più opportuni interventi a sostegno del minore e del nucleo per la risoluzione della conflittualità in atto tra le parti;
Dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti provvedano a trasmettere a quest'Ufficio la relazione di indagine richiesta entro e non oltre il 30/09/2024 - segnalando comunque senza eventuali situazione di pregiudizio per il minore.”
All'udienza del 16.10.2024, alla quale il resistente compariva nuovamente senza la prescritta assistenza tecnica, il difensore della ricorrente chiedeva fissarsi udienza di p.c. senza richiesta di termini istruttori. Il Giudice Istruttore, esaminate le relazioni dei servizi sociali e specialistici sulla situazione del nucleo familiare – da cui risultava che la relazione tra le parti si era stabilizzata dopo l'effettiva fuoriuscita del padre dalla casa familiare, disponeva che i Servizi Sociali provvedessero a completare l'indagine psico-sociale già demandata, mantenendo un monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare, facendo pervenire una relazione di aggiornamento e conclusiva sulla situazione del nucleo al Tribunale.
All'udienza del 25.02.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, il G.I., rilevato che parte ricorrente aveva depositato note scritte sostitutive dell'udienza contenenti le conclusioni, senza rinuncia espressa ai temini ex art. 190 c.p.c., e che il resistente non aveva depositato note scritte, né si era costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica, ne dichiarava la contumacia e assegnava a parte ricorrente il termine perentorio di 20 giorni per il deposito della propria comparsa conclusionale, rimettendo, alla scadenza, la causa al Collegio per la decisione.
pagina 5 di 11 La causa è stata discussa e decisa nella camera di conSIlio del 28 maggio 2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e legge applicabile
Sussiste la giurisdizione italiana in ordine alla domanda sullo status, a norma dell'art. 3, 1° co., lett. a), Regolamento CE n. 2201/2003 essendo in Italia la residenza abituale dei coniugi.
La legge applicabile è la legge italiana, in applicazione dell'art. 8 lett. a del Regolamento CE
1259/10, essendo entrambi i coniugi residenti in Italia.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 1111/2019 art. 7 in quanto in Italia risiede abitualmente il figlio minore.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3, essendo l'Italia il luogo in cui il creditore risiede abitualmente.
La legge applicabile all'obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal ConSIlio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto tra i coniugi, il tenore delle allegazioni della ricorrente e la mancata costituzione del resistente sono invero elementi idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
pagina 6 di 11 Sull'assegnazione della casa familiare
Nonostante il provvedimento di assegnazione reso già con ordinanza presidenziale del
12.07.2023, disatteso dal resistente, lo stesso lasciava definitivamente l'abitazione familiare di via
Palmieri n. 22 solo dopo l'ulteriore ordine di rilascio disposto con ordinanza del 10.04.2024, nonché in seguito alla denuncia sporta dalla SI.ra (cfr. doc. 15). Parte_1
Deve essere pertanto confermata l'assegnazione di detto immobile alla ricorrente, quale genitore collocatario del minore - peraltro condotto in locazione dalla stessa SI.ra (cfr. doc. 10 -11 Parte_1
fascicolo di parte).
L'esercizio della responsabilità genitoriale
Il Collegio ritiene debba esser altresì confermato l'affido super-esclusivo del minore alla madre, che adotterà in autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto esclusivamente dell'interesse del minore, con il solo dovere di vigilanza del padre, come già disposto in via provvisoria con ordinanza del G.I. del
10/04/2024.
All'esito dell'indagine psico-sociale acquisita dai Servizi Sociali che hanno in carico il nucleo, la madre è risultata infatti pienamente adeguata al proprio ruolo genitoriale, concentrata sui bisogni del figlio e attenta alle sue necessità e bisogni, sia di accudimento che sanitari – dimostrandosi consapevole e capace di seguire le difficoltà del minore, gravato da un disturbo dello spettro autistico, con ritardo linguistico (cf. relazione CFI del 30.09.2024, in atti); la madre al contempo è sempre parsa capace di riconoscere l'importanza per il minore della figura paterna, rispetto alla quale non si è posta in maniera ostacolante, nonostante le intemperanze paterne.
Di converso il contegno processuale del padre, la protratta mancata contribuzione al mantenimento del figlio protrattasi negli anni, unitamente alla limitata presenza dello stesso nella vita del minore – che non ha neppure consentito la stabile calendarizzazione degli incontri padre -figlio, pretendendo il padre di continuare a vedere il figlio arbitrariamente e spesso senza preavviso, non tenendo conto delle eSIenze di quest'ultimo (cfr. relazione dei servizi sociali del 3.02.2025), sono tutti elementi sufficienti a fondare un giudizio di scarsa consapevolezza del padre rispetto nell'assunzione del proprio ruolo genitoriale e delle difficoltà del minore.
pagina 7 di 11 Al contempo, deve rilevarsi come l'intervento a supporto del nucleo avviato dai Servizi – unitamente all'avvenuta fuoriuscita del padre dall'ex casa coniugale - abbia consentito una progressiva distensione dei rapporti tra i genitori, essendo il padre apparso più consapevole della conclusione della propria relazione con la ricorrente che in un primo momento lo aveva indotto ad adottare atteggiamenti anche aggressivi e minacciosi, oltre che recriminatori verso la stessa. In questo contesto, anche le frequentazioni padre-figlio ne hanno risentito positivamente e hanno potuto sperimentare spazi di maggiore autonomia del bambino con la figura paterna, oltre che un maggior coinvolgimento del padre Per_ nel percorso di crescita di .
A fronte dei riscontri acquisiti sulle capacità genitoriali della madre – risultata la figura di riferimento, tutelante e protettiva verso il minore, oltre che collaborativa con i Servizi - dev'essere confermato l'affido super-esclusivo alla madre, demandando alla stessa come già in precedenza disposto dal G.I., la definizione di modi e tempi di frequentazione del figlio con la figura paterna, in base all'interesse e alla situazione psico-fisica del minore, nonchè del contegno paterno e della distanza tra le abitazioni dei genitori – il padre attualmente vive a Crema in una casa in condivisione con altre persone – che non permette una continuativa ripresa dei rapporti col minore.
I Servizi sociali provvederanno ad avviare tutti gli interventi opportuni a sostegno della genitorialità del padre, ove vi sia la disponibilità dello stesso, per sostenerne le capacità educative e per assicurare una stabile ripresa dei rapporti col bambino;
nonchè a mantenere un monitoraggio sul nucleo e specificatamente sull'andamento delle frequentazioni paterne, segnalando all'A.G. competente eventuali situazioni di pregiudizio per il minore.
Il mantenimento del figlio minore
Il Collegio ritiene parimenti vadano confermate le statuizioni provvisorie già assunte in punto economico in quanto idonee a garantire al minore condizioni di vita e di mantenimento coerenti con le condizioni personali ed economiche dei genitori.
Sul punto si rileva che la ricorrente è impiegata come addetta mensa presso un hotel e percepisce un reddito mensile di euro 1.200,00 per 14 mensilità; sostiene il canone di locazione per l'abitazione in cui vive con il figlio per euro 765,00 mensili;
quanto al convenuto, pur in assenza di riscontri precisi, lo stesso ha piena capacità lavorativa, come risulta sia dalle dichiarazioni rese in udienza (avendo lo stesso riferito di lavorare come addetto alla sicurezza per un compenso mensile di euro 1.200,00 e di pagina 8 di 11 abitare in una stanza in appartamento condiviso a Crema per cui paga un canone di locazione di euro
250,00 mensili, nonché da ultimo nel corso dell'indagine acquisita, in cui pure ha dichiarato di lavorare a partita IVA svolgendo attività di consulenza a supporto di immigrati che necessitano di assistenza ai fini della regolarizzazione della loro posizione amministrativa sul territorio (cfr. relazione CFI del
3/02/2025);
Tutto ciò premesso, tali essendo le condizioni economiche delle parti per come ricostruite all'esito del giudizio, il contributo già determinato in € 400,00 mensili omnicomprensivi delle spese straordinarie appare equo e congruo a garantire le eSIenze del minore, tenuto conto dell'età dello stesso, dei tempi di permanenza del minore esclusivamente presso la madre, che si fa carico integralmente di tutte le eSIenze del figlio, nonché della totale inadempienza del padre ai propri obblighi di mantenimento.
La somma è da ritenersi omnicomprensiva delle spese straordinarie, stante la situazione conflittualità tra le parti che, sebbene attenuatasi, non consente ancora la condivisione delle decisioni da assumere nell'interesse del minore.
L'assegno unico dev'essere erogato per l'intero in favore dalla madre, in quanto affidataria esclusiva del minore.
Le spese di lite
Considerato il comportamento processuale del convenuto, lo stesso dev'essere condannato alla rifusione integrale delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e DM 37/2018, tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta e del numero e della difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione personale ex art. 151 comma 1° c.c. dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio civile in CE Controparte_1
CO (MI) il 16.06.2017, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di Cesani
pagina 9 di 11 CO - Atto n. 37 P. 2 S. C. anno 2017 - e trascritto presso i competenti uffici del Marocco e dell'Egitto;
2. Affida il figlio minore , nato a [...] il [...], in Persona_2
via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
3. Conferma l'assegnazione alla madre della casa familiare sita in Milano, Via Palmieri, 22 nonché tutti gli arredi ivi contenuti, affinché vi abiti unitamente al figlio minore;
4. Rimette alla madre – quale genitore affidatario esclusivo del minore - la regolamentazione dei tempi e delle modalità di frequentazione del padre con il minore;
5. Dispone che i Servizi Sociali del Comune di Milano - competenti per la residenza del minore provvedano:
- a mantenere un monitoraggio sul nucleo e sulle condizioni del minore, avviando tutti gli interventi ritenuti opportuni a sostegno del minore e del nucleo;
- ad avviare ogni intervento ritenuto opportuno a sostegno della genitorialità del padre, previa verifica della disponibilità dello stesso, per sostenerne le capacità educative e assicurare una stabile ripresa dei rapporti padre-figlio, segnalando all'A.G. competente eventuali situazioni di pregiudizio per il minore;
6. Conferma l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il giorno 10 di ogni mese l'importo di € 400,00 mensili omnicomprensivi delle spese straordinarie (contributo soggetto a rivalutazione annuale ed automatica ISTAT – prima rivalutazione luglio 2024);
7. Dispone che l'assegno unico per la famiglia sia erogato per intero in favore della madre, quale genitore affidatario esclusivo del minore.
pagina 10 di 11 8. Condanna il convenuto alla rifusione integrale delle spese del presente giudizio in favore della parte attrice che si liquidano in euro 4.00,00 oltre a spese generali accessorie forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge.
Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di CE CO (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1).
Si comunichi alla parte costituita e ai Servizi sociali del Comune di Milano per il seguito di competenza.
Così deciso in Milano, nella camera di conSIlio del 28 maggio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente dott.ssa Valentina Di Peppe dott.ssa Anna Cattaneo
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