Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/06/2025, n. 2648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2648 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 16016/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 16016/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a MASSA DI SOMMA (NA) il 09/04/1994 rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
ANGELINO ANTIMO, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. FORGIONE PAOLA
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 16/12/2024 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di Parte_1 CP_ proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 3371 2024 00091128 79 000, recapitatole a cura di in data 06.11.2024, con il quale si intimava il pagamento dei contributi previdenziali IVS fissi (periodo 2018
/2023 prima, seconda, terza e quarta rata) e sanzioni accessorie dovuti alla Gestione commercianti, chiedendone l'annullamento per asserita infondatezza della pretesa contributiva.
La parte ricorrente, a sostegno della domanda giudiziaria, deduce in estrema sintesi di non aver prestato la propria attività in modo personale e prevalente e di non essere tenuta al versamento dei contributi previdenziali.
Egli ha quindi agito in giudizio chiedendo di : “In via principale, accogliere il presente ricorso in opposizione, dichiarando non dovute dalla ricorrente le somme per contributi e/o somme aggiuntive riportate nell'avviso di addebito opposto;
2) In subordine, accertare l'entità delle somme eventualmente dovute, minori rispetto
a quelle indicate negli atti impugnati, anche relativamente alle sanzioni irrogate;
3) Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali ed accessori come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.”
1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In via preliminare,occorre verificare se siano o meno dovuti i contributi per la gestione commercianti .
La disciplina previgente è stata modificata dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, che così sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".
L'iscrizione alla gestione commercianti è, quindi, obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le ipotesi previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari;
la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l'esercizio dell'attività propria, di licenze e qualifiche professionali.
Si rileva, inoltre, che lo stesso con il messaggio n. 15352 del 10 giugno 2010, ha chiarito che il presupposto dell'obbligo di iscrizione consiste nello svolgimento, con i caratteri dell'abitualità e della prevalenza, della attività sociale, ossia di quelle operazioni inerenti al raggiungimento dell'oggetto sociale e quindi analoghe alla quotidiana attività che l'impresa ha esercitato durante la propria vita.
Nella fattispecie, l'ente previdenziale non ha dimostrato l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione previdenziale in questione, non risultando provato in particolare il requisito della partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza che costituisce titolo per l'imposizione contributiva. E' infatti rimasto del tutto sfornito di prova che la parte ricorrente abbia effettivamente svolto "l'attività sociale" nel periodo in oggetto e che tale attività (ove esistita) abbia avuto caratteri di abitualità e prevalenza tali da consentire l'iscrizione nella gestione commercianti.
CP_ Invero l' si è limitato ad allegare una relazione amministrativa da cui si legge: “La ricorrente risulta iscritta alla gestione commercianti in quanto socio amministratore al 50% della “LE SININE SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA”, di cui si allega visura storica (l'altro socio non risulta iscritto in gestione autonomi) su accertamento eseguito il 06/02/2023 e di cui fu data comunicazione alla medesima mediante l'allegata lettera di iscrizione titolare impresa, correttamente notificata e avverso la quale non risultava presentato ricorso nelle forme ivi indicate. 2)Dalla consultazione degli archivi non emergeva
2 contribuzione incompatibile presso alternativa cassa professionale e per tutto il periodo contestato non risultava in ogni caso presente alcuna contribuzione alternativa.”
Va, infatti, evidenziato che la parte opposta nel presente giudizio è, tuttavia, attore in senso sostanziale della pretesa e, pertanto, l'onere della prova ricade sull' convenuto nella presente controversia.
Va, poi, ricordato che lo schema del giudizio di opposizione, che viene formalmente instaurato dall'opponente, comunque non fa venir meno la posizione di attore in senso sostanziale della parte opposta e, pertanto, è onere dell'provare l'esistenza dell'obbligo contributivo. Solo in presenza di CP_ allegazioni e prove specifiche da parte dell' (che nella fattispecie mancano) l'opponente avrebbe dovuto dimostrare di non essere debitore dei contributi sopraddetti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in base al D.M. 55/2014 nella misura minima in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- Accoglie il ricorso e dichiara non dovute le somme di cui all' avviso di addebito n. 3371 2024 00091128 79
000
CP_
- condanna l' pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese di lite, con attribuzione al procuratore anticipatario, che si liquidano in euro 2.738,00 oltre rimb. forfettario al 15%, iva e cpa come per legge con distrazione
Si comunichi.
Si comunichi.
Aversa, 09/06/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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