Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/06/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 699/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 04.06.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 699/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ) - avv. SAVARESE ANTONIO Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
Controparte_1
( - avv. BEVILACQUA VALENTINA ( ); P.IVA_1 C.F._3
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.02.2025, la parte ricorrente di cui in epigrafe proponeva opposizione all'avviso di addebito n. n.
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40020240005772485000, notificato il 16.01.2025, con cui veniva richiesto il pagamento della somma di € 3.445,54, per omesso contributi dovuti alla
Gestione Agricola per l'anno 2023. Eccepiva, in particolare e nel merito,
l'insussistenza dei requisiti per l'iscrizione nella predetta gestione e richiamava analogo e pregresso contenzioso con l che la aveva CP_1 riconosciuta come non tenuta da alcun obbligo contributivo per le annualità precedenti, difettando, in capo ad essa, ogni requisito di carattere oggettivo e soggettivo. Rimarcava che l'attività agricola dalla stessa esercitata si era conclusa già in data 05.10.2017 e che in data 15.04.2019 non aveva neanche più avuta la disponibilità del terreno da coltivare.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 22.05.2025, concludendo come in atti.
Va, preliminarmente, respinta l'istanza della parte convenuta di sospensione del presente giudizio in attesa dell'esito dell'appello proposto avverso la sentenza emessa nell'ambito del giudizio di cui al n. R.G.
1706/23 avente ad oggetto le annualità 2020/21. Invero, va brevemente ricordato che la sospensione necessaria del processo è divenuta un'ipotesi assolutamente rara e marginale, poiché solo in pochissimi casi può darsi un rapporto di pregiudizialità tale da imporre l'applicazione di tale istituto processuale. I casi pacifici sono quelli della querela di falso;
dell'eccezione di legittimità costituzionale;
dell'eccezione di interpretazione devoluta alla
Corte di Giustizia UE. Al di fuori di queste ipotesi, la pregiudizialità rilevante per la sospensione non è quella di un rapporto di mera pregiudizialità logica, ma di un obiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica fra due liti, che ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra, l'accertamento del quale debba avvenire con efficacia di giudicato (Cass. n. 12608/99). Il nuovo sistema, in sostanza, non consente la sospensione del processo civile per ragioni di mera opportunità, quale espressione dell'esercizio del potere discrezionale del giudice, anche perché la previsione nell'art. 42
c.p.c. di un controllo immediato di legittimità del provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell'art. 295 c.p.c. implica la sussistenza in concreto delle condizioni ivi previste ed esclude che il fondamento del
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potere di sospensione possa rinvenirsi in una definitiva ed insindacabile discrezionalità del giudice di merito (Cass. 5002/96).
Venendo al merito, va preliminarmente osservato che, in via generale, in materia di previdenza a favore degli artigiani e commercianti, la cessazione dell'attività commerciale o di quella artigiana (ovvero quella agricola, vertendosi in materia analoga) comporta l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista ai fini della cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma.
Tuttavia, l'iscrizione negli elenchi e il suo mantenimento possono costituire una presunzione semplice di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto chiari indizi di svolgimento attuale della corrispondente attività professionale, sia pure suscettibili di essere smentiti da una prova contraria
(cfr. Cass. n. 8651/10). CP_ Ciò detto, anche se, come afferma l , la cancellazione dalla
Gestione Agricola non è avvenuta con i canali prescritti dalla normativa di settore, la volontà della parte è stata comunque inequivocamente palesata all'istituto attraverso l'inoltro di Pec in data 20.01.2023, ove si riscontrava la cancellazione dal registro delle imprese sin dal 2017. Tale asserzione risulta corroborata anche dalla cessazione della partita iva in data
31.12.2020; dalla cancellazione dal registro delle imprese in data
05.10.2017 e dalla fotografia del sito di coltivazione, ora desinato ad altra attività. Tali elementi, uniti anche alla dichiarazione reddituale che, come CP_ riconosciuto dallo stesso , non contempla, per l'annualità in contestazione, la sussistenza di redditi per attività agricola, hanno valenza tale da far ritenere inesistente il presupposto per l'iscrizione nella Gestione
e, di conseguenza, la non debenza della contribuzione pretesa dall'istituto.
Né la presenza di altri terreni in disponibilità della ricorrente, come sostiene la resistente, può valere di per sé a dimostrare la continuazione dell'attività agricola.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato, con accertamento di non debenza, da parte della ricorrente, della contribuzione alla Gestione Agricola per l'anno 2023.
Spese secondo soccombenza, liquidate come in dispositivo.
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P. Q. M.
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n.
40020240005772485000 e dichiara non dovuta dalla parte ricorrente la contribuzione alla Gestione Agricola per l'anno 2023; CP_ 2) condanna l al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 890,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, iva e cpa, da distrarsi al procuratore attoreo per dichiarato anticipo.
Nocera Inferiore, 04.06.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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