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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 463/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente
OV SA, RE
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15424/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140063229713000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170067532604000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170099730416000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170166644724000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180008301990001 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180105950778000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190024075783000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190058703529000 BOLLO 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190146505132001 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190188590460000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210016786468000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210073993402000 IRAP 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F405230_2017 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJSM001144 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJSM000010 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249065728768000 VARI TRIBUTI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13281/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la intimazione di pagamento n. 09720249065728768000, notificata in data 11 luglio 2014 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e i relativi atti presupposti in relazione alle sole cartelle di pagamento: 1) n. 09720140063229713000 asseritamente notificata in data
20.11.2014 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/tardivo versamento della sanzione per omesso versamento della TARI del 2012 oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di euro 1.195,89; 2) n.09720170067532604000 asseritamente notificata in data 07.04.2017 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/ tardivo versamento delle ritenute IRPEF del 2013, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di Euro 284,24; 3)
n.09720170099730416000 asseritamente notificata in data 15.05.2017 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/tardivo versamento della Tassa automobilistica del 2014, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di Euro
571,82; 4) n.09720170166644724000 asseritamente notificata in data 11.10.2017 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/tardivo versamento della tassa automobilistica del 2015, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di Euro 565,95; 5) n.09720180008301990001 asseritamente notificata in data 14.02.2018 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/tardivo versamento dell'Imposta di registro del
2015, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di Euro 288,25; 6) n.09720180105950778000 asseritamente notificata in data 16.11.2018 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/tardivo versamento dell'IRAP del 2015, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di Euro 4.062,36; 7) n.09720190024075783000 asseritamente notificata in data 25.01.2019 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/tardivo versamento dell'IRPEF e addizionali del 2015, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di Euro 13.326,57; 8) cartella n.09720190058703529000 asseritamente notificata in data 28.02.2019 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/tardivo versamento della tassa automobilistica del 2016, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di Euro 683,79; 9) n.09720190146505132001 asseritamente notificata in data 08.07.2019 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/tardivo versamento dell'Imposta di registro del 2017, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di Euro 293,88; 10) n.09720190188590460000 asseritamente notificata in data 20.09.2019 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/ tardivo versamento dell'IRAP del 2016, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di Euro 3.078,50; 11) n.09720210016786468000 asseritamente notificata in data 16.07.2022 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/ tardivo versamento della Tassa automobilistica del 2018, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di Euro 662,27; 12) n.09720210073993402000 asseritamente notificata in data 05.04.2022 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/tardivo versamento dell'IRAP del 2017, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di Euro 3.368,95; 13) avviso di accertamento n. TK501F405230/2017 asseritamente notificato in data 24.11.2017 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/tardivo versamento dell'IVA del 2012 (€ 808,00), IRAP del
2012 (€ 1.467,00), IRPEF del 2012 (€ 10.973,00), oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di Euro 33.835,48; 14) avviso di accertamento n.250TJSM001144 asseritamente notificato in data 01.12.2021 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/tardivo versamento dell'IRPEF del 2015 ( € 1.816,00), oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di Euro
3.909,82; 15) avviso di accertamento n.250TJSM000010 asseritamente notificato in data 08.09.2021 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/tardivo versamento dell'IRPEF del 2016 (€.
2.188,00), oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di Euro 4.691,59.
Ha indicato il valore complessivo degli atti impugnati in euro 70.819,36.
A sostegno del ricorso ha dedotto la mancata notifica delle cartelle di pagamento e la intervenuta prescrizione dei crediti stessi per decorso del relativo termine indicato in 5 anni per i crediti erariali e per le sanzioni ed in tre anni per la tassa automobilistica.
2. Si è costituita la Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo la inammissibilità del ricorso proposto in relazione agli avvisi di accertamento impugnati per aver omesso di notificare il ricorso alla Agenzia delle Entrate che aveva emesso gli atti, peraltro essendo due di essi emessi dalla sede di Pescara ed eccependo la incompetenza territoriale del giudice adito.
Ha dedotto la infondatezza del ricorso in quanto: la cartella di pagamento n. 09720140063229713000 è stata notificata tramite messo in data 25.11.2014. Successivamente, per la stessa cartella, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09720169062930428000 in data 02.02.2016 nonché l'intimazione di pagamento n. 09720229030489284000 in data 28.07.2022. Inoltre, la medesima cartella era sottesa all'atto di pignoramento presso terzi n. 09784201800018477001, notificato in data 06.09.2018.
La cartella di pagamento n. 09720170067532604000 è stata notificata tramite pec in data 07.04.2017.
Successivamente, per la stessa cartella, è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
09720229030489284000 in data 28.07.2022. Inoltre, la medesima cartella era sottesa all'atto di pignoramento presso terzi n. 09784201800018477001, notificato in data 06.09.2018.
La cartella di pagamento n. 09720170099730416000 è stata notificata tramite pec in data 15.05.2017.
La cartella di pagamento n. 09720170166644724000 è stata notificata tramite pec in data 11.10.2017.
Successivamente, per la stessa cartella, è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
09720229030489284000 in data 28.07.2022.
La cartella di pagamento n. 09720180008301990001 è stata notificata tramite pec in data 14.02.2018.
Successivamente, per la stessa cartella, è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
09720229024139311000 in data 16.07.2022. Inoltre, la medesima cartella era sottesa all'atto di pignoramento presso terzi n. 09784201800018477001, notificato in data 06.09.2018 e all'atto di pignoramento presso terzi n. 09784201800026685001, notificato in data 24.10.2018.
La cartella di pagamento n. 09720180105950778000 è stata notificata tramite pec in data 16.11.2018.
Successivamente, per la stessa cartella, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09720229024139311000 in data 16.07.2022.
La cartella di pagamento n. 09720190024075783000 è stata notificata tramite pec in data 25.01.2019.
Successivamente, per la stessa cartella, è stata l'intimazione di pagamento n. 09720229024139311000 in data 16.07.2022.
La cartella di pagamento n. 09720190058703529000 è stata notificata tramite pec in data 28.02.2019).
Successivamente, per la stessa cartella, è stata l'intimazione di pagamento n. 09720229024139311000 in data 16.07.2022.
La cartella di pagamento n. 09720190146505132001 è stata notificata tramite pec in data 08.07.2019.
Successivamente, per la stessa cartella, è stata l'intimazione di pagamento n. 09720229024139311000 in data 16.07.2022
La cartella di pagamento n. 09720190188590460000 è stata notificata tramite pec in data 20.09.2019.
Successivamente, per la stessa cartella, è stata l'intimazione di pagamento n. 09720229030489284000 in data 28.07.2022.
La cartella di pagamento n. 09720210016786468000 è stata notificata tramite posta raccomandata in data 16.07.2022.
La cartella di pagamento n. 09720210073993402000 è stata notificata tramite posta raccomandata in data 05.04.2022.
Inoltre, tutte le cartelle di pagamento sopra elencate sono state oggetto di istanza di definizione agevolata da parte del ricorrente in data 18 aprile 2017 in relazione alle cartelle di pagamento:
39720160004042118; 39720140028128243; 09720160052453374; 09720140062329713;
09720140223187462001; 09720170011578746001; 09720140051366831L; 09720160092643025.
Inoltre, il contribuente risulta aver presentato ed ottenuto in data 3 dicembre 2029 la rateizzazione in relazione alle cartelle di pagamento 39720180004896767; 39720180033650347; 39720180033981006;
69718014962560000; 39720190000199644; 39720190013622574; 09720180008301990;
09720180027133884; 09720180081914225; 09720180105950778; 09720190024075783;
09720190058703529; 09720190092862833; 09720190146505132.
In data 12 agosto 2024 risulta essere stata accolta la ulteriore istanza di rateizzazione in relazione alle cartelle di pagamento: 39720170010891143; 39720170018177588; 39720190032073269;
39720210010096022; 09720170067532604 09720170099730416; 09720170166644724;
09720170205739702; 09720190188590460; 09720190246588904; 09720200028126930;
09720200217654054; 09720210016786468; 09720210073993402; 09720210104941370;
09720210250996860.
Parte resistente ha anche contestato la verificazione della prescrizione e della decadenza evidenziando come nel tempo di decorrenza dei relativi termini fosse stata introdotta la sospensione di essi, a decorrere dall'8 marzo 2020, per effetto della normativa emergenziale introdotta a seguito della pandemia da Covid
-19.
3. Alla udienza del 19 dicembre 2025 il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nella prospettazione del ricorrente il ricorso è stato proposto nei confronti della intimazione di pagamento in funzione recuperatoria avendo dedotto di non aver ricevuto in precedenza alcun atto dal quale risultassero i crediti vantati dalla Agenzia delle Entrate e dalla Regione Lazio e per dedurre la prescrizione dei crediti stessi.
Occorre, pertanto, esaminare la notifica delle cartelle di pagamento e di eventuali atti successivi che rendessero nota la esistenza delle cartelle stesse al fine di valutare la questione della ammissibilità del ricorso in il relazione al termine di decadenza previsto e poi verificare se dall'ultimo atto interruttivo siano decorsi o meno i termini di prescrizione, tenendo conto della sospensione dei termini intervenuta per effetto della legislazione emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19.
Preliminarmente occorre affermare la inammissibilità del ricorso in relazione agli avvisi di accertamento n.
TK501F405230/2017, n.250TJSM001144 e n.250TJSM000010.
Il ricorso, infatti è stato notificato dopo la entrata in vigore di tutte le disposizioni del d. lgs 220/2023 che ha introdotto l'obbligo di notificare il ricorso anche agli Enti che abbiano emesso gli atti prodromici impugnati con l'atto oggetto di impugnazione diretta principale, obbligo previsto a pena di inammissibilità della impugnazione.
In relazione alle restanti cartelle di pagamento osserva il collegio che il ricorrente pur avendo affermato di non aver avuto conoscenza di esse, risulta, tuttavia, aver presentato in relazione a parte di tali cartelle di pagamento istanze di adesione alla definizione agevolata (cartella di pagamento 09720140062329713) e di rateizzazione in data 8 agosto 2019 (relativamente alle cartelle di pagamento 09720180008301990,
09720180105950778, 09720190092862833, 09720190058703529, 09720190146505132).
La ulteriore istanza di rateizzazione risulta essere stata accolta il 12 agosto 2024 dopo la notifica dell'avviso di accertamento e di conseguenza non può costituire prova della conoscenza delle cartelle di pagamento prima di tale data (09720170067532604, 09720170166644724, 09720170099730416,
09720210016786468, 09720210073993402).
Di conseguenza la odierna impugnazione deve essere dichiarata inammissibile in relazione alle cartelle di pagamento 09720140062329713, 09720180008301990, 09720180105950778, 09720190092862833,
09720190058703529, 09720190146505132 perchè il ricorrente era decaduto dalla relativa facoltà.
Occorre esaminare la notifica delle restanti cartelle di pagamento, procedendo alla verifica della documentazione prodotta dalla Agenzia delle Entrate Riscossione.
La cartella di pagamento n. 09720170067532604000 è stata notificata tramite pec in data 07.04.2017.
Successivamente, per la stessa cartella, è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
09720229030489284000 in data 28.07.2022. Inoltre, la medesima cartella era sottesa all'atto di pignoramento presso terzi n. 09784201800018477001, notificato in data 06.09.2018.
La cartella di pagamento n. 09720170099730416000 è stata notificata tramite pec in data 15.05.2017.
La cartella di pagamento n. 09720170166644724000 è stata notificata tramite pec in data 11.10.2017.
Successivamente, per la stessa cartella, è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
09720229030489284000 in data 28.07.2022.
La cartella di pagamento n. 09720190024075783000 è stata notificata tramite pec in data 25.01.2019.
Successivamente, per la stessa cartella, è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
09720229024139311000 in data 16.07.2022.
La cartella di pagamento n. 09720190188590460000 è stata notificata tramite pec in data 20.09.2019. Successivamente, per la stessa cartella, è stata l'intimazione di pagamento n. 09720229030489284000 in data 28.07.2022.
La cartella di pagamento n. 09720210016786468000 è stata notificata tramite posta raccomandata in data 16.07.2022.
La cartella di pagamento n. 09720210073993402000 è stata notificata tramite posta raccomandata in data 05.04.2022.
Di conseguenza il ricorso è inammissibile, perché tardivo, in relazione a tutte le cartelle di pagamento che risultano tempestivamente notificate e non impugnate nel termine di decadenza.
2. Per quanto riguarda la questione della prescrizione, osserva il collegio che in relazione ai crediti oggetto del presente giudizio trova applicazione il termine decennale per tutti i crediti erariali;
il termine di prescrizione per la tassa sui rifiuti ha un termine quinquennale mentre la tassa automobilistica ha un termine triennale.
Gli unici crediti per i quali si rileva necessaria una verifica sono quelli contenuti nelle cartelle di pagamento 09720140062329713 relativa alla Tari, e 097201980503529 relativa a tassa automobilistica per il 2016 e 09720210016786468 relativa alla tassa automobilistica per il 2018.
E' stato dimostrato in relazione alla cartella di pagamento 09720140062329713 che il ricorrente ha presentato richiesta di definizione agevolata accolta in data 18 aprile 2017. Di conseguenza da tale data ha iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione quinquennale che sarebbe scaduto il 18 aprile
2022.
Tuttavia, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per effetto della normativa emergenziale adottata con decorrenza dall'8 marzo 2020 a seguito della pandemia da Covid-19.
Infatti, occorre considerare al riguardo che per effetto della legislazione emergenziale il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Infatti, per quanto riguarda detta sospensione tra il mese di marzo e quello di dicembre 2020 sono stati adottati, in ordine temporale: il decreto-legge n. 9 del 2020, le cui misure sono poi confluite nel successivo più ampio intervento legislativo contenuto nel decreto-legge n.18 del 2020, il decreto-legge n.
23 del 2020, il decreto-legge n. 34 del 2020 Rilancio, il decreto-legge n. 104 del 2020, e il decreto-legge n. 137 del 2020, il decreto-legge n. 149 del 2020, il decreto-legge n.154 del 2020 e il decreto legge n. 157 del 2020.
In sede di conversione del primo d.l. ristori, i contenuti dei decreti legge n.149, n. 154 e n. 157 sono stati trasposti, con talune modifiche ed integrazioni, nel D.L. n. 137/2020. Tali normative, succedutesi nel tempo, hanno comportato non solo la sospensione e lo slittamento dei termini di versamento dei tributi e contributi ma anche, naturalmente, la sospensione dei relativi periodi di prescrizione. In particolare, l'art. 67 del d.l. 18/2020 (c.d. “decreto cura Italia”, convertito in legge, con modifiche, dalla l. 24.04.2020, n. 27) ha così specificamente disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto 8 legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente.
Sono inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31- quater del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
In relazione alle istanze di interpello, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria individuata.
Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492- bis del codice di procedura civile e 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché nelle risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Da tale norma, emerge come il legislatore, per far fronte alla crisi pandemica da covid-19 abbia inteso ridisegnare il calendario dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, prevedendo una sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (per un totale, quindi, di 85 giorni, considerato anche il calcolo del dies a quo) dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso. Infine, parimenti, era stata disciplinata la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori. In sostanza, l'articolo 67, comma 4, del decreto “cura
Italia”, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aveva previsto l'applicazione, anche in deroga alle disposizioni dello statuto del contribuente, dell'articolo 12, commi 1 e 3 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159. Dette norme prevedono che in presenza di situazioni eccezionali le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Detta norma ha previsto anche che l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.
Il citato articolo interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali, prevedendo che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti, siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti. Il comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, che gli stessi sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), fino al 31 dicembre del secondo anno successivo decorrente dalla fine del periodo di sospensione. Inoltre, è stato emanato il d.l. 34/2020 (c.d. “decreto rilancio”, convertito in legge, con modifiche, dalla l.
17.07.2020, n. 77) – come da ultimo sostituito dall'art. 22 bis, comma 1, d.l. 31.12.2020, n. 183, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, l. 26.02.2021, n. 21 con decorrenza dal 02.03.2021, che all'art. 157, co. 1, prevede che in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Detta norma, stante il suo tenore letterale, modifica la portata applicativa del precedente art. 67 “decreto cura Italia”, trovando applicazione solo per agli atti accertativi “naturalmente” in scadenza al 31 dicembre
2020 – e dunque senza tener conto del differimento di 85 giorni previsti dal d.l. 18/2020. In particolare, la citata disposizione introduce un duplice termine di decadenza: uno per l'emissione dell'atto impositivo, entro il 31 dicembre 2020; L'altro per la sua notifica, entro il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. La norma sopra menzionata ha modificato la portata applicativa dei termini di sospensione per l'accertamento fiscale stabiliti dall'art.67 cit, prevedendo che gli atti che risultano in scadenza tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020 (senza tenere conto del periodo di sospensione stabilito dall'articolo 67, comma 1, del d.l. 18/2020) sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, mentre per gli altri atti la sospensione della prescrizione decorrente dall'8 marzo 2020 comporta il differimento di venti mesi del termine di prescrizione.
Di conseguenza il termine di prescrizione si è fermato l'8 marzo 2020, quando lo stesso non era ancora decorso in quanto lo stesso ripreso a decorrere dal 1 settembre 2021 determinando uno spostamento in avanti del termine di prescrizione che avrebbe dovuto scadere il 31 dicembre 2022 e per effetto della sospensione era fissato al 30 giugno 2024.
Tuttavia, il legislatore ha previsto anche una proroga dei termini per la notifica degli atti di accertamento, nel caso di specie di due anni ai sensi del comma 4 bis lettera b dell'articolo 68 legge citata.
Infatti l'articolo 4-bis ha previsto che con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Di conseguenza il termine di scadenza della prescrizione, veniva ulteriormente spostato a distanza di 24 mesi dalla scadenza del termine ordinario conseguente agli effetti della sospensione della prescrizione, essendo compatibile la sospensione della prescrizione con la proroga del termine stesso, nel caso di specie, di ventiquattro mesi, di guisa che al momento della consegna della intimazione i termini di prescrizione non si erano integrati, tenuto conto in particolare, che la mancata impugnazione della cartella di pagamento non avrebbe comunque consentito di valutare la eventuale prescrizione intervenuta in precedenza, essendo decaduta la parte dalla facoltà di impugnare l'atto anche per farne affermare la eventuale intervenuta prescrizione, per la consegna della stessa non erano ancora scaduti. Per quanto riguarda la cartella di pagamento 097201980503529 relativa a tassa automobilistica per il
2016 la stessa risulta essere stata notificata a mezzo pec il 28.02.2019. inoltre, per la stessa cartella, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09720229024139311000 in data 16.07.2022.
La cartella di pagamento n. 09720210016786468000 è stata notificata tramite posta raccomandata in data 16.07.2022.
Di conseguenza per nessuna delle due cartelle il termine di prescrizione risulta decorso.
Deve, infine, essere precisato che la contestazione operata in ordine al mancato deposito degli originali delle cartelle di pagamento risulta operata in via preventiva e secondo formule di mero stile, non avendo indicato il ricorrente le ragioni per le quali il documento ricevuto allegato alla notifica o alla pec non sarebbe conforme all'originale ed in particolare in quali parti lo stesso fosse divergente. Ancora più, nessuna indicazione risulta formulata in relazione alle ragioni per la quali la relata di notifica sarebbe non conforme all'originale, essendo visivamente corrispondente alla tipologia di atti previsti, specie considerando che le fotocopie si presumono corrispondenti agli originali nel precesso fino al loro disconoscimento che, come si diceva, deve anche indicare in che cosa la copia prodotta sarebbe divergente dall'originale, circostanze in alcun modo rappresentate dal ricorrente.
Deve, pertanto, essere rigettato il ricorso.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di ADER liquidate in
Euro 1.250,00 oltre accessori se dovuti. ROMA, 19.12.2025 Il relatore S.Dovere Il Presidente R.Roberti i
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ROBERTI ROBERTO, Presidente
OV SA, RE
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15424/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140063229713000 TARI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170067532604000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170099730416000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720170166644724000 BOLLO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180008301990001 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720180105950778000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190024075783000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190058703529000 BOLLO 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190146505132001 REGISTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190188590460000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210016786468000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720210073993402000 IRAP 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F405230_2017 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJSM001144 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJSM000010 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249065728768000 VARI TRIBUTI 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13281/2025 depositato il
22/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la intimazione di pagamento n. 09720249065728768000, notificata in data 11 luglio 2014 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione e i relativi atti presupposti in relazione alle sole cartelle di pagamento: 1) n. 09720140063229713000 asseritamente notificata in data
20.11.2014 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/tardivo versamento della sanzione per omesso versamento della TARI del 2012 oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di euro 1.195,89; 2) n.09720170067532604000 asseritamente notificata in data 07.04.2017 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/ tardivo versamento delle ritenute IRPEF del 2013, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di Euro 284,24; 3)
n.09720170099730416000 asseritamente notificata in data 15.05.2017 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/tardivo versamento della Tassa automobilistica del 2014, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di Euro
571,82; 4) n.09720170166644724000 asseritamente notificata in data 11.10.2017 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/tardivo versamento della tassa automobilistica del 2015, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di Euro 565,95; 5) n.09720180008301990001 asseritamente notificata in data 14.02.2018 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/tardivo versamento dell'Imposta di registro del
2015, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di Euro 288,25; 6) n.09720180105950778000 asseritamente notificata in data 16.11.2018 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/tardivo versamento dell'IRAP del 2015, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di Euro 4.062,36; 7) n.09720190024075783000 asseritamente notificata in data 25.01.2019 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/tardivo versamento dell'IRPEF e addizionali del 2015, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di Euro 13.326,57; 8) cartella n.09720190058703529000 asseritamente notificata in data 28.02.2019 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/tardivo versamento della tassa automobilistica del 2016, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di Euro 683,79; 9) n.09720190146505132001 asseritamente notificata in data 08.07.2019 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/tardivo versamento dell'Imposta di registro del 2017, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di Euro 293,88; 10) n.09720190188590460000 asseritamente notificata in data 20.09.2019 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/ tardivo versamento dell'IRAP del 2016, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di Euro 3.078,50; 11) n.09720210016786468000 asseritamente notificata in data 16.07.2022 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/ tardivo versamento della Tassa automobilistica del 2018, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di Euro 662,27; 12) n.09720210073993402000 asseritamente notificata in data 05.04.2022 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/tardivo versamento dell'IRAP del 2017, oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di Euro 3.368,95; 13) avviso di accertamento n. TK501F405230/2017 asseritamente notificato in data 24.11.2017 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/tardivo versamento dell'IVA del 2012 (€ 808,00), IRAP del
2012 (€ 1.467,00), IRPEF del 2012 (€ 10.973,00), oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di Euro 33.835,48; 14) avviso di accertamento n.250TJSM001144 asseritamente notificato in data 01.12.2021 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/tardivo versamento dell'IRPEF del 2015 ( € 1.816,00), oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di Euro
3.909,82; 15) avviso di accertamento n.250TJSM000010 asseritamente notificato in data 08.09.2021 contenente la richiesta di pagamento per asserito omesso/tardivo versamento dell'IRPEF del 2016 (€.
2.188,00), oltre sanzioni, interessi, interessi di mora, diritti di notifica e compensi di riscossione, per un importo complessivo di Euro 4.691,59.
Ha indicato il valore complessivo degli atti impugnati in euro 70.819,36.
A sostegno del ricorso ha dedotto la mancata notifica delle cartelle di pagamento e la intervenuta prescrizione dei crediti stessi per decorso del relativo termine indicato in 5 anni per i crediti erariali e per le sanzioni ed in tre anni per la tassa automobilistica.
2. Si è costituita la Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo la inammissibilità del ricorso proposto in relazione agli avvisi di accertamento impugnati per aver omesso di notificare il ricorso alla Agenzia delle Entrate che aveva emesso gli atti, peraltro essendo due di essi emessi dalla sede di Pescara ed eccependo la incompetenza territoriale del giudice adito.
Ha dedotto la infondatezza del ricorso in quanto: la cartella di pagamento n. 09720140063229713000 è stata notificata tramite messo in data 25.11.2014. Successivamente, per la stessa cartella, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09720169062930428000 in data 02.02.2016 nonché l'intimazione di pagamento n. 09720229030489284000 in data 28.07.2022. Inoltre, la medesima cartella era sottesa all'atto di pignoramento presso terzi n. 09784201800018477001, notificato in data 06.09.2018.
La cartella di pagamento n. 09720170067532604000 è stata notificata tramite pec in data 07.04.2017.
Successivamente, per la stessa cartella, è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
09720229030489284000 in data 28.07.2022. Inoltre, la medesima cartella era sottesa all'atto di pignoramento presso terzi n. 09784201800018477001, notificato in data 06.09.2018.
La cartella di pagamento n. 09720170099730416000 è stata notificata tramite pec in data 15.05.2017.
La cartella di pagamento n. 09720170166644724000 è stata notificata tramite pec in data 11.10.2017.
Successivamente, per la stessa cartella, è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
09720229030489284000 in data 28.07.2022.
La cartella di pagamento n. 09720180008301990001 è stata notificata tramite pec in data 14.02.2018.
Successivamente, per la stessa cartella, è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
09720229024139311000 in data 16.07.2022. Inoltre, la medesima cartella era sottesa all'atto di pignoramento presso terzi n. 09784201800018477001, notificato in data 06.09.2018 e all'atto di pignoramento presso terzi n. 09784201800026685001, notificato in data 24.10.2018.
La cartella di pagamento n. 09720180105950778000 è stata notificata tramite pec in data 16.11.2018.
Successivamente, per la stessa cartella, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09720229024139311000 in data 16.07.2022.
La cartella di pagamento n. 09720190024075783000 è stata notificata tramite pec in data 25.01.2019.
Successivamente, per la stessa cartella, è stata l'intimazione di pagamento n. 09720229024139311000 in data 16.07.2022.
La cartella di pagamento n. 09720190058703529000 è stata notificata tramite pec in data 28.02.2019).
Successivamente, per la stessa cartella, è stata l'intimazione di pagamento n. 09720229024139311000 in data 16.07.2022.
La cartella di pagamento n. 09720190146505132001 è stata notificata tramite pec in data 08.07.2019.
Successivamente, per la stessa cartella, è stata l'intimazione di pagamento n. 09720229024139311000 in data 16.07.2022
La cartella di pagamento n. 09720190188590460000 è stata notificata tramite pec in data 20.09.2019.
Successivamente, per la stessa cartella, è stata l'intimazione di pagamento n. 09720229030489284000 in data 28.07.2022.
La cartella di pagamento n. 09720210016786468000 è stata notificata tramite posta raccomandata in data 16.07.2022.
La cartella di pagamento n. 09720210073993402000 è stata notificata tramite posta raccomandata in data 05.04.2022.
Inoltre, tutte le cartelle di pagamento sopra elencate sono state oggetto di istanza di definizione agevolata da parte del ricorrente in data 18 aprile 2017 in relazione alle cartelle di pagamento:
39720160004042118; 39720140028128243; 09720160052453374; 09720140062329713;
09720140223187462001; 09720170011578746001; 09720140051366831L; 09720160092643025.
Inoltre, il contribuente risulta aver presentato ed ottenuto in data 3 dicembre 2029 la rateizzazione in relazione alle cartelle di pagamento 39720180004896767; 39720180033650347; 39720180033981006;
69718014962560000; 39720190000199644; 39720190013622574; 09720180008301990;
09720180027133884; 09720180081914225; 09720180105950778; 09720190024075783;
09720190058703529; 09720190092862833; 09720190146505132.
In data 12 agosto 2024 risulta essere stata accolta la ulteriore istanza di rateizzazione in relazione alle cartelle di pagamento: 39720170010891143; 39720170018177588; 39720190032073269;
39720210010096022; 09720170067532604 09720170099730416; 09720170166644724;
09720170205739702; 09720190188590460; 09720190246588904; 09720200028126930;
09720200217654054; 09720210016786468; 09720210073993402; 09720210104941370;
09720210250996860.
Parte resistente ha anche contestato la verificazione della prescrizione e della decadenza evidenziando come nel tempo di decorrenza dei relativi termini fosse stata introdotta la sospensione di essi, a decorrere dall'8 marzo 2020, per effetto della normativa emergenziale introdotta a seguito della pandemia da Covid
-19.
3. Alla udienza del 19 dicembre 2025 il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nella prospettazione del ricorrente il ricorso è stato proposto nei confronti della intimazione di pagamento in funzione recuperatoria avendo dedotto di non aver ricevuto in precedenza alcun atto dal quale risultassero i crediti vantati dalla Agenzia delle Entrate e dalla Regione Lazio e per dedurre la prescrizione dei crediti stessi.
Occorre, pertanto, esaminare la notifica delle cartelle di pagamento e di eventuali atti successivi che rendessero nota la esistenza delle cartelle stesse al fine di valutare la questione della ammissibilità del ricorso in il relazione al termine di decadenza previsto e poi verificare se dall'ultimo atto interruttivo siano decorsi o meno i termini di prescrizione, tenendo conto della sospensione dei termini intervenuta per effetto della legislazione emergenziale conseguente alla pandemia da Covid-19.
Preliminarmente occorre affermare la inammissibilità del ricorso in relazione agli avvisi di accertamento n.
TK501F405230/2017, n.250TJSM001144 e n.250TJSM000010.
Il ricorso, infatti è stato notificato dopo la entrata in vigore di tutte le disposizioni del d. lgs 220/2023 che ha introdotto l'obbligo di notificare il ricorso anche agli Enti che abbiano emesso gli atti prodromici impugnati con l'atto oggetto di impugnazione diretta principale, obbligo previsto a pena di inammissibilità della impugnazione.
In relazione alle restanti cartelle di pagamento osserva il collegio che il ricorrente pur avendo affermato di non aver avuto conoscenza di esse, risulta, tuttavia, aver presentato in relazione a parte di tali cartelle di pagamento istanze di adesione alla definizione agevolata (cartella di pagamento 09720140062329713) e di rateizzazione in data 8 agosto 2019 (relativamente alle cartelle di pagamento 09720180008301990,
09720180105950778, 09720190092862833, 09720190058703529, 09720190146505132).
La ulteriore istanza di rateizzazione risulta essere stata accolta il 12 agosto 2024 dopo la notifica dell'avviso di accertamento e di conseguenza non può costituire prova della conoscenza delle cartelle di pagamento prima di tale data (09720170067532604, 09720170166644724, 09720170099730416,
09720210016786468, 09720210073993402).
Di conseguenza la odierna impugnazione deve essere dichiarata inammissibile in relazione alle cartelle di pagamento 09720140062329713, 09720180008301990, 09720180105950778, 09720190092862833,
09720190058703529, 09720190146505132 perchè il ricorrente era decaduto dalla relativa facoltà.
Occorre esaminare la notifica delle restanti cartelle di pagamento, procedendo alla verifica della documentazione prodotta dalla Agenzia delle Entrate Riscossione.
La cartella di pagamento n. 09720170067532604000 è stata notificata tramite pec in data 07.04.2017.
Successivamente, per la stessa cartella, è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
09720229030489284000 in data 28.07.2022. Inoltre, la medesima cartella era sottesa all'atto di pignoramento presso terzi n. 09784201800018477001, notificato in data 06.09.2018.
La cartella di pagamento n. 09720170099730416000 è stata notificata tramite pec in data 15.05.2017.
La cartella di pagamento n. 09720170166644724000 è stata notificata tramite pec in data 11.10.2017.
Successivamente, per la stessa cartella, è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
09720229030489284000 in data 28.07.2022.
La cartella di pagamento n. 09720190024075783000 è stata notificata tramite pec in data 25.01.2019.
Successivamente, per la stessa cartella, è stata notificata l'intimazione di pagamento n.
09720229024139311000 in data 16.07.2022.
La cartella di pagamento n. 09720190188590460000 è stata notificata tramite pec in data 20.09.2019. Successivamente, per la stessa cartella, è stata l'intimazione di pagamento n. 09720229030489284000 in data 28.07.2022.
La cartella di pagamento n. 09720210016786468000 è stata notificata tramite posta raccomandata in data 16.07.2022.
La cartella di pagamento n. 09720210073993402000 è stata notificata tramite posta raccomandata in data 05.04.2022.
Di conseguenza il ricorso è inammissibile, perché tardivo, in relazione a tutte le cartelle di pagamento che risultano tempestivamente notificate e non impugnate nel termine di decadenza.
2. Per quanto riguarda la questione della prescrizione, osserva il collegio che in relazione ai crediti oggetto del presente giudizio trova applicazione il termine decennale per tutti i crediti erariali;
il termine di prescrizione per la tassa sui rifiuti ha un termine quinquennale mentre la tassa automobilistica ha un termine triennale.
Gli unici crediti per i quali si rileva necessaria una verifica sono quelli contenuti nelle cartelle di pagamento 09720140062329713 relativa alla Tari, e 097201980503529 relativa a tassa automobilistica per il 2016 e 09720210016786468 relativa alla tassa automobilistica per il 2018.
E' stato dimostrato in relazione alla cartella di pagamento 09720140062329713 che il ricorrente ha presentato richiesta di definizione agevolata accolta in data 18 aprile 2017. Di conseguenza da tale data ha iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione quinquennale che sarebbe scaduto il 18 aprile
2022.
Tuttavia, il termine di prescrizione è rimasto sospeso per effetto della normativa emergenziale adottata con decorrenza dall'8 marzo 2020 a seguito della pandemia da Covid-19.
Infatti, occorre considerare al riguardo che per effetto della legislazione emergenziale il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Infatti, per quanto riguarda detta sospensione tra il mese di marzo e quello di dicembre 2020 sono stati adottati, in ordine temporale: il decreto-legge n. 9 del 2020, le cui misure sono poi confluite nel successivo più ampio intervento legislativo contenuto nel decreto-legge n.18 del 2020, il decreto-legge n.
23 del 2020, il decreto-legge n. 34 del 2020 Rilancio, il decreto-legge n. 104 del 2020, e il decreto-legge n. 137 del 2020, il decreto-legge n. 149 del 2020, il decreto-legge n.154 del 2020 e il decreto legge n. 157 del 2020.
In sede di conversione del primo d.l. ristori, i contenuti dei decreti legge n.149, n. 154 e n. 157 sono stati trasposti, con talune modifiche ed integrazioni, nel D.L. n. 137/2020. Tali normative, succedutesi nel tempo, hanno comportato non solo la sospensione e lo slittamento dei termini di versamento dei tributi e contributi ma anche, naturalmente, la sospensione dei relativi periodi di prescrizione. In particolare, l'art. 67 del d.l. 18/2020 (c.d. “decreto cura Italia”, convertito in legge, con modifiche, dalla l. 24.04.2020, n. 27) ha così specificamente disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto 8 legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente.
Sono inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e di cui agli articoli 31-ter e 31- quater del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
In relazione alle istanze di interpello, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria individuata.
Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492- bis del codice di procedura civile e 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, di accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché nelle risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Da tale norma, emerge come il legislatore, per far fronte alla crisi pandemica da covid-19 abbia inteso ridisegnare il calendario dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, prevedendo una sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 (per un totale, quindi, di 85 giorni, considerato anche il calcolo del dies a quo) dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso. Infine, parimenti, era stata disciplinata la proroga di 85 giorni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori. In sostanza, l'articolo 67, comma 4, del decreto “cura
Italia”, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aveva previsto l'applicazione, anche in deroga alle disposizioni dello statuto del contribuente, dell'articolo 12, commi 1 e 3 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159. Dette norme prevedono che in presenza di situazioni eccezionali le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Detta norma ha previsto anche che l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.
Il citato articolo interviene sulla disciplina delle sospensioni disposte in occasione di eventi eccezionali, prevedendo che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti, siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali, in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, in favore dei diversi enti coinvolti. Il comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 159/2015 prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, che gli stessi sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), fino al 31 dicembre del secondo anno successivo decorrente dalla fine del periodo di sospensione. Inoltre, è stato emanato il d.l. 34/2020 (c.d. “decreto rilancio”, convertito in legge, con modifiche, dalla l.
17.07.2020, n. 77) – come da ultimo sostituito dall'art. 22 bis, comma 1, d.l. 31.12.2020, n. 183, così come inserito dall'allegato alla legge di conversione, l. 26.02.2021, n. 21 con decorrenza dal 02.03.2021, che all'art. 157, co. 1, prevede che in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.
212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
Detta norma, stante il suo tenore letterale, modifica la portata applicativa del precedente art. 67 “decreto cura Italia”, trovando applicazione solo per agli atti accertativi “naturalmente” in scadenza al 31 dicembre
2020 – e dunque senza tener conto del differimento di 85 giorni previsti dal d.l. 18/2020. In particolare, la citata disposizione introduce un duplice termine di decadenza: uno per l'emissione dell'atto impositivo, entro il 31 dicembre 2020; L'altro per la sua notifica, entro il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. La norma sopra menzionata ha modificato la portata applicativa dei termini di sospensione per l'accertamento fiscale stabiliti dall'art.67 cit, prevedendo che gli atti che risultano in scadenza tra l'8 marzo e il 31 dicembre 2020 (senza tenere conto del periodo di sospensione stabilito dall'articolo 67, comma 1, del d.l. 18/2020) sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, mentre per gli altri atti la sospensione della prescrizione decorrente dall'8 marzo 2020 comporta il differimento di venti mesi del termine di prescrizione.
Di conseguenza il termine di prescrizione si è fermato l'8 marzo 2020, quando lo stesso non era ancora decorso in quanto lo stesso ripreso a decorrere dal 1 settembre 2021 determinando uno spostamento in avanti del termine di prescrizione che avrebbe dovuto scadere il 31 dicembre 2022 e per effetto della sospensione era fissato al 30 giugno 2024.
Tuttavia, il legislatore ha previsto anche una proroga dei termini per la notifica degli atti di accertamento, nel caso di specie di due anni ai sensi del comma 4 bis lettera b dell'articolo 68 legge citata.
Infatti l'articolo 4-bis ha previsto che con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Di conseguenza il termine di scadenza della prescrizione, veniva ulteriormente spostato a distanza di 24 mesi dalla scadenza del termine ordinario conseguente agli effetti della sospensione della prescrizione, essendo compatibile la sospensione della prescrizione con la proroga del termine stesso, nel caso di specie, di ventiquattro mesi, di guisa che al momento della consegna della intimazione i termini di prescrizione non si erano integrati, tenuto conto in particolare, che la mancata impugnazione della cartella di pagamento non avrebbe comunque consentito di valutare la eventuale prescrizione intervenuta in precedenza, essendo decaduta la parte dalla facoltà di impugnare l'atto anche per farne affermare la eventuale intervenuta prescrizione, per la consegna della stessa non erano ancora scaduti. Per quanto riguarda la cartella di pagamento 097201980503529 relativa a tassa automobilistica per il
2016 la stessa risulta essere stata notificata a mezzo pec il 28.02.2019. inoltre, per la stessa cartella, è stata notificata l'intimazione di pagamento n. 09720229024139311000 in data 16.07.2022.
La cartella di pagamento n. 09720210016786468000 è stata notificata tramite posta raccomandata in data 16.07.2022.
Di conseguenza per nessuna delle due cartelle il termine di prescrizione risulta decorso.
Deve, infine, essere precisato che la contestazione operata in ordine al mancato deposito degli originali delle cartelle di pagamento risulta operata in via preventiva e secondo formule di mero stile, non avendo indicato il ricorrente le ragioni per le quali il documento ricevuto allegato alla notifica o alla pec non sarebbe conforme all'originale ed in particolare in quali parti lo stesso fosse divergente. Ancora più, nessuna indicazione risulta formulata in relazione alle ragioni per la quali la relata di notifica sarebbe non conforme all'originale, essendo visivamente corrispondente alla tipologia di atti previsti, specie considerando che le fotocopie si presumono corrispondenti agli originali nel precesso fino al loro disconoscimento che, come si diceva, deve anche indicare in che cosa la copia prodotta sarebbe divergente dall'originale, circostanze in alcun modo rappresentate dal ricorrente.
Deve, pertanto, essere rigettato il ricorso.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di ADER liquidate in
Euro 1.250,00 oltre accessori se dovuti. ROMA, 19.12.2025 Il relatore S.Dovere Il Presidente R.Roberti i