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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/05/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1459/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1459/2024
All'udienza del 29 maggio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per l'avv. Artale Christian e l'avv. Signoriello Domenico hanno depositato CP_1
le note sostitutive di udienza in data 26.5.2025;
- Per l'avv. Discepolo Daniele e l'avv. Lo Russo Arianna hanno Parte_1
depositato le note sostitutive di udienza in data 27.5.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1459/2024 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Artale CP_1 C.F._1
Christian e dall'avv. Signoriello Domenico ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Roma, Via Vigliena n. 2, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Discepolo Daniele e dall'avv. Lo Russo Arianna ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via XX Settembre n. 12, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio la CP_1 Parte_1
proponendo opposizione, ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso il precetto notificatole in
[...]
data 29.02.2024, con cui le era stato intimato il rilascio del seguente immobile, sito nel Comune di Latina, via F. Ferrazza (già S.S. 148 Pontina) n. 1016: piena proprietà di villino a schiera sviluppato ai piani seminterrato, terra, primo e secondo e così composto: a) Unità abitativa posta ai piano terra, primo e secondo, della consistenza di 13 vani catastali;
Distinta al Catasto
pagina 2 di 10 Fabbricati del Comune di Latina al Foglio 205, particella 136, sub. 4 – Cat. A/7 – Piani T/1/2 –
Z.C. 2 – Cl. 3 – vani 13 – Superficie catastale totale mq 244 – rendita catastale euro 1.141,37; b)
Locale laboratorio posto al piano seminterrato, avente accesso sia dall'esterno tramite rampa carrabile che dall'interno tramite scala di collegamento al piano superiore, della superficie catastale di mq 101; distinto al Catasto fabbricati del Comune di Latina al Foglio 205 – Particella
136 – sub. 5 – Cat. C/3 – Piano S1 – Z.C. 2 – Cl. 2 – Consistenza Catastale mq 92 – Superficie
Catastale mq. 101 – rendita catastale euro 403,87. A sostegno dell'opposizione, CP_1
eccepiva la nullità dell'atto di precetto per rilascio dell'immobile, in virtù del diritto di abitazione sussistente in suo favore, in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato in Notar Dott. in data 18/06/2008; precisava che l'atto negoziale soggetto a trascrizione ex Persona_1
art. 2643 n. 4 c.c., con il quale il proprietario costituisce il diritto di abitazione risulta, infatti, opponibile alla procedura (al creditore pignorante e all'acquirente da vendita forzata) quando trascritto anteriormente al pignoramento, in assenza di iscrizioni ipotecarie anteriori al pignoramento. Quindi, deduceva che la proprietà del bene pignorato viene trasferita come gravata dal diritto di abitazione e il titolare del diritto di abitazione resta terzo rispetto al procedimento di vendita forzata, nel senso che gli atti espropriativi non possono pregiudicarne il diritto;
nel caso di specie, sia dall'esame del contratto di mutuo fondiario che dalla nota di trascrizione dell'Agenzia delle Entrate, emergeva incontrovertibilmente il diritto di abitazione dell'odierna opponente ai sensi e per l'art. 540 c.c., trascritto anteriormente alla procedura esecutiva per cui oggi è causa, dunque opponibile al creditore procedente.
L'opponente evidenziava altresì che la vendita dei beni immobili, oggi di proprietà della società
rientrava nel fallimento del caseificio RE MA CE & C., noto Parte_1
alle cronache giudiziarie italiane poiché il G.D. , unitamente al curatore Dott. Persona_2
avevano artatamente pilotato il fallimento del suddetto Caseificio, ricavando ingenti Persona_3
somme di denaro dalla vendita dei beni della società fallita. Tra l'altro, rilevava che pendeva innanzi il Tribunale Civile di Roma il procedimento portante n. 9612/2024 R.G., instaurato dalla
Sig.ra in danno del G.D. Dott. , della Parte_2 Persona_2 Controparte_2
e del curatore fallimentare Dott. , in ordine ai danni subiti dalla ingiusta
[...] Per_3
sentenza di fallimento del caseificio RE MA CE & C.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis;
PRELIMINARMENTE E PREGIUDIZIALMENTE ad ogni altra questione concedere la
pagina 3 di 10 sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo oggi opposto, sussistendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO ritenere e dichiarare la sussistenza del diritto di abitazione ai sensi e per l'artt. 540 c.c. della Sig.ra CP_1
sull'immobile oggetto dell'esecuzione forzata, e come tale disporre la nullità dell'atto impugnato poiché privo di alcun valore giuridico. CONSEGUENTEMENTE condannare la società opposta al pagamento delle spese di lite del presente procedimento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Si costituiva in giudizio la esponendo di essere divenuta proprietaria degli Parte_1
immobili oggetto di causa in forza del decreto di trasferimento n. 405/2020 – cron. 1979/2020, emesso nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 103/11 + 733/12 , con cui veniva ingiunto ai detentori degli stessi di rilasciarli a suo favore sotto pena di esservi costretto con i mezzi di legge. Quindi, posto che non era intervenuto lo spontaneo rilascio delle due unità di cui ai punti a) e b), veniva notificato atto di precetto agli ex esecutati intimando il rilascio degli immobili nella libera disponibilità dell'aggiudicataria.
A seguito delle trattative intercorse tra le parti, la comunicava la formale rinuncia all'atto Pt_1
di precetto precisando quanto segue: a) per l'unità abitativa posta ai piano terra, primo e secondo, della consistenza di 13 vani catastali, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Latina al
Foglio 205, particella 136, sub. 4 – Cat. A/7 – Piani T/1/2 – Z.C. 2 – Cl. 3 – vani 13 – Superficie catastale totale mq 244 – rendita catastale euro 1.141,37, effettivamente sussisteva il diritto di abitazione della Sig.ra che tuttavia non era menzionato nel decreto di trasferimento. CP_1
per il quale era incorsa in errore nella notifica dell'atto di precetto CP_3 Parte_1
basandosi esclusivamente sul contenuto del titolo esecutivo;
b) tuttavia, per il locale laboratorio posto al piano seminterrato, avente accesso sia dall'esterno tramite rampa carrabile che dall'interno tramite scala di collegamento al piano superiore, della superficie catastale di mq 101; distinto al Catasto fabbricati del Comune di Latina al Foglio 205 – Particella 136 – sub. 5 – Cat.
C/3 – Piano S1 – Z.C. 2 – Cl. 2 – Consistenza Catastale mq 92 – Superficie Catastale mq. 101 – rendita catastale euro 403,87, non sussisteva alcun diritto di abitazione della sig.ra per CP_1
cui tale immobile risultava illegittimamente occupato. Alla luce di quanto precede, pro bono pacis e onde evitare inutili proseguimenti di giudizio, da un lato comunicava Parte_1
formalmente la rinuncia all'atto di precetto notificato il 13.3.2024 alla sig.ra dall'altro, CP_1
stante l'evidente infondatezza della sua domanda in merito al laboratorio di cui al precedente pagina 4 di 10 punto b), veniva invitata la sig.ra a rinunciare al giudizio di opposizione a precetto a CP_1
spese compensate. A margine, veniva nuovamente invitata la Sig.ra a rilasciare CP_1
spontaneamente il laboratorio, poiché indebitamente occupato, pre-allertando che in mancanza di adesione si sarebbe provveduto alla costituzione in giudizio con aggravio di spese, oltre all'agire per ottenere il rilascio e il pagamento dell'indennità di occupazione del laboratorio.
Parte opposta rappresentava che solo con l'atto di citazione in opposizione al precetto aveva preso contezza della sussistenza del diritto di abitazione della sig.ra quale legato ex CP_1
lege, legato che tuttavia insisteva solo sul villino e non sul laboratorio, come provato documentalmente dalle visure ipotecarie, dalle note estratte, le C.T.U. e il bando di vendita. Per gli effetti, l'occupazione del laboratorio da parte dell'attrice risultava chiaramente illegittima e indebita. Conseguentemente, la domanda di controparte di chiedere la sospensione dell'esecuzione del titolo, nonché la nullità dell'atto di precetto per ritenuta infondatezza del diritto di ad agire per il rilascio di tutti i beni, risultava parzialmente infondata e Pt_1
illegittima. Soggiungeva che in ogni caso il titolo (ovvero, il decreto di trasferimento) era ormai divenuto definitivo per mancata opposizione nei termini di rito.
Deduceva l'irrilevanza delle circostanze ex adverso rappresentate in merito al
[...]
si opponeva all'istanza di sospensione dell'efficacia Parte_3
esecutiva del titolo, e spiegava domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna della controparte al pagamento dell'indennità di occupazione del locale laboratorio, dalla stessa illegittimamente occupato, da quantificarsi in via equitativa secondo i parametri di cui ai valori
OMI 2023 dell'Agenzia delle Entrate.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia questo Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: - Accertare e dichiarare l'intervenuta rinuncia al precetto e per gli effetti, l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Conseguentemente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire dell'attrice per le motivazioni di cui in narrativa. - Rigettare la domanda di sospensione dell'esecutività del titolo per le motivazioni di cui in narrativa. In via principale: - rigettare le domande avversarie perché infondate per tutte le ragioni esposte nella narrativa dell'atto. In via riconvenzionale: Accertare
e dichiarare, per tutte le motivazioni di cui in narrativa, il diritto di ad Parte_1
ottenere dalla sig.ra l'indennità di occupazione del laboratorio come meglio specificato CP_1
in atti e per gli effetti, condannare la Sig.ra (C.F. al CP_1 C.F._2
pagina 5 di 10 pagamento a favore di dell'indennità di occupazione maturata e pari a € Parte_1
7.507,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, senza rinuncia al maggior dovuto, ovvero, nella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia.”
Effettuate le verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione delle parti, la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 29.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso in fatto, occorre innanzitutto dare atto della rinuncia all'atto di precetto da parte della Parte_4
[... rinunzia al precetto è un negozio abdicativo unilaterale che non richiede, neppure in pendenza di opposizione agli atti esecutivi, l'accettazione della controparte. La rinuncia all'atto di precetto, contro il quale sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, alla quale accede la liquidazione delle spese del giudizio in ossequio al criterio della soccombenza virtuale
(Cass., sez. VI-III, 10 gennaio 2023, n. 351; Cass., sez. III, 5 gennaio 2023, n. 501). Ne deriva che, in applicazione di tale principio, il giudice investito dell'opposizione è tenuto al prognostico vaglio sulla (astratta) fondatezza dei motivi dedotti dall'opponente, onde individuare la parte che sarebbe stata dichiarata soccombente e sulla quale far gravare, in concreto, il carico delle spese di lite (Cass., 31/08/2015, n. 17312; Cass., 11/02/2015, n.2719).
Ciò posto, nel caso di specie l'opposizione proposta da risulta solo parzialmente CP_1
fondata, limitatamente cioè all'invocata sussistenza, pacificamente riconosciuta dalla controparte e non oggetto di contestazione tra le parti, del diritto di abitazione dell'odierna attrice sull'immobile di cui alla lettera a) del decreto di trasferimento e dell'atto di precetto opposto, rappresentato dall'unità immobiliare abitativa posta ai piano terra, primo e secondo, della consistenza di 13 vani catastali, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Latina al Foglio 205, particella 136, sub. 4 – Cat. A/7 – Piani T/1/2 – Z.C. 2 – Cl. 3 – vani 13 – Superficie catastale totale mq 244 – rendita catastale euro 1.141,37.
Tanto risulta, in particolare, dalla nota di trascrizione reg. gen. 17203 – reg. part. 10704 del
20/06/2008, avente ad oggetto l'acquisto del diritto di abitazione, mortis causa, a favore di sul solo villino. CP_1
pagina 6 di 10 A diverse conclusioni si perviene, invece, quanto al locale laboratorio di cui al P.S1 dello stesso villino, distinto al Fg.205, p.lla 136, Sub.5, rispetto al quale non risulta sussistere, alla stregua della documentazione versata in atti, alcun diritto di abitazione in capo all'odierna attrice.
Vengono in rilievo, infatti, due unità immobiliari distinte e dotate di autonomi identificativi catastali, per cui il diritto di abitazione riconosciuto alla sull'appartamento, di cui al CP_1
foglio 205, part. 136, sub. 4, non è suscettibile di estensione anche al locale commerciale di cui al piano seminterrato, di cui al foglio 205, part. 136, sub. 5.
Quanto, invece, alle circostanze rappresentate da parte attrice, secondo cui il locale laboratorio non avrebbe mai formato oggetto di pignoramento, trattasi di doglianze che non possono trovare ingresso nel presente giudizio di opposizione a precetto.
Ed invero, il precetto oggetto di causa è stato intimato dalla in forza di un Parte_1
titolo esecutivo giudiziale, rappresentato dal decreto di trasferimento n. 405/2020 – cron.
1979/2020, emesso nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 103/11 + 733/12, con cui all'odierna convenuta veniva trasferito il diritto di proprietà di entrambe le sopra citate unità immobiliari, comprensive dunque del locale laboratorio di cui al foglio 205, part. 136, sub.
5, con contestuale ordine di rilascio del predetto immobile nella disponibilità della società acquirente.
Deve quindi considerarsi che il decreto di trasferimento, così come l'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento di esecuzione forzata, costituiscono titoli esecutivi di formazione giudiziale che, muniti di formula esecutiva, possono essere portati in esecuzione dall'assegnatario nei confronti del pignorato. Dalla qualificazione del decreto di trasferimento alla stregua di un titolo esecutivo giudiziale consegue l'applicazione della regola generale per cui con l'opposizione alla esecuzione non si possono far valere contro il diritto nascente dal titolo ragioni che avrebbero potuto costituire oggetto di difesa od eccezione nel giudizio in cui lo stesso è stato formato. Ne deriva che il decreto ex 586 c.p.c. può essere contestato dal debitore esecutato con l'opposizione di rilascio solo deducendo fatti sopravvenuti e successivi alla sua emissione, senza che possano invece essere fatti valere vizi o questioni che la parte opponente avrebbe potuto e dovuto dedurre tempestivamente nella procedura esecutiva per espropriazione.
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che
“È inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta avverso la procedura di rilascio,
pagina 7 di 10 finalizzata a recuperare un'opposizione agli atti esecutivi che avrebbe dovuto essere autonomamente proposta contro il decreto di trasferimento adottato in seno alla procedura di espropriazione immobiliare, nel termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., decorrente dalla conoscenza dell'atto comunque avutane” (Cass. Civ., Sez. III, 26.06.2020 n. 12920). In tal senso, con specifico riferimento alla lamentata difformità di identificazione catastale e di consistenza tra il bene oggetto di vendita all'asta e del successivo decreto di trasferimento e quello individuato nel pignoramento, deve richiamarsi il principio per cui “In materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c., ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da far valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c.”
(Cass. Civ., Sez. II, 15.10.2018, n. 25687). Ne consegue che la circostanza, denunciata dall'opponente, per cui nell'ambito della procedura esecutiva sarebbe stato trasferito un bene non oggetto nel pignoramento, non costituisce valido motivo di opposizione all'esecuzione per rilascio, in quanto avrebbe dovuto essere fatta valere mediante il diverso rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento.
Ne discende l'infondatezza dell'opposizione relativamente all'ordine di rilascio del locale laboratorio contenuto nell'atto di precetto oggetto di causa.
Al contempo, ritiene il Giudicante che non meriti di trovare accoglimento la domanda riconvenzionale formulata dalla al fine di conseguire la condanna della Parte_1
controparte al pagamento dell'indennità di occupazione.
La società opposta, infatti, ha inteso rinunciare all'atto di precetto e contestualmente spiegare domanda riconvenzionale al fine di conseguire non già il rilascio dell'immobile indebitamente occupato, bensì la condanna della alla corresponsione di un'indennità per l'illegittima CP_1
detenzione del locale laboratorio.
Ebbene, pur essendo documentalmente provata la sussistenza del diritto di proprietà sul locale de quo in capo alla , per averla acquistata in forza del predetto decreto di trasferimento, ad Pt_1
avviso del Tribunale la domanda spiegata non è suscettibile di trovare accoglimento in quanto caratterizzata da un non superabile deficit allegatorio.
In proposito, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno recentemente escluso la configurabilità di un danno in re ipsa in ipotesi di violazione del diritto di proprietà per occupazione illegittima, rilevando che “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il
pagina 8 di 10 fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale” e che “il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni” (Cass. Civ., Sez. Un., 15.11.2022, n. 33645). Tali allegazioni sono indispensabili, sia per quantificare il danno, sia per consentire alla controparte di dimostrare che il proprietario non abbia subito alcun nocumento a seguito dell'altrui occupazione. Infatti, è solo a fronte dell'indicazione, da parte dell'attore, di quali sono state le possibilità di godimento, diretto o indiretto, che questi non ha potuto esercitare, che la controparte ha la possibilità di dimostrare l'inesistenza del danno, evidenziando che, anche senza l'occupazione, il proprietario non avrebbe, comunque, fatto uso del bene medesimo. Nel caso di specie, l'onere di allegazione e prova di cui si è detto non è stato minimamente soddisfatto, risultando la domanda risarcitoria formulata in maniera del tutto generica, essendosi la limitata a lamentare l'occupazione Pt_1
illegittima e la conseguente impossibilità di entrare in possesso dell'immobile, in assenza della benché minima allegazione in merito alle possibilità di godimento andate perdute, con conseguente rigetto della pretesa risarcitoria.
Per le ragioni esposte, da un lato va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento all'opposizione spiegata da in conseguenza della CP_1
rinuncia all'atto di precetto da parte della opposizione da reputarsi solo Parte_1
parzialmente fondata in ossequio al principio della soccombenza virtuale, e dall'altro deve essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla società.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere sull'opposizione a precetto proposta da CP_1
per intervenuta rinuncia al precetto da parte della
[...] Parte_1
pagina 9 di 10 - rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 29 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1459/2024
All'udienza del 29 maggio 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.;
- Per l'avv. Artale Christian e l'avv. Signoriello Domenico hanno depositato CP_1
le note sostitutive di udienza in data 26.5.2025;
- Per l'avv. Discepolo Daniele e l'avv. Lo Russo Arianna hanno Parte_1
depositato le note sostitutive di udienza in data 27.5.2025;
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento e le note sostitutive di udienza depositate dalle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1459/2024 promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Artale CP_1 C.F._1
Christian e dall'avv. Signoriello Domenico ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Roma, Via Vigliena n. 2, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Discepolo Daniele e dall'avv. Lo Russo Arianna ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, Via XX Settembre n. 12, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 29.5.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio la CP_1 Parte_1
proponendo opposizione, ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso il precetto notificatole in
[...]
data 29.02.2024, con cui le era stato intimato il rilascio del seguente immobile, sito nel Comune di Latina, via F. Ferrazza (già S.S. 148 Pontina) n. 1016: piena proprietà di villino a schiera sviluppato ai piani seminterrato, terra, primo e secondo e così composto: a) Unità abitativa posta ai piano terra, primo e secondo, della consistenza di 13 vani catastali;
Distinta al Catasto
pagina 2 di 10 Fabbricati del Comune di Latina al Foglio 205, particella 136, sub. 4 – Cat. A/7 – Piani T/1/2 –
Z.C. 2 – Cl. 3 – vani 13 – Superficie catastale totale mq 244 – rendita catastale euro 1.141,37; b)
Locale laboratorio posto al piano seminterrato, avente accesso sia dall'esterno tramite rampa carrabile che dall'interno tramite scala di collegamento al piano superiore, della superficie catastale di mq 101; distinto al Catasto fabbricati del Comune di Latina al Foglio 205 – Particella
136 – sub. 5 – Cat. C/3 – Piano S1 – Z.C. 2 – Cl. 2 – Consistenza Catastale mq 92 – Superficie
Catastale mq. 101 – rendita catastale euro 403,87. A sostegno dell'opposizione, CP_1
eccepiva la nullità dell'atto di precetto per rilascio dell'immobile, in virtù del diritto di abitazione sussistente in suo favore, in forza del contratto di mutuo fondiario stipulato in Notar Dott. in data 18/06/2008; precisava che l'atto negoziale soggetto a trascrizione ex Persona_1
art. 2643 n. 4 c.c., con il quale il proprietario costituisce il diritto di abitazione risulta, infatti, opponibile alla procedura (al creditore pignorante e all'acquirente da vendita forzata) quando trascritto anteriormente al pignoramento, in assenza di iscrizioni ipotecarie anteriori al pignoramento. Quindi, deduceva che la proprietà del bene pignorato viene trasferita come gravata dal diritto di abitazione e il titolare del diritto di abitazione resta terzo rispetto al procedimento di vendita forzata, nel senso che gli atti espropriativi non possono pregiudicarne il diritto;
nel caso di specie, sia dall'esame del contratto di mutuo fondiario che dalla nota di trascrizione dell'Agenzia delle Entrate, emergeva incontrovertibilmente il diritto di abitazione dell'odierna opponente ai sensi e per l'art. 540 c.c., trascritto anteriormente alla procedura esecutiva per cui oggi è causa, dunque opponibile al creditore procedente.
L'opponente evidenziava altresì che la vendita dei beni immobili, oggi di proprietà della società
rientrava nel fallimento del caseificio RE MA CE & C., noto Parte_1
alle cronache giudiziarie italiane poiché il G.D. , unitamente al curatore Dott. Persona_2
avevano artatamente pilotato il fallimento del suddetto Caseificio, ricavando ingenti Persona_3
somme di denaro dalla vendita dei beni della società fallita. Tra l'altro, rilevava che pendeva innanzi il Tribunale Civile di Roma il procedimento portante n. 9612/2024 R.G., instaurato dalla
Sig.ra in danno del G.D. Dott. , della Parte_2 Persona_2 Controparte_2
e del curatore fallimentare Dott. , in ordine ai danni subiti dalla ingiusta
[...] Per_3
sentenza di fallimento del caseificio RE MA CE & C.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis;
PRELIMINARMENTE E PREGIUDIZIALMENTE ad ogni altra questione concedere la
pagina 3 di 10 sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo oggi opposto, sussistendo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO ritenere e dichiarare la sussistenza del diritto di abitazione ai sensi e per l'artt. 540 c.c. della Sig.ra CP_1
sull'immobile oggetto dell'esecuzione forzata, e come tale disporre la nullità dell'atto impugnato poiché privo di alcun valore giuridico. CONSEGUENTEMENTE condannare la società opposta al pagamento delle spese di lite del presente procedimento. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Si costituiva in giudizio la esponendo di essere divenuta proprietaria degli Parte_1
immobili oggetto di causa in forza del decreto di trasferimento n. 405/2020 – cron. 1979/2020, emesso nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 103/11 + 733/12 , con cui veniva ingiunto ai detentori degli stessi di rilasciarli a suo favore sotto pena di esservi costretto con i mezzi di legge. Quindi, posto che non era intervenuto lo spontaneo rilascio delle due unità di cui ai punti a) e b), veniva notificato atto di precetto agli ex esecutati intimando il rilascio degli immobili nella libera disponibilità dell'aggiudicataria.
A seguito delle trattative intercorse tra le parti, la comunicava la formale rinuncia all'atto Pt_1
di precetto precisando quanto segue: a) per l'unità abitativa posta ai piano terra, primo e secondo, della consistenza di 13 vani catastali, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Latina al
Foglio 205, particella 136, sub. 4 – Cat. A/7 – Piani T/1/2 – Z.C. 2 – Cl. 3 – vani 13 – Superficie catastale totale mq 244 – rendita catastale euro 1.141,37, effettivamente sussisteva il diritto di abitazione della Sig.ra che tuttavia non era menzionato nel decreto di trasferimento. CP_1
per il quale era incorsa in errore nella notifica dell'atto di precetto CP_3 Parte_1
basandosi esclusivamente sul contenuto del titolo esecutivo;
b) tuttavia, per il locale laboratorio posto al piano seminterrato, avente accesso sia dall'esterno tramite rampa carrabile che dall'interno tramite scala di collegamento al piano superiore, della superficie catastale di mq 101; distinto al Catasto fabbricati del Comune di Latina al Foglio 205 – Particella 136 – sub. 5 – Cat.
C/3 – Piano S1 – Z.C. 2 – Cl. 2 – Consistenza Catastale mq 92 – Superficie Catastale mq. 101 – rendita catastale euro 403,87, non sussisteva alcun diritto di abitazione della sig.ra per CP_1
cui tale immobile risultava illegittimamente occupato. Alla luce di quanto precede, pro bono pacis e onde evitare inutili proseguimenti di giudizio, da un lato comunicava Parte_1
formalmente la rinuncia all'atto di precetto notificato il 13.3.2024 alla sig.ra dall'altro, CP_1
stante l'evidente infondatezza della sua domanda in merito al laboratorio di cui al precedente pagina 4 di 10 punto b), veniva invitata la sig.ra a rinunciare al giudizio di opposizione a precetto a CP_1
spese compensate. A margine, veniva nuovamente invitata la Sig.ra a rilasciare CP_1
spontaneamente il laboratorio, poiché indebitamente occupato, pre-allertando che in mancanza di adesione si sarebbe provveduto alla costituzione in giudizio con aggravio di spese, oltre all'agire per ottenere il rilascio e il pagamento dell'indennità di occupazione del laboratorio.
Parte opposta rappresentava che solo con l'atto di citazione in opposizione al precetto aveva preso contezza della sussistenza del diritto di abitazione della sig.ra quale legato ex CP_1
lege, legato che tuttavia insisteva solo sul villino e non sul laboratorio, come provato documentalmente dalle visure ipotecarie, dalle note estratte, le C.T.U. e il bando di vendita. Per gli effetti, l'occupazione del laboratorio da parte dell'attrice risultava chiaramente illegittima e indebita. Conseguentemente, la domanda di controparte di chiedere la sospensione dell'esecuzione del titolo, nonché la nullità dell'atto di precetto per ritenuta infondatezza del diritto di ad agire per il rilascio di tutti i beni, risultava parzialmente infondata e Pt_1
illegittima. Soggiungeva che in ogni caso il titolo (ovvero, il decreto di trasferimento) era ormai divenuto definitivo per mancata opposizione nei termini di rito.
Deduceva l'irrilevanza delle circostanze ex adverso rappresentate in merito al
[...]
si opponeva all'istanza di sospensione dell'efficacia Parte_3
esecutiva del titolo, e spiegava domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna della controparte al pagamento dell'indennità di occupazione del locale laboratorio, dalla stessa illegittimamente occupato, da quantificarsi in via equitativa secondo i parametri di cui ai valori
OMI 2023 dell'Agenzia delle Entrate.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia questo Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare: - Accertare e dichiarare l'intervenuta rinuncia al precetto e per gli effetti, l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Conseguentemente, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire dell'attrice per le motivazioni di cui in narrativa. - Rigettare la domanda di sospensione dell'esecutività del titolo per le motivazioni di cui in narrativa. In via principale: - rigettare le domande avversarie perché infondate per tutte le ragioni esposte nella narrativa dell'atto. In via riconvenzionale: Accertare
e dichiarare, per tutte le motivazioni di cui in narrativa, il diritto di ad Parte_1
ottenere dalla sig.ra l'indennità di occupazione del laboratorio come meglio specificato CP_1
in atti e per gli effetti, condannare la Sig.ra (C.F. al CP_1 C.F._2
pagina 5 di 10 pagamento a favore di dell'indennità di occupazione maturata e pari a € Parte_1
7.507,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo, senza rinuncia al maggior dovuto, ovvero, nella maggior o minor somma che sarà ritenuta di giustizia.”
Effettuate le verifiche preliminari ex art. 171-bis c.p.c., depositate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione delle parti, la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 29.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso in fatto, occorre innanzitutto dare atto della rinuncia all'atto di precetto da parte della Parte_4
[... rinunzia al precetto è un negozio abdicativo unilaterale che non richiede, neppure in pendenza di opposizione agli atti esecutivi, l'accettazione della controparte. La rinuncia all'atto di precetto, contro il quale sia stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non determina l'estinzione del giudizio di opposizione, ma la cessazione della materia del contendere, alla quale accede la liquidazione delle spese del giudizio in ossequio al criterio della soccombenza virtuale
(Cass., sez. VI-III, 10 gennaio 2023, n. 351; Cass., sez. III, 5 gennaio 2023, n. 501). Ne deriva che, in applicazione di tale principio, il giudice investito dell'opposizione è tenuto al prognostico vaglio sulla (astratta) fondatezza dei motivi dedotti dall'opponente, onde individuare la parte che sarebbe stata dichiarata soccombente e sulla quale far gravare, in concreto, il carico delle spese di lite (Cass., 31/08/2015, n. 17312; Cass., 11/02/2015, n.2719).
Ciò posto, nel caso di specie l'opposizione proposta da risulta solo parzialmente CP_1
fondata, limitatamente cioè all'invocata sussistenza, pacificamente riconosciuta dalla controparte e non oggetto di contestazione tra le parti, del diritto di abitazione dell'odierna attrice sull'immobile di cui alla lettera a) del decreto di trasferimento e dell'atto di precetto opposto, rappresentato dall'unità immobiliare abitativa posta ai piano terra, primo e secondo, della consistenza di 13 vani catastali, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Latina al Foglio 205, particella 136, sub. 4 – Cat. A/7 – Piani T/1/2 – Z.C. 2 – Cl. 3 – vani 13 – Superficie catastale totale mq 244 – rendita catastale euro 1.141,37.
Tanto risulta, in particolare, dalla nota di trascrizione reg. gen. 17203 – reg. part. 10704 del
20/06/2008, avente ad oggetto l'acquisto del diritto di abitazione, mortis causa, a favore di sul solo villino. CP_1
pagina 6 di 10 A diverse conclusioni si perviene, invece, quanto al locale laboratorio di cui al P.S1 dello stesso villino, distinto al Fg.205, p.lla 136, Sub.5, rispetto al quale non risulta sussistere, alla stregua della documentazione versata in atti, alcun diritto di abitazione in capo all'odierna attrice.
Vengono in rilievo, infatti, due unità immobiliari distinte e dotate di autonomi identificativi catastali, per cui il diritto di abitazione riconosciuto alla sull'appartamento, di cui al CP_1
foglio 205, part. 136, sub. 4, non è suscettibile di estensione anche al locale commerciale di cui al piano seminterrato, di cui al foglio 205, part. 136, sub. 5.
Quanto, invece, alle circostanze rappresentate da parte attrice, secondo cui il locale laboratorio non avrebbe mai formato oggetto di pignoramento, trattasi di doglianze che non possono trovare ingresso nel presente giudizio di opposizione a precetto.
Ed invero, il precetto oggetto di causa è stato intimato dalla in forza di un Parte_1
titolo esecutivo giudiziale, rappresentato dal decreto di trasferimento n. 405/2020 – cron.
1979/2020, emesso nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 103/11 + 733/12, con cui all'odierna convenuta veniva trasferito il diritto di proprietà di entrambe le sopra citate unità immobiliari, comprensive dunque del locale laboratorio di cui al foglio 205, part. 136, sub.
5, con contestuale ordine di rilascio del predetto immobile nella disponibilità della società acquirente.
Deve quindi considerarsi che il decreto di trasferimento, così come l'ordinanza di assegnazione resa dal giudice dell'esecuzione all'esito di un procedimento di esecuzione forzata, costituiscono titoli esecutivi di formazione giudiziale che, muniti di formula esecutiva, possono essere portati in esecuzione dall'assegnatario nei confronti del pignorato. Dalla qualificazione del decreto di trasferimento alla stregua di un titolo esecutivo giudiziale consegue l'applicazione della regola generale per cui con l'opposizione alla esecuzione non si possono far valere contro il diritto nascente dal titolo ragioni che avrebbero potuto costituire oggetto di difesa od eccezione nel giudizio in cui lo stesso è stato formato. Ne deriva che il decreto ex 586 c.p.c. può essere contestato dal debitore esecutato con l'opposizione di rilascio solo deducendo fatti sopravvenuti e successivi alla sua emissione, senza che possano invece essere fatti valere vizi o questioni che la parte opponente avrebbe potuto e dovuto dedurre tempestivamente nella procedura esecutiva per espropriazione.
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che
“È inammissibile l'opposizione all'esecuzione proposta avverso la procedura di rilascio,
pagina 7 di 10 finalizzata a recuperare un'opposizione agli atti esecutivi che avrebbe dovuto essere autonomamente proposta contro il decreto di trasferimento adottato in seno alla procedura di espropriazione immobiliare, nel termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., decorrente dalla conoscenza dell'atto comunque avutane” (Cass. Civ., Sez. III, 26.06.2020 n. 12920). In tal senso, con specifico riferimento alla lamentata difformità di identificazione catastale e di consistenza tra il bene oggetto di vendita all'asta e del successivo decreto di trasferimento e quello individuato nel pignoramento, deve richiamarsi il principio per cui “In materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c., ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da far valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 c.p.c.”
(Cass. Civ., Sez. II, 15.10.2018, n. 25687). Ne consegue che la circostanza, denunciata dall'opponente, per cui nell'ambito della procedura esecutiva sarebbe stato trasferito un bene non oggetto nel pignoramento, non costituisce valido motivo di opposizione all'esecuzione per rilascio, in quanto avrebbe dovuto essere fatta valere mediante il diverso rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto di trasferimento.
Ne discende l'infondatezza dell'opposizione relativamente all'ordine di rilascio del locale laboratorio contenuto nell'atto di precetto oggetto di causa.
Al contempo, ritiene il Giudicante che non meriti di trovare accoglimento la domanda riconvenzionale formulata dalla al fine di conseguire la condanna della Parte_1
controparte al pagamento dell'indennità di occupazione.
La società opposta, infatti, ha inteso rinunciare all'atto di precetto e contestualmente spiegare domanda riconvenzionale al fine di conseguire non già il rilascio dell'immobile indebitamente occupato, bensì la condanna della alla corresponsione di un'indennità per l'illegittima CP_1
detenzione del locale laboratorio.
Ebbene, pur essendo documentalmente provata la sussistenza del diritto di proprietà sul locale de quo in capo alla , per averla acquistata in forza del predetto decreto di trasferimento, ad Pt_1
avviso del Tribunale la domanda spiegata non è suscettibile di trovare accoglimento in quanto caratterizzata da un non superabile deficit allegatorio.
In proposito, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno recentemente escluso la configurabilità di un danno in re ipsa in ipotesi di violazione del diritto di proprietà per occupazione illegittima, rilevando che “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il
pagina 8 di 10 fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante concessione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale” e che “il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni” (Cass. Civ., Sez. Un., 15.11.2022, n. 33645). Tali allegazioni sono indispensabili, sia per quantificare il danno, sia per consentire alla controparte di dimostrare che il proprietario non abbia subito alcun nocumento a seguito dell'altrui occupazione. Infatti, è solo a fronte dell'indicazione, da parte dell'attore, di quali sono state le possibilità di godimento, diretto o indiretto, che questi non ha potuto esercitare, che la controparte ha la possibilità di dimostrare l'inesistenza del danno, evidenziando che, anche senza l'occupazione, il proprietario non avrebbe, comunque, fatto uso del bene medesimo. Nel caso di specie, l'onere di allegazione e prova di cui si è detto non è stato minimamente soddisfatto, risultando la domanda risarcitoria formulata in maniera del tutto generica, essendosi la limitata a lamentare l'occupazione Pt_1
illegittima e la conseguente impossibilità di entrare in possesso dell'immobile, in assenza della benché minima allegazione in merito alle possibilità di godimento andate perdute, con conseguente rigetto della pretesa risarcitoria.
Per le ragioni esposte, da un lato va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento all'opposizione spiegata da in conseguenza della CP_1
rinuncia all'atto di precetto da parte della opposizione da reputarsi solo Parte_1
parzialmente fondata in ossequio al principio della soccombenza virtuale, e dall'altro deve essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta dalla società.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere sull'opposizione a precetto proposta da CP_1
per intervenuta rinuncia al precetto da parte della
[...] Parte_1
pagina 9 di 10 - rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 29 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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