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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/09/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4826/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Marta RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4826/2024, promossa con ricorso depositato il 19/11/2024 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con gli Avv.ti Virginia Cerruti e Ugo Prospero Cerruti
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: Nigeriana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con gli Avv.ti Virginia Cerruti e Ugo Prospero Cerruti
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Varese (VA), in data 11 aprile 2014
(anno 2014 atto n. 13 parte I) separati con sentenza n. 71/2025 del 06.02.2025 (passata in giudicato il 10.03.2025, v. documenti in atti). con i seguenti figli minorenni:
, nata a [...] il [...]. Persona_1 pagina1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19/11/2024, hanno cumulativamente chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 cod. proc. civ..
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 16/1/2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 6/2/2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 10/3/2025 la sentenza di separazione n. 71/2025 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 11/9/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare formulando le seguenti condizioni:
“
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 11.04.2014 presso il Comune di Varese (VA) iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Varese all'atto n. 13 parte I – anno 2014;
• ordinare al Comune di Varese (VA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) La figlia minore viene affidata alla madre la SI.ra con la quale Parte_2 attualmente vive con il consenso del padre;
2) Collocare la figlia presso la madre la SI.ra ; Persona_1 Parte_2
3) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento della figlia la somma di € 80,00 mensili. Per_1
4) La SI.ra si occuperà del mantenimento integrale della figlia minore Parte_2 ovvero sosterrà le spese mediche, le spese scolastiche e spese extrascolastiche.
5) Il SI. potrà vedere la figlia ogni volta che lo desidera. Parte_1
”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
pagina2 di 3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. In particolare si deve richiamare le motivazioni già esposte nella sentenza di separazione e cioè che l'affidamento della figlia alla madre risulta giustificato dal fatto che la SInora a dato atto di essersi trasferita a vivere in Germania con la figlia;
ad ogni buon conto, l'affido esclusivo non preclude al padre di partecipare alle scelte di vita più importanti per la minore ex art. 337 quater, 3 comma, c.c. e di vigilare sulla istruzione ed educazione della figlia.
Anche sotto il profilo economico si deve dare atto che i coniugi al momento del deposito del ricorso stavano ricevendo sussidi dall'Italia quanto al marito, non svolgente attività lavorativa avendo problemi di salute e dalla Germania quanto alla SInora, la quale peraltro è in cerca di occupazione, risorse che, per quanto limitate, permettono il mantenimento della minore da parte della madre con il modesto contributo a carico del padre. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473-bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 11.04.2014, in Varese (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (VA) (anno 2014, atto n. 13, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConSIlio del 18/9/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE
Dott.ssa Marta RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4826/2024, promossa con ricorso depositato il 19/11/2024 da:
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con gli Avv.ti Virginia Cerruti e Ugo Prospero Cerruti
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: Nigeriana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con gli Avv.ti Virginia Cerruti e Ugo Prospero Cerruti
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Varese (VA), in data 11 aprile 2014
(anno 2014 atto n. 13 parte I) separati con sentenza n. 71/2025 del 06.02.2025 (passata in giudicato il 10.03.2025, v. documenti in atti). con i seguenti figli minorenni:
, nata a [...] il [...]. Persona_1 pagina1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19/11/2024, hanno cumulativamente chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine di legge, lo scioglimento del matrimonio ex art. 473-bis.49 cod. proc. civ..
Concesso termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 16/1/2025 in relazione alla domanda di separazione, con sentenza in data 6/2/2025 il Tribunale di Varese ha omologato la separazione personale dei coniugi alle condizioni stabilite dalle parti.
In data 10/3/2025 la sentenza di separazione n. 71/2025 è passata in giudicato.
Rimessa la causa sul ruolo del Giudice relatore e concesso nuovo termine nel rispetto della condizione di procedibilità della domanda (6 mesi trattandosi di ricorso congiunto) per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di comparizione personale delle parti sino al 11/9/2025, le parti hanno confermato la volontà di divorziare formulando le seguenti condizioni:
“
• dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 11.04.2014 presso il Comune di Varese (VA) iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Varese all'atto n. 13 parte I – anno 2014;
• ordinare al Comune di Varese (VA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) La figlia minore viene affidata alla madre la SI.ra con la quale Parte_2 attualmente vive con il consenso del padre;
2) Collocare la figlia presso la madre la SI.ra ; Persona_1 Parte_2
3) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento della figlia la somma di € 80,00 mensili. Per_1
4) La SI.ra si occuperà del mantenimento integrale della figlia minore Parte_2 ovvero sosterrà le spese mediche, le spese scolastiche e spese extrascolastiche.
5) Il SI. potrà vedere la figlia ogni volta che lo desidera. Parte_1
”
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
pagina2 di 3 Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. In particolare si deve richiamare le motivazioni già esposte nella sentenza di separazione e cioè che l'affidamento della figlia alla madre risulta giustificato dal fatto che la SInora a dato atto di essersi trasferita a vivere in Germania con la figlia;
ad ogni buon conto, l'affido esclusivo non preclude al padre di partecipare alle scelte di vita più importanti per la minore ex art. 337 quater, 3 comma, c.c. e di vigilare sulla istruzione ed educazione della figlia.
Anche sotto il profilo economico si deve dare atto che i coniugi al momento del deposito del ricorso stavano ricevendo sussidi dall'Italia quanto al marito, non svolgente attività lavorativa avendo problemi di salute e dalla Germania quanto alla SInora, la quale peraltro è in cerca di occupazione, risorse che, per quanto limitate, permettono il mantenimento della minore da parte della madre con il modesto contributo a carico del padre. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473-bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 11.04.2014, in Varese (VA), con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (VA) (anno 2014, atto n. 13, parte I) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di ConSIlio del 18/9/2025
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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