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Ordinanza 1 aprile 2025
Ordinanza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, ordinanza 01/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Giudice, dott. Filippo Palumbo, letti gli atti del procedimento,
a scioglimento della riserva di cui all'ultima udienza, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1212 / 2024 promossa da:
nato in [...], il [...], Codice CUI Parte_1
04X6WXB, rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Rago, presso il cui studio in Palazzo San Gervasio, Via Conceria, 27, è eletti- vamente domiciliato, giusta procura in atti;
parte ricorrente contro
, in Controparte_1 persona del l.r.p.t.; parte resistente non costituita
OGGETTO: ricorso ex art. 700 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.04.2024 parte ricorrente ha do- mandato al Tribunale di ordinare alla Questura di Potenza-Ufficio
Immigrazione <la dimissione di dal CPR di Palazzo San Parte_1
Gervasio, difettando il suo trattenimento di specifici motivi richiesti dal- la legge per la legittimità del provvedimento adottato, lesivo della libertà personale del cittadino extra U.E.>>.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto, in fatto, quanto segue:
<In data 04.03.24 ha avanzato domanda di protezione in- Parte_1 ternazionale presso la Questura di Palermo. Gli veniva quindi rilasciato permesso di soggiorno provvisorio ex art. 4 c.3 D. Lgs. 142/2015. Conte- stualmente gli è stato notificato decreto di espulsione del Prefetto di Pa-
Pag. 1 di 8 e decreto di trattenimento ex art. 14 TUI presso il CPR di Calta- Pt_2 nissetta, dove veniva trattenuto in attesa dell'allontanamento e del rim- patrio. Il 07.03.24 si è celebrata udienza di convalida dinanzi al Giudice di pace di Caltanissetta che ha convalidato il trattenimento per 90 gior- ni. è stato poi trasferito presso il CPR di Palazzo San Ger- Parte_1 vasio, dove è attualmente trattenuto. Con provvedimento del 12.03.24, notificato il 20.03.24, il Ministero dell'Interno - Commissione Territoria- le per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, ha di- chiarato inammissibile l'istanza di concessione di Protezione Internazio- nale presentata da in quanto reiterata senza la produzione Parte_1 di elementi nuovi dopo un primo provvedimento di diniego del
21.10.2015 ed uno successivo del 18.05.23. A sostegno dell'impugnazione il ricorrente ha richiamato la sua storia personale, ha lamentato che la
Commissione avrebbe erroneamente valutato la sua istanza reiterata, deducendo di aver già presentato domanda di protezione internazionale
e di avere comunque posto a fondamento della medesima quali elementi nuovi la sua integrazione sociale, altresì, il deterioramento delle condi- zioni di sicurezza nel Paese d'origine>>.
In diritto, invece, ritenuta la competenza del Tribunale di Potenza per materia e territorio, sulla scorta del trattenimento presso il
C.P.R. di Palazzo San Gervasio e della qualifica di richiedente asi- lo al momento della proposizione del ricorso, il ricorrente ha de- dotto che < ha proposto domanda di Protezione Interna- Parte_1 zionale il 04.03.24 presso la Questura di Palermo, che gli ha pure rila- sciato il permesso di soggiorno provvisorio. Tuttavia, ritenuta la perico- losità sociale, nello stesso giorno il Prefetto di Palermo ha emesso decreto di espulsione. La Questura di Palermo ha quindi emesso decreto di trat- tenimento ex art. 14 TUI. Essendo pendente la domanda di P.I., la Que- stura avrebbe dovuto disporre il trattenimento ex art. 6 D. Lgs. 25/2008 anziché ex art. 14 TUI. E' palese, quindi, che il trattenimento è stato di- sposto in maniera illegittima e perdipiù è stato convalidato dal Giudice di Pace di Caltanissetta, benché questi fosse incompetente per materia
(la competenza spettava infatti al Tribunale). Ne consegue che Pt_1 si trova trattenuto presso il CPR senza legittimo titolo di tratteni-
[...] mento. Secondo i più recenti principi espressi dalla Cassazione al ri- guardo (Cass.VI civ. 19819/2018) il richiedente asilo ha diritto di rima-
Pag. 2 di 8 nere nel territorio dello Stato in pendenza dell'esame di tale richiesta, anche se detta istanza sia presentata dopo l'emissione del provvedimento di espulsione, ritenendo sussistente in questo caso, anche sulla base delle direttive europee in materia, il divieto di espulsione (Cfr. da ultimo Cas- sazione sent. n. 11309 del 2019). In altre parole, il richiedente protezione internazionale gode di uno status giuridico che gli permette di soggior- nare regolarmente nel territorio per l'intera durata del procedimento.
L'art 10 bis co. 6 TUI prevede una causa di improcedibilità speciale in forza della quale vengono meno le condizioni che originariamente aveva- no determinato la permanenza illegittima dello straniero sul territorio nazionale. Quindi, fino alla comunicazione della decisione sulla doman- da di protezione internazionale, nessun provvedimento espulsivo può es- sere legittimamente adottato nei confronti del richiedente asilo, in pen- denza del procedimento per la concessione dello status richiesto. Inoltre, la domanda di P.I. non può considerarsi meramente strumentale (essen- do il trattenuto giunto in Italia da tanti anni ed inserito nel contesto so- ciale). Il trattenuto dispone di una abitazione a Bagheria (PA), Via Ca- ronia, 20, e dispone di fonti lecite di reddito. Ne consegue che i presuppo- sti del trattenimento - così come individuati nell'art. 14, co. 1, T.U.I. e art. 6 D.Lgs. 25/2008– appaiono in palese contrasto sia con l'art. 13, co.
1 (per quanto concerne l'indeterminatezza dei casi che consentono la pri- vazione della libertà), sia con l'art. 117 Cost. (che obbliga lo Stato, nell'esercizio della potestà legislativa rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario). Le suddette circostanze mettono in dub- bio la legittimità del trattenimento, la cui possibilità di esame attribui- sce il carattere dell'effettività alle garanzie procedurali, che, diversamen- te sarebbero frustrate se si dovesse attendere la scadenza del termine di fase del trattenimento per essere riesaminate. Nel caso di specie le nuove informazioni acquisite fanno venire meno i presupposti che giustificano il trattenimento di presso il CPR. La sussistenza del fumus Parte_1 boni iuris emerge inconfutabilmente dalle doglianze eccepite nei motivi di ricorso in ordine alla illegittimità dell'atto impugnato, avendo il
[...]
di Palermo adottato il provvedimento con evidenti violazioni dei Pt_3 principali obblighi imposti dalla legge, tra cui il divieto assoluto di espulsione in pendenza di domanda di protezione internazionale, e avendo il Questore di Palermo disposto il trattenimento con un titolo il-
Pag. 3 di 8 legittimo. In ordine al periculum in mora si osserva, invece, che per effet- to dell'ordine del Questore di Palermo, attualmente il ricorrente si trova trattenuto presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San
Gervasio di e appare evidente che in attesa della fissazione CP_1 dell'udienza proroga del trattenimento, lo stesso corre il rischio ed il con- creto pregiudizio di essere rimpatriato>>.
All'esito dell'introduzione del ricorso, è stata fissata udienza del
08.05.2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., senza concessione del provvedimento <in quanto non vi è sufficiente documentazione in or- dine a quanto asserito in ricorso e, in particolare, non è presente in atti né il decreto di espulsione del Prefetto di Palermo né alcun atto relativo al trattenimento ex art. 14 T.U.I., asseritamente disposto dal Questore di
Palermo e convalidato dal Giudice di Pace di Caltanissetta, competente per territorio;
valutato, poi, che – anche ove in atti fosse presente la do- cumentazione appena richiamata – allo stato non è dato comprendersi a quale titolo sia stata invocata la competenza di questa A.G., atteso che , nella stessa prospettazione di parte ricorrente, l'illegittimità del tratte- nimento sarebbe da ascriversi a quanto disposto dal Questore di Palermo
e convalidato dal Giudice di Pace di Caltanissetta, ben potendosi dunque attivare i rimedi all'uopo previsti dall'ordinamento (ad es. istanza di rie- same del trattenimento da presentarsi alla stessa A.G. che lo ha convali- dato ovvero ricorso per cassazione), non apparendo allo stato dirimente la mera circostanza che, nelle more, il trattenuto sia stato trasferito pres- so il c.p.r. di Palazzo San Gervasio>> (cfr., decreto di fissazione di udienza, in atti). Dopo aver depositato la prova della notifica del ricorso e del decreto alla controparte, con le proprie note scritte per l'udienza parte ricorrente ha rappresentato che il cittadino straniero era stato nelle more rimpatriato. All'udienza fissata, te- nuta dal G.O.P. per impedimento del magistrato togato titolare, non si è costituita la controparte resistente, di cui dunque deve di- chiararsi la contumacia, e il procedimento veniva rinviato ad una successiva udienza per la trattazione da parte del magistrato tito- lare, udienza fissata sempre ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. ed all'esito della quale è stata riservata la decisione.
Tanto brevemente premesso, ritiene questo giudice che il ricorso vada rigettato perché inammissibile oltre che infondato.
Pag. 4 di 8 In primo luogo, va evidenziato come l'art. 700 c.p.c. disciplina quella tutela cautelare atipica alla quale, in difetto di rimedi spe- cificamente previsti dall'ordinamento, ricorre il titolare di una si- tuazione giuridica soggettiva attiva che ha fondato motivo di te- mere che, durante il tempo occorrente a far valere il suo diritto in via ordinaria, possa subire il concreto pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile. Il giudice, quindi, adotterà quei prov- vedimenti d'urgenza, provvisori e privi di idoneità al giudicato
(art. 669octies, u.c., c.p.c.), formatisi all'esito di una cognizione sommaria (art. 669sexies c.p.c.), che siano idonei ad assicurare la proficuità dell'esercizio dell'azione di merito, in cui si potrà chie- dere ed ottenere l'accertamento, pieno e definitivo, del diritto van- tato.
La sintetizzata definizione del rimedio cautelare contemplato dall'art. 700 c.p.c. conduce, dunque, ad individuare, per giurispru- denza costante e dottrina prevalente, nell'atipicità, residualità e strumentalità i suoi caratteri precipui. In particolare, il requisito della strumentalità deve essere inteso nella duplice veste dell'impossibilità di concedere forme di tutela non previste dal si- stema vigente, e dell'idoneità del provvedimento invocato ad assi- curare provvisoriamente ed in via anticipata gli effetti della pro- nuncia di merito. È necessario, perciò, che il soggetto che invoca tutela espliciti la causa petendi ed il petitum che formeranno og- getto del giudizio di merito conseguente, onde consentire alla con- troparte di poter adeguatamente difendersi in relazione alla cau- tela invocata ed al giudice di compiere un idoneo accertamento sulla propria competenza a provvedere e sulla strumentalità della misura invocata rispetto al diritto da tutelare.
Tale strumentalità non è venuta meno per effetto della l. 14 mag- gio 2005, n. 80. L'intervento legislativo del 2005, infatti, pur modi- ficando l'originario art. 669 octies co. 6 c.p.c., nel senso che i prov- vedimenti di urgenza emessi ante causam ai sensi dell'art. 700, sono idonei a serbare la propria efficacia a prescindere dall'in- staurazione, entro un certo termine, del giudizio di merito, ha te- nuto ferma la possibilità per la parte interessata di intraprendere il giudizio di merito onde ottenere sulla situazione giuridica con-
Pag. 5 di 8 troversa un accertamento idoneo al passaggio in giudicato ex art. 2909 c.c., non potendo riconoscersi autorità di cosa giudicata ai provvedimenti in esame, come si trae dal comma 9 dell'art. 669 oc- ties laddove si esplicita che l'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in altro processo. La Suprema Corte ha in più oc- casioni evidenziato “l'inequivocabile collegamento che la norma impone tra ordinanza di accoglimento e causa di merito anche in base al testo dell'art. 669 octies, sesto comma, cod. proc. civ., ag- giunto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale, per i provvedimenti cautelari ivi pre- visti, ha attenuato, ma non escluso, il vincolo di strumentalità tra la misura ed il giudizio di merito, e considerando, altresì, come la proposizione della domanda cautelare "ante causam" al giudice competente a conoscere del merito, ex art. 669 ter cod. proc. civ., preannunci una scelta processuale che, per il principio di autore- sponsabilità e di affidamento processuale, vincola la parte ricor- rente e onera quella resistente ad eccepire l'incompetenza già in sede cautelare.” (così Cass. Ordinanza n. 11949 del 09/06/2015).
Si ritiene, dunque, come sostenuto anche da molta giurisprudenza di merito, che “la tendenziale nuova stabilità del provvedimento emesso in sede sommaria, unitamente al carattere di "strumentali- tà fortemente attenuata" che ne è derivato in relazione ad un giu- dizio di merito ormai puramente eventuale, non abbia depotenzia- to la rilevanza del requisito della indicazione dell'azione di merito in sede di ricorso ante causam ex art. 669 ter c.p.c.” (così Tribunale di Civitavecchia, sentenza del 6.5.17).
Dalla nuova formulazione dell'art. 669 octies c.p.c., deriva che la ultrattività del provvedimento cautelare attenua ma non esclude il suo vincolo di strumentalità rispetto al giudizio di merito, che, ove proposto, costituisce pur sempre la naturale, anche se non ne- cessaria, prosecuzione della fase cautelare (v. Cass.
8.3.07 n. 5335, in motivazione). Pertanto, anche dopo le novità introdotte dal le- gislatore del 2005, è necessario indicare, quando si esercita tale azione cautelare atipica, l'azione di merito che ci si propone di esercitare, allo scopo evidente di permettere al giudice adito di ri- cercare, avendola di mira e tenuto conto del pericolo prospettato,
Pag. 6 di 8 il contenuto più appropriato che la misura d'urgenza deve avere, proprio per preservare gli effetti della decisione sul merito del di- ritto avanzato.
Nel caso in esame, parte ricorrente si è astenuta dall'indicare, nel ricorso, quale azione di merito intende esercitare, non provveden- do ad alcuna specificazione della domanda da azionare in sede di merito, rispetto alla quale è da ritenersi strumentalmente e teleo- logicamente collegato il ricorso ante causam avanzato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. né è possibile dedurre la domanda dal contenuto complessivo del ricorso, ma si è limitata a domandare al Tribunale di emettere un ordine alla Questura di Potenza-Ufficio Immigra- zione di dimissione di dal CPR di Palazzo San Gerva- Parte_1 sio, né può ritenersi che si sia trattato di procedimento cautelare in corso di causa, a norma dell'art. 669quater c.p.c., atteso che non
è stata dedotta alcuna pendenza presso il Tribunale di alcun altro procedimento introdotto dall'odierno ricorrente e, soprattutto, at- teso che l'asserita illegittimità del trattenimento disposto ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 286/1998, in luogo dell'art. 6 d.lgs. 142/2015, de- riva dal provvedimento del Giudice di Pace di Caltanissetta, pres- so il quale dunque era incardinato il procedimento relativo al cit- tadino straniero.
Peralto, deve osservarsi come difetti anche il requisito della resi- dualità del rimedio di urgenza invocato dal ricorrente, atteso che
– come già precedentemente accennato – avverso il provvedimento di trattenimento del Giudice di Pace di Caltanissetta, asserita- mente illegittimo, ben si sarebbero potuti attivare i rimedi all'uopo previsti dall'ordinamento, in particolare l'istanza di rie- same del trattenimento, da presentarsi alla stessa A.G. che lo ha convalidato, ovvero ricorso per cassazione.
Ciò posto, e accertata l'inammissibilità del ricorso d'urgenza, non appare superfluo aggiungere come la domanda avanzata appaia altresì in toto infondata. Ed invero, basti osservare come nessun concreto, neppur minimo, elemento sia stato fornito da parte ri- corrente a sostegno della sussistenza del fumus, essendo rimaste allo stadio di mera asserzione tutte le circostanze rappresentate in ricorso, atteso che né con l'atto introduttivo né con le note scrit-
Pag. 7 di 8 te per l'udienza sono stati prodotti gli atti sui quali si sarebbe do- vuta fondare l'asserita illegittimità del trattenimento e, in partico- lare, il decreto di espulsione del Prefetto di Palermo né alcun atto relativo al trattenimento ex art. 14 T.U.I., asseritamente disposto dal Questore di Palermo e convalidato dal Giudice di Pace di Cal- tanissetta. Nulla, peraltro, come detto, è stato dedotto né docu- mentalmente provato in ordine alla eventuale pendenza di una impugnazione avverso il provvedimento di inammissibilità della domanda di protezione, adottato dalla C.T. di Roma il 12.03.2024
e notificato il 20.03.2024 (cfr. allegati al ricorso introduttivo). Ne consegue, dunque, che anche nel merito il ricorso è da considerarsi infondato. Alla luce di tutte le ragioni innanzi svolte, pertanto, il ricorso va rigettato perché inammissibile oltre che infondato.
Circa il regolamento delle spese di lite, nulla deve disporsi stante la mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
- DICHIARA la contumacia della resistente Questura di;
CP_1
- DICHIARA il ricorso inammissibile;
- NULLA per le spese di lite.
- MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso il 26/03/2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 8 di 8
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Giudice, dott. Filippo Palumbo, letti gli atti del procedimento,
a scioglimento della riserva di cui all'ultima udienza, tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1212 / 2024 promossa da:
nato in [...], il [...], Codice CUI Parte_1
04X6WXB, rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Rago, presso il cui studio in Palazzo San Gervasio, Via Conceria, 27, è eletti- vamente domiciliato, giusta procura in atti;
parte ricorrente contro
, in Controparte_1 persona del l.r.p.t.; parte resistente non costituita
OGGETTO: ricorso ex art. 700 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.04.2024 parte ricorrente ha do- mandato al Tribunale di ordinare alla Questura di Potenza-Ufficio
Immigrazione <la dimissione di dal CPR di Palazzo San Parte_1
Gervasio, difettando il suo trattenimento di specifici motivi richiesti dal- la legge per la legittimità del provvedimento adottato, lesivo della libertà personale del cittadino extra U.E.>>.
In particolare, parte ricorrente ha dedotto, in fatto, quanto segue:
<In data 04.03.24 ha avanzato domanda di protezione in- Parte_1 ternazionale presso la Questura di Palermo. Gli veniva quindi rilasciato permesso di soggiorno provvisorio ex art. 4 c.3 D. Lgs. 142/2015. Conte- stualmente gli è stato notificato decreto di espulsione del Prefetto di Pa-
Pag. 1 di 8 e decreto di trattenimento ex art. 14 TUI presso il CPR di Calta- Pt_2 nissetta, dove veniva trattenuto in attesa dell'allontanamento e del rim- patrio. Il 07.03.24 si è celebrata udienza di convalida dinanzi al Giudice di pace di Caltanissetta che ha convalidato il trattenimento per 90 gior- ni. è stato poi trasferito presso il CPR di Palazzo San Ger- Parte_1 vasio, dove è attualmente trattenuto. Con provvedimento del 12.03.24, notificato il 20.03.24, il Ministero dell'Interno - Commissione Territoria- le per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, ha di- chiarato inammissibile l'istanza di concessione di Protezione Internazio- nale presentata da in quanto reiterata senza la produzione Parte_1 di elementi nuovi dopo un primo provvedimento di diniego del
21.10.2015 ed uno successivo del 18.05.23. A sostegno dell'impugnazione il ricorrente ha richiamato la sua storia personale, ha lamentato che la
Commissione avrebbe erroneamente valutato la sua istanza reiterata, deducendo di aver già presentato domanda di protezione internazionale
e di avere comunque posto a fondamento della medesima quali elementi nuovi la sua integrazione sociale, altresì, il deterioramento delle condi- zioni di sicurezza nel Paese d'origine>>.
In diritto, invece, ritenuta la competenza del Tribunale di Potenza per materia e territorio, sulla scorta del trattenimento presso il
C.P.R. di Palazzo San Gervasio e della qualifica di richiedente asi- lo al momento della proposizione del ricorso, il ricorrente ha de- dotto che < ha proposto domanda di Protezione Interna- Parte_1 zionale il 04.03.24 presso la Questura di Palermo, che gli ha pure rila- sciato il permesso di soggiorno provvisorio. Tuttavia, ritenuta la perico- losità sociale, nello stesso giorno il Prefetto di Palermo ha emesso decreto di espulsione. La Questura di Palermo ha quindi emesso decreto di trat- tenimento ex art. 14 TUI. Essendo pendente la domanda di P.I., la Que- stura avrebbe dovuto disporre il trattenimento ex art. 6 D. Lgs. 25/2008 anziché ex art. 14 TUI. E' palese, quindi, che il trattenimento è stato di- sposto in maniera illegittima e perdipiù è stato convalidato dal Giudice di Pace di Caltanissetta, benché questi fosse incompetente per materia
(la competenza spettava infatti al Tribunale). Ne consegue che Pt_1 si trova trattenuto presso il CPR senza legittimo titolo di tratteni-
[...] mento. Secondo i più recenti principi espressi dalla Cassazione al ri- guardo (Cass.VI civ. 19819/2018) il richiedente asilo ha diritto di rima-
Pag. 2 di 8 nere nel territorio dello Stato in pendenza dell'esame di tale richiesta, anche se detta istanza sia presentata dopo l'emissione del provvedimento di espulsione, ritenendo sussistente in questo caso, anche sulla base delle direttive europee in materia, il divieto di espulsione (Cfr. da ultimo Cas- sazione sent. n. 11309 del 2019). In altre parole, il richiedente protezione internazionale gode di uno status giuridico che gli permette di soggior- nare regolarmente nel territorio per l'intera durata del procedimento.
L'art 10 bis co. 6 TUI prevede una causa di improcedibilità speciale in forza della quale vengono meno le condizioni che originariamente aveva- no determinato la permanenza illegittima dello straniero sul territorio nazionale. Quindi, fino alla comunicazione della decisione sulla doman- da di protezione internazionale, nessun provvedimento espulsivo può es- sere legittimamente adottato nei confronti del richiedente asilo, in pen- denza del procedimento per la concessione dello status richiesto. Inoltre, la domanda di P.I. non può considerarsi meramente strumentale (essen- do il trattenuto giunto in Italia da tanti anni ed inserito nel contesto so- ciale). Il trattenuto dispone di una abitazione a Bagheria (PA), Via Ca- ronia, 20, e dispone di fonti lecite di reddito. Ne consegue che i presuppo- sti del trattenimento - così come individuati nell'art. 14, co. 1, T.U.I. e art. 6 D.Lgs. 25/2008– appaiono in palese contrasto sia con l'art. 13, co.
1 (per quanto concerne l'indeterminatezza dei casi che consentono la pri- vazione della libertà), sia con l'art. 117 Cost. (che obbliga lo Stato, nell'esercizio della potestà legislativa rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario). Le suddette circostanze mettono in dub- bio la legittimità del trattenimento, la cui possibilità di esame attribui- sce il carattere dell'effettività alle garanzie procedurali, che, diversamen- te sarebbero frustrate se si dovesse attendere la scadenza del termine di fase del trattenimento per essere riesaminate. Nel caso di specie le nuove informazioni acquisite fanno venire meno i presupposti che giustificano il trattenimento di presso il CPR. La sussistenza del fumus Parte_1 boni iuris emerge inconfutabilmente dalle doglianze eccepite nei motivi di ricorso in ordine alla illegittimità dell'atto impugnato, avendo il
[...]
di Palermo adottato il provvedimento con evidenti violazioni dei Pt_3 principali obblighi imposti dalla legge, tra cui il divieto assoluto di espulsione in pendenza di domanda di protezione internazionale, e avendo il Questore di Palermo disposto il trattenimento con un titolo il-
Pag. 3 di 8 legittimo. In ordine al periculum in mora si osserva, invece, che per effet- to dell'ordine del Questore di Palermo, attualmente il ricorrente si trova trattenuto presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San
Gervasio di e appare evidente che in attesa della fissazione CP_1 dell'udienza proroga del trattenimento, lo stesso corre il rischio ed il con- creto pregiudizio di essere rimpatriato>>.
All'esito dell'introduzione del ricorso, è stata fissata udienza del
08.05.2024 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., senza concessione del provvedimento <in quanto non vi è sufficiente documentazione in or- dine a quanto asserito in ricorso e, in particolare, non è presente in atti né il decreto di espulsione del Prefetto di Palermo né alcun atto relativo al trattenimento ex art. 14 T.U.I., asseritamente disposto dal Questore di
Palermo e convalidato dal Giudice di Pace di Caltanissetta, competente per territorio;
valutato, poi, che – anche ove in atti fosse presente la do- cumentazione appena richiamata – allo stato non è dato comprendersi a quale titolo sia stata invocata la competenza di questa A.G., atteso che , nella stessa prospettazione di parte ricorrente, l'illegittimità del tratte- nimento sarebbe da ascriversi a quanto disposto dal Questore di Palermo
e convalidato dal Giudice di Pace di Caltanissetta, ben potendosi dunque attivare i rimedi all'uopo previsti dall'ordinamento (ad es. istanza di rie- same del trattenimento da presentarsi alla stessa A.G. che lo ha convali- dato ovvero ricorso per cassazione), non apparendo allo stato dirimente la mera circostanza che, nelle more, il trattenuto sia stato trasferito pres- so il c.p.r. di Palazzo San Gervasio>> (cfr., decreto di fissazione di udienza, in atti). Dopo aver depositato la prova della notifica del ricorso e del decreto alla controparte, con le proprie note scritte per l'udienza parte ricorrente ha rappresentato che il cittadino straniero era stato nelle more rimpatriato. All'udienza fissata, te- nuta dal G.O.P. per impedimento del magistrato togato titolare, non si è costituita la controparte resistente, di cui dunque deve di- chiararsi la contumacia, e il procedimento veniva rinviato ad una successiva udienza per la trattazione da parte del magistrato tito- lare, udienza fissata sempre ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. ed all'esito della quale è stata riservata la decisione.
Tanto brevemente premesso, ritiene questo giudice che il ricorso vada rigettato perché inammissibile oltre che infondato.
Pag. 4 di 8 In primo luogo, va evidenziato come l'art. 700 c.p.c. disciplina quella tutela cautelare atipica alla quale, in difetto di rimedi spe- cificamente previsti dall'ordinamento, ricorre il titolare di una si- tuazione giuridica soggettiva attiva che ha fondato motivo di te- mere che, durante il tempo occorrente a far valere il suo diritto in via ordinaria, possa subire il concreto pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile. Il giudice, quindi, adotterà quei prov- vedimenti d'urgenza, provvisori e privi di idoneità al giudicato
(art. 669octies, u.c., c.p.c.), formatisi all'esito di una cognizione sommaria (art. 669sexies c.p.c.), che siano idonei ad assicurare la proficuità dell'esercizio dell'azione di merito, in cui si potrà chie- dere ed ottenere l'accertamento, pieno e definitivo, del diritto van- tato.
La sintetizzata definizione del rimedio cautelare contemplato dall'art. 700 c.p.c. conduce, dunque, ad individuare, per giurispru- denza costante e dottrina prevalente, nell'atipicità, residualità e strumentalità i suoi caratteri precipui. In particolare, il requisito della strumentalità deve essere inteso nella duplice veste dell'impossibilità di concedere forme di tutela non previste dal si- stema vigente, e dell'idoneità del provvedimento invocato ad assi- curare provvisoriamente ed in via anticipata gli effetti della pro- nuncia di merito. È necessario, perciò, che il soggetto che invoca tutela espliciti la causa petendi ed il petitum che formeranno og- getto del giudizio di merito conseguente, onde consentire alla con- troparte di poter adeguatamente difendersi in relazione alla cau- tela invocata ed al giudice di compiere un idoneo accertamento sulla propria competenza a provvedere e sulla strumentalità della misura invocata rispetto al diritto da tutelare.
Tale strumentalità non è venuta meno per effetto della l. 14 mag- gio 2005, n. 80. L'intervento legislativo del 2005, infatti, pur modi- ficando l'originario art. 669 octies co. 6 c.p.c., nel senso che i prov- vedimenti di urgenza emessi ante causam ai sensi dell'art. 700, sono idonei a serbare la propria efficacia a prescindere dall'in- staurazione, entro un certo termine, del giudizio di merito, ha te- nuto ferma la possibilità per la parte interessata di intraprendere il giudizio di merito onde ottenere sulla situazione giuridica con-
Pag. 5 di 8 troversa un accertamento idoneo al passaggio in giudicato ex art. 2909 c.c., non potendo riconoscersi autorità di cosa giudicata ai provvedimenti in esame, come si trae dal comma 9 dell'art. 669 oc- ties laddove si esplicita che l'autorità del provvedimento cautelare non è invocabile in altro processo. La Suprema Corte ha in più oc- casioni evidenziato “l'inequivocabile collegamento che la norma impone tra ordinanza di accoglimento e causa di merito anche in base al testo dell'art. 669 octies, sesto comma, cod. proc. civ., ag- giunto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il quale, per i provvedimenti cautelari ivi pre- visti, ha attenuato, ma non escluso, il vincolo di strumentalità tra la misura ed il giudizio di merito, e considerando, altresì, come la proposizione della domanda cautelare "ante causam" al giudice competente a conoscere del merito, ex art. 669 ter cod. proc. civ., preannunci una scelta processuale che, per il principio di autore- sponsabilità e di affidamento processuale, vincola la parte ricor- rente e onera quella resistente ad eccepire l'incompetenza già in sede cautelare.” (così Cass. Ordinanza n. 11949 del 09/06/2015).
Si ritiene, dunque, come sostenuto anche da molta giurisprudenza di merito, che “la tendenziale nuova stabilità del provvedimento emesso in sede sommaria, unitamente al carattere di "strumentali- tà fortemente attenuata" che ne è derivato in relazione ad un giu- dizio di merito ormai puramente eventuale, non abbia depotenzia- to la rilevanza del requisito della indicazione dell'azione di merito in sede di ricorso ante causam ex art. 669 ter c.p.c.” (così Tribunale di Civitavecchia, sentenza del 6.5.17).
Dalla nuova formulazione dell'art. 669 octies c.p.c., deriva che la ultrattività del provvedimento cautelare attenua ma non esclude il suo vincolo di strumentalità rispetto al giudizio di merito, che, ove proposto, costituisce pur sempre la naturale, anche se non ne- cessaria, prosecuzione della fase cautelare (v. Cass.
8.3.07 n. 5335, in motivazione). Pertanto, anche dopo le novità introdotte dal le- gislatore del 2005, è necessario indicare, quando si esercita tale azione cautelare atipica, l'azione di merito che ci si propone di esercitare, allo scopo evidente di permettere al giudice adito di ri- cercare, avendola di mira e tenuto conto del pericolo prospettato,
Pag. 6 di 8 il contenuto più appropriato che la misura d'urgenza deve avere, proprio per preservare gli effetti della decisione sul merito del di- ritto avanzato.
Nel caso in esame, parte ricorrente si è astenuta dall'indicare, nel ricorso, quale azione di merito intende esercitare, non provveden- do ad alcuna specificazione della domanda da azionare in sede di merito, rispetto alla quale è da ritenersi strumentalmente e teleo- logicamente collegato il ricorso ante causam avanzato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. né è possibile dedurre la domanda dal contenuto complessivo del ricorso, ma si è limitata a domandare al Tribunale di emettere un ordine alla Questura di Potenza-Ufficio Immigra- zione di dimissione di dal CPR di Palazzo San Gerva- Parte_1 sio, né può ritenersi che si sia trattato di procedimento cautelare in corso di causa, a norma dell'art. 669quater c.p.c., atteso che non
è stata dedotta alcuna pendenza presso il Tribunale di alcun altro procedimento introdotto dall'odierno ricorrente e, soprattutto, at- teso che l'asserita illegittimità del trattenimento disposto ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 286/1998, in luogo dell'art. 6 d.lgs. 142/2015, de- riva dal provvedimento del Giudice di Pace di Caltanissetta, pres- so il quale dunque era incardinato il procedimento relativo al cit- tadino straniero.
Peralto, deve osservarsi come difetti anche il requisito della resi- dualità del rimedio di urgenza invocato dal ricorrente, atteso che
– come già precedentemente accennato – avverso il provvedimento di trattenimento del Giudice di Pace di Caltanissetta, asserita- mente illegittimo, ben si sarebbero potuti attivare i rimedi all'uopo previsti dall'ordinamento, in particolare l'istanza di rie- same del trattenimento, da presentarsi alla stessa A.G. che lo ha convalidato, ovvero ricorso per cassazione.
Ciò posto, e accertata l'inammissibilità del ricorso d'urgenza, non appare superfluo aggiungere come la domanda avanzata appaia altresì in toto infondata. Ed invero, basti osservare come nessun concreto, neppur minimo, elemento sia stato fornito da parte ri- corrente a sostegno della sussistenza del fumus, essendo rimaste allo stadio di mera asserzione tutte le circostanze rappresentate in ricorso, atteso che né con l'atto introduttivo né con le note scrit-
Pag. 7 di 8 te per l'udienza sono stati prodotti gli atti sui quali si sarebbe do- vuta fondare l'asserita illegittimità del trattenimento e, in partico- lare, il decreto di espulsione del Prefetto di Palermo né alcun atto relativo al trattenimento ex art. 14 T.U.I., asseritamente disposto dal Questore di Palermo e convalidato dal Giudice di Pace di Cal- tanissetta. Nulla, peraltro, come detto, è stato dedotto né docu- mentalmente provato in ordine alla eventuale pendenza di una impugnazione avverso il provvedimento di inammissibilità della domanda di protezione, adottato dalla C.T. di Roma il 12.03.2024
e notificato il 20.03.2024 (cfr. allegati al ricorso introduttivo). Ne consegue, dunque, che anche nel merito il ricorso è da considerarsi infondato. Alla luce di tutte le ragioni innanzi svolte, pertanto, il ricorso va rigettato perché inammissibile oltre che infondato.
Circa il regolamento delle spese di lite, nulla deve disporsi stante la mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
- DICHIARA la contumacia della resistente Questura di;
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- DICHIARA il ricorso inammissibile;
- NULLA per le spese di lite.
- MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso il 26/03/2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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