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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/12/2025, n. 3429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3429 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 2320-2335/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. ED BR Presidente
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 17479/
2023 del 09.06.2023 promosso da
(P. Iva: ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
Parte_2
(P. Iva: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore;
CP_2
1 (P. Iva: ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore CP_4
(P. Iva;
Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_4 [...]
; (P. Iva: , in CP_6 Controparte_7 P.IVA_5
persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_8
(P. Iva: , in persona del legale Controparte_9 P.IVA_6
rappresentante pro tempore che agisce anche in proprio;
Parte_3
( ) in proprio e in qualità di legale CP_10 C.F._1
Con rappresentante della società . ; Controparte_11
, (P. Iva: , in persona del legale Controparte_13 P.IVA_7
rappresentante pro tempore;
Controparte_14
Controparte_15
P. Iva: ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_8
tempore , (C.F.: ), Parte_4 C.F._2
, (C.F. ), Parte_5 C.F._3
, (C.F. ), Parte_6 C.F._4
, (C.F: ), Parte_7 C.F._5
2 , (C.F.: ), in proprio e in qualità di Parte_8 C.F._6
legale rappresentante della , (P.Iva Controparte_16
), P.IVA_9
, (C.F.: , Parte_9 C.F._7
(C.F.: ); Parte_10 C.F._8
, (C.F.: , Parte_11 C.F._9
, (C.F.: ), Parte_12 C.F._10
, (C.F.: ), Parte_13 C.F._11
, (C.F. Parte_14 C.F._12
, (C.F.: ), in proprio e in qualità di ex Parte_15 C.F._13
legale rappresentante della disciolta società , Pt_16
(C.F.: ), Parte_17 C.F._14
(C.F.: , Parte_18 C.F._15
(C.F.: ), Parte_19 C.F._16
(C.F. ) Parte_20 C.F._17
(C.F. ) Parte_21 C.F._18
(C.F.: ), Parte_22 C.F._19
tutti rappresentati e difesi, come da rispettivi mandati in calce all'atto di citazione di primo grado RG 8737/15, dagli avv.ti Alessandro Di Blasi (
[...]
[... [...]
[...] [
) PEC: e LI Cazzagon C.F._20 Email_1
( ) PEC: C.F._21 Email_2
nonché (C.F.: rappresentato e Parte_23 C.F._22
difeso, come da mandato in calce all'atto di citazione di primo grado RG 8737/15,
dall'avv. LI Cazzagon ( ) PEC: C.F._21
Email_3
attori in riassunzione nel giudizio rg 2320/2023 e convenuti in riassunzione nel
giudizio rg 2335/2023
contro
-ex Controparte_17
e ora , PROVVEDITORATO Controparte_18 CP_19
alle RE HE ( CF. )-e per l' CP_20 P.IVA_10
(CF. ) in persona del rispettivo legale Controparte_21 P.IVA_11
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello
Stato di Venezia, ( CF.ADS94026160278) domiciliataria ex lege in Venezia,
piazza San Marco, Palazzo Reale nr.63, FAX 041.5224105; MAIL:
. Email_4
Convenute in riassunzione nel giudizio rg. 2320/2023 e attrici in riassunzione nel
giudizio rg.2335/2023
4 Oggetto: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 28326/2023 della Corte di
Cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Venezia
n. 716/2021
In punto: “contenzioso relativo a beni demaniali ”
CONCLUSIONI
attori in riassunzione nel giudizio rg 2320/2023 e convenuti in riassunzione nel
giudizio rg 2335/2023
a) rigettare i motivi di appello e le domande proposte dal
[...]
con atto di citazione in appello RG 191/18 in quanto Controparte_17
inammissibili e comunque infondati e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2645/17 e comunque, in accoglimento di tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado dagli odierni esponenti, disporsi:
− in via principale: accertarsi e dichiararsi la non debenza delle somme richieste dalle Amministrazioni convenute con note del 17.4.14 e del 14.7.15 e di ogni altro credito che dovesse essere vantato dalle stesse nei confronti degli esponenti per l'utilizzo delle aree lagunari da parte della società n ragione della CP_22
carenza di titolarità passiva del rapporto obbligatorio dedotto dalle
Amministrazioni convenute e della insussistenza di ogni e qualsiasi responsabilità
patrimoniale e solidale in capo agli stessi per le ragioni esposte in premessa;
− in
5 via subordinata: dichiararsi prescritto il diritto di credito azionato dalle
Amministrazioni convenute con note del 17.4.14 e del 14.7.15 e ogni altro credito che dovesse essere vantato dalle stesse nei confronti degli esponenti per l'utilizzo delle aree lagunari da parte della società er le ragioni esposte in CP_22
atto di citazione ed in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.; − in via ulteriormente subordinata: accertarsi e dichiararsi, per le ragioni esposte in atto di citazione ed in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., la non debenza delle somme richieste dalle Amministrazioni convenute con note del 17.4.14 e del
14.7.15 per l'utilizzo delle aree lagunari da parte della società n CP_22
ragione della infondatezza della pretesa erariale e comunque della violazione dei criteri di calcolo fissati dalla legge;
− in via estremamente subordinata: accertarsi e dichiararsi che rispetto all'eventuale somma dovuta dalla società
quantificabile in € 7.647,78 (euro CP_22
settemilaseicentoquarantasette/78) gli esponenti sono tenuti al pagamento in favore delle Amministrazioni convenute unicamente nei limiti della rispettiva quota di partecipazione al della durata temporale della suddetta CP_22
partecipazione, rideterminandosi in ogni caso l'importo complessivo con applicazione della tariffa ricognitoria ex D.M. n. 595/95 e Legge n. 41/82
commisurata alla superficie delle aree effettivamente utilizzate ed operando la
6 detrazione/compensazione della somma pari a € 51.645,69 già incamerata dalle
Amministrazioni convenute mediante escussione della fidejussione della società
− per l'effetto condannarsi le Amministrazioni convenute alla CP_22
restituzione in favore degli esponenti delle somme che venissero dalle stesse indebitamente riscosse in corso di causa, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento al saldo;
− ferma restando la preliminare eccezione di nullità e di inammissibilità, rigettarsi in quanto infondata per le ragioni esposte in atto di citazione ed in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. la domanda riconvenzionale formulata dalle Amministrazioni convenute in comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.1.16; b) in ogni caso: rigettarsi in quanto inammissibili eventuali domande nuove del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti;
c) spese di lite integralmente refuse.
Convenute in riassunzione nel giudizio rg. 2320/2023 e attrici in riassunzione nel
giudizio rg.2335/2023
In via pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito, preso atto della mancata contestazione e della sostanziale confessione degli eventi funesti che hanno portato alla prematura dipartita delle società pretese riassumenti e del relativo difetto di mandato che le defunte non potevano rilasciare né confermare, si chiede di dichiarare la inesistenza e in subordine la nullità della citazione avversaria sub
7 RG.2320/2023 per insanabile difetto di mandato e/o per inesistenza dei NONPIU'-
soggetti pretesamente rappresentati e difesi salvo per quanto concerne le società
, e la decadenza dalla riassunzione e l' CP_1 CP_5 CP_15
estinzione dell' intero giudizio per mancata riassunzione a norma dell' art.393 cpc.
che non è sanabile con la costituzione nel giudizio sub RG.2335/2023 in cui la costituzione stessa delle controparti pretesamente costituite soffre delle medesime inesistenze e nullità insanabili con conseguente estinzione dell' intero processo in partibus quibus che affetta in due giudizi in epigrafe ex art.393 cpc.. Sempre in via pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito, vista l' illegale prosecuzione del giudizio da parte dei soci e/o legali rappresentanti delle defunte e delle poche superstiti società attrici (che non si sono dichiarati illimitatamente responsabili dei debiti sociali), si chiede di dichiarare che le Amministrazioni in epigrafe, in sede di precisazione delle conclusioni avevano rinunciato all' appello nei confronti dei soci e/o legali rappresentanti che non fossero illimitatamente responsabili, che non hanno accettato la rinuncia, e che conseguentemente la Corte d' Appello, con la sent.nr.716/2021 ha condannato le rinuncianti alle spese di lite anche a loro favore;
che la sentenza non è stata impugnata sul punto della rinuncia e della conseguente liquidazione della spese anche a favore dei destinatari della rinuncia, e che quindi la sentenza è passata in giudicato nei loro confronti, tanto è vero che non sono stati
8 notificati della citazione in riassunzione: si chiede pertanto di dichiarare che nei loro confronti si è già formato il giudicato e che quindi il loro intervento in entrambi i giudizi RR.GG 2320-2335/2023 è inammissibile, irricevibile,
improponibile, irricevibile e comunque infondato nel merito, con refusione delle relative spese a loro carico. Sempre in via pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito si chiede di dichiarare che le Amministrazioni statali in epigrafe hanno notificato la riassunzione solo a e Parte_24 CP_15
si chiede pertanto di dichiarare che nei loro confronti si è già formato il giudicato e che quindi l' intervento nel giudizio 2335/2023 di altre società è inammissibile,
irricevibile, improponibile, irricevibile e comunque infondato nel merito, con refusione delle relative spese a loro carico. Conseguentemente, voglia la Corte
d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza e deduzione, previo rigetto delle avversarie eccezioni pregiudiziali, difese, allegazioni e deduzioni e subordinatamente all' integrale rigetto di queste e in accoglimento dei dedotti motivi d'appello, riformare la sentenza del Tribunale di Venezia in epigrafe nr.2645/2017 in RG.nr.8727/2015- Avv.Fracassi Paola nei limiti e per le ragioni di cui alla narrativa e alla strumentazione impugnatoria dell' atto d'appello e dell'
appello in riassunzione e della comparsa di costituzione in riassunzione cui il presente si è chiesto sia riunito, della sentenza di rinvio da parte della Corte di
9 Cassazione e della presente comparsa di costituzione e risposta in riassunzione, a norma dell' art.394 co.3 cpc., e per l'effetto: in via preliminare in rito dichiarare che le Amministrazioni statali hanno agito in via riconvenzionale consequenziale,
non solo per la condanna delle controparti ma anche, e in via pregiudiziale, per il previo accertamento e/o la dichiarazione di originaria esistenza in tutto o in parte del credito azionato con gli atti che le medesime controparti hanno impugnato, e che le Amministrazioni statali hanno già rinunciato, in fase di appello, al gravame nei confronti dei sedicenti legali rappresentanti e/o soci di ogni società consorziata appellata, salvo per l' ipotesi in cui il legale rappresentante e/o il socio fosse illimitatamente responsabile;
dichiarare altresì che si deve intendere che l'
aveva appellato la sentenza nr.716/2021 della Corte d' Controparte_21
Appello solo sul presupposto e a condizione che la Corte territoriale la ritenesse munita della titolarità sostanziale del credito e quindi, solo in tal caso, della legittimazione passiva sulle domande attoree di primo grado;
in caso contrario dichiarare che non vanta alcun interesse al gravame, cui rinuncia totalmente, salvo che per le spese di primo grado, che in tal caso non potrebbero essere poste a suo carico.
Considerato che
la Corte di Cassazione ha confermato la necessità che la
Corte Territoriale esamini nel merito le questioni di cui al §.1-2, pag.3 Ordinanza
Cass.28326/2023, in attuazione del relativo motivo del ricorso di legittimità
10 accolto dalla Corte di Cassazione: In accoglimento del primo motivo di appello si chiede di dichiarare che le somme richieste come corrispettivo della messa a disposizione di aree lagunari oggetto di mera autorizzazione e non di concessione,
sono dovute anche se quelle stesse aree non sono state occupate ed utilizzate dagli aderenti al e che comunque non risultava applicabile la decurtazione CP_22
fino al 10%, e che pertanto in riforma della decisione gravata dovrà essere rigettata la domanda attorea ed accertato in tutto o in parte il credito statale e accolta la domanda riconvenzionale di condanna dispiegata dalle Amministrazioni statali convenute. Comunque, e quantomeno in via subordinata alla eventuale ritenuta inammissibilità del primo motivo e/o non appellabilità della sentenza tribunalizia sul punto nonostante quanto statuito dalla Corte di Cassazione in sede di RINVIO:
a) si chiede di rigettare l' avversaria pretesa, implicitamente accolta dal Tribunale
che le somme dovute dalle ditte e/o società consorziate nel e/o da CP_22
(e richieste come corrispettivo della mera messa a disposizione di aree CP_22
lagunari oggetto di autorizzazione all' occupazione e/o all' utilizzo) non sarebbero da costoro dovute qualora quelle aree non siano state occupate tutte ed utilizzate dagli aderenti al e/o lo siano state solo in tempi successivi alla messa CP_22
a disposizione, accertando così la consistenza del credito erariale azionato con gli atti che le medesime controparti hanno impugnato: pagg.15 e segg. dell' avversaria
11 comp.risp.in appello anche con riferimento a tutte le aree lagunari poi effettivamente messe a disposizione nel periodo 1995-2005; b) si chiede di rigettare l' avversaria pretesa implicitamente accolta dal Tribunale che le somme richieste come corrispettivo della messa a disposizione di aree lagunari oggetto di mera autorizzazione e non di concessione sarebbero dovute solo nella misura ricognitiva del 10% (pagg.16 ultime righe e segg. dell' avversaria comp.cost.in appello) di quanto richiesto dal MIT-ex Magistrato alle Acque ora e di CP_19
rigettare la pretesa applicabilità del D.M. n.595/1995, e dell' art. 1, comma 2, lett.
i), L. n. 164/1998, modificativo dell' art. 27-ter l. n. 41/1982 e quindi l' art. 23
d.lgs. n. 154/2004, abrogativo sia della L. n. 41/1982, sia della L. n. 164/1998,
ampliativi della norme di “favore” contenute nel d.m. n. 595/1995 (anche a prescindere dal fatto che non sussistessero “strutture produttive”, pagg.19 ultime righe e segg.comp.risp.in appello delle cooperative), sicchè dovrà anche essere dichiarato che l' intero credito dello Stato NON è già stato soddisfatto mediante l'
escussione del fideiussore;
c) Che quindi, in conseguenza del rigetto delle tesi sostenute dalle appellate implicitamente accolte dal Tribunale, si chiede sia accertata la consistenza ed esistenza del credito erariale azionato con gli atti che le medesime controparti hanno impugnato in primo grado dichiarando che le somme richieste dall' ex Magistrato alle Acque sono dovute per il solo fatto che
12 (come è pacificamente accaduto) non è mai stata rilasciata alle parti attrici e/o al una qualsiasi concessione ma solo una serie di autorizzazioni provvisorie CP_22
ad occupare aree lagunari messe loro a disposizione e altresì che sono dovute per il solo fatto che le cooperative consorziate pur autorizzate non hanno occupato tutte le aree messe a loro disposizione, o comunque le hanno occupate con e/o senza strutture produttive ma al più solo con gli allevamenti di molluschi bivalvi,
nel pieno rispetto delle autorizzazioni negoziate da d)Si chiede di CP_22
dichiarare che non è applicabile la normativa invocata da controparte (D.M.
n.595/1995, e art. 1, comma 2, lett. i), l. n. 164/1998, modificativo dell' art. 27-ter l. n. 41/1982 e quindi l' art. 23 d.lgs. n. 154/2004, abrogativo sia della L. n.
41/1982, sia della L. n. 164/1998, mentre le misure contenute nel d.m. n. 595/1995
sono state circoscritte alle sole cooperative o consorzi di cooperative di pescatori,
quali sono le attuali controparti), in considerazione della mancanza di una concessione in relazione alla messa a disposizione delle aree lagunari da cui si è
originato il credito attivato in sede stragiudiziale e poi con domanda riconvenzionale;
e) In particolare si chiede di dichiarare che è infondata la pretesa avversaria consistente nell' affermazione del diritto a veder applicare al CP_22
e quindi alle consorziate il canone previsto dall' art.
1-co.2 della Legge164/1998,
canone pari a un/decimo di quello stabilito dal DM.595/1995 canone detto anche
13 “ricognitorio; f) In ulteriore precisazione si chiede di dichiarare che sono infondate le pretese avversarie di dovere tutt' al più il canone ricognitorio pari a un/decimo di quello stabilito dal DM.595/1995 per il solo fatto che le cooperative consorziate non hanno occupato tutte le aree autorizzate anche con strutture produttive ma, al più, con gli allevamenti di molluschi bivalvi, che a detta di parti appellate non ammetterebbero mai strutture produttive (pag.20 comp.risp.in appello). Nel caso di mancato accoglimento del PRIMO motivo e/o di mancata piena dichiarazione di infondatezza nel merito delle avversarie argomentazioni di cui sopra da “a” ad
“f” (che costituiscono FATTORI CONDIZIONANTI), si chiede di non procedere all' esame di tutti i restanti motivi di gravame perché, sempre in tal caso, si dichiara di non avervi più alcun interesse e quindi si dichiara espressamente di rinunziarvi. In caso di mancato accoglimento nel merito del secondo motivo e/o di accoglimento delle suddette pretese avversarie, anche implicito e/o per preteso
“assorbimento”, si rinuncia integralmente all' appello. In caso di mancato
ESPLICITO rigetto NEL MERITO delle avversarie argomentazioni sopra riassunte da “a” ad “f” si chiede di non procedere all' esame degli altri motivi di gravame (anche perché logicamente e/o giuridicamente subordinati in via preclusiva al rigetto delle avversarie pretese in diritto sopra riassunte). Si chiede di passare ad esaminare gli altri motivi di appello solo in caso di espresso
14 accoglimento del primo motivo di appello nel merito e/o di espresso rigetto delle pretese avversarie da “a” ad ”f”. In caso di mancato esame dei fattori condizionanti e/o del primo motivo di gravame le parti appellanti non hanno alcun interesse all'
esame degli altri motivi di appello, così come non vi hanno interesse nel caso in cui la Corte si pronunzi nel merito sui fattori condizionanti di cui alle lettere da
“a” ad “f” in senso sfavorevole per le Amministrazioni appellanti, e/o non accolga il primo motivo di gravame: nella ricorrenza di entrambe tali ipotesi TUTTI I
restanti MOTIVI DI APPELLO devono intendersi espressamente rinunciati;
Pertanto, e in via preclusivamente condizionata a quanto appena rinunciato, e in via subordinata all' accoglimento del primo motivo e/o al rigetto nel merito delle avversarie pretese di cui alle lettere dalla “a” alla “f” si propongono gli ulteriori seguenti motivi e, in via preclusivamente condizionata a quanto appena rinunciato,
in accoglimento del TERZO motivo si chiede di dichiarare che l' avvenuta liquidazione del Consorzio Covealla è il presupposto della responsabilità degli aderenti al Consorzio stesso che hanno agito nel presente giudizio in quanto tali e/o in quanto soci illimitatamente responsabili delle società aderenti, e che pertanto in riforma della decisione gravata dovrà essere rigettata la relativa domanda attorea ed accolta la domanda riconvenzionale delle Amministrazioni
statali titolari del credito di condanna delle controparti a corrispondere in via
15 solidale le somme richieste in stragiudiziale con gli atti contestati ex adverso,
maggiorate degli interessi legali L.231/2002 art.5, dalla richiesta fino al saldo. In
particolare in accoglimento del motivo si chiede di dichiarare che l' Pt_25
avvenuta liquidazione del è il presupposto della responsabilità delle ditte CP_22
aderenti al Consorzio che hanno agito nel presente giudizio in quanto tali e/o in quanto a loro volta soci di società aderenti e non più esistenti, che non hanno provato il completamento e l' esito della liquidazione della rispettiva società
cooperativa, e che pertanto in riforma della decisione gravata dovrà essere rigettata la domanda attorea ed accolta la domanda riconvenzionale delle Amministrazioni
statali convenute in primo grado e ora appellanti, titolari del credito, di condanna delle controparti a corrispondere in via solidale le somme richieste in stragiudiziale con gli atti contestati ex adverso, maggiorate degli interessi legali
L.231/2002 art.5, dalla richiesta fino al saldo. in accoglimento del SECONDO
motivo, e subordinatamente all' accoglimento del primo e del rigetto delle questioni condizionanti esposte in aggiunta al primo motivo e/o al rigetto nel merito delle avversarie pretese di cui alle lettere dalla “a” alla “f”, e all'
accoglimento del terzo e del quarto motivo, si chiede di dichiarare che nessuna norma commina espressamente la nullità della produzione documentale effettuata in sede di comparsa di costituzione e risposta nella forma del supporto informatico
16 DVD anziché cartaceo, e che dunque la nullità della produzione non poteva essere pronunciata e quella documentazione doveva essere esaminata, e dunque, che doveva essere dichiarata l' avvenuta plurima interruzione della prescrizione
(decennale e non quinquennale) da parte del creditore e la natura consortile del e che l' Amministrazione ha correttamente e doverosamente CP_22
documentato e provato, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, l'
avvenuta interruzione della prescrizione del proprio credito controverso, e che pertanto in riforma della decisione gravata dovrà essere rigettata la domanda attorea ed accolta la domanda riconvenzionale delle Amministrazioni statali convenute di condanna delle controparti a corrispondere in via solidale le somme richieste in stragiudiziale con gli atti contestati ex adverso, maggiorate degli interessi legali 231/2002 art.5, dalla richiesta fino al saldo. Si chiede in ogni caso di dichiarare in via principale e pregiudiziale e/o preliminare di rito che la riassunzione proposta da tutte le società estinte e/o fallite e/o da tutte le persone fisiche indicate nell' epigrafe dell' avversario atto di riassunzione è inammissibile,
improcedibile, improponibile irricevibile, anche per sopravvenuta inesistenza delle società e/o per inesistenza e/o nullità anche del mandato e/o IN
SUBORDINE, per avvenuta estinzione del giudizio ex art.393 cpc. per già
avvenuta rinuncia all' appello, alla domanda e al credito da parte delle
17 Amministrazioni statali nei confronti della persone fisiche nei cui confronti non risulti provata la illimitata responsabilità per i debiti sociali e in ulteriore subordine per l' avvenuto passaggio in giudicato della sentenza nr.2645/2017 del Tribunale
di Venezia: vanno pertanto liquidate le spese di lite a carico delle CP_23
controparti tutte nel caso in cui contestino l' avvenuta estinzione e/o la improcedibilità e/o l' inammissibilità e/o la improponibilità e/o la irricevibilità
della prosecuzione del giudizio per costoro, spese da liquidarsi in misura non inferiore al doppio di quanto globalmente liquidato dalla Corte d' Appello con la sent.nr.716/2021 resa nel giudizio sub R.G.191/2018. Con vittoria di spese, diritti e onorari del quadruplo grado di giudizio in misura doppia rispetto alla somma delle liquidazioni di primo e secondo grado e in via solidale anche nei confronti delle società superstiti ancora in giudizio. Si dichiara che il valore della causa è di
€.580.000,00 circa, senza interessi e rivalutazione, e che il contributo unificato è
pari ad €. euro 2.539,000 che andrà prenotato a debito perché appellanti sono
Amministrazioni dello Stato (per l' Agenzia dispone in tal senso l'art. 69
ult.co.RD. 2440/1923). Si rideposita il foglio conclusioni in appello e l' atto di citazione in appello, già incorporati ex lege nel fascicolo di ufficio, dichiarando che tali atti costituiscono la copia informatica dei detti documenti estratta dal PCT
18 nel R.G.181/2018 APP-VE, il cui gestore risponde quindi della conformità di detti atti rispetto agli originali già depositati e incorporati nel fascicolo di ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori, in parte società detentrici di quote del (d'ora Controparte_24
innanzi anche ed in parte persone fisiche, soci di cooperative CP_22
anch'esse socie di convenivano in giudizio davanti al Tribunale CP_22
di Venezia, il
[...]
Controparte_25
e l' , per far accertare l'inesistenza del credito
[...] Controparte_21
di €592.934,09, fatto valere nei loro confronti dal Direttore Regionale
dell' e dal Presidente del Controparte_21 [...]
quale Controparte_26
corrispettivo dovuto per l'occupazione di aree lagunari da destinare all'attività di pesca, che era stata autorizzata provvisoriamente a favore del Consorzio con atto n. 4752 del 06.06.1995 del Magistrato alle Acque e rinnovata di anno in anno sino al 30.06.2005.
Gli attori deducevano di aver fatto parte in passato del ente CP_22
costituito in forma di società cooperativa a responsabilità limitata ex art. 27
D.L.C.P.S. n. 1577/47 e art. 2511 c.c. e partecipato da società ed imprese
19 individuali aventi per attività prevalente la pesca, l'allevamento, la raccolta di molluschi, mitili e crostacei nella laguna di Venezia, che dopo aver modificato la propria denominazione in a.Ve.” nel 2005, era stato posto in liquidazione CP_27
coatta amministrativa nel 2010 e cancellato dal registro delle imprese il
19.09.2012 e riferivano di aver ricevuto con note del 17.04.2014 e del 14.07.2015
la richiesta di pagamento dell'importo sopraindicato dal Direttore Regionale
dell' e dal Presidente del Provveditorato Interregionale. Controparte_21
Eccepivano il loro difetto di legittimazione passiva, stante l'applicabilità alle cooperative dell'art. 2495 c.c. per effetto del richiamo operato dall'art. 2519 c.c.
alle disposizioni sulla società per azioni, la prescrizione dei diritti fatti valere dalle autorità convenute per il decorso del termine di cinque anni e comunque la non debenza delle somme richieste.
In subordine, chiedevano che il corrispettivo venisse rideterminato in riferimento alle sole aree effettivamente occupate, con riduzione al 10% ex art. 27 ter della legge n. 41 del 17 febbraio 1982, detratto l'importo già incamerato dall'amministrazione mediante escussione della fideiussione bancaria e richiesta di condanna di quest'ultima a restituire la differenza.
Si costituivano in giudizio il
[...]
Controparte_28
[...] [...]
[...] [
e l' , i quali contestavano le avverse
[...] Controparte_21
difese ed invocavano la responsabilità solidale dei consorziati aderenti al ulla base della previsione di cui agli artt. 2606 e 2615, secondo CP_22
comma, c.c., vertendosi in materia di obbligazioni assunte nell'interesse dei consorziati.
In via riconvenzionale, chiedevano la condanna degli attori al pagamento delle somme dovute per l'utilizzo dei beni demaniali, per il periodo non coperto da prescrizione.
2.Il Tribunale di Venezia con la sentenza n. 2645/17 del 14.12.2017 dichiarava non dovute le somme richieste a seguito dell'estinzione della società cooperativa e stante l'assenza di attivo patrimoniale sulla base del bilancio finale di liquidazione, condannava gli attori alla refusione delle spese di lite.
3. Proponevano appello il
[...]
e l' , Controparte_25 Controparte_21
affidato a cinque motivi di gravame.
3.1 Con il primo motivo chiedevano l'accertamento della debenza dei canoni per effetto della messa a disposizione delle aree demaniali, a prescindere dalla superficie in concreto occupata e utilizzata dagli aderenti al Parte_26
[...
3.2 Con il secondo motivo censuravano l'errore in cui era incorso il tribunale per avere accolto l'eccezione di prescrizione, ritenendo che avesse durata quinquennale anziché decennale e per aver omesso di prendere in considerazione gli atti interruttivi della prescrizione specificamente indicati dai convenuti ed allegati su supporto informatico (CD rom), ma che in sentenza erano stati dichiarati inutilizzabili in violazione del principio della libertà delle forme sancito dall'art. 156 c.p.c.
3.3. Con il terzo motivo contestavano la decisione di primo grado laddove aveva escluso la responsabilità solidale dei singoli consorziati per le obbligazioni assunte dal er conto degli stessi ed indipendentemente dalla spendita del CP_22
loro nome, così violando l'art. 2615, secondo comma, c.c.
3.4 Con il quarto motivo lamentavano che il tribunale, oltre a ignorare la natura consortile di non avesse considerato che a seguito della sua CP_22
estinzione il credito poteva essere fatto valere solamente nei confronti dei singoli consorziati e che comunque gli attori non avevano prodotto il bilancio finale di liquidazione e quindi provato l'assenza di attivo patrimoniale.
3.5 Con il quinto motivo censuravano la sentenza per non aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' in quanto estranea alla Controparte_21
pretesa oggetto di causa.
22 4.Si costituivano gli originari attori, eccependo preliminarmente l'inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e chiedendone comunque il rigetto nel merito e la conferma della sentenza impugnata nonché in subordine riproponendo tutte le contestazioni già sollevate in primo grado e rimaste assorbite.
5. La corte d'appello di Venezia con la sentenza n. 716/2021 del 22.03.2021
respingeva l'appello e condannava il e l' alla CP_17 Controparte_21
refusione delle spese di lite.
5.1 Osservava la corte: a) che il primo motivo di appello era inammissibile in quanto costituiva una mera riproposizione di argomenti non trattati dal Tribunale
e, di conseguenza, non coglieva le rationes decidendi della sentenza di primo grado;
b) che risultava precluso l'esame del secondo terzo e quarto motivo stante l'espressa rinuncia contenuta nelle conclusioni dell'appellante; c) che, andava riconosciuta la legittimazione a contraddire dell' essendosi Controparte_21
la stessa affermata titolare del credito dedotto in giudizio sottoscrivendo a mezzo del proprio direttore l'atto di costituzione in mora.
5.2 Con ordinanza n. 28326/2023 la Corte di Cassazione accoglieva il primo,
secondo e terzo motivo, rigettava il quarto motivo e cassava la sentenza con rinvio alla corte lagunare.
23 Riteneva la corte che “sulla base del regime delle modalità di decisione del primo
giudice e dei motivi di appello la Corte distrettuale avrebbe dovuto, seguendo una
graduazione logica, dapprima disaminare il secondo, terzo e quarto motivo per
poi passare, in caso di loro accoglimento, alla trattazione della prima censura
relativa alla questione assorbita” e, ancora, “i giudici di seconde cure avrebbero
dovuto tuttavia pronunciarsi sui residui motivi che investivano la carenza di
titolarità passiva del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio e la sua
prescrizione, secondo quella che era la corretta e logica graduazione delle difese
svolte con l'atto di appello”.
6. La causa veniva riassunta ai sensi dell'art. 392 c.p.c. dagli originari attori (causa iscritta a ruolo al n. 2320/2023) e dal nonché dall' CP_17 Controparte_21
(causa iscritta a ruolo al n. 2335/2023).
I due procedimenti, conseguenti alla cassazione con rinvio della medesima sentenza, venivano riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. con ordinanza del
24.10.2024, in quanto vertenti sulla medesima controversia e stante l'identità dei soggetti parte dei due procedimenti.
6.1. Gli originari attori, nel riassumere la causa a seguito della cassazione con rinvio, si richiamavano agli argomenti già svolti nei precedenti gradi di giudizio,
rimarcavano che il secondo motivo di appello (attinente alla eccepita prescrizione
24 del diritto della Amministrazione al pagamento dei canoni) era inammissibile posto che la sentenza di primo grado n. 2645/17 non conteneva alcuna statuizione in merito alla dedotta eccezione, di talchè l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado era rimasta assorbita dalla declaratoria di inesistenza del credito.
Con riferimento al terzo motivo di appello, ribadivano (richiamando gli Statuti
dell'ente) che il non era (e non era mai stato) un consorzio ex CP_22
art. 2602 c.c. , esso era una società cooperativa a responsabilità limitata alla quale era applicabile la previsione dell'art. 2495 c.c., con conseguente assenza di responsabilità da parte dei soci in caso di estinzione della società con assenza di attivo.
Con riferimento al quarto motivo di appello ribadivano l'applicabilità al CP_22
dell'art. 2495 c.c., come correttamente ritenuto dal tribunale e ciò in considerazione della natura di società cooperativa dell'ente.
Quanto al primo motivo di appello (relativo alla debenza dei canoni a prescindere dalla superficie in concreto occupata) gli attori in riassunzione ne ribadiscono l'inammissibilità in quanto non si confronta con le rationes della sentenza di primo grado e nel merito contestano il fondamento della pretesa creditoria.
Si costituivano nel giudizio il e l' , i quali CP_17 Controparte_21
deducevano che: solamente le società , CAM Parte_27 CP_15
25 s.r.l e erano attive, essendo tutte le altre società cancellate di Controparte_29
talchè nei loro confronti il giudizio doveva ritenersi estinto, quanto alle società
attive, non essendo stata dimostrata la volontà attuale di riassumere il giudizio,
concludevano come in epigrafe.
7. Con separato atto di citazione ( causa R.G 2335/2023) riassumevano la causa il e l' , i quali deducevano che in caso di mancato CP_17 Controparte_21
esame del primo motivo di appello veniva meno l'interesse all'esame degli ulteriori motivi di appello ai quali rinunciavano;
concludevano come in epigrafe.
7.1 Si costituivano nel predetto giudizio le società e le persone fisiche, originari attori, già soci di le quali riproponevano le argomentazioni già CP_22
svolte nei precedenti gradi di giudizio, oltre a quelle già svolte nell'instaurato (RG
2320/2023) giudizio in riassunzione.
Le cause riunite erano istruite documentalmente e rimesse in decisione all'udienza del 23.10.2025 tenutasi in forma cartolare, previa concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi (nessun scritto conclusivo veniva depositato dall'Avvocatura dello Stato).
********
8. All'esito dell'ordinanza della Suprema Corte questa corte è chiamata alla decisione in conformità del seguente criterio: “sulla base del regime delle
26 modalità di decisione del primo giudice e dei motivi di appello la Corte
distrettuale avrebbe dovuto, seguendo una graduazione logica, dapprima
disaminare il secondo, terzo e quarto motivo per poi passare, in caso di loro
accoglimento, alla trattazione della prima censura relativa alla questione
assorbita”(p. 5 ordinanza).
9. Con il primo motivo di appello la difesa erariale chiede venga accertato che “le somme richieste come corrispettivo della pura e semplice messa a disposizione di aree lagunari non oggetto di concessione sono dovute anche se quelle stesse aree non sono state occupate ed utilizzate dagli aderenti al (p.10 appello). CP_22
Il secondo motivo è volto a contrastare l'eccezione di prescrizione svolta dagli originari attori.
Sostengono le amministrazioni che il termine di prescrizione è quiquiennale e non decennale e ciò in quanto le porzioni lagunari erano state occupate in via provvisoria e non in forza di concessione;
viene inoltre ribadita la ritualità della documentazione dimessa (tramite deposito di DVD) a dimostrazione degli eventi interruttivi della prescrizione.
Con il terzo motivo viene contestata la decisione nella parte in cui, escludendo la natura consortile del il primo giudice non ha applicato l'art. 2615 c.c., CP_22
laddove prevede la responsabilità solidale fra consorzio e singoli consorziati
27 relativamente alle obbligazioni assunte per conto e nell'interesse dei consorziati e ciò a prescindere che vi sia la spendita del nome dei singoli consorziati.
Con il quarto motivo la difesa erariale contesta la decisione di primo grado nella parte in cui, avendo ritenuto il una società cooperativa, anzichè, come CP_22
sarebbe stato corretto, un consorzio, ha fatto applicazione dell'art. 2495 c.c. senza che ve ne fossero i presupposti, stante l'assenza di prova dello svolgimento di attività di liquidazione e dell'esito della stessa, non essendo neppure stato prodotto il bilancio finale di liquidazione.
10. Il terzo e il quarto motivo – seguendo l'ordine di graduazione indicato dalla corte- sono esaminati congiuntamente in quanto vertenti su questioni tra loro connesse, afferenti alla forma giuridica del sostenendo Controparte_30
le amministrazioni che l'ente abbia natura consortile e non, come ritenuto da controparte, una società cooperativa a responsabilità limitata.
Il Tribunale di Venezia con la sentenza n. 2645/17 aveva correttamente affermato che “Dai documenti prodotti da parte attrice si evince poi che era CP_22
una società cooperativa a responsabilità limitata, sottoposta a liquidazione coatta
amministrativa nel 2010 e cancellata dal registro imprese nel 2012 (doc. 1 e 2).
In verità la natura e forma di è punto controverso in causa, dal CP_22
momento che parte attrice ritiene che si tratti di cooperativa, pertanto disciplinata
28 dagli artt. 2511 e sego cc, mentre parte convenuta ritiene si tratti di consorzio, al
quale si applicherebbe diversa disciplina (artt. 2602 e sego cc), in particolare
1'art. 2615 comma 2 cc in forza del quale i singoli consorziati rispondono in
solido con il consorzio per le obbligazioni assunte per loro conto e per loro
interesse; ritiene questo Giudice che in conformità con quanto viene stabilito nello
Statuto originario e modificato di (doc. 1 parte attrice), che CP_22
richiamano tutti espressamente gli artt. 2511 e seg. cc., la forma societaria alla
quale si deve fare riferimento sia quella della società cooperativa, con relativa
disciplina applicabile”.
Tale statuizione va confermata non essendo dubitabile che il sia una CP_22
società cooperativa a responsabilità limitata ex art. 27 D.L.C.P.S. n. 1577/47 e art. 2511 c.c. e che tale forma sia stata mantenuta sino allo scioglimento decretato in data 19.9.12 con la cancellazione dal registro delle imprese a seguito di procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Invero, gli statuti che si sono succeduti nel tempo (doc. 1 attrice) hanno confermato tale forma giuridica con l'espresso richiamo alla disciplina contenuta negli artt. 2511 e ss. c.c. e alla finalità mutualistica dell'ente (si veda a titolo esemplificativo lo statuto approvato in data 4.3.95: “Ai sensi dell'art. 27 DLCPS
14/12/1947 n° 1577 e successive modifiche art. L. 17/2/71 n° 127 e art. 14 L.
29 31/01/1992 n° 59, è costituito [...] un Consorzio tra Cooperative [...] Tale
Consorzio è costituito sotto la denominazione “
[...]
ex art. 2511 c.c. Controparte_31
uniformando la propria organizzazione al concetto di mutualità senza fini di
lucro”).
Tale forma giuridica è poi confermata dal regime patrimoniale del
CO.VE.AL.LA. che è sempre stato disciplinato dall'art. 2518 c.c. (Responsabilità
per le obbligazioni sociali) a norma del quale: “Nelle società cooperative per le
obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”. Questa
formulazione era confermata anche dall'art. 1 dello Statuto del 2005 (“Delle
obbligazioni del Consorzio risponde solo il patrimonio sociale esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci, salvo le obbligazioni assunte per conto dei singoli soci, per le quali all'occorrenza personalmente i soci interessati”).
Né la difesa dell'Avvocatura ha indicato le specifiche motivazioni – con ciò
venendo al terzo motivo- per le quali al sarebbe dovuta essere CP_22
applicata la diversa disciplina dei consorzi, né deve fuorviare la denominazione di
, posto che al di là della Controparte_31
denominazione formale di consorzio, ciò che prevale è la disciplina sostanziale che i soci si sono dati, assumendo l'ente la forma giuridica della società
30 cooperativa a responsabilità limitata, richiamando espressamente la disciplina prevista per le cooperative e assumendo a cifra distintiva dell'ente lo scopo di mutualità e l'assenza di fini di lucro.
10.1 Il precipitato giuridico della qualificazione dell'ente in termini di società
cooperativa è l'applicazione dell'art. 2495 c.c. , per effetto del rinvio contenuto nell'art. 2519 c.c., il quale dispone che “ferma restando l'estinzione della società,
dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro
crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse
in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il
mancato pagamento è dipeso da colpa di questi . La domanda, se proposta entro
un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della
società”.
Il venne sciolto nel 2012 a seguito di procedura di liquidazione coatta CP_22
amministrativa e successivamente cancellato senza distribuzione di attivo (doc. 2
fasc. primo grado).
Sul punto appare dirimente -con ciò smentendo le deduzioni svolte dalle convenute circa la mancata prova dell'esistenza del bilancio finale di liquidazione e dell'assenza di residuo attivo- quanto dichiarato dal commissario liquidatore della cooperativa in sede di esecuzione degli adempimenti finali di chiusura della
31 procedura: “in qualità di commissario liquidatore della coop. in epigrafe, dichiaro
che in data 02.07.2012 è stato depositato il bilancio finale di liquidazione presso
la cancelleria del tribunale di Venezia, che il 12.07.2012 è stata data
comunicazione a tutti gli interessati attraverso pubblicazione in gazzetta ufficiale
e che nei successivi 20 giorni non sono pervenute contestazioni e/o opposizioni
avverso il ridetto provvedimento… appare doveroso precisare che, essendo stata
definita ai sensi dell'art. 2 l.17.0775 n. 400 per insussistenza di attivo, alla
cancellazione si provvederà in esenzione da ogni imposta, diritto e spesa”(doc. 2
fasc.primo grado parte attrice).
Ne consegue che stante l'assenza di poste attive e l'incapienza della società
cancellata, dovrà farsi applicazione della previsione dell'art. 2495 c.c. con conseguente impossibilità dei creditori sociali di far valere le proprie pretese nei confronti dei soci, non risultando che essi abbiano riscosso alcunchè dall'attività
di liquidazione, rappresentando, anzi, l'assenza di attivo liquidabile, causa di chiusura della procedura.
L'insussistenza di attivo è documentata dal bilancio finale in cui si dà atto che non sono state rinvenute poste attive, essendo l'attivo pari a euro zero a fronte di un passivo complessivo di euro 732.599,62; da qui l'inutilità di prosecuzione della
32 procedura stante l'assenza di attivo liquidabile (“non sono stati rinvenuti beni mobili e/o immobili”, ha dichiarato il liquidatore vedasi doc. 2 cit. ).
Sul punto vale ricordare che “in caso di credito non soddisfatto verso la società di
capitali cancellata dal registro delle imprese, il socio può essere obbligato a
rispondere verso il creditore sociale ove quest'ultimo provi l'avvenuta
distribuzione dell'attivo e la conseguente riscossione di una quota di esso da parte
del socio in base al bilancio finale di liquidazione, incombendo, di converso, sul
socio convenuto in giudizio l'onere della prova di aver effettivamente utilizzato le
somme ricevute in base al bilancio finale di liquidazione per il pagamento dei
debiti della società.” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. del 21/04/2023).
Nella fattispecie non vi è stata alcuna distribuzione di somme tra gli ex soci del
é tanto meno tra gli ex soci delle cooperative (cancellate) che vi CP_22
partecipavano, né la difesa erariale, pur a ciò onerata, ha offerto la prova della distribuzione dell'attivo a vantaggio dei soci.
11. Ne consegue l'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere dalle amministrazioni convenute e pertanto va dichiarato che nulla è dovuto dagli attori in favore delle convenute a titolo di corrispettivo per la messa a disposizione delle aree lagunari di cui è causa.
33 12. All'accertamento negativo del credito preteso dalle convenute consegue l'assorbimento delle ulteriori deduzioni svolte dalle parti.
13. Le spese di lite sono regolate tenuto conto della soccombenza delle convenute in riassunzione e dell'esito globale del processo (Cass. ord. 29056/2024) e sono liquidate in dispositivo sulla base del valore della causa e dell'attività svolta ,
applicati i parametri vigenti, nella misura media (ad esclusione della fase decisionale del presente giudizio, stante il deposito della sola comparsa conclusionale e avendo la stessa carattere riassuntivo e della fase istruttoria in quanto limitata alla trattazione, per le quali si applicano i valori minimi) secondo lo scaglione di pertinenza (euro 520.000,01 a euro 1.000.000,00).
Non vi è ragione di discostarsi da tale criterio atteso che la dedotta rinuncia all'appello da parte dell'Avvocatura dello Stato (peraltro a suo tempo non dichiarata da codesta Corte nel giudizio 191/18) risulta contraddetta dal ricorso per cassazione RG 19885/21 presentato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (avverso la sentenza della Corte n. 716/21) il quale ha provveduto,
inoltre, alla riassunzione del giudizio incardinando il giudizio RG 2335/2023; di talchè la condotta processuale non lineare della difesa erariale ha giustificato la riassunzione del giudizio da parte degli odierni attori.
34 13.1 Inoltre, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 9938
del 2014, non può trovare applicazione nell'ipotesi d'impugnazione, anche incidentale, della amministrazione pubblica, la disposizione, di cui al D.P.R. n.
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17, secondo cui "quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile la parte che l'ha proposta è tenuta a versare, un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione principale o incidentale". La
prenotazione a debito, infatti, concretandosi, secondo il citato D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, ex art. 3, lett. s) "nell'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero",
rende evidente che l'amministrazione pubblica non è tenuta a corrispondere effettivamente gli importi delle imposte e delle tasse che gravano sul processo. È,
invero, principio generale dell'assetto tributario che lo Stato e le altre
Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di sé stesso con la conseguenza che l'obbligazione non sorge.
Si tratta, quindi, sostanzialmente di una esenzione fiscale, ma che vale esclusivamente nei confronti dell'amministrazione pubblica. Difatti nella ipotesi
35 cui la controparte è soccombente relativamente alle spese, la stessa è tenuta al pagamento in favore dell'erario delle spese prenotate a debito analogamente a quanto sarebbe avvenuto nei confronti di qualsiasi altra parte vittoriosa. L'istituto della prenotazione a debito, pertanto, se per un verso esenta la pubblica amministrazione dal pagamento degli importi delle imposte e delle tasse - ivi compresi quelli afferenti al contributo unificato - che gravano sul processo,
assolve, altresì, alla funzione, sotto il profilo amministrativo contabile, di evitare che di detta esenzione possa giovarsi la controparte in caso di soccombenza e di sua condanna alle spese. Né può sottacersi che il contributo unificato, come precisato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 9840 del 5 maggio 2011, sulla scia di quanto già stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 73 del 2005,
ha natura tributaria e tale natura conserva 16 anche relativamente al raddoppio,
previsto dalla L. n. 228 del 2012, citato art. 1, comma 17, che ha introdotto del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, atteso che la finalità deflattiva e sanzionatoria della nuova norma non vale certamente a modificarne la sostanziale natura di tributo.
Stante, pertanto, la non debenza da parte delle convenute in riassunzione del versamento del contributo unificato, deve darsi atto della insussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,
36 comma 1-quater, introdotto della L. 24 dicembre 201, n. 228, art. 1, comma 17, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (così Cass., SU, 9938/2014 cit. e Cass.,
ordinanza n. 1778 del 29/01/2016).
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito dell' ordinanza n. 28326/2023 della Corte di Cassazione, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara che nulla è dovuto da parte attrice in favore delle convenute per l'utilizzo delle aree lagunari da parte della società
CP_22
- condanna parte convenuta alla rifusione di parte attrice delle spese di lite da questa sostenuta nel giudizio di cassazione che si liquidano in euro
14.000,00 nonché delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro
17.600,00 e così complessivamente euro 31.600,00 oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
37 - dà atto che non sussistono a carico di parte convenuta in riassunzione i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115
del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina ED BR
38
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 2320-2335/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. ED BR Presidente
dott. ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere rel.
dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 17479/
2023 del 09.06.2023 promosso da
(P. Iva: ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
Parte_2
(P. Iva: ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore;
CP_2
1 (P. Iva: ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore CP_4
(P. Iva;
Controparte_5
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_4 [...]
; (P. Iva: , in CP_6 Controparte_7 P.IVA_5
persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_8
(P. Iva: , in persona del legale Controparte_9 P.IVA_6
rappresentante pro tempore che agisce anche in proprio;
Parte_3
( ) in proprio e in qualità di legale CP_10 C.F._1
Con rappresentante della società . ; Controparte_11
, (P. Iva: , in persona del legale Controparte_13 P.IVA_7
rappresentante pro tempore;
Controparte_14
Controparte_15
P. Iva: ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_8
tempore , (C.F.: ), Parte_4 C.F._2
, (C.F. ), Parte_5 C.F._3
, (C.F. ), Parte_6 C.F._4
, (C.F: ), Parte_7 C.F._5
2 , (C.F.: ), in proprio e in qualità di Parte_8 C.F._6
legale rappresentante della , (P.Iva Controparte_16
), P.IVA_9
, (C.F.: , Parte_9 C.F._7
(C.F.: ); Parte_10 C.F._8
, (C.F.: , Parte_11 C.F._9
, (C.F.: ), Parte_12 C.F._10
, (C.F.: ), Parte_13 C.F._11
, (C.F. Parte_14 C.F._12
, (C.F.: ), in proprio e in qualità di ex Parte_15 C.F._13
legale rappresentante della disciolta società , Pt_16
(C.F.: ), Parte_17 C.F._14
(C.F.: , Parte_18 C.F._15
(C.F.: ), Parte_19 C.F._16
(C.F. ) Parte_20 C.F._17
(C.F. ) Parte_21 C.F._18
(C.F.: ), Parte_22 C.F._19
tutti rappresentati e difesi, come da rispettivi mandati in calce all'atto di citazione di primo grado RG 8737/15, dagli avv.ti Alessandro Di Blasi (
[...]
[... [...]
[...] [
) PEC: e LI Cazzagon C.F._20 Email_1
( ) PEC: C.F._21 Email_2
nonché (C.F.: rappresentato e Parte_23 C.F._22
difeso, come da mandato in calce all'atto di citazione di primo grado RG 8737/15,
dall'avv. LI Cazzagon ( ) PEC: C.F._21
Email_3
attori in riassunzione nel giudizio rg 2320/2023 e convenuti in riassunzione nel
giudizio rg 2335/2023
contro
-ex Controparte_17
e ora , PROVVEDITORATO Controparte_18 CP_19
alle RE HE ( CF. )-e per l' CP_20 P.IVA_10
(CF. ) in persona del rispettivo legale Controparte_21 P.IVA_11
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura dello
Stato di Venezia, ( CF.ADS94026160278) domiciliataria ex lege in Venezia,
piazza San Marco, Palazzo Reale nr.63, FAX 041.5224105; MAIL:
. Email_4
Convenute in riassunzione nel giudizio rg. 2320/2023 e attrici in riassunzione nel
giudizio rg.2335/2023
4 Oggetto: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza n. 28326/2023 della Corte di
Cassazione che ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Venezia
n. 716/2021
In punto: “contenzioso relativo a beni demaniali ”
CONCLUSIONI
attori in riassunzione nel giudizio rg 2320/2023 e convenuti in riassunzione nel
giudizio rg 2335/2023
a) rigettare i motivi di appello e le domande proposte dal
[...]
con atto di citazione in appello RG 191/18 in quanto Controparte_17
inammissibili e comunque infondati e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2645/17 e comunque, in accoglimento di tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado dagli odierni esponenti, disporsi:
− in via principale: accertarsi e dichiararsi la non debenza delle somme richieste dalle Amministrazioni convenute con note del 17.4.14 e del 14.7.15 e di ogni altro credito che dovesse essere vantato dalle stesse nei confronti degli esponenti per l'utilizzo delle aree lagunari da parte della società n ragione della CP_22
carenza di titolarità passiva del rapporto obbligatorio dedotto dalle
Amministrazioni convenute e della insussistenza di ogni e qualsiasi responsabilità
patrimoniale e solidale in capo agli stessi per le ragioni esposte in premessa;
− in
5 via subordinata: dichiararsi prescritto il diritto di credito azionato dalle
Amministrazioni convenute con note del 17.4.14 e del 14.7.15 e ogni altro credito che dovesse essere vantato dalle stesse nei confronti degli esponenti per l'utilizzo delle aree lagunari da parte della società er le ragioni esposte in CP_22
atto di citazione ed in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.; − in via ulteriormente subordinata: accertarsi e dichiararsi, per le ragioni esposte in atto di citazione ed in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., la non debenza delle somme richieste dalle Amministrazioni convenute con note del 17.4.14 e del
14.7.15 per l'utilizzo delle aree lagunari da parte della società n CP_22
ragione della infondatezza della pretesa erariale e comunque della violazione dei criteri di calcolo fissati dalla legge;
− in via estremamente subordinata: accertarsi e dichiararsi che rispetto all'eventuale somma dovuta dalla società
quantificabile in € 7.647,78 (euro CP_22
settemilaseicentoquarantasette/78) gli esponenti sono tenuti al pagamento in favore delle Amministrazioni convenute unicamente nei limiti della rispettiva quota di partecipazione al della durata temporale della suddetta CP_22
partecipazione, rideterminandosi in ogni caso l'importo complessivo con applicazione della tariffa ricognitoria ex D.M. n. 595/95 e Legge n. 41/82
commisurata alla superficie delle aree effettivamente utilizzate ed operando la
6 detrazione/compensazione della somma pari a € 51.645,69 già incamerata dalle
Amministrazioni convenute mediante escussione della fidejussione della società
− per l'effetto condannarsi le Amministrazioni convenute alla CP_22
restituzione in favore degli esponenti delle somme che venissero dalle stesse indebitamente riscosse in corso di causa, maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria dal pagamento al saldo;
− ferma restando la preliminare eccezione di nullità e di inammissibilità, rigettarsi in quanto infondata per le ragioni esposte in atto di citazione ed in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. la domanda riconvenzionale formulata dalle Amministrazioni convenute in comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.1.16; b) in ogni caso: rigettarsi in quanto inammissibili eventuali domande nuove del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti;
c) spese di lite integralmente refuse.
Convenute in riassunzione nel giudizio rg. 2320/2023 e attrici in riassunzione nel
giudizio rg.2335/2023
In via pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito, preso atto della mancata contestazione e della sostanziale confessione degli eventi funesti che hanno portato alla prematura dipartita delle società pretese riassumenti e del relativo difetto di mandato che le defunte non potevano rilasciare né confermare, si chiede di dichiarare la inesistenza e in subordine la nullità della citazione avversaria sub
7 RG.2320/2023 per insanabile difetto di mandato e/o per inesistenza dei NONPIU'-
soggetti pretesamente rappresentati e difesi salvo per quanto concerne le società
, e la decadenza dalla riassunzione e l' CP_1 CP_5 CP_15
estinzione dell' intero giudizio per mancata riassunzione a norma dell' art.393 cpc.
che non è sanabile con la costituzione nel giudizio sub RG.2335/2023 in cui la costituzione stessa delle controparti pretesamente costituite soffre delle medesime inesistenze e nullità insanabili con conseguente estinzione dell' intero processo in partibus quibus che affetta in due giudizi in epigrafe ex art.393 cpc.. Sempre in via pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito, vista l' illegale prosecuzione del giudizio da parte dei soci e/o legali rappresentanti delle defunte e delle poche superstiti società attrici (che non si sono dichiarati illimitatamente responsabili dei debiti sociali), si chiede di dichiarare che le Amministrazioni in epigrafe, in sede di precisazione delle conclusioni avevano rinunciato all' appello nei confronti dei soci e/o legali rappresentanti che non fossero illimitatamente responsabili, che non hanno accettato la rinuncia, e che conseguentemente la Corte d' Appello, con la sent.nr.716/2021 ha condannato le rinuncianti alle spese di lite anche a loro favore;
che la sentenza non è stata impugnata sul punto della rinuncia e della conseguente liquidazione della spese anche a favore dei destinatari della rinuncia, e che quindi la sentenza è passata in giudicato nei loro confronti, tanto è vero che non sono stati
8 notificati della citazione in riassunzione: si chiede pertanto di dichiarare che nei loro confronti si è già formato il giudicato e che quindi il loro intervento in entrambi i giudizi RR.GG 2320-2335/2023 è inammissibile, irricevibile,
improponibile, irricevibile e comunque infondato nel merito, con refusione delle relative spese a loro carico. Sempre in via pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito si chiede di dichiarare che le Amministrazioni statali in epigrafe hanno notificato la riassunzione solo a e Parte_24 CP_15
si chiede pertanto di dichiarare che nei loro confronti si è già formato il giudicato e che quindi l' intervento nel giudizio 2335/2023 di altre società è inammissibile,
irricevibile, improponibile, irricevibile e comunque infondato nel merito, con refusione delle relative spese a loro carico. Conseguentemente, voglia la Corte
d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, istanza e deduzione, previo rigetto delle avversarie eccezioni pregiudiziali, difese, allegazioni e deduzioni e subordinatamente all' integrale rigetto di queste e in accoglimento dei dedotti motivi d'appello, riformare la sentenza del Tribunale di Venezia in epigrafe nr.2645/2017 in RG.nr.8727/2015- Avv.Fracassi Paola nei limiti e per le ragioni di cui alla narrativa e alla strumentazione impugnatoria dell' atto d'appello e dell'
appello in riassunzione e della comparsa di costituzione in riassunzione cui il presente si è chiesto sia riunito, della sentenza di rinvio da parte della Corte di
9 Cassazione e della presente comparsa di costituzione e risposta in riassunzione, a norma dell' art.394 co.3 cpc., e per l'effetto: in via preliminare in rito dichiarare che le Amministrazioni statali hanno agito in via riconvenzionale consequenziale,
non solo per la condanna delle controparti ma anche, e in via pregiudiziale, per il previo accertamento e/o la dichiarazione di originaria esistenza in tutto o in parte del credito azionato con gli atti che le medesime controparti hanno impugnato, e che le Amministrazioni statali hanno già rinunciato, in fase di appello, al gravame nei confronti dei sedicenti legali rappresentanti e/o soci di ogni società consorziata appellata, salvo per l' ipotesi in cui il legale rappresentante e/o il socio fosse illimitatamente responsabile;
dichiarare altresì che si deve intendere che l'
aveva appellato la sentenza nr.716/2021 della Corte d' Controparte_21
Appello solo sul presupposto e a condizione che la Corte territoriale la ritenesse munita della titolarità sostanziale del credito e quindi, solo in tal caso, della legittimazione passiva sulle domande attoree di primo grado;
in caso contrario dichiarare che non vanta alcun interesse al gravame, cui rinuncia totalmente, salvo che per le spese di primo grado, che in tal caso non potrebbero essere poste a suo carico.
Considerato che
la Corte di Cassazione ha confermato la necessità che la
Corte Territoriale esamini nel merito le questioni di cui al §.1-2, pag.3 Ordinanza
Cass.28326/2023, in attuazione del relativo motivo del ricorso di legittimità
10 accolto dalla Corte di Cassazione: In accoglimento del primo motivo di appello si chiede di dichiarare che le somme richieste come corrispettivo della messa a disposizione di aree lagunari oggetto di mera autorizzazione e non di concessione,
sono dovute anche se quelle stesse aree non sono state occupate ed utilizzate dagli aderenti al e che comunque non risultava applicabile la decurtazione CP_22
fino al 10%, e che pertanto in riforma della decisione gravata dovrà essere rigettata la domanda attorea ed accertato in tutto o in parte il credito statale e accolta la domanda riconvenzionale di condanna dispiegata dalle Amministrazioni statali convenute. Comunque, e quantomeno in via subordinata alla eventuale ritenuta inammissibilità del primo motivo e/o non appellabilità della sentenza tribunalizia sul punto nonostante quanto statuito dalla Corte di Cassazione in sede di RINVIO:
a) si chiede di rigettare l' avversaria pretesa, implicitamente accolta dal Tribunale
che le somme dovute dalle ditte e/o società consorziate nel e/o da CP_22
(e richieste come corrispettivo della mera messa a disposizione di aree CP_22
lagunari oggetto di autorizzazione all' occupazione e/o all' utilizzo) non sarebbero da costoro dovute qualora quelle aree non siano state occupate tutte ed utilizzate dagli aderenti al e/o lo siano state solo in tempi successivi alla messa CP_22
a disposizione, accertando così la consistenza del credito erariale azionato con gli atti che le medesime controparti hanno impugnato: pagg.15 e segg. dell' avversaria
11 comp.risp.in appello anche con riferimento a tutte le aree lagunari poi effettivamente messe a disposizione nel periodo 1995-2005; b) si chiede di rigettare l' avversaria pretesa implicitamente accolta dal Tribunale che le somme richieste come corrispettivo della messa a disposizione di aree lagunari oggetto di mera autorizzazione e non di concessione sarebbero dovute solo nella misura ricognitiva del 10% (pagg.16 ultime righe e segg. dell' avversaria comp.cost.in appello) di quanto richiesto dal MIT-ex Magistrato alle Acque ora e di CP_19
rigettare la pretesa applicabilità del D.M. n.595/1995, e dell' art. 1, comma 2, lett.
i), L. n. 164/1998, modificativo dell' art. 27-ter l. n. 41/1982 e quindi l' art. 23
d.lgs. n. 154/2004, abrogativo sia della L. n. 41/1982, sia della L. n. 164/1998,
ampliativi della norme di “favore” contenute nel d.m. n. 595/1995 (anche a prescindere dal fatto che non sussistessero “strutture produttive”, pagg.19 ultime righe e segg.comp.risp.in appello delle cooperative), sicchè dovrà anche essere dichiarato che l' intero credito dello Stato NON è già stato soddisfatto mediante l'
escussione del fideiussore;
c) Che quindi, in conseguenza del rigetto delle tesi sostenute dalle appellate implicitamente accolte dal Tribunale, si chiede sia accertata la consistenza ed esistenza del credito erariale azionato con gli atti che le medesime controparti hanno impugnato in primo grado dichiarando che le somme richieste dall' ex Magistrato alle Acque sono dovute per il solo fatto che
12 (come è pacificamente accaduto) non è mai stata rilasciata alle parti attrici e/o al una qualsiasi concessione ma solo una serie di autorizzazioni provvisorie CP_22
ad occupare aree lagunari messe loro a disposizione e altresì che sono dovute per il solo fatto che le cooperative consorziate pur autorizzate non hanno occupato tutte le aree messe a loro disposizione, o comunque le hanno occupate con e/o senza strutture produttive ma al più solo con gli allevamenti di molluschi bivalvi,
nel pieno rispetto delle autorizzazioni negoziate da d)Si chiede di CP_22
dichiarare che non è applicabile la normativa invocata da controparte (D.M.
n.595/1995, e art. 1, comma 2, lett. i), l. n. 164/1998, modificativo dell' art. 27-ter l. n. 41/1982 e quindi l' art. 23 d.lgs. n. 154/2004, abrogativo sia della L. n.
41/1982, sia della L. n. 164/1998, mentre le misure contenute nel d.m. n. 595/1995
sono state circoscritte alle sole cooperative o consorzi di cooperative di pescatori,
quali sono le attuali controparti), in considerazione della mancanza di una concessione in relazione alla messa a disposizione delle aree lagunari da cui si è
originato il credito attivato in sede stragiudiziale e poi con domanda riconvenzionale;
e) In particolare si chiede di dichiarare che è infondata la pretesa avversaria consistente nell' affermazione del diritto a veder applicare al CP_22
e quindi alle consorziate il canone previsto dall' art.
1-co.2 della Legge164/1998,
canone pari a un/decimo di quello stabilito dal DM.595/1995 canone detto anche
13 “ricognitorio; f) In ulteriore precisazione si chiede di dichiarare che sono infondate le pretese avversarie di dovere tutt' al più il canone ricognitorio pari a un/decimo di quello stabilito dal DM.595/1995 per il solo fatto che le cooperative consorziate non hanno occupato tutte le aree autorizzate anche con strutture produttive ma, al più, con gli allevamenti di molluschi bivalvi, che a detta di parti appellate non ammetterebbero mai strutture produttive (pag.20 comp.risp.in appello). Nel caso di mancato accoglimento del PRIMO motivo e/o di mancata piena dichiarazione di infondatezza nel merito delle avversarie argomentazioni di cui sopra da “a” ad
“f” (che costituiscono FATTORI CONDIZIONANTI), si chiede di non procedere all' esame di tutti i restanti motivi di gravame perché, sempre in tal caso, si dichiara di non avervi più alcun interesse e quindi si dichiara espressamente di rinunziarvi. In caso di mancato accoglimento nel merito del secondo motivo e/o di accoglimento delle suddette pretese avversarie, anche implicito e/o per preteso
“assorbimento”, si rinuncia integralmente all' appello. In caso di mancato
ESPLICITO rigetto NEL MERITO delle avversarie argomentazioni sopra riassunte da “a” ad “f” si chiede di non procedere all' esame degli altri motivi di gravame (anche perché logicamente e/o giuridicamente subordinati in via preclusiva al rigetto delle avversarie pretese in diritto sopra riassunte). Si chiede di passare ad esaminare gli altri motivi di appello solo in caso di espresso
14 accoglimento del primo motivo di appello nel merito e/o di espresso rigetto delle pretese avversarie da “a” ad ”f”. In caso di mancato esame dei fattori condizionanti e/o del primo motivo di gravame le parti appellanti non hanno alcun interesse all'
esame degli altri motivi di appello, così come non vi hanno interesse nel caso in cui la Corte si pronunzi nel merito sui fattori condizionanti di cui alle lettere da
“a” ad “f” in senso sfavorevole per le Amministrazioni appellanti, e/o non accolga il primo motivo di gravame: nella ricorrenza di entrambe tali ipotesi TUTTI I
restanti MOTIVI DI APPELLO devono intendersi espressamente rinunciati;
Pertanto, e in via preclusivamente condizionata a quanto appena rinunciato, e in via subordinata all' accoglimento del primo motivo e/o al rigetto nel merito delle avversarie pretese di cui alle lettere dalla “a” alla “f” si propongono gli ulteriori seguenti motivi e, in via preclusivamente condizionata a quanto appena rinunciato,
in accoglimento del TERZO motivo si chiede di dichiarare che l' avvenuta liquidazione del Consorzio Covealla è il presupposto della responsabilità degli aderenti al Consorzio stesso che hanno agito nel presente giudizio in quanto tali e/o in quanto soci illimitatamente responsabili delle società aderenti, e che pertanto in riforma della decisione gravata dovrà essere rigettata la relativa domanda attorea ed accolta la domanda riconvenzionale delle Amministrazioni
statali titolari del credito di condanna delle controparti a corrispondere in via
15 solidale le somme richieste in stragiudiziale con gli atti contestati ex adverso,
maggiorate degli interessi legali L.231/2002 art.5, dalla richiesta fino al saldo. In
particolare in accoglimento del motivo si chiede di dichiarare che l' Pt_25
avvenuta liquidazione del è il presupposto della responsabilità delle ditte CP_22
aderenti al Consorzio che hanno agito nel presente giudizio in quanto tali e/o in quanto a loro volta soci di società aderenti e non più esistenti, che non hanno provato il completamento e l' esito della liquidazione della rispettiva società
cooperativa, e che pertanto in riforma della decisione gravata dovrà essere rigettata la domanda attorea ed accolta la domanda riconvenzionale delle Amministrazioni
statali convenute in primo grado e ora appellanti, titolari del credito, di condanna delle controparti a corrispondere in via solidale le somme richieste in stragiudiziale con gli atti contestati ex adverso, maggiorate degli interessi legali
L.231/2002 art.5, dalla richiesta fino al saldo. in accoglimento del SECONDO
motivo, e subordinatamente all' accoglimento del primo e del rigetto delle questioni condizionanti esposte in aggiunta al primo motivo e/o al rigetto nel merito delle avversarie pretese di cui alle lettere dalla “a” alla “f”, e all'
accoglimento del terzo e del quarto motivo, si chiede di dichiarare che nessuna norma commina espressamente la nullità della produzione documentale effettuata in sede di comparsa di costituzione e risposta nella forma del supporto informatico
16 DVD anziché cartaceo, e che dunque la nullità della produzione non poteva essere pronunciata e quella documentazione doveva essere esaminata, e dunque, che doveva essere dichiarata l' avvenuta plurima interruzione della prescrizione
(decennale e non quinquennale) da parte del creditore e la natura consortile del e che l' Amministrazione ha correttamente e doverosamente CP_22
documentato e provato, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, l'
avvenuta interruzione della prescrizione del proprio credito controverso, e che pertanto in riforma della decisione gravata dovrà essere rigettata la domanda attorea ed accolta la domanda riconvenzionale delle Amministrazioni statali convenute di condanna delle controparti a corrispondere in via solidale le somme richieste in stragiudiziale con gli atti contestati ex adverso, maggiorate degli interessi legali 231/2002 art.5, dalla richiesta fino al saldo. Si chiede in ogni caso di dichiarare in via principale e pregiudiziale e/o preliminare di rito che la riassunzione proposta da tutte le società estinte e/o fallite e/o da tutte le persone fisiche indicate nell' epigrafe dell' avversario atto di riassunzione è inammissibile,
improcedibile, improponibile irricevibile, anche per sopravvenuta inesistenza delle società e/o per inesistenza e/o nullità anche del mandato e/o IN
SUBORDINE, per avvenuta estinzione del giudizio ex art.393 cpc. per già
avvenuta rinuncia all' appello, alla domanda e al credito da parte delle
17 Amministrazioni statali nei confronti della persone fisiche nei cui confronti non risulti provata la illimitata responsabilità per i debiti sociali e in ulteriore subordine per l' avvenuto passaggio in giudicato della sentenza nr.2645/2017 del Tribunale
di Venezia: vanno pertanto liquidate le spese di lite a carico delle CP_23
controparti tutte nel caso in cui contestino l' avvenuta estinzione e/o la improcedibilità e/o l' inammissibilità e/o la improponibilità e/o la irricevibilità
della prosecuzione del giudizio per costoro, spese da liquidarsi in misura non inferiore al doppio di quanto globalmente liquidato dalla Corte d' Appello con la sent.nr.716/2021 resa nel giudizio sub R.G.191/2018. Con vittoria di spese, diritti e onorari del quadruplo grado di giudizio in misura doppia rispetto alla somma delle liquidazioni di primo e secondo grado e in via solidale anche nei confronti delle società superstiti ancora in giudizio. Si dichiara che il valore della causa è di
€.580.000,00 circa, senza interessi e rivalutazione, e che il contributo unificato è
pari ad €. euro 2.539,000 che andrà prenotato a debito perché appellanti sono
Amministrazioni dello Stato (per l' Agenzia dispone in tal senso l'art. 69
ult.co.RD. 2440/1923). Si rideposita il foglio conclusioni in appello e l' atto di citazione in appello, già incorporati ex lege nel fascicolo di ufficio, dichiarando che tali atti costituiscono la copia informatica dei detti documenti estratta dal PCT
18 nel R.G.181/2018 APP-VE, il cui gestore risponde quindi della conformità di detti atti rispetto agli originali già depositati e incorporati nel fascicolo di ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori, in parte società detentrici di quote del (d'ora Controparte_24
innanzi anche ed in parte persone fisiche, soci di cooperative CP_22
anch'esse socie di convenivano in giudizio davanti al Tribunale CP_22
di Venezia, il
[...]
Controparte_25
e l' , per far accertare l'inesistenza del credito
[...] Controparte_21
di €592.934,09, fatto valere nei loro confronti dal Direttore Regionale
dell' e dal Presidente del Controparte_21 [...]
quale Controparte_26
corrispettivo dovuto per l'occupazione di aree lagunari da destinare all'attività di pesca, che era stata autorizzata provvisoriamente a favore del Consorzio con atto n. 4752 del 06.06.1995 del Magistrato alle Acque e rinnovata di anno in anno sino al 30.06.2005.
Gli attori deducevano di aver fatto parte in passato del ente CP_22
costituito in forma di società cooperativa a responsabilità limitata ex art. 27
D.L.C.P.S. n. 1577/47 e art. 2511 c.c. e partecipato da società ed imprese
19 individuali aventi per attività prevalente la pesca, l'allevamento, la raccolta di molluschi, mitili e crostacei nella laguna di Venezia, che dopo aver modificato la propria denominazione in a.Ve.” nel 2005, era stato posto in liquidazione CP_27
coatta amministrativa nel 2010 e cancellato dal registro delle imprese il
19.09.2012 e riferivano di aver ricevuto con note del 17.04.2014 e del 14.07.2015
la richiesta di pagamento dell'importo sopraindicato dal Direttore Regionale
dell' e dal Presidente del Provveditorato Interregionale. Controparte_21
Eccepivano il loro difetto di legittimazione passiva, stante l'applicabilità alle cooperative dell'art. 2495 c.c. per effetto del richiamo operato dall'art. 2519 c.c.
alle disposizioni sulla società per azioni, la prescrizione dei diritti fatti valere dalle autorità convenute per il decorso del termine di cinque anni e comunque la non debenza delle somme richieste.
In subordine, chiedevano che il corrispettivo venisse rideterminato in riferimento alle sole aree effettivamente occupate, con riduzione al 10% ex art. 27 ter della legge n. 41 del 17 febbraio 1982, detratto l'importo già incamerato dall'amministrazione mediante escussione della fideiussione bancaria e richiesta di condanna di quest'ultima a restituire la differenza.
Si costituivano in giudizio il
[...]
Controparte_28
[...] [...]
[...] [
e l' , i quali contestavano le avverse
[...] Controparte_21
difese ed invocavano la responsabilità solidale dei consorziati aderenti al ulla base della previsione di cui agli artt. 2606 e 2615, secondo CP_22
comma, c.c., vertendosi in materia di obbligazioni assunte nell'interesse dei consorziati.
In via riconvenzionale, chiedevano la condanna degli attori al pagamento delle somme dovute per l'utilizzo dei beni demaniali, per il periodo non coperto da prescrizione.
2.Il Tribunale di Venezia con la sentenza n. 2645/17 del 14.12.2017 dichiarava non dovute le somme richieste a seguito dell'estinzione della società cooperativa e stante l'assenza di attivo patrimoniale sulla base del bilancio finale di liquidazione, condannava gli attori alla refusione delle spese di lite.
3. Proponevano appello il
[...]
e l' , Controparte_25 Controparte_21
affidato a cinque motivi di gravame.
3.1 Con il primo motivo chiedevano l'accertamento della debenza dei canoni per effetto della messa a disposizione delle aree demaniali, a prescindere dalla superficie in concreto occupata e utilizzata dagli aderenti al Parte_26
[...
3.2 Con il secondo motivo censuravano l'errore in cui era incorso il tribunale per avere accolto l'eccezione di prescrizione, ritenendo che avesse durata quinquennale anziché decennale e per aver omesso di prendere in considerazione gli atti interruttivi della prescrizione specificamente indicati dai convenuti ed allegati su supporto informatico (CD rom), ma che in sentenza erano stati dichiarati inutilizzabili in violazione del principio della libertà delle forme sancito dall'art. 156 c.p.c.
3.3. Con il terzo motivo contestavano la decisione di primo grado laddove aveva escluso la responsabilità solidale dei singoli consorziati per le obbligazioni assunte dal er conto degli stessi ed indipendentemente dalla spendita del CP_22
loro nome, così violando l'art. 2615, secondo comma, c.c.
3.4 Con il quarto motivo lamentavano che il tribunale, oltre a ignorare la natura consortile di non avesse considerato che a seguito della sua CP_22
estinzione il credito poteva essere fatto valere solamente nei confronti dei singoli consorziati e che comunque gli attori non avevano prodotto il bilancio finale di liquidazione e quindi provato l'assenza di attivo patrimoniale.
3.5 Con il quinto motivo censuravano la sentenza per non aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' in quanto estranea alla Controparte_21
pretesa oggetto di causa.
22 4.Si costituivano gli originari attori, eccependo preliminarmente l'inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e chiedendone comunque il rigetto nel merito e la conferma della sentenza impugnata nonché in subordine riproponendo tutte le contestazioni già sollevate in primo grado e rimaste assorbite.
5. La corte d'appello di Venezia con la sentenza n. 716/2021 del 22.03.2021
respingeva l'appello e condannava il e l' alla CP_17 Controparte_21
refusione delle spese di lite.
5.1 Osservava la corte: a) che il primo motivo di appello era inammissibile in quanto costituiva una mera riproposizione di argomenti non trattati dal Tribunale
e, di conseguenza, non coglieva le rationes decidendi della sentenza di primo grado;
b) che risultava precluso l'esame del secondo terzo e quarto motivo stante l'espressa rinuncia contenuta nelle conclusioni dell'appellante; c) che, andava riconosciuta la legittimazione a contraddire dell' essendosi Controparte_21
la stessa affermata titolare del credito dedotto in giudizio sottoscrivendo a mezzo del proprio direttore l'atto di costituzione in mora.
5.2 Con ordinanza n. 28326/2023 la Corte di Cassazione accoglieva il primo,
secondo e terzo motivo, rigettava il quarto motivo e cassava la sentenza con rinvio alla corte lagunare.
23 Riteneva la corte che “sulla base del regime delle modalità di decisione del primo
giudice e dei motivi di appello la Corte distrettuale avrebbe dovuto, seguendo una
graduazione logica, dapprima disaminare il secondo, terzo e quarto motivo per
poi passare, in caso di loro accoglimento, alla trattazione della prima censura
relativa alla questione assorbita” e, ancora, “i giudici di seconde cure avrebbero
dovuto tuttavia pronunciarsi sui residui motivi che investivano la carenza di
titolarità passiva del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio e la sua
prescrizione, secondo quella che era la corretta e logica graduazione delle difese
svolte con l'atto di appello”.
6. La causa veniva riassunta ai sensi dell'art. 392 c.p.c. dagli originari attori (causa iscritta a ruolo al n. 2320/2023) e dal nonché dall' CP_17 Controparte_21
(causa iscritta a ruolo al n. 2335/2023).
I due procedimenti, conseguenti alla cassazione con rinvio della medesima sentenza, venivano riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. con ordinanza del
24.10.2024, in quanto vertenti sulla medesima controversia e stante l'identità dei soggetti parte dei due procedimenti.
6.1. Gli originari attori, nel riassumere la causa a seguito della cassazione con rinvio, si richiamavano agli argomenti già svolti nei precedenti gradi di giudizio,
rimarcavano che il secondo motivo di appello (attinente alla eccepita prescrizione
24 del diritto della Amministrazione al pagamento dei canoni) era inammissibile posto che la sentenza di primo grado n. 2645/17 non conteneva alcuna statuizione in merito alla dedotta eccezione, di talchè l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado era rimasta assorbita dalla declaratoria di inesistenza del credito.
Con riferimento al terzo motivo di appello, ribadivano (richiamando gli Statuti
dell'ente) che il non era (e non era mai stato) un consorzio ex CP_22
art. 2602 c.c. , esso era una società cooperativa a responsabilità limitata alla quale era applicabile la previsione dell'art. 2495 c.c., con conseguente assenza di responsabilità da parte dei soci in caso di estinzione della società con assenza di attivo.
Con riferimento al quarto motivo di appello ribadivano l'applicabilità al CP_22
dell'art. 2495 c.c., come correttamente ritenuto dal tribunale e ciò in considerazione della natura di società cooperativa dell'ente.
Quanto al primo motivo di appello (relativo alla debenza dei canoni a prescindere dalla superficie in concreto occupata) gli attori in riassunzione ne ribadiscono l'inammissibilità in quanto non si confronta con le rationes della sentenza di primo grado e nel merito contestano il fondamento della pretesa creditoria.
Si costituivano nel giudizio il e l' , i quali CP_17 Controparte_21
deducevano che: solamente le società , CAM Parte_27 CP_15
25 s.r.l e erano attive, essendo tutte le altre società cancellate di Controparte_29
talchè nei loro confronti il giudizio doveva ritenersi estinto, quanto alle società
attive, non essendo stata dimostrata la volontà attuale di riassumere il giudizio,
concludevano come in epigrafe.
7. Con separato atto di citazione ( causa R.G 2335/2023) riassumevano la causa il e l' , i quali deducevano che in caso di mancato CP_17 Controparte_21
esame del primo motivo di appello veniva meno l'interesse all'esame degli ulteriori motivi di appello ai quali rinunciavano;
concludevano come in epigrafe.
7.1 Si costituivano nel predetto giudizio le società e le persone fisiche, originari attori, già soci di le quali riproponevano le argomentazioni già CP_22
svolte nei precedenti gradi di giudizio, oltre a quelle già svolte nell'instaurato (RG
2320/2023) giudizio in riassunzione.
Le cause riunite erano istruite documentalmente e rimesse in decisione all'udienza del 23.10.2025 tenutasi in forma cartolare, previa concessione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi (nessun scritto conclusivo veniva depositato dall'Avvocatura dello Stato).
********
8. All'esito dell'ordinanza della Suprema Corte questa corte è chiamata alla decisione in conformità del seguente criterio: “sulla base del regime delle
26 modalità di decisione del primo giudice e dei motivi di appello la Corte
distrettuale avrebbe dovuto, seguendo una graduazione logica, dapprima
disaminare il secondo, terzo e quarto motivo per poi passare, in caso di loro
accoglimento, alla trattazione della prima censura relativa alla questione
assorbita”(p. 5 ordinanza).
9. Con il primo motivo di appello la difesa erariale chiede venga accertato che “le somme richieste come corrispettivo della pura e semplice messa a disposizione di aree lagunari non oggetto di concessione sono dovute anche se quelle stesse aree non sono state occupate ed utilizzate dagli aderenti al (p.10 appello). CP_22
Il secondo motivo è volto a contrastare l'eccezione di prescrizione svolta dagli originari attori.
Sostengono le amministrazioni che il termine di prescrizione è quiquiennale e non decennale e ciò in quanto le porzioni lagunari erano state occupate in via provvisoria e non in forza di concessione;
viene inoltre ribadita la ritualità della documentazione dimessa (tramite deposito di DVD) a dimostrazione degli eventi interruttivi della prescrizione.
Con il terzo motivo viene contestata la decisione nella parte in cui, escludendo la natura consortile del il primo giudice non ha applicato l'art. 2615 c.c., CP_22
laddove prevede la responsabilità solidale fra consorzio e singoli consorziati
27 relativamente alle obbligazioni assunte per conto e nell'interesse dei consorziati e ciò a prescindere che vi sia la spendita del nome dei singoli consorziati.
Con il quarto motivo la difesa erariale contesta la decisione di primo grado nella parte in cui, avendo ritenuto il una società cooperativa, anzichè, come CP_22
sarebbe stato corretto, un consorzio, ha fatto applicazione dell'art. 2495 c.c. senza che ve ne fossero i presupposti, stante l'assenza di prova dello svolgimento di attività di liquidazione e dell'esito della stessa, non essendo neppure stato prodotto il bilancio finale di liquidazione.
10. Il terzo e il quarto motivo – seguendo l'ordine di graduazione indicato dalla corte- sono esaminati congiuntamente in quanto vertenti su questioni tra loro connesse, afferenti alla forma giuridica del sostenendo Controparte_30
le amministrazioni che l'ente abbia natura consortile e non, come ritenuto da controparte, una società cooperativa a responsabilità limitata.
Il Tribunale di Venezia con la sentenza n. 2645/17 aveva correttamente affermato che “Dai documenti prodotti da parte attrice si evince poi che era CP_22
una società cooperativa a responsabilità limitata, sottoposta a liquidazione coatta
amministrativa nel 2010 e cancellata dal registro imprese nel 2012 (doc. 1 e 2).
In verità la natura e forma di è punto controverso in causa, dal CP_22
momento che parte attrice ritiene che si tratti di cooperativa, pertanto disciplinata
28 dagli artt. 2511 e sego cc, mentre parte convenuta ritiene si tratti di consorzio, al
quale si applicherebbe diversa disciplina (artt. 2602 e sego cc), in particolare
1'art. 2615 comma 2 cc in forza del quale i singoli consorziati rispondono in
solido con il consorzio per le obbligazioni assunte per loro conto e per loro
interesse; ritiene questo Giudice che in conformità con quanto viene stabilito nello
Statuto originario e modificato di (doc. 1 parte attrice), che CP_22
richiamano tutti espressamente gli artt. 2511 e seg. cc., la forma societaria alla
quale si deve fare riferimento sia quella della società cooperativa, con relativa
disciplina applicabile”.
Tale statuizione va confermata non essendo dubitabile che il sia una CP_22
società cooperativa a responsabilità limitata ex art. 27 D.L.C.P.S. n. 1577/47 e art. 2511 c.c. e che tale forma sia stata mantenuta sino allo scioglimento decretato in data 19.9.12 con la cancellazione dal registro delle imprese a seguito di procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Invero, gli statuti che si sono succeduti nel tempo (doc. 1 attrice) hanno confermato tale forma giuridica con l'espresso richiamo alla disciplina contenuta negli artt. 2511 e ss. c.c. e alla finalità mutualistica dell'ente (si veda a titolo esemplificativo lo statuto approvato in data 4.3.95: “Ai sensi dell'art. 27 DLCPS
14/12/1947 n° 1577 e successive modifiche art. L. 17/2/71 n° 127 e art. 14 L.
29 31/01/1992 n° 59, è costituito [...] un Consorzio tra Cooperative [...] Tale
Consorzio è costituito sotto la denominazione “
[...]
ex art. 2511 c.c. Controparte_31
uniformando la propria organizzazione al concetto di mutualità senza fini di
lucro”).
Tale forma giuridica è poi confermata dal regime patrimoniale del
CO.VE.AL.LA. che è sempre stato disciplinato dall'art. 2518 c.c. (Responsabilità
per le obbligazioni sociali) a norma del quale: “Nelle società cooperative per le
obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”. Questa
formulazione era confermata anche dall'art. 1 dello Statuto del 2005 (“Delle
obbligazioni del Consorzio risponde solo il patrimonio sociale esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci, salvo le obbligazioni assunte per conto dei singoli soci, per le quali all'occorrenza personalmente i soci interessati”).
Né la difesa dell'Avvocatura ha indicato le specifiche motivazioni – con ciò
venendo al terzo motivo- per le quali al sarebbe dovuta essere CP_22
applicata la diversa disciplina dei consorzi, né deve fuorviare la denominazione di
, posto che al di là della Controparte_31
denominazione formale di consorzio, ciò che prevale è la disciplina sostanziale che i soci si sono dati, assumendo l'ente la forma giuridica della società
30 cooperativa a responsabilità limitata, richiamando espressamente la disciplina prevista per le cooperative e assumendo a cifra distintiva dell'ente lo scopo di mutualità e l'assenza di fini di lucro.
10.1 Il precipitato giuridico della qualificazione dell'ente in termini di società
cooperativa è l'applicazione dell'art. 2495 c.c. , per effetto del rinvio contenuto nell'art. 2519 c.c., il quale dispone che “ferma restando l'estinzione della società,
dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro
crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse
in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il
mancato pagamento è dipeso da colpa di questi . La domanda, se proposta entro
un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della
società”.
Il venne sciolto nel 2012 a seguito di procedura di liquidazione coatta CP_22
amministrativa e successivamente cancellato senza distribuzione di attivo (doc. 2
fasc. primo grado).
Sul punto appare dirimente -con ciò smentendo le deduzioni svolte dalle convenute circa la mancata prova dell'esistenza del bilancio finale di liquidazione e dell'assenza di residuo attivo- quanto dichiarato dal commissario liquidatore della cooperativa in sede di esecuzione degli adempimenti finali di chiusura della
31 procedura: “in qualità di commissario liquidatore della coop. in epigrafe, dichiaro
che in data 02.07.2012 è stato depositato il bilancio finale di liquidazione presso
la cancelleria del tribunale di Venezia, che il 12.07.2012 è stata data
comunicazione a tutti gli interessati attraverso pubblicazione in gazzetta ufficiale
e che nei successivi 20 giorni non sono pervenute contestazioni e/o opposizioni
avverso il ridetto provvedimento… appare doveroso precisare che, essendo stata
definita ai sensi dell'art. 2 l.17.0775 n. 400 per insussistenza di attivo, alla
cancellazione si provvederà in esenzione da ogni imposta, diritto e spesa”(doc. 2
fasc.primo grado parte attrice).
Ne consegue che stante l'assenza di poste attive e l'incapienza della società
cancellata, dovrà farsi applicazione della previsione dell'art. 2495 c.c. con conseguente impossibilità dei creditori sociali di far valere le proprie pretese nei confronti dei soci, non risultando che essi abbiano riscosso alcunchè dall'attività
di liquidazione, rappresentando, anzi, l'assenza di attivo liquidabile, causa di chiusura della procedura.
L'insussistenza di attivo è documentata dal bilancio finale in cui si dà atto che non sono state rinvenute poste attive, essendo l'attivo pari a euro zero a fronte di un passivo complessivo di euro 732.599,62; da qui l'inutilità di prosecuzione della
32 procedura stante l'assenza di attivo liquidabile (“non sono stati rinvenuti beni mobili e/o immobili”, ha dichiarato il liquidatore vedasi doc. 2 cit. ).
Sul punto vale ricordare che “in caso di credito non soddisfatto verso la società di
capitali cancellata dal registro delle imprese, il socio può essere obbligato a
rispondere verso il creditore sociale ove quest'ultimo provi l'avvenuta
distribuzione dell'attivo e la conseguente riscossione di una quota di esso da parte
del socio in base al bilancio finale di liquidazione, incombendo, di converso, sul
socio convenuto in giudizio l'onere della prova di aver effettivamente utilizzato le
somme ricevute in base al bilancio finale di liquidazione per il pagamento dei
debiti della società.” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. del 21/04/2023).
Nella fattispecie non vi è stata alcuna distribuzione di somme tra gli ex soci del
é tanto meno tra gli ex soci delle cooperative (cancellate) che vi CP_22
partecipavano, né la difesa erariale, pur a ciò onerata, ha offerto la prova della distribuzione dell'attivo a vantaggio dei soci.
11. Ne consegue l'infondatezza della pretesa creditoria fatta valere dalle amministrazioni convenute e pertanto va dichiarato che nulla è dovuto dagli attori in favore delle convenute a titolo di corrispettivo per la messa a disposizione delle aree lagunari di cui è causa.
33 12. All'accertamento negativo del credito preteso dalle convenute consegue l'assorbimento delle ulteriori deduzioni svolte dalle parti.
13. Le spese di lite sono regolate tenuto conto della soccombenza delle convenute in riassunzione e dell'esito globale del processo (Cass. ord. 29056/2024) e sono liquidate in dispositivo sulla base del valore della causa e dell'attività svolta ,
applicati i parametri vigenti, nella misura media (ad esclusione della fase decisionale del presente giudizio, stante il deposito della sola comparsa conclusionale e avendo la stessa carattere riassuntivo e della fase istruttoria in quanto limitata alla trattazione, per le quali si applicano i valori minimi) secondo lo scaglione di pertinenza (euro 520.000,01 a euro 1.000.000,00).
Non vi è ragione di discostarsi da tale criterio atteso che la dedotta rinuncia all'appello da parte dell'Avvocatura dello Stato (peraltro a suo tempo non dichiarata da codesta Corte nel giudizio 191/18) risulta contraddetta dal ricorso per cassazione RG 19885/21 presentato dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (avverso la sentenza della Corte n. 716/21) il quale ha provveduto,
inoltre, alla riassunzione del giudizio incardinando il giudizio RG 2335/2023; di talchè la condotta processuale non lineare della difesa erariale ha giustificato la riassunzione del giudizio da parte degli odierni attori.
34 13.1 Inoltre, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 9938
del 2014, non può trovare applicazione nell'ipotesi d'impugnazione, anche incidentale, della amministrazione pubblica, la disposizione, di cui al D.P.R. n.
115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17, secondo cui "quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile la parte che l'ha proposta è tenuta a versare, un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione principale o incidentale". La
prenotazione a debito, infatti, concretandosi, secondo il citato D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, ex art. 3, lett. s) "nell'annotazione a futura memoria di una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai fini dell'eventuale successivo recupero",
rende evidente che l'amministrazione pubblica non è tenuta a corrispondere effettivamente gli importi delle imposte e delle tasse che gravano sul processo. È,
invero, principio generale dell'assetto tributario che lo Stato e le altre
Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di sé stesso con la conseguenza che l'obbligazione non sorge.
Si tratta, quindi, sostanzialmente di una esenzione fiscale, ma che vale esclusivamente nei confronti dell'amministrazione pubblica. Difatti nella ipotesi
35 cui la controparte è soccombente relativamente alle spese, la stessa è tenuta al pagamento in favore dell'erario delle spese prenotate a debito analogamente a quanto sarebbe avvenuto nei confronti di qualsiasi altra parte vittoriosa. L'istituto della prenotazione a debito, pertanto, se per un verso esenta la pubblica amministrazione dal pagamento degli importi delle imposte e delle tasse - ivi compresi quelli afferenti al contributo unificato - che gravano sul processo,
assolve, altresì, alla funzione, sotto il profilo amministrativo contabile, di evitare che di detta esenzione possa giovarsi la controparte in caso di soccombenza e di sua condanna alle spese. Né può sottacersi che il contributo unificato, come precisato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 9840 del 5 maggio 2011, sulla scia di quanto già stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 73 del 2005,
ha natura tributaria e tale natura conserva 16 anche relativamente al raddoppio,
previsto dalla L. n. 228 del 2012, citato art. 1, comma 17, che ha introdotto del
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, atteso che la finalità deflattiva e sanzionatoria della nuova norma non vale certamente a modificarne la sostanziale natura di tributo.
Stante, pertanto, la non debenza da parte delle convenute in riassunzione del versamento del contributo unificato, deve darsi atto della insussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,
36 comma 1-quater, introdotto della L. 24 dicembre 201, n. 228, art. 1, comma 17, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (così Cass., SU, 9938/2014 cit. e Cass.,
ordinanza n. 1778 del 29/01/2016).
PQM
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito dell' ordinanza n. 28326/2023 della Corte di Cassazione, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara che nulla è dovuto da parte attrice in favore delle convenute per l'utilizzo delle aree lagunari da parte della società
CP_22
- condanna parte convenuta alla rifusione di parte attrice delle spese di lite da questa sostenuta nel giudizio di cassazione che si liquidano in euro
14.000,00 nonché delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro
17.600,00 e così complessivamente euro 31.600,00 oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
37 - dà atto che non sussistono a carico di parte convenuta in riassunzione i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115
del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Lucia Dall'Armellina ED BR
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