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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/01/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 691/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 691/2023 promossa da:
) con il patrocinio dell'avv. Sabrina RAMILLI Parte_1 C.F._1
-ricorrente-
contro
( ) con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Scheda CP_1 C.F._2
-convenuto -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Leinì tra le parti e Parte_1
in data 21.03.2009 e trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di CP_1
Leinì, Parte I numero 3 anno 2009 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Disporre l'affidamento super esclusivo delle minori , ed al Per_1 Per_2 Persona_3
Sig. collocando la loro residenza anagrafica e dimora abituali presso l'abitazione CP_1 dello stesso in Torino, Via Garibaldi n. 57 atteso il totale rifiuto delle tre minori di avere qualsiasi rapporto e/o contatto con la madre;
pagina 1 di 5 - Porre a carico della Sig.ra la somma mensile di Euro 150,00 (diconsi Parte_1 centocinquantaeuro/00) a titolo di mantenimento delle tre minori, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al contributo alle spese straordinarie mediche e scolastiche purchè necessitate e in ogni caso documentate, il tutto secondo le disposizioni del Protocollo in uso presso il Tribunale
Ordinario di Torino nella misura non superiore al 20% stante la situazione di grave difficoltà economica in cui versa la Sig.ra e la disparità economica tra le parti. Parte_1
- Nulla disporre, allo stato, in punto modalità di visita madre-figlia.
Per parte convenuta
Si confida che il Tribunale aderisca totalmente alle determinazioni assunte con decreto n. cron.
641/2024 del 17.1.2024 emesso in data 12.1.2024.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 CP_1 in Leinì, il 21/03/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Leinì (atto n. 3 parte
I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dall'unione sono nate: le gemelle ed nate il 15.04.2009 ed , nata il Per_1 Per_2 Persona_3
9.10.2011.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
13.06.2022.
Con ricorso depositato il 11.01.2023 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta non compariva e non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione.
Il Presidente confermava le condizioni di separazione e disponeva che i servizi sociali e di
NPI/Psicologia che già avevano in carico il nucleo depositassero relazioni aggiornate;
disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, parte ricorrente si costituiva ed integrava le proprie difese;
parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Depositate le relazioni dei servizi incaricati, all'udienza del 07.03.2024, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Si costituiva in data 16.04.2024 il sig. CP_1
La causa veniva rimessa in istruttoria al fine di acquisire la documentazione inerente al procedimento tra le parti n. 38193/22 VG Tribunale di Torino per l'esercizio della responsabilità genitoriale.
pagina 2 di 5 Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 31/10/2024 e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente, il Collegio rileva come, a fronte della rimessione in istruttoria della causa successiva alla mancata produzione, da parte della ricorrente, degli atti relativi al procedimento n. 38193/22 VG, la costituzione del sig. non può essere ritenuta tardiva. È pur vero, infatti, che a mente CP_1 dell'art. 293 cpc comma 1 “la parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni”. Ma è altrettanto vero che la causa
è stata rimessa in istruttoria e che in quella sede il sig. avrebbe potuto costituirsi e che CP_1 legittimamente ha formulato le proprie conclusioni.
Ciò detto, la domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
La domanda di affido esclusivo rafforzato delle minori al padre formulata dalla ricorrente deve trovare accoglimento, confermando quanto stabilito e argomentato nel decreto 641/2024 del 17/01/2024 reso all'esito del procedimento n. 38193/2022 VG.
Dagli atti di causa e dalle relazioni acquisite in corso di giudizio, è emerso chiaramente come la situazione familiare sia immutata rispetto al decreto del 17/01/2024. Il padre si occupa in via esclusiva delle minori sin dall'epoca della separazione. Inizialmente erano stati attivati i luoghi neutri per gli incontri madre-figlie. Questi ultimi, (organizzati prevedendo la presenza di una sola figlia per volta) e le telefonate sono proseguiti con difficoltà sino al mese di novembre 2022. Durante l'ultimo incontro si verificava una escalation di conflittualità tra la madre e le gemelle che induceva i servizi a sospendere i luoghi neutri. Le minori si presentavano all'incontro con il forte desiderio di ottenere dalla madre l'autorizzazione per recarsi in gita scolastica di fine anno in Francia (trattandosi della gita di terza media). Di fronte alla risposta negativa della madre, motivata dal fatto di temere una “fuga” all'estero delle figlie, il clima dell'incontro era risultato da subito molto teso, i toni esacerbati, e si era giunti da un'escalation di aggressività tale da richiedere da parte dell'educatrice l'interruzione immediata dell'incontro. A seguito di tale episodio, considerato anche l'andamento complessivo degli incontri ed il forte malessere manifestato dalle tre minori, così come anche dai genitori, i servizi hanno deciso di sospendere gli incontri.
I luoghi neutri con erano già stati sospesi da tempo, stante l'esplicita richiesta della minore di Per_3 non partecipare agli incontri.
Gli incontri madre-figlie non sono più ripresi, nonostante un tentativo di contatto da parte dei servizi nel marzo 2023, poiché la sig.ra ha rifiutato l'aiuto. Parte_1
Ad oggi tale quadro si è cronicizzato. pagina 3 di 5 Al difficile rapporto tra la madre e le figlie, si aggiunga che la signora ha dimostrato di Parte_1 non saper collaborare con il padre quanto all'assunzione delle decisioni nell'interesse delle minori. Il sig. ha dovuto addirittura agire in giudizio con il procedimento 38193/2022 VG al fine di CP_1 ottenere l'autorizzazione alla scelta del medico curante, di poter sottoporre le minori alla vaccinazione Covid ed ai vaccini di “routine” e per l'iscrizione delle minori a scuola.
Il rapporto tra i genitori è ancora altamente conflittuale e privo di comunicazione.
Quanto sopra è prova, evidentemente, delle gravi difficoltà che incontra il padre nel doversi rapportare con la madre delle minori qualora vi siano decisioni da prendere nell'interesse delle stesse.
Conseguentemente, stante la gravità degli aspetti testé evidenziati e le difficoltà cui il sig. CP_1 andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della prole con la madre, vista anche l'adesione della madre alla domanda formulata dal ricorrente, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c., deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per le figlie siano adottate dal padre, fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
Quanto al mantenimento, stante la riduzione già disposta in sede presidenziale rispetto a quanto stabilito in separazione e stante la mancata allegazione di una posizione economica deteriore rispetto all'epoca dell'udienza presidenziale, il Collegio non può che confermare quanto stabilito nel verbale del 11/05/2023. Pertanto, la sig.ra è tenuta a corrispondere al sig. euro 210 Parte_1 CP_1 mensili (70 euro per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sul regime di visita, preso atto che la madre non vede le figlie da novembre 2022 a causa della forte conflittualità e del malessere dimostrato dalle minori che rifiutano la figura genitoriale, si rimette ai servizi sociali di concerto con il servizio di NPI/Psicologia di valutare la futura ripresa dei rapporti e le relative modalità.
Alla luce di ciò, in accoglimento di quanto suggerito nella relazione dei servizi sociali depositata in data 20/09/2023, si dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali e per quanto riguarda le minori da parte del servizio di NPI/Psicologia invitando entrambi i genitori a collaborare. Si invita altresì la sig.ra ad avviare un percorso di sostegno alla genitorialità. Parte_1
Le spese devono essere integralmente compensate tra le parti, stante la natura necessaria del giudizio e l'assenza di contrasto in ordine alle domande formulate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori
[...]
e i cui estremi di iscrizione nei registri dello stato civile sono Parte_1 CP_1 indicati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Leinì di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA le figlie minori e in via esclusiva al padre, demandando al Per_2 Per_1 Per_3 medesima altresì le decisioni di maggior importanza per le minori e disponendo che le stesse mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il padre. pagina 4 di 5 RICHIEDE ai Servizi sociali e di la presa in carico della situazione Controparte_2 delle minori e dei genitori e di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno alle minori, nonché per il superamento delle conflittualità esistenti e rimettendo agli stessi la valutazione dell'eventuale futura ripresa dei rapporti madre/figlie.
INVITA la sig.ra di intraprendere un percorso psicologico di sostegno alla genitorialità. Parte_1
DISPONE che la sig.ra corrisponda al sig. per il mantenimento delle figlie, Parte_1 CP_1
l'importo di euro 210 mensili (70 euro ciascuna) oltre la metà delle spese extra come da protocollo d'intesa del Tribunale di Torino.
SPESE compensate.
Così deciso in Torino, il 17.01.2025
Il Presidente
dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
dott.ssa Isabella Messina
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est.
dott.ssa Daniela Culotta Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 691/2023 promossa da:
) con il patrocinio dell'avv. Sabrina RAMILLI Parte_1 C.F._1
-ricorrente-
contro
( ) con il patrocinio dell'Avv. Alessandro Scheda CP_1 C.F._2
-convenuto -
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in Leinì tra le parti e Parte_1
in data 21.03.2009 e trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di CP_1
Leinì, Parte I numero 3 anno 2009 ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di provvedere all'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- Disporre l'affidamento super esclusivo delle minori , ed al Per_1 Per_2 Persona_3
Sig. collocando la loro residenza anagrafica e dimora abituali presso l'abitazione CP_1 dello stesso in Torino, Via Garibaldi n. 57 atteso il totale rifiuto delle tre minori di avere qualsiasi rapporto e/o contatto con la madre;
pagina 1 di 5 - Porre a carico della Sig.ra la somma mensile di Euro 150,00 (diconsi Parte_1 centocinquantaeuro/00) a titolo di mantenimento delle tre minori, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al contributo alle spese straordinarie mediche e scolastiche purchè necessitate e in ogni caso documentate, il tutto secondo le disposizioni del Protocollo in uso presso il Tribunale
Ordinario di Torino nella misura non superiore al 20% stante la situazione di grave difficoltà economica in cui versa la Sig.ra e la disparità economica tra le parti. Parte_1
- Nulla disporre, allo stato, in punto modalità di visita madre-figlia.
Per parte convenuta
Si confida che il Tribunale aderisca totalmente alle determinazioni assunte con decreto n. cron.
641/2024 del 17.1.2024 emesso in data 12.1.2024.
Per il Pubblico Ministero
Visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile Parte_1 CP_1 in Leinì, il 21/03/2009.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Leinì (atto n. 3 parte
I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dall'unione sono nate: le gemelle ed nate il 15.04.2009 ed , nata il Per_1 Per_2 Persona_3
9.10.2011.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
13.06.2022.
Con ricorso depositato il 11.01.2023 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta non compariva e non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione.
Il Presidente confermava le condizioni di separazione e disponeva che i servizi sociali e di
NPI/Psicologia che già avevano in carico il nucleo depositassero relazioni aggiornate;
disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, parte ricorrente si costituiva ed integrava le proprie difese;
parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
Depositate le relazioni dei servizi incaricati, all'udienza del 07.03.2024, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Si costituiva in data 16.04.2024 il sig. CP_1
La causa veniva rimessa in istruttoria al fine di acquisire la documentazione inerente al procedimento tra le parti n. 38193/22 VG Tribunale di Torino per l'esercizio della responsabilità genitoriale.
pagina 2 di 5 Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 31/10/2024 e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Preliminarmente, il Collegio rileva come, a fronte della rimessione in istruttoria della causa successiva alla mancata produzione, da parte della ricorrente, degli atti relativi al procedimento n. 38193/22 VG, la costituzione del sig. non può essere ritenuta tardiva. È pur vero, infatti, che a mente CP_1 dell'art. 293 cpc comma 1 “la parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni”. Ma è altrettanto vero che la causa
è stata rimessa in istruttoria e che in quella sede il sig. avrebbe potuto costituirsi e che CP_1 legittimamente ha formulato le proprie conclusioni.
Ciò detto, la domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
La domanda di affido esclusivo rafforzato delle minori al padre formulata dalla ricorrente deve trovare accoglimento, confermando quanto stabilito e argomentato nel decreto 641/2024 del 17/01/2024 reso all'esito del procedimento n. 38193/2022 VG.
Dagli atti di causa e dalle relazioni acquisite in corso di giudizio, è emerso chiaramente come la situazione familiare sia immutata rispetto al decreto del 17/01/2024. Il padre si occupa in via esclusiva delle minori sin dall'epoca della separazione. Inizialmente erano stati attivati i luoghi neutri per gli incontri madre-figlie. Questi ultimi, (organizzati prevedendo la presenza di una sola figlia per volta) e le telefonate sono proseguiti con difficoltà sino al mese di novembre 2022. Durante l'ultimo incontro si verificava una escalation di conflittualità tra la madre e le gemelle che induceva i servizi a sospendere i luoghi neutri. Le minori si presentavano all'incontro con il forte desiderio di ottenere dalla madre l'autorizzazione per recarsi in gita scolastica di fine anno in Francia (trattandosi della gita di terza media). Di fronte alla risposta negativa della madre, motivata dal fatto di temere una “fuga” all'estero delle figlie, il clima dell'incontro era risultato da subito molto teso, i toni esacerbati, e si era giunti da un'escalation di aggressività tale da richiedere da parte dell'educatrice l'interruzione immediata dell'incontro. A seguito di tale episodio, considerato anche l'andamento complessivo degli incontri ed il forte malessere manifestato dalle tre minori, così come anche dai genitori, i servizi hanno deciso di sospendere gli incontri.
I luoghi neutri con erano già stati sospesi da tempo, stante l'esplicita richiesta della minore di Per_3 non partecipare agli incontri.
Gli incontri madre-figlie non sono più ripresi, nonostante un tentativo di contatto da parte dei servizi nel marzo 2023, poiché la sig.ra ha rifiutato l'aiuto. Parte_1
Ad oggi tale quadro si è cronicizzato. pagina 3 di 5 Al difficile rapporto tra la madre e le figlie, si aggiunga che la signora ha dimostrato di Parte_1 non saper collaborare con il padre quanto all'assunzione delle decisioni nell'interesse delle minori. Il sig. ha dovuto addirittura agire in giudizio con il procedimento 38193/2022 VG al fine di CP_1 ottenere l'autorizzazione alla scelta del medico curante, di poter sottoporre le minori alla vaccinazione Covid ed ai vaccini di “routine” e per l'iscrizione delle minori a scuola.
Il rapporto tra i genitori è ancora altamente conflittuale e privo di comunicazione.
Quanto sopra è prova, evidentemente, delle gravi difficoltà che incontra il padre nel doversi rapportare con la madre delle minori qualora vi siano decisioni da prendere nell'interesse delle stesse.
Conseguentemente, stante la gravità degli aspetti testé evidenziati e le difficoltà cui il sig. CP_1 andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della prole con la madre, vista anche l'adesione della madre alla domanda formulata dal ricorrente, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c., deve essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per le figlie siano adottate dal padre, fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole.
Quanto al mantenimento, stante la riduzione già disposta in sede presidenziale rispetto a quanto stabilito in separazione e stante la mancata allegazione di una posizione economica deteriore rispetto all'epoca dell'udienza presidenziale, il Collegio non può che confermare quanto stabilito nel verbale del 11/05/2023. Pertanto, la sig.ra è tenuta a corrispondere al sig. euro 210 Parte_1 CP_1 mensili (70 euro per ciascuna figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sul regime di visita, preso atto che la madre non vede le figlie da novembre 2022 a causa della forte conflittualità e del malessere dimostrato dalle minori che rifiutano la figura genitoriale, si rimette ai servizi sociali di concerto con il servizio di NPI/Psicologia di valutare la futura ripresa dei rapporti e le relative modalità.
Alla luce di ciò, in accoglimento di quanto suggerito nella relazione dei servizi sociali depositata in data 20/09/2023, si dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei servizi sociali e per quanto riguarda le minori da parte del servizio di NPI/Psicologia invitando entrambi i genitori a collaborare. Si invita altresì la sig.ra ad avviare un percorso di sostegno alla genitorialità. Parte_1
Le spese devono essere integralmente compensate tra le parti, stante la natura necessaria del giudizio e l'assenza di contrasto in ordine alle domande formulate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori
[...]
e i cui estremi di iscrizione nei registri dello stato civile sono Parte_1 CP_1 indicati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Leinì di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
AFFIDA le figlie minori e in via esclusiva al padre, demandando al Per_2 Per_1 Per_3 medesima altresì le decisioni di maggior importanza per le minori e disponendo che le stesse mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il padre. pagina 4 di 5 RICHIEDE ai Servizi sociali e di la presa in carico della situazione Controparte_2 delle minori e dei genitori e di mettere in atto tutti i più opportuni interventi di monitoraggio e di sostegno alle minori, nonché per il superamento delle conflittualità esistenti e rimettendo agli stessi la valutazione dell'eventuale futura ripresa dei rapporti madre/figlie.
INVITA la sig.ra di intraprendere un percorso psicologico di sostegno alla genitorialità. Parte_1
DISPONE che la sig.ra corrisponda al sig. per il mantenimento delle figlie, Parte_1 CP_1
l'importo di euro 210 mensili (70 euro ciascuna) oltre la metà delle spese extra come da protocollo d'intesa del Tribunale di Torino.
SPESE compensate.
Così deciso in Torino, il 17.01.2025
Il Presidente
dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est.
dott.ssa Isabella Messina
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