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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/08/2025, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. 875/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n.
875/2023 R.G
Promosso da
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
e residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avvocati Barbara Antonini, Paolo Tittarelli
e Emanuele Torcoletti
Appellante
Contro
nata a [...] il [...] (C.F.: CP_1
) e residente in [...] C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marcellino Marcellini
Appellata
Nonché nato a [...] il [...] (C.F.: CP_2
) e residente in [...] e C.F._3 nata a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_3 C.F._4
e residente in [...]
Appellati contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1096/2023 emessa in data 14 settembre 2023 dal Tribunale di Ancona.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
“Nel merito in via preliminare: in accoglimento dei dispiegati motivi di appello accertare e dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità della domanda introduttiva e, per l'effetto, dichiarare la nullità della
Sentenza n. 1096/2023 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 14 settembre 2023 dal Tribunale di Ancona con conseguente rigetto delle domande proposte dalla signora Con vittoria di spese ed CP_1 onorari del doppio grado di giudizio.
Nel merito in via principale: in accoglimento dei dispiegati motivi di appello, riformare la Sentenza n. 1096/2023 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 14 settembre 2023 dal Tribunale di Ancona e, per l'effetto, respingere la domanda proposta dalla signora di CP_1 condanna dei signori e CP_2 Parte_1 [...]
d arretrare e/o demolire le opere realizzate dal signor CP_3 [...] per i motivi esposti in narrativa e/o comunque per ogni CP_2 ragione ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Nel merito in via riconvenzionale principale: in accoglimento dei dispiegati motivi di appello, riformare la Sentenza n. 1096/2023 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 14 settembre 2023 dal Tribunale di Ancona e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il signor
è proprietario, unitamente ai signori Parte_1 CP_2 ed delle opere realizzate dal signor Controparte_3 CP_2
e del correlato sedime per intervenuta usucapione ventennale ex art. 1158 c.c.;
Nel merito in via riconvenzionale subordinata: in accoglimento dei dispiegati motivi di appello, riformare la Sentenza n. 1096/2023 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 14 settembre 2023 dal
Tribunale di Ancona e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il signor
è proprietario, unitamente ai signori Parte_1 CP_2 ed delle opere realizzate dal signor Controparte_3 CP_2
e del correlato sedime per accessione invertita a norma degli artt. 936
e 938 c.c. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata costituita:
“…. sempre in via preliminare, accertare e dichiarare che la domanda ex adverso svolta in via riconvenzionale subordinata relativa all'accessione invertita ex artt. 936 e 938 c.c. è stata svolta dalla difesa del Sig. per la prima volta in grado di appello e per Parte_1
l'effetto rigettarla in quanto domanda nuova inammissibile. Con ogni conseguente statuizione;
- nel merito, rigettare l'appello proposto dal Sig. con Parte_1 atto di citazione datato 20/10/2023, e in pari data notificato, in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto, confermare l'impugnata Sentenza n. 1096/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Ancona in data 14/09/2023, in pari data pubblicata, e notificata in data 20/09/2023 a definizione del procedimento civile n. 5202/2018 R.G.; - con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese di consulenza tecnica.”
FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto la domanda proposta da e, dopo aver accertato che l'area CP_1 scoperta contraddistinta al NCEU del Comune di Sassoferrato al fg 20 part 349 sub 3 e 4 in comproprietà con CP_2 [...] era stata illegittimamente occupata dalle CP_3 Parte_1 opere edilizie realizzate da questi ultimi, ordinava a CP_2
la demolizione a proprie spese Controparte_3 Parte_1 dei seguenti immobili: ampliamento al piano terra ed al piano primo eseguito sul retro dell'edificio e avente dimensione in pianta di mt. 3,20
x mt. 3,15; terrazzo e sottostante portico sul retro dell'edificio avente dimensioni in pianta di mt. 4,11 x mt. 2,52 e pensilina di mt. 2,40 x mt. 1,10. Con detta sentenza il Tribunale di Ancona accertava, altresì, la proprietà esclusiva per intervenuta usucapione in capo a
[...]
dell'area in CP_2 Controparte_3 Parte_1 comproprietà occupata dalla scala posta sul fronte strada censita al foglio 20, particella 195, del CT del Comune di Sassoferrato.
proponeva appello avverso detta sentenza, Parte_1 articolando i motivi di gravame di seguito illustrati, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva l'appellata che contestava, nel merito, le CP_1 doglianze avversarie, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Nessuno si costituiva per che, CP_2 Controparte_3 regolarmente evocati in giudizio, venivano dichiarati contumaci. Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità della citazione introduttiva del primo grado di giudizio per la mancanza dei requisiti di cui all'art 164 n. 4 cpc.
In particolare, deduce che nella citazione mancherebbe in toto
l'indicazione dei motivi di diritto posti a base della domanda.
Detta doglianza è infondata e va respinta.
Invero, come correttamente sostenuto dal primo giudice, dalla lettura complessiva dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, si evince, che, quanto alla esposizione dei fatti costitutivi della domanda e, dunque, della causa petendi, vi sia una sufficiente l'indicazione delle circostanze in fatto che la parte pone a base delle sue richieste e che consente, per un verso, la sussunzione della fattispecie sottoposta alla cognizione del giudice nell'ambito applicativo di una norma giuridica e, per altro verso, al convenuto di apprestare una idonea difesa in punto di fatto. Quanto agli elementi in diritto su cui si fonda la domanda, invece, questa può essere anche estremamente generica ovvero implicita, in quanto non vincolante per il giudice e suscettibile di modificazione in ragione del principio jura novit curia.
Nel caso in esame, l'atto introduttivo appare essere stato redatto nel pieno rispetto dei parametri indicati e lo stesso convenuto, odierno appellante, ha dimostrato di essere stato in grado di svolgere le proprie difese e predisporre repliche ed eccezioni, in modo puntuale ed esaustivo. Con il secondo motivo, il ensura la sentenza di primo grado CP_2 nella parte in cui avrebbe erroneamente qualificato la domanda proposta nel primo grado di giudizio dall'appellata come azione CP_1 di restituzione, in assenza peraltro, di una domanda in tal senso, ritenendo applicabile l'art 2058 cc.
Orbene, al riguardo, occorre evidenziare che la giurisprudenza di legittimità più recente ha precisato che, in materia di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi, con la conseguenza che “la domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione, neppure in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 c.c. surrogare - al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dall'ordinamento - un'azione di spoglio ormai impraticabile”. (v. da ultimo Cass. Sez. III, 23.06.2023 n. 18050 e nello stesso senso Cass.
SU n. 7305 del 2014; Cass. 4 luglio 2005 n. 14135; Cass. 14 gennaio
2013 n. 705)
Come infatti chiarito dal Giudice di legittimità, nell'esercizio della funzione nomofilattica, l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può, pertanto, surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza, anche originaria, di ogni titolo.
La domanda proposta dalla nel primo grado di giudizio è allora CP_1 senz'altro corretta, atteso che la costruzione eseguita in tutto o in parte sul suolo altrui consente al proprietario di questo la tutela reale del proprio diritto, mediante l'abbattimento e l'arretramento della costruzione usurpativa o di parte di essa. La Suprema Corte ha invero ribadito il principio che la tutela riservata ai diritti reali non consente l'applicabilità dell'art. 2058 c.c. nel caso di azioni volte a far valere uno di tali diritti, atteso il carattere assoluto degli stessi, salvo che sia la stessa parte danneggiata a chiedere la condanna per equivalente
(Cass. Sez. Un., 20 maggio 2016, n. 10499 e Cassazione civile sez. II,
16/03/2023, (ud. 13/01/2023, dep. 16/03/2023), n.7601).
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione con la quale si contestava la carenza, in capo alla del potere di richiedere la demolizione CP_1 delle opere sotto il profilo della violazione dei principi di tolleranza, affidamento e buona fede di cui agli artt. 2-3-41 Cost. e 936 c.c..
In particolare, emerge dagli atti e dalla ctu espletata nel primo grado di giudizio, oltre ad essere circostanza incontestata, che le opere realizzate dall'appellante su area in comproprietà tra tutte le parti in causa sono consistite in:
1) ampliamento (in quanto una porzione ad uso cantina era già esistente alla data del 29/07/1953, così come riportato sulla planimetria catastale della unità immobiliare sub.349 sub.3) al piano terra ed al piano primo eseguito sul retro dell'edificio e avente dimensione in pianta di mt.3,20 x mt.3,15;
2) terrazzo sul retro dell'edificio avente dimensioni in pianta di mt.4,11
x mt.2,52.
3) pensilina sul retro dell'edificio.
Orbene, deduceva l'appellante che, avendo la avuto contezza CP_1 della costruzione dell'opera quantomeno dal 1998, come dalla stessa dichiarato in sede di interrogatorio formale, avendo esso costruito le opere in buona fede senza opposizione alcuna da parte della signora o comunque nella convinzione di utilizzare una corte di CP_1 proprietà esclusiva o di agire nella piena tolleranza dell'appellata, dovrebbe ritenersi operante lo ius tollendi di cui all'art 936 cc.
Detta doglianza è destituita di fondamento.
Invero, l'art. 936 c.c. (per cui "quando una costruzione o opera è fatta da un terzo con suoi materiali il proprietario del fondo non ha diritto di obbligare colui che le aveva fatte a levarle quando sono state fatte dal terzo in buona fede") è applicabile solo in caso in cui la costruzione o opera insistano interamente sul suolo occupato e non per una parte soltanto, come nel caso di specie (cfr ctu espletata nel primo grado di giudizio le cui risultanze sul punto non sono contestate dalle parti). La giurisprudenza di legittimità ha statuito, infatti, più volte, (v. tra altre, le sentenze n.13539 del 21/12/1992 e n. 1841 del 1986), che, con riguardo all'occupazione di porzione di fondo altrui con la costruzione di un edificio e per il caso in cui non ricorrano le condizioni fissate dall'art. 938 cod. civ. per l'attribuzione al costruttore della proprietà dell'edificio e del suolo occupato (cosiddetta accessione invertita) il diritto del proprietario di detto fondo di chiedere la demolizione della parte della costruzione illegittimamente realizzata e la restituzione di detta porzione va riconosciuto in base alle regole generali sulla tutela del diritto dominicale, dovendosi escludere l'applicabilità dell'art. 936 e, quindi, delle limitazioni a tale demolizione previste dal quarto e dal quinto comma del medesimo articolo (che la negano in caso di scienza e mancata opposizione del proprietario, di buona fede del costruttore ovvero di decorso di sei mesi dalla notizia dell'incorporazione), trattandosi di disposizioni che si riferiscono all'ipotesi diversa di opere realizzate dal terzo interamente sul suolo altrui e che trovano giustificazione nella peculiarità della relativa situazione in considerazione del presumibile più consistente vantaggio che al "dominus soli" può derivare dall'accessione diretta delle costruzioni attuate dal terzo. (cfr Cassazione civile sez. II, 24/02/2025,
(ud. 20/02/2025, dep. 24/02/2025), n.4805).
A ciò deve aggiungersi che, ove, come nel caso in esame, sussista una comunione del suolo ed uno solo dei comproprietari del suolo costruisca su di esso, non è applicabile l'art. 936 cod. civ. (dettato per le "Opere fatte da un terzo"), non potendo il comproprietario costruttore essere qualificato "terzo" rispetto agli altri comproprietari del suolo (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 2, 14/01/2009, n. 743; Cass., Sez. 2,
14/12/1994, n. 10699; Cass., Sez. 2, 27/08/1986, n. 5242 e da ultimo
Cass civ sez U. n. 3873/2018).
Con il quarto motivo di impugnazione, il ha censurato la CP_2 sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso, nel caso in esame, l'operatività dell'istituto dell'accessione invertita in favore dei comunisti signori , e che hanno CP_2 CP_3 Pt_1 costruito l'immobile sul fondo comune con l'attrice . CP_1
Al riguardo, l'appellato ha eccepito l'inammissibilità della domanda perché proposta in primo grado solo dagli odierni appellati, contumaci nel presente giudizio e non anche da esso appellante. Detto motivo di appello è, in effetti, inammissibile, non risultando dagli atti che il abbia proposto in primo grado la domanda CP_2 finalizzata all'accertamento della cd accessione invertita, domanda rigettata dal giudice di primo grado in quanto avanzata solo dalla difesa dei signori ed . CP_2 CP_3
Non coglie, infatti, nel segno quanto sostenuto dall'appellante in merito al fatto che, essendo esso comproprietario, unitamente ai signori ed , opererebbe il principio di CP_2 Controparte_4 reciproca legittimazione sostitutiva, in forza del quale ciascun comunista deve ritenersi legittimato (sia attivamente che passivamente) all'espletamento di tutte le azioni a tutela della proprietà comune, senza bisogno dell'intervento degli altri comproprietari, atteso che se è vero che ogni comunista può agire a tutela della cosa comune è parimenti vero che opera nel giudizio sempre il principio della domanda, ragion per cui il non può CP_2 interporre appello con riguardo ad una domanda proposta da altre parti.
Con il quinto motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, valutando erroneamente le prove offerte, ha respinto la domanda riconvenzionale di usucapione del sedime occupato dalle costruzioni erette da esso appellante unitamente agli appellati contumaci.
Al riguardo, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune possa usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (cfr, da ultimo,
Cassazione civile sez. II, 11/03/2025, n.6452).
Nel caso in esame, se è emerso in maniera incontestabile che, con la costruzione delle opere di cui si discute, il abbia disposto in CP_2 maniera esclusiva del bene in comproprietà con l'appellata, pur tuttavia difetta la prova del fatto che detto possesso si sia protratto per un ventennio.
Invero, il Ctu ha condivisibilmente affermato che, trattandosi di opere realizzate in assenza di titoli abilitativi, non vi sono elementi oggettivi per risalire all'epoca della loro realizzazione non potendo, a tal fine, farsi riferimento alla tipologia dei materiali utilizzati per la costruzione, come sostenuto dall'appellante, non potendo aprioristicamente escludersi che le opere de quibus possano essere state realizzate in ogni momento con materiali sia contemporanei all'epoca di costruzione sia anche precedenti.
La stessa prova orale espletata nel primo grado di giudizio, non può far ritenere che l'odierno appellante, attore in riconvenzionale, abbia fornito la prova rigorosa su di esso gravante.
Invero, sebbene il teste abbia riferito di aver Testimone_1 effettuato lavori sul tetto dell'immobile del nel 1995 CP_2 confermando che lo stato dei luoghi era come quello attuale ed il testimone abbia confermato che sin dal 1992 lo stato Testimone_2 dei luoghi era analogo a quello attuale, i testi addotti dalla difesa dell'appellata e le fotografie dalla stessa prodotte, forniscono una prova contrastante in merito alla data di edificazione delle parti di edificio di cui si discute. La testimone ha, infatti, riferito che l'immobile è Testimone_3 stato costruito alcuni anni dopo la nascita della sua primogenita avvenuta nell'anno 1994 e, in particolare, una parte alla fine degli anni novanta ed il terrazzo dopo il 2000, confermando le fotografie versate in atti dalla difesa della in allegato alla terza memoria ex art CP_1
183 cpc che raffigurano, tra l'altro, figlia della testimone, Testimone_4 nata nel febbraio 1994, sui luoghi di causa e che comprovano che, quantomeno nell'estate del 1994, alcuna delle opere di cui si chiede dichiararsi l'acquisto per usucapione, era stata realizzata.
Dette dichiarazioni, supportate da quanto riferito anche dal testimone marito della che frequenta i luoghi di causa Testimone_5 Tes_3 dal 1980, vengono a rendere poco verosimile quanto dichiarato dai testi addotti dalla difesa dell'appellante e, quindi, portano a far ritenere che il non abbia fornito la prova di un possesso esclusivo CP_2 ventennale, ragion per cui il motivo di appello deve ritenersi infondato.
Con il sesto motivo di appello, il ensura la sentenza di primo CP_2 grado nella parte in cui, ai fini del decidere, ha preso in considerazione le risultanze della ctu, ritenuta da esso appellante inutilizzabile per aver l'ausiliario fondato le proprie conclusioni su documentazione non acquisibile e, segnatamente, di una foto aerea prodotta dalla al CP_1
prima che il ctu facesse l'accesso agli atti e Controparte_5 dell'ordinanza del che ordinava la demolizione Controparte_5 delle opere abusive realizzate sulla corte comune consegnata al ctu dal difensore della CP_1
Va ricordato che, in tema di CTU, le Sezioni Unite, con la sentenza n.3086/2022 (conf. Cass. n. 26144/2023), hanno affermato che "il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico
-, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio" e che "l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso".
A ciò va aggiunto che il consulente tecnico d'ufficio, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire su incarico del giudice i documenti, necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli al fine di provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere delle parti provare, senza che tale attività incorra nella sanzione da nullità relativa ex art.157 c.p.c. ( Cassazione civile sez. I,
16/02/2025, n.3947)
Nel caso di specie, il ctu era stato espressamente autorizzato ad acquisire documentazione presso la PA utile ai fini delle operazioni peritali e, inoltre, i due documenti di cui l'appellante lamenta l'acquisizione, peraltro in alcun modo decisivi o rilevanti ai fini del decidere, non sono di certo destinati a provare fatti principali, dovendosi ritenere che l'abusività delle opere realizzate dall'appellante
è evincibile dalla mancanza di titoli abilitativi, accertata dal ctu a prescindere dall'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Sassoferrato e la foto aerea acquisita e valutata nel contraddittorio delle parti, comunque non è stata neppure utilizzata dal ctu, che, infatti, ha ritenuto di non poter collocare nel tempo la realizzazione delle opere de quibus, a prescindere, quindi, dalle risultanze di detta fotografia (da cui sembrerebbe emergere che nel 1994 le opere non fossero state realizzate).
Le ulteriori doglianze mosse dall'appellante (omessa analisi da parte dell'ausiliario dei materiali realizzati per la costruzione delle opere) prontamente oggetto di osservazioni a cui il ctu ha puntualmente risposto, non costituiscono motivi di inutilizzabilità/nullità della ctu in atti, con conseguente infondatezza del motivo di appello.
Con il settimo motivo, il censura la sentenza di primo grado CP_2 nella parte in cui ha ordinato la demolizione di tutto il corpo di fabbrica gravante sul lato monte dell'abitazione e non soltanto dell'ampliamento successivo all'accatastamento del 1953.
Orbene, risulta dagli atti e dall'espletata ctu che l'appellante ha realizzato, come detto in epoca non accertata, un ampliamento di porzione di fabbricato con un corpo di fabbrica che si sviluppa su due piani avente dimensioni attuali di 3,20 x 3,19 ml con destinazione ad uso abitativo in assenza di autorizzazioni amministrative e che la porzione preesistente al solo piano terra ad uso legnaia, la cui presenza risulta dalle planimetrie catastali del 1953, aveva forma trapezoidale
(a differenza di quella rettangolare attuale) e dimensioni di circa mq
6.2.
Risulta, altresì, che detta originaria porzione di fabbricato risultava essere stata edificata sull'area scoperta che, come emerge dalla ctu e come incontestato dalle parti, era di proprietà comune di tutte le parti in causa, non essendo stata oggetto della divisione intercorsa tra gli originari proprietari dell'intero compendio immobiliare (atto pubblico del Notaio Rep.4586 in data 27.08.1938 registrato in Persona_1
Fabriano al n.214 Vol.120 del 1938 (allegato alla comparsa di costituzione e risposta di e ). CP_2 Controparte_3
Ne discende che, alla luce dei principi sopra espressi, correttamente il giudice di primo grado ha disposto la demolizione dell'intero corpo di fabbrica, atteso che l'intera costruzione di cui si discute è stata eseguita sul suolo parzialmente altrui, circostanza che consente al proprietario di questo la tutela reale del proprio diritto, mediante l'abbattimento della costruzione usurpativa.
Ne deriva l'infondatezza dell'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti dell'appellata costituita.
Le stesse si liquidano con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile complessità bassa, con esclusione della fase di trattazione sostanzialmente coincisa con quella decisionale e con riduzione rispetto ai valori medi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate.
relativa attività processuale).
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1096/2023 emessa in data Parte_1
14 settembre 2023 dal Tribunale di Ancona, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Pone a carico dell'appellante tutte le spese anticipate dall'appellata costituita per la difesa nel presente grado di giudizio, CP_1 liquidate nell'importo pari ad euro 3473,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Da' atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi
1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n.
875/2023 R.G
Promosso da
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
e residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avvocati Barbara Antonini, Paolo Tittarelli
e Emanuele Torcoletti
Appellante
Contro
nata a [...] il [...] (C.F.: CP_1
) e residente in [...] C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Marcellino Marcellini
Appellata
Nonché nato a [...] il [...] (C.F.: CP_2
) e residente in [...] e C.F._3 nata a [...] il [...] (C.F.: ) Controparte_3 C.F._4
e residente in [...]
Appellati contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1096/2023 emessa in data 14 settembre 2023 dal Tribunale di Ancona.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
“Nel merito in via preliminare: in accoglimento dei dispiegati motivi di appello accertare e dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità della domanda introduttiva e, per l'effetto, dichiarare la nullità della
Sentenza n. 1096/2023 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 14 settembre 2023 dal Tribunale di Ancona con conseguente rigetto delle domande proposte dalla signora Con vittoria di spese ed CP_1 onorari del doppio grado di giudizio.
Nel merito in via principale: in accoglimento dei dispiegati motivi di appello, riformare la Sentenza n. 1096/2023 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 14 settembre 2023 dal Tribunale di Ancona e, per l'effetto, respingere la domanda proposta dalla signora di CP_1 condanna dei signori e CP_2 Parte_1 [...]
d arretrare e/o demolire le opere realizzate dal signor CP_3 [...] per i motivi esposti in narrativa e/o comunque per ogni CP_2 ragione ritenuta equa e di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Nel merito in via riconvenzionale principale: in accoglimento dei dispiegati motivi di appello, riformare la Sentenza n. 1096/2023 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 14 settembre 2023 dal Tribunale di Ancona e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il signor
è proprietario, unitamente ai signori Parte_1 CP_2 ed delle opere realizzate dal signor Controparte_3 CP_2
e del correlato sedime per intervenuta usucapione ventennale ex art. 1158 c.c.;
Nel merito in via riconvenzionale subordinata: in accoglimento dei dispiegati motivi di appello, riformare la Sentenza n. 1096/2023 emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 14 settembre 2023 dal
Tribunale di Ancona e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il signor
è proprietario, unitamente ai signori Parte_1 CP_2 ed delle opere realizzate dal signor Controparte_3 CP_2
e del correlato sedime per accessione invertita a norma degli artt. 936
e 938 c.c. Con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Per l'appellata costituita:
“…. sempre in via preliminare, accertare e dichiarare che la domanda ex adverso svolta in via riconvenzionale subordinata relativa all'accessione invertita ex artt. 936 e 938 c.c. è stata svolta dalla difesa del Sig. per la prima volta in grado di appello e per Parte_1
l'effetto rigettarla in quanto domanda nuova inammissibile. Con ogni conseguente statuizione;
- nel merito, rigettare l'appello proposto dal Sig. con Parte_1 atto di citazione datato 20/10/2023, e in pari data notificato, in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- per l'effetto, confermare l'impugnata Sentenza n. 1096/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Ancona in data 14/09/2023, in pari data pubblicata, e notificata in data 20/09/2023 a definizione del procedimento civile n. 5202/2018 R.G.; - con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese di consulenza tecnica.”
FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto la domanda proposta da e, dopo aver accertato che l'area CP_1 scoperta contraddistinta al NCEU del Comune di Sassoferrato al fg 20 part 349 sub 3 e 4 in comproprietà con CP_2 [...] era stata illegittimamente occupata dalle CP_3 Parte_1 opere edilizie realizzate da questi ultimi, ordinava a CP_2
la demolizione a proprie spese Controparte_3 Parte_1 dei seguenti immobili: ampliamento al piano terra ed al piano primo eseguito sul retro dell'edificio e avente dimensione in pianta di mt. 3,20
x mt. 3,15; terrazzo e sottostante portico sul retro dell'edificio avente dimensioni in pianta di mt. 4,11 x mt. 2,52 e pensilina di mt. 2,40 x mt. 1,10. Con detta sentenza il Tribunale di Ancona accertava, altresì, la proprietà esclusiva per intervenuta usucapione in capo a
[...]
dell'area in CP_2 Controparte_3 Parte_1 comproprietà occupata dalla scala posta sul fronte strada censita al foglio 20, particella 195, del CT del Comune di Sassoferrato.
proponeva appello avverso detta sentenza, Parte_1 articolando i motivi di gravame di seguito illustrati, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva l'appellata che contestava, nel merito, le CP_1 doglianze avversarie, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Nessuno si costituiva per che, CP_2 Controparte_3 regolarmente evocati in giudizio, venivano dichiarati contumaci. Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità della citazione introduttiva del primo grado di giudizio per la mancanza dei requisiti di cui all'art 164 n. 4 cpc.
In particolare, deduce che nella citazione mancherebbe in toto
l'indicazione dei motivi di diritto posti a base della domanda.
Detta doglianza è infondata e va respinta.
Invero, come correttamente sostenuto dal primo giudice, dalla lettura complessiva dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, si evince, che, quanto alla esposizione dei fatti costitutivi della domanda e, dunque, della causa petendi, vi sia una sufficiente l'indicazione delle circostanze in fatto che la parte pone a base delle sue richieste e che consente, per un verso, la sussunzione della fattispecie sottoposta alla cognizione del giudice nell'ambito applicativo di una norma giuridica e, per altro verso, al convenuto di apprestare una idonea difesa in punto di fatto. Quanto agli elementi in diritto su cui si fonda la domanda, invece, questa può essere anche estremamente generica ovvero implicita, in quanto non vincolante per il giudice e suscettibile di modificazione in ragione del principio jura novit curia.
Nel caso in esame, l'atto introduttivo appare essere stato redatto nel pieno rispetto dei parametri indicati e lo stesso convenuto, odierno appellante, ha dimostrato di essere stato in grado di svolgere le proprie difese e predisporre repliche ed eccezioni, in modo puntuale ed esaustivo. Con il secondo motivo, il ensura la sentenza di primo grado CP_2 nella parte in cui avrebbe erroneamente qualificato la domanda proposta nel primo grado di giudizio dall'appellata come azione CP_1 di restituzione, in assenza peraltro, di una domanda in tal senso, ritenendo applicabile l'art 2058 cc.
Orbene, al riguardo, occorre evidenziare che la giurisprudenza di legittimità più recente ha precisato che, in materia di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi, con la conseguenza che “la domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione, neppure in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 c.c. surrogare - al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dall'ordinamento - un'azione di spoglio ormai impraticabile”. (v. da ultimo Cass. Sez. III, 23.06.2023 n. 18050 e nello stesso senso Cass.
SU n. 7305 del 2014; Cass. 4 luglio 2005 n. 14135; Cass. 14 gennaio
2013 n. 705)
Come infatti chiarito dal Giudice di legittimità, nell'esercizio della funzione nomofilattica, l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario. Essa non può, pertanto, surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza, anche originaria, di ogni titolo.
La domanda proposta dalla nel primo grado di giudizio è allora CP_1 senz'altro corretta, atteso che la costruzione eseguita in tutto o in parte sul suolo altrui consente al proprietario di questo la tutela reale del proprio diritto, mediante l'abbattimento e l'arretramento della costruzione usurpativa o di parte di essa. La Suprema Corte ha invero ribadito il principio che la tutela riservata ai diritti reali non consente l'applicabilità dell'art. 2058 c.c. nel caso di azioni volte a far valere uno di tali diritti, atteso il carattere assoluto degli stessi, salvo che sia la stessa parte danneggiata a chiedere la condanna per equivalente
(Cass. Sez. Un., 20 maggio 2016, n. 10499 e Cassazione civile sez. II,
16/03/2023, (ud. 13/01/2023, dep. 16/03/2023), n.7601).
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione con la quale si contestava la carenza, in capo alla del potere di richiedere la demolizione CP_1 delle opere sotto il profilo della violazione dei principi di tolleranza, affidamento e buona fede di cui agli artt. 2-3-41 Cost. e 936 c.c..
In particolare, emerge dagli atti e dalla ctu espletata nel primo grado di giudizio, oltre ad essere circostanza incontestata, che le opere realizzate dall'appellante su area in comproprietà tra tutte le parti in causa sono consistite in:
1) ampliamento (in quanto una porzione ad uso cantina era già esistente alla data del 29/07/1953, così come riportato sulla planimetria catastale della unità immobiliare sub.349 sub.3) al piano terra ed al piano primo eseguito sul retro dell'edificio e avente dimensione in pianta di mt.3,20 x mt.3,15;
2) terrazzo sul retro dell'edificio avente dimensioni in pianta di mt.4,11
x mt.2,52.
3) pensilina sul retro dell'edificio.
Orbene, deduceva l'appellante che, avendo la avuto contezza CP_1 della costruzione dell'opera quantomeno dal 1998, come dalla stessa dichiarato in sede di interrogatorio formale, avendo esso costruito le opere in buona fede senza opposizione alcuna da parte della signora o comunque nella convinzione di utilizzare una corte di CP_1 proprietà esclusiva o di agire nella piena tolleranza dell'appellata, dovrebbe ritenersi operante lo ius tollendi di cui all'art 936 cc.
Detta doglianza è destituita di fondamento.
Invero, l'art. 936 c.c. (per cui "quando una costruzione o opera è fatta da un terzo con suoi materiali il proprietario del fondo non ha diritto di obbligare colui che le aveva fatte a levarle quando sono state fatte dal terzo in buona fede") è applicabile solo in caso in cui la costruzione o opera insistano interamente sul suolo occupato e non per una parte soltanto, come nel caso di specie (cfr ctu espletata nel primo grado di giudizio le cui risultanze sul punto non sono contestate dalle parti). La giurisprudenza di legittimità ha statuito, infatti, più volte, (v. tra altre, le sentenze n.13539 del 21/12/1992 e n. 1841 del 1986), che, con riguardo all'occupazione di porzione di fondo altrui con la costruzione di un edificio e per il caso in cui non ricorrano le condizioni fissate dall'art. 938 cod. civ. per l'attribuzione al costruttore della proprietà dell'edificio e del suolo occupato (cosiddetta accessione invertita) il diritto del proprietario di detto fondo di chiedere la demolizione della parte della costruzione illegittimamente realizzata e la restituzione di detta porzione va riconosciuto in base alle regole generali sulla tutela del diritto dominicale, dovendosi escludere l'applicabilità dell'art. 936 e, quindi, delle limitazioni a tale demolizione previste dal quarto e dal quinto comma del medesimo articolo (che la negano in caso di scienza e mancata opposizione del proprietario, di buona fede del costruttore ovvero di decorso di sei mesi dalla notizia dell'incorporazione), trattandosi di disposizioni che si riferiscono all'ipotesi diversa di opere realizzate dal terzo interamente sul suolo altrui e che trovano giustificazione nella peculiarità della relativa situazione in considerazione del presumibile più consistente vantaggio che al "dominus soli" può derivare dall'accessione diretta delle costruzioni attuate dal terzo. (cfr Cassazione civile sez. II, 24/02/2025,
(ud. 20/02/2025, dep. 24/02/2025), n.4805).
A ciò deve aggiungersi che, ove, come nel caso in esame, sussista una comunione del suolo ed uno solo dei comproprietari del suolo costruisca su di esso, non è applicabile l'art. 936 cod. civ. (dettato per le "Opere fatte da un terzo"), non potendo il comproprietario costruttore essere qualificato "terzo" rispetto agli altri comproprietari del suolo (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 2, 14/01/2009, n. 743; Cass., Sez. 2,
14/12/1994, n. 10699; Cass., Sez. 2, 27/08/1986, n. 5242 e da ultimo
Cass civ sez U. n. 3873/2018).
Con il quarto motivo di impugnazione, il ha censurato la CP_2 sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso, nel caso in esame, l'operatività dell'istituto dell'accessione invertita in favore dei comunisti signori , e che hanno CP_2 CP_3 Pt_1 costruito l'immobile sul fondo comune con l'attrice . CP_1
Al riguardo, l'appellato ha eccepito l'inammissibilità della domanda perché proposta in primo grado solo dagli odierni appellati, contumaci nel presente giudizio e non anche da esso appellante. Detto motivo di appello è, in effetti, inammissibile, non risultando dagli atti che il abbia proposto in primo grado la domanda CP_2 finalizzata all'accertamento della cd accessione invertita, domanda rigettata dal giudice di primo grado in quanto avanzata solo dalla difesa dei signori ed . CP_2 CP_3
Non coglie, infatti, nel segno quanto sostenuto dall'appellante in merito al fatto che, essendo esso comproprietario, unitamente ai signori ed , opererebbe il principio di CP_2 Controparte_4 reciproca legittimazione sostitutiva, in forza del quale ciascun comunista deve ritenersi legittimato (sia attivamente che passivamente) all'espletamento di tutte le azioni a tutela della proprietà comune, senza bisogno dell'intervento degli altri comproprietari, atteso che se è vero che ogni comunista può agire a tutela della cosa comune è parimenti vero che opera nel giudizio sempre il principio della domanda, ragion per cui il non può CP_2 interporre appello con riguardo ad una domanda proposta da altre parti.
Con il quinto motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, valutando erroneamente le prove offerte, ha respinto la domanda riconvenzionale di usucapione del sedime occupato dalle costruzioni erette da esso appellante unitamente agli appellati contumaci.
Al riguardo, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di comunione, il comproprietario che sia nel possesso del bene comune possa usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune (cfr, da ultimo,
Cassazione civile sez. II, 11/03/2025, n.6452).
Nel caso in esame, se è emerso in maniera incontestabile che, con la costruzione delle opere di cui si discute, il abbia disposto in CP_2 maniera esclusiva del bene in comproprietà con l'appellata, pur tuttavia difetta la prova del fatto che detto possesso si sia protratto per un ventennio.
Invero, il Ctu ha condivisibilmente affermato che, trattandosi di opere realizzate in assenza di titoli abilitativi, non vi sono elementi oggettivi per risalire all'epoca della loro realizzazione non potendo, a tal fine, farsi riferimento alla tipologia dei materiali utilizzati per la costruzione, come sostenuto dall'appellante, non potendo aprioristicamente escludersi che le opere de quibus possano essere state realizzate in ogni momento con materiali sia contemporanei all'epoca di costruzione sia anche precedenti.
La stessa prova orale espletata nel primo grado di giudizio, non può far ritenere che l'odierno appellante, attore in riconvenzionale, abbia fornito la prova rigorosa su di esso gravante.
Invero, sebbene il teste abbia riferito di aver Testimone_1 effettuato lavori sul tetto dell'immobile del nel 1995 CP_2 confermando che lo stato dei luoghi era come quello attuale ed il testimone abbia confermato che sin dal 1992 lo stato Testimone_2 dei luoghi era analogo a quello attuale, i testi addotti dalla difesa dell'appellata e le fotografie dalla stessa prodotte, forniscono una prova contrastante in merito alla data di edificazione delle parti di edificio di cui si discute. La testimone ha, infatti, riferito che l'immobile è Testimone_3 stato costruito alcuni anni dopo la nascita della sua primogenita avvenuta nell'anno 1994 e, in particolare, una parte alla fine degli anni novanta ed il terrazzo dopo il 2000, confermando le fotografie versate in atti dalla difesa della in allegato alla terza memoria ex art CP_1
183 cpc che raffigurano, tra l'altro, figlia della testimone, Testimone_4 nata nel febbraio 1994, sui luoghi di causa e che comprovano che, quantomeno nell'estate del 1994, alcuna delle opere di cui si chiede dichiararsi l'acquisto per usucapione, era stata realizzata.
Dette dichiarazioni, supportate da quanto riferito anche dal testimone marito della che frequenta i luoghi di causa Testimone_5 Tes_3 dal 1980, vengono a rendere poco verosimile quanto dichiarato dai testi addotti dalla difesa dell'appellante e, quindi, portano a far ritenere che il non abbia fornito la prova di un possesso esclusivo CP_2 ventennale, ragion per cui il motivo di appello deve ritenersi infondato.
Con il sesto motivo di appello, il ensura la sentenza di primo CP_2 grado nella parte in cui, ai fini del decidere, ha preso in considerazione le risultanze della ctu, ritenuta da esso appellante inutilizzabile per aver l'ausiliario fondato le proprie conclusioni su documentazione non acquisibile e, segnatamente, di una foto aerea prodotta dalla al CP_1
prima che il ctu facesse l'accesso agli atti e Controparte_5 dell'ordinanza del che ordinava la demolizione Controparte_5 delle opere abusive realizzate sulla corte comune consegnata al ctu dal difensore della CP_1
Va ricordato che, in tema di CTU, le Sezioni Unite, con la sentenza n.3086/2022 (conf. Cass. n. 26144/2023), hanno affermato che "il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico
-, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio" e che "l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso".
A ciò va aggiunto che il consulente tecnico d'ufficio, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire su incarico del giudice i documenti, necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli al fine di provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere delle parti provare, senza che tale attività incorra nella sanzione da nullità relativa ex art.157 c.p.c. ( Cassazione civile sez. I,
16/02/2025, n.3947)
Nel caso di specie, il ctu era stato espressamente autorizzato ad acquisire documentazione presso la PA utile ai fini delle operazioni peritali e, inoltre, i due documenti di cui l'appellante lamenta l'acquisizione, peraltro in alcun modo decisivi o rilevanti ai fini del decidere, non sono di certo destinati a provare fatti principali, dovendosi ritenere che l'abusività delle opere realizzate dall'appellante
è evincibile dalla mancanza di titoli abilitativi, accertata dal ctu a prescindere dall'ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Sassoferrato e la foto aerea acquisita e valutata nel contraddittorio delle parti, comunque non è stata neppure utilizzata dal ctu, che, infatti, ha ritenuto di non poter collocare nel tempo la realizzazione delle opere de quibus, a prescindere, quindi, dalle risultanze di detta fotografia (da cui sembrerebbe emergere che nel 1994 le opere non fossero state realizzate).
Le ulteriori doglianze mosse dall'appellante (omessa analisi da parte dell'ausiliario dei materiali realizzati per la costruzione delle opere) prontamente oggetto di osservazioni a cui il ctu ha puntualmente risposto, non costituiscono motivi di inutilizzabilità/nullità della ctu in atti, con conseguente infondatezza del motivo di appello.
Con il settimo motivo, il censura la sentenza di primo grado CP_2 nella parte in cui ha ordinato la demolizione di tutto il corpo di fabbrica gravante sul lato monte dell'abitazione e non soltanto dell'ampliamento successivo all'accatastamento del 1953.
Orbene, risulta dagli atti e dall'espletata ctu che l'appellante ha realizzato, come detto in epoca non accertata, un ampliamento di porzione di fabbricato con un corpo di fabbrica che si sviluppa su due piani avente dimensioni attuali di 3,20 x 3,19 ml con destinazione ad uso abitativo in assenza di autorizzazioni amministrative e che la porzione preesistente al solo piano terra ad uso legnaia, la cui presenza risulta dalle planimetrie catastali del 1953, aveva forma trapezoidale
(a differenza di quella rettangolare attuale) e dimensioni di circa mq
6.2.
Risulta, altresì, che detta originaria porzione di fabbricato risultava essere stata edificata sull'area scoperta che, come emerge dalla ctu e come incontestato dalle parti, era di proprietà comune di tutte le parti in causa, non essendo stata oggetto della divisione intercorsa tra gli originari proprietari dell'intero compendio immobiliare (atto pubblico del Notaio Rep.4586 in data 27.08.1938 registrato in Persona_1
Fabriano al n.214 Vol.120 del 1938 (allegato alla comparsa di costituzione e risposta di e ). CP_2 Controparte_3
Ne discende che, alla luce dei principi sopra espressi, correttamente il giudice di primo grado ha disposto la demolizione dell'intero corpo di fabbrica, atteso che l'intera costruzione di cui si discute è stata eseguita sul suolo parzialmente altrui, circostanza che consente al proprietario di questo la tutela reale del proprio diritto, mediante l'abbattimento della costruzione usurpativa.
Ne deriva l'infondatezza dell'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti dell'appellata costituita.
Le stesse si liquidano con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile complessità bassa, con esclusione della fase di trattazione sostanzialmente coincisa con quella decisionale e con riduzione rispetto ai valori medi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate.
relativa attività processuale).
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1096/2023 emessa in data Parte_1
14 settembre 2023 dal Tribunale di Ancona, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Pone a carico dell'appellante tutte le spese anticipate dall'appellata costituita per la difesa nel presente grado di giudizio, CP_1 liquidate nell'importo pari ad euro 3473,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Da' atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi
1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 23.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico