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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 25/03/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. Nr. 2767/2022 R.G.
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2767/2022
Oggi 25/03/2025 , ad ore 9.30, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi:
per l'avv Gianluca Nicodemo anche in sostituzione dell'Avv Campagni, Parte_1 per , l'Avv Logli Controparte_1
I procuratori precisano le conclusioni come in atti, cui si riportano. Dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della Sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di Consiglio per deliberare.
Alle ore 15.50 all'esito della Camera di Consiglio dà lettura, in difetto della presenza dei difensori delle parti, della sentenza ex articolo 429 c.p.c e ex art 5 e 6 e ss DLgs 150/2011, allegata al Verbale di Udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint
Omer, ha pronunciato ex art. ex articolo 429 c.p.c e ex art 5 e 6 e ss DLgs 150/2011 la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2767/2022, promossa da:
n proprio e quale legale rappresentante della “ Parte_2 Controparte_2 Parte_3 con gli Avv.ti Franco Bruno Campagni e Gianluca Nicodemo
RICORRENTE contro in persona del Presidente pro-tempore, con gli Avv.ti Paola Tognini, Controparte_1
Stefania Logli, Elena Bartalesi
RESISTENTE
Conclusioni
Preso atto della discussione e delle conclusioni delle parti costituite, come precisate nelle note conclusionali autorizzate, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 22 della Legge 689/1981 e art 6 D.lgvo 150/2011, il Sig. in proprio Parte_2
e quale legale rappresentante della proponeva opposizione Parte_4 avverso l'ordinanza n.209 del 21.10.2022, emessa dalla Provincia di con la quale era stata CP_1 irrogata la sanzione amministrativa pari a complessivi Euro12.485,00, per violazione degli artt.189 e 190 del D.lg. 152/2006, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione di un mese dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione. Il ricorrente rappresentava che: i) l'ingiunzione di pagamento traeva origine da una verifica sulla corretta gestione di prodotti fitosanitari, effettuata il 07.09.2017 dalla Regione Carabinieri pagina 2 di 7 Forestale “Toscana” - stazione di Pistoia presso la a seguito della quale veniva Parte_1 rilevata all'interno di una stanza adibita alla detenzione di prodotti fitosanitari, la presenza “oltre
a prodotti regolarmente autorizzati, prodotti fitosanitari con autorizzazioni del Ministero della
Salute revocate”. In particolare, veniva contestata la presenza di sei confezioni da Kg 1 ciascuna di
(autorizzazione Min. San. n. 13.531 del 25.10.2006, revocata il 21.04.2011) e di Parte_5 una confezione da un litro dell'insetticida CI (autorizzazione Min. San. n. 5.900, revocata il
13.01.2012); il tutto per un valore o tra i 12,00/15,00 euro di prodotti;
ii) in esito al suddetto accertamento, i Carabinieri notificavano sei distinti verbali: nr. 113/2017 per
“immagazzinamento di prodotti fitosanitari con autorizzazione ministeriale revocata in violazione dell'art. 5, comma 1 d.lgs. 69/2014”; nr. 119/2017 per “mancata tenuta del registro di carico scarico dei rifiuti speciali pericolosi” in violazione degli art.li 190 e 193 del D.lgs n. 152/2006 con la conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art. 258, commi 2 e 3; nn. 120/2017,
121/2017, 122/2017 e 123/2017 per “omessa denuncia annuale Parte_6 in giacenza presso la Ditta” una per ogni anno dal 2013 al 2016 in violazione dell'art.
[...]
189, commi 1 e 3 con conseguente applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 258, commi 1 e 5 del D.lgs. n. 152/2006; iii) che relativamente alla violazione sottesa al verbale n. 113/2017 “per aver immagazzinato scorte di prodotti fitosanitari con autorizzazioni del
Ministero della sanità revocate” la regione Toscana procedeva a notificare l'ordinanza di ingiunzione n. 302 del 18.06.2019 che il Sig impugnava avanti al Tribunale di Prato Parte_2 che il 31.3.2021, che al riguardo emetteva sentenza dichiarativa della cessata materia del contendere stante l'intervenuto annullamento in autotutela da parte dell'amministrazione. Per i medesimi fatti interveniva altresì, Sentenza penale di assoluzione;
iv) che relativamente alle violazioni sottese ai verbali nn. 119, 120, 121, 122 e 123, di competenza provinciale, previa rideterminazione della sanzione nella misura minima, veniva notificata l'ingiunzione di pagamento per cui è causa. La ricorrente fonda l'opposizione su seguenti motivi: I) errata e/o falsa applicazione degli artt. 189, c. 3; 190 e 258 D.lgs. 152/06, avendo la erroneamente CP_1 qualificato la quale soggetto che, a norma dell'art. 189 c. 3, “effettua a titolo Parte_1 professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle
pagina 3 di 7 camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività”. Rilevava sul punto che, come risultante dalla visura camerale, la medesima non esercitava alcuna delle attività indicate dalla norma e che, pertanto, non era soggetto obbligato alla comunicazione annuale alla Camera di Commercio (c.d. , C.F._1 precisando, che l'azienda non produceva, né produce rifiuti. La carenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla norma. Determinava, dunque, l'inapplicabilità degli obblighi di cui all'art. 190 D.lgs.
152/06 e, quindi, l'illegittimità dell'ordinanza; II) violazione del principio del ne bis in idem stante l'irrogazione della sanzione pecuniaria di €. 12.485,00 da parte della , Controparte_1 nonostante la medesima fosse a conoscenza sia del procedimento penale che di quello amministrativo;
III) violazione dell'art. 49 CEDU, 117 Costituzione e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 L. 689/1981. Argomentava la ricorrente che il provvedimento sanzionatorio infliggeva un sacrificio economico superiore di quasi mille volte il valore di mercato delle confezioni di prodotto sequestrate (€. 15 circa), richiamando sul punto il principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative ex art. 49 CEDU che impone al giudice di disapplicare la legislazione nazionale contraria al suddetto principio e la possibilità di irrogare una sanzione meno elevata in ragione della gravità della violazione accertata, IV) contestava, infine, la violazione dell'art. 8 L. 689/1981, affermando che la aveva sanzionato per CP_1 cinque volte la medesima condotta omissiva di cui all'art 189 c. 3 d.lgs. 152/2006, senza valutare l'unicità del momento volitivo caratterizzante la condotta omissiva di mancata denuncia dei rifiuti speciali giacenti presso la ditta. Parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “in via principale, annullare l'ordinanza ingiunzione 21/10/2022 n° 209 in quanto illegittima per i motivi sopra rubricati;
in subordine, previa disapplicazione delle disposizioni sanzionatorie ex art.li 189,
190 e 258 D.lgs 152/2006, rideterminare le sanzioni (pecuniaria e sanzione accessoria) ritenute eccessive irrogate dalla in un'unica sanzione ritenuta di giustizia con eventuale Controparte_1 applicazione dell'istituto della continuazione”.
Si costituiva in giudizio la contestando integralmente quanto dedotto dalla CP_1 CP_1 ricorrente, in quanto infondato in fatto e in diritto e chiedendo di respingere l'opposizione e tutte le domande spiegate con conseguente conferma dell'ordinanza opposta. L'Ente evidenziava: a) la corretta qualificazione della società opponente, quale “soggetto la cui attività produce rifiuti” ex art. 183 D.lgs. 152/2006 lett. f poiché, come rilevato nei verbali, i prodotti rinvenuti in giacenza nel magazzino rientravano nella categoria dei rifiuti prodotti dalla società nell'esercizio della pagina 4 di 7 propria attività commerciale e che, trattandosi di prodotti fitosanitari contenenti sostanze pericolose, venivano qualificati come “rifiuti speciali pericolosi” assumendo la codifica CER
020108 (rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose), b) che le società, come quella opponente, che effettuano commercio al dettaglio di prodotti per l'agricoltura ed il giardinaggio sono tenute alla gestione e allo smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari in forza del
D.lgs. 152/2006 quali rifiuti speciali pericolosi, con la tenuta del registro di carico e scarico e la presentazione annuale della comunicazione MUD;
c) che non vi era alcuna violazione del principio del ne bis in idem, in quanto le violazioni contestate con i verbali - di competenza provinciale - n. 119,120,121,122 e 123, successivamente recepiti nell'ordinanza opposta, nulla avevano a che vedere con le violazioni oggetto del procedimento amministrativo di competenza della Regione Toscana e del procedimento penale conclusosi con l'assoluzione. Le prime afferivano alla violazione degli artt. 189 e 190 D.lgs. 152/2006, ovvero alla mancata tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi e all'omessa denuncia annuale er Pt_6 gli anni 2013,2014, 2015 e 2016; mentre le contestazioni portate dal verbale n. 113/17 - di competenza regionale - afferivano la violazione dell'art. 5, c.1 D. lvo 69/14 “immagazzinamento di prodotti fitosanitari con autorizzazioni ministeriali scadute”; d) rilevava come la avesse CP_1 rideterminato la sanzione nella misura minima prevista dalla legge, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico delle sanzioni trattandosi di plurime condotte con le quali sono state commesse più violazioni. La Provincia rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le causali e le ragioni sopra esposte, respingere la presente opposizione e conseguentemente rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto, con conseguente conferma dell'ordinanza opposta;
con vittoria di spese, funzioni ed onorari”.
Alla prima udienza, le parti insistevano nelle proprie istanze istruttorie opponendosi a quelle ex adverso avanzate;
il Giudice, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni concedendo termine per il deposito di note conclusionali che le parti depositavano nei termini.. All'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni e procedevano a breve discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione dei motivi della decisione
L'opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa dalla merita parziale Controparte_1 accoglimento.
In ordine al merito dell'opposizione, in primo luogo, mette conto rilevare che quanto in atti permette di acclarare la sussistenza della condotta contestata alla parte ricorrente nel pagina 5 di 7 provvedimento impugnato circa gli adempimenti che il D.lgs 152/2006 impone in materia di gestione dei rifiuti speciali pericolosi, e, quindi, anche alla compilazione e tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art.190 di tale testo di legge, nonché alla presentazione annuale della comunicazione MUD di cui all'art.189 dello stesso Decreto. La società opponente, che effettua commercio al dettaglio di prodotti per l'agricoltura ed il giardinaggio, è tenuta alla gestione ed allo smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari dalla medesima detenuti in ragione dell'attività esercitata, e che, non più destinabili alla vendita, siano divenuti, come nel caso di specie, a tutti gli effetti rifiuti (nella specie, prodotti fitosanitari con autorizzazioni revocate).
Priva di fondamento l'eccezione di violazione del ne bis in idem formulata da parte opponente, per ciò che è evidente che le violazioni contestate con l'ordinanza impugnata nel presente giudizio, di competenza della , hanno natura, struttura e caratteristiche del tutto diverse CP_1 rispetto alla violazione, di competenza regionale, contestata con il verbale n.113 in atti, poi ingiunta e poi annullata in autotutela e alla fattispecie per cui vi è stato procedimento penale a carico del Sig che, peraltro, si è concluso con un'assoluzione per tenuità del fatto ex art 131 Pt_2 bis c.p..
L'unico aspetto meritevole di accoglimento riguarda la richiesta di rideterminazione della pena, in considerazione del fatto che le sanzioni sono scaturite dalla tenuta in una stanza di 7 confezioni da un kg di prodotti fitosanitari non più commerciabili per autorizzazioni ministeriali revocate, divenuti rifiuti pericolosi, di modico valore e ingombro, per i quali l'opponente ha omesso la “mancata tenuta del registro di carico scarico dei rifiuti speciali pericolosi”, nonché
l'“omessa denuncia annuale dei rifiuti speciali pericolosi in giacenza presso la Ditta” dal Pt_6
2013 al 2016.
Orbene, ferma restando la sanzione prevista per la condotta consistente nella mancata tenuta del registro, si ritiene che per quanto attiene la violazione dell'omessa denuncia M.U.D. dei rifiuti in giacenza, trattandosi sempre per i vari anni contestati degli stessi rifiuti poi rinvenuti dai carabinieri nel 2017 presso la ditta opponente, questa possa essere valutata come unica condotta, cui poter applicare l'art 8 L 681/89, con conseguente applicazione della sanzione aumentata fino al triplo. Quanto sopra evidenziato determina il parziale accoglimento dell'opposizione con rideterminazione in €6000,00 della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta per le violazioni contestate, ferma la condanna alla pena accessoria comminata con l'ordinanza ingiunzione.
Le spese di lite alla luce degli esiti del giudizio, vengono compensate.
pagina 6 di 7
p.q.m.
il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, riduce l'ammontare della sanzione pecuniaria inflitta ad euro 6000,00, comprensiva di spese di notifica;
;
- spese compensate.
Prato, 25.03.2025
Sentenza ex ex articolo 429 c.p.c e ex art 5 e 6 e ss DLgs 150/2011, letta alle ore 15.50, all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
Il Giudice
Elisabetta Bartoloni Saint Omer
pagina 7 di 7
TRIBUNALE di PRATO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2767/2022
Oggi 25/03/2025 , ad ore 9.30, davanti al sottoscritto giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint Omer, sono comparsi:
per l'avv Gianluca Nicodemo anche in sostituzione dell'Avv Campagni, Parte_1 per , l'Avv Logli Controparte_1
I procuratori precisano le conclusioni come in atti, cui si riportano. Dichiarano di rinunciare ad essere presenti alla lettura della Sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di Consiglio per deliberare.
Alle ore 15.50 all'esito della Camera di Consiglio dà lettura, in difetto della presenza dei difensori delle parti, della sentenza ex articolo 429 c.p.c e ex art 5 e 6 e ss DLgs 150/2011, allegata al Verbale di Udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Elisabetta Bartoloni Saint
Omer, ha pronunciato ex art. ex articolo 429 c.p.c e ex art 5 e 6 e ss DLgs 150/2011 la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2767/2022, promossa da:
n proprio e quale legale rappresentante della “ Parte_2 Controparte_2 Parte_3 con gli Avv.ti Franco Bruno Campagni e Gianluca Nicodemo
RICORRENTE contro in persona del Presidente pro-tempore, con gli Avv.ti Paola Tognini, Controparte_1
Stefania Logli, Elena Bartalesi
RESISTENTE
Conclusioni
Preso atto della discussione e delle conclusioni delle parti costituite, come precisate nelle note conclusionali autorizzate, il Giudice dà lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione nonché del dispositivo.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 22 della Legge 689/1981 e art 6 D.lgvo 150/2011, il Sig. in proprio Parte_2
e quale legale rappresentante della proponeva opposizione Parte_4 avverso l'ordinanza n.209 del 21.10.2022, emessa dalla Provincia di con la quale era stata CP_1 irrogata la sanzione amministrativa pari a complessivi Euro12.485,00, per violazione degli artt.189 e 190 del D.lg. 152/2006, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione di un mese dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione. Il ricorrente rappresentava che: i) l'ingiunzione di pagamento traeva origine da una verifica sulla corretta gestione di prodotti fitosanitari, effettuata il 07.09.2017 dalla Regione Carabinieri pagina 2 di 7 Forestale “Toscana” - stazione di Pistoia presso la a seguito della quale veniva Parte_1 rilevata all'interno di una stanza adibita alla detenzione di prodotti fitosanitari, la presenza “oltre
a prodotti regolarmente autorizzati, prodotti fitosanitari con autorizzazioni del Ministero della
Salute revocate”. In particolare, veniva contestata la presenza di sei confezioni da Kg 1 ciascuna di
(autorizzazione Min. San. n. 13.531 del 25.10.2006, revocata il 21.04.2011) e di Parte_5 una confezione da un litro dell'insetticida CI (autorizzazione Min. San. n. 5.900, revocata il
13.01.2012); il tutto per un valore o tra i 12,00/15,00 euro di prodotti;
ii) in esito al suddetto accertamento, i Carabinieri notificavano sei distinti verbali: nr. 113/2017 per
“immagazzinamento di prodotti fitosanitari con autorizzazione ministeriale revocata in violazione dell'art. 5, comma 1 d.lgs. 69/2014”; nr. 119/2017 per “mancata tenuta del registro di carico scarico dei rifiuti speciali pericolosi” in violazione degli art.li 190 e 193 del D.lgs n. 152/2006 con la conseguente applicazione della sanzione prevista dall'art. 258, commi 2 e 3; nn. 120/2017,
121/2017, 122/2017 e 123/2017 per “omessa denuncia annuale Parte_6 in giacenza presso la Ditta” una per ogni anno dal 2013 al 2016 in violazione dell'art.
[...]
189, commi 1 e 3 con conseguente applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 258, commi 1 e 5 del D.lgs. n. 152/2006; iii) che relativamente alla violazione sottesa al verbale n. 113/2017 “per aver immagazzinato scorte di prodotti fitosanitari con autorizzazioni del
Ministero della sanità revocate” la regione Toscana procedeva a notificare l'ordinanza di ingiunzione n. 302 del 18.06.2019 che il Sig impugnava avanti al Tribunale di Prato Parte_2 che il 31.3.2021, che al riguardo emetteva sentenza dichiarativa della cessata materia del contendere stante l'intervenuto annullamento in autotutela da parte dell'amministrazione. Per i medesimi fatti interveniva altresì, Sentenza penale di assoluzione;
iv) che relativamente alle violazioni sottese ai verbali nn. 119, 120, 121, 122 e 123, di competenza provinciale, previa rideterminazione della sanzione nella misura minima, veniva notificata l'ingiunzione di pagamento per cui è causa. La ricorrente fonda l'opposizione su seguenti motivi: I) errata e/o falsa applicazione degli artt. 189, c. 3; 190 e 258 D.lgs. 152/06, avendo la erroneamente CP_1 qualificato la quale soggetto che, a norma dell'art. 189 c. 3, “effettua a titolo Parte_1 professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle
pagina 3 di 7 camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività”. Rilevava sul punto che, come risultante dalla visura camerale, la medesima non esercitava alcuna delle attività indicate dalla norma e che, pertanto, non era soggetto obbligato alla comunicazione annuale alla Camera di Commercio (c.d. , C.F._1 precisando, che l'azienda non produceva, né produce rifiuti. La carenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla norma. Determinava, dunque, l'inapplicabilità degli obblighi di cui all'art. 190 D.lgs.
152/06 e, quindi, l'illegittimità dell'ordinanza; II) violazione del principio del ne bis in idem stante l'irrogazione della sanzione pecuniaria di €. 12.485,00 da parte della , Controparte_1 nonostante la medesima fosse a conoscenza sia del procedimento penale che di quello amministrativo;
III) violazione dell'art. 49 CEDU, 117 Costituzione e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8 L. 689/1981. Argomentava la ricorrente che il provvedimento sanzionatorio infliggeva un sacrificio economico superiore di quasi mille volte il valore di mercato delle confezioni di prodotto sequestrate (€. 15 circa), richiamando sul punto il principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative ex art. 49 CEDU che impone al giudice di disapplicare la legislazione nazionale contraria al suddetto principio e la possibilità di irrogare una sanzione meno elevata in ragione della gravità della violazione accertata, IV) contestava, infine, la violazione dell'art. 8 L. 689/1981, affermando che la aveva sanzionato per CP_1 cinque volte la medesima condotta omissiva di cui all'art 189 c. 3 d.lgs. 152/2006, senza valutare l'unicità del momento volitivo caratterizzante la condotta omissiva di mancata denuncia dei rifiuti speciali giacenti presso la ditta. Parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “in via principale, annullare l'ordinanza ingiunzione 21/10/2022 n° 209 in quanto illegittima per i motivi sopra rubricati;
in subordine, previa disapplicazione delle disposizioni sanzionatorie ex art.li 189,
190 e 258 D.lgs 152/2006, rideterminare le sanzioni (pecuniaria e sanzione accessoria) ritenute eccessive irrogate dalla in un'unica sanzione ritenuta di giustizia con eventuale Controparte_1 applicazione dell'istituto della continuazione”.
Si costituiva in giudizio la contestando integralmente quanto dedotto dalla CP_1 CP_1 ricorrente, in quanto infondato in fatto e in diritto e chiedendo di respingere l'opposizione e tutte le domande spiegate con conseguente conferma dell'ordinanza opposta. L'Ente evidenziava: a) la corretta qualificazione della società opponente, quale “soggetto la cui attività produce rifiuti” ex art. 183 D.lgs. 152/2006 lett. f poiché, come rilevato nei verbali, i prodotti rinvenuti in giacenza nel magazzino rientravano nella categoria dei rifiuti prodotti dalla società nell'esercizio della pagina 4 di 7 propria attività commerciale e che, trattandosi di prodotti fitosanitari contenenti sostanze pericolose, venivano qualificati come “rifiuti speciali pericolosi” assumendo la codifica CER
020108 (rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose), b) che le società, come quella opponente, che effettuano commercio al dettaglio di prodotti per l'agricoltura ed il giardinaggio sono tenute alla gestione e allo smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari in forza del
D.lgs. 152/2006 quali rifiuti speciali pericolosi, con la tenuta del registro di carico e scarico e la presentazione annuale della comunicazione MUD;
c) che non vi era alcuna violazione del principio del ne bis in idem, in quanto le violazioni contestate con i verbali - di competenza provinciale - n. 119,120,121,122 e 123, successivamente recepiti nell'ordinanza opposta, nulla avevano a che vedere con le violazioni oggetto del procedimento amministrativo di competenza della Regione Toscana e del procedimento penale conclusosi con l'assoluzione. Le prime afferivano alla violazione degli artt. 189 e 190 D.lgs. 152/2006, ovvero alla mancata tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti speciali pericolosi e all'omessa denuncia annuale er Pt_6 gli anni 2013,2014, 2015 e 2016; mentre le contestazioni portate dal verbale n. 113/17 - di competenza regionale - afferivano la violazione dell'art. 5, c.1 D. lvo 69/14 “immagazzinamento di prodotti fitosanitari con autorizzazioni ministeriali scadute”; d) rilevava come la avesse CP_1 rideterminato la sanzione nella misura minima prevista dalla legge, senza possibilità di applicare il cumulo giuridico delle sanzioni trattandosi di plurime condotte con le quali sono state commesse più violazioni. La Provincia rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per le causali e le ragioni sopra esposte, respingere la presente opposizione e conseguentemente rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e diritto, con conseguente conferma dell'ordinanza opposta;
con vittoria di spese, funzioni ed onorari”.
Alla prima udienza, le parti insistevano nelle proprie istanze istruttorie opponendosi a quelle ex adverso avanzate;
il Giudice, ritenuta la causa documentale e matura per la decisione rinviava per la precisazione delle conclusioni concedendo termine per il deposito di note conclusionali che le parti depositavano nei termini.. All'udienza odierna le parti precisavano le conclusioni e procedevano a breve discussione orale ex art 281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione dei motivi della decisione
L'opposizione all'ordinanza ingiunzione emessa dalla merita parziale Controparte_1 accoglimento.
In ordine al merito dell'opposizione, in primo luogo, mette conto rilevare che quanto in atti permette di acclarare la sussistenza della condotta contestata alla parte ricorrente nel pagina 5 di 7 provvedimento impugnato circa gli adempimenti che il D.lgs 152/2006 impone in materia di gestione dei rifiuti speciali pericolosi, e, quindi, anche alla compilazione e tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art.190 di tale testo di legge, nonché alla presentazione annuale della comunicazione MUD di cui all'art.189 dello stesso Decreto. La società opponente, che effettua commercio al dettaglio di prodotti per l'agricoltura ed il giardinaggio, è tenuta alla gestione ed allo smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari dalla medesima detenuti in ragione dell'attività esercitata, e che, non più destinabili alla vendita, siano divenuti, come nel caso di specie, a tutti gli effetti rifiuti (nella specie, prodotti fitosanitari con autorizzazioni revocate).
Priva di fondamento l'eccezione di violazione del ne bis in idem formulata da parte opponente, per ciò che è evidente che le violazioni contestate con l'ordinanza impugnata nel presente giudizio, di competenza della , hanno natura, struttura e caratteristiche del tutto diverse CP_1 rispetto alla violazione, di competenza regionale, contestata con il verbale n.113 in atti, poi ingiunta e poi annullata in autotutela e alla fattispecie per cui vi è stato procedimento penale a carico del Sig che, peraltro, si è concluso con un'assoluzione per tenuità del fatto ex art 131 Pt_2 bis c.p..
L'unico aspetto meritevole di accoglimento riguarda la richiesta di rideterminazione della pena, in considerazione del fatto che le sanzioni sono scaturite dalla tenuta in una stanza di 7 confezioni da un kg di prodotti fitosanitari non più commerciabili per autorizzazioni ministeriali revocate, divenuti rifiuti pericolosi, di modico valore e ingombro, per i quali l'opponente ha omesso la “mancata tenuta del registro di carico scarico dei rifiuti speciali pericolosi”, nonché
l'“omessa denuncia annuale dei rifiuti speciali pericolosi in giacenza presso la Ditta” dal Pt_6
2013 al 2016.
Orbene, ferma restando la sanzione prevista per la condotta consistente nella mancata tenuta del registro, si ritiene che per quanto attiene la violazione dell'omessa denuncia M.U.D. dei rifiuti in giacenza, trattandosi sempre per i vari anni contestati degli stessi rifiuti poi rinvenuti dai carabinieri nel 2017 presso la ditta opponente, questa possa essere valutata come unica condotta, cui poter applicare l'art 8 L 681/89, con conseguente applicazione della sanzione aumentata fino al triplo. Quanto sopra evidenziato determina il parziale accoglimento dell'opposizione con rideterminazione in €6000,00 della sanzione pecuniaria complessivamente dovuta per le violazioni contestate, ferma la condanna alla pena accessoria comminata con l'ordinanza ingiunzione.
Le spese di lite alla luce degli esiti del giudizio, vengono compensate.
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p.q.m.
il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, riduce l'ammontare della sanzione pecuniaria inflitta ad euro 6000,00, comprensiva di spese di notifica;
;
- spese compensate.
Prato, 25.03.2025
Sentenza ex ex articolo 429 c.p.c e ex art 5 e 6 e ss DLgs 150/2011, letta alle ore 15.50, all'esito della Camera di Consiglio, in difetto della presenza dei difensori delle parti ed allegata al Verbale di Udienza.
Il Giudice
Elisabetta Bartoloni Saint Omer
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