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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/02/2025, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10220/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.10220/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/06/1971, rappresentato e difeso dall'Avv. D'ONORIO DE MEO PAOLO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
11/08/1978, rappresentata e difesa dall'Avv. UTIZI FRANCESCO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/03/2024 , premesso che in Parte_1
data 17/09/2005 aveva contratto matrimonio in Vietri Sul Mare (SA) con
, che dalla loro unione era nata la figlia (Castel Controparte_1 Per_1
Volturno, 18.07.2008) e che in data 10.02.2017 il Tribunale di Roma aveva omologato la separazione consensuale alle condizioni previste dalle parti, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti
1 civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate. Deduceva, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione con la moglie.
, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di divorzio Controparte_1 formulata dalla controparte chiedendo l'accoglimento delle spiegate domande.
All'udienza del 03.12.2024, tenutasi dinanzi al Giudice Onorario delegato per un preliminare tentativo di conciliazione, le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio. Il Giudice Onorario redigeva pertanto il verbale di udienza dando atto dell'accordo raggiunto dalle parti e sottoscritto dalle medesime, e rimetteva la causa al Giudice Delegato.
All'esito dell'udienza cartolare del 09.12.2024, la causa veniva pertanto rimessa al collegio per la decisione, preso atto delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, come di seguito indicato: “a) ciascun coniuge dichiara di essere economicamente autosufficiente e continuerà a provvedere in via autonoma al proprio mantenimento;
b) la figlia , oggi sedicenne, rimane Persona_2
affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della stessa saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, previo ascolto della volontà di e sempre nel rispetto dei prevalenti desideri della minore;
c) Per_1
continuerà a mantenere la propria residenza presso Persona_2
l'abitazione di Roma in Via Tripolitania, 115 di proprietà del sig. , Parte_1
che resterà assegnata alla sig.ra nell'interesse esclusivo della Controparte_1
figlia. Secondo quanto previsto dall'art. 337 sexies c.c., il diritto al godimento della casa da parte della sig.ra verrà altresì meno nel caso in cui la Controparte_1
stessa conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio;
d) i tempi e le modalità della frequentazione di con ciascuno dei genitori, salvo sua Persona_2
diversa volontà, saranno stabiliti secondo il seguente schema: - starà con ciascun genitore a week end alterni (dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera); - durante la settimana che termina con il week end di spettanza del padre trascorrerà con la madre i giorni consecutivi di mercoledì, giovedì e venerdì fino al pomeriggio, mentre per i restanti giorni sarà con il padre;
- durante la settimana che termina con il week end di spettanza della madre trascorrerà con il padre i giorni
2 consecutivi di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì fino al pomeriggio, mentre per i restanti giorni sarà con la madre. Le festività, sempre salvo diversa volontà di saranno così regolamentate: - il periodo estivo verrà diviso tra i Per_1
genitori alternativamente: dal 15 al 23 giugno con uno dei genitori e dal 24 al 30 giugno con l'altro; per i mesi di luglio e agosto la figlia starà 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre mentre dal 01 settembre fino alla ripresa dell'anno scolastico il periodo sarà suddiviso metà con il padre e metà con la madre.
Entrambi i genitori si obbligano previamente a riferire all'altro gli spostamenti ed il luogo di vacanza in cui si recheranno con la figlia;
- durante le vacanze pasquali starà ad anni alterni con uno dei genitori dal venerdì alla domenica Per_1
sera di Pasqua e con l'altro da detto giorno fino al martedì sera successivo al lunedì in Albis;
- durante le feste di Natale, in modo alternato, sarà con uno dei genitori dal 23 dicembre al 30 mattina, e con l'altro dal 30 mattina al 6 gennaio. Resta inteso che sarà cura del genitore presso il quale la bambina si troverà a riportarla dall'altro genitore ovviamente nelle località solitamente frequentate dalla famiglia
(Roma, Napoli, Sala Consilina) come previamente comunicate dal genitore all'altro; e) il sig. a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1
ordinario di corrisponderà alla sig.ra , la somma di Per_1 Controparte_1
euro 350,00 (trecentocinquanta/00) mensile. Tale importo sarà versato entro il giorno 5 di ciascun mese sul conto corrente intestato alla Sig.ra e Controparte_1
verrà automaticamente adeguato secondo gli Indici Istat a decorrere dall'anno successivo a quello della sottoscrizione del presente accordo;
f) tutte le spese straordinarie di tra cui rette scolastiche, attività ludiche e Persona_2
sportive, corsi di lingue etc. verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%.
A tal riguardo le parti convengono di aderire al Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Roma e l'ordine degli Avvocati relativo alla specifica delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento e che, nei casi in cui non è richiesta la previa concertazione dovranno essere subordinate al consenso di entrambi i genitori;
g) le parti danno reciprocamente atto di aver regolato e definito tra loro ogni altra questione di natura economica e finanziaria dichiarando di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro; h) ciascuna delle parti presta sin d'ora il proprio consenso per il rinnovo/rilascio dei documenti della figlia minore validi per l'espatrio; i) le parti concordano la totale compensazione delle spese legali del
3 presente procedimento con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale ex art. 13 co. 8 L.P; 1) le parti congiuntamente dichiarano con la sottoscrizione del presente verbale di rinunciare e così rinunciano espressamente all'impugnazione dell'emanando provvedimento”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, che appaiono conformi all'interesse delle stesse e della figlia minore.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
10220/2024:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e in Vietri Sul Mare (SA) in data 17/09/2005;
[...] Controparte_1
- Dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Vietri Sul Mare (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto n. 67, Parte II, Serie A);
- Dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 04/02/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.10220/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/06/1971, rappresentato e difeso dall'Avv. D'ONORIO DE MEO PAOLO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
contro
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
11/08/1978, rappresentata e difesa dall'Avv. UTIZI FRANCESCO, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11/03/2024 , premesso che in Parte_1
data 17/09/2005 aveva contratto matrimonio in Vietri Sul Mare (SA) con
, che dalla loro unione era nata la figlia (Castel Controparte_1 Per_1
Volturno, 18.07.2008) e che in data 10.02.2017 il Tribunale di Roma aveva omologato la separazione consensuale alle condizioni previste dalle parti, adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti
1 civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate. Deduceva, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione con la moglie.
, nel costituirsi in giudizio, aderiva alla domanda di divorzio Controparte_1 formulata dalla controparte chiedendo l'accoglimento delle spiegate domande.
All'udienza del 03.12.2024, tenutasi dinanzi al Giudice Onorario delegato per un preliminare tentativo di conciliazione, le parti rappresentavano di avere raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio. Il Giudice Onorario redigeva pertanto il verbale di udienza dando atto dell'accordo raggiunto dalle parti e sottoscritto dalle medesime, e rimetteva la causa al Giudice Delegato.
All'esito dell'udienza cartolare del 09.12.2024, la causa veniva pertanto rimessa al collegio per la decisione, preso atto delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, come di seguito indicato: “a) ciascun coniuge dichiara di essere economicamente autosufficiente e continuerà a provvedere in via autonoma al proprio mantenimento;
b) la figlia , oggi sedicenne, rimane Persona_2
affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della stessa saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, previo ascolto della volontà di e sempre nel rispetto dei prevalenti desideri della minore;
c) Per_1
continuerà a mantenere la propria residenza presso Persona_2
l'abitazione di Roma in Via Tripolitania, 115 di proprietà del sig. , Parte_1
che resterà assegnata alla sig.ra nell'interesse esclusivo della Controparte_1
figlia. Secondo quanto previsto dall'art. 337 sexies c.c., il diritto al godimento della casa da parte della sig.ra verrà altresì meno nel caso in cui la Controparte_1
stessa conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio;
d) i tempi e le modalità della frequentazione di con ciascuno dei genitori, salvo sua Persona_2
diversa volontà, saranno stabiliti secondo il seguente schema: - starà con ciascun genitore a week end alterni (dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera); - durante la settimana che termina con il week end di spettanza del padre trascorrerà con la madre i giorni consecutivi di mercoledì, giovedì e venerdì fino al pomeriggio, mentre per i restanti giorni sarà con il padre;
- durante la settimana che termina con il week end di spettanza della madre trascorrerà con il padre i giorni
2 consecutivi di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì fino al pomeriggio, mentre per i restanti giorni sarà con la madre. Le festività, sempre salvo diversa volontà di saranno così regolamentate: - il periodo estivo verrà diviso tra i Per_1
genitori alternativamente: dal 15 al 23 giugno con uno dei genitori e dal 24 al 30 giugno con l'altro; per i mesi di luglio e agosto la figlia starà 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre mentre dal 01 settembre fino alla ripresa dell'anno scolastico il periodo sarà suddiviso metà con il padre e metà con la madre.
Entrambi i genitori si obbligano previamente a riferire all'altro gli spostamenti ed il luogo di vacanza in cui si recheranno con la figlia;
- durante le vacanze pasquali starà ad anni alterni con uno dei genitori dal venerdì alla domenica Per_1
sera di Pasqua e con l'altro da detto giorno fino al martedì sera successivo al lunedì in Albis;
- durante le feste di Natale, in modo alternato, sarà con uno dei genitori dal 23 dicembre al 30 mattina, e con l'altro dal 30 mattina al 6 gennaio. Resta inteso che sarà cura del genitore presso il quale la bambina si troverà a riportarla dall'altro genitore ovviamente nelle località solitamente frequentate dalla famiglia
(Roma, Napoli, Sala Consilina) come previamente comunicate dal genitore all'altro; e) il sig. a titolo di contributo per il mantenimento Parte_1
ordinario di corrisponderà alla sig.ra , la somma di Per_1 Controparte_1
euro 350,00 (trecentocinquanta/00) mensile. Tale importo sarà versato entro il giorno 5 di ciascun mese sul conto corrente intestato alla Sig.ra e Controparte_1
verrà automaticamente adeguato secondo gli Indici Istat a decorrere dall'anno successivo a quello della sottoscrizione del presente accordo;
f) tutte le spese straordinarie di tra cui rette scolastiche, attività ludiche e Persona_2
sportive, corsi di lingue etc. verranno ripartite tra i genitori nella misura del 50%.
A tal riguardo le parti convengono di aderire al Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Roma e l'ordine degli Avvocati relativo alla specifica delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento e che, nei casi in cui non è richiesta la previa concertazione dovranno essere subordinate al consenso di entrambi i genitori;
g) le parti danno reciprocamente atto di aver regolato e definito tra loro ogni altra questione di natura economica e finanziaria dichiarando di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro; h) ciascuna delle parti presta sin d'ora il proprio consenso per il rinnovo/rilascio dei documenti della figlia minore validi per l'espatrio; i) le parti concordano la totale compensazione delle spese legali del
3 presente procedimento con rinuncia dei rispettivi difensori alla solidarietà professionale ex art. 13 co. 8 L.P; 1) le parti congiuntamente dichiarano con la sottoscrizione del presente verbale di rinunciare e così rinunciano espressamente all'impugnazione dell'emanando provvedimento”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti, che appaiono conformi all'interesse delle stesse e della figlia minore.
In vista dell'accordo delle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
10220/2024:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e in Vietri Sul Mare (SA) in data 17/09/2005;
[...] Controparte_1
- Dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Vietri Sul Mare (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto n. 67, Parte II, Serie A);
- Dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 04/02/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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