Sentenza 17 luglio 2003
Massime • 1
Il contributo in favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità nell'annata agraria 1989 - 1990, di cui all'art. 2, secondo comma, del D.L. 6 dicembre 1990, n. 367, conv. nella legge n. 31 del 1991, costituisce un diritto soggettivo, in quanto non contiene alcun rinvio alla legge n. 590 del 1981, ne' la misura della sua erogazione è sottoposta ad un accertamento discrezionale da parte dell'Amministrazione, essendo predeterminata per legge. Da tanto consegue che la domanda proposta dal titolare di un tale diritto per la condanna della Regione Puglia al pagamento della somma pari al contributo indicato appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/07/2003, n. 11189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11189 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Primo Presidente f.f. -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. PAOLINI Giovanni - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
RO ARCANGELA, REGIONE PUGLIA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 01/02/0812 proposto da:
RO ARCANGELA, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell'avvocato BRUNO BELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO PUTIGNANO, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, REGIONE PUGLIA;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n. 01/02/1033 proposto da:
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA, rappresentato e difeso dall'avvocato ALFREDO LONOCE, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, RO ARCANGELA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 123/01 del Giudice di pace di CEGLIE MESSAPICA, depositata il 27/06/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/03 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato Nicola MORGANI, per delega dell'avvocato Bruno BELLI;
udito i. P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del secondo motivo del ricorso principale e rigetto del primo motivo del ricorso della Regione PU, giurisdizione dell'a.g.o. al Primo Presidente per assegnazione alla Sezione semplice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 24 agosto 2000 CA IG conveniva davanti al Giudice di pace di Ceglie Messapica la Regione PU, chiedendo la condanna della stessa al pagamento del contributo previsto dall'art. 2 del d.l. 6 dicembre 1990 n. 367, convertito in legge 30 gennaio 1991 il n. 31, in favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità nell'annata agraria 1989/1990, essendosi esaurita con esito favorevole l'istruttoria svolta dal Comune di Ceglie Messapica.
La Regione PU, costituitasi, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, non essendo l'attore titolare di un diritto soggetti alla erogazione del contributo preteso, e chiamava in garanzia il Ministero delle Politiche Agricole Forestali, il quale, costituitosi, eccepiva a sua volta il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Con sentenza in data 27 giugno 2001 il Giudice di pace di Ceglie Messapica accoglieva la domanda e, per l'effetto, ritenuta la Regione PU manlevata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, condannava quest'ultimo al pagamento in favore dell'attore del contributo per cui era causa.
In ordine alla questione di giurisdizione il Giudice di pace osservava:
L'attribuzione all'attore di un contributo "una tantum" viene in forza di una specifica legge che indica quale cifra debba essere stanziata (L.
2.000.000 per ettaro), affidando agli organi amministrativi una attività di certificazione dei presupposti del diritto e non già un potere discrezionale in ordine allo stesso. L'erogazione del contributo specificatamente indicato è vincolata ai criteri espressi dalla legge;
ragion per cui non può non vedersi quale pieno diritto soggettivo quello scaturente a favore dell'istante laddove sia nelle condizioni previste. Non essendovi quindi spazio di discrezionalità da parte della Regione, non si vede perché non debba essere il Giudice ordinario a giudicare in ordine ad una pretesa che poggia su un diritto soggettivo perfetto.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, riproponendo, con il secondo motivo, la questione di giurisdizione.
Resiste con controricorso CA IG, che ha anche proposto ricorso incidentale, con due motivi, dolendosi della mancata condanna della Regione PU e del riconoscimento degli interessi solo con decorrenza dalla domanda.
La Regione PU ha depositato un controricorso, il quale va qualificato ricorso incidentale, in quanto contiene due motivi di doglianza, con il primo dei quali viene riproposta la questione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e con il secondo si ribadisce la tesi della incompetenza territoriale del giudice adito. La Regione PU e CA IG hanno anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi. Con il secondo motivo del ricorso principale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con il primo motivo del ricorso incidentale della Regione PU si deduce, in sostanza, che in base all'art. 1 del d.l. 6 dicembre 1990 n. 367 la erogazione del contributo per cui è causa doveva avvenire secondo le procedure previste dalla legge 15 ottobre 1981 n. 590, il cui art. 3 consentiva l'accoglimento delle richieste nei limiti della disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, da ripartire fra le varie regioni.
Da ciò sarebbe desumibile che non può parlarsi di un diritto soggettivo alla erogazione del contributo nella misura prevista dall'art. 2 d.l. 6 dicembre 1990 n. 367. La doglianza è infondata.
Il contributo di cui si discute, infatti, quello previsto dal secondo comma dell'art. 2 del d.l. 6 dicembre 1990 n. 367, il quale non contiene, a differenza del primo comma, alcun rinvio alla legge 15 ottobre 1981 n. 590.
Nell'assenza di un potere discrezionale nella erogazione del contributo per cui è causa, la e misura è predeterminata dalla legge, correttamente, pertanto, il Giudice di pace di Ceglie Messapica affermata la giurisdizione del giudice ordinario, la quale va ribadita anche in questa sede.
Gli atti vanno trasmessi al Primo Presidente per la decisione degli altri motivi del ricorso principale e dei ricorsi incidentali.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il secondo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale della Regione PU;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
dispone trasmettersi gli atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2003