Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5841 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 1293/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso in riassunzione depositato in data 16.01.2023 da
nato a [...] il [...], cod. fiscale Parte_1
elettivamente domiciliato in Pozzuoli (NA), via Montenuovo Licola Patria C.F._1
n. 90, presso lo studio dell'Avv. Emilio Ursomanno, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
ATTORE contro
cod. fiscale in persona del dirigente pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 dell , dott.ssa Anna Sannino, elettivamente domiciliato in Napoli, via Controparte_2
Cesario Console n. 3, presso lo studio dell'Avv. Erik Furno, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: domanda di accertamento negativo della sussistenza dei presupposti per la declaratoria di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica
Conclusioni per l'attore: … riportandosi a tutto quanto prodotto all'interno delle memorie difensive già depositate che qui si intendono integralmente trascritte, nonché alla documentazione in atti anch'essa prodotta e depositata, si riporta alle conclusioni in esse contenute di cui si chiede l'accoglimento totale.
Conclusioni per il si conclude per il rigetto dell'opposizione, con le conseguenze di CP_1 legge in termini di spese e competenze di lite.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto prot. 0018494 datato
13.03.2017 e notificato in data 16.03.2017, con cui il comune di Pozzuoli ha dichiarato la decadenza del sig. dall'assegnazione dell'alloggio di proprietà del Pt_1 Parte_1 CP_1 medesimo sito in Pozzuoli, via Pasolini n. 3, scala I, int. 21, cod. BU P.IVA_2
Dalla lettura del decreto si evince che la decadenza è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 20,
1
04/05/2016 uff. Tez serie 3T n. 001714, con valore dichiarato di € 4.800,00; inoltre, la sig.ra era comproprietaria del 50% di altri due immobili siti nel comune di Pozzuoli e Persona_1 censiti in catasto: - al foglio n. 56, particella n. 548, sub. 12, Cat. A/2, locato con contratto registrato il 27/10/2014, Uff. Tez., Serie 3, n. 002940, con valore dichiarato di € 4.800,00; - al foglio n. 56, particella n. 548, sub. 13, Cat. A/2, locato con contratto registrato il 10/05/2016,
Uff. Tez, Serie 3T, n. 004489 con valore dichiarato di € 3.600,00.
Nel decreto si accenna al fatto che il ha omesso di presentare la dichiarazione Parte_1 dei redditi relativa all'anno 2014, ma dalla complessiva lettura dell'atto non sembra che la decadenza sia stata fondata anche su tale omissione.
Il ha impugnato il decreto dinanzi al , che, con sentenza n. Parte_1 Controparte_3
6373/2022, pubblicata in data 17.10.2022, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Il ricorrente ha quindi riassunto il giudizio dinanzi a questo Tribunale, insistendo per l'annullamento del provvedimento impugnato.
A fondamento della suddetta richiesta, il ha dedotto che: - non aveva mai avuto Parte_1 la disponibilità degli immobili indicati nel decreto né tanto meno il possesso degli stessi;
- la sola “titolarità giuridica” di un bene immobile non poteva giustificare la decadenza, in quanto l'unità immobiliare doveva essere idonea alla civile abitazione;
- la controparte non aveva espletato alcuna attività istruttoria per verificare se gli immobile fossero adeguati al suo nucleo familiare;
- gli immobili non erano nella sua disponibilità, in quanto li aveva immediatamente donati ai suoi figli;
- il provvedimento era illegittimo per omessa e/o insufficiente istruttoria e per omessa e carente motivazione;
- il dirigente comunale, che aveva emanato il decreto, non aveva confutato le ragioni espresse nei suoi scritti difensivi.
Il comune di Pozzuoli si è costituito, replicando che: - il era comproprietario, Parte_1 insieme alla moglie, di un alloggio ubicato nel comune di Pozzuoli, che risultava locato per un canone annuo di € 4.800,00; - la moglie era proprietaria al 50% di due immobili, sempre ubicati nel comune di Pozzuoli, entrambi locati;
- l'essere titolare di diritti reali su altri beni immobili era una condizione che precludeva la possibilità di giovarsi dei benefici concessi dalla legge regionale n. 18 del 1997; - la ratio sottesa all'anzidetta disciplina era quella di soddisfare le esigenze abitative dei nuclei familiari privi delle risorse necessarie per provvedervi autonomamente;
- la decadenza si verificava in via automatica al venir meno dei requisiti previsti dall'art. 2 della n. 18/1997; - il provvedimento che dichiarava la decadenza aveva natura ricognitiva;
- l'istruttoria era stata condotta mediante consultazione dei registri immobiliari, non sussistendo alcuna necessità di recarsi fisicamente presso gli immobili di proprietà dell'assegnatario; - il provvedimento era sufficientemente motivato, in quanto recava
2 la puntuale descrizione dei presupposti di fatto e di diritto alla base della dichiarazione di decadenza;
- in ogni caso, trattandosi di provvedimento di natura vincolata trovava applicazione l'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, a mente del quale non era annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora, per la natura vincolata dello stesso, era palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Ciò replicato, ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata assegnata in decisione all'udienza del 20.02.2025 con la concessione degli ordinari termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
*****
§ 2. Il ricorso deve essere respinto.
In via preliminare è necessario effettuare una breve analisi della normativa alla base della declaratoria di decadenza del dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale Parte_1 pubblica.
L'art. 2 della legge della regione Campania n. 18 del 02/07/1997 (disciplina applicabile ratione temporis) enunzia i requisiti che l'istante deve possedere per ottenere l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Tra essi vi è quello previsto dal comma 1, lett. c), consistente nella “non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito della provincia cui si riferisce il bando”.
La norma precisa che “è adeguato l' alloggio la cui superficie utile abitabile, calcolata secondo le norme convenzionali, intesa quale superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni delle soglie di passaggio da un vano all' altro, degli sguinci di porte e finestre dei vani privi di luci, sia non inferiore a 45 mq per un nucleo familiare non superiore a 2 persone, non inferiore a 55 mq per 3 persone, non inferiore a 65 mq per 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 85 mq per 6 persone, non inferiore a 95 mq per più di 6 persone”.
In base al comma 4 dell'art. 2, il requisito in precedenza indicato deve essere posseduto oltre che dal richiedente anche da parte degli altri componenti del suo nucleo familiare, intendendosi per nucleo familiare “la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, legittimati, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi” (art. 2, comma
3).
Il successivo art. 20 enuncia le ipotesi di decadenza dall'assegnazione, stabilendo, al comma
1, che “la decadenza dal diritto all' assegnazione viene dichiarata dal sindaco del comune territorialmente competente nei casi in cui l'assegnatario: […] d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui all' articolo 2, comma 1 della presente legge, salvo quanto stabilito per il reddito dal successivo articolo 21 della presente legge”.
§ 3. La perdita di uno dei requisiti prescritti per l'assegnazione dell'alloggio è alla base del decreto con cui è stata dichiarata la decadenza del Quest'ultimo e la di lui moglie Parte_1 sono risultati proprietari o comproprietari di ben 3 appartamenti siti nel comune di Pozzuoli (in
3 merito alla consistenza e alla natura delle unità immobiliari, cfr. visure catastali prodotte dal
Comune in allegato alla memoria istruttoria depositata in data 01.06.2023).
La suddetta circostanza non è stata specificamente contestata dal ricorrente, che, anzi, ha prodotto il titolo di acquisto con cui la moglie è diventata comproprietaria delle unità immobiliari indicate nel provvedimento di decadenza, nonché il contratto con cui una delle suddette unità è stata locata per uso abitativo a terzi (cfr. documenti prodotti in data
26.05.2023). Il si è limitato a replicare di non avere la materiale disponibilità dei Parte_1 suddetti beni e di averli donati ai figli;
inoltre, conservando la stessa impostazione difensiva del ricorso proposto dinanzi al giudice amministrativo, ha denunziato la carenza di istruttoria e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
Orbene, la mancanza di disponibilità materiale delle unità abitative non è una circostanza idonea a escludere il venir meno del requisito previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c), della legge regionale n. 18 del 1997. Il detto requisito «attribuisce rilievo ostativo al diritto non tanto in relazione al suo contenuto, bensì quale indice di una disponibilità economica incompatibile col regime di assistenza abitativa;
ne consegue che tale requisito deve intendersi riferito sia alla proprietà, sia alla "nuda proprietà" di un immobile gravato da usufrutto altrui, sia all'acquisto della piena proprietà di un bene al quale faccia poi seguito la costituzione di un usufrutto in favore di altri, dovendosi evitare che le abitazioni destinate a categorie sociali meno protette rimangano nella disponibilità di chi non ne abbia effettivamente bisogno» (cfr. Cass., sez. III,
14/04/2023, n.10017). Ulteriore precipitato di quanto precede è che il difetto di disponibilità materiale delle abitazioni, ad es. perché locate a terzi (cfr. Cass., sez. I, 03/04/2008, n.8520), non ha alcun rilievo ai fini del venir meno del requisito di assegnazione previsto dalla legge.
Parimenti irrilevante è l'esistenza di una situazione di comproprietà, “potendo l'interessato chiedere lo scioglimento della comunione e divenire così proprietario in via esclusiva di un immobile avente le caratteristiche cui la legge ricollega l'adeguatezza” (cfr. Cons. Stato, sez. V,
27/05/2014, n.2756).
La successiva donazione dell'unità immobiliare di cui il era comproprietario Parte_1 unitamente alla moglie (cfr. p. 2 ricorso), oltre ad essere una circostanza non provata, è del tutto irrilevante, in quanto il provvedimento che dichiara la decadenza ha efficacia ricognitiva
“di un fatto estintivo già verificatosi”, sicché esso accerta, ora per allora, il venir meno dei requisiti richiesti per conservare l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica
(cfr. Cass., sez. III, 03/11/2021, n.31320 in motivazione).
In merito al difetto di istruttoria e alla carenza di motivazione del provvedimento va osservato che la presente controversia si innesta nella fase paritetica del rapporto, con la conseguenza che la cognizione del giudice non riguarda l'atto e il procedimento amministrativo alla base dello stesso, bensì direttamente il rapporto. Ne consegue che ai fini della validità del provvedimento ciò che rileva è l'effettiva esistenza della causa di decadenza in esso indicata, mentre non assumono alcun rilievo eventuali carenze di istruttoria o di motivazione.
Peraltro, l'attore si è limitato ad eccepire il mancato sopralluogo della P.A. presso le unità
4 immobiliari di sua proprietà o di proprietà della moglie, senza spiegare per quale motivo le stesse sarebbero inadeguate alle esigenze del suo nucleo familiare e senza neanche specificare da quanti membri è composto il detto nucleo. Le contestazioni dell'attore sul punto sono del tutto generiche e quindi non idonee a imporre alla controparte l'onere di provare l'adeguatezza degli immobili alle esigenze del suo nucleo familiare.
§ 4. Nella II memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., l'attore ha richiamato un argomento che aveva già esposto dinanzi al giudice amministrativo, sostenendo che l'assegnazione dell'alloggio in questione non era disciplinato dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica, in quanto l'unità immobiliare gli era stata assegnata “ai sensi dell'art. 6, co. 2, dell'Ordinanza n. 338/84 del Ministero per la Protezione Civile”, emessa in base a quanto previsto dall'art. 1 del decreto legge 07/11/1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/12/1983, n. 748. Secondo la tesi difensiva in esame, la suddetta ordinanza è stata
“adottata in deroga ad ogni disposizione di legge, e nel rispetto dei requisiti previsti dal bando di concorso emanato dal Sindaco p.t. del quale Presidente del Comitato Controparte_1
Tecnico Amministrativo costituito dal Ministro per il coordinamento della Protezione Civile.
Detta Ordinanza Ministeriale ha previsto quale unico requisito, per ottenere in assegnazione un alloggio, essere stato sfrattato dal Comune dall'abitazione di residenza per inagibilità dell'immobile a seguito del bradisismo”. Sempre secondo quanto affermato in memoria,
«stante la peculiarità della fattispecie, sono state previste solo alcune ipotesi di decadenza, in deroga ed in parziale applicazione dell'art. 17 del DPR n. 1035/1972. In particolare, ai sensi dell'art. 12 del contratto di locazione sottoscritto in data 27.05.1987 le uniche ipotesi di decadenza sono: “a) cede in tutto o in parte l'alloggio a terzi;
b) lo abbia abbandonato per oltre tre mesi salvo autorizzazione dell'IACP; c) lo usi per scopo illecito o immorale. Tenuto conto che l'assegnazione è stata disposta sulla base di una disciplina speciale, adottata in deroga ad ogni disposizione di legge, anche in favore di proprietari di alloggi sfrattati per inagibilità, l'IACP, Ente incaricato alla gestione dei fabbricati di proprietà dello Stato, ha legittimamente omesso il riferimento alla lett. d) del cit. art. 17, ove è prevista la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi “fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore di un quinto al limite massimo di cui all'art. 2 lett. e)”. Ed infatti, alcun requisito di reddito era necessario per poter ottenere in assegnazione un alloggio, né era necessario essere sprovvisti di alloggi in proprietà (requisito invece richiesto ai sensi dell'art. 2 lett. c) del DPR n. 1035/1972). Inoltre il contratto di locazione all'art. 21 prevede che “la perdita di uno dei requisiti occorrenti per l'assegnazione dell'alloggio al momento dell'assegnazione stessa ne determina l'annullamento e con esso la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 1035 e dell'Ordinanza n. 338/84”.
Pertanto per poter legittimamente disporre l'annullamento al momento dell'assegnazione la
P.A. era tenuta a verificare solo la sussistenza del requisito di cui alla richiamata Ordinanza n.
338/84, ovvero essere stato sfrattato da un alloggio dichiarato inagibile di cui si era proprietario - conduttore».
5 Orbene, il ricorrente non ha prodotto né l'ordinanza n. 338/84 del Controparte_4
né il contratto di locazione stipulato a seguito dell'assegnazione dell'unità immobiliare in
[...] suo favore, con la conseguenza che non è possibile verificare se l'assegnazione deroghi alla disciplina in materia di edilizia residenziale pubblica (all'epoca era in vigore il d.P.R. n. 1035 del
30.12.1972) in relazione ai presupposti per l'assegnazione dell'alloggio e per la conservazione dello stesso nel corso del tempo. Sul punto, il ha ampiamente replicato in comparsa CP_1 conclusionale, sostenendo che il contratto di locazione stipulato ai sensi dell'ordinanza n.
338/84 richiamava la disciplina in materia di edilizia residenziale pubblica, rendendo applicabile all'assegnazione anche la causa di decadenza consistente nella titolarità del diritto di proprietà su altro immobile adeguato alle esigenze del nucleo familiare dell'assegnatario (cfr. pp. 5, 6 e
7 della comparsa, nonché i numerosi precedenti di questo Tribunale ad essa allegati;
si vedano in particolare le sentenze 3554/2019, 8838/2019 e 5825/2020 alla cui motivazione si rimanda ex art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.).
In ogni caso, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale n. 18 del 1997, non sembra che l'assegnazione ai sensi dell'ordinanza n. 338/84 sia sottratta alla disciplina in materia di edilizia residenziale pubblica. Quest'ultima, infatti, si applica: - “a tutti gli alloggi realizzati, recuperati ed acquistati da Enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo a qualsiasi titolo dello Stato o della Regione, delle Province o dei Comuni nonché a quelli acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici, ma utilizzati per le finalità sociali proprie dell'Edilizia Residenziale Pubblica, ivi compresi gli alloggi di cui agli artt. 7 e 8 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, all'art. 2 della legge 25 marzo 1982, n. 94, alla legge 5 aprile 1985, n. 118 e agli artt. 7 e 8 della legge 23 dicembre 1986, n. 899, nonché gli alloggi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e quelli acquistati ai sensi dell' art. 2, comma 5 bis del DL 3 aprile 1985, n. 114, convertito in legge 30 maggio 1985, n. 211, purché gli stessi siano stati assegnati a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del
DPR 30.12.1972, n. 1035 e successive modifiche, in tema di assegnazioni di alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica, nonché quelli realizzati o acquisiti ai sensi di provvedimenti legislativi straordinari o speciali” (comma 1 dell'art. 1); - “alle case parcheggio e ricoveri provvisori non appena siano cessate le cause dell'uso contingente per le quali sono stati realizzati e sempre che abbiano tipologie e standard abitativi adeguati” (comma 2 dell'art. 1).
L'ampia elencazione contenuta nell'art. 1, comprensiva anche degli immobili “realizzati o acquisiti ai sensi di provvedimenti legislativi straordinari o speciali”, qual è sicuramente il d.l.
n. 623 del 1983, è in grado di riportare nell'ambito applicativo della legge n. 18 del 1997, anche gli immobili realizzati in forza del suddetto provvedimento emergenziale, che non rientrano in nessuna delle eccezioni contemplate dal comma 2 dell'art. 1 della legge regionale.
Come osservato in altro precedente di questo Tribunale, “la portata omnicomprensiva della norma che disciplina l'ambito di operatività della fonte induce a ritenere manifesta la ratio del legislatore regionale di voler assoggettare tutti i rapporti sorti o insorgenti alla medesima disciplina, improntandoli alla uniformità dei presupposti. In quest'ottica, con particolare
6 riferimento proprio al presupposto della titolarità di altri immobili idonei, trova giustificazione in astratto anche l'introduzione di questo requisito per la permanenza del godimento del bene ai rapporti già pendenti, sì da tutelare chi successivamente, a parità di altre condizioni, non vanta alcun diritto reale su beni immobili” (decreto di rigetto n. cronol. 2184/2020, allegato alla comparsa conclusionale del . CP_1
In conclusione, il provvedimento di decadenza è legittimo, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del 13.08.2022), del valore indeterminabile della controversia, dell'attività difensiva in concreto prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso proposto da Parte_1
b) condanna il al pagamento delle spese di lite del Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 4.800,00 per compenso del difensore (di cui € 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 1.500,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 12.06.2025 Il Giudice
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