Decreto cautelare 7 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 30 aprile 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
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- 1. La motivazione e i presupposti nella tutela cautelare monocraticaFabiola Maccario · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 2. Le decisioni cautelari monocratiche pronunciate dal TAR Lombardia, sede di Milano (anno di riferimento 2024)Ilaria Genuessi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 3. La motivazione e i presupposti nella tutela cautelare monocraticaFabiola Maccario · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
La Rivista è lieta di ospitare nella Sezione Diritto e Processo Amministrativo lo studio compiuto in collaborazione tra l'Università statale di Milano e l'Università di Milano Bicocca sulle decisioni cautelari monocratiche del Tar Lombardia, Milano, relative all'anno 2024. Lo studio si compone di diverse parti, che verranno pubblicate dalla rivista con cadenza settimanale. Questo articolo è la prima parte ed è stata già pubblicata l'Introduzione a cura Alfredo Marra e Margherita Ramajoli. Seguiranno nell'ordine: Il contenuto dei decreti cautelari monocratici tra sospensione del provvedimento amministrativo, creatività giurisprudenziale e rapporti con la successiva ordinanza collegiale, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 12/02/2026, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00682/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03187/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la BAa
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3187 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Katiuscia Verlingieri, Emilio Maddalena ed Emilio Lavorgna, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1
per l'annullamento
della nota del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale Risorse Umane – Ufficio III, prot n. -OMISSIS- del 03.12.24, inviata in pari data, mediante la quale ha respinto la domanda della ricorrente di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del d. lgs. 151/2001;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
nonché per l’accertamento
del diritto della ricorrente ad ottenere l’assegnazione temporanea presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. TO BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5 dicembre 2024, -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione incidentale, del provvedimento di cui in epigrafe.
Con tale atto, il Ministero convenuto ha riscontrato in senso negativo la domanda di assegnazione temporanea dell’interessata ai sensi dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001 presso il Comando dei Vigili del fuoco di -OMISSIS-, anziché presso il Comando Vigili del fuoco di -OMISSIS-, sede presso la quale la signora -OMISSIS- era stata convocata per l’effettiva presa di servizio in data 16 dicembre 2024, dopo essersi classificata in posizione utile nella relativa selezione pubblica indetta ex art. 16 della L. n. 56 del 1987.
In particolare, l’amministrazione ha fatto presente che la richiesta in questione avrebbe dovuto essere ripresentata “solo dopo il superamento del previsto periodo di prova con la conferma nel ruolo degli Operatori e degli Assistenti”.
A fronte di tale motivazione, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato sulla base delle seguenti ragioni:
- violazione della normativa sovranazionale e interna – tra cui l’art. 31 della Costituzione, l’art. 3 della Convenzione dei diritti del fanciullo del 1989 e l’art. 24 della Carte dei diritti fondamentali dell’Unione europea – secondo cui l’interesse superiore del minore di tre anni potrebbe essere “sacrificato” soltanto in casi o esigenze eccezionali;
- disparità di trattamento, con gli altri dipendenti assunti da più di sei mesi, trattandosi, nel caso della ricorrente, di dipendente a tempo indeterminato e dunque con gli stessi diritti e doveri degli altri assunti, seppure con stabilizzazione del rapporto lavorativo condizionata al superamento del periodo di prova;
- carenza di motivazione con riferimento alle esigenze della sede di servizio, della sede di destinazione e dell'eventuale pregiudizio per l’amministrazione, posto che il periodo di prova della ricorrente avrebbe potuto essere svolto, in tesi, “indifferentemente anche presso la sede dei Vigili del Fuoco di -OMISSIS-”.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando, in particolare, che ai sensi dell’art. 7 del bando di selezione su base regionale, rubricato “Tirocinio”, “I candidati utilmente selezionati sono avviati al servizio, seguono i programmi di tirocinio formativo organizzati dall’amministrazione in relazione alle specifiche funzioni da svolgere e, a conclusione del periodo di prova della durata di sei mesi, conseguono la nomina alla qualifica di operatore, previa valutazione di idoneità da parte del dirigente del comando dei vigili del fuoco o dell'ufficio presso cui hanno svolto servizio e prestano giuramento.”.
Ne conseguirebbe, secondo l’amministrazione convenuta, che solo a seguito del periodo di prova i candidati conseguirebbero la nomina e verrebbero effettivamente immessi in servizio, il tutto in coerenza, tra l’altro, con quanto disposto dall’art. 6, comma 3 del d.lgs. n. 217/2005.
La Sezione si è pronunciata sulla proposta domanda cautelare fissando udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a., e ha disposto, all’udienza di merito del 29 aprile 2025, l’acquisizione dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale Risorse Umane – di una dettagliata relazione in ordine, tra l’altro, alla situazione di scopertura dell’organico presso le sedi di -OMISSIS- e di -OMISSIS-.
Nelle more del processo, è stato depositato certificato di nascita in data 24 novembre 2025 della terza figlia della ricorrente, la quale è attualmente in congedo di maternità, dopo avere interrotto in precedenza il periodo di prova, sempre per motivi legati alla prole (malattia del bambino e gravidanza a rischio).
La causa è stata infine trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 4 febbraio 2026.
Il ricorso è fondato, per quanto di ragione.
In via preliminare, occorre evidenziare che la motivazione sulla cui base è stata respinta l’istanza di assegnazione temporanea della ricorrente si incentra esclusivamente sull’asserita impossibilità di disporre il beneficio durante il periodo di prova afferente al nuovo impiego.
Ogni altra ulteriore motivazione “postuma” non ha dunque rilievo nel presente giudizio, né dagli atti acquisiti al fascicolo processuale, in quanto integranti la fase istruttoria del provvedimento impugnato, risulta l’evidenziazione di ostacoli relativo ad esigenze di servizio o di organico, fatte salve le risultanze di fatto emerse sulla base dell’istruttoria disposta dalla Sezione.
A tale ultimo riguardo, occorre evidenziare che il Ministero ha fornito il dato sulla scopertura organica nel ruolo di interesse per entrambe le sedi coinvolte dall’istanza della ricorrente, segnalando una carenza, perdurante dall’epoca dell’istanza, di tre persone per il Comando di -OMISSIS-, e di due persone per il Comando di -OMISSIS-.
Non era dunque ravvisabile, né lo è attualmente, un’esigenza di servizio, in termini di personale da impiegare, ostativa alla domanda di assegnazione temporanea presentata dalla ricorrente.
Nel merito, la tesi della difesa erariale, secondo cui soltanto l’immissione in ruolo dell’assunto in prova determinerebbe l’applicabilità nei suoi confronti dell’istituto previsto e disciplinato dall’art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001 non trova alcun conforto esplicito nel dato normativo di riferimento, e anzi si pone in contrasto con i principi costituzionali e sovranazionali richiamati da parte ricorrente a sostegno della propria tesi.
Invero, la disposizione in parola si limita a garantire al dipendente di amministrazioni pubbliche, genitore di minore di età inferiore a tre anni, l’assegnazione temporanea ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinandola espressamente soltanto alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva.
D’altra parte, la discrezionalità garantita all’amministrazione di provenienza dall’uso del verbo “potere” è connessa, come espressamente previsto dalla norma, a casi o esigenze eccezionali, ravvisabili, per l’appunto, in grossi divari di scoperture di organico o nell’infungibilità del dipendente.
Nulla porta pertanto a escludere che la norma si applichi anche al neo-assunto nel suo periodo di prova, anche perché tale periodo, una volta superato positivamente, si ricongiunge ai periodi di lavoro successivi e comporta che il soggetto in questione sia da considerare “dipendente” della pubblica amministrazione di appartenenza fin dalla sua assunzione (che è l’unico requisito soggettivo richiesto dall’art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001, nel quale non vi è alcun riferimento alla eventuale qualifica ricoperta o all’effettiva immissione in ruolo).
Né tale regola soffre eccezioni nell’ordinamento settoriale in questione, posto che, da un lato, l’art. 5, comma 4 del d.lgs. n. 217 del 2005 stabilisce che “I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del fuoco (…)”, e, dall’altro, nell’avviso di convocazione della ricorrente era stata espressamente indicata la seguente finalità: “inizio del periodo di prova, con presa di servizio effettivo”.
D’altra parte, è evidente che la disposizione di cui all’art. 42-bis del d.lgs. n. 151 del 2001, volta com’è a rafforzare la tutela del minore in tenera età garantendogli il sostegno affettivo e materiale di entrambe le figure genitoriali – se vi sono -, non può essere interpretata nel senso di espungere dal suo ambito di applicabilità un‘ipotesi, come quella del periodo di prova, di per sé destinata a cessare in favore dell’immissione definitiva in ruolo – immissione che avviene nella stragrande maggioranza dei casi -, così riducendo surrettiziamente, e tutto in sfavore del minore, il periodo di tempo che il legislatore ha voluto riservare ai genitori per provare ad esercitare al meglio la loro delicatissima funzione educativa e assistenziale, in un contesto ordinamentale interno e sovranazionale in cui il benessere e la protezione dei minori sono considerati in modo prioritario (cfr., per una interpretazione della norma che eviti irragionevoli discriminazione tra i lavoratori, Consiglio di Stato, sez. II, 05/07/2023).
Al riguardo, la stessa Corte costituzionale ha recentemente sottolineato le finalità, anche di rilievo costituzionale, che il trasferimento temporaneo mira ad assolvere, evidenziando che “il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici, proponendosi di favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli, nel caso in cui i genitori si trovino a vivere separati per esigenze lavorative, è chiaramente preordinato alla realizzazione dell’obiettivo costituzionale di sostegno e promozione della famiglia, dell’infanzia e della parità dei genitori nell’accudire i figli”; in tal senso, l’agevolazione della cura dei minori nella primissima infanzia protegge i valori della famiglia, e più in generale della genitorialità, tutelati dall’art. 30 e dall’art. 31della Costituzione (cfr. in termini, Corte cost. n. 99 del 2024).
La domanda di annullamento proposta dalla ricorrente deve dunque essere accolta, con riferimento all’erronea interpretazione e applicazione del disposto di cui all’art. 42 bis del d.lgs. n 151 del 2001.
Non può invece essere accolta la domanda di accertamento del diritto all’assegnazione temporanea, in quanto la posizione soggettiva dell’istante, così come delineata dalle norme, non ha consistenza di diritto soggettivo bensì di interesse legittimo, come tale condizionato dall’esercizio di poteri discrezionali dell’amministrazione, rispetto ai quali questo Giudice non può sostituirsi.
Nel caso di specie, d’altra parte, fatte salve eventuali ulteriori determinazioni dell’amministrazione procedente in relazione a sopravvenute esigenze – e posto che la ricorrente non ha mai completato il periodo di prova -, dall’istruttoria acquisita agli atti emerge che non vi erano ostacoli, al momento della originaria domanda della signora -OMISSIS-, all’accoglimento della stessa, in termini di sproporzione di carenza di organico tra la sede di provenienza e la sede richiesta.
Il ricorso deve dunque essere accolto, con spese del giudizio che seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la BAa (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi ed entro i limiti di cui in motivazione, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna l’amministrazione resistente a rifondere le spese di lite sostenute da parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AD RU, Presidente
TO BA, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO BA | RI AD RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.