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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/01/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2469/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Gianna Maria Zannella Presidente
Camillo Romandini Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Caforio. Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
E
pagina 1 di 7 INMI (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Borioni. P.IVA_2
APPELLATO
CONCLUSIONI
L'appellante ha così concluso:
“- per le ragioni suesposte, Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere integralmente il presente atto di appello, e per l'effetto, in totale riforma della Sentenza n. 5155/2021 emessa in data 09.03.2021, pubblicata in data 24.03.2021dal Tribunale di Roma, in composizione collegiale – Giudici Dott. Giuseppe Di Salvo, Dott.ssa Flora Mazzaro e Dott. Aldo Ruggiero-, nel procedimento R.G. n. 21532/2017 e notificata in data 24.03.2021,
In via Principale
1. Accertare e dichiarare che nessun inadempimento all'appalto per cui è causa è ascrivibile all'attrice e, per l'effetto,
2. Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza del provvedimento di revoca emesso con
Delibera n. 640/2016, nonché di tutti gli atti presupposti e connessi;
3.Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o infondatezza della risoluzione e/o del recesso dal contratto di fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per un periodo di 24 mesi aggiudicato mediante la procedura ad evidenza pubblica indetta con Delibera n. 603/2013;
4.Respingere le domande formulate dal convenuto contro l'attrice ai punti 2 e 3 delle conclusioni rassegnate nella propria comparsa di costituzione e risposta;
5.Condannare parte resistente al risarcimento del danno secondo le voci indicate in narrativa e comunque complessivamente pari a € 99.525,90 ovvero nella diversa e minore somma che dovesse emergere in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa;
In subordine:
6. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse risultare legittimo il recesso dal suddetto contratto di fornitura, condannare parte resistente al pagamento di un indennizzo complessivamente pari ad € 49.525,90 ovvero nella diversa e minore somma che dovesse emergere in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa;
pagina 2 di 7
7. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali sia del primo che del secondo grado di giudizio.
In via istruttoria:
Si insiste acché vengano ammesse le richieste istruttorie così come riportate nel paragrafo n. 5 del presente atto di appello.”.
L'appellato ha così concluso:
““Voglia l'Illma Corte adita respinta ogni contraria istanza od eccezione rigettare
l'impugnazione proposta dall'appellante, in ogni suo aspetto, domanda ed istanza, poiché inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e non dimostrata confermando la sentenza di primo grado comunque ed in ogni caso voglia accogliere le eccezioni, domande ed istanze proposte in primo grado che di seguito si ripropongono
Voglia l'On.le Tribunale adito, ed oggi la Corte di Appello adita,, respinta ogni contraria istanza od eccezione:
1. Rigettare le domande proposte dalla nei confronti di Pt_1 [...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto nonché non dimostrate e non Controparte_2 provate, sia nell'an che nel quantum della domanda;
2. Accertare e dichiarare il grave inadempimento della rispetto alle obbligazioni Parte_1 assunte con il contratto oggetto di causa, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto e revoca dell'aggiudicazione di cui è causa accertando, altresì, che nessuna somma è dovuta alla da Pt_1 parte della committente;
3. In via subordinata, nel caso di rigetto della domanda di che precede, accertare l'avvenuto legittimo recesso di rispetto al contratto Controparte_2 oggetto di causa limitando l'eventuale somma dovuta dalla committente nei limiti di contratto, di cui all'art. 134 del Dlgs 163/06 ovvero ai sensi dell'art. 1671 c.c. entro i limiti del 10% delle prestazioni non eseguite rigettando ogni altra avversa richiesta.
4. Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie dedotte in primo grado la cui istanza di ammissione è rinnovata nel presente atto.
Con vittoria di competenze, spese ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 3 di 7 La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. La citava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, l' chiedendo di Parte_1 CP_2
accertare l'illegittimità del provvedimento di revoca, o comunque l'illegittimità e/o infondatezza della risoluzione e/o del recesso dal contratto di fornitura di Dispositivi di
Protezione Individuale per un periodo di 24 mesi, aggiudicato mediante la procedura ad evidenza pubblica indetta con Delibera n. 603/2013, e per l'effetto, condannare la parte convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, indicati complessivamente pari ad € 99.525,90.
Il provvedimento di revoca era ritenuto illegittimo, in quanto intervenuto su un contratto già in esecuzione, e poiché in realtà celava una illegittima e arbitraria risoluzione e/o un recesso contrattuale.
Difatti erano infondate le contestazioni circa la sussistenza di vizi delle mascherine filtranti e la fattispecie non rientrava in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 22 del Capitolato speciale ai fini della risoluzione per inadempimento, ovvero di recesso.
2. L' i costituiva deducendo la legittima applicazione dell'art. 137 D.Lgs.n. 163/2006 CP_2
in materia di recesso per inadempimento dell'appaltatore, oltre che la possibilità di applicazione della norma generale di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., stante la consegna di materiali inidonei all'uso, poiché non effettivamente protettivi, non aderendo bene al volto,
ed essendo irrilevanti le certificazioni di conformità a legge prodotte. Lo stesso art. 22 del
CSA prevedeva poi l'impossibilità per l'impresa di richiedere il pagamento di indennità,
danni o corrispettivi quale conseguenza del recesso dal contratto.
La parte convenuta chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree, di accertare e dichiarare il grave inadempimento della rispetto alle obbligazioni assunte con Parte_1
il contratto oggetto di causa, e di accertare e dichiarare la legittimità e fondatezza della risoluzione del contratto e revoca dell'aggiudicazione.
3. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 5155/2021, rigettava le domande.
pagina 4 di 7 Deduceva che l'atto di revoca emesso dallo stesso , seppure avente natura di CP_2
provvedimento amministrativo, costituiva in sostanza espressione della volontà di risolvere il contratto per le doglianze espresse dal personale sanitario sulla funzionalità dei dispositivi di protezione forniti.
Nel merito riteneva attendibili le doglianze del personale sanitario e pertanto, oltre a repingere le domande attoree, accoglieva la domanda riconvenzionale dell' convenuto CP_2
dichiarando la risoluzione del contratto per inadempimento dell'attrice nella fornitura dei dispositivi di protezione.
4. La ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva arbitrariamente e immotivatamente riqualificato il provvedimento di revoca come risoluzione, senza che sussistessero i requisiti previsti dall'art. 136 D.P.R. n. 163/2006.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato che il Tribunale non aveva considerato che, una volta iniziata l'esecuzione del contratto, l'amministrazione non aveva il potere di intervenire autoritativamente sul rapporto ai sensi della legge sul procedimento amministrativo, ma avrebbe dovuto esercitare i poteri previsti dalle norme privatistiche, ai sensi dell'art. 1371 c.c..
Con il terzo motivo ha lamentato che non emergeva il carattere difettoso delle mascherine,
essendo insufficiente il riferimento alle schede compilate dagli operatori sanitari, non sottoscritte e comunque provenienti dalla stessa amministrazione e dal contenuto non univoco. Al contrario il prodotto era stato testato positivamente dalla società BSI – British
Standards Institution. La sentenza inoltre violava l'art. 22 del Capitolato Speciale d'Appalto
che prevedeva i casi di recesso unilaterale.
Con il quarto motivo l'appellante ha lamentato come eccessivo l'importo di € 10.000,00
liquidato per le spese di lite a fronte di un valore della caua di circa centomila euro.
Infine l'appellante ha reiterato le richieste istruttorie orali e di C.T.U..
pagina 5 di 7 5. Il primo motivo di appello è infondato atteso che il Tribunale ha, in accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento e quindi non è conferente il presunto riferimento all'art. 136 D.Lgs n. 163/2006.
Per le stesse ragioni è infondato il secondo motivo, atteso che la dichiarazione di risoluzione, del contratto, in quanto fondata sugli artt. 1453 e ss. c.c., comporta l'assorbimento della questione dell'efficacia del provvedimento di revoca e della sua interpretazione.
6. Il terzo motivo è infondato. In atti sono state depositate le schede di valutazione del prodotto e non vi è mai stata contestazione sulla genuinità della stesse, ossia sulla effettiva provenienza dagli operatori sanitari di cui erano indicati i nominativi.
Inoltre il documento 1) della seconda memoria istruttoria di parte convenuta,
“segnalazioni vizi”, contiene le schede di segnalazione anomalie/alterazioni, sottoscritte dagli operatori sanitari e in cui sono esplicitamente indicati i problemi emersi con le mascherine fornite dalla . Pt_1
Si tratta principalmente di scarsa aderenza e quindi di incompleta efficacia protettiva delle mascherine, almeno per determinate caratteristiche facciali, non rilevando l'astratta certificazione di conformità.
La pluralità di segnalazioni e la specificità dei vizi rappresentati costituisce prova sufficiente della difettosità dei prodotti e rende superflua sia l'audizione dei soggetti segnalanti sia l'espletamento di C.T.U..
Deve inoltre considerarsi che,a fronte di tali contestazioni, non vi è stata replica specifica da parte dell'impresa che si è limitata a offrire altri prodotti in sostituzione, senza tuttavia risolvere il problema.
7. Infine è infondato il quarto motivo d'appello relativo alle spese di lite, atteso che il compenso liquidato è inferiore all'importo medio dello scaglione di riferimento.
8. Pertanto l'appello deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
DM n. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia.
pagina 6 di 7 Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese di lite che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA
come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 20.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Gianna Maria Zannella
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