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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/03/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 99/25 Registro generale Appello Lavoro n. 1185/24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 2334/24 del Tribunale di Milano, est. Dott. Pazienza, discussa all'udienza collegiale del 6 febbraio 2025 e promossa
DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Bonanni Caione del Parte_1
Foro di Pescara, Giulio Borrelli del Foro di Lanciano e Jessica Silla del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei propri difensori
APPELLANTE
CONTRO
(già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e
[...] difesa dall'Avv. Giampiero Falasca, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via della Posta, n. 7
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“in via principale, nel merito: in accoglimento dell'appello per i motivi dedotti ai paragrafi 1) e 2) del presente atto, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale del lavoro di Milano n. 2334/2024, pubblicata in data 8/05/2024, RG n. 7943/2023
– dott. Luigi Pazienza, non notificata e, per l'effetto: accertare la natura retributiva delle somme corrisposte al Dott. a Pt_1
[... titolo di compenso del patto di non concorrenza e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal Dott. in favore di Pt_1 CP_ a titolo di restituzione degli importi percepiti quale compenso del patto;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte di Appello non dovesse accogliere la tesi sulla natura retributiva del compenso del patto, si chiede, previo accertamento dell'efficacia novativa dell'ultimo patto del 1° maggio 2022, di limitare la condanna alla restituzione del corrispettivo versato in forza dell'ultimo patto e, quindi, al versamento di importo netto corrispondente al lordo di Euro 5.500,00. Con vittoria di spese, diritti e competenze di entrambi i gradi del giudizio in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
[1] PER L'APPELLATA:
“A. Rigettare il ricorso in appello avversario poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla presente memoria e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 2334/2023, pubblicata dal Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, in data 8 maggio 2024 e condannare il Dott. alla restituzione a della somma di Euro Pt_1 Controparte_1 42.624,88 (quarantaduemilaseicentoventiquattro/88) corrispondente ad un netto di Euro 31.047,96 (trentunomilaquarantasette/00); B. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 7.08.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 la avanti il Tribunale di Milano, quale Giudice del Controparte_2
Lavoro, chiedendo che fosse dichiarata la nullità del patto di non concorrenza del 1° maggio 2022 e che fosse accertata altresì la natura retributiva delle somme corrisposte a titolo di compenso del patto di non concorrenza. Il ricorrente chiedeva altresì che fosse dichiarato che nulla era dovuto dal Dott.
in favore di a titolo di restituzione degli importi Pt_1 CP_2 percepiti quale compenso del patto e, per l'effetto, che venisse CP_2 condannata al pagamento dell'importo pari a Euro 37.161,99 al lordo delle ritenute di legge, oltre al versamento degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. In via subordinata, nel caso in cui non fosse accertata la nullità del patto di non concorrenza e non fosse accolta la tesi sulla natura retributiva del compenso del patto, il ricorrente ha chiesto, previo accertamento dell'efficacia novativa dell'ultimo patto del 1° maggio 2022, di limitare la condanna alla restituzione del corrispettivo versato in forza dell'ultimo patto e, quindi, al versamento di un importo netto corrispondente al lordo di Euro 5.500,00. In via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui fosse ritenuto valido il patto di non concorrenza e ne dovesse accertare la violazione da parte del Dott. , il ricorrente ha Pt_1 chiesto, previo accertamento dell'efficacia novativa dell'ultimo patto di non concorrenza del 1° maggio 2022, di applicare una penale parametrata al corrispettivo percepito in forza dell'ultimo patto di non concorrenza del 1° maggio 2022. In via ulteriormente subordinata, il ricorrente ha domandato che, in ogni caso, fosse ridotta in via equitativa la penale applicata ex art. 1384 c.c. Si è costituita la società convenuta, chiedendo, in via principale, il rigetto del ricorso ed, in via riconvenzionale la condanna del Dott. al pagamento Pt_1 della somma di Euro 57.666,56. In via subordinata, nell'ipotesi in cui il Giudice non dovesse ritenere valido il patto di non concorrenza de quo, la società ha chiesto che fosse dichiarato il diritto di di poter trattenere, dalle CP_2 somme che eventualmente dovrà essere chiamata a restituire, le somme versate al ricorrente a titolo di compenso per il patto di non concorrenza, essendo venuta meno la causa debendi, con conseguente condanna del ricorrente alla restituzione della somma di Euro 42.624,88 corrispondente ad un netto di Euro 31.047,96 Nel corso del giudizio i procuratori delle parti hanno concordemente precisato che l'importo netto eventualmente da restituire alla società convenuta da parte
[2] del lavoratore, nella ipotesi di accertamento della nullità dei patti di non concorrenza stipulati tra le parti, è pari ad Euro 28.110,23.
Con sentenza n. 2334/2024, il Tribunale (est. dott. Pazienza) ha accolto in parte la domanda principale del lavoratore e, per l'effetto, ha condannato la società resistente al versamento nei confronti dell'istante dell'importo lordo di Euro 37.161,99, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo. Il primo Giudice ha altresì dichiarato la nullità dei patti di non concorrenza sottoscritti dalle parti e, in accoglimento della domanda formulata in via riconvenzionale dalla società convenuta, ha condannato il sig. alla Pt_1 restituzione in favore della società convenuta dell'importo netto di Euro 28.110,23. Ha infine compensato integralmente tra le parti le spese di lite. In particolare, il Tribunale, dopo aver ricostruito la vicenda contrattuale intercorsa tra le parti, ha escluso che vi fosse stata una volontà novativa: “le parti hanno sottoscritto degli accordi che, a fronte degli aumenti retributivi percepiti in corso di rapporto, hanno deliberato l'aumento del compenso fissato per il patto. E' pur vera la presenza nei vari accordi della clausola secondo cui 'il presente accordo annulla e sostituisce ogni precedente accordo intercorso tra le parti'. Tuttavia, al fine di comprendere se vi è stata una novazione, non bisogna fermarsi al dato ermeneutico di tali clausole, ma occorre procedere ad una ricognizione interpretativa dell'intero testo contrattuale. Le modifiche concordate tra le parti hanno inciso sul patto di non concorrenza esclusivamente dal punto di vista quantitativo, senza apportare alcuna modificazione in senso radicale sull'oggetto dell'obbligazione, né sul titolo della stessa”. Inoltre, il primo Giudice ha osservato che, “in seguito alla sottoscrizione degli accordi modificativi del patto, le parti nulla hanno disposto in merito alla sorte delle somme corrisposte in favore del lavoratore sino a quel momento a titolo di compenso per il patto di non concorrenza, evidenziando in tal modo l'inequivoca volontà di non porre nel nulla tali pagamenti e di considerarli efficaci anche a copertura del successivo patto di non concorrenza. Peraltro, tale volontà si desume chiaramente dalla circostanza che successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro la società non ha provveduto a versare alcuna integrazione alle somme corrisposte a titolo di compenso per le obbligazioni di non concorrenza assunte dal , né tale integrazione è stata richiesta. In Pt_1 questo modo le parti hanno dimostrando inequivocabilmente la loro reciproca volontà sottesa alla sottoscrizione dell'accordo del 2022 e delle modifiche precedenti, ossia procedere ad una mera modifica quantitativa degli obblighi a fondamento di tale patto, senza tuttavia annullare i pagamenti eseguiti fino a tale momento e il conseguente titolo dell'obbligazione”. Ciò precisato, il Tribunale ha dichiarato la nullità dei patti di non concorrenza, ritenendo che tali patti “presentano un oggetto e un'estensione territoriale di
[3] ampiezza eccessiva e dei corrispettivi che non appaiono proporzionati e congrui rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore, che si è obbligato ad astenersi dallo svolgere, per sei mesi, qualsiasi attività lavorativa in concorrenza con quella del datore di lavoro su tutto il territorio nazionale. Il vincolo imposto al lavoratore è di rilevante portata e comunque tale da incidere in modo consistente sulla possibilità di ricollocazione lavorativa, poiché gli preclude in modo pressoché totale di poter continuare ad operare in Italia nel settore in cui è maturata la sua esperienza professionale. E' infatti pacifico che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa in via esclusiva, sin dall'inizio della carriera, nel settore della ricerca e selezione del personale, considerato che è stata assunta dalla società ricorrente nel lontano 2014. La forte limitazione all'attività lavorativa non trova una adeguata contropartita nelle somme erogate, che appaiono oggettivamente sproporzionate rispetto al sacrificio imposto”. Dall'accertata nullità, il Tribunale ha fatto conseguire l'illegittimità della trattenuta operata dalla società resistente a titolo di penale e, pertanto, ha dichiarato il diritto del ricorrente al versamento da parte della società resistente a titolo di tfr e di competenze di fine rapporto dell'importo lordo di Euro 37.161,69, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Il primo Giudice ha escluso la natura retributiva delle somme versate dalla società a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza ed ha conseguentemente, condannato il ricorrente a restituire alla società tali importi in quanto versati, a seguito dell'accertata nullità dei patti, sine causa.
Con ricorso del 6-11-2024, il sig. ha proposto appello avverso la citata Pt_1 sentenza per i seguenti motivi:
1. vizio di erronea e insufficiente motivazione in relazione al capo della sentenza che afferma l'insussistenza della natura retributiva del compenso del patto di non concorrenza;
vizio di omessa pronuncia in relazione all'articolata tesi sulla condotta fraudolenta della Società, cui consegue la natura retributiva dei compensi e la conseguente non ripetibilità delle somme. Ad avviso dell'appellante, la motivazione del Giudice non risulta condivisibile nella parte in cui ha ritenuto insussistente la natura retributiva dei corrispettivi del patto di non concorrenza, sostenendo il falso assunto secondo cui, in realtà, si tratterebbe di una mera modalità di pagamento frazionato del corrispettivo, che in alcun modo incide sulla natura, retributiva o meno, dello stesso. La sentenza non coglie nel segno in quanto si limita ad affermare l'infondatezza dell'articolata tesi sostenuta dal lavoratore in primo grado – secondo cui il corrispettivo fosse, in realtà, una forma mascherata di retribuzione – senza tuttavia ben argomentare i motivi di tale convincimento. Il Giudice di primo grado, inoltre, non si è pronunciato sull'articolata eccezione, sollevata dal Dott. in prime cure, in ordine alla condotta fraudolenta Pt_1
[4] della società cui consegue la natura retributiva del corrispettivo del patto e la conseguente non ripetibilità delle somme;
con ciò comportando il vizio di omessa pronuncia su un punto dirimente della causa. La Società paga delle somme a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza, pur essendo cosciente che nessuna somma sarebbe dovuta in considerazione del fatto che tali patti sono tutti affetti da nullità, così predeterminando una obbligazione di carattere restitutorio in danno del dipendente, che ben potrebbe essere attivata anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo, cessato il rapporto di lavoro, non violasse l'obbligo di non concorrenza. Il datore di lavoro, per questa via, si precostituisce una sorta di penale sottratta al potere di riduzione equitativo del giudice: mentre una eventuale clausola penale legittimamente introdotta potrebbe essere oggetto di revisione da parte del Giudice che la ritenesse iniqua, l'obbligo restitutorio che si genera per effetto dello schema negoziale fraudolentemente imposto ai dipendenti di è insindacabile e, qualora il CP_2 rapporto di lavoro abbia una lunga durata, genera una sanzione incontrollabile e potenzialmente molto afflittiva. L'unico rimedio che consenta di neutralizzare l'abusività di tale comportamento fraudolento, correggendone la distorsione, è quello di riconoscere la natura retributiva del corrispettivo e la conseguente non ripetibilità delle somme.
2. vizio di erronea motivazione in relazione al capo della sentenza che afferma l'insussistenza dell'efficacia novativa dei patti di non concorrenza Ferma la nullità del patto, l'appellante precisa che il patto di maggio 2022 riportava, nelle premesse, come tra la Società e il Sig. fosse stato Pt_1 sottoscritto in passato un patto di non concorrenza. Tanto premesso, il patto proseguiva sancendo: “la Società Le ha proposto di sottoscrivere un nuovo patto di non concorrenza, con decorrenza dal 1° maggio 2022, nei termini e nelle condizioni di seguito specificate”, con il necessario effetto di superamento del precedente patto in forza tra le parti. Coerentemente con tale premessa, il nuovo patto di non concorrenza stabiliva che “Il presente accordo annulla e sostituisce ogni precedente accordo intercorso tra le parti” (doc. 2_fascicolo di primo grado). Si tratta di un aspetto non trascurabile, bensì essenziale ai fini della presente controversia, ciò in quanto è ravvisabile in tale clausola un chiaro intento novativo delle parti. I precedenti patti di non concorrenza risultano ad ogni effetto superati, sostituiti e novati dalla sottoscrizione del successivo e ultimo patto di non concorrenza con conseguente estinzione del medesimo per stesso volere della Società. Alla luce di tutto quanto sopra, solo ed esclusivamente il patto di non concorrenza di maggio 2022 potrà essere oggetto del presente giudizio.
Con memoria del 27-1-2025 si è costituita , la quale, Controparte_2 contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
[5] L'appellata si oppone alla tardiva richiesta avversaria di produzione dell'accordo integrativo sottoscritto dal Sig. dal quale si può desumere la Pt_2 natura novativa del patto di non concorrenza sottoscritto tra e il CP_1
Dott. . Pt_1
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE I motivi dell'appello vanno esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, a partire – per ragioni di priorità logica – dalla censura relativa alla declaratoria di nullità dei patti di non concorrenza, pronunciata dal primo Giudice in base a valutazioni che questa Corte condivide e ritiene estensibili a tutti i patti oggetto del presente giudizio. Occorre in proposito osservare come la portata novativa dell'ultimo di essi, sostenuta dall'appellante, non precluderebbe, in ogni caso, l'accertamento della nullità di quelli precedenti e la conseguente condanna restitutoria delle somme pagate in base ad essi, per l'epoca della loro esecuzione, risultando le relative erogazioni non sorrette da alcun titolo valido e, come tali, indebite. E' noto, infatti, come la novazione – quand'anche formalmente pattuita fra le parti
– tuttavia non produca effetto se riferita a negozio nullo, poiché la stessa, ai sensi dell'art. 1234, c.c., “postula la validità ed operatività dell'obbligazione originaria” (Cass. SS. UU. 5.8.1977, n. 3525; nello stesso senso, v. Cass. 19.5.1977, n. 2070, secondo cui “la nullità del contratto - … - produce la nullità anche della cessione del contratto stesso, nonché della novazione di uno degli elementi del rapporto obbligatorio da esso costituito”). In relazione alla censura circa la natura del compenso erogato a titolo di patto di non concorrenza, il Collegio non ritiene di ravvisare nella specie elementi che consentano di confermare l'invocata natura sostanzialmente retributiva di tali compensi, non bastando a tal fine certamente la loro erogazione su base mensile. Si rileva che, sulle questioni sottoposte al giudizio di questo Collegio, la Corte d'Appello di Milano si è già espressa in fattispecie del tutto analoghe relative a patti di non concorrenza di contenuto sovrapponibile a quelli oggetto di causa, stipulati con la medesima odierna appellata, con sentenza del 21.3.2024, emessa nella causa recante il n. R.G. 41/2024 (Pres. Est. MANTOVANI) in base alle seguenti motivazioni:
“nel rapporto di lavoro subordinato il patto di non concorrenza è nullo se il divieto di attività successive alla risoluzione del rapporto non è contenuto entro limiti determinati di oggetto, di tempo e di luogo, poiché l'ampiezza del relativo vincolo deve essere tale da comprimere l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che non ne compromettano la possibilità di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita. La valutazione circa la compatibilità del suddetto vincolo concernente l'attività con la necessità di non compromettere la possibilità di assicurarsi il riferito guadagno come pure la valutazione della
[6] congruità del corrispettivo pattuito costituiscono oggetto di apprezzamento riservato al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (cfr. per tutte Cass. n. 7835/06). Nella fattispecie concreta è stabilito che “gli impegni di cui ai paragrafi 21 e 2.2 avranno la durata di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, e validità su tutto il territorio della Repubblica Italiana, di Città di San Marino e del Vaticano. Considerati gli attuali mezzi tecnologici (e così a titolo esemplificativo e-mail, videoconferenze, etc.), che consentono una dissociazione tra luogo in cui può essere eseguita l'attività e luogo in cui la stessa può essere utilizzata e comunque produce i propri effetti, il limite di cui sopra è da intendersi riferito ad entrambi i luoghi ed è pertanto vincolante non solo con riferimento al luogo in cui venga di fatto effettuata l'attività in qualunque forma, ma anche a quello in cui essa produca i propri effetti e venga in tutto o in parte utilizzata a prescindere dalla Sua presenza fisica in tale luogo” (doc. 4 appellante). Quale corrispettivo dell'assunzione di tale obbligo è stato concordato, a partire dal primo mese successivo alla conclusione del patto per effetto dell'opzione e per tutta la durata del rapporto, un compenso pari ad € 3.500,00 lordi su base annua, versato in dodici tranche mensili di importo pari ad € 291,67 ed è stato previsto come integrazione, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il versamento di un importo complessivo non inferiore al 30% dell'ultima retribuzione annua lorda. A garanzia di tali impegni è stata stabilita in favore della società una penale non riducibile pari al doppio del corrispettivo erogato a titolo di patto di non concorrenza. Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene condivisibile la difesa [della lavoratrice] là dove pone in evidenza l'eccessiva estensione territoriale dell'obbligo di non concorrenza, anche in relazione alla entità del compenso erogatole. Il vincolo imposto alla predetta è, infatti, di entità tale da incidere in misura consistente sulla possibilità di ricollocazione, poiché le preclude in modo pressoché totale di poter continuare ad operare in Italia nel settore di spettanza (cioè, selezione e ricerca di personale) e questa significativa limitazione all'attività lavorativa non trova adeguata contropartita nella somma erogata, che appare oggettivamente sproporzionata rispetto al sacrificio impostole. Inoltre, è incontroverso - non essendo stata specificamente contestata la deduzione al riguardo (pag. 5 memoria di costituzione di primo grado) - che l'attività esercitata Parte da (di “Consultant”, ossia di promozione della conclusione di contratti di somministrazione di lavoro, di ricerca e selezione del personale e di fornitura di ogni altro servizio offerto dalla società, nonché di gestione di ogni aspetto relativo all'esecuzione dei predetti contratti”, cfr. ricorso in opposizione) fosse limitata a Milano e ad alcune province della Lombardia, per cui non si comprendono le ragioni - o quanto meno non sono state chiarite dalla odierna appellata - di una così forte ampiezza territoriale del patto di non concorrenza a fronte del circoscritto ambito di zona in cui operava la citata lavoratrice. Deve pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza [impugnata], essere dichiarata la nullità del patto di non concorrenza in oggetto, cui consegue da un
[7] lato il rigetto delle domande avanzate dall'odierna appellata con il ricorso in opposizione aventi ad oggetto l'importo preteso a titolo di penale e la condanna della predetta società a versare a XXX quanto trattenuto illegittimamente in busta paga pari alla somma lorda di € 10.924,90, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
dall'altro lato, l'accoglimento della domanda subordinata avanzata dalla predetta società diretta ad ottenere la restituzione delle somme erogate [alla lavoratrice] a titolo di compenso per il patto di non concorrenza, essendo venuta meno la causa debendi, domanda che non può essere considerata nuova, perché, pur non risultando espressamente riportata nelle conclusioni rassegnate in primo grado, è contenuta e ampiamente sviluppata nel corpo dell'atto (…). Non è invero persuasiva, al riguardo, la tesi della lavoratrice in forza della quale, pur accertata la nullità della clausola relativa al patto di non concorrenza, il compenso percepito sarebbe irripetibile in quanto costituisce ordinaria retribuzione. Sulla questione il Collegio richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c., condividendone la motivazione, la pronuncia n. 1415/18 della Corte territoriale (Pres. Rel Per_1
Casella), che ha esaminata una fattispecie in cui era stata stato sottoscritto un patto di non concorrenza del medesimo tenore letterale e perciò del tutto sovrapponibile alla presente: “Ribadisce questo Collegio che la lettura della clausola di cui si discute chiarisce come il versamento in tranche mensili dell'importo annuo pattuito, con previsione del pagamento dell'eventuale differenza, rispetto al 25% della retribuzione annua lorda al momento della cessazione del rapporto, nei trenta giorni successivi, configuri una mera modalità di pagamento frazionato del corrispettivo del patto di non concorrenza che non può incidere sulla natura dello stesso né la circostanza che si trattasse di un corrispettivo non congruo determina la sua riqualificazione in termini retributivi, incidendo solo sulla eventuale nullità del patto - peraltro ormai accertata - per violazione dell'art. 2125 c.c.” (conf. CA MI n. 2165/17; CA MI n. 1767/17). Si tratta quindi di una modalità di pagamento - frazionato - del corrispettivo, che in alcun modo viene a incidere sulla natura, retributiva o meno, dello stesso. Né può, poi, condividersi l'assunto della lavoratrice secondo cui l'erogazione di tale corrispettivo nasconderebbe un negozio in frode alla legge, non sussistendo alcun argomento di prova che lo supporti (non è certo circostanza sufficiente la sottoscrizione specifica della clausola del PNC e/o l'apposizione di identica clausola ad altro personale in forza alla società) ed essendo il tenore letterale della clausola contrattuale di non concorrenza del tutto inequivoco” La natura retributiva del corrispettivo pattuito con il patto di non concorrenza, per quanto erogato su base mensile nel corso del rapporto, era stata, del resto, già ripetutamente esclusa da questa stessa Corte, con orientamento consolidato, espresso, in analoghe fattispecie, in ulteriori plurime sentenze (ad es. nn. 923/17, 1054/17, 1900/17, 1883/18), fra cui la n. 743/2018 (Pres. Dott.ssa Per_2
Rel. Avv.to F. BEONI G.A.), sulla base delle seguenti argomentazioni:
[8] “ribadisce questo collegio che la lettura della clausola di cui si discute chiarisce come il versamento in tranche mensili dell'importo annuo pattuito, con previsione del pagamento dell'eventuale differenza, rispetto al 25% della retribuzione annua lorda al momento della cessazione del rapporto, nei trenta giorni successivi, configuri una mera modalità di pagamento frazionato del corrispettivo del patto di non concorrenza che non può incidere sulla natura dello stesso né la circostanza che si trattasse di un corrispettivo non congruo determina la sua riqualificazione in termini retributivi, incidendo solo sulla eventuale nullità del patto- peraltro ormai accertata - per violazione dell'art. 2125 c.c.”. Si tratta quindi di una modalità di pagamento - frazionato – del corrispettivo, che in alcun modo viene a incidere sulla natura, retributiva o meno, dello stesso. Non può ritenersi fondato l'assunto per cui tale corrispettivo fosse in realtà una forma mascherata di retribuzione, motivato su una asserita diversità degli importi proposti a titolo di retribuzione in sede di trattative e quelli poi effettivamente riconosciuti al momento dell'assunzione. Il tenore letterale del patto contrattuale di non concorrenza di cui all'art. 6 punto 8.4 non si presta alla diversa lettura proposta dall'appellante (…). Anche il secondo motivo di gravame relativo alla mancata ammissione dell'istruttoria orale non può trovare accoglimento in quanto tale richiesta “non avrebbe potuto portare elementi utili alla tesi del lavoratore (...) considerato che, anche se la società avesse voluto 'risparmiare' imputando parte delle somme che intendeva riconoscere al lavoratore a corrispettivo del patto di non concorrenza anziché alla retribuzione, così ottenendo, con il medesimo esborso, il vantaggio di assicurarsi la non concorrenza del dipendente, una volta cessato il rapporto di lavoro, ciò non potrebbe in alcun modo avere la conseguenza di far diventare il corrispettivo del patto parte della retribuzione. Le somme, infatti, vanno a compensare una il lavoro prestato in costanza di rapporto e l'altra il sacrificio di non potersi impiegare in settori in concorrenza una volta cessato il rapporto” (così: Corte Appello Milano n.1054/2017)”. Le motivazioni, come sopra richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., vengono integralmente condivise da questo Collegio. Va in proposito ricordato che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017).
Sono parimenti infondate le censure dell'appellante tese a far accertare la condotta fraudolenta della società che, con l'imposizione del patto di non concorrenza nullo, predeterminerebbe a suo favore una obbligazione di carattere
[9] restitutorio in danno del dipendente “che ben potrebbe essere attivata anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo, cessato il rapporto di lavoro, non violasse l'obbligo di concorrenza”, fungendo da clausola penale “sottratta al potere di riduzione equitativo del giudice”. L'articolo 1344 c.c. prevede che il contratto è considerato dall'ordinamento in frode alla legge, con la conseguente causa illecita, allorquando “costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa”. Innanzitutto, occorre precisare che si configura un contratto in frode alla legge quando gli stipulanti raggiungono, attraverso l'accordo negoziale, il risultato vietato dalla legge, di modo che, nonostante il mezzo impiegato sia lecito, è illecito il risultato in concreto realizzato mediante la predisposizione di uno schema fraudolento e la distorsione della sua funzione ordinaria. Ciò significa che – trattandosi di un accordo bilaterale – il patto di non concorrenza potrà essere in frode alla legge solo se entrambe le parti vogliono raggiungere, attraverso l'atto lecito, un risultato contra legem. Nella specie, però, non si ritiene di ravvisare tale comunione di intenti, in quanto le parti - a tutela dei rispettivi e contrapposti interessi - hanno utilizzato lo schema negoziale per ottenere gli effetti tipici del patto ed, in particolare, per la società la garanzia che l'ex dipendente si astenga da future attività concorrenziali e, per il lavoratore, l'erogazione del giusto corrispettivo per tale gravoso impegno. Nella specie, inoltre, non si comprende quale sia la norma imperativa violata mediante l'asserita distorsione della funzione ordinaria del patto di non concorrenza. La restituzione del corrispettivo, erogato in corso di rapporto, alla società discende dalla scelta unilaterale del lavoratore di far valere la nullità del patto. La restituzione dell'indebito, quindi, non integra in alcun modo un'ipotesi di frode alla legge, perché tale rimedio restitutorio deriva direttamente dalla nullità del patto ed, in questo caso, la società (lungi dal ricevere solo vantaggi) vede svanire il proprio interesse primario ad impedire lo svolgimento (a suo danno) dell'attività concorrenziale da parte dell'ex dipendente (il quale, se da un lato, è tenuto a restituire il corrispettivo, dall'altro, trae il vantaggio di vedersi liberato dall'obbligo di non fare concorrenza). Lo stesso discorso vale anche nell'ipotesi in cui si voglia imputare alla società una sorta di motivo illecito. Anche in questo caso, il vizio della causa è riscontrabile, ex art. 1345 c.c., solo se le parti “si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe”. Neppure può essere ritenuto verosimile il rischio, ventilato dall'appellante, secondo cui il rimedio della restituzione possa essere attivata dalla società anche nell'ipotesi in cui il dipendente, cessato il rapporto di lavoro, non violasse l'obbligo di concorrenza. Tale eventualità – assolutamente remota – sarebbe comunque facilmente impedita dal rimedio predisposto dall'art. 1338 c.c. che obbliga “la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità
[10] del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte”, a risarcire “il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto”. Pertanto, l'ex dipendente che non si è reso inadempiente al patto nullo non resta privo di difesa, ma ha, comunque, diritto al risarcimento del danno, commisurato al suo effettivo sacrificio ed alle proposte lavorative eventualmente rinunciate.
Per tutti questi motivi, l'appello dev'essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2334/24 del Tribunale di Milano;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, il 6 febbraio 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
[11]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. Giovanni PICCIAU Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliera Dott. Giovanni CASELLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza n. 2334/24 del Tribunale di Milano, est. Dott. Pazienza, discussa all'udienza collegiale del 6 febbraio 2025 e promossa
DA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Bonanni Caione del Parte_1
Foro di Pescara, Giulio Borrelli del Foro di Lanciano e Jessica Silla del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei propri difensori
APPELLANTE
CONTRO
(già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e
[...] difesa dall'Avv. Giampiero Falasca, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via della Posta, n. 7
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE:
“in via principale, nel merito: in accoglimento dell'appello per i motivi dedotti ai paragrafi 1) e 2) del presente atto, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale del lavoro di Milano n. 2334/2024, pubblicata in data 8/05/2024, RG n. 7943/2023
– dott. Luigi Pazienza, non notificata e, per l'effetto: accertare la natura retributiva delle somme corrisposte al Dott. a Pt_1
[... titolo di compenso del patto di non concorrenza e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal Dott. in favore di Pt_1 CP_ a titolo di restituzione degli importi percepiti quale compenso del patto;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Corte di Appello non dovesse accogliere la tesi sulla natura retributiva del compenso del patto, si chiede, previo accertamento dell'efficacia novativa dell'ultimo patto del 1° maggio 2022, di limitare la condanna alla restituzione del corrispettivo versato in forza dell'ultimo patto e, quindi, al versamento di importo netto corrispondente al lordo di Euro 5.500,00. Con vittoria di spese, diritti e competenze di entrambi i gradi del giudizio in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
[1] PER L'APPELLATA:
“A. Rigettare il ricorso in appello avversario poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui alla presente memoria e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 2334/2023, pubblicata dal Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, in data 8 maggio 2024 e condannare il Dott. alla restituzione a della somma di Euro Pt_1 Controparte_1 42.624,88 (quarantaduemilaseicentoventiquattro/88) corrispondente ad un netto di Euro 31.047,96 (trentunomilaquarantasette/00); B. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 7.08.2023 ha convenuto in giudizio Parte_1 la avanti il Tribunale di Milano, quale Giudice del Controparte_2
Lavoro, chiedendo che fosse dichiarata la nullità del patto di non concorrenza del 1° maggio 2022 e che fosse accertata altresì la natura retributiva delle somme corrisposte a titolo di compenso del patto di non concorrenza. Il ricorrente chiedeva altresì che fosse dichiarato che nulla era dovuto dal Dott.
in favore di a titolo di restituzione degli importi Pt_1 CP_2 percepiti quale compenso del patto e, per l'effetto, che venisse CP_2 condannata al pagamento dell'importo pari a Euro 37.161,99 al lordo delle ritenute di legge, oltre al versamento degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. In via subordinata, nel caso in cui non fosse accertata la nullità del patto di non concorrenza e non fosse accolta la tesi sulla natura retributiva del compenso del patto, il ricorrente ha chiesto, previo accertamento dell'efficacia novativa dell'ultimo patto del 1° maggio 2022, di limitare la condanna alla restituzione del corrispettivo versato in forza dell'ultimo patto e, quindi, al versamento di un importo netto corrispondente al lordo di Euro 5.500,00. In via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui fosse ritenuto valido il patto di non concorrenza e ne dovesse accertare la violazione da parte del Dott. , il ricorrente ha Pt_1 chiesto, previo accertamento dell'efficacia novativa dell'ultimo patto di non concorrenza del 1° maggio 2022, di applicare una penale parametrata al corrispettivo percepito in forza dell'ultimo patto di non concorrenza del 1° maggio 2022. In via ulteriormente subordinata, il ricorrente ha domandato che, in ogni caso, fosse ridotta in via equitativa la penale applicata ex art. 1384 c.c. Si è costituita la società convenuta, chiedendo, in via principale, il rigetto del ricorso ed, in via riconvenzionale la condanna del Dott. al pagamento Pt_1 della somma di Euro 57.666,56. In via subordinata, nell'ipotesi in cui il Giudice non dovesse ritenere valido il patto di non concorrenza de quo, la società ha chiesto che fosse dichiarato il diritto di di poter trattenere, dalle CP_2 somme che eventualmente dovrà essere chiamata a restituire, le somme versate al ricorrente a titolo di compenso per il patto di non concorrenza, essendo venuta meno la causa debendi, con conseguente condanna del ricorrente alla restituzione della somma di Euro 42.624,88 corrispondente ad un netto di Euro 31.047,96 Nel corso del giudizio i procuratori delle parti hanno concordemente precisato che l'importo netto eventualmente da restituire alla società convenuta da parte
[2] del lavoratore, nella ipotesi di accertamento della nullità dei patti di non concorrenza stipulati tra le parti, è pari ad Euro 28.110,23.
Con sentenza n. 2334/2024, il Tribunale (est. dott. Pazienza) ha accolto in parte la domanda principale del lavoratore e, per l'effetto, ha condannato la società resistente al versamento nei confronti dell'istante dell'importo lordo di Euro 37.161,99, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo. Il primo Giudice ha altresì dichiarato la nullità dei patti di non concorrenza sottoscritti dalle parti e, in accoglimento della domanda formulata in via riconvenzionale dalla società convenuta, ha condannato il sig. alla Pt_1 restituzione in favore della società convenuta dell'importo netto di Euro 28.110,23. Ha infine compensato integralmente tra le parti le spese di lite. In particolare, il Tribunale, dopo aver ricostruito la vicenda contrattuale intercorsa tra le parti, ha escluso che vi fosse stata una volontà novativa: “le parti hanno sottoscritto degli accordi che, a fronte degli aumenti retributivi percepiti in corso di rapporto, hanno deliberato l'aumento del compenso fissato per il patto. E' pur vera la presenza nei vari accordi della clausola secondo cui 'il presente accordo annulla e sostituisce ogni precedente accordo intercorso tra le parti'. Tuttavia, al fine di comprendere se vi è stata una novazione, non bisogna fermarsi al dato ermeneutico di tali clausole, ma occorre procedere ad una ricognizione interpretativa dell'intero testo contrattuale. Le modifiche concordate tra le parti hanno inciso sul patto di non concorrenza esclusivamente dal punto di vista quantitativo, senza apportare alcuna modificazione in senso radicale sull'oggetto dell'obbligazione, né sul titolo della stessa”. Inoltre, il primo Giudice ha osservato che, “in seguito alla sottoscrizione degli accordi modificativi del patto, le parti nulla hanno disposto in merito alla sorte delle somme corrisposte in favore del lavoratore sino a quel momento a titolo di compenso per il patto di non concorrenza, evidenziando in tal modo l'inequivoca volontà di non porre nel nulla tali pagamenti e di considerarli efficaci anche a copertura del successivo patto di non concorrenza. Peraltro, tale volontà si desume chiaramente dalla circostanza che successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro la società non ha provveduto a versare alcuna integrazione alle somme corrisposte a titolo di compenso per le obbligazioni di non concorrenza assunte dal , né tale integrazione è stata richiesta. In Pt_1 questo modo le parti hanno dimostrando inequivocabilmente la loro reciproca volontà sottesa alla sottoscrizione dell'accordo del 2022 e delle modifiche precedenti, ossia procedere ad una mera modifica quantitativa degli obblighi a fondamento di tale patto, senza tuttavia annullare i pagamenti eseguiti fino a tale momento e il conseguente titolo dell'obbligazione”. Ciò precisato, il Tribunale ha dichiarato la nullità dei patti di non concorrenza, ritenendo che tali patti “presentano un oggetto e un'estensione territoriale di
[3] ampiezza eccessiva e dei corrispettivi che non appaiono proporzionati e congrui rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore, che si è obbligato ad astenersi dallo svolgere, per sei mesi, qualsiasi attività lavorativa in concorrenza con quella del datore di lavoro su tutto il territorio nazionale. Il vincolo imposto al lavoratore è di rilevante portata e comunque tale da incidere in modo consistente sulla possibilità di ricollocazione lavorativa, poiché gli preclude in modo pressoché totale di poter continuare ad operare in Italia nel settore in cui è maturata la sua esperienza professionale. E' infatti pacifico che il ricorrente abbia prestato attività lavorativa in via esclusiva, sin dall'inizio della carriera, nel settore della ricerca e selezione del personale, considerato che è stata assunta dalla società ricorrente nel lontano 2014. La forte limitazione all'attività lavorativa non trova una adeguata contropartita nelle somme erogate, che appaiono oggettivamente sproporzionate rispetto al sacrificio imposto”. Dall'accertata nullità, il Tribunale ha fatto conseguire l'illegittimità della trattenuta operata dalla società resistente a titolo di penale e, pertanto, ha dichiarato il diritto del ricorrente al versamento da parte della società resistente a titolo di tfr e di competenze di fine rapporto dell'importo lordo di Euro 37.161,69, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Il primo Giudice ha escluso la natura retributiva delle somme versate dalla società a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza ed ha conseguentemente, condannato il ricorrente a restituire alla società tali importi in quanto versati, a seguito dell'accertata nullità dei patti, sine causa.
Con ricorso del 6-11-2024, il sig. ha proposto appello avverso la citata Pt_1 sentenza per i seguenti motivi:
1. vizio di erronea e insufficiente motivazione in relazione al capo della sentenza che afferma l'insussistenza della natura retributiva del compenso del patto di non concorrenza;
vizio di omessa pronuncia in relazione all'articolata tesi sulla condotta fraudolenta della Società, cui consegue la natura retributiva dei compensi e la conseguente non ripetibilità delle somme. Ad avviso dell'appellante, la motivazione del Giudice non risulta condivisibile nella parte in cui ha ritenuto insussistente la natura retributiva dei corrispettivi del patto di non concorrenza, sostenendo il falso assunto secondo cui, in realtà, si tratterebbe di una mera modalità di pagamento frazionato del corrispettivo, che in alcun modo incide sulla natura, retributiva o meno, dello stesso. La sentenza non coglie nel segno in quanto si limita ad affermare l'infondatezza dell'articolata tesi sostenuta dal lavoratore in primo grado – secondo cui il corrispettivo fosse, in realtà, una forma mascherata di retribuzione – senza tuttavia ben argomentare i motivi di tale convincimento. Il Giudice di primo grado, inoltre, non si è pronunciato sull'articolata eccezione, sollevata dal Dott. in prime cure, in ordine alla condotta fraudolenta Pt_1
[4] della società cui consegue la natura retributiva del corrispettivo del patto e la conseguente non ripetibilità delle somme;
con ciò comportando il vizio di omessa pronuncia su un punto dirimente della causa. La Società paga delle somme a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza, pur essendo cosciente che nessuna somma sarebbe dovuta in considerazione del fatto che tali patti sono tutti affetti da nullità, così predeterminando una obbligazione di carattere restitutorio in danno del dipendente, che ben potrebbe essere attivata anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo, cessato il rapporto di lavoro, non violasse l'obbligo di non concorrenza. Il datore di lavoro, per questa via, si precostituisce una sorta di penale sottratta al potere di riduzione equitativo del giudice: mentre una eventuale clausola penale legittimamente introdotta potrebbe essere oggetto di revisione da parte del Giudice che la ritenesse iniqua, l'obbligo restitutorio che si genera per effetto dello schema negoziale fraudolentemente imposto ai dipendenti di è insindacabile e, qualora il CP_2 rapporto di lavoro abbia una lunga durata, genera una sanzione incontrollabile e potenzialmente molto afflittiva. L'unico rimedio che consenta di neutralizzare l'abusività di tale comportamento fraudolento, correggendone la distorsione, è quello di riconoscere la natura retributiva del corrispettivo e la conseguente non ripetibilità delle somme.
2. vizio di erronea motivazione in relazione al capo della sentenza che afferma l'insussistenza dell'efficacia novativa dei patti di non concorrenza Ferma la nullità del patto, l'appellante precisa che il patto di maggio 2022 riportava, nelle premesse, come tra la Società e il Sig. fosse stato Pt_1 sottoscritto in passato un patto di non concorrenza. Tanto premesso, il patto proseguiva sancendo: “la Società Le ha proposto di sottoscrivere un nuovo patto di non concorrenza, con decorrenza dal 1° maggio 2022, nei termini e nelle condizioni di seguito specificate”, con il necessario effetto di superamento del precedente patto in forza tra le parti. Coerentemente con tale premessa, il nuovo patto di non concorrenza stabiliva che “Il presente accordo annulla e sostituisce ogni precedente accordo intercorso tra le parti” (doc. 2_fascicolo di primo grado). Si tratta di un aspetto non trascurabile, bensì essenziale ai fini della presente controversia, ciò in quanto è ravvisabile in tale clausola un chiaro intento novativo delle parti. I precedenti patti di non concorrenza risultano ad ogni effetto superati, sostituiti e novati dalla sottoscrizione del successivo e ultimo patto di non concorrenza con conseguente estinzione del medesimo per stesso volere della Società. Alla luce di tutto quanto sopra, solo ed esclusivamente il patto di non concorrenza di maggio 2022 potrà essere oggetto del presente giudizio.
Con memoria del 27-1-2025 si è costituita , la quale, Controparte_2 contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
[5] L'appellata si oppone alla tardiva richiesta avversaria di produzione dell'accordo integrativo sottoscritto dal Sig. dal quale si può desumere la Pt_2 natura novativa del patto di non concorrenza sottoscritto tra e il CP_1
Dott. . Pt_1
All'udienza di discussione la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE I motivi dell'appello vanno esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, a partire – per ragioni di priorità logica – dalla censura relativa alla declaratoria di nullità dei patti di non concorrenza, pronunciata dal primo Giudice in base a valutazioni che questa Corte condivide e ritiene estensibili a tutti i patti oggetto del presente giudizio. Occorre in proposito osservare come la portata novativa dell'ultimo di essi, sostenuta dall'appellante, non precluderebbe, in ogni caso, l'accertamento della nullità di quelli precedenti e la conseguente condanna restitutoria delle somme pagate in base ad essi, per l'epoca della loro esecuzione, risultando le relative erogazioni non sorrette da alcun titolo valido e, come tali, indebite. E' noto, infatti, come la novazione – quand'anche formalmente pattuita fra le parti
– tuttavia non produca effetto se riferita a negozio nullo, poiché la stessa, ai sensi dell'art. 1234, c.c., “postula la validità ed operatività dell'obbligazione originaria” (Cass. SS. UU. 5.8.1977, n. 3525; nello stesso senso, v. Cass. 19.5.1977, n. 2070, secondo cui “la nullità del contratto - … - produce la nullità anche della cessione del contratto stesso, nonché della novazione di uno degli elementi del rapporto obbligatorio da esso costituito”). In relazione alla censura circa la natura del compenso erogato a titolo di patto di non concorrenza, il Collegio non ritiene di ravvisare nella specie elementi che consentano di confermare l'invocata natura sostanzialmente retributiva di tali compensi, non bastando a tal fine certamente la loro erogazione su base mensile. Si rileva che, sulle questioni sottoposte al giudizio di questo Collegio, la Corte d'Appello di Milano si è già espressa in fattispecie del tutto analoghe relative a patti di non concorrenza di contenuto sovrapponibile a quelli oggetto di causa, stipulati con la medesima odierna appellata, con sentenza del 21.3.2024, emessa nella causa recante il n. R.G. 41/2024 (Pres. Est. MANTOVANI) in base alle seguenti motivazioni:
“nel rapporto di lavoro subordinato il patto di non concorrenza è nullo se il divieto di attività successive alla risoluzione del rapporto non è contenuto entro limiti determinati di oggetto, di tempo e di luogo, poiché l'ampiezza del relativo vincolo deve essere tale da comprimere l'esplicazione della concreta professionalità del lavoratore in limiti che non ne compromettano la possibilità di assicurarsi un guadagno idoneo alle esigenze di vita. La valutazione circa la compatibilità del suddetto vincolo concernente l'attività con la necessità di non compromettere la possibilità di assicurarsi il riferito guadagno come pure la valutazione della
[6] congruità del corrispettivo pattuito costituiscono oggetto di apprezzamento riservato al giudice del merito, come tale insindacabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (cfr. per tutte Cass. n. 7835/06). Nella fattispecie concreta è stabilito che “gli impegni di cui ai paragrafi 21 e 2.2 avranno la durata di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, e validità su tutto il territorio della Repubblica Italiana, di Città di San Marino e del Vaticano. Considerati gli attuali mezzi tecnologici (e così a titolo esemplificativo e-mail, videoconferenze, etc.), che consentono una dissociazione tra luogo in cui può essere eseguita l'attività e luogo in cui la stessa può essere utilizzata e comunque produce i propri effetti, il limite di cui sopra è da intendersi riferito ad entrambi i luoghi ed è pertanto vincolante non solo con riferimento al luogo in cui venga di fatto effettuata l'attività in qualunque forma, ma anche a quello in cui essa produca i propri effetti e venga in tutto o in parte utilizzata a prescindere dalla Sua presenza fisica in tale luogo” (doc. 4 appellante). Quale corrispettivo dell'assunzione di tale obbligo è stato concordato, a partire dal primo mese successivo alla conclusione del patto per effetto dell'opzione e per tutta la durata del rapporto, un compenso pari ad € 3.500,00 lordi su base annua, versato in dodici tranche mensili di importo pari ad € 291,67 ed è stato previsto come integrazione, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il versamento di un importo complessivo non inferiore al 30% dell'ultima retribuzione annua lorda. A garanzia di tali impegni è stata stabilita in favore della società una penale non riducibile pari al doppio del corrispettivo erogato a titolo di patto di non concorrenza. Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene condivisibile la difesa [della lavoratrice] là dove pone in evidenza l'eccessiva estensione territoriale dell'obbligo di non concorrenza, anche in relazione alla entità del compenso erogatole. Il vincolo imposto alla predetta è, infatti, di entità tale da incidere in misura consistente sulla possibilità di ricollocazione, poiché le preclude in modo pressoché totale di poter continuare ad operare in Italia nel settore di spettanza (cioè, selezione e ricerca di personale) e questa significativa limitazione all'attività lavorativa non trova adeguata contropartita nella somma erogata, che appare oggettivamente sproporzionata rispetto al sacrificio impostole. Inoltre, è incontroverso - non essendo stata specificamente contestata la deduzione al riguardo (pag. 5 memoria di costituzione di primo grado) - che l'attività esercitata Parte da (di “Consultant”, ossia di promozione della conclusione di contratti di somministrazione di lavoro, di ricerca e selezione del personale e di fornitura di ogni altro servizio offerto dalla società, nonché di gestione di ogni aspetto relativo all'esecuzione dei predetti contratti”, cfr. ricorso in opposizione) fosse limitata a Milano e ad alcune province della Lombardia, per cui non si comprendono le ragioni - o quanto meno non sono state chiarite dalla odierna appellata - di una così forte ampiezza territoriale del patto di non concorrenza a fronte del circoscritto ambito di zona in cui operava la citata lavoratrice. Deve pertanto, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza [impugnata], essere dichiarata la nullità del patto di non concorrenza in oggetto, cui consegue da un
[7] lato il rigetto delle domande avanzate dall'odierna appellata con il ricorso in opposizione aventi ad oggetto l'importo preteso a titolo di penale e la condanna della predetta società a versare a XXX quanto trattenuto illegittimamente in busta paga pari alla somma lorda di € 10.924,90, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
dall'altro lato, l'accoglimento della domanda subordinata avanzata dalla predetta società diretta ad ottenere la restituzione delle somme erogate [alla lavoratrice] a titolo di compenso per il patto di non concorrenza, essendo venuta meno la causa debendi, domanda che non può essere considerata nuova, perché, pur non risultando espressamente riportata nelle conclusioni rassegnate in primo grado, è contenuta e ampiamente sviluppata nel corpo dell'atto (…). Non è invero persuasiva, al riguardo, la tesi della lavoratrice in forza della quale, pur accertata la nullità della clausola relativa al patto di non concorrenza, il compenso percepito sarebbe irripetibile in quanto costituisce ordinaria retribuzione. Sulla questione il Collegio richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c., condividendone la motivazione, la pronuncia n. 1415/18 della Corte territoriale (Pres. Rel Per_1
Casella), che ha esaminata una fattispecie in cui era stata stato sottoscritto un patto di non concorrenza del medesimo tenore letterale e perciò del tutto sovrapponibile alla presente: “Ribadisce questo Collegio che la lettura della clausola di cui si discute chiarisce come il versamento in tranche mensili dell'importo annuo pattuito, con previsione del pagamento dell'eventuale differenza, rispetto al 25% della retribuzione annua lorda al momento della cessazione del rapporto, nei trenta giorni successivi, configuri una mera modalità di pagamento frazionato del corrispettivo del patto di non concorrenza che non può incidere sulla natura dello stesso né la circostanza che si trattasse di un corrispettivo non congruo determina la sua riqualificazione in termini retributivi, incidendo solo sulla eventuale nullità del patto - peraltro ormai accertata - per violazione dell'art. 2125 c.c.” (conf. CA MI n. 2165/17; CA MI n. 1767/17). Si tratta quindi di una modalità di pagamento - frazionato - del corrispettivo, che in alcun modo viene a incidere sulla natura, retributiva o meno, dello stesso. Né può, poi, condividersi l'assunto della lavoratrice secondo cui l'erogazione di tale corrispettivo nasconderebbe un negozio in frode alla legge, non sussistendo alcun argomento di prova che lo supporti (non è certo circostanza sufficiente la sottoscrizione specifica della clausola del PNC e/o l'apposizione di identica clausola ad altro personale in forza alla società) ed essendo il tenore letterale della clausola contrattuale di non concorrenza del tutto inequivoco” La natura retributiva del corrispettivo pattuito con il patto di non concorrenza, per quanto erogato su base mensile nel corso del rapporto, era stata, del resto, già ripetutamente esclusa da questa stessa Corte, con orientamento consolidato, espresso, in analoghe fattispecie, in ulteriori plurime sentenze (ad es. nn. 923/17, 1054/17, 1900/17, 1883/18), fra cui la n. 743/2018 (Pres. Dott.ssa Per_2
Rel. Avv.to F. BEONI G.A.), sulla base delle seguenti argomentazioni:
[8] “ribadisce questo collegio che la lettura della clausola di cui si discute chiarisce come il versamento in tranche mensili dell'importo annuo pattuito, con previsione del pagamento dell'eventuale differenza, rispetto al 25% della retribuzione annua lorda al momento della cessazione del rapporto, nei trenta giorni successivi, configuri una mera modalità di pagamento frazionato del corrispettivo del patto di non concorrenza che non può incidere sulla natura dello stesso né la circostanza che si trattasse di un corrispettivo non congruo determina la sua riqualificazione in termini retributivi, incidendo solo sulla eventuale nullità del patto- peraltro ormai accertata - per violazione dell'art. 2125 c.c.”. Si tratta quindi di una modalità di pagamento - frazionato – del corrispettivo, che in alcun modo viene a incidere sulla natura, retributiva o meno, dello stesso. Non può ritenersi fondato l'assunto per cui tale corrispettivo fosse in realtà una forma mascherata di retribuzione, motivato su una asserita diversità degli importi proposti a titolo di retribuzione in sede di trattative e quelli poi effettivamente riconosciuti al momento dell'assunzione. Il tenore letterale del patto contrattuale di non concorrenza di cui all'art. 6 punto 8.4 non si presta alla diversa lettura proposta dall'appellante (…). Anche il secondo motivo di gravame relativo alla mancata ammissione dell'istruttoria orale non può trovare accoglimento in quanto tale richiesta “non avrebbe potuto portare elementi utili alla tesi del lavoratore (...) considerato che, anche se la società avesse voluto 'risparmiare' imputando parte delle somme che intendeva riconoscere al lavoratore a corrispettivo del patto di non concorrenza anziché alla retribuzione, così ottenendo, con il medesimo esborso, il vantaggio di assicurarsi la non concorrenza del dipendente, una volta cessato il rapporto di lavoro, ciò non potrebbe in alcun modo avere la conseguenza di far diventare il corrispettivo del patto parte della retribuzione. Le somme, infatti, vanno a compensare una il lavoro prestato in costanza di rapporto e l'altra il sacrificio di non potersi impiegare in settori in concorrenza una volta cessato il rapporto” (così: Corte Appello Milano n.1054/2017)”. Le motivazioni, come sopra richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., vengono integralmente condivise da questo Collegio. Va in proposito ricordato che “la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai precedenti conformi contenuto nell'art. 118 disp. att. cpc non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile” (Cass. n. 17640/2016; conf. Cass. Ord. 20.10.2021, n. 29017).
Sono parimenti infondate le censure dell'appellante tese a far accertare la condotta fraudolenta della società che, con l'imposizione del patto di non concorrenza nullo, predeterminerebbe a suo favore una obbligazione di carattere
[9] restitutorio in danno del dipendente “che ben potrebbe essere attivata anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo, cessato il rapporto di lavoro, non violasse l'obbligo di concorrenza”, fungendo da clausola penale “sottratta al potere di riduzione equitativo del giudice”. L'articolo 1344 c.c. prevede che il contratto è considerato dall'ordinamento in frode alla legge, con la conseguente causa illecita, allorquando “costituisce il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa”. Innanzitutto, occorre precisare che si configura un contratto in frode alla legge quando gli stipulanti raggiungono, attraverso l'accordo negoziale, il risultato vietato dalla legge, di modo che, nonostante il mezzo impiegato sia lecito, è illecito il risultato in concreto realizzato mediante la predisposizione di uno schema fraudolento e la distorsione della sua funzione ordinaria. Ciò significa che – trattandosi di un accordo bilaterale – il patto di non concorrenza potrà essere in frode alla legge solo se entrambe le parti vogliono raggiungere, attraverso l'atto lecito, un risultato contra legem. Nella specie, però, non si ritiene di ravvisare tale comunione di intenti, in quanto le parti - a tutela dei rispettivi e contrapposti interessi - hanno utilizzato lo schema negoziale per ottenere gli effetti tipici del patto ed, in particolare, per la società la garanzia che l'ex dipendente si astenga da future attività concorrenziali e, per il lavoratore, l'erogazione del giusto corrispettivo per tale gravoso impegno. Nella specie, inoltre, non si comprende quale sia la norma imperativa violata mediante l'asserita distorsione della funzione ordinaria del patto di non concorrenza. La restituzione del corrispettivo, erogato in corso di rapporto, alla società discende dalla scelta unilaterale del lavoratore di far valere la nullità del patto. La restituzione dell'indebito, quindi, non integra in alcun modo un'ipotesi di frode alla legge, perché tale rimedio restitutorio deriva direttamente dalla nullità del patto ed, in questo caso, la società (lungi dal ricevere solo vantaggi) vede svanire il proprio interesse primario ad impedire lo svolgimento (a suo danno) dell'attività concorrenziale da parte dell'ex dipendente (il quale, se da un lato, è tenuto a restituire il corrispettivo, dall'altro, trae il vantaggio di vedersi liberato dall'obbligo di non fare concorrenza). Lo stesso discorso vale anche nell'ipotesi in cui si voglia imputare alla società una sorta di motivo illecito. Anche in questo caso, il vizio della causa è riscontrabile, ex art. 1345 c.c., solo se le parti “si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe”. Neppure può essere ritenuto verosimile il rischio, ventilato dall'appellante, secondo cui il rimedio della restituzione possa essere attivata dalla società anche nell'ipotesi in cui il dipendente, cessato il rapporto di lavoro, non violasse l'obbligo di concorrenza. Tale eventualità – assolutamente remota – sarebbe comunque facilmente impedita dal rimedio predisposto dall'art. 1338 c.c. che obbliga “la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa d'invalidità
[10] del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte”, a risarcire “il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto”. Pertanto, l'ex dipendente che non si è reso inadempiente al patto nullo non resta privo di difesa, ma ha, comunque, diritto al risarcimento del danno, commisurato al suo effettivo sacrificio ed alle proposte lavorative eventualmente rinunciate.
Per tutti questi motivi, l'appello dev'essere rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado sono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al DM n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto 13-8-2022, n. 147.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 2334/24 del Tribunale di Milano;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in euro 3.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228. Milano, il 6 febbraio 2025
IL PRESIDENTE IL RELATORE (dott. Giovanni Picciau) (dott. Giovanni Casella)
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