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Decreto 14 aprile 2025
Decreto 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, decreto 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
DI MASSA
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
n. 907/2025 RG
Il Giudice Tutelare Gop dott.ssa Barbara Angela Baroni,
Premesso
- che questo l'intestato Ufficio nell'ipotesi prevista dall'art. 12 legge 22 maggio 1978 n. 194 effettua un controllo di legittimità, verificando la sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge per l'interruzione della gravidanza (la valutazione relativa alla necessità di procedere all'interruzione della gravidanza spetta, infatti, esclusivamente al consultorio o alla struttura socio-sanitaria ovvero al medico di fiducia);
- che il Giudice Tutelare deve controllare se l'organismo socio-sanitario abbia eseguito le procedure ed espletato i compiti stabiliti dal combinato disposto degli artt. 4, 5 e 12 della legge medesima e se i risultati degli adempimenti siano coerenti sul piano tecnico e logico al parere espresso nella relazione trasmessagli, mentre, tranne per il colloquio con la minore (ed eventualmente con il genitore che l'accompagna), non può compiere alcuna attività istruttoria, neanche ad istanza di parte;
Rilevato che dalla relazione e dal certificato depositati in atti risulta:
a) che la minore ha personalmente richiesto di interrompere la gravidanza per motivi socio- familiari, con riferimento in particolare alla mancanza di qualsivoglia entrata economica propria, alla situazione famigliare in cui la stessa vive ed al progetto di vita che la medesima vorrebbe portare a termine;
b) che è in atto una gravidanza entro i primi 90 giorni;
c) che è stato osservato quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della legge n. 194 del 1978;
d) che le strutture socio-sanitarie hanno concordemente espresso parere favorevole alla interruzione di gravidanza;
Considerato - che la minore ha fermamente espresso la propria volontà di procedere ad interruzione di gravidanza, confermando le motivazioni già espresse nel corso dei colloqui svolti presso il
Consultorio;
- che tale volontà non risulta in alcun modo coartata da soggetti terzi;
- che la minore ha dimostrato di essere consapevole della scelta, anche in virtù della maturità esistenziale già raggiunta in rapporto all'età anagrafica, apparendo ben curata, consapevole di sé e delle difficoltà insite nella gravidanza e nel crescere un figlio, tenuto conto del fatto che non potrebbe contare su alcun aiuto familiare, stante la possibile contrarietà dei genitori per motivi economici, culturali e religiosi, il che ne sconsiglia la consultazione;
- che pertanto esistono le condizioni che giustificano l'accoglimento della istanza;
P.Q.M.
Visti gli artt. 4, 5 e 12 legge 12 maggio 1978 n. 194
AUTORIZZA
nata a [...] il [...], residente a [...]
34 a decidere l'interruzione della gravidanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Massa lì, 14/04/2025 ore 13.08
Il Cancelliere Il Giudice Tutelare
Dott.ssa Barbara Angela Baroni
UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE
n. 907/2025 RG
Il Giudice Tutelare Gop dott.ssa Barbara Angela Baroni,
Premesso
- che questo l'intestato Ufficio nell'ipotesi prevista dall'art. 12 legge 22 maggio 1978 n. 194 effettua un controllo di legittimità, verificando la sussistenza delle condizioni prescritte dalla legge per l'interruzione della gravidanza (la valutazione relativa alla necessità di procedere all'interruzione della gravidanza spetta, infatti, esclusivamente al consultorio o alla struttura socio-sanitaria ovvero al medico di fiducia);
- che il Giudice Tutelare deve controllare se l'organismo socio-sanitario abbia eseguito le procedure ed espletato i compiti stabiliti dal combinato disposto degli artt. 4, 5 e 12 della legge medesima e se i risultati degli adempimenti siano coerenti sul piano tecnico e logico al parere espresso nella relazione trasmessagli, mentre, tranne per il colloquio con la minore (ed eventualmente con il genitore che l'accompagna), non può compiere alcuna attività istruttoria, neanche ad istanza di parte;
Rilevato che dalla relazione e dal certificato depositati in atti risulta:
a) che la minore ha personalmente richiesto di interrompere la gravidanza per motivi socio- familiari, con riferimento in particolare alla mancanza di qualsivoglia entrata economica propria, alla situazione famigliare in cui la stessa vive ed al progetto di vita che la medesima vorrebbe portare a termine;
b) che è in atto una gravidanza entro i primi 90 giorni;
c) che è stato osservato quanto previsto dagli artt. 4 e 5 della legge n. 194 del 1978;
d) che le strutture socio-sanitarie hanno concordemente espresso parere favorevole alla interruzione di gravidanza;
Considerato - che la minore ha fermamente espresso la propria volontà di procedere ad interruzione di gravidanza, confermando le motivazioni già espresse nel corso dei colloqui svolti presso il
Consultorio;
- che tale volontà non risulta in alcun modo coartata da soggetti terzi;
- che la minore ha dimostrato di essere consapevole della scelta, anche in virtù della maturità esistenziale già raggiunta in rapporto all'età anagrafica, apparendo ben curata, consapevole di sé e delle difficoltà insite nella gravidanza e nel crescere un figlio, tenuto conto del fatto che non potrebbe contare su alcun aiuto familiare, stante la possibile contrarietà dei genitori per motivi economici, culturali e religiosi, il che ne sconsiglia la consultazione;
- che pertanto esistono le condizioni che giustificano l'accoglimento della istanza;
P.Q.M.
Visti gli artt. 4, 5 e 12 legge 12 maggio 1978 n. 194
AUTORIZZA
nata a [...] il [...], residente a [...]
34 a decidere l'interruzione della gravidanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Massa lì, 14/04/2025 ore 13.08
Il Cancelliere Il Giudice Tutelare
Dott.ssa Barbara Angela Baroni