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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 24/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 39-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE II CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 39-1/2025 per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da (C.F. ) residente Parte_1 C.F._1 in Pomigliano D'Arco (NA) alla Via Passariello n.203, rappresentato e difeso dall' Avv. Immacolata
Di Cicco (C.F. ) del Foro di Nola e con questa elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio in Marigliano (NA) alla Via Domenico Morelli n.
5. in uno al delegato alle funzioni di Gestore della Crisi Dott. Giovanni Passaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
L'istante ha depositato in data 13.02.2025 domanda per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII..
Con decreto del giorno 24.02.2025, successivamente integrato in data 27.02.2025, questo giudice dichiarava apertura la procedura ritenendo ammissibile la proposta e il piano del di ristrutturazione dei debiti depositato ordinando: “1) che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCII devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCII le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria. b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione”.
Con relazione depositata dal gestore per il tramite dell'advisor legale del debitore in data 10.04.2025
l'OCC documentava l'avvenuta comunicazione ai creditori e riferiva di osservazioni al piano depositato depositate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale provvedeva in data 04.03.2025 ad una ulteriore precisazione del proprio credito.
1 Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.
In relazione ai citati requisiti, l'art. 67 CCII dispone che “il consumatore sovraindebitato, con
l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento”.
Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'art. 67 comma 2 CCII , nonché ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCII la relazione dell'OCC recante i contenuti analitici indicati nella richiamata norma.
L'OCC, inoltre, dovrà provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 68 comma 4 CCII, documentandone l'avvenuto espletamento.
Infine, ai sensi dell'art. 69 CCII “il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
Orbene, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica della domanda depositata, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto:
a) la parte ricorrente può qualificarsi come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale e tenuto conto della composizione del debito oggetto di ristrutturazione;
b) la parte non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti, di carattere familiare, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario del medesimo (pag.
9-10 relazione OCC in atti);
d) al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCII nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso. Nella citata relazione risultano chiaramente indicate le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni,
l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, le quali
2 confermano la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi. Infine, l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
e) è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che il ricorrente è lavoratore dipendente a tempo indeterminato della società “CEFLA S.C.” C.F. , con un reddito medio mensile P.IVA_1 percepito di euro 1.650,64, oltre l'Assegno Unico Universale corrisposto mensilmente dall' pari CP_1
ad euro 467,00, a fronte di una esposizione debitoria complessiva aggiornata di euro 134.403,86
(comprensivo del compenso preventivato dell'OCC e dell'advisor legale), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 1.573,09;
f) il piano, come da ultimo rimodulato, a seguito della precisazione del credito da parte dell'Agenzia
delle Entrate Riscossione, avvenuta solo in data 04.03.2025, prevede il pagamento del 100% dei crediti prededucibili con la precisazione che sarà riconosciuto all'OCC in prededuzione il 75% del compenso dovuto, in osservanza del disposto dell'art. 71 co. 4., mentre il saldo, pari al 25% del compenso dovuto, verrà accantonato e corrisposto dalla rata 94 alla rata 95, il pagamento del 100% dei crediti privilegiati e il pagamento del 30% dei crediti chirografari attraverso il pagamento di n.95 rate mensili da € 480,00, come previsto nel piano di ammortamento elaborato nella relazione del gestore depositata in data 10.04.2025;
g) il piano proposto prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati e il pagamento parziale dei creditori chirografari nella percentuale del 30 %;
In definitiva, tenuto conto che a seguito di rituale comunicazione, da parte dell'OCC, della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCII non risultano pervenute contestazioni da parte dei creditori concorsuali, se non limitatamente alla precisazione del credito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, recepita dal debitore e dal gestore, con conseguente parziale modifica del piano con prolungamento della durata, come attestato dall'OCC- Gestore della crisi, il quale ha documentato le relative comunicazioni ai creditori, si ritiene, nel caso di specie, che la proposta oggi in esame appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita e la possibilità di una ripartenza.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere all'omologazione del piano presentato.
P.Q.M.
3 omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
(C.F. ) residente in [...] alla Via
[...] C.F._1
Passariello n.203 dispone che l' della crisi nominato, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere CP_2 nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità; onera l''OCC di riferire al G.D. ogni 6 mesi per iscritto sullo stato di esecuzione del piano;
dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni)
a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;
b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni Email_1
15 fissato per la pubblicazione della sentenza;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore;
nulla dispone sulle spese del procedimento;
dichiara chiusa la procedura;
manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.
Nola, 05.05.2025
Il Giudice delegato dott.ssa Rosa Paduano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE II CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Paduano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 39-1/2025 per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da (C.F. ) residente Parte_1 C.F._1 in Pomigliano D'Arco (NA) alla Via Passariello n.203, rappresentato e difeso dall' Avv. Immacolata
Di Cicco (C.F. ) del Foro di Nola e con questa elettivamente domiciliato C.F._2
presso il suo studio in Marigliano (NA) alla Via Domenico Morelli n.
5. in uno al delegato alle funzioni di Gestore della Crisi Dott. Giovanni Passaro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
L'istante ha depositato in data 13.02.2025 domanda per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII..
Con decreto del giorno 24.02.2025, successivamente integrato in data 27.02.2025, questo giudice dichiarava apertura la procedura ritenendo ammissibile la proposta e il piano del di ristrutturazione dei debiti depositato ordinando: “1) che la proposta, il piano, unitamente alla documentazione allegata, ed il presente decreto siano comunicati a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell'art. 70 comma 2 CCII devono comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell'Art. 70 comma 3 CCII le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria. b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione”.
Con relazione depositata dal gestore per il tramite dell'advisor legale del debitore in data 10.04.2025
l'OCC documentava l'avvenuta comunicazione ai creditori e riferiva di osservazioni al piano depositato depositate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale provvedeva in data 04.03.2025 ad una ulteriore precisazione del proprio credito.
1 Tanto premesso, occorre, in via preliminare, esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.
In relazione ai citati requisiti, l'art. 67 CCII dispone che “il consumatore sovraindebitato, con
l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento”.
Alla domanda devono essere allegati i documenti di cui all'art. 67 comma 2 CCII , nonché ai sensi dell'art. 68 comma 2 CCII la relazione dell'OCC recante i contenuti analitici indicati nella richiamata norma.
L'OCC, inoltre, dovrà provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 68 comma 4 CCII, documentandone l'avvenuto espletamento.
Infine, ai sensi dell'art. 69 CCII “il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.
Orbene, in relazione ai requisiti di ammissibilità giuridica della domanda depositata, se ne deve affermare la ricorrenza, in quanto:
a) la parte ricorrente può qualificarsi come consumatore ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCII dal momento che non svolge alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale e tenuto conto della composizione del debito oggetto di ristrutturazione;
b) la parte non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII, in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire, come rilevato dal Gestore nella propria relazione, negli accadimenti sopravvenuti, di carattere familiare, che hanno inciso negativamente sull'andamento finanziario del medesimo (pag.
9-10 relazione OCC in atti);
d) al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68, comma 2°, CCII nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso. Nella citata relazione risultano chiaramente indicate le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni,
l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, le quali
2 confermano la sostanziale completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, con adeguata motivazione da cui non vi è ragione per discostarsi. Infine, l'OCC, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
e) è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, considerato che il ricorrente è lavoratore dipendente a tempo indeterminato della società “CEFLA S.C.” C.F. , con un reddito medio mensile P.IVA_1 percepito di euro 1.650,64, oltre l'Assegno Unico Universale corrisposto mensilmente dall' pari CP_1
ad euro 467,00, a fronte di una esposizione debitoria complessiva aggiornata di euro 134.403,86
(comprensivo del compenso preventivato dell'OCC e dell'advisor legale), risultante all'esito delle operazioni di circolarizzazione dell'OCC, nonché di spese di mantenimento indicate in euro 1.573,09;
f) il piano, come da ultimo rimodulato, a seguito della precisazione del credito da parte dell'Agenzia
delle Entrate Riscossione, avvenuta solo in data 04.03.2025, prevede il pagamento del 100% dei crediti prededucibili con la precisazione che sarà riconosciuto all'OCC in prededuzione il 75% del compenso dovuto, in osservanza del disposto dell'art. 71 co. 4., mentre il saldo, pari al 25% del compenso dovuto, verrà accantonato e corrisposto dalla rata 94 alla rata 95, il pagamento del 100% dei crediti privilegiati e il pagamento del 30% dei crediti chirografari attraverso il pagamento di n.95 rate mensili da € 480,00, come previsto nel piano di ammortamento elaborato nella relazione del gestore depositata in data 10.04.2025;
g) il piano proposto prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati e il pagamento parziale dei creditori chirografari nella percentuale del 30 %;
In definitiva, tenuto conto che a seguito di rituale comunicazione, da parte dell'OCC, della proposta e del piano, in conformità a quanto previsto dal decreto di apertura della procedura, adottato a norma dell'art. 70, comma 1, CCII non risultano pervenute contestazioni da parte dei creditori concorsuali, se non limitatamente alla precisazione del credito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, recepita dal debitore e dal gestore, con conseguente parziale modifica del piano con prolungamento della durata, come attestato dall'OCC- Gestore della crisi, il quale ha documentato le relative comunicazioni ai creditori, si ritiene, nel caso di specie, che la proposta oggi in esame appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella ratio della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita e la possibilità di una ripartenza.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere all'omologazione del piano presentato.
P.Q.M.
3 omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
(C.F. ) residente in [...] alla Via
[...] C.F._1
Passariello n.203 dispone che l' della crisi nominato, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere CP_2 nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori e al GD eventuali irregolarità; onera l''OCC di riferire al G.D. ogni 6 mesi per iscritto sullo stato di esecuzione del piano;
dispone che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni)
a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute;
b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni Email_1
15 fissato per la pubblicazione della sentenza;
dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura del Gestore;
nulla dispone sulle spese del procedimento;
dichiara chiusa la procedura;
manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza a parte ricorrente e al Gestore della crisi.
Nola, 05.05.2025
Il Giudice delegato dott.ssa Rosa Paduano
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