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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 21/05/2024, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott.ssa Maria PROIA Presidente est. dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento civile iscritto al n. 960/2023 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 5.9.2023 da:
(C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
15/01/1974, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Frani in virtù di procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Carsoli
(AQ) in Via Valeria n. 47, giusta procura in calce al ricorso
- ricorrente -
contro
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
3/02/1984, rappresentata e difesa dall'avv. Eduardo Vincenzo Isidori e dall'avv.
Carla Lettere ed elettivamente domiciliato presso la pec
Email_1
- resistente –
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONSIDERATO che con ricorso depositato in data 5.9.2023, ritualmente notificato, il sig.
, deducendo di aver contratto matrimonio con la sig.ra Parte_1 Controparte_1
a CC di OT il 9.3.2008, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affido congiunto dei minori e stabile dimora presso il padre,
a cui assegnare la casa coniugale e che nulla sia dovuto a titolo di mantenimento;
che la sig.ra si è costituita in giudizio deducendo l'incapacità CP_1 genitoriale del ricorrente e chiedendo l'affido super esclusivo dei tre figli minorenni, nonché per la previsione, in favore dei figli, di un assegno di mantenimento di euro 1.200,00 mensili;
che, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha adottato quali provvedimenti temporanei ed urgenti la conferma delle condizioni previste in sede di separazione;
che le parti ha chiesto pronunciarsi sentenza sullo status ed il rinvio dell'udienza per l'escussione dei testi;
che, ai fini della pronuncia, il Collegio rileva che l'unione materiale e spirituale fra i coniugi non può essere più ricostituita e che non essendovi stata interruzione della separazione che dura da tempo sufficiente ai sensi della legge n. 55 del 2015, ricorrono i presupposti di legge per dichiarare e pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che, alla luce delle domande svolte dalle parti, appare necessario disporre la rimessione della causa sul ruolo al fine di consentire la prosecuzione dell'istruttoria; visto l'art 4 comma 12 L.890/1970
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale di
Avezzano nella composizione riportata in epigrafe, così provvede: a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a
Borgorose tra e , in epigrafe generalizzati, Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CC di OT con atto n. 1, parte II, serie A, anno 2008, uff. 1, autorizzandoli a vivere separati nell'obbligo del reciproco rispetto;
b) dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CC di OT proceda alla annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
c) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
a) riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese.
Così deciso in Avezzano il 20.5.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Maria Proia
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott.ssa Maria PROIA Presidente est. dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Francesca GRECO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento civile iscritto al n. 960/2023 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 5.9.2023 da:
(C.F. , nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
15/01/1974, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Frani in virtù di procura in calce al presente atto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Carsoli
(AQ) in Via Valeria n. 47, giusta procura in calce al ricorso
- ricorrente -
contro
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
3/02/1984, rappresentata e difesa dall'avv. Eduardo Vincenzo Isidori e dall'avv.
Carla Lettere ed elettivamente domiciliato presso la pec
Email_1
- resistente –
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONSIDERATO che con ricorso depositato in data 5.9.2023, ritualmente notificato, il sig.
, deducendo di aver contratto matrimonio con la sig.ra Parte_1 Controparte_1
a CC di OT il 9.3.2008, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con affido congiunto dei minori e stabile dimora presso il padre,
a cui assegnare la casa coniugale e che nulla sia dovuto a titolo di mantenimento;
che la sig.ra si è costituita in giudizio deducendo l'incapacità CP_1 genitoriale del ricorrente e chiedendo l'affido super esclusivo dei tre figli minorenni, nonché per la previsione, in favore dei figli, di un assegno di mantenimento di euro 1.200,00 mensili;
che, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, il Presidente ha adottato quali provvedimenti temporanei ed urgenti la conferma delle condizioni previste in sede di separazione;
che le parti ha chiesto pronunciarsi sentenza sullo status ed il rinvio dell'udienza per l'escussione dei testi;
che, ai fini della pronuncia, il Collegio rileva che l'unione materiale e spirituale fra i coniugi non può essere più ricostituita e che non essendovi stata interruzione della separazione che dura da tempo sufficiente ai sensi della legge n. 55 del 2015, ricorrono i presupposti di legge per dichiarare e pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che, alla luce delle domande svolte dalle parti, appare necessario disporre la rimessione della causa sul ruolo al fine di consentire la prosecuzione dell'istruttoria; visto l'art 4 comma 12 L.890/1970
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale di
Avezzano nella composizione riportata in epigrafe, così provvede: a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a
Borgorose tra e , in epigrafe generalizzati, Parte_1 Controparte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CC di OT con atto n. 1, parte II, serie A, anno 2008, uff. 1, autorizzandoli a vivere separati nell'obbligo del reciproco rispetto;
b) dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CC di OT proceda alla annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
c) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
a) riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese.
Così deciso in Avezzano il 20.5.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Maria Proia