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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/06/2025, n. 1525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1525 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 09.06.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1848/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanna Mazzeo;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. , resistente CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: assegno ordinario di invalidità
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.04.2024 esponeva: Parte_1
- di aver presentato all' in data 16.04.2020 istanza per il riconoscimento del proprio CP_1 diritto all'assegno ordinario di invalidità;
- che l' di Messina, con comunicazione del 29.01.2021, aveva negato la sussistenza dei CP_1 requisiti sanitari;
- che avverso tale conclusione aveva presentato l'istanza di ATP (giudizio n. 2931/2021
R.G.) per l'accertamento del proprio grado di invalidità, ma che il Ctu, con perizia depositata il 11.02.2024, aveva negato la sussistenza dei requisiti sanitari;
- che in data 08-25.03.2024 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, attesa l'erroneità delle conclusioni del perito, che questo Tribunale volesse dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie per usufruire dell'assegno ordinario di invalidità sin dalla domanda
1 amministrativa, dichiarando il proprio diritto al riconoscimento del detto assegno, oltre interessi legali, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.2.
L' costituitasi in giudizio con memoria del 27.11.2024, rilevava l'inammissibilità del CP_1 ricorso per tardività, l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
3. L'udienza del 09.06.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
Infatti parte ricorrente ha depositato dichiarazione di dissenso in data 8.3.2024 e il ricorso di merito risulta iscritto in data 3.4.2024.
5. Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità (giudizio iscritto al n. R.G. 2931/2021 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che il ricorrente era affetto da “Artropatia polidistrettuale a modica incidenza funzionale. Cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico. Neuropatia periferica in affetto da Diabete mellito di tipo II°. Depressione ansiosa” e che, conseguentemente, non sussistevano le condizioni sanitarie legittimanti l'a.o.i..
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma cpc e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di
2 giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che, disposta la rinnovazione della ctu in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, il consulente ha affermato che il ricorrente è affetto da “Artropatia Pt_1 degenerativa polidistrettuale a marcata incidenza funzionale. Obesità classe 3. Artrite psoriasica. Diabete mellito tipo due, in attuale trattamento con ipoglicemizzanti orali, glifozine ed insulina, complicato da polineuropatia accertata strumentalmente. Buoni esiti di tiroidectomia totale per gozzo multinodulare in terapia ormonale sostitutiva. Incontinenza urinaria residuata dopo correzione di prolasso vescicale.
Cardiopatia ipertensiva e valvolare in labile compenso emodinamico. Sindrome ansioso-depressiva endoreattiva di severa entità in 60enne ex impiegata addetta alle vendite”, patologie tali da determinare
“una permanente riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali” fin dal momento della proposizione della domanda amministrativa.
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu, non contestato dalle parti- che ha ben visitato, osservato ed interrogato il periziando nel corso della visita medico-legale - il ricorso va accolto, e va dichiarato che presenta le condizioni sanitarie utili all'assegno Parte_1 ordinario di invalidità con decorrenza dal 16.04.2020.
La natura di mero accertamento del presente giudizio, limitato alla sussistenza delle sole condizioni sanitarie, preclude la declaratoria del diritto attoreo all'erogazione del detto assegno.
6. Atteso l'esito della lite l' va condannata al pagamento delle spese di lite della fase CP_1 di atp e di due terzi delle spese di lite di tale fase, con compensazione della restante quota, che si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la durata del giudizio. Di esse va disposta la chiesta distrazione in favore dell'avvocato Giovanna Mazzeo.
Le spese delle ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara che presenta le condizioni utili all'assegno ordinario di invalidità Parte_1 dal 16.04.2020;
3 - condanna l' in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento, CP_1 in favore di , delle spese di lite della fase di atp che si liquida in euro 1528,00 Parte_1 oltre spese generali iva e cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- compensa per un terzo le spese di lite di tale fase e condanna l' al pagamento della CP_1 restante quota che si liquida in euro 3091,00 oltre spese generali iva e cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c.
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 10 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
4
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 09.06.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1848/2024 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanna Mazzeo;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, c.f. , resistente CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: assegno ordinario di invalidità
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.04.2024 esponeva: Parte_1
- di aver presentato all' in data 16.04.2020 istanza per il riconoscimento del proprio CP_1 diritto all'assegno ordinario di invalidità;
- che l' di Messina, con comunicazione del 29.01.2021, aveva negato la sussistenza dei CP_1 requisiti sanitari;
- che avverso tale conclusione aveva presentato l'istanza di ATP (giudizio n. 2931/2021
R.G.) per l'accertamento del proprio grado di invalidità, ma che il Ctu, con perizia depositata il 11.02.2024, aveva negato la sussistenza dei requisiti sanitari;
- che in data 08-25.03.2024 era stata depositata dichiarazione di dissenso.
Chiedeva, pertanto, previa rinnovazione della Ctu medico legale, attesa l'erroneità delle conclusioni del perito, che questo Tribunale volesse dichiarare la sussistenza delle condizioni sanitarie per usufruire dell'assegno ordinario di invalidità sin dalla domanda
1 amministrativa, dichiarando il proprio diritto al riconoscimento del detto assegno, oltre interessi legali, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.2.
L' costituitasi in giudizio con memoria del 27.11.2024, rilevava l'inammissibilità del CP_1 ricorso per tardività, l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
3. L'udienza del 09.06.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa veniva decisa.
4. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso.
Infatti parte ricorrente ha depositato dichiarazione di dissenso in data 8.3.2024 e il ricorso di merito risulta iscritto in data 3.4.2024.
5. Nel merito va rilevato che il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis, comma VI, cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità (giudizio iscritto al n. R.G. 2931/2021 acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava che il ricorrente era affetto da “Artropatia polidistrettuale a modica incidenza funzionale. Cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico. Neuropatia periferica in affetto da Diabete mellito di tipo II°. Depressione ansiosa” e che, conseguentemente, non sussistevano le condizioni sanitarie legittimanti l'a.o.i..
Veniva, dunque, assegnato il termine per depositare in cancelleria l'eventuale dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis IV comma cpc e parte ricorrente depositava l'atto in questione.
Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità.
Valga intanto osservare che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma in commento, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente, ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di
2 giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate da parte ricorrente non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Ciò premesso va rilevato che, disposta la rinnovazione della ctu in esito ai rilievi mossi da parte ricorrente, il consulente ha affermato che il ricorrente è affetto da “Artropatia Pt_1 degenerativa polidistrettuale a marcata incidenza funzionale. Obesità classe 3. Artrite psoriasica. Diabete mellito tipo due, in attuale trattamento con ipoglicemizzanti orali, glifozine ed insulina, complicato da polineuropatia accertata strumentalmente. Buoni esiti di tiroidectomia totale per gozzo multinodulare in terapia ormonale sostitutiva. Incontinenza urinaria residuata dopo correzione di prolasso vescicale.
Cardiopatia ipertensiva e valvolare in labile compenso emodinamico. Sindrome ansioso-depressiva endoreattiva di severa entità in 60enne ex impiegata addetta alle vendite”, patologie tali da determinare
“una permanente riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 in occupazioni confacenti alle sue attitudini personali” fin dal momento della proposizione della domanda amministrativa.
Alla luce del giudizio espresso dal Ctu, non contestato dalle parti- che ha ben visitato, osservato ed interrogato il periziando nel corso della visita medico-legale - il ricorso va accolto, e va dichiarato che presenta le condizioni sanitarie utili all'assegno Parte_1 ordinario di invalidità con decorrenza dal 16.04.2020.
La natura di mero accertamento del presente giudizio, limitato alla sussistenza delle sole condizioni sanitarie, preclude la declaratoria del diritto attoreo all'erogazione del detto assegno.
6. Atteso l'esito della lite l' va condannata al pagamento delle spese di lite della fase CP_1 di atp e di due terzi delle spese di lite di tale fase, con compensazione della restante quota, che si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la durata del giudizio. Di esse va disposta la chiesta distrazione in favore dell'avvocato Giovanna Mazzeo.
Le spese delle ctu, separatamente liquidate, sono definitivamente poste a carico dell CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara che presenta le condizioni utili all'assegno ordinario di invalidità Parte_1 dal 16.04.2020;
3 - condanna l' in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, al pagamento, CP_1 in favore di , delle spese di lite della fase di atp che si liquida in euro 1528,00 Parte_1 oltre spese generali iva e cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- compensa per un terzo le spese di lite di tale fase e condanna l' al pagamento della CP_1 restante quota che si liquida in euro 3091,00 oltre spese generali iva e cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c.
- pone a definitivo carico dell' le spese della ctu, separatamente liquidate. CP_1
Messina, 10 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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