Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/04/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
RQ
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente dott. M. Cristina Borgo Giudice dott. Rada V. Scifo Giudice Relatore
Nella causa civile rg. 5012/2023, promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 so dall'avv. FRANCO BERETTI, elettivamente domicili l difensore, sito a Reggio Emilia, via Malta n. 7; RICORRENTE contro
, rappresentati e difesi Controparte_1 gli uffici di quest'ultima in Bologna, alla Via Alfredo Testoni nr. 6; RESISTENTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 12.3.2025; parte resistente ha concluso come da memoria di costituzione e risposta.
All'esito della discussione all'udienza del 17 marzo 2025, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine nella suddetta per il deposito di brevi note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011
Con atto tempestivamente depositato il 3.4.2023, il ricorrente, cittadino del Pakistan nato nel 1998, ha impugnato il provvedimento del Questore di Reggio Emilia con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 presentata il 31.8.2022.
Ha quindi chiesto l'istante nel presente giudizio di accertare e dichiarare il suo diritto alla protezione specialeai sensi dell'art. 19 commi 1, 1.1 e 1.2 D.Lgs. 286/1998, art. 5 comma 6 T.U.I. e art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 come modificati dal D.L. 130/2020, e per l'effetto dichiarare illegittimo e inefficace e/o annullare il provvedimento impugnato, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del diniego questorile.
Il si è costituito in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso e la conferma Controparte_1 d uestore.
All'udienza del 10.10.2023 è stato sentito il ricorrente dinanzi al giudice designato, il quale ha dichiarato, in lingua italiana: “D. Quando è arrivato in Italia? R.
5.6.2020. D. E' arrivato da solo? R. Si, solo. dei familiari in Pakistan? due fratelli e due sorelle. D. Nel suo Paese CP_2 CP_3 lavorava? o lavorato come lavapiatt ante, come cameriere e anche in fabbrica. D. Quando sei partito dal Pakistan? R. Nel 2018. D. Sei passato da altri Paesi prima di arrivare in Italia? R. Ho fatto la rotta balcanica. D. Sei stato in una struttura di accoglienza? R. Si, tre- quattro
All'esito della suddetta udienza, confermato il provvedimento che ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il giudice ha rinviato ad altra udienza per discussione, fissando termine per produzione documentale;
il procedimento è stato successivamente delegato al GOP per il completamento dell' istruttoria e rimesso all'esito al giudice titolare, con udienza fissata al 17 marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, sostituita con trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Scaduto il suddetto termine, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisone.
*** Va premesso che la motivazione del provvedimento impugnato si fonda sul parere sfavorevole reso dalla competente commissione territoriale, la quale ha evidenziato l'insussistenza di elementi riconducibili ad ipotesi di “non refoulement” ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, primo e secondo periodo e, parimenti, la mancata prova di un radicamento del ricorrente sul territorio ai sensi del terzo e quarto periodo del citato art. 19.
Si ricorsi, a questo punto, che il legislatore è intervenuto riformando integralmente (con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020) il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, prevedendo che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, prevede all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020 (nella fattispecie, la domanda amministrativa è stata presentata il 31.8.2022). L'art. 19 nella sua formulazione stabilita con la riforma del 2020, come detto applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede l'accertamento di «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, «di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea». Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive quindi che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Appare dunque evidente, con riguardo a tale forma di protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, come la stessa si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, come segnalato dalla stessa Corte di cassazione nell'ordinanza di rimessione alle SSUU in relazione al quadro normativo precedente, verosimilmente ne concreti un ulteriore ampliamento, quanto meno nelle ipotesi in cui la tutela che si fondi sul grado d'integrazione (nell'ordinanza si legge, invero, che l'art. 19 nella formulazione attuale prevede «una misura che pare configurarsi più ampia di quella della protezione umanitaria per integrazione sociale, come elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto, la norma individua chiaramente i fattori di comparazione, in un'ottica di bilanciamento tra le "ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica", da un lato, e le condizioni soggettive ed oggettive del cittadino straniero in dettaglio declinate, dall'altro, valorizzando, come ostativi al rimpatrio, la "solidità" dei legami con il nostro paese e l'affievolimento di quelli con il paese di origine», sicché «mediante un percorso evolutivo ulteriore rispetto a quello tracciato dalle Sezioni Unite del 2019, ma sempre col sostegno dell'art. 8 CEDU e nel solco di principi già affermati, peraltro valorizzato dal legislatore nel d.l. n. 130 del 2020, può ritenersi che, nelle ipotesi considerate e a date condizioni, il vulnus possa conseguire direttamente, anche, proprio dall'allontanamento del cittadino straniero dal paese di accoglienza», osservando che in questi casi «l'allontanamento può configurarsi come evento idoneo a provocare la lesione dei diritti umani fondamentali che connotano il "radicamento" dello straniero nel paese di accoglienza e dei quali il richiedente risulterebbe privato nel paese di origine. Dunque, la vulnerabilità, in questa ipotesi, può scaturire dallo "sradicamento" del cittadino straniero che, col tempo, abbia trovato nel paese ospitante una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, che è indice indubbiamente significativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8», Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza interlocutoria n. 28316 del 2020). A tale riguardo appare di rilievo che le SSUU, investite come detto della questione di massima importanza, pur escludendo che le «ricadute sistematiche dei nova recati dal citato decreto legge n. 130 del 2020» possano dare luogo in via diretta a una revisione del criterio di comparazione applicabile nelle controversie in cui deve applicarsi la precedente cd. protezione umanitaria, ha pure avuto modo di evidenziare la novità contenuta nella nuova forma di protezione speciale, sottolineando che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (Sentenza n. 24413/2021, cit.). Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi «superabile esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per «ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute», le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit., corsivo aggiunto). Non può dubitarsi dunque che la disposizione de qua riconosca il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie, il ricorrente, di anni 27, ha provato l'inserimento lavorativo e il proficuo percorso di integrazione realizzato sul territorio. Egli, arrivato in Italia nel 2020, ha iniziato a prestare attività lavorativa già nel corso di tale anni e ha proseguito a lavorare nel corso degli anni, con contratti a termine, fino al 19.2.2022, quando il suo contratto è stato trasformato a tempo indeterminato. I redditi percepiti nel corso degli anni (nel 2020 circa €. 2500; nel 2021 circa € 8.200,00; nel 2022 circa €. 17.200,00; nel 2023 circa €. 19.500,00; nel 2024 circa €. 20.300,00) attestano un progressivo miglioramento delle condizioni economiche del ricorrente, che vive in un alloggio messo a disposizione dal suo datore di lavoro (cfr. verbale udienza). Le ultime buste paga prodotte evidenziano uno stipendio di circa €. 1.300,00 (cfr. buste paga), che si ritiene sufficiente al mantenimento del richiedente. L'inserimento nel contesto italiano è inoltre confermato da una buona conoscenza della lingua italiana (cfr. il verbale di udienza e attestato A1).
Ebbene, si deve osservare come negli ormai cinque anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, sia per l'attività lavorativa svolta che per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali. Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, senza che possa assumere rilievo dirimente la presenza e gli eventuali scarni rapporti, per lo più telefonici, con i familiari ivi rimasti.
A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» (dall'AFIS in atti infatti emerge solo una segnalazione presso la Questura di Trieste nel 2020 per
“inosservanza norme stranieri;
soggiorno irregolare nell'unione europea”).
La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere la ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili.
Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visti gli artt. 19 comma 1.1, d. lgs. n. 286/98 e artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011; RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286; DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 20.3.2025. Il Giudice est. Rada V. Scifo
Il giudice
Marco Gattuso