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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale nel procedimento iscritto al nr. 1618/2024 R.G. promosso da
, cittadino brasiliano nato il Parte_1
23/10/1967 a AN (SP-Brasile), CPF n° , residente e C.F._1 domiciliato in Rua Francisco Alves n° 774, casa 12, CAP 05051-010 in ÃO LO (SP-
Brasile);
, cittadina brasiliana, nata a [...]- Controparte_1
Brasile) in data 13 Marzo 1969, CPF n° , residente in [...]C.F._2
Nader n° 330, app.to 51, CAP 05688-032 in ÃO LO (SP-Brasile);
, cittadino brasiliano, nato a [...]- Controparte_2
Brasile) in data 15 Febbraio 2002, CPF n° , residente in [...]C.F._3
Nader n° 330, app.to 51, CAP 05688-032 in ÃO LO (SP-Brasile);
, cittadina brasiliana, nata a [...]-Brasile) in Controparte_3 data 24 Ottobre 1999, CPF n° , residente in [...]n° 330, C.F._4 app.to 51, CAP 05688-032 in ÃO LO (SP-Brasile);
, cittadino brasiliano, nato a Parte_2
ÃO LO (SP-Brasile), il 6 Agosto 1982, CPF n° , residente e C.F._5 domiciliato in Rua Dr. Flavio Amério Maurano n° 260, casa 7, CAP 05656-020, ÃO
LO (SP-Brasile), che in questa rappresenta, assieme a Controparte_4
, cittadina brasiliana, nata a [...]-Brasile) il 14 Aprile
[...]
1983, in nome dei loro figli minorenni , Persona_1 cittadina brasiliana, nata a [...] il [...], CPF n°
, e , cittadino brasiliano, nato C.F._6 Parte_3
a ÃO LO (SP-Brasile) il 6 Ottobre 2015, CPF n° , tutti residenti allo C.F._7 stesso indirizzo sopra;
rappresentati ed assistiti dall'Avv. Antonella Castellone (C.F.
) e dall'Avv. Stab. (cod. fisc. C.F._8 Parte_4
) con studio in Villaricca (NA), al Viale della Vittoria I traversa C.F._9
n. 2,
ATTORI TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_5 P.IVA_1 tempore
CONVENUTO - Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07.02.2024 gli attori, tutti cittadini brasiliani, in proprio ed in qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori , e Persona_1 [...]
hanno convenuto in giudizio il chiedendo il Parte_3 Controparte_5
riconoscimento della cittadinanza AN iure sanguinis, per essere discendenti diretti della cittadina AN nata a [...] il [...], da madre AN, Parte_5
dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliana (doc.2).
Con decreto del 08 ottobre 2024 veniva fissata udienza di trattazione scritta per il giorno 27 dicembre
2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione scritta il 27 dicembre 2024 insistendo per l'accoglimento del ricorso.
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo :” nel merito: ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita
– in favore di , Parte_1 Parte_1 Controparte_1
, , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 [...]
, e DO Parte_2 Persona_1 Parte_3
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in Persona_1 narrativa;
- per l'effetto, ORDINARE al ed al in Controparte_5 Controparte_6 persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis
Italiano dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
I N V I A I S T R U T T O R I A Nella denegata ipotesi di contestazione di validità ed efficacia della documentazione prodotta in giudizio da parte RICORRENTE: a) In conformità a quanto previsto dalla Circolare Ministero K 28.1 dell'08/04/1991, ORDINARE al , in CP_5 Controparte_5
persona del Ministro p.t., ed al in persona del Ministro p.t., e per il Controparte_6
tramite delle Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, non essendo possibile acquisirla in forma privata e diretta dalle ricorrenti ed in analogia al disposto della circ. Min. Interno
k.28.1. del 1991 che pone questo onere a carico dei Comuni, di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea diretta dei ricorrenti né questi ultimi hanno mai rinunciato allo status civitatis italiano, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 555 del 13.06.1912 e successive modificazioni e integrazioni. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre documentazione ed articolare mezzi istruttori. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali e con attribuzione alla sottoscritta procuratrice, antistatari”
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto , non Controparte_5
costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati tempestivamente notificati in data 11.10.2024 tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, difensore ex lege.
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che: , cittadina Persona_2
AN era emigrata in epoca non precisata in Brasile, si era unita in matrimonio con un cittadino Con brasiliano e dalla loro unione nasceva, nel comune di Fernandopolis (Brasile) , Parte_5
che non aveva mai rinunciato alla cittadinanza AN come risulta dal documento allegato (doc.2)
in data 25 marzo 1967, contraeva nel comune di Fernandopolis (Brasile) matrimonio Parte_5
con il cittadino brasiliano e dalla loro unione nascevano tre figli: Parte_1
nato nel comune di Fernandopolis in data 23 Parte_1
ottobre 1967
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
, denominata in atti anche , nata in [...] il Parte_6 CP_2
giorno 13 marzo 1969
Con
sorella gemella, nata in [...] il [...] Controparte_1
Dalla unione matrimoniale avvenuta in data 15 aprile 1993, tra e Parte_6 [...]
, , nascevano due figli CP_7
in Sao LO in data 24 ottobre 1999, Controparte_3
, in data 15 febbraio 2002 Persona_3
, in data 20 marzo 1982, contraeva seconde nozze con Parte_5 Persona_4
denominato in atti anche come e dalla loro unione nasceva in Sao Persona_5
LO (Brasile) in data 06 agosto 1982, , denominato in atti anche Parte_2
con il nome di che si univa in matrimonio con Parte_2 [...]
, in atti nominata anche e dalla loro unione nascevano due CP_4 Controparte_8
figli:
, nata in data [...] Persona_1
nato in data [...]. Parte_3
SULL'INTERESSE A AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.). Par In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l' , è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_5
per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che gli attori hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza dall'ava AN , sposatasi in Brasile nel 1967 con cittadino straniero, Persona_2
per il tramite della di lei figlia e da quest'ultima nata in [...] CP_9 Parte_5
precostituzionale, dalla quale discendono gli odierni ricorrenti, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991
”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
NEL MERITO
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza AN , figlia di così come quest'ultima deve Parte_5 Persona_2
ritenersi aver conservato la cittadinanza nonostante il matrimonio con un cittadino straniero.
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Ciò in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza AN), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza AN indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza AN va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio
1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza AN dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953,
n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
6 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che non solo ha conservato la cittadinanza AN nonostante il Persona_2
matrimonio con cittadino straniero, ma è stata in grado di trasmetterla alla figlia Parte_5
nata in [...] brasiliana in epoca precostituzionale, che l'ha trasmessa a sua volta ai propri
[...]
discendenti, odierni attori.
Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza indicata in ricorso trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione.
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni e pur Persona_1 Parte_3 in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza
743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza
(peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza AN, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione,
7 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che l'ascendente AN non si è mai naturalizzata Parte_5
brasiliana come da certificazione negativa di naturalizzazione rilasciata dalla competente autorità brasiliana.
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza AN, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza AN è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
SULLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_5
impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
8 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
(Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione Pt_8 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_5
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del convenuto Controparte_5
9 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
• accoglie la domanda nei confronti del e, per l'effetto, dichiara che i Controparte_5
ricorrenti:
• (CPF n° ) Parte_1 C.F._1
• (CPF n° ) CP_1 Controparte_1 C.F._2
• (CPF n° ) Controparte_2 C.F._3
• (CPF n° ) Controparte_3 C.F._4
• , (CPF n° Parte_2 C.F._5
)
• , figlia minorenne (CPF n° Persona_1
) C.F._6
• , figlio minorenne (CPF n° Parte_3 Persona_1
) C.F._7
• sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente Controparte_5 giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonella Castellone dichiaratasi antistataria, che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
• Si comunichi,
Firenze, 27 dicembre 2024
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott. Massimiliano Sturiale nel procedimento iscritto al nr. 1618/2024 R.G. promosso da
, cittadino brasiliano nato il Parte_1
23/10/1967 a AN (SP-Brasile), CPF n° , residente e C.F._1 domiciliato in Rua Francisco Alves n° 774, casa 12, CAP 05051-010 in ÃO LO (SP-
Brasile);
, cittadina brasiliana, nata a [...]- Controparte_1
Brasile) in data 13 Marzo 1969, CPF n° , residente in [...]C.F._2
Nader n° 330, app.to 51, CAP 05688-032 in ÃO LO (SP-Brasile);
, cittadino brasiliano, nato a [...]- Controparte_2
Brasile) in data 15 Febbraio 2002, CPF n° , residente in [...]C.F._3
Nader n° 330, app.to 51, CAP 05688-032 in ÃO LO (SP-Brasile);
, cittadina brasiliana, nata a [...]-Brasile) in Controparte_3 data 24 Ottobre 1999, CPF n° , residente in [...]n° 330, C.F._4 app.to 51, CAP 05688-032 in ÃO LO (SP-Brasile);
, cittadino brasiliano, nato a Parte_2
ÃO LO (SP-Brasile), il 6 Agosto 1982, CPF n° , residente e C.F._5 domiciliato in Rua Dr. Flavio Amério Maurano n° 260, casa 7, CAP 05656-020, ÃO
LO (SP-Brasile), che in questa rappresenta, assieme a Controparte_4
, cittadina brasiliana, nata a [...]-Brasile) il 14 Aprile
[...]
1983, in nome dei loro figli minorenni , Persona_1 cittadina brasiliana, nata a [...] il [...], CPF n°
, e , cittadino brasiliano, nato C.F._6 Parte_3
a ÃO LO (SP-Brasile) il 6 Ottobre 2015, CPF n° , tutti residenti allo C.F._7 stesso indirizzo sopra;
rappresentati ed assistiti dall'Avv. Antonella Castellone (C.F.
) e dall'Avv. Stab. (cod. fisc. C.F._8 Parte_4
) con studio in Villaricca (NA), al Viale della Vittoria I traversa C.F._9
n. 2,
ATTORI TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro Controparte_5 P.IVA_1 tempore
CONVENUTO - Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato il 07.02.2024 gli attori, tutti cittadini brasiliani, in proprio ed in qualità di genitori esercenti la potestà sui figli minori , e Persona_1 [...]
hanno convenuto in giudizio il chiedendo il Parte_3 Controparte_5
riconoscimento della cittadinanza AN iure sanguinis, per essere discendenti diretti della cittadina AN nata a [...] il [...], da madre AN, Parte_5
dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliana (doc.2).
Con decreto del 08 ottobre 2024 veniva fissata udienza di trattazione scritta per il giorno 27 dicembre
2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Parte attrice ha depositato note di trattazione scritta il 27 dicembre 2024 insistendo per l'accoglimento del ricorso.
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo :” nel merito: ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita
– in favore di , Parte_1 Parte_1 Controparte_1
, , ,
[...] Controparte_2 Controparte_3 [...]
, e DO Parte_2 Persona_1 Parte_3
2 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
, stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in Persona_1 narrativa;
- per l'effetto, ORDINARE al ed al in Controparte_5 Controparte_6 persona del Ministro p.t. e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis
Italiano dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
I N V I A I S T R U T T O R I A Nella denegata ipotesi di contestazione di validità ed efficacia della documentazione prodotta in giudizio da parte RICORRENTE: a) In conformità a quanto previsto dalla Circolare Ministero K 28.1 dell'08/04/1991, ORDINARE al , in CP_5 Controparte_5
persona del Ministro p.t., ed al in persona del Ministro p.t., e per il Controparte_6
tramite delle Autorità Diplomatiche Italiane territorialmente competenti, non essendo possibile acquisirla in forma privata e diretta dalle ricorrenti ed in analogia al disposto della circ. Min. Interno
k.28.1. del 1991 che pone questo onere a carico dei Comuni, di emettere la certificazione attestante che né gli ascendenti in linea diretta dei ricorrenti né questi ultimi hanno mai rinunciato allo status civitatis italiano, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della Legge n. 555 del 13.06.1912 e successive modificazioni e integrazioni. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre documentazione ed articolare mezzi istruttori. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e compensi professionali e con attribuzione alla sottoscritta procuratrice, antistatari”
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del convenuto , non Controparte_5
costituitosi in giudizio, atteso che il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati notificati tempestivamente notificati in data 11.10.2024 tramite consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, difensore ex lege.
Dalla documentazione riversata telematicamente agli atti risulta che: , cittadina Persona_2
AN era emigrata in epoca non precisata in Brasile, si era unita in matrimonio con un cittadino Con brasiliano e dalla loro unione nasceva, nel comune di Fernandopolis (Brasile) , Parte_5
che non aveva mai rinunciato alla cittadinanza AN come risulta dal documento allegato (doc.2)
in data 25 marzo 1967, contraeva nel comune di Fernandopolis (Brasile) matrimonio Parte_5
con il cittadino brasiliano e dalla loro unione nascevano tre figli: Parte_1
nato nel comune di Fernandopolis in data 23 Parte_1
ottobre 1967
3 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
, denominata in atti anche , nata in [...] il Parte_6 CP_2
giorno 13 marzo 1969
Con
sorella gemella, nata in [...] il [...] Controparte_1
Dalla unione matrimoniale avvenuta in data 15 aprile 1993, tra e Parte_6 [...]
, , nascevano due figli CP_7
in Sao LO in data 24 ottobre 1999, Controparte_3
, in data 15 febbraio 2002 Persona_3
, in data 20 marzo 1982, contraeva seconde nozze con Parte_5 Persona_4
denominato in atti anche come e dalla loro unione nasceva in Sao Persona_5
LO (Brasile) in data 06 agosto 1982, , denominato in atti anche Parte_2
con il nome di che si univa in matrimonio con Parte_2 [...]
, in atti nominata anche e dalla loro unione nascevano due CP_4 Controparte_8
figli:
, nata in data [...] Persona_1
nato in data [...]. Parte_3
SULL'INTERESSE A AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.). Par In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l' , è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare
4 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_5
per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che gli attori hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza dall'ava AN , sposatasi in Brasile nel 1967 con cittadino straniero, Persona_2
per il tramite della di lei figlia e da quest'ultima nata in [...] CP_9 Parte_5
precostituzionale, dalla quale discendono gli odierni ricorrenti, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991
”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
NEL MERITO
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbia regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza AN , figlia di così come quest'ultima deve Parte_5 Persona_2
ritenersi aver conservato la cittadinanza nonostante il matrimonio con un cittadino straniero.
5 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Ciò in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza AN), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza AN indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza AN va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio
1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza AN dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953,
n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
6 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che non solo ha conservato la cittadinanza AN nonostante il Persona_2
matrimonio con cittadino straniero, ma è stata in grado di trasmetterla alla figlia Parte_5
nata in [...] brasiliana in epoca precostituzionale, che l'ha trasmessa a sua volta ai propri
[...]
discendenti, odierni attori.
Quanto al secondo degli elementi costituitivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza indicata in ricorso trova riscontro nella documentazione allegata, munita di apostille e di traduzione.
Si deve infine osservare che l'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni e pur Persona_1 Parte_3 in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'articolo 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio (si veda Cass sez. 2 sentenza
743 del 19.01.2012) e non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza
(peraltro azione dichiarativa) rientri tra gli atti vantaggiosi per il minore.
Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza AN, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione,
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la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che l'ascendente AN non si è mai naturalizzata Parte_5
brasiliana come da certificazione negativa di naturalizzazione rilasciata dalla competente autorità brasiliana.
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza AN, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza AN è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
SULLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_5
impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
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(Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione Pt_8 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_5
comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del convenuto Controparte_5
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• accoglie la domanda nei confronti del e, per l'effetto, dichiara che i Controparte_5
ricorrenti:
• (CPF n° ) Parte_1 C.F._1
• (CPF n° ) CP_1 Controparte_1 C.F._2
• (CPF n° ) Controparte_2 C.F._3
• (CPF n° ) Controparte_3 C.F._4
• , (CPF n° Parte_2 C.F._5
)
• , figlia minorenne (CPF n° Persona_1
) C.F._6
• , figlio minorenne (CPF n° Parte_3 Persona_1
) C.F._7
• sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente Controparte_5 giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Antonella Castellone dichiaratasi antistataria, che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
• Si comunichi,
Firenze, 27 dicembre 2024
Il Giudice
Dott. Massimiliano Sturiale
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