Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, effettuato a Belgrado il 18 settembre e il 27 dicembre 1979, relativo alla proroga fino al 31 dicembre 1979 dell'accordo sulla pesca, firmato dai due Stati il 15 giugno 1973.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, effettuato a Belgrado il 18 settembre e il 27 dicembre 1979, relativo alla proroga fino al 31 dicembre 1979 dell'accordo sulla pesca, firmato dai due Stati il 15 giugno 1973.