Ordinanza collegiale 13 maggio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 15/07/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01271/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01634/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1634 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella Iacovazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di ER, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di ER, domiciliataria ex lege in ER, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento
serbato dall’amministrazione intimata in relazione all’istanza presentata da parte ricorrente ed avente ad oggetto la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale, nonché dell’obbligo di tale amministrazione di provvedere sull’istanza predetta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio per il Ministero dell'Interno e la Questura di ER;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso il ricorrente, premesso di aver presentato in data 26.4.2022 istanza di rilascio di permesso di soggiorno alla Questura di ER e di aver eseguito il fotosegnalamento in data 15.11.2022, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di ER.
Ha quindi chiesto la declaratoria dell’obbligo di provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento.
Il ricorso è stato affidato ad un unico motivo di diritto concernente la violazione degli artt. 2, 24 e 97 della Costituzione e degli artt. 1 e 2 L. 241/1990.
2. Si è costituito il Ministero dell’Interno – Questura di ER e con memoria depositata in data 21.3.2025 ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere per avvenuto rilascio del permesso di soggiorno richiesto sin dal 2.12.2024.
3. Alla camera di consiglio dell’8.4.2025 la causa è stata rinviata al fine di consentire all’amministrazione di produrre documentazione comprovante la cessazione della materia del contendere. Alla camera di consiglio del 29.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con ordinanza collegiale n. 858/2025 (pubblicata in data 13.5.2025) questa Sezione ha disposto incombenti nel senso dell’invito alle parti a dedurre sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo sul presente ricorso e del deposito da parte dell’amministrazione di relazione e di documentazione comprovante l’intervenuta emissione e l’avvenuta consegna del permesso di soggiorno in favore del ricorrente.
In data 20.5.2025 l’amministrazione ha depositato memoria con la quale ha chiesto di dichiarare in via principale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed in subordine la cessazione della materia del contendere.
In data 28.5.2025 l’amministrazione ha poi depositato schermata del portale CEN – gestione immigrazione da cui risulta l’avvenuta consegna in data 2.12.2024 del permesso di soggiorno in favore del ricorrente.
All’udienza camerale del 24.6.2025 il difensore del ricorrente ha confermato l’intervenuta cessazione della materia del contendere e la causa è stata quindi trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, nell’ottica della ragione più liquida questo Collegio deve pronunciare l’avvenuta cessazione della materia del contendere, perché mediante il rilascio del permesso di soggiorno è intervenuta la piena soddisfazione del bene della vita al quale aspirava il ricorrente.
5. Le spese possono essere compensate in ragione delle limitate difese spiegate, fatto salvo il contributo unificato che va posto a carico dell’amministrazione soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di ER (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Pone il contributo unificato a carico del soccombente Ministero dell’Interno – Questura di ER.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.