Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°4457 2023 promossa da:
IE DD rappresentata e difesa dall'Avv. DEL VECCHIO MASSIMILIANO
- Ricorrente - contro
I.N.A.I.L. (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro), rappresentato e difeso dall'Avv. COLETTA ELEONORA - Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi ”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 22/05/2023 il de cuius DE UM IA ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per malattia professionale (adenocarcioma della testa del pancreas), inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l'I.N.A.I.L. al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva ritualmente l'Inail che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto.
In data 29.12.2023 De UM SI decedeva e si costituiva EL DO in proprio e per i minori De UM IS e De UM SA in qualità di eredi del de cuius, insistendo nelle domande di cui al ricorso introduttivo.
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che De UM
SI fosse affetto dalla denunciata neoplasia pancreatica e che la stessa fosse in connessione
Il CTU, inoltre, chiamato a rendere chiarimenti in ordine alla quantificazione del danno ha quantificato il danno biologico in una percentuale pari al 80% (ottanta per cento), in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico (D.M.
12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla domanda.
Orbene, le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni, dovendosi ovviamente rimarcare che
“nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami,
a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, CASS. LAV.
27 LUGLIO 2006 N° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003, 12466,
3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94. Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Orbene, l'INAIL deve essere condannato al pagamento della rendita maturata e maturanda, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese liquidate e distratte come da dispositivo e contenute nei minimi tariffari stante la semplicità e la ripetitività della controversia, seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'istituto per avervi dato causa
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto di EL DO in proprio e per i minori De UM IS e De UM SA in qualità di eredi di DE UM SI a conseguire l'indennizzo per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del
80% a far data dalla domanda (20.11.2022), alla data del decesso (29.12.2023) condanna l'INAIL al pagamento dei ratei dovuti con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n°
412/91;
2. condanna, altresì, l'Istituto convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che liquida complessivamente in € 1.000,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 6.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Maria LEONE