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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/09/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
n. 1754/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 10.09.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. CANNATI GIUSEPPE, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dal Dottor SACCONE ANTONIO, elettivamente P.IVA_1 domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE Con ricorso del 23.10.2024, ritualmente notificato, proponeva Parte_1 formale opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 181/2024 del 25.9.2024 emessa dall' con la quale le era stato intimato – quale Controparte_2 obbligata in solido con la società Daia s.r.l. - il pagamento di € 16.019,27 a titolo di sanzione per le seguenti violazioni: aver occupato irregolarmente la lavoratrice per n. 46 Persona_1 giorni;
aver effettuato in favore della stessa due pagamenti in contanti;
aver operato infedeli registrazioni sul LUL circa la posizione della lavoratrice nonché aver Testimone_1 fatto lavorare la stessa in difetto di regolare assunzione per una giornata ovvero in data 19.12.2018.
Parte opponente negava recisamente le contestazioni di cui all'ordinanza impugnata contestando sia l'an delle violazioni che il quantum delle sanzioni irrogate poiché decisamente sproporzionato tenuto conto della natura e dell'entità dei fatti addebitati. Concludeva affinchè l'adito Tribunale – previa immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento - volesse annullare l'ordinanza impugnata o, in via di mero subordine, ridurre al minimo la sanzione irrogata.
L' , ritualmente costituitosi, contestava integralmente le avverse deduzioni Controparte_1 sottolineando come, a seguito dei dovuti accertamenti, erano emerse le violazioni contestate nel provvedimento impugnato che andava senz'altro confermato. Rappresentava, altresì, la assoluta proporzionalità e congruità delle sanzioni irrogate determinate in ragione dell'entità e della tipologia delle violazioni riscontrate.
All'udienza del 4.12.2024, disposta la sospensiva dell'ordinanza ingiunzione ed ammesse le prove orali richieste dalle parti, il giudizio veniva rinviato al 14.05.2025. In quella sede, il procuratore di parte ricorrente dichiarava di rinunciare espressamente a tutti i motivi di opposizione, insistendo per la riduzione della sanzione al minimo edittale. L prendeva atto e si rimetteva al giudice CP_1 circa l'accoglimento della domanda formulata in via subordinata.
Alla successiva udienza del 10.09.2025 – tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - questo giudice, sentite le parti, pronunciava la presente sentenza.
Come è noto, nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione non trova applicazione il giudizio di equità essendo le sanzioni irrogate espressione del pubblico potere. La Suprema Corte si
è in più occasioni pronunciata in tal senso attraverso numerose pronunce (cfr. Cass. Civ. n.
17212/2017, n. 21075/2006, e n. 3427/2006). Tuttavia, nulla esclude che il giudice possa procedere alla rideterminazione della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione deve, infatti, ritenersi consentito al giudice ordinario di esercitare, oltre al generale potere di annullamento, in tutto o in parte, del provvedimento impugnato, quello di modificarne anche solo l'entità della sanzione irrogata che può essere commisurata ad un importo inferiore a quello indicato nell'ordinanza (Trib. Monza n. 1505/2019). La giurisprudenza ha precisato, infatti, che, allorquando la legge stabilisce per un illecito amministrativo una sanzione pecuniaria prevedendone il minimo ed il massimo, come avvenuto nel caso di specie, la medesima si profila corretta se applicata entro tali limiti: la determinazione in concreto della sanzione nei limiti indicati rientra nella valutazione del giudice di merito, il quale deve tener conto non solo degli elementi obbiettivi della violazione, ma anche di quelli soggettivi indicati nell'art. 11 della l. n. 689 del 1981 (cfr. in tal senso Cass. Civ.,
19 aprile 2000, n. 5070; Cass. Civ., 11 aprile 2001, n. 5443 e Cass. Civ., 1 agosto 2003, n. 11732).
Ora, secondo la giurisprudenza, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta (Cass. n. 4844 del 2021; Cass. n. 9255 del 2013; Cass. N. 11481/2020 laddove è stato affermato che “Nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misura delle stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse;
egli, inoltre, non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 11").
Nel caso di specie, tenuto conto della tipologia e gravità delle violazioni accertate, della personalità della ricorrente, la quale ha manifestato collaborazione e finanche disponibilità a provvedere al pagamento, previa riduzione dell'importo irrogato, a suo dire notevolmente eccessivo, e preso atto anche della mancata espressa opposizione da parte dell' alla richiesta di rideterminazione CP_1 dell'entità della sanzione inflitta, ritiene il Tribunale di poterne operare la riduzione al minimo edittale.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza (relativa al merito per l'opponente e alla riduzione della sanzione per l'amministrazione).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1754/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda eccezione e difesa disattesa, così decide: in parziale accoglimento dell'opposizione, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 181/2024 del
25.09.2024 (Prot. 33774) rideterminando la sanzione irrogata a e Parte_1 alla Daia s.r.l. in misura pari al minimo edittale per ciascuna violazione accertata;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pescara in data 10.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Battista
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria Battista, all'esito dell'udienza del 10.09.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avv. CANNATI GIUSEPPE, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dal Dottor SACCONE ANTONIO, elettivamente P.IVA_1 domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev..
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE Con ricorso del 23.10.2024, ritualmente notificato, proponeva Parte_1 formale opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 181/2024 del 25.9.2024 emessa dall' con la quale le era stato intimato – quale Controparte_2 obbligata in solido con la società Daia s.r.l. - il pagamento di € 16.019,27 a titolo di sanzione per le seguenti violazioni: aver occupato irregolarmente la lavoratrice per n. 46 Persona_1 giorni;
aver effettuato in favore della stessa due pagamenti in contanti;
aver operato infedeli registrazioni sul LUL circa la posizione della lavoratrice nonché aver Testimone_1 fatto lavorare la stessa in difetto di regolare assunzione per una giornata ovvero in data 19.12.2018.
Parte opponente negava recisamente le contestazioni di cui all'ordinanza impugnata contestando sia l'an delle violazioni che il quantum delle sanzioni irrogate poiché decisamente sproporzionato tenuto conto della natura e dell'entità dei fatti addebitati. Concludeva affinchè l'adito Tribunale – previa immediata sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento - volesse annullare l'ordinanza impugnata o, in via di mero subordine, ridurre al minimo la sanzione irrogata.
L' , ritualmente costituitosi, contestava integralmente le avverse deduzioni Controparte_1 sottolineando come, a seguito dei dovuti accertamenti, erano emerse le violazioni contestate nel provvedimento impugnato che andava senz'altro confermato. Rappresentava, altresì, la assoluta proporzionalità e congruità delle sanzioni irrogate determinate in ragione dell'entità e della tipologia delle violazioni riscontrate.
All'udienza del 4.12.2024, disposta la sospensiva dell'ordinanza ingiunzione ed ammesse le prove orali richieste dalle parti, il giudizio veniva rinviato al 14.05.2025. In quella sede, il procuratore di parte ricorrente dichiarava di rinunciare espressamente a tutti i motivi di opposizione, insistendo per la riduzione della sanzione al minimo edittale. L prendeva atto e si rimetteva al giudice CP_1 circa l'accoglimento della domanda formulata in via subordinata.
Alla successiva udienza del 10.09.2025 – tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. - questo giudice, sentite le parti, pronunciava la presente sentenza.
Come è noto, nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione non trova applicazione il giudizio di equità essendo le sanzioni irrogate espressione del pubblico potere. La Suprema Corte si
è in più occasioni pronunciata in tal senso attraverso numerose pronunce (cfr. Cass. Civ. n.
17212/2017, n. 21075/2006, e n. 3427/2006). Tuttavia, nulla esclude che il giudice possa procedere alla rideterminazione della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata. Nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione deve, infatti, ritenersi consentito al giudice ordinario di esercitare, oltre al generale potere di annullamento, in tutto o in parte, del provvedimento impugnato, quello di modificarne anche solo l'entità della sanzione irrogata che può essere commisurata ad un importo inferiore a quello indicato nell'ordinanza (Trib. Monza n. 1505/2019). La giurisprudenza ha precisato, infatti, che, allorquando la legge stabilisce per un illecito amministrativo una sanzione pecuniaria prevedendone il minimo ed il massimo, come avvenuto nel caso di specie, la medesima si profila corretta se applicata entro tali limiti: la determinazione in concreto della sanzione nei limiti indicati rientra nella valutazione del giudice di merito, il quale deve tener conto non solo degli elementi obbiettivi della violazione, ma anche di quelli soggettivi indicati nell'art. 11 della l. n. 689 del 1981 (cfr. in tal senso Cass. Civ.,
19 aprile 2000, n. 5070; Cass. Civ., 11 aprile 2001, n. 5443 e Cass. Civ., 1 agosto 2003, n. 11732).
Ora, secondo la giurisprudenza, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta (Cass. n. 4844 del 2021; Cass. n. 9255 del 2013; Cass. N. 11481/2020 laddove è stato affermato che “Nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione della misura delle stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge, senza essere soggetto a parametri fissi di proporzionalità correlati al numero ed alla consistenza degli addebiti, e può reputare congrua l'entità della sanzione inflitta in riferimento ad una molteplicità di incolpazioni anche qualora escluda l'esistenza di alcune di esse;
egli, inoltre, non è chiamato a controllare la motivazione dell'ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all'effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 11").
Nel caso di specie, tenuto conto della tipologia e gravità delle violazioni accertate, della personalità della ricorrente, la quale ha manifestato collaborazione e finanche disponibilità a provvedere al pagamento, previa riduzione dell'importo irrogato, a suo dire notevolmente eccessivo, e preso atto anche della mancata espressa opposizione da parte dell' alla richiesta di rideterminazione CP_1 dell'entità della sanzione inflitta, ritiene il Tribunale di poterne operare la riduzione al minimo edittale.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza (relativa al merito per l'opponente e alla riduzione della sanzione per l'amministrazione).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1754/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda eccezione e difesa disattesa, così decide: in parziale accoglimento dell'opposizione, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 181/2024 del
25.09.2024 (Prot. 33774) rideterminando la sanzione irrogata a e Parte_1 alla Daia s.r.l. in misura pari al minimo edittale per ciascuna violazione accertata;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Pescara in data 10.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria Battista