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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Composta dai seguenti Magistrati:
dott. Giuseppe De Tullio Presidente dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al numero 1415 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
(C.F. , difesa dall'avv. Cinzia Napolitano, giusta AR C.F._1
procura in atti
Appellante principale
E
(C.F. difeso dall'avv. Alfredo Giannella, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti
Appellato e appellante incidentale
E
(C.F. ), difesa dall'avv. Cinzia Napolitano, giusta procura CP_2 C.F._3
in atti
Appellata e appellante incidentale
FATTI DI CAUSA
foglio 16, part. 51, pervenutogli a mezzo di donazione da parte della zia in Persona_1
data 13.11.2006, conveniva in giudizio per chiedere la reintegra nel AR
possesso di una servitù di passaggio, a piedi e con mezzi, esercitata su una stradina sita sul terreno in proprietà della convenuta.
2. Si costituiva ed eccepiva a) la carenza di legittimazione AR
passiva, dato che il terreno di sua proprietà era stato concesso in affitto alla figlia CP_2
, b) la assenza del possesso in capo all'attore e c) il mancato esercizio dell'azione nel
[...]
termine annuale.
Chiedeva dunque il rigetto della domanda.
3. Su richiesta di chiamata in causa del terzo, formulata dal , si costituiva _1
, la quale riconosceva di avere apposto essa il lucchetto al cancello di accesso CP_2
al tratturo, ma di averlo apposto nel 2006 e non nel 2009.
4. Con ordinanza del 16.02.2010 il tribunale di Avellino condannava AR
e alla reintegra, in favore di , nel possesso della
[...] CP_2 Controparte_1
servitù di passaggio, a piedi e con mezzi, per accedere al fondo del dalla via _1
Torone attraverso il cancello e la proprietà di , condotta in affitto da AR
, con ordine di consegna al delle chiavi del lucchetto del cancello. CP_2 _1
5. La proponeva reclamo, che veniva rigettato con ordinanza del AR
15.4.2010.
6. proseguiva in giudizio nel merito, chiedendo di rigettare la AR
domanda di reintegra, in quanto non provata.
7. Si costituiva . Controparte_1
Chiedeva l'accoglimento della domanda di reintegra nel possesso della servitù di passaggio e il risarcimento dei danni per i mancato raccolto nelle annate agrarie 2008/2009 e
2009/2010 e per i mancati redditi da raccolto fino al 2012. 8. Con sentenza n. 250, pubblicata il 3.2.2020, il tribunale:
- rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo al , in quanto _1
questi, in virtù della sentenza 1862 de 2000 del tribunale di Avellino, era possessore della servitù di passaggio a piedi e con mezzi;
- dichiarava che la servitù di passaggio in questione era sorta per destinazione del padre di famiglia;
- rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo alla , in AR
quanto questa era la proprietaria del fondo servente, quindi poteva, in tale qualità, assicurare la reintegra nel possesso;
- dalla prova orale riteneva emergere che lo spoglio fosse avvenuto nel 2008.
Pertanto, il tribunale accoglieva la domanda, ordinava alla convenuta la reintegra nel possesso a mezzo di rimozione del lucchetto, condannava la al pagamento AR
delle spese anche di ctu.
9. ha proposto appello. AR
Con un primo motivo deduce: che i provvedimenti interdittali e la sentenza di primo grado avevano ritenuto provato il possesso del alla luce della sentenza n. 1862/2000, emessa tra _1 CP_3
e la;
[...] AR
che il non può avvalersi della pronuncia in questione, se non provando che prima _1 dell'asserito spoglio anch'egli, indipendentemente dall'atto di donazione, aveva acquistato il possesso del bene;
che ai sensi dell'art. 1146 cc, l'acquirente al titolo particolare - come il - può unire _1
il suo possesso a quello del dante causa solo dopo avere stabilito un effettivo rapporto di fatto con il bene;
che spettava al provare di avere acquisito un effettivo possesso, come pure di _1 avere agito prima del decorso dell'anno dall'asserito spoglio;
che il tribunale avrebbe dovuto escludere qualunque rilevanza al precedente cautelare;
che dal 2006 il bene non era più fruibile dal , atteso che la aveva apposto _1 CP_2
un chiavistello.
Con un secondo motivo deduce: che è del tutto irrilevante l'esistenza di un diritto nel giudizio possessorio – a differenza di quanto ritenuto dal tribunale;
che sui luoghi non esiste un preciso percorso, né opere che lo individuino, il che rende impossibile la prova di come venisse esercitato il possesso;
che il tribunale ha attribuito un bene non richiesto, pronunciando in materia petitoria e non possessoria, cioè individuando il titolo di acquisto della servitù;
che il tribunale è incorso in un errore revocatorio, violando l'art. 1062 c.c., il quale prevede che i due fondi, attualmente divisi, siano appartenuti allo tesso proprietario, mentre nella specie i fondi appartenuti allo stesso proprietario ( ) sono tre;
E_
che nella specie manca l'elemento costitutivo della servitù per destinazione del padre di famiglia, vale a dire le opere visibili e permanenti.
Con un terzo motivo, la deduce: AR che ai sensi dell'art. 1168 c.c. spetta all'attore dare prova della tempestività della domanda di reintegra, a fronte di una specifica eccezione di tardività; che il giudice di primo grado non ha specificato da quali elementi istruttori abbia tratto la convinzione che lo spoglio sia avvenuto nel dicembre 2008; che i testimoni dell'attore avevano riportato circostanze contrastanti con quanto desumibile dalla CTU.
Con un quarto motivo deduce: che nel terreno della non esiste alcun percorso definito che conduca al terreno AR del , né questi l'ha indicato, tanto è vero che in sede di ottemperanza a _1
provvedimento cautelare emesso in altro giudizio, ha rinunciato alla individuazione dei limiti, in quanto il passaggio con mezzi non era praticabile se non danneggiando le piante ed il manufatto della;
AR che il CTU, in altro giudizio, ha escluso l'esistenza di alcun tratturo interamente carrabile.
Ha chiesto, in riforma della sentenza di primo grado, di:
- rigettare la domanda del;
_1
- condannare il alla refusione delle spese oggetto di condanna in primo grado _1
nelle fasi interdittali a carico di;
AR
- con vittoria delle spese anche della doppia fase interdittale e del primo grado, da distrarsi.
10. Si è costituito . Controparte_1
Deduce l'infondatezza dell'appello.
Propone appello incidentale e deduce:
- che la sentenza di primo grado è nulla in quanto l'atto di riassunzione nel merito non è stato notificato a;
per cui deve essere dichiarato estinto il giudizio di merito;
CP_2 - che il tribunale non ha dato risposta alla domanda di risarcimento dei danni subiti dal dal dicembre 2008 al 9.2.2010: pertanto, ripropone la domanda;
_1
- che il tribunale, nel dispositivo della sentenza non ha rigettato ogni domanda proposta dalla : per cui chiede la correzione del dispositivo della sentenza di primo grado AR
o comunque di dichiarare il rigetto delle domande proposte dalla con la AR
prosecuzione nel merito del giudizio possessorio;
- che ove ritenuto dalla Corte, questa dovrebbe integrare la motivazione della sentenza di primo grado, descrivendo il percorso della stradella oggetto della servitù, utilizzando la CTU svolta in altro giudizio ed acquisita al giudizio di primo grado.
Chiede il rigetto dell'appello principale;
l'accoglimento dell'appello incidentale;
con vittoria di spese, da distrarsi.
11. Si è costituita . CP_2
Deduce di avere ricevuto la notifica dell'atto di riassunzione del merito del giudizio possessorio e di essere comparsa, con il suo procuratore, all'udienza del 3.2.2020.
Inoltre aderisce all'appello principale proposto dalla , chiedendone AR
l'accoglimento; chiede il rigetto dell'appello incidentale proposto dal . _1
12. Con la comparsa conclusionale ha rinunciato alla eccezione Controparte_1
di nullità della sentenza e di estinzione del giudizio.
13. La e la eccepiscono, con gli scritti finali, la formazione del AR CP_2
giudicato esterno in ordine alla mancata prova del possesso della servitù di passaggio in capo al . _1
Deducono che tale accertamento è contenuto nella sentenza n. 4051/2020 della Corte
d'Appello di Napoli – emessa in un altro giudizio, avente ad oggetto domanda di manutenzione del possesso avanzata dal -, passata in giudicato in forza della _1
ordinanza n. 32350/2022 della Corte di cassazione, la quale ha rigettato il ricorso del
. _1
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione di nullità della sentenza di primo grado e di estinzione del giudizio per mancata notifica dell'atto di riassunzione nel merito nei confronti di è infondata. CP_2
1.1.Benché il vi abbia rinunciato, è opportuno analizzare l'eccezione, atteso che, _1 ove fosse fondata, nei termini prospettati dal deducente, d'ufficio dovrebbe essere dichiarata l'estinzione del giudizio.
1.2. La ha prodotto l'atto di riassunzione con il decreto di fissazione dell'udienza di CP_2 prosecuzione in calce e con la relata di notifica, da cui risulta che l'istanza di prosecuzione le è stata notificata in data 1 luglio 2010 (v. doc. prodotto dalla ). CP_2
Inoltre, la si è costituita nel giudizio di merito possessorio in data 3.2.2020, con CP_2 deposito di comparsa;
tanto risulta dal verbale dell'udienza del 3.2.2020 (v. doc. prodotto dalla ). Pertanto, ove anche l'istanza di prosecuzione non fosse stata notificata alla CP_2
, questa si è comunque costituita e non ha eccepito alcuna lesione del suo diritto di CP_2
difesa.
1.3. Per altro, la medesima eccezione è stata proposta dal nel giudizio – _1
pendente tra le medesime parti - nel quale sono state pronunciate la sentenza della Corte
d'appello di Napoli n. 4051/20920 e l'ordinanza della Corte di cassazione n. 32350/2022.
In tale ordinanza – prodotta in giudizio sia dalla , sia dalla – l'eccezione AR CP_2 in questione è stata ritenuta infondata nei seguenti termini – condivisi da questa Corte: “Va in primo luogo esclusa la qualità di litisconsorte necessaria in capo alla , e ciò in CP_2
ragione del fatto che la stessa, non rivestendo la qualità di comproprietaria del fondo interessato dal preteso passaggio da parte del ricorrente (essendone una mera affittuaria),
è stata evocata in giudizio sul presupposto che avesse posto in essere le materiali attività di spoglio ovvero di turbativa lamentate dal . Occorre a tal fine ricordare che _1
secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di tutela possessoria, solo qualora la reintegrazione o la manutenzione del possesso richieda, per il ripristino dello stato dei luoghi, la demolizione di un'opera in proprietà o possesso di più persone, il comproprietario o compossessore non autore dello spoglio è litisconsorte necessario (così ex multis Cass., sez. un., n. 1238/2015). Al di fuori di questa ipotesi - che nella specie non ricorre, attesa la qualità della di mera CP_2
detentrice, ancorché qualificata - va fatto riferimento al principio per cui lo spoglio e la turbativa costituiscono fatti illeciti e determinano la responsabilità individuale dei singoli autori degli stessi;
ne segue che nei giudizi possessori e nunciatori, quando il fatto lesivo del possesso sia riferibile a diversi soggetti, l'uno quale esecutore materiale e l'altro quale autore morale (ed è tale anche il soggetto che dell'atto lesivo si giovi, come il proprietario dell'edificio che venga ampliato con pregiudizio dell'altrui possesso), sussiste la legittimazione passiva di entrambi, ma non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario, potendo la pretesa essere coltivata anche nei confronti di uno solo dei responsabili (così Cass. n. 11916/2000 e Cass. n. 7748/2011). Ne consegue che, in presenza di un provvedimento interdittale che aveva inizialmente ritenuto autrice della turbativa la sola , non poteva invocarsi per la la qualità di litisconsorte AR CP_2
necessaria.
Ancora più determinante per il rigetto del motivo è la considerazione che, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, il procedimento possessorio, così come risultante dalle modifiche apportate all'art. 703 c.p.c. dal d.l. n. 35 del 2005 (convertito dalla legge n. 80 del
2005), pur essendo diviso in due fasi, conserva una struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione della fase sommaria (v. Cass. n. 4845/2012, secondo cui la procura, conferita al difensore per l'introduzione di un giudizio possessorio, legittima l'avvocato, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte, a depositare altresì l'istanza di fissazione della trattazione del merito). Proprio perché trattasi di mera prosecuzione di un giudizio già retto, quanto alla individuazione degli atti introduttivi, dal ricorso e dalle eventuali comparse per la fase interdittale, deve escludersi che l'istanza di prosecuzione sia idonea ad introdurre un nuovo giudizio, che ponga quindi la necessità della notifica della stessa alle parti, costituite o meno per la fase interdittale. In questo senso rileva il dettato dell'ultimo comma dell'art. 703 c.p.c., che per il caso di richiesta di prosecuzione per il merito, prevede che il giudice fissi dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito, essendo quindi tale provvedimento idoneo ad assicurare la materiale prosecuzione del giudizio (provvedimento che deve essere comunicato alle parti già costituite ai sensi degli artt. 170 e 176 c.p.c.). Trattasi quindi di provvedimento che non deve essere notificato, attesa anche la sua mancata previsione nel novero degli atti che vanno notificati al contumace ex art. 292 c.p.c.
La qualità di parte della è stata pertanto acquisita con la iniziale notifica del ricorso CP_2
introduttivo del giudizio ed è stata conservata anche a seguito della presentazione della richiesta di prosecuzione nel merito, così che risulta esclusa in radice la dedotta violazione della regola del litisconsorzio necessario”.
2. L'appello proposto dalla è inammissibile. CP_2
2.1. La , nel costituirsi, ha aderito all'appello proposto dalla madre : ha CP_2 AR
pertanto proposto un appello incidentale adesivo.
La si è costituita, in secondo grado, il 11.01.2021, vale a dire il giorno prima della CP_2
prima udienza, svoltasi il 12.01.2021.
2.2. Ai sensi dell'art. 343 cpc, ogni appello incidentale deve essere proposto depositando la comparsa di costituzione almeno venti giorni prima dell'udienza, ai sensi dell'art. 166 cpc.
Attesa la tardività della costituzione della , l'appello incidentale da questa proposto è CP_2
inammissibile.
3. Tanto la quanto la sostengono che si sia formato il giudicato AR CP_2
esterno in ordine alla mancata prova che il abbia esercitato il possesso della _1
servitù di passaggio sul terreno in proprietà della . Sostengono che tale AR accertamento sia contenuto nella sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 4051/2020, con la quale la corte distrettuale ha rigettato la domanda di menutenzione con cui il aveva richiesto la condanna della e della alla cessazione delle _1 AR CP_2
turbative al godimento (esercitato dal primo) della servitù di passaggio sulla stradella, già oggetto della domanda di reintegra nel possesso nel presente giudizio;
aggiungono che tale accertamento è divenuto res iudicata, in forza del rigetto del ricorso per cassazione, proposto dal , avvenuto con l'ordinanza della Suprema Corte n. 32350/2022. _1
Pertanto, hanno chiesto il rigetto della domanda di reintegra proposta dal , in _1 accoglimento dell'appello principale.
L'eccezione di giudicato non è fondata.
3.1. Con la sentenza n. 4051/2020, la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sull'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 33/2016, con cui il tribunale di Avellino AR
aveva accolto la domanda di manutenzione avanzata dal a fronte delle turbative _1 perpetrate dalla al godimento del diritto di passaggio, nell'accogliere l'appello AR
ha dichiarato inammissibile e non fondata la domanda di manutenzione, deducendo:
- che il tribunale di Avellino ha ritenuto provato il possesso della servitù fondandosi su quanto detto dallo stesso tribunale, in sede cautelare, nel giudizio r.g. 1183/2009, concludendo per la non necessità che il possesso fosse provato nel giudizio;
- che invece il avrebbe dovuto fornire, nell'ambito del giudizio di manutenzione, _1
in via autonoma, una prova del suo possesso, dei caratteri del possesso e delle modalità di esercizio di questo, dopo la reintegra nel possesso, avvenuta a mezzo U.G. dopo l'emissione, nell'altro giudizio, della ordinanza del 9.2.2010, nonché del fatto che le molestie siano avvenute dopo la reimmissione nel possesso;
- che nel giudizio di manutenzione, il aveva rinunciato alla pur proposta domanda _1
di reintegra ed aveva chiesto che la manutenzione fosse pronunciata in riferimento al tracciato della stradella originaria e non in relazione al tracciato da lui stesso modificato per evitare l'invasione dei degli alberi della;
AR
- che la modifica dell'oggetto della domanda (un diverso tracciato della strada) comportava l'inammissibilità della domanda di manutenzione per inammissibile mutatio libelli;
- che pur volendo analizzare la domanda di manutenzione nel merito, il - come _1
detto - non aveva fornito la prova del possesso della servitù. Il aveva inteso _1
fondare la prova del possesso sul contenuto della sentenza n. 250/2020 - emessa nel giudizio oggetto del presente gravame -; ma dalla sentenza non emergeva alcun cenno in ordine alle modalità di esercizio della servitù: se era esercitata a piedi o con mezzi;
quale percorso era seguito e se questo era occupato da rami e da erbe;
- che in particolare era mancata la prova che il avesse ricevuto la reintegra in un _1
bene diverso rispetto a quello oggetto della seconda domanda (di manutenzione);
- che la mancanza di istruttoria nel giudizio di manutenzione comportava la mancata prova del possesso.
Quanto statuito dalla Corte d'appello è stato confermato dalla Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 32350/2022, ha rigettato il ricorso del – con esclusione del motivo _1
relativo alla liquidazione delle spese in favore della per i due gradi di giudizio;
per CP_2 altro, la questione risolta dalla Corte d'appello in ordine alla mancata prova del possesso nel giudizio di manutenzione non è stata fatta oggetto di ricorso per cassazione.
3.2. Da quanto emerge dalla sentenza, la Corte d'appello ha dichiarato che, nel merito, la domanda di manutenzione non era fondata in quanto il non aveva dimostrato, _1
nel giudizio, le caratteristiche e le modalità del possesso dal lui esercitato prima e dopo la reintegra nel possesso: tale elemento era fondamentale al fine di accertare se la AR
avesse posto in essere delle turbative dopo la reintegra nel possesso, in quanto, ove la turbativa – consistente nella omessa eliminazione dei rami e del polloni - fosse presente già prima della reintegra, non si sarebbe potuta affermare l'esistenza di nuove molestie. In particolare, la Corte distrettuale ha evidenziato che il non ha fornito la prova del _1
possesso della servitù in quanto a) il tribunale aveva ritenuto sufficiente quanto emergente nel giudizio r.g. 1183/2009; b) non era stata svolta istruttoria;
c) il si era fondato _1
sulla sentenza n. 250/2020 per dimostrare il suo possesso. In vero, nella sentenza n.
250/2020 non si faceva cenno né alle caratteristiche del possesso, né alle prove di tale possesso;
d) il non aveva alla fine fornito la prova dei caratteri del possesso _1 esercitato prima e dopo la reintegra nel possesso, pacificamente avvenuta dopo l'ordinanza del 9.2.2020.
3.3. Dunque, questa Corte osserva che nella sentenza n. 4051/2020 non vi è alcun accertamento della mancata prova, nel presente giudizio, del possesso della servitù in capo al , ma vi è l'affermazione che nella sentenza n. 250/2020 non si riscontrava alcun _1
cenno alla prova di tale possesso e alle caratteristiche di questo. Ciò non toglie che, nel primo giudizio, tale prova sia stata acquisita agli atti e che, soltanto, non sia stata menzionata dal giudice di primo grado nella sentenza;
e dato che questo giudizio è ancora pendente, la sussistenza della prova del possesso possa essere ancora accertata. In altri termini, la Corte d'Appello, nella sentenza n. 4015/2020, ha solo preso atto del mancato soddisfacimento dell'onere della prova, gravante sul , nel secondo giudizio, dato _1
che tale prova non emergeva dalla sentenza n. 250/2020, ma non ha affermato che il
, neanche nel primo giudizio, abbia fornito la prova del possesso di cui aveva _1
chiesto la reintegra.
3.4. Pertanto, in ordine alla prova del possesso della servitù di passaggio non si è formato alcun giudicato esterno da far valer nel presente giudizio.
4. L'appellante ha contestato che il abbia fornito la prova della AR _1
esistenza di un tratturo che, attraverso il terreno della , conduca a quello del AR
, nonché la prova di quale sia il tracciato di tale strada. _1
La censura non è fondata.
4.1. Va in via preliminare osservato che la eventuale esistenza di altre strade di accesso al terreno del - come dedotto dalla - è circostanza non rilevante, atteso _1 AR
che il potrebbe rivendicare il possesso di una servitù di passaggio sul terreno _1
della anche ove il suo fondo non fosse intercluso e, dunque, avesse altri accessi AR
alla strada pubblica. Né la prova che alcuni soggetti (lo , nella specie) abbiano Parte_2
potuto accedere al terreno del per altre vie, quando il cancello di accesso era _1 chiuso con il lucchetto apposto dalla , comprova, di per sé, che il non abbia CP_2 _1
esercitato, in precedenza, anche il passaggio sul terreno della . AR
In ogni caso, l'affermazione della secondo cui esisteva una strada alternativa, AR
attraverso cui si accedeva al terreno del (una strada che costeggia la proprietà _1
della ) non ha trovato concreto riscontro. AR
Nella CTU svolta in altro giudizio ed acquisita al presente, si legge: “a questo proposito a seguito degli ulteriori accertamenti tecnici è emerso che sul lato est della p.lla 697 (ex 69) di proprietà della p. convenuta ( a confine ma sull'esclusivo suolo della Controparte_4
p.lla 544 (proprietà di terzi), esiste un collettore fognario delle acque meteoriche superficiali.
Detto collettore fognario si origina ad iniziare dal lato Sud lungo la strada comunale via
“Torone Rivarano” ove il muro di delimitazione della sede stradale in prossimità dell'esistente zanella si interrompe creando un varco di accesso che immette nel fondo (p.lla
n. 544).
Orbene, va evidenziato che detto accesso al momento del sopralluogo effettuato dallo scrivente risultava chiuso da una recinzione con rete metallica supportata da paletti ove risultava collocato un cartello di divieto di accesso con scritta “proprietà privata”.
Il suddetto accesso a mezzo di una piccola rampa in terra battuta immette nel sottostante appezzamento di terreno (p.lla 544) da dove si prolunga una striscia di terreno interessata dal passaggio di un collettore fognario (per scolo delle acque piovane) avente direzione sud- nord che nel suo primo tratto risulta esser interrato per poi in un secondo tratto essere a cielo aperto (…).
Detta striscia di terreno ha una lunghezza media di circa metri 3,00 e costeggia tutto il lato est del fondo di proprietà della (p. convenuta) e proseguendo in AR
direzione Nord proseguendo per circa 70,00 metri giunge in prossimità del confine del fondo
(p.lla n. 51) di proprietà del sig. (p. attorea) (…). Controparte_1
Va precisato che la suddetta fascia di terreno per così come attualmente si presenta, risulta essere un semplice terreno incolto, ove non risultano esservi né carreggiate né strade poderali che possono far intuire un possibile collegamento carrabile con il fondo di parte attorea (…).
Ovviamente, se si considera la conformazione planimetrica della suddetta striscia di terreno nonché la sua orografia rispetto ai confinanti fondi (p.lle 696 ex 69 e p.lla 51) delle summenzionate parti in causa, ne consegue che effettivamente, detta striscia di terreno, lateralmente alla condotta fognaria potrebbe essere adibita a stradone interpoderale carrabile avente una larghezza media non inferiore ai 2,50 m. circa e ciò consentirebbe l'accesso al fondo di p. attorea. Va però evidenziato che questa ipotesi è da considerare praticamente poco e/o per niente fattibile atteso che trattasi di terreno di proprietà di terzi non parti in causa nel presente giudizio e soprattutto trattasi di terreno che non è gravato da alcuna servitù di passaggio a favore del fondo . In questo caso, ne consegue che _1
il predetto tracciato viario per le su esposte motivazioni potrebbe rappresentare solo ipoteticamente un valido percorso alternativo rispetto al suddescritto stradone poderale esistente sulla proprietà di ed oggetto della presente causa” (v. pgg. AR
13-16 della CTU).
Il terreno costeggiante la proprietà , quindi, solo in via ipotetica avrebbe potuto AR
rappresentare una via di accesso al terreno di;
non si ha però alcuna prova che _1
in tale terreno fosse presente una strada e, inoltre, che tale strada fosse percorsa abitualmente dal , invece dell'attraversamento del terreno della . Per _1 AR
altro, anche in questo caso, pure ove fosse stato provato che il utilizzasse anche _1
un percorso alternativo, ciò non proverebbe che non esisteva la stradella nel terreno della e che il utilizzava questa. AR _1
Infine, la circostanza – evidenziata dalla – che gli operai incaricati dei lavori alle AR
condutture abbiano utilizzato il terreno costeggiante la proprietà come AR
passaggio non dimostra che su tale terreno esisteva una strada utilizzabile ed utilizzata dal
; è piuttosto probabile – atteso anche quanto evidenziato dal CTU – che il terreno _1
in questione sia stato utilizzato dagli operai solo nel corso dei lavori.
4.2. Va osservato che, nell'ambito delle azioni a tutela del possesso di una servitù di passaggio, non è necessario che il soggetto agente fornisca la prova della esistenza di opere visibili e permanenti volte all'esercizio della servitù – come invece è necessario per l'usucapione della servitù; ciò che è necessario è provare l'esistenza di un utilizzo costante e non saltuario del passaggio, in quanto il soggetto agente non è un mero passante, ma è possessore di un terreno contiguo a quello servente (v. Cass. 10470/1991; 24026/2004;
9562/2005). In particolare, in relazione alla servitù di passaggio, nell'ambito di una azione possessoria, è necessario e sufficiente che il soggetto agente fornisca la prova dell'attraversamento del terreno asseritamente servente, in quanto egli è possessore di un terreno contiguo.
Nella specie non è in dubbio la contiguità tra il terreno in possesso del il terreno _1
in proprietà e nella detenzione di e;
né è stato contestato che il AR CP_2 _1
possegga il terreno.
4.3. A comprova della esistenza della stradella sul terreno della vi sono i AR
provvedimenti giudiziari che hanno disposto la reintegra nel possesso in favore dei danti causa del . _1
Seppure è vero che la sentenza n. 1862/2000 del tribunale di Avellino sia stata emessa contro la e in favo di (dante causa della dante causa di AR E_
), va osservato che il chiese la reintegra nel possesso della medesima _1 CP_3
servitù di passaggio oggetto del presente giudizio. Nel giudizio concluso con la sentenza n.
1862/2002, dunque, è stata accertata l'esistenza della stradella attraverso il terreno della
(tanto è vero che è stato riconosciuto il diritto del alla reintegra nel AR CP_3 possesso). Ora, seppure corrisponde al vero l'affermazione della che il AR
riconoscimento del possesso in capo al dante causa di non implica anche il _1
riconoscimento del possesso in capo a questi, dalla sentenza n. 1860/2000 può trarsi un elemento di prova in ordine alla esistenza del tratturo. Per altro, l'accertamento della esistenza del tratturo – che costituisce un presupposto logico-giuridico necessario dell'ordine di reintegra – fa stato anche in favore del , quale avente causa del _1 [...]
; va infatti ricordato che il giudicato fa stato tra le parti, i loro eredi e gli aventi causa CP_3
art. 2909 c.c.).
Inoltre, nel 2006 vi era stato altro spossessamento da parte della – riconosciuto AR da questa – in danno della dante causa di , . In questo caso, la _1 Persona_2
aveva consegnato spontaneamente le chiavi del cancello di accesso alla AR
stradella alla zia del . Anche nel 2006, oggetto del giudizio era il medesimo _1
tratturo oggetto del presente giudizio.
4.4. Il CTU così ha descritto lo stato dei luoghi all'esito dei sopralluoghi:
“si fa presente che dagli accertamenti tecnici esperti in loco e, precisamente, sia presso il fondo di (fog. N. 16 p.lla n. 697 ex 59), sia presso il fondo di proprietà AR
(fog. 16, p.lla n. 51), è emerso che il precitato fondo a Ovest Controparte_1 AR confina con la strada comunale “via Torone Rivarano” ed è su questo lato totalmente recintato e dispone anche di un cancello carrabile di accesso da cui si diparte in direzione
Est uno stradone (e/o strada poderale privata) che nei suoi primi 26,00 metri circa di sviluppo dispone di un paino viario in parte asfaltato e in parte cementato avente una larghezza media di e costante compresa tra i 2,50 m e i 3,00 m. (…). Terminato questo primo tratto asfaltato, il precitato stradone si prolunga ulteriormente per altri m. 60,00 circa con un piano viario costituito da terra battuta avente però i bordi ben delineati ed una larghezza di carreggiata compresa tra i 2,50 m e i 3,00 m.
Quindi, detto stradone giunge così, in modo quasi rettilineo, nell'adiacenza del fabbricato di proprietà della sig.ra (p. convenuta), ove in prossimità dei gradini che AR immettono sull'aia antistante al fabbricato rurale ivi esistente (…) forma una curva quasi a gomito (90° circa) avente direzione Nord e ad iniziare proprio da questo punto detto stradone di prolunga per ulteriori 85,00 metri circa con un tracciato irregolare avente una larghezza della carreggiata non costante in quanto essa varia da un minimo di 1,80 m e un massimo di 2,70 m e giunge così all'inizio del fondo (p.lla n. 51) di proprietà di parte attorea (…).
Si precisa che il predetto stradone, in detta parte del suo tracciato risulta essere delimitato su entrambi i lati da segni di transito di vari mezzi meccanici che hanno ben compattato il terreno mentre proprio lungo i bordi, in alcuni punti sono stati riscontrati vari rami rotti di diverse essenze arboree ed arbustifere ivi vegetanti (…).” (v. pgg.
4-5 della CTU).
Inoltre, il CTU ha verificato che mentre nella planimetria catastale non risulta alcuna strada interpoderale, dallo stralcio aerofotogrammetrico e dallo stralcio di inquadramento territoriale del Comune di Mercogliano risulta un tratturo con un percorso corrispondente a quello accertato in loco dal CTU.
La mancanza di indicazione nelle mappe catastali, per altro, non è elemento decisivo per concludere che un tratturo manchi. E' ancora il caso di evidenziare che, in ambito di tutela del possesso di servitù di passaggio non rileva che sussistano elementi evidenti e permanenti, ma rileva solo che il passaggio venga esercitato lungo un percorso riconoscibile.
4.5. La ha affermato che non è credibile che esista il tratturo in questione in AR
quanto, secondo il tracciato indicato dal , tale tratturo lambirebbe il fabbricato in _1
proprietà della , limitando i diritti di questa;
inoltre, ha evidenziato che, in ragione AR
della presenza degli alberi, non è configurabile alcun passaggio percorribile con mezzi fino alla proprietà del . _1
Entrambe le osservazioni non sono condivisibili.
Va ricordato che nella specie non si discetta del diritto di esercitare una servitù di passaggio sul terreno della , ma di discute del possesso concreto di una servitù di AR passaggio. Per cui, in questo giudizio, rilevando solo l'effettivo esercizio di un passaggio sul terreno della , non rileva accertare se tale effettivo possesso possa o meno AR
ledere il diritto di proprietà della . AR
Il CTU, poi, ha chiarito che, pur riconoscendo la presenza di rami nell'ultimo tratto della stradella prima di giungere alla proprietà del , la presenza di questi rami che si _1
protendono sul tracciato rendono meno agevole, ma non impediscono il passaggio di mezzi meccanici (v. pg. 21 della consulenza).
Inoltre, non va taciuto che i rami incombenti sul tracciato, riscontrati dal CTU, possono avere raggiunto la loro posizione nel periodo in cui il non ha potuto accedere al terreno _1
della , quindi dal momento della introduzione del giudizio possessorio in primo AR
grado. Inoltre, il ha affermato che, anche dopo essere stato reimmesso nel _1 possesso, dopo l'ordinanza emessa il 9.2.2010 nella fase sommaria, la non AR
provvedè alla manutenzione del tratturo. Pertanto, quanto rilevato dal CTU è ragionevolmente frutto di mancata manutenzione del tracciato della stradella e lo stato dei luoghi potrebbe non corrispondere a quello in cui il in genere agiva. _1
4.6. Al fine di accertare l'esistenza della stradella non è rilevante che nel giudizio non si sia potuto accertare quali siano i confini esatti del tratturo percorso dal e che, _1
dunque, il CTU non abbia potuto apporre i segni per delimitare il passaggio. Come detto, in seno ad un'azione possessoria non è necessario delimitare con precisione quale sia il terreno oggetto del possesso di servitù – a differenza di quanto succede in un giudizio petitorio -: rileva invece che venga provato il passaggio e le modalità di questo, nonché, anche se con approssimazione, il luogo in cui tale passaggio avviene.
4.7. Alla fine, va concluso che sussiste la prova della esistenza del tratturo nel terreno della e la sufficiente prova di quale sia il tracciato dello stesso. AR
5. La contesta la correttezza della sentenza di primo grado nella parte in AR
cui ha ritenuto provato il possesso in capo al . _1
Contesta che la prova del possesso risieda nella sentenza n. 1862/2020 del tribunale di
Con Avellino, emessa tra la e , dante causa della zia di AR E_
, dante causa di questo, in quanto il era onerato della prova di avere _1 _1
egli direttamente esercitato il possesso della servitù, non potendosi giovare del possesso dei danti causa.
Il motivo non è fondato, ai sensi della motivazione che segue.
5.1. Preliminarmente va osservato che il non può giovarsi dell'accertato _1
possesso in capo ai suoi danti causa.
Nel giudizio possessorio viene tutelato l'esercizio concreto ed attuale – al momento del lamentato spoglio – di un diritto reale. Pertanto, risulta irrilevante, per il soggetto agente, che in precedenza un possesso identico al suo sia stato esercitato dal suo dante causa. Il dato rilevante è che il soggetto agente abbia esercitato – direttamente o anche indirettamente, attraverso terzi - il possesso di cui chiede tutela.
Nella specie, dunque, non viene in rilievo l'istituto dell'accessio possessionis, regolato dall'art. 1146, comma secondo, c.c., atteso che l'accessione nel possesso rileva in caso di usucapione di un bene. In tema di tutela del possesso, come detto, che l'avente causa possa unire il suo possesso a quello dei suoi danti causa è dato irrilevante, atteso che, al fine della tutela possessoria, deve aversi riguardo ai caratteri del possesso esercitato dal soggetto leso e non a quelli del possesso dei danti causa.
5.2. Ciò detto, il ha fornito sufficiente prova di avere egli stesso esercitato un _1 possesso, consistente nell'esercizio della servitù di passaggio sul terreno della . AR
5.3. Nella fase interdittale, l'informatore ha dichiarato di essersi recato più volte CP_5
sul fondo della per una pratica cui era interessata , madre AR Persona_3
di . Ha anche dichiarato che nel marzo- aprile 2008, su richiesta del AR
, aveva eseguito sopralluoghi, percorrendo una strada attraverso il terreno della _1
, utilizzando il cancello d'ingresso alla proprietà di questa a bordo dell'auto del AR
, il quale, in una delle tre occasioni, aveva provveduto ad aprire il lucchetto del _1
cancello.
Inoltre l'informatore ha descritto il tracciato della stradella.
L'informatore , colono del fondo di , ha dichiarato di Testimone_1 _1
percorrere la stradella dal 1997 - quindi anche dopo che il è divenuto proprietario _1
del terreno - con mezzi meccanici, al fine di provvedere alla coltivazione del fondo;
ha anche aggiunto che dal dicembre 2008 non aveva più potuto accedere in quanto il cancello di accesso alla proprietà era stato chiuso con un lucchetto. AR
Ha aggiunto che anche durante i lavori di scavo svolti nel 2006-2007 egli ha continuato a passare con il trattore, il quanto era possibile attraversare il cancello della . AR L'informatore ha dichiarato di essersi recato negli anni 2007 e 2008 Testimone_2
quasi tutti i giorni suoi luoghi per collaborare alla raccolta delle nocciole e non avere mai visto nessuno transitare sulla stradella, eccetto quelli cui la lo consentiva. AR
Nella fase del merito, Il testimone ha dichiarato di avere accompagnato più Testimone_3
volte il nel terreno di questo nel 2007 e nel 2008, ed ha descritto il percorso del _1
tratturo. Ha anche riportato un episodio specifico, risalente al 16 marzo 2007, nel quale si era recato con il nel terreno di questo, attraversando il cancello della . _1 AR
Ha aggiunto di ricordare che innanzi al cancello della vi era uno scavo, ma che AR
il passaggio era in ogni caso possibile.
Il teste ha dichiarato che nel periodo in cui la strada Torone – Riverano era Testimone_4 interessata dai lavori c'era uno scavo lateralmente all'ingresso del terreno di AR che non consentiva l'accesso perché si riempiva di acqua;
che l'ingresso al fondo
, lungo la strada, posto lateralmente al fondo, era disagevole per il dislivello tra AR strada e il fondo;
che l'unica stradina che ha riscontrato è quella che va dall'ingresso del fondo fino alla casa di dopo 100 metri;
che dopo la casa vi erano solchi di AR
passaggio nel terreno, ma non una stradina delimitata;
che la situazione dei luoghi non era tale da consentire il transito di mezzi oltre la casa;
che se ci fosse il passaggio di mezzi avrebbe dovuto lambire la casa.
Il teste ha dichiarato di non avere visto altre strade oltre quella che portava Testimone_5
al casolare dei;
che dopo vi era un noccioleto;
che lui non si era mai recato oltre AR
il casolare, però dal casolare aveva visto lo stato dei luoghi;
che non conosceva il fondo
; che, secondo lui, dopo il casolare non si poteva transita in quanto vi erano gli _1
alberi.
Il teste ha dichiarato che fino al momento della sostituzione del lucchetto Testimone_6
usava la stradella anche con mezzi meccanici;
che la sostituzione del chiavistello _1 era avvenuta tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009; che passava sulla stradella _1
e il colono utilizzava il tratturo;
che si era recato più volte sul fondo con ed aveva _1
visto più volte e il colono accedere;
che frequentava i luoghi da oltre trenta anni _1
e abitava nei pressi;
che egli stesso era passato sulla stradella e nessuno aveva obiettato nulla;
che durante la raccolta delle nocciole aveva visto usare la stradella;
che il _1
fondo era condotto da;
che il passaggio era sgombro da vegetazione che era Parte_2
solo sui lati;
che il percorso era rettilineo per 35 m circa, poi piegava a sinistra per 50 metri circa e arrivava al fondo con sviluppo rettilineo;
che alla fine del 2010 la _1 aveva tagliato l'erba e il passaggio era rimasto riconoscibile per i solchi lasciati AR
dal transito di mezzi meccanici.
5.4. Va osservato che l'informatore , dato che ha dichiarato di lavorare in Banca, Tes_2
non poteva essere presente sui luoghi se non il pomeriggio dopo una certa ora;
per cui non poteva avere contezza di quanto succedeva durante la giornata.
Quanto dichiarato dal teste non risulta attendibile in quanto a) la presenza di acqua Tes_4 all'ingresso del terreno di poteva al massimo rendere più disagevole l'acceso, AR
ma non impedirlo;
b) il dislivello tra strada e fondo di non era motivo per ritenere AR impedito l'accesso, dato che è pacifico che quello fosse l'ingresso al terreno di;
AR
c) la presenza del tratturo anche dopo la casa della – sebbene con un tracciato AR
non precisamente delimitabile - è stata riscontrata anche dal CTU, ed il teste lo ha confermato nel dichiarare che il percorso non era ben definibile, ma era comunque segnato dai solchi;
d) la circostanza che il tracciato avrebbe lambito la casa colonica non è, come detto, motivo per escludere che il esercitasse il passaggio. _1
Le circostanze riferite dal teste , cioè che dopo la casa dei vi era un Tes_5 AR
noccioleto e che quindi non si poteva transitare, sono smentite anche dal CTU, il quale, pur in presenza degli alberi di nocciolo, ha dichiarato che il transito era possibile, anche con i mezzi meccanici.
5.5. Dalle prove orali sono dunque emersi sufficienti elementi per ritenere che il _1
abbia utilizzato la stradella in questione per accedere al suo fondo.
5.6. Per altro è credibile che il abbia continuato ad esercitare la servitù di _1 passaggio, negli stessi termini in cui l'avevano esercitata i suoi danti causa. Va infatti ricordato che i danti causa del , lamentatisi per lo spossessamento, hanno visto _1
riconosciuto, sia in via giudiziale, sia in via conciliativa, il concreto esercizio, da parte loro, del passaggio sulla stradella.
6. La contesta la sentenza di primo grado nella parte in cui ha AR
riconosciuto il possesso della servitù di passaggio in capo al quale proprietario _1
del bene e in forza della costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia.
Deduce che il tribunale è incorso nel vizio di ultrapetizione, riconoscendo un diritto di servitù non richiesto dal – il quale ha insistito solo per il riconoscimento del possesso. _1 Aggiunge che il tribunale ha fatto cattiva applicazione dell'art. 1062 c.c., il quale si riferisce a due fondi, appartenenti in origine ad un unico proprietario, mentre nella specie sono interessati tre fondi;
inoltre, nella specie manca l'elemento costitutivo delle opere visibili e permanenti.
Il motivo è infondato.
6.1. Nella sentenza di primo grado il tribunale ha sempre fatto riferimento al possesso esercitato dal;
l'unico riferimento al diritto di proprietà in capo a questo e alla _1
costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è stato fatto ad adiuvandum
(“la legittimazione ad agire del concludente sussiste sia per aver personalmente esercitato la servitù di passaggio prima dello spoglio sia quale proprietario del bene a favore del quale viene esercitata la detta servitù … sia perché la servitù è stata costituita per destinazione del padre di famiglie” v. pg.
4-5. della sentenza di primo grado).
Il tribunale non ha mai attribuito al alcun diritto di servitù, ma si è limitato, _1
conformemente alle richieste, a discettare di possesso e, alla fine, a riconoscere in capo al un possesso meritevole di tutela. _1
7. La lamenta che il non abbia fornito la prova di avere AR _1 introdotto l'azione possessoria entro il termine annuale di decadenza. Evidenzia che il tribunale non ha specificato da quali elementi istruttori abbia tratto la convinzione dell'esercizio tempestivo della azione;
in proposito, per altro, i testimoni di controparte sono risultati inattendibili.
Il motivo non è fondato.
7.1. Sia , sia hanno espressamente dichiarato che l'accesso al cancello Parte_2 Tes_6 della è stato possibile solo fino alla fine dell'anno 2008. AR
Il teste ha dichiarato che – parte del presente giudizio – gli riferì di avere Tes_5 CP_2
sostituito il lucchetto del cancello verso la fine del 2006 in quanto si era rotto. La CP_2
invece ha dichiarato, nei suoi scritti, di avere provveduto alla sostituzione del lucchetto nell'autunno del 2006, per impedire danneggiamenti.
7.2. Ora, al di là della discordanza patente tra quanto riferito dal teste e quanto Tes_5 allegato dalla in ordine alle motivazioni alla base della sostituzione del lucchetto – CP_2
fatto che rende poco attendibile le dichiarazione di , ove anche si vollese prendere in Tes_5 considerazione la testimonianza de relato - si osserva che nel 2006 vi era già stata una apposizione di lucchetto da parte della , a seguito della quale la aveva AR Per_2
agito per la tutela del possesso e la aveva consegnato le chiavi alla . AR Per_2
Da alcuna prova orale emerge quando sia stato apposto il primo lucchetto e quando il secondo;
anzi, alcun testimone o informatore - tranne , sorella della Controparte_6
parte in causa - ha fatto riferimento ad entrambi gli episodi. CP_2
La apposizione del lucchetto nuovamente nell'autunno del 2006 è circostanza che viene smentita dalle varie dichiarazioni di testimoni e informatori che hanno affermato che nel
2007 e nel 2008 ancora il poteva attraversare il cancello della . _1 AR
7.3. Appare dunque, infine, provato che l'impedimento al passaggio sia sorto alla fine del
2008; pertanto, l'azione possessoria, introdotta nel marzo del 2009, è stata tempestiva.
8. Il , nel proporre appello incidentale, ha riproposto la domanda di _1
risarcimento del danno, evidenziando che il tribunale ha omesso di dare risposta.
Il motivo è infondato ai sensi della motivazione che segue.
8.1. Preliminarmente, va osservato che effettivamente il tribunale a fronte della domanda di risarcimento dei danni avanzata dal , non ha dato alcuna risposta. _1
Pertanto, alla luce di tale omissione, correttamente il , dopo avere sottolineato _1
l'error in procedendo in cui è incorso il tribunale, ha riproposto la domanda.
Ciò detto, la domanda non è fondata.
8.2. Come lo stesso ha riconosciuto, il terreno in sua proprietà è da tempo – cioè _1
dal 1997 - affittato al colono . Parte_2
Pertanto, i frutti del terreno - il cui mancato raccolto imputabile alla impossibilità di raggiungere il terreno costituisce il contenuto della domanda di risarcimento proposta dal
– presumibilmente spettavano allo . _1 Parte_2
Il non ha prodotto alcun documento da cui risultasse che, in ragione del rapporto _1
di colonia, anche a lui spettava una parte del raccolto di nocciole;
né il ha mai _1
allegato che, in forza della impossibilità di raccogliere le nocciole, egli non aveva percepito il corrispettivo del rapporto di affittanza.
Pertanto, deve escludersi che vi sia la prova che il abbia subito il pregiudizio _1
derivante dalla impossibilità di raccogliere le nocciole.
8.3. Per altro, va osservato che agli atti è presente una fotografia che ritrae lo Parte_2
nel terreno in questione in un periodo in cui lo stesso non avrebbe potuto accedere al terreno, in ragione dell'impedimento creato dalla . Tanto costituisce un elemento che CP_2
mette in forte dubbio che lo non potesse raggiungere il terreno per procedere Parte_2
alla coltivazione anche nella impossibilità di accedere attraverso la proprietà della
. AR
8.4. La domanda di risarcimento del danno va dunque rigettata.
9. Il ha anche chiesto la correzione del dispositivo della sentenza di primo _1
grado in quanto il tribunale ha omesso di rigettare tutte le domande proposte dalla con la domanda di prosecuzione nel merito del giudizio. AR
Il motivo è manifestamente infondato.
9.1. E' sufficiente osservare che la , in primo grado, non ha proposto alcuna AR
domanda; nel proseguire il giudizio, ella si è limitata a chiedere il rigetto delle domande del
. _1
9.2. Con l'unica domanda proposta con l'atto di prosecuzione, la ha chiesto “il AR
risarcimento del danno commisurato alle spese giudiziali poste a carico della sig.ra
ed agli esborsi per il ripristino dello stato dei luoghi;
il tutto con vittoria delle AR competenze di lite”.
Come evidente, si tratta di domanda conseguenziale all'accoglimento della istanza di rigetto della domanda avanzata dal . Il rigetto della stessa era dunque implicito _1 nell'accoglimento della domanda del . _1
10. Il ha chiesto di integrare la motivazione della sentenza di primo grado, _1
descrivendo il percorso della stradella in questione.
La domanda non è fondata.
10.1. Va appena evidenziato che la precisa individuazione dei limiti della stradella su cui il esercita la servitù di passaggio non è stata oggetto del presente giudizio, che, si _1
evidenzia, non ha carattere petitorio. Va ribadito che per accertare l'esistenza del possesso di una servitù idi passaggio non è necessario anche accertare, con precisione, quali siano i confini del percorso utilizzato.
11. Alla fine, vanno rigettati sia l'appello principale, sia l'appello incidentale e la sentenza di primo grado va confermata.
12. le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti.
12.1. Ai sensi dell'art. 92 cpc in caso di soccombenza reciproca le spese possono essere compensate, in tutto in parte.
12.2. Nella specie, sia le censure alla sentenza di primo grado proposte dalla AR con l'appello principale, sia le censure proposte dal con l'appello incidentale sono _1 state rigettate;
inoltre, l'appello proposto dalla è stato dichiarato inammissibile. CP_2
E' da ritenersi integrata l'ipotesi di soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione delle spese.
13. Poiché gli appelli sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e vengono rigettati, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti , e dell'ulteriore importo a titolo di AR CP_2 _1
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
A) dichiara inammissibile l'appello proposto da;
CP_2
B) rigetta l'appello proposto da;
AR
C) rigetta l'appello proposto da;
Controparte_1
D) compensa le spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 14.01.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini