Sentenza 1 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 01/06/2022, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/06/2022
N. 00915/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00851/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 851 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Gianluca Valeriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza -OMISSIS- emessa dal Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro in data 12/11/2020, nei confronti del Ministero della Salute, con l'emanazione dei conseguenti provvedimenti fino all'integrale pagamento di tutte le somme dovute ai ricorrenti a titolo di differenze maturate dalla data di insorgenza del diritto ex artt. 1 e 4 l. 229/2005 pari rispettivamente ad €. 111.092,91 ed €. 29.183,92, oltre interessi pari ad €. 7251,95 (per il beneficio di cui all’art. 1 l. 229/2005) ed €. 3904,11 (per il beneficio di cui all’art. 4 l. 229/2005), oltre i maturandi da calcolarsi a decorrere dall'1.4.2019 sino all’effettivo soddisfo, oltre al pagamento delle spese processuali del giudizio, liquidate in €. 5.000,00 oltre accessori, nominando, occorrendo, un commissario ad acta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza -OMISSIS- il Tribunale di Brindisi ha condannato il Ministero della Salute al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle somme in atti, oltre accessori, spese e competenze di lite.
Tale sentenza è stata ritualmente notificata al resistente, il quale ha tuttavia omesso di darvi esecuzione. Per tali ragioni, la parte ricorrente ha proposto il presente ricorso per l’ottemperanza al giudicato.
Nella camera di consiglio del 24.5.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Sussistono, nella specie, tutti i presupposti legalmente richiesti per far luogo al rimedio in esame. Invero, il suddetto titolo, passato in giudicato, è stato notificato al Ministero della Salute in data 17.11.2020, e tuttavia, ad onta del decorso del termine di gg. 120 legalmente richiesto per far luogo allo spontaneo pagamento (art. 14 d.l. n. 669/96, convertito in l. n. 30/97), il resistente non ha adottato alcun atto volto a dare attuazione al dictum consacrato nella suddetta pronuncia giudiziale.
Deve pertanto essere sancito l’obbligo del Ministero della Salute di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Brindisi -OMISSIS-, provvedendo all’integrale pagamento, in favore dei ricorrenti, delle somme ivi indicate, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14 co. 2 l. n. 669/96, convertito in l. n. 30/97.
Ai fini dell’ottemperanza appare congruo assegnare al resistente termine di gg. 90 decorrenti dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza.
Qualora il Ministero della Salute non provveda nel termine indicato si nomina quale commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere a porre in essere gli atti sostitutivi entro l’ulteriore termine di 90 giorni, senza maturare alcun diritto al compenso.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e ordina per l’effetto al Ministero della Salute di provvedere al pagamento, in favore dei ricorrenti, di tutte le somme liquidate in loro favore in virtù di sentenza del Tribunale di Brindisi -OMISSIS-, anche mediante emissione di ordinativo di pagamento in conto sospeso, entro gg. 90 dalla notificazione/comunicazione della presente sentenza.
In difetto di adempimento si nomina quale Commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione Generale della vigilanza sugli enti e della sicurezza delle cure, presso il Ministero della Salute, con facoltà di delega, affinché provveda in luogo dell’amministrazione, nei successivi 90 giorni, senza compenso, a dare esecuzione al giudicato.
Condanna il resistente al rimborso delle spese di lite sostenute dai ricorrenti, che si liquidano in € 1.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona dei ricorrenti.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.