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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 05/07/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
On. Lucia Santoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2184/2013 R.G. avente ad oggetto: servitù
tra
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Laterza, giusta mandato a margine Parte_1 dell'atto di citazione attrice
e
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Liuzzi, giusta mandato a Controparte_1 margine della comparsa di costituzione e risposta convenuto
nonché
rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Iacca, giusta mandato a Controparte_2 margine della comparsa di costituzione e risposta terzo chiamato in causa
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3 terzo chiamato in causa contumace
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_4
e difesa dall'avv. Alessandro Apolito, giusta procura generali alle liti in atti terzo chiamato in causa
°°°°°°°°°
Conclusioni di parte attrice: “1) Accertare e dichiarare che i corpi di fabbrica, identificati in atti, eretti dal convenuto violano le distanze legali dalle costruzioni prescritto dalle norme del codice civile e più precisamente dal locale regolamento edilizio del Comune di Taranto (norme di attuazione al PRG vigente) e dal DM n.1444 del 1968 e per l'effetto 2) Ordinare al convenuto la demolizione delle descritte costruzioni illegalmente realizzate, ovvero, ordinare l'arretramento a distanza regolamentare ovvero alla distanza minima assoluta prevista dal DM n.1444/1968; 3)
Condannare il convenuto al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa per la riduzione
1 di aria, luce ed insolazione;
4) Dichiarare inammissibile, improponibile ed improcedibile la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto contro l'odierna attrice;
5) Controparte_1
Gradatamente accogliere l'eccezione di usucapione dell'attrice in merito a quanto realizzato sia
a piano terra e sia a primo piano e rigettare la domanda dei convenuti;
6) Ancora più gradatamente rigettare la domanda riconvenzionale del convenuto principale perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
7) In caso di accertata responsabilità solidale del convenuto principale con i terzi chiamati e con l'arch. , Controparte_3 Controparte_2 condannare il convenuto o chi di ragione al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Conclusioni di parte convenuta:
1. rigettare la domanda attrice, così come proposta dalla sig.ra
in danno del sig. in quanto infondata in fatto e diritto stante la Parte_1 Controparte_1 sussistenza delle distanze legali tra i fabbricati;
2. accertare e dichiarare che sussistono le distanze legali tra il fabbricato della sig.ra e quello del sig. nel rispetto della Pt_1 Controparte_1 normativa vigente di cui al regolamento edilizio del Comune di Taranto, al D.M. n° 1444/ 68 ed alla Delibera della Giunta Regionale n° 1571 del 12 luglio 2011; 3. in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal sig. nei confronti della sig.ra CP_1 Parte_1 condannarla alla demolizione della veranda finestrata posta al primo piano illegalmente realizzata in quanto abusiva e realizzata disobbedendo alle norme sulla distanza così di fatto limitando al sig. il diritto di edificazione e per l'effetto condannarla al Controparte_1 pagamento del risarcimento del danno;
4. nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice accertare e dichiarare la responsabilità in solido tra loro, ovvero in subordine nella diversa misura a ciascuno attribuibile, della e Controparte_5 dell'architetto , la prima quale impresa costruttrice dell'immobile ed il secondo quale CP_2 direttore dei lavori, e per l'effetto condannare ed ordinare i terzi chiamati, in solido tra loro diversa misura a ciascuno attribuibile, a manlevare e tenere indenne il sig. dal Controparte_1 pagamento di tutte le somme, che lo stesso dovesse essere condannato, in favore dell'attrice della pretesa risarcitoria in ragione dell'asserito mancato rispetto delle distanze legali quindi della demolizione ovvero dell'arretramento a distanza regolamentare ed al risarcimento del danno per la riduzione di area, luce ed insolazione;
5. nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice relativa alla demolizione e/ o arretramento dell'immobile di proprietà del sig. condannare i terzi chiamati, in solido tra loro e nella diversa misura a ciascuno CP_1 attribuibile, a risarcire il sig. il valore dell'immobile eventualmente demolito ovvero le CP_1 eventuali somme necessarie per l'arretramento dello stesso a distanza legale da quantificarsi a mezzo di espletanda ctu;
6. condannare chi di ragione al pagamento delle spese e competenze legali per la presente procedura in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Conclusioni di parte terza chiamata ): a) dichiarare la domanda attrice Controparte_2
2 nulla, inammissibile, improcedibile, illegittima, nonché infondata in fatto ed in diritto, oltreché sfornita di ogni supporto probatorio per tutti i motivi esposti in narrativa, nonché dichiarare nullo, inammissibile, improcedibile, illegittimo, nonché infondato in fatto ed in diritto, oltreché sfornito di ogni supporto probatorio l'atto di chiamata in causa posto in essere dalla difesa del Sig.
b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale Controparte_1 delle richieste attoree, accertare che la responsabilità dell'Arch. , sia essa Controparte_2 originata o meno da colpa lieve, deve essere proporzionalmente ridotta con la concorrente responsabilità dell'impresa costruttrice che ha realizzato l'opera Controparte_3 oggetto della presente controversia;
c) sempre in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale delle richieste attoree e di accertamento di responsabilità anche limitata dell'Arch.
in ordine ai fatti di causa, condannare la in Controparte_2 Controparte_4 qualità di impresa assicuratrice del rischio professionale, a manlevare ed a tenere indenne
l'odierno deducente dal pagamento di ogni e qualsivoglia somma che lo stesso dovesse essere condannato a corrispondere in favore dell'attrice e/o del chiamante in causa quale diretta conseguenza dell'accoglimento anche parziale delle domande attoree di riduzione in pristino, arretramento, demolizione e risarcimento del danno;
d) in ogni caso, condannare chi di ragione, anche in solido tra loro, alle spese e competenze del presente procedimento, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario”.
Conclusioni di parte terza chiamata ( ): “a) rigettare integralmente Controparte_4 ogni domanda proposta nei confronti di , in quanto inammissibile, Controparte_4 improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, condannando chi di ragione alla rifusione delle spese e competenze tutte di lite, ivi comprese le spese di ctu già corrisposte pro quota dalla deducente all'Arch. , pari ad € 210,37; b) in estremo subordine, quantificare Per_1 il chiesto risarcimento nei limiti della copertura assicurativa prevista contrattualmente, con compensazione delle spese di lite fra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 6.4.2013, , proprietaria dell'immobile sito in Parte_1
Talsano, costituito da un piano terra con accesso dalla via Cacace 163, contraddistinto in Catasto del Comune di Taranto al fg. 380, p.lla 96 sub 7, edificato nel 1930, e da un primo piano con accesso dalla via Cacace 159, contraddistinto in Catasto del Comune di Taranto al fg. 380, p.lla 96 sub 9, edificato per nulla osta del Comune di Taranto del 18.6.1960, pervenutole per donazione da parte della madre, con atto pubblico del 16.01.2012, ha evocato in giudizio Controparte_1 proprietario dell'immobile posto al confine sul lato Est con il muro di contenimento della proprietà
sostenendo che il convenuto ha edificato nel 2008 -con Permesso di Costruire rilasciato Pt_1 dal Comune di Taranto- un fabbricato composto da scantinato, piano terra e tre piani sovrastanti, con accesso dalla via Montegrappa n. 8, contraddistinto in Catasto del Comune di Taranto al fg. 3 380, p.lla 1546 sub 5, 32, 33 e 34, ricadente nella zona D4, edilizia esistente tipo “B”, in violazione delle distanze legali tra costruzioni imposte dalla normativa all'epoca vigente, in quanto risultanti comprese tra un minimo di mt. 5,70 ed un massimo di 7,24 dal piano terra della proprietà Pt_1 nonostante l'immobile di proprietà superi i 12 mt d'altezza e la distanza minima assoluta CP_1 imposta dal DM 2.4.1968 (ritenuta norma speciale applicabile alla fattispecie) tra le pareti finestrate e le parti di edifici antistanti sia di 10 mt, con obbligo di aumento fino all'altezza dell'edificio più alto se superiore ai 10 mt;
ha chiesto, pertanto, che previo accertamento della dedotta violazione, il convenuto sia condannato a demolire o ad arretrare la costruzione fino al limite di legge, nonché a risarcire l'attrice, con quantificazione del danno secondo equità, per il ridotto passaggio di aria, luce e sole.
Costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse pretese, adducendo di essere Controparte_1 divenuto proprietario dell'immobile di cui è causa per atto di permuta del 6.6.2006, con cui ha ceduto alla un'area di mq. 860,15 in cambio di un fabbricato dei primi Controparte_5 del '900; di aver affidato all'architetto il progetto per la ricostruzione, Controparte_2 secondo cui il nuovo fabbricato avrebbe dovuto realizzarsi seguendo lo stesso andamento planimetrico del vecchio immobile demolito;
che, per l'effetto, l'edificio veniva ricostruito ad una distanza di 7 mt dal confine e di 14,10 mt dal fabbricato della ovvero nel rispetto delle Pt_1 distanze imposte dal regolamento locale, di seguito modificato con delibera della Giunta Comunale di Taranto che ha recepito altra delibera della Giunta Regionale del 2011; ha inoltre eccepito che, ai fini del calcolo delle distanze, avrebbe dovuto considerarsi la veranda finestrata posta al primo piano dell'immobile della in quanto abusivamente realizzata in epoca successiva al Pt_1 vecchio fabbricato di sua proprietà ad una distanza legale inferiore (4,30 mt) dal confine e dall'edificio e che, comunque, la distanza ad oggi è di 11,30 mt, ovvero superiore ai 10 mt imposti dalla normativa sopravvenuta del 2011, invocando l'applicazione della disciplina meno restrittiva secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sul punto;
ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al ripristino delle distanze violate in ragione della chiusura del balcone, realizzata dopo il 2012 (anno in cui è divenuta proprietaria) e dunque in epoca successiva alla ricostruzione del proprio edificio, oltre al risarcimento del danno, nonché
l'autorizzazione alla chiamata in causa della società incaricata della ricostruzione, e CP_5 dell'arch. , nella qualità di direttore dei lavori, al fine di essere manlevato dall'eventuale CP_2 accoglimento delle domande attoree.
Si è costituito in giudizio solo l'arch. , che ha sostenuto in toto le ragioni del convenuto, CP_2 sia sotto il profilo dell'infondatezza della violazione delle distanze lamentata dall'attrice sia in ordine al criterio di prevenzione, avuto riguardo alla realizzazione della veranda al primo piano della proprietà in assenza di titoli abilitativi, argomentando diffusamente sul mancato Pt_1 rispetto delle distanze da parte della stessa;
ha inoltre chiesto la chiamata in garanzia della 4 compagnia assicuratrice per essere tenuto indenne da un eventuale riconoscimento di responsabilità professionale a suo carico.
Si è costituita in giudizio la , eccependo la carenza di prova della Controparte_4 domanda attorea, l'assenza di responsabilità del professionista chiamato in causa e, in subordine,
l'inefficacia del contratto assicurativo, in ragione dell'anteriorità dell'evento dannoso rispetto dalla decorrenza di validità della polizza.
La società costruttrice è rimasta contumace.
Sulle eccezioni delle parti convenuta e terza chiamata ha ulteriormente dedotto l'attrice, rilevando che ogni eventuale servitù sussistente a vantaggio del vecchio fabbricato è venuta meno per effetto della demolizione e che, pertanto, il rispetto delle distanze legali è imposto al convenuto, avendo lo stesso realizzato una nuova costruzione;
che nessun ampliamento e/o modifica del proprio fabbricato è stata eseguita dall'attrice, avendo la stessa unicamente presentato istanza di adeguamento delle risultanze catastali allo stato di fatto ultratrentennale;
in via gradata, ha eccepito l'intervenuta usucapione in relazione ad ogni intervento presente sul proprio immobile.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta da parte attrice, la causa ha subito diversi rinvii, anche a causa della riorganizzazione dei ruoli, da cui è derivata una triplice sostituzione del magistrato assegnatario.
L'istruttoria è stata implementata con la consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare le eventuali violazioni della distanza - come imposta dal regolamento edilizio del Comune di Taranto
e sue modificazioni ed integrazioni, nonché in base alle norme dello strumento urbanistico vigente- reciprocamente dedotte dalle parti, con riferimento in particolare alla distanza intercorrente tra il fabbricato del convenuto e la costruzione dell'attrice, sviluppata in due piani, con valutazione dell'incidenza delle opere accessorie al primo piano della (ripostiglio, bagno, disimpegno, Pt_1 scala in muratura), nonché a determinare l'esatta epoca di costruzione della veranda, con chiusura del balcone, da parte della previa acquisizione della necessaria documentazione presso i Pt_1 pubblici uffici, ed altresì diretta a verificare la corrispondenza della nuova opera del convenuto a quella demolita (stabilimento vinicolo), sempre ai fini del calcolo della distanza rispetto al fabbricato dell'attrice.
Tuttavia, il succedersi di richieste di rinnovazione della ctu e/o di richiamo del ctu a chiarimenti ed il sopraggiungere, nelle more, della nota situazione pandemica ha determinato ulteriori rinvii.
La causa è stata rimessa in istruttoria con ordinanza del 2.4.2021, essendo emerso che la valutazione tecnica operata dal c.t.u. se, per un verso, evidenziava una parziale violazione delle distanze tra le costruzioni, secondo le prescrizioni dei regolamenti locali ed in ossequio al criterio di prevenzione, sotto altro profilo, in risposta al quesito inerente la corrispondenza tra la nuova opera realizzata dal convenuto e quella demolita, non aveva chiarito se l'accertato rispetto della
“sagoma” del precedente fabbricato, con esclusione delle parti aggettanti, potesse escludere 5 l'osservanza delle distanze imposte al tempo della ricostruzione e, con lo stesso provvedimento, è stata sottoposta alle parti una proposta conciliativa, cui hanno aderito solo le parti chiamate in causa.
Disposta l'integrazione della perizia nei termini specificati, il c.t.u. ha provveduto a depositare la relazione suppletiva, completa di chiarimenti alle osservazioni avanzate dal consulente di parte attrice, la quale attrice – all'esito – ha nuovamente insistito per la rinnovazione della consulenza.
Non ha sortito effetto neppure l'ulteriore tentativo di conciliazione, esperito alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale e degli interventi legislativi seguiti allo stato emergenziale,
e, pertanto, dopo ampia discussione, la causa giunge al vaglio decisionale sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come in epigrafe riportate.
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Le domande avanzate dalle parti risultano - allo stato - infondate e pertanto non possono essere accolte.
Giova ricordare, ai fini del decidere, i seguenti principi enucleati da ormai consolidata giurisprudenza di legittimità: “In materia di distanze nelle costruzioni, qualora subentri una disposizione derogatoria o si verifichi una situazione favorevole al costruttore, si consolida - salvi gli effetti di un eventuale giudicato sull'illegittimità della costruzione - il diritto di quest'ultimo a mantenere l'opera alla distanza inferiore se, a quel tempo, la stessa sia già ultimata, fermo restando, peraltro, il diritto del vicino al risarcimento del danno subìto nel periodo tra
l'edificazione e la nuova disposizione normativa o situazione di fatto legittimante” (Cass. civ. II sez. n. 24844/17.8.2022); “I regolamenti edilizi in materia di distanze tra costruzioni contengono norme di immediata applicazione, salvo il limite, nel caso di norme più restrittive, dei cosiddetti
"diritti quesiti" (per cui la disciplina più restrittiva non si applica alle costruzioni che, alla data dell'entrata in vigore della normativa, possano considerarsi "già sorte"), e, nel caso di norme più favorevoli, dell'eventuale giudicato formatosi sulla legittimità o meno della costruzione. Ne consegue la inammissibilità dell'ordine di demolizione di costruzioni che, illegittime secondo le norme vigenti al momento della loro realizzazione, tali non siano più alla stregua delle norme vigenti al momento della decisione, salvo, ove ne ricorrano le condizioni, il diritto al risarcimento dei danni prodottisi "medio tempore", ossia di quelli conseguenti alla illegittimità della costruzione nel periodo compreso tra la sua costruzione e l'avvento della nuova disciplina”. (Cass. civ. n. 26713/2020).
Attualmente, la vicenda processuale va dunque esaminata alla luce dello ius superveniens, trattandosi di normativa posteriore all'atto introduttivo del giudizio e pertinente rispetto alle questioni in esso prospettate. Ed invero, secondo la richiamata interpretazione giurisprudenziale in materia di distanze nelle costruzioni, il sopravvenire della disciplina normativa meno restrittiva comporta che l'edificio in contrasto con la regolamentazione in vigore al momento della sua 6 ultimazione, ma conforme alla nuova, non possa più essere ritenuto illegittimo, cosicché il confinante non può pretendere l'abbattimento o, comunque, la riduzione alle dimensioni previste dalle norme vigenti al momento della sua costruzione (cfr. di recente: Cass. civ. II sez. n. 11262/
29/04/2025).
Tanto premesso, omettendo la menzione della fitta successione di atti normativi medio tempore adottati, occorre da ultimo riferirsi all'art.10 del D. L. 16.7.2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L.11.9.2020 n.120, che ha inciso profondamente sulla struttura del DPR
6.6.2001 n. 380 mediante una serie di interventi puntuali, aventi come finalità l'esigenza di
“semplificare e accelerare le procedure edilizie, di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo del suolo”.
Con particolare riguardo al tema di distanze tra gli edifici, la novità introdotta dalla L. 120/2020 è costituita proprio dalla rivisitazione del concetto di “ristrutturazione edilizia” (art.3, comma 1 lett.
d) del DPR 380/2001) ed il suo conseguente coordinamento con la definizione di “manutenzione straordinaria” (art.3, comma 1, lett. b) del DPR 380/2001). In tal senso sono orientati gli articoli in tema di demolizione-ricostruzione, che costituiscono il fulcro della normativa inserita con la
L.120/2020.
Ai sensi dell'art.3, lettera d), si qualificano come interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un manufatto in tutto o in parte diverso dal precedente. La norma prosegue affermando che, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.
Con le modifiche apportate dall'art.3, lett. d), gli interventi di ristrutturazione possono, quindi, consistere anche in demolizioni e ricostruzioni in cui, rispetto all'edificio originario, mutino la sagoma, i prospetti, il sedime e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche. In tali casi,
l'intervento deve mantenersi rispettoso unicamente del volume preesistente, con possibilità di formazione di un manufatto tipologicamente anche radicalmente diverso da quello demolito.
Quando, invece, “la legislazione vigente o gli strumenti comunali lo consentano” sono ammessi incrementi di volumetria “anche per interventi di rigenerazione urbana”.
Questa flessibilità derogatoria non è ammessa per gli edifici tutelati, per le zone A (o come diversamente definite dalle leggi regionali) così come nei “centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico”, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici. In tali ipotesi, la ricostruzione ed il ripristino degli edifici crollati o 7 demoliti deve mantenersi fedele all'esistente, ossia deve rispettare non solo il volume ma anche la sagoma, il sedime e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio demolito, senza possibilità di incrementi volumetrici (cfr. Cass. civ. Sez. 2 n. 12751-11.05.2023).
Pertanto, il nuovo testo dell'art.2 bis, comma 1 ter, consente di sfruttare gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Infatti,
l'attuale art.2 bis, comma 1 ter del Testo Unico dell'Edilizia recita: “in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti”.
La norma introduce in definitiva il principio secondo cui ogni opera di demolizione – ricostruzione, nel contesto di un intervento unitario, indipendentemente dalla qualificazione come ristrutturazione o nuova costruzione (“in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici”), può essere realizzato sulla linea di confine del fabbricato demolito, anche ove quest'ultimo risulti “legittimamente” posto ad una distanza da fabbricati e da confini inferiore da quelle attualmente previste. La norma prosegue indicando la possibilità che anche eventuali
“incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti all'intervento” possano essere collocati sul filo dell'edificio preesistente, anche fuori della sagoma e con superamento dell'altezza del manufatto demolito (cfr. Cass. civ. n.11262/2025 citata).
A tal proposito, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “nell'ambito delle opere edilizie, la semplice "ristrutturazione" si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio di cui sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la "ricostruzione" allorché tali componenti siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria, in presenza dei quali, si verte, invece, in ipotesi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima. (Nella specie, la S.C. ha qualificato come nuova costruzione una sopraelevazione comportante modifica della sagoma dell'edificio ed un incremento della sua superficie utile e della sua cubatura, per realizzare un sottotetto suscettibile di essere sfruttato per scopi abitativi). (Cass. II sez.
12535/8.5.2024).
Orbene, le risultanze dell'istruttoria vanno valutate alla luce del rinnovato quadro normativo e del recente orientamento giurisprudenziale, al fine di verificare se l'intervento ricostruttivo operato dal convenuto sia in linea con il regime contemplato dalle modifiche legislative incidenti sulla 8 disciplina delle distanze legali, verifica che evidentemente non può prescindere dagli elementi emersi dall'indagine affidata al consulente tecnico d'ufficio, tenuto conto che il primo elaborato peritale è stato depositato il 25.05.2018, che ulteriori chiarimenti alle osservazioni dei consulenti di parte sono stati resi in data 14.10.2018 e che l'integrazione di perizia, chiesta da questo Giudice proprio in punto di qualificazione dell'intervento secondo la normativa sopravvenuta, è stata depositata il 10.3.2023, completa delle risposte alle deduzioni di parte.
L'esame peritale condotto in prima istanza riporta il calcolo delle distanze tra le costruzioni delle parti con riferimento al DM 2/4/1968 n.1444, al Regolamento Edilizio del Comune di Taranto, alle
Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Taranto ed al Codice
Civile, specificando che -secondo il PRG- entrambi i fabbricati ricadono in zona D4 – edilizia esistente di tipo B e che l'art. 9 del DM 1444/'68 prescrive per i nuovi edifici ricadenti in tali zone, la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, con la precisazione che “qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa”.
Nell'indagine che ha preceduto la normativa sopravvenuta, il ctu ha considerato l'intervento edilizio effettuato da come “nuova costruzione” e sul presupposto della rilevata Controparte_1 altezza massima del fabbricato pari a 12.81 metri rispetto al piano stradale, ha ritenuto doversi maggiorare la distanza minima di 10 metri fino a raggiungere la misura corrispondente con l'altezza stessa, coerentemente con quanto riportato nelle Norme tecniche di attuazione del Piano
Regolatore Generale di Taranto, che per la zona omogenea D4 prescrive un distacco minimo pari al maggior valore tra l'altezza del fabbricato più alto e 12 metri.
Quanto al criterio di prevenzione, ha specificato che la costruzione della in ogni sua parte Pt_1
(compresa di veranda e di ripostiglio-WC) è antecedente la nuova costruzione del CP_1 specificando che “sia la L.E. n. 107 del 1960 che la documentazione fotografica dimostrano che il fabbricato della sig.ra è stato costruito in parte al confine con il terreno allora di Pt_1 proprietà del Sig. pertanto quest'ultimo poteva considerarsi autorizzato a costruire in CP_1 aderenza o in appoggio, almeno per quella porzione di confine, compresa tra i punti A e B in
Tavola 3”; ha inoltre chiarito, per la parte restante dei fabbricati, quale sia il criterio tecnico per determinare la distanza tra i fabbricati, richiamando il vigente Regolamento Edilizio del Comune di Taranto, secondo cui per “distacco fra gli edifici” deve intendersi “la distanza minima fra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza. È stabilito in rapporto all'altezza degli edifici ed è fissato altresì un minimo assoluto. Le norme relative ai distacchi fra gli edifici si applicano anche alle pareti di un medesimo edificio con prospicienti spazi interni”.
Operati i relativi calcoli, l'ausiliare ha dunque concluso che, secondo i dettami del D.M. 1444/'68
9 “al piano terra la distanza tra le pareti finestrate è pari a 14,40 m e rispetta pertanto la distanza minima di 12,81 m definita dall'altezza del fabbricato stesso. Al primo piano, invece, la distanza tra parete finestrate è pari a 11,57 inferiore ai 12,81 m rilevati”.
Quanto alla corrispondenza della nuova opera del convenuto a quella demolita (stabilimento vinicolo), ai fini del calcolo della distanza rispetto al fabbricato dell'attrice, ha osservato che “il vecchio stabilimento, successivamente demolito per consentire la realizzazione di quello nuovo, è stato realizzato tra la fine dell'800 e gli inizi del 900 (…) , era caratterizzato da una distanza dal confine pari a 7,10 metri, misurata tra la parete perimetrale dello stabilimento stesso e il punto medio del muro di confine”; che a seguito della nuova edificazione, “le pareti perimetrali del piano terra sono caratterizzate da una distanza dal confine pari a 7,16 m (…) e pari a 8.98 m nella parte più arretrata (…)” ed ha pertanto ritenuto “che il nuovo fabbricato sia stato realizzato rispettando la sagoma del precedente, ad esclusione delle parti aggettanti, considerando che le proiezioni verticali e orizzontali in urbanistica prendono il termine di “SAGOMA” intesa come la conformazione plano volumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali nonché gli aggetti e sporti superiori a mt. 1,50”, sporti che in questo caso sono da escludersi proprio in quanto “trattasi di balconi di tipo “a sbalzo” e di modesta profondità pari a mt. 1,15 inseriti in “elemento architettonico” che caratterizza la facciata su cortile interno,
a partire dal piano primo sino alla copertura”.
Nell'elaborato integrativo del marzo 2023, sollecitato al fine di stabilire – alla luce del rinnovato panorama normativo – se l'intervento edilizio operato dal convenuto debba qualificarsi “nuova costruzione” e dunque soggetto all'osservanza delle distanze minime tra gli edifici secondo i criteri vigenti al tempo della realizzazione o se invece rientri tra gli “interventi di ristrutturazione edilizia” secondo le caratteristiche individuate dal legislatore del 2020, tra cui sono da annoverarsi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, il c.t.u. ha senz'altro escluso che l'intervento possa considerarsi “nuova costruzione”, ritenendolo invece ricompreso nell'ambito di una “ristrutturazione edilizia” ed attribuendogli la qualificazione di “ricostruzione”, intesa come fase successiva alla demolizione del preesistente fabbricato;
all'esito della disamina, ha specificato che essendo stata rispettata, nella porzione interessata dalla presunta violazione di distanze, la sagoma del vecchio fabbricato (ad esclusione degli sporti che sono di modeste dimensioni e profondità e che costituiscono “pertinenza” dell'unità immobiliare e non ampliamento) si può prescindere dall'osservanza delle distanze imposte al tempo della ricostruzione.
L'analisi peritale appare condivisibile, in quando condotta con scrupolo e secondo i canoni della tecnica, oltre ad essere in linea con il nuovo quadro normativo, né può considerarsi utilmente scalfita dalle osservazioni del consulente di parte attrice, in quanto essenzialmente basate sui 10 dettami previgenti, essendo ormai pacifica – a mente dei ricordati principi - l'applicabilità alla fattispecie dello ius superveniens in quanto più favorevole al costruttore e tantomeno può ritenersi sufficiente – in assenza di sopraelevazione (che avrebbe comportato la qualifica di “nuova costruzione”) – il solo riferimento ad un presunto, ma non provato, aumento di volumetria dell'immobile ricostruito, dedotto dal consulente di parte attrice, posto che di converso il c.t.u. ha ribadito -anche nella perizia integrativa- che il fabbricato ricostruito rispetta la sagoma di quello demolito e che a fortiori, secondo le nuove norme, anche la modifica della sagoma non vale a definire l'intervento come “nuova costruzione”.
Ne consegue che – allo stato - la domanda attorea di demolizione e/o di arretramento della costruzione di parte convenuta non appare meritevole di accoglimento, al pari della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, atteso che la diversa qualificazione dell'intervento edilizio da quest'ultimo operato consente, in virtù dei richiamati principi, la ricostruzione nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, ma non incide sul criterio di prevenzione, in questo caso riconosciuto a favore della Pt_1
Se poi si considera che la pretesa violazione delle distanze eccepita dal si fonda CP_1 essenzialmente sull'ampliamento operato dall'attrice mediante l'abusiva chiusura del balcone successiva alla realizzazione del primo piano del 1960, si osserva che “in tema di distanze legali, la veranda che chiude uno spazio aperto, ma resta allineata al profilo del fabbricato, pur determinando un ampliamento del volume delle superfici chiuse, non proietta in avanti l'edificio
e, quindi, non ne riduce la distanza dal confine” (cfr. Cass. civ. II sez. n. 9679/6.5.2014); pertanto, la richiesta in riconvenzione appare vieppiù inaccoglibile, mancando la prova che l'intervento costruttivo abbia modificato la proiezione dell'edificio, incidendo sulla distanza dal fabbricato antistante o dal confine.
Anche in punto di tutela risarcitoria in caso di accertata violazione delle distanze legali tra costruzioni, comunque ammissibile in caso di norme favorevoli sopravvenute se pure limitatamente al periodo compreso tra la costruzione e l'avvento della nuova disciplina, la Suprema
Corte è di recente intervenuta chiarendo che “il proprietario è tenuto ad allegare il danno subito a causa della violazione ed in caso di contestazione specifica è tenuto a provarlo, anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici”. (Cass. civ. II n. 12879/14.5.2025) “tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore”. (Cass. civ. II: n. 17758/27.6.2024; n. 18108/23.6.2023).
Nella fattispecie, ciascuna delle parti ha fatto discendere la propria richiesta risarcitoria in via automatica dalla dedotta violazione delle distanze senza allegare né tanto meno provare quale sia il danno concretamente subìto per effetto dell'altrui imposizione della servitù sul proprio fondo, neppure in via presuntiva, mancando l'indicazione di qualsivoglia elemento utile a quantificare in 11 via equitativa una possibile diminuzione temporanea del valore della proprietà.
Per l'effetto, vanno rigettate anche le domande di risarcimento reciprocamente avanzate.
Dal mancato accoglimento della domanda attorea deriva il rigetto della richiesta di manleva proposta dal convenuto nei confronti dei terzi chiamati in causa, società costruttrice e direttore dei lavori, e della domanda di garanzia proposta da quest'ultimo nei confronti della società assicuratrice della responsabilità professionale, dallo stesso chiamata in causa.
La soccombenza reciproca, la sopravvenienza di interventi legislativi e il mutamento della giurisprudenza in merito a questioni dirimenti giustificano la integrale compensazione delle spese tra le parti, ai sensi dell'art. 92, II comma, cpc.
I costi della c.t.u., liquidati con decreto del 13.09.2019, vanno ripartiti in parti uguali tra parte attrice e convenuta, trattandosi di indagine eseguita per finalità di comune interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
On. Lucia Santoro, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti di con la chiamata in causa della di Controparte_1 CP_5 CP_2
e della , e sulla domanda riconvenzionale spiegata dal
[...] Controparte_4 convenuto, così dispone:
- rigetta tutte le domande;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- pone definitivamente a carico dell'attrice e del convenuto i costi della c.t.u., ciascuno in ragione della metà.
Così deciso in Taranto il 3 luglio 2025
Il Giudice
G.On. Lucia Santoro
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
On. Lucia Santoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2184/2013 R.G. avente ad oggetto: servitù
tra
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Laterza, giusta mandato a margine Parte_1 dell'atto di citazione attrice
e
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Liuzzi, giusta mandato a Controparte_1 margine della comparsa di costituzione e risposta convenuto
nonché
rappresentato e difeso dall'avv. Giancarlo Iacca, giusta mandato a Controparte_2 margine della comparsa di costituzione e risposta terzo chiamato in causa
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_3 terzo chiamato in causa contumace
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_4
e difesa dall'avv. Alessandro Apolito, giusta procura generali alle liti in atti terzo chiamato in causa
°°°°°°°°°
Conclusioni di parte attrice: “1) Accertare e dichiarare che i corpi di fabbrica, identificati in atti, eretti dal convenuto violano le distanze legali dalle costruzioni prescritto dalle norme del codice civile e più precisamente dal locale regolamento edilizio del Comune di Taranto (norme di attuazione al PRG vigente) e dal DM n.1444 del 1968 e per l'effetto 2) Ordinare al convenuto la demolizione delle descritte costruzioni illegalmente realizzate, ovvero, ordinare l'arretramento a distanza regolamentare ovvero alla distanza minima assoluta prevista dal DM n.1444/1968; 3)
Condannare il convenuto al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa per la riduzione
1 di aria, luce ed insolazione;
4) Dichiarare inammissibile, improponibile ed improcedibile la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto contro l'odierna attrice;
5) Controparte_1
Gradatamente accogliere l'eccezione di usucapione dell'attrice in merito a quanto realizzato sia
a piano terra e sia a primo piano e rigettare la domanda dei convenuti;
6) Ancora più gradatamente rigettare la domanda riconvenzionale del convenuto principale perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
7) In caso di accertata responsabilità solidale del convenuto principale con i terzi chiamati e con l'arch. , Controparte_3 Controparte_2 condannare il convenuto o chi di ragione al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
Conclusioni di parte convenuta:
1. rigettare la domanda attrice, così come proposta dalla sig.ra
in danno del sig. in quanto infondata in fatto e diritto stante la Parte_1 Controparte_1 sussistenza delle distanze legali tra i fabbricati;
2. accertare e dichiarare che sussistono le distanze legali tra il fabbricato della sig.ra e quello del sig. nel rispetto della Pt_1 Controparte_1 normativa vigente di cui al regolamento edilizio del Comune di Taranto, al D.M. n° 1444/ 68 ed alla Delibera della Giunta Regionale n° 1571 del 12 luglio 2011; 3. in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dal sig. nei confronti della sig.ra CP_1 Parte_1 condannarla alla demolizione della veranda finestrata posta al primo piano illegalmente realizzata in quanto abusiva e realizzata disobbedendo alle norme sulla distanza così di fatto limitando al sig. il diritto di edificazione e per l'effetto condannarla al Controparte_1 pagamento del risarcimento del danno;
4. nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice accertare e dichiarare la responsabilità in solido tra loro, ovvero in subordine nella diversa misura a ciascuno attribuibile, della e Controparte_5 dell'architetto , la prima quale impresa costruttrice dell'immobile ed il secondo quale CP_2 direttore dei lavori, e per l'effetto condannare ed ordinare i terzi chiamati, in solido tra loro diversa misura a ciascuno attribuibile, a manlevare e tenere indenne il sig. dal Controparte_1 pagamento di tutte le somme, che lo stesso dovesse essere condannato, in favore dell'attrice della pretesa risarcitoria in ragione dell'asserito mancato rispetto delle distanze legali quindi della demolizione ovvero dell'arretramento a distanza regolamentare ed al risarcimento del danno per la riduzione di area, luce ed insolazione;
5. nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attrice relativa alla demolizione e/ o arretramento dell'immobile di proprietà del sig. condannare i terzi chiamati, in solido tra loro e nella diversa misura a ciascuno CP_1 attribuibile, a risarcire il sig. il valore dell'immobile eventualmente demolito ovvero le CP_1 eventuali somme necessarie per l'arretramento dello stesso a distanza legale da quantificarsi a mezzo di espletanda ctu;
6. condannare chi di ragione al pagamento delle spese e competenze legali per la presente procedura in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Conclusioni di parte terza chiamata ): a) dichiarare la domanda attrice Controparte_2
2 nulla, inammissibile, improcedibile, illegittima, nonché infondata in fatto ed in diritto, oltreché sfornita di ogni supporto probatorio per tutti i motivi esposti in narrativa, nonché dichiarare nullo, inammissibile, improcedibile, illegittimo, nonché infondato in fatto ed in diritto, oltreché sfornito di ogni supporto probatorio l'atto di chiamata in causa posto in essere dalla difesa del Sig.
b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale Controparte_1 delle richieste attoree, accertare che la responsabilità dell'Arch. , sia essa Controparte_2 originata o meno da colpa lieve, deve essere proporzionalmente ridotta con la concorrente responsabilità dell'impresa costruttrice che ha realizzato l'opera Controparte_3 oggetto della presente controversia;
c) sempre in via subordinata, in caso di accoglimento anche parziale delle richieste attoree e di accertamento di responsabilità anche limitata dell'Arch.
in ordine ai fatti di causa, condannare la in Controparte_2 Controparte_4 qualità di impresa assicuratrice del rischio professionale, a manlevare ed a tenere indenne
l'odierno deducente dal pagamento di ogni e qualsivoglia somma che lo stesso dovesse essere condannato a corrispondere in favore dell'attrice e/o del chiamante in causa quale diretta conseguenza dell'accoglimento anche parziale delle domande attoree di riduzione in pristino, arretramento, demolizione e risarcimento del danno;
d) in ogni caso, condannare chi di ragione, anche in solido tra loro, alle spese e competenze del presente procedimento, con distrazione in favore del sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario”.
Conclusioni di parte terza chiamata ( ): “a) rigettare integralmente Controparte_4 ogni domanda proposta nei confronti di , in quanto inammissibile, Controparte_4 improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto, condannando chi di ragione alla rifusione delle spese e competenze tutte di lite, ivi comprese le spese di ctu già corrisposte pro quota dalla deducente all'Arch. , pari ad € 210,37; b) in estremo subordine, quantificare Per_1 il chiesto risarcimento nei limiti della copertura assicurativa prevista contrattualmente, con compensazione delle spese di lite fra le parti”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 6.4.2013, , proprietaria dell'immobile sito in Parte_1
Talsano, costituito da un piano terra con accesso dalla via Cacace 163, contraddistinto in Catasto del Comune di Taranto al fg. 380, p.lla 96 sub 7, edificato nel 1930, e da un primo piano con accesso dalla via Cacace 159, contraddistinto in Catasto del Comune di Taranto al fg. 380, p.lla 96 sub 9, edificato per nulla osta del Comune di Taranto del 18.6.1960, pervenutole per donazione da parte della madre, con atto pubblico del 16.01.2012, ha evocato in giudizio Controparte_1 proprietario dell'immobile posto al confine sul lato Est con il muro di contenimento della proprietà
sostenendo che il convenuto ha edificato nel 2008 -con Permesso di Costruire rilasciato Pt_1 dal Comune di Taranto- un fabbricato composto da scantinato, piano terra e tre piani sovrastanti, con accesso dalla via Montegrappa n. 8, contraddistinto in Catasto del Comune di Taranto al fg. 3 380, p.lla 1546 sub 5, 32, 33 e 34, ricadente nella zona D4, edilizia esistente tipo “B”, in violazione delle distanze legali tra costruzioni imposte dalla normativa all'epoca vigente, in quanto risultanti comprese tra un minimo di mt. 5,70 ed un massimo di 7,24 dal piano terra della proprietà Pt_1 nonostante l'immobile di proprietà superi i 12 mt d'altezza e la distanza minima assoluta CP_1 imposta dal DM 2.4.1968 (ritenuta norma speciale applicabile alla fattispecie) tra le pareti finestrate e le parti di edifici antistanti sia di 10 mt, con obbligo di aumento fino all'altezza dell'edificio più alto se superiore ai 10 mt;
ha chiesto, pertanto, che previo accertamento della dedotta violazione, il convenuto sia condannato a demolire o ad arretrare la costruzione fino al limite di legge, nonché a risarcire l'attrice, con quantificazione del danno secondo equità, per il ridotto passaggio di aria, luce e sole.
Costituitosi in giudizio, ha contestato le avverse pretese, adducendo di essere Controparte_1 divenuto proprietario dell'immobile di cui è causa per atto di permuta del 6.6.2006, con cui ha ceduto alla un'area di mq. 860,15 in cambio di un fabbricato dei primi Controparte_5 del '900; di aver affidato all'architetto il progetto per la ricostruzione, Controparte_2 secondo cui il nuovo fabbricato avrebbe dovuto realizzarsi seguendo lo stesso andamento planimetrico del vecchio immobile demolito;
che, per l'effetto, l'edificio veniva ricostruito ad una distanza di 7 mt dal confine e di 14,10 mt dal fabbricato della ovvero nel rispetto delle Pt_1 distanze imposte dal regolamento locale, di seguito modificato con delibera della Giunta Comunale di Taranto che ha recepito altra delibera della Giunta Regionale del 2011; ha inoltre eccepito che, ai fini del calcolo delle distanze, avrebbe dovuto considerarsi la veranda finestrata posta al primo piano dell'immobile della in quanto abusivamente realizzata in epoca successiva al Pt_1 vecchio fabbricato di sua proprietà ad una distanza legale inferiore (4,30 mt) dal confine e dall'edificio e che, comunque, la distanza ad oggi è di 11,30 mt, ovvero superiore ai 10 mt imposti dalla normativa sopravvenuta del 2011, invocando l'applicazione della disciplina meno restrittiva secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sul punto;
ha chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al ripristino delle distanze violate in ragione della chiusura del balcone, realizzata dopo il 2012 (anno in cui è divenuta proprietaria) e dunque in epoca successiva alla ricostruzione del proprio edificio, oltre al risarcimento del danno, nonché
l'autorizzazione alla chiamata in causa della società incaricata della ricostruzione, e CP_5 dell'arch. , nella qualità di direttore dei lavori, al fine di essere manlevato dall'eventuale CP_2 accoglimento delle domande attoree.
Si è costituito in giudizio solo l'arch. , che ha sostenuto in toto le ragioni del convenuto, CP_2 sia sotto il profilo dell'infondatezza della violazione delle distanze lamentata dall'attrice sia in ordine al criterio di prevenzione, avuto riguardo alla realizzazione della veranda al primo piano della proprietà in assenza di titoli abilitativi, argomentando diffusamente sul mancato Pt_1 rispetto delle distanze da parte della stessa;
ha inoltre chiesto la chiamata in garanzia della 4 compagnia assicuratrice per essere tenuto indenne da un eventuale riconoscimento di responsabilità professionale a suo carico.
Si è costituita in giudizio la , eccependo la carenza di prova della Controparte_4 domanda attorea, l'assenza di responsabilità del professionista chiamato in causa e, in subordine,
l'inefficacia del contratto assicurativo, in ragione dell'anteriorità dell'evento dannoso rispetto dalla decorrenza di validità della polizza.
La società costruttrice è rimasta contumace.
Sulle eccezioni delle parti convenuta e terza chiamata ha ulteriormente dedotto l'attrice, rilevando che ogni eventuale servitù sussistente a vantaggio del vecchio fabbricato è venuta meno per effetto della demolizione e che, pertanto, il rispetto delle distanze legali è imposto al convenuto, avendo lo stesso realizzato una nuova costruzione;
che nessun ampliamento e/o modifica del proprio fabbricato è stata eseguita dall'attrice, avendo la stessa unicamente presentato istanza di adeguamento delle risultanze catastali allo stato di fatto ultratrentennale;
in via gradata, ha eccepito l'intervenuta usucapione in relazione ad ogni intervento presente sul proprio immobile.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta da parte attrice, la causa ha subito diversi rinvii, anche a causa della riorganizzazione dei ruoli, da cui è derivata una triplice sostituzione del magistrato assegnatario.
L'istruttoria è stata implementata con la consulenza tecnica d'ufficio diretta ad accertare le eventuali violazioni della distanza - come imposta dal regolamento edilizio del Comune di Taranto
e sue modificazioni ed integrazioni, nonché in base alle norme dello strumento urbanistico vigente- reciprocamente dedotte dalle parti, con riferimento in particolare alla distanza intercorrente tra il fabbricato del convenuto e la costruzione dell'attrice, sviluppata in due piani, con valutazione dell'incidenza delle opere accessorie al primo piano della (ripostiglio, bagno, disimpegno, Pt_1 scala in muratura), nonché a determinare l'esatta epoca di costruzione della veranda, con chiusura del balcone, da parte della previa acquisizione della necessaria documentazione presso i Pt_1 pubblici uffici, ed altresì diretta a verificare la corrispondenza della nuova opera del convenuto a quella demolita (stabilimento vinicolo), sempre ai fini del calcolo della distanza rispetto al fabbricato dell'attrice.
Tuttavia, il succedersi di richieste di rinnovazione della ctu e/o di richiamo del ctu a chiarimenti ed il sopraggiungere, nelle more, della nota situazione pandemica ha determinato ulteriori rinvii.
La causa è stata rimessa in istruttoria con ordinanza del 2.4.2021, essendo emerso che la valutazione tecnica operata dal c.t.u. se, per un verso, evidenziava una parziale violazione delle distanze tra le costruzioni, secondo le prescrizioni dei regolamenti locali ed in ossequio al criterio di prevenzione, sotto altro profilo, in risposta al quesito inerente la corrispondenza tra la nuova opera realizzata dal convenuto e quella demolita, non aveva chiarito se l'accertato rispetto della
“sagoma” del precedente fabbricato, con esclusione delle parti aggettanti, potesse escludere 5 l'osservanza delle distanze imposte al tempo della ricostruzione e, con lo stesso provvedimento, è stata sottoposta alle parti una proposta conciliativa, cui hanno aderito solo le parti chiamate in causa.
Disposta l'integrazione della perizia nei termini specificati, il c.t.u. ha provveduto a depositare la relazione suppletiva, completa di chiarimenti alle osservazioni avanzate dal consulente di parte attrice, la quale attrice – all'esito – ha nuovamente insistito per la rinnovazione della consulenza.
Non ha sortito effetto neppure l'ulteriore tentativo di conciliazione, esperito alla luce del più recente orientamento giurisprudenziale e degli interventi legislativi seguiti allo stato emergenziale,
e, pertanto, dopo ampia discussione, la causa giunge al vaglio decisionale sulle conclusioni rassegnate dalle parti, come in epigrafe riportate.
°°°°°°°°°
Le domande avanzate dalle parti risultano - allo stato - infondate e pertanto non possono essere accolte.
Giova ricordare, ai fini del decidere, i seguenti principi enucleati da ormai consolidata giurisprudenza di legittimità: “In materia di distanze nelle costruzioni, qualora subentri una disposizione derogatoria o si verifichi una situazione favorevole al costruttore, si consolida - salvi gli effetti di un eventuale giudicato sull'illegittimità della costruzione - il diritto di quest'ultimo a mantenere l'opera alla distanza inferiore se, a quel tempo, la stessa sia già ultimata, fermo restando, peraltro, il diritto del vicino al risarcimento del danno subìto nel periodo tra
l'edificazione e la nuova disposizione normativa o situazione di fatto legittimante” (Cass. civ. II sez. n. 24844/17.8.2022); “I regolamenti edilizi in materia di distanze tra costruzioni contengono norme di immediata applicazione, salvo il limite, nel caso di norme più restrittive, dei cosiddetti
"diritti quesiti" (per cui la disciplina più restrittiva non si applica alle costruzioni che, alla data dell'entrata in vigore della normativa, possano considerarsi "già sorte"), e, nel caso di norme più favorevoli, dell'eventuale giudicato formatosi sulla legittimità o meno della costruzione. Ne consegue la inammissibilità dell'ordine di demolizione di costruzioni che, illegittime secondo le norme vigenti al momento della loro realizzazione, tali non siano più alla stregua delle norme vigenti al momento della decisione, salvo, ove ne ricorrano le condizioni, il diritto al risarcimento dei danni prodottisi "medio tempore", ossia di quelli conseguenti alla illegittimità della costruzione nel periodo compreso tra la sua costruzione e l'avvento della nuova disciplina”. (Cass. civ. n. 26713/2020).
Attualmente, la vicenda processuale va dunque esaminata alla luce dello ius superveniens, trattandosi di normativa posteriore all'atto introduttivo del giudizio e pertinente rispetto alle questioni in esso prospettate. Ed invero, secondo la richiamata interpretazione giurisprudenziale in materia di distanze nelle costruzioni, il sopravvenire della disciplina normativa meno restrittiva comporta che l'edificio in contrasto con la regolamentazione in vigore al momento della sua 6 ultimazione, ma conforme alla nuova, non possa più essere ritenuto illegittimo, cosicché il confinante non può pretendere l'abbattimento o, comunque, la riduzione alle dimensioni previste dalle norme vigenti al momento della sua costruzione (cfr. di recente: Cass. civ. II sez. n. 11262/
29/04/2025).
Tanto premesso, omettendo la menzione della fitta successione di atti normativi medio tempore adottati, occorre da ultimo riferirsi all'art.10 del D. L. 16.7.2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L.11.9.2020 n.120, che ha inciso profondamente sulla struttura del DPR
6.6.2001 n. 380 mediante una serie di interventi puntuali, aventi come finalità l'esigenza di
“semplificare e accelerare le procedure edilizie, di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo del suolo”.
Con particolare riguardo al tema di distanze tra gli edifici, la novità introdotta dalla L. 120/2020 è costituita proprio dalla rivisitazione del concetto di “ristrutturazione edilizia” (art.3, comma 1 lett.
d) del DPR 380/2001) ed il suo conseguente coordinamento con la definizione di “manutenzione straordinaria” (art.3, comma 1, lett. b) del DPR 380/2001). In tal senso sono orientati gli articoli in tema di demolizione-ricostruzione, che costituiscono il fulcro della normativa inserita con la
L.120/2020.
Ai sensi dell'art.3, lettera d), si qualificano come interventi di ristrutturazione edilizia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un manufatto in tutto o in parte diverso dal precedente. La norma prosegue affermando che, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.
Con le modifiche apportate dall'art.3, lett. d), gli interventi di ristrutturazione possono, quindi, consistere anche in demolizioni e ricostruzioni in cui, rispetto all'edificio originario, mutino la sagoma, i prospetti, il sedime e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche. In tali casi,
l'intervento deve mantenersi rispettoso unicamente del volume preesistente, con possibilità di formazione di un manufatto tipologicamente anche radicalmente diverso da quello demolito.
Quando, invece, “la legislazione vigente o gli strumenti comunali lo consentano” sono ammessi incrementi di volumetria “anche per interventi di rigenerazione urbana”.
Questa flessibilità derogatoria non è ammessa per gli edifici tutelati, per le zone A (o come diversamente definite dalle leggi regionali) così come nei “centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico”, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici. In tali ipotesi, la ricostruzione ed il ripristino degli edifici crollati o 7 demoliti deve mantenersi fedele all'esistente, ossia deve rispettare non solo il volume ma anche la sagoma, il sedime e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio demolito, senza possibilità di incrementi volumetrici (cfr. Cass. civ. Sez. 2 n. 12751-11.05.2023).
Pertanto, il nuovo testo dell'art.2 bis, comma 1 ter, consente di sfruttare gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, sempre nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti. Infatti,
l'attuale art.2 bis, comma 1 ter del Testo Unico dell'Edilizia recita: “in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell'area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti”.
La norma introduce in definitiva il principio secondo cui ogni opera di demolizione – ricostruzione, nel contesto di un intervento unitario, indipendentemente dalla qualificazione come ristrutturazione o nuova costruzione (“in ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici”), può essere realizzato sulla linea di confine del fabbricato demolito, anche ove quest'ultimo risulti “legittimamente” posto ad una distanza da fabbricati e da confini inferiore da quelle attualmente previste. La norma prosegue indicando la possibilità che anche eventuali
“incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti all'intervento” possano essere collocati sul filo dell'edificio preesistente, anche fuori della sagoma e con superamento dell'altezza del manufatto demolito (cfr. Cass. civ. n.11262/2025 citata).
A tal proposito, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che “nell'ambito delle opere edilizie, la semplice "ristrutturazione" si verifica ove gli interventi, comportando modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un edificio di cui sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali, la copertura, mentre è ravvisabile la "ricostruzione" allorché tali componenti siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione e l'intervento si traduca nell'esatto ripristino delle stesse operato senza alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, e, in particolare, senza aumenti della volumetria, in presenza dei quali, si verte, invece, in ipotesi di "nuova costruzione", come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima. (Nella specie, la S.C. ha qualificato come nuova costruzione una sopraelevazione comportante modifica della sagoma dell'edificio ed un incremento della sua superficie utile e della sua cubatura, per realizzare un sottotetto suscettibile di essere sfruttato per scopi abitativi). (Cass. II sez.
12535/8.5.2024).
Orbene, le risultanze dell'istruttoria vanno valutate alla luce del rinnovato quadro normativo e del recente orientamento giurisprudenziale, al fine di verificare se l'intervento ricostruttivo operato dal convenuto sia in linea con il regime contemplato dalle modifiche legislative incidenti sulla 8 disciplina delle distanze legali, verifica che evidentemente non può prescindere dagli elementi emersi dall'indagine affidata al consulente tecnico d'ufficio, tenuto conto che il primo elaborato peritale è stato depositato il 25.05.2018, che ulteriori chiarimenti alle osservazioni dei consulenti di parte sono stati resi in data 14.10.2018 e che l'integrazione di perizia, chiesta da questo Giudice proprio in punto di qualificazione dell'intervento secondo la normativa sopravvenuta, è stata depositata il 10.3.2023, completa delle risposte alle deduzioni di parte.
L'esame peritale condotto in prima istanza riporta il calcolo delle distanze tra le costruzioni delle parti con riferimento al DM 2/4/1968 n.1444, al Regolamento Edilizio del Comune di Taranto, alle
Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Taranto ed al Codice
Civile, specificando che -secondo il PRG- entrambi i fabbricati ricadono in zona D4 – edilizia esistente di tipo B e che l'art. 9 del DM 1444/'68 prescrive per i nuovi edifici ricadenti in tali zone, la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, con la precisazione che “qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa”.
Nell'indagine che ha preceduto la normativa sopravvenuta, il ctu ha considerato l'intervento edilizio effettuato da come “nuova costruzione” e sul presupposto della rilevata Controparte_1 altezza massima del fabbricato pari a 12.81 metri rispetto al piano stradale, ha ritenuto doversi maggiorare la distanza minima di 10 metri fino a raggiungere la misura corrispondente con l'altezza stessa, coerentemente con quanto riportato nelle Norme tecniche di attuazione del Piano
Regolatore Generale di Taranto, che per la zona omogenea D4 prescrive un distacco minimo pari al maggior valore tra l'altezza del fabbricato più alto e 12 metri.
Quanto al criterio di prevenzione, ha specificato che la costruzione della in ogni sua parte Pt_1
(compresa di veranda e di ripostiglio-WC) è antecedente la nuova costruzione del CP_1 specificando che “sia la L.E. n. 107 del 1960 che la documentazione fotografica dimostrano che il fabbricato della sig.ra è stato costruito in parte al confine con il terreno allora di Pt_1 proprietà del Sig. pertanto quest'ultimo poteva considerarsi autorizzato a costruire in CP_1 aderenza o in appoggio, almeno per quella porzione di confine, compresa tra i punti A e B in
Tavola 3”; ha inoltre chiarito, per la parte restante dei fabbricati, quale sia il criterio tecnico per determinare la distanza tra i fabbricati, richiamando il vigente Regolamento Edilizio del Comune di Taranto, secondo cui per “distacco fra gli edifici” deve intendersi “la distanza minima fra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima sporgenza. È stabilito in rapporto all'altezza degli edifici ed è fissato altresì un minimo assoluto. Le norme relative ai distacchi fra gli edifici si applicano anche alle pareti di un medesimo edificio con prospicienti spazi interni”.
Operati i relativi calcoli, l'ausiliare ha dunque concluso che, secondo i dettami del D.M. 1444/'68
9 “al piano terra la distanza tra le pareti finestrate è pari a 14,40 m e rispetta pertanto la distanza minima di 12,81 m definita dall'altezza del fabbricato stesso. Al primo piano, invece, la distanza tra parete finestrate è pari a 11,57 inferiore ai 12,81 m rilevati”.
Quanto alla corrispondenza della nuova opera del convenuto a quella demolita (stabilimento vinicolo), ai fini del calcolo della distanza rispetto al fabbricato dell'attrice, ha osservato che “il vecchio stabilimento, successivamente demolito per consentire la realizzazione di quello nuovo, è stato realizzato tra la fine dell'800 e gli inizi del 900 (…) , era caratterizzato da una distanza dal confine pari a 7,10 metri, misurata tra la parete perimetrale dello stabilimento stesso e il punto medio del muro di confine”; che a seguito della nuova edificazione, “le pareti perimetrali del piano terra sono caratterizzate da una distanza dal confine pari a 7,16 m (…) e pari a 8.98 m nella parte più arretrata (…)” ed ha pertanto ritenuto “che il nuovo fabbricato sia stato realizzato rispettando la sagoma del precedente, ad esclusione delle parti aggettanti, considerando che le proiezioni verticali e orizzontali in urbanistica prendono il termine di “SAGOMA” intesa come la conformazione plano volumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali nonché gli aggetti e sporti superiori a mt. 1,50”, sporti che in questo caso sono da escludersi proprio in quanto “trattasi di balconi di tipo “a sbalzo” e di modesta profondità pari a mt. 1,15 inseriti in “elemento architettonico” che caratterizza la facciata su cortile interno,
a partire dal piano primo sino alla copertura”.
Nell'elaborato integrativo del marzo 2023, sollecitato al fine di stabilire – alla luce del rinnovato panorama normativo – se l'intervento edilizio operato dal convenuto debba qualificarsi “nuova costruzione” e dunque soggetto all'osservanza delle distanze minime tra gli edifici secondo i criteri vigenti al tempo della realizzazione o se invece rientri tra gli “interventi di ristrutturazione edilizia” secondo le caratteristiche individuate dal legislatore del 2020, tra cui sono da annoverarsi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, il c.t.u. ha senz'altro escluso che l'intervento possa considerarsi “nuova costruzione”, ritenendolo invece ricompreso nell'ambito di una “ristrutturazione edilizia” ed attribuendogli la qualificazione di “ricostruzione”, intesa come fase successiva alla demolizione del preesistente fabbricato;
all'esito della disamina, ha specificato che essendo stata rispettata, nella porzione interessata dalla presunta violazione di distanze, la sagoma del vecchio fabbricato (ad esclusione degli sporti che sono di modeste dimensioni e profondità e che costituiscono “pertinenza” dell'unità immobiliare e non ampliamento) si può prescindere dall'osservanza delle distanze imposte al tempo della ricostruzione.
L'analisi peritale appare condivisibile, in quando condotta con scrupolo e secondo i canoni della tecnica, oltre ad essere in linea con il nuovo quadro normativo, né può considerarsi utilmente scalfita dalle osservazioni del consulente di parte attrice, in quanto essenzialmente basate sui 10 dettami previgenti, essendo ormai pacifica – a mente dei ricordati principi - l'applicabilità alla fattispecie dello ius superveniens in quanto più favorevole al costruttore e tantomeno può ritenersi sufficiente – in assenza di sopraelevazione (che avrebbe comportato la qualifica di “nuova costruzione”) – il solo riferimento ad un presunto, ma non provato, aumento di volumetria dell'immobile ricostruito, dedotto dal consulente di parte attrice, posto che di converso il c.t.u. ha ribadito -anche nella perizia integrativa- che il fabbricato ricostruito rispetta la sagoma di quello demolito e che a fortiori, secondo le nuove norme, anche la modifica della sagoma non vale a definire l'intervento come “nuova costruzione”.
Ne consegue che – allo stato - la domanda attorea di demolizione e/o di arretramento della costruzione di parte convenuta non appare meritevole di accoglimento, al pari della domanda riconvenzionale spiegata dal convenuto, atteso che la diversa qualificazione dell'intervento edilizio da quest'ultimo operato consente, in virtù dei richiamati principi, la ricostruzione nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti, ma non incide sul criterio di prevenzione, in questo caso riconosciuto a favore della Pt_1
Se poi si considera che la pretesa violazione delle distanze eccepita dal si fonda CP_1 essenzialmente sull'ampliamento operato dall'attrice mediante l'abusiva chiusura del balcone successiva alla realizzazione del primo piano del 1960, si osserva che “in tema di distanze legali, la veranda che chiude uno spazio aperto, ma resta allineata al profilo del fabbricato, pur determinando un ampliamento del volume delle superfici chiuse, non proietta in avanti l'edificio
e, quindi, non ne riduce la distanza dal confine” (cfr. Cass. civ. II sez. n. 9679/6.5.2014); pertanto, la richiesta in riconvenzione appare vieppiù inaccoglibile, mancando la prova che l'intervento costruttivo abbia modificato la proiezione dell'edificio, incidendo sulla distanza dal fabbricato antistante o dal confine.
Anche in punto di tutela risarcitoria in caso di accertata violazione delle distanze legali tra costruzioni, comunque ammissibile in caso di norme favorevoli sopravvenute se pure limitatamente al periodo compreso tra la costruzione e l'avvento della nuova disciplina, la Suprema
Corte è di recente intervenuta chiarendo che “il proprietario è tenuto ad allegare il danno subito a causa della violazione ed in caso di contestazione specifica è tenuto a provarlo, anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici”. (Cass. civ. II n. 12879/14.5.2025) “tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore”. (Cass. civ. II: n. 17758/27.6.2024; n. 18108/23.6.2023).
Nella fattispecie, ciascuna delle parti ha fatto discendere la propria richiesta risarcitoria in via automatica dalla dedotta violazione delle distanze senza allegare né tanto meno provare quale sia il danno concretamente subìto per effetto dell'altrui imposizione della servitù sul proprio fondo, neppure in via presuntiva, mancando l'indicazione di qualsivoglia elemento utile a quantificare in 11 via equitativa una possibile diminuzione temporanea del valore della proprietà.
Per l'effetto, vanno rigettate anche le domande di risarcimento reciprocamente avanzate.
Dal mancato accoglimento della domanda attorea deriva il rigetto della richiesta di manleva proposta dal convenuto nei confronti dei terzi chiamati in causa, società costruttrice e direttore dei lavori, e della domanda di garanzia proposta da quest'ultimo nei confronti della società assicuratrice della responsabilità professionale, dallo stesso chiamata in causa.
La soccombenza reciproca, la sopravvenienza di interventi legislativi e il mutamento della giurisprudenza in merito a questioni dirimenti giustificano la integrale compensazione delle spese tra le parti, ai sensi dell'art. 92, II comma, cpc.
I costi della c.t.u., liquidati con decreto del 13.09.2019, vanno ripartiti in parti uguali tra parte attrice e convenuta, trattandosi di indagine eseguita per finalità di comune interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, 1^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
On. Lucia Santoro, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti di con la chiamata in causa della di Controparte_1 CP_5 CP_2
e della , e sulla domanda riconvenzionale spiegata dal
[...] Controparte_4 convenuto, così dispone:
- rigetta tutte le domande;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio;
- pone definitivamente a carico dell'attrice e del convenuto i costi della c.t.u., ciascuno in ragione della metà.
Così deciso in Taranto il 3 luglio 2025
Il Giudice
G.On. Lucia Santoro
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