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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/09/2025, n. 3391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3391 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 23 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1835/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09/12/1948, e residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Luisa Dorotea Nicotra e Ignazio Vinci, per procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Valentina
Schilirò giusta procura generale alle liti in Notar di Roma del 22.3.2024 (rep Persona_1
n. 37875/7131);
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/02/2025 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della indennità di accompagnamento richiesta con domanda amministrativa del 26/09/2023, essendo lo stato di invalidità civile totale (100%) già riconosciuto in sede amministrativa dalla data della domanda amministrativa nonchè la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 della L. n. 104/1992) già riconosciuta nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo ATP (procedimento n. 7878/2024 R.G.).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva l' contestando il contenuto del CP_1 ricorso.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza del 23 settembre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
______________
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetto il ricorrente “Celiachia, Protusioni discali multiple in sog. con grave scoliosi
1 depressione endoreattiva polineuroptia OSAS”) la rendono invalida al 100 % e senza necessità dell'aiuto permanente di un accompagnatore e/o la necessità di assistenza continua come già ritenuto dalla Commissione Medica per l'accertamento degli stati di Invalidità
Civile nonché dal Dott. , CTU in fase di ATP. Persona_2
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla percentuale di invalidità riconosciuta.
Invero, il CTU ha dato conto della incidenza delle patologie e delle ragioni di ciò, prendendo specifica ed esaustiva posizione anche in relazione alle osservazioni fatte pervenire dalla parte ricorrente, così argomentando:”…. Nel caso di specie, le differenti patologie sofferte dalla ricorrente, NON determinato postumi gravi da lasciare la stessa impossibilitata a muoversi da sola o incapace di compiere in maniera soddisfacente gli atti quotidiani della vita….[…]…. Dall'esame obiettivo, e dall'anamnesi resa dal ricorrente, e dalla certificazione di parte, non emergono postumi talmente gravi da avvalorare i requisiti sanitari previsti per la richiesta di accompagnamento, in quanto non compromettono in modo significativo la deambulazione e la capacità di gestire e pianificare la quotidianità e non determinano la mancanza di autosufficienza, requisiti basilari per la medesima richiesta
. Le patologie da cui è affetta la rendono invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, ma per quanto concedere la richiesta di indennità d'accompagnamento risulta ancora capace di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita: conserva ancora una sua autonomia nel compiere gli atti della vita quotidiana e non necessita né necessitava di assistenza continua
e non si trova nẻ si trovava nell'impossibilita di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore..”
Il ricorrente è altresì, soggetto portatore di handicap in situazione di gravità (L. 104/92 Art.
3 Comma 3), dal novembre 2024, come da accertamento in sede di ATP.
Le spese di lite, sia della fase di ATP che della presente fase, in considerazione del riconoscimento della condizione di handicap in situazione di gravità rispetto a quanto riconosciuto in via amministrativa, nonché della natura della lite, possono essere compensate tra le parti.
Le spese della consulenza tecnica del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' avuto riguardo altresì alla dichiarazione ex art. 152 CP_1 disp att. c.p.c. in atti.
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1835/2025 R.G.
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, dichiara che è invalida nella misura del 100% senza necessità Parte_1 dell'aiuto permanente di un accompagnatore, nonché soggetto portatore di handicap in situazione di gravità (3 comma 3 della legge 104/92); compensa tra le parti le spese di lite della fase di ATP e della presente fase;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, espletata nel corso CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, il 23 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza del 23 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1835/2025 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09/12/1948, e residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Luisa Dorotea Nicotra e Ignazio Vinci, per procura in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del Controparte_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Valentina
Schilirò giusta procura generale alle liti in Notar di Roma del 22.3.2024 (rep Persona_1
n. 37875/7131);
- Resistente -
Oggetto: Opposizione ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/02/2025 parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della indennità di accompagnamento richiesta con domanda amministrativa del 26/09/2023, essendo lo stato di invalidità civile totale (100%) già riconosciuto in sede amministrativa dalla data della domanda amministrativa nonchè la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 della L. n. 104/1992) già riconosciuta nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo ATP (procedimento n. 7878/2024 R.G.).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva l' contestando il contenuto del CP_1 ricorso.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale.
L'udienza del 23 settembre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte recanti le conclusioni delle parti, come in atti e, in esito alla stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, è adottata la presente sentenza.
______________
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che le patologie da cui è affetto il ricorrente “Celiachia, Protusioni discali multiple in sog. con grave scoliosi
1 depressione endoreattiva polineuroptia OSAS”) la rendono invalida al 100 % e senza necessità dell'aiuto permanente di un accompagnatore e/o la necessità di assistenza continua come già ritenuto dalla Commissione Medica per l'accertamento degli stati di Invalidità
Civile nonché dal Dott. , CTU in fase di ATP. Persona_2
La relazione di C.T.U., immune da vizi, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi e alla percentuale di invalidità riconosciuta.
Invero, il CTU ha dato conto della incidenza delle patologie e delle ragioni di ciò, prendendo specifica ed esaustiva posizione anche in relazione alle osservazioni fatte pervenire dalla parte ricorrente, così argomentando:”…. Nel caso di specie, le differenti patologie sofferte dalla ricorrente, NON determinato postumi gravi da lasciare la stessa impossibilitata a muoversi da sola o incapace di compiere in maniera soddisfacente gli atti quotidiani della vita….[…]…. Dall'esame obiettivo, e dall'anamnesi resa dal ricorrente, e dalla certificazione di parte, non emergono postumi talmente gravi da avvalorare i requisiti sanitari previsti per la richiesta di accompagnamento, in quanto non compromettono in modo significativo la deambulazione e la capacità di gestire e pianificare la quotidianità e non determinano la mancanza di autosufficienza, requisiti basilari per la medesima richiesta
. Le patologie da cui è affetta la rendono invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, ma per quanto concedere la richiesta di indennità d'accompagnamento risulta ancora capace di attendere autonomamente agli atti quotidiani della vita: conserva ancora una sua autonomia nel compiere gli atti della vita quotidiana e non necessita né necessitava di assistenza continua
e non si trova nẻ si trovava nell'impossibilita di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore..”
Il ricorrente è altresì, soggetto portatore di handicap in situazione di gravità (L. 104/92 Art.
3 Comma 3), dal novembre 2024, come da accertamento in sede di ATP.
Le spese di lite, sia della fase di ATP che della presente fase, in considerazione del riconoscimento della condizione di handicap in situazione di gravità rispetto a quanto riconosciuto in via amministrativa, nonché della natura della lite, possono essere compensate tra le parti.
Le spese della consulenza tecnica del giudizio di accertamento tecnico preventivo, come quelle di questa fase di opposizione, liquidate con separati decreti vanno poste definitivamente a carico dell' avuto riguardo altresì alla dichiarazione ex art. 152 CP_1 disp att. c.p.c. in atti.
PQM
Definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.1835/2025 R.G.
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, dichiara che è invalida nella misura del 100% senza necessità Parte_1 dell'aiuto permanente di un accompagnatore, nonché soggetto portatore di handicap in situazione di gravità (3 comma 3 della legge 104/92); compensa tra le parti le spese di lite della fase di ATP e della presente fase;
pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, espletata nel corso CP_1 dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, il 23 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Luisa Maria Cutrona 2