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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/12/2025, n. 1140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1140 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2600 / 2023
Il Giudice designato SA IE, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2600 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to CAPALDO IVAN;
Parte_1 ricorrente
E
con l'avv.to BELLASSAI DANIELA;
CP_1 resistente
Oggetto: OPPOSIZIONE AD ATP
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto:
- di aver depositato ricorso per ATP per ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'handicap grave ex
L. 104/92 art.3 co. 3 nonché dell'invalidità pari o superiore alò 75% ex art. 2 e 13 n. 118/1971, con decorrenza dalla data della domanda;
- che il nominato CTU dr. aveva depositato la relazione resa in sede di ATP, Persona_1 tuttavia non riscontrando la sussistenza delle richieste condizioni medico legali con riferimento dell'invalidità pari o superiore alò 75% ex art. 2 e 13 n. 118/1971.
Ha quindi concluso perché, accertata la sussistenza dei requisiti sanitari la richiesta condizione venisse accertata, con conseguente accertamento del diritto a godere dei benefici previsti dalle citate norme.
Si è costituito l'ente previdenziale, eccependo l'inammissibilità della domanda giudiziale nonché
l'infondatezza della stessa alla luce delle risultanze della CTU già espletata.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 19.11.2025, la causa, a seguito di integrazione della disposta CTU medico-legale, veniva decisa.
In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Invero, in relazione alla questione se nell'ambito dei giudizi di ATPO ex art. 445 bis c.p.c. il giudice possa o meno estendere il proprio accertamento alla sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti diversi da quello sanitario, va evidenziato che il giudizio in questione deve ritenersi limitato all'accertamento del requisito sanitario, ponendosi il giudizio quale opposizione alla consulenza tecnica espletata. A sostegno di ciò si richiama il dato letterale dell'art. 445 bis c.p.c., nel quale si richiede a pensa di inammissibilità del ricorso la formulazione di specifici motivi di contestazione alla consulenza tecnica. Si invoca inoltre il regime di inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, che sancirebbe la differenza rispetto al giudizio ordinario, volto ad ottenere la condanna dell'ente ad erogare una prestazione previdenziale e che può essere promosso qualora sorgano contrasti in merito al possesso degli altri requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione.
Deve altresì rilevarsi che, alla luce dell'interpretazione della Corte di legittimità, (Cfr. Cass. Sez.
Lav. Ordinanza del 21/02/2019 dep. 08/05/2019, n.12165/2019) risulta indubitabile che la nuova fase contenziosa ex art. 445 bis comma 6, sia limitata all'esame delle censure motivate, addotte dalla parte che contesti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, e dunque limitata alle suddette contestazioni sulle leges artis ovvero su norme e/o elementi fattuali e della rilevanza delle stesse sulle conclusioni della consulenza, così come venute a definirsi.
Sostanzialmente, il giudizio definito dal comma sei dell'art. 445 bis c.p.c., nella misura in cui detta norma richiede la specifica dei motivi di contestazione della ctu, a pena d'inammissibilità, viene a configurarsi alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio.
Invero, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 18 novembre 2021, n. 35387, ha ribadito che “costituisce orientamento costante della Cassazione quello secondo il quale nel giudizio in materia d'invalidità, il vizio – denunciabile in sede di legittimità – della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (Cfr. per tutte Cass. nn. 23990/2014, 1652/2012)”.
Afferma ancora la Cassazione nell'ordinanza suddetta: “nel quadro del suddetto enunciato si è, altresì, precisato che le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice non possono utilmente essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse di diverse valutazioni perché tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali;
e tale profilo non rappresenta un elemento riconducibile al procedimento logico seguito dal giudice bensì costituisce semplicemente una richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. n. 7341 del 2004; Cass. n. 15796 del 2004; Cass. n. 14374 del 2008; Cass. n.
13914 del 2020; Cass. n. 1405 del 2021)”.
Passando ad esaminare, alla luce dei suesposti principi, il tenore del ricorso in opposizione deve rilevarsi che parte ricorrente ha censurato l'elaborato peritale genericamente sostenendo come la consulenza tecnica d'ufficio espletata in seno alla fase sommaria non sia condivisibile in quanto non avrebbe adeguatamente valutato le documentate patologie come anche la certificazione medica prodotta in atti.
Tanto rilevato occorre quindi rilevare che le doglianze mosse, riferendosi genericamente ad una valutazione “erronea, infondata o omissiva” non sono idonee a costituire specifica censura alle risultanze cui è prevenuto il nominato CTU.
Non è stato infatti specificato dalla parte, in ossequio ai richiamati principi giurisprudenziali, appurato che il CTU abbia correttamente inquadrato il contesto diagnostico di riferimento – che la parte non contesta quanto alla individuazione delle patologie - in cosa sia consistita l'errata diagnosi come anche quali siano le specifiche ragioni medico-legali in base alle quali le valutazioni tratte dal consulente debbano considerarsi errate.
In altri termini la parte non ha mosso alcuna specifica contestazione in merito al ragionamento valutativo condotto dal CTU nel proprio elaborato, né ha dedotto analiticamente le ragioni sulle quali debba fondarsi l'erroneità della pregressa valutazione peritale, né ha invero prospettato argomentazioni contrapposte a quelle indicate dal CTU e sulle quali possa basarsi una diversa valutazione della documentazione medica esaminata, non bastando l'allegazione di altro e diverso parere medico.
Occorre in primo luogo rilevare che il CTU, dopo aver esaminato i certificati medici prodotti in atti ed aver visitato la parte ricorrente ha diagnosticato “Obesità patologica con BMI di 35.
Depressione maggiore in trattamento. Cardiopatia ipertensiva in discreto compenso emodinamico”.
Ha poi ritenuto che: “Al momento attuale, come è emerso dalla obiettività clinica riscontrata in sede di operazioni Peritali e dalla presa visione della recente relazione Psichiatrica della Asl di
Caserta del 14-07-2023 le condizioni generali della Ricorrente sono leggermente peggiorate e nel dettaglio lo stato di obesit , con indice di massa corporeo di 35 , determina un ridotta mobilità di tutti i movimenti articolari , la Ricorrente presenta dei cambi di postura lenti ma ancora autonomi ed anche la deambulazione avviene a piccoli passi lenti e cauti ma senza appoggio.
Tale patologia può essere ascritta al cod. tabellare 7105 con percentuale del 31%. La cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico, allo stato attuale delle cose determina un discreto compenso emodinamico, solo lievi edemi pretibiali in assenza di dispnea a riposo. Tale patologia può essere inquadrata con il cod. tabellare 6441 in una classe funzionale I sec. NYHA con percentuale del 21%. La forma di depressione, definita maggiore, è stata valutata recentemente presso il Dipartimento di Salute Mentale della Asl di Caserta (14-07-2023) in cui lo specialista conclude: depressione maggiore, episodio ricorrente, grave, con comportamento psicotico;
tale disturbo, continua lo Specialista psichiatra, necessita, oltre che di adeguata terapia psicofarmacologica, di una assistenza continua da parte dei familiari. Tale patologia ha comportato nel corso degli ultimi due mesi ulteriori limitazioni sul piano del funzionamento sociale e della cura della propria persona. Tale patologia può essere inquadrata con il cod. 2209 con percentuale del
41%. La patologia psichiatrica è in continuo trattamento farmacologico”
Ha quindi complessivamente ritenuto che “Alla luce di quanto sopra riportato, in riferimento alla obiettività clinica rilevata in sede peritale e dalla presa visione della recente documentazione sanitaria presente riferita alla relazione psichiatrica del 14-07-2023 (DSM della ) CP_2 in tale sede si assegna: portatrice di Handicap grave secondo quanto previsto dall'art.3 comma 3 della legge n. 104/92 con obbligo di revisione a distanza di un anno al mese di Giugno del 2024. Per lo stato di Invalidità: Invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 67%.
Decorrenza per entrambe le prestazioni dal mese di Luglio del 2023”.
Ebbene, di fronte all'evidenza del ragionamento logico condotto dal nominato CTU, basato sull'esame della documentazione medica in atti e sulla visita al periziando, alcuna specifica critica o censura è stata mossa in ricorso, salvo quelle già segnatamente esaminate e ritenute inammissibili.
In seguito al deposito di ulteriore certificazione medica ex art. 149 disp att. c.p.c. è stato disposto un supplemento di indagine.
Il nominato CTU nella fase sommaria, visitato la perizianda in data 28.03.2025, ha diagnosticato:
“Obesità patologica con BMI di 35.
Depressione maggiore in trattamento.
Cardiopatia ipertensiva in discreto compenso emodinamico.
Esiti di intervento chirurgico alla spalla destra per rottura della cuffia dei rotatori e paralisi del
VII paio del nervo cranico a destra e deviazione della rima buccale a sinistra in recupero funzionale”.
Ha quindi ritenuto che “Al momento attuale, come è emerso dalla obiettività clinica riscontrata in sede di operazioni Peritali e dalla presa visione della recente relazione Psichiatrica della CP_2
del 14-07-2023 le condizioni generali della Ricorrente sono leggermente peggiorate e nel
[...] dettaglio: lo stato di obesità , con indice di massa corporeo di 35 , determina un ridotta mobilità di tutti i movimenti articolari , la Ricorrente presenta dei cambi di postura lenti ma ancora autonomi ed anche la deambulazione avviene a piccoli passi lenti e cauti ma senza appoggio.
Tale patologia può essere ascritta al cod. tabellare 7105 con percentuale del 31%. La cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico, allo stato attuale delle cose determina un discreto compenso emodinamico, solo lievi edemi pretibiali in assenza di dispnea a riposo. Tale patologia può essere inquadrata con il cod. tabellare 6441 in una classe funzionale I sec.NYHA ccon percentuale del 21%. La forma di depressione, definita maggiore, è stata valutata recentemente presso il Dipartimento di Salute Mentale della Asl di Caserta (14-07-2023) in cui lo specialista conclude: depressione maggiore, episodio ricorrente, grave, con comportamento psicotico;
tale disturbo, continua lo Specialista psichiatra, necessita, oltre che di adeguata terapia psicofarmacologica , di una assistenza continua da parte dei familiari. Tale patologia ha comportato nel corso degli ultimi due mesi ulteriori limitazioni sul piano del funzionamento sociale e della cura della propria persona”.
Ha poi proceduto alla valutazione medico-legale della
Tale patologia può essere inquadrata con il cod. 2209 con percentuale del 41%.
La patologia psichiatrica è in continuo trattamento farmacologico”.
Ha quindi esaminato gli esiti dell'intervento chirurgico effettuato per la rottura della cuffia dei rotatori rilevando che “L'obiettività clinica rilevata in sede peritale ha mostrato masse muscolari ipotonotrofiche e deficit funzionale e motorio dell'arto attualmente in trattamento riabilitativo;
Il sollevamento dell'arto è apparso mediocre ed i movimenti articolari della spalla sono molto limitati nella loro funzione come se l'arto al momento fosse inutilizzabile. La terapia riabilitativa di certo provvederà al miglioramento articolare e funzionale dello stesso. Tale patologia può essere inquadrata al cod. tabellare 7208 come anchilosi di spalla in posizione favorevole con percentuale del 30%. La lesione di VII paio del nervo cranico destro con deviazione della rima buccale a sinistra per analogia può essere collocata per analogia al cod. tabellare 5111con percentuale che varia da 01% a 10%”.
Ha quindi concluso riconoscendo: “Handicap grave secondo quanto previsto dall'art.3 comma 3 della legge n. 104/92. Per lo stato di Invalidità: Invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 75% . Per entrambe le prestazioni la decorrenza va dal mese di
Ottobre del 2024 con obbligo di revisione al mese di Marzo del 2026 dopo la verifica della efficacia del trattamento riabilitativo del caso tutt'orin corso “.
Tali conclusioni non sono state contestate dalla parte ricorrente, potendo quindi porsi alla base della presente decisione.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
Considerata la inammissibilità dei motivi di opposizione – che avrebbero condotto ad un integrale rigetto della originaria domanda - e la decorrenza accertata dal nominato CTU – successiva di oltre due anni dalla data della presentazione della domanda amministrativa (24.06.2022) – può procedersi a parziale compensazione delle spese di lite per due terzi e porsi il restante terzo a carico dell' , liquidato con riferimento al valore minimo dello scaglione di riferimento per CP_1 entrambe le fasi del giudizio (procedimenti di istruzione preventiva e cause in materia di previdenza).
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2 contro l' , con ricorso in opposizione ad ATP, così provvede:
[...] CP_1
- accetta e dichiara che si trova nella condizione di soggetto affetto da Parte_1 handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92, e soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 75% mese di ottobre 2024:
- condanna l' alla rifusione di un terzo delle spese di lite che si liquidano in euro CP_1
1.289,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Cassino, 9.12.2025
Il Giudice
SA IE
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 2600 / 2023
Il Giudice designato SA IE, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 2600 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to CAPALDO IVAN;
Parte_1 ricorrente
E
con l'avv.to BELLASSAI DANIELA;
CP_1 resistente
Oggetto: OPPOSIZIONE AD ATP
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto di dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto:
- di aver depositato ricorso per ATP per ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'handicap grave ex
L. 104/92 art.3 co. 3 nonché dell'invalidità pari o superiore alò 75% ex art. 2 e 13 n. 118/1971, con decorrenza dalla data della domanda;
- che il nominato CTU dr. aveva depositato la relazione resa in sede di ATP, Persona_1 tuttavia non riscontrando la sussistenza delle richieste condizioni medico legali con riferimento dell'invalidità pari o superiore alò 75% ex art. 2 e 13 n. 118/1971.
Ha quindi concluso perché, accertata la sussistenza dei requisiti sanitari la richiesta condizione venisse accertata, con conseguente accertamento del diritto a godere dei benefici previsti dalle citate norme.
Si è costituito l'ente previdenziale, eccependo l'inammissibilità della domanda giudiziale nonché
l'infondatezza della stessa alla luce delle risultanze della CTU già espletata.
Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. del 19.11.2025, la causa, a seguito di integrazione della disposta CTU medico-legale, veniva decisa.
In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Invero, in relazione alla questione se nell'ambito dei giudizi di ATPO ex art. 445 bis c.p.c. il giudice possa o meno estendere il proprio accertamento alla sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti diversi da quello sanitario, va evidenziato che il giudizio in questione deve ritenersi limitato all'accertamento del requisito sanitario, ponendosi il giudizio quale opposizione alla consulenza tecnica espletata. A sostegno di ciò si richiama il dato letterale dell'art. 445 bis c.p.c., nel quale si richiede a pensa di inammissibilità del ricorso la formulazione di specifici motivi di contestazione alla consulenza tecnica. Si invoca inoltre il regime di inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, che sancirebbe la differenza rispetto al giudizio ordinario, volto ad ottenere la condanna dell'ente ad erogare una prestazione previdenziale e che può essere promosso qualora sorgano contrasti in merito al possesso degli altri requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione.
Deve altresì rilevarsi che, alla luce dell'interpretazione della Corte di legittimità, (Cfr. Cass. Sez.
Lav. Ordinanza del 21/02/2019 dep. 08/05/2019, n.12165/2019) risulta indubitabile che la nuova fase contenziosa ex art. 445 bis comma 6, sia limitata all'esame delle censure motivate, addotte dalla parte che contesti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, e dunque limitata alle suddette contestazioni sulle leges artis ovvero su norme e/o elementi fattuali e della rilevanza delle stesse sulle conclusioni della consulenza, così come venute a definirsi.
Sostanzialmente, il giudizio definito dal comma sei dell'art. 445 bis c.p.c., nella misura in cui detta norma richiede la specifica dei motivi di contestazione della ctu, a pena d'inammissibilità, viene a configurarsi alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio.
Invero, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza 18 novembre 2021, n. 35387, ha ribadito che “costituisce orientamento costante della Cassazione quello secondo il quale nel giudizio in materia d'invalidità, il vizio – denunciabile in sede di legittimità – della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione (Cfr. per tutte Cass. nn. 23990/2014, 1652/2012)”.
Afferma ancora la Cassazione nell'ordinanza suddetta: “nel quadro del suddetto enunciato si è, altresì, precisato che le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice non possono utilmente essere contestate in sede di ricorso per cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse di diverse valutazioni perché tali contestazioni si rivelano dirette non già ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello bensì ad una diversa valutazione delle risultanze processuali;
e tale profilo non rappresenta un elemento riconducibile al procedimento logico seguito dal giudice bensì costituisce semplicemente una richiesta di riesame del merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità (cfr. ex plurimis, Cass. n. 7341 del 2004; Cass. n. 15796 del 2004; Cass. n. 14374 del 2008; Cass. n.
13914 del 2020; Cass. n. 1405 del 2021)”.
Passando ad esaminare, alla luce dei suesposti principi, il tenore del ricorso in opposizione deve rilevarsi che parte ricorrente ha censurato l'elaborato peritale genericamente sostenendo come la consulenza tecnica d'ufficio espletata in seno alla fase sommaria non sia condivisibile in quanto non avrebbe adeguatamente valutato le documentate patologie come anche la certificazione medica prodotta in atti.
Tanto rilevato occorre quindi rilevare che le doglianze mosse, riferendosi genericamente ad una valutazione “erronea, infondata o omissiva” non sono idonee a costituire specifica censura alle risultanze cui è prevenuto il nominato CTU.
Non è stato infatti specificato dalla parte, in ossequio ai richiamati principi giurisprudenziali, appurato che il CTU abbia correttamente inquadrato il contesto diagnostico di riferimento – che la parte non contesta quanto alla individuazione delle patologie - in cosa sia consistita l'errata diagnosi come anche quali siano le specifiche ragioni medico-legali in base alle quali le valutazioni tratte dal consulente debbano considerarsi errate.
In altri termini la parte non ha mosso alcuna specifica contestazione in merito al ragionamento valutativo condotto dal CTU nel proprio elaborato, né ha dedotto analiticamente le ragioni sulle quali debba fondarsi l'erroneità della pregressa valutazione peritale, né ha invero prospettato argomentazioni contrapposte a quelle indicate dal CTU e sulle quali possa basarsi una diversa valutazione della documentazione medica esaminata, non bastando l'allegazione di altro e diverso parere medico.
Occorre in primo luogo rilevare che il CTU, dopo aver esaminato i certificati medici prodotti in atti ed aver visitato la parte ricorrente ha diagnosticato “Obesità patologica con BMI di 35.
Depressione maggiore in trattamento. Cardiopatia ipertensiva in discreto compenso emodinamico”.
Ha poi ritenuto che: “Al momento attuale, come è emerso dalla obiettività clinica riscontrata in sede di operazioni Peritali e dalla presa visione della recente relazione Psichiatrica della Asl di
Caserta del 14-07-2023 le condizioni generali della Ricorrente sono leggermente peggiorate e nel dettaglio lo stato di obesit , con indice di massa corporeo di 35 , determina un ridotta mobilità di tutti i movimenti articolari , la Ricorrente presenta dei cambi di postura lenti ma ancora autonomi ed anche la deambulazione avviene a piccoli passi lenti e cauti ma senza appoggio.
Tale patologia può essere ascritta al cod. tabellare 7105 con percentuale del 31%. La cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico, allo stato attuale delle cose determina un discreto compenso emodinamico, solo lievi edemi pretibiali in assenza di dispnea a riposo. Tale patologia può essere inquadrata con il cod. tabellare 6441 in una classe funzionale I sec. NYHA con percentuale del 21%. La forma di depressione, definita maggiore, è stata valutata recentemente presso il Dipartimento di Salute Mentale della Asl di Caserta (14-07-2023) in cui lo specialista conclude: depressione maggiore, episodio ricorrente, grave, con comportamento psicotico;
tale disturbo, continua lo Specialista psichiatra, necessita, oltre che di adeguata terapia psicofarmacologica, di una assistenza continua da parte dei familiari. Tale patologia ha comportato nel corso degli ultimi due mesi ulteriori limitazioni sul piano del funzionamento sociale e della cura della propria persona. Tale patologia può essere inquadrata con il cod. 2209 con percentuale del
41%. La patologia psichiatrica è in continuo trattamento farmacologico”
Ha quindi complessivamente ritenuto che “Alla luce di quanto sopra riportato, in riferimento alla obiettività clinica rilevata in sede peritale e dalla presa visione della recente documentazione sanitaria presente riferita alla relazione psichiatrica del 14-07-2023 (DSM della ) CP_2 in tale sede si assegna: portatrice di Handicap grave secondo quanto previsto dall'art.3 comma 3 della legge n. 104/92 con obbligo di revisione a distanza di un anno al mese di Giugno del 2024. Per lo stato di Invalidità: Invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 67%.
Decorrenza per entrambe le prestazioni dal mese di Luglio del 2023”.
Ebbene, di fronte all'evidenza del ragionamento logico condotto dal nominato CTU, basato sull'esame della documentazione medica in atti e sulla visita al periziando, alcuna specifica critica o censura è stata mossa in ricorso, salvo quelle già segnatamente esaminate e ritenute inammissibili.
In seguito al deposito di ulteriore certificazione medica ex art. 149 disp att. c.p.c. è stato disposto un supplemento di indagine.
Il nominato CTU nella fase sommaria, visitato la perizianda in data 28.03.2025, ha diagnosticato:
“Obesità patologica con BMI di 35.
Depressione maggiore in trattamento.
Cardiopatia ipertensiva in discreto compenso emodinamico.
Esiti di intervento chirurgico alla spalla destra per rottura della cuffia dei rotatori e paralisi del
VII paio del nervo cranico a destra e deviazione della rima buccale a sinistra in recupero funzionale”.
Ha quindi ritenuto che “Al momento attuale, come è emerso dalla obiettività clinica riscontrata in sede di operazioni Peritali e dalla presa visione della recente relazione Psichiatrica della CP_2
del 14-07-2023 le condizioni generali della Ricorrente sono leggermente peggiorate e nel
[...] dettaglio: lo stato di obesità , con indice di massa corporeo di 35 , determina un ridotta mobilità di tutti i movimenti articolari , la Ricorrente presenta dei cambi di postura lenti ma ancora autonomi ed anche la deambulazione avviene a piccoli passi lenti e cauti ma senza appoggio.
Tale patologia può essere ascritta al cod. tabellare 7105 con percentuale del 31%. La cardiopatia ipertensiva in trattamento farmacologico, allo stato attuale delle cose determina un discreto compenso emodinamico, solo lievi edemi pretibiali in assenza di dispnea a riposo. Tale patologia può essere inquadrata con il cod. tabellare 6441 in una classe funzionale I sec.NYHA ccon percentuale del 21%. La forma di depressione, definita maggiore, è stata valutata recentemente presso il Dipartimento di Salute Mentale della Asl di Caserta (14-07-2023) in cui lo specialista conclude: depressione maggiore, episodio ricorrente, grave, con comportamento psicotico;
tale disturbo, continua lo Specialista psichiatra, necessita, oltre che di adeguata terapia psicofarmacologica , di una assistenza continua da parte dei familiari. Tale patologia ha comportato nel corso degli ultimi due mesi ulteriori limitazioni sul piano del funzionamento sociale e della cura della propria persona”.
Ha poi proceduto alla valutazione medico-legale della
Tale patologia può essere inquadrata con il cod. 2209 con percentuale del 41%.
La patologia psichiatrica è in continuo trattamento farmacologico”.
Ha quindi esaminato gli esiti dell'intervento chirurgico effettuato per la rottura della cuffia dei rotatori rilevando che “L'obiettività clinica rilevata in sede peritale ha mostrato masse muscolari ipotonotrofiche e deficit funzionale e motorio dell'arto attualmente in trattamento riabilitativo;
Il sollevamento dell'arto è apparso mediocre ed i movimenti articolari della spalla sono molto limitati nella loro funzione come se l'arto al momento fosse inutilizzabile. La terapia riabilitativa di certo provvederà al miglioramento articolare e funzionale dello stesso. Tale patologia può essere inquadrata al cod. tabellare 7208 come anchilosi di spalla in posizione favorevole con percentuale del 30%. La lesione di VII paio del nervo cranico destro con deviazione della rima buccale a sinistra per analogia può essere collocata per analogia al cod. tabellare 5111con percentuale che varia da 01% a 10%”.
Ha quindi concluso riconoscendo: “Handicap grave secondo quanto previsto dall'art.3 comma 3 della legge n. 104/92. Per lo stato di Invalidità: Invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 75% . Per entrambe le prestazioni la decorrenza va dal mese di
Ottobre del 2024 con obbligo di revisione al mese di Marzo del 2026 dopo la verifica della efficacia del trattamento riabilitativo del caso tutt'orin corso “.
Tali conclusioni non sono state contestate dalla parte ricorrente, potendo quindi porsi alla base della presente decisione.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
Considerata la inammissibilità dei motivi di opposizione – che avrebbero condotto ad un integrale rigetto della originaria domanda - e la decorrenza accertata dal nominato CTU – successiva di oltre due anni dalla data della presentazione della domanda amministrativa (24.06.2022) – può procedersi a parziale compensazione delle spese di lite per due terzi e porsi il restante terzo a carico dell' , liquidato con riferimento al valore minimo dello scaglione di riferimento per CP_1 entrambe le fasi del giudizio (procedimenti di istruzione preventiva e cause in materia di previdenza).
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2 contro l' , con ricorso in opposizione ad ATP, così provvede:
[...] CP_1
- accetta e dichiara che si trova nella condizione di soggetto affetto da Parte_1 handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92, e soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura del 75% mese di ottobre 2024:
- condanna l' alla rifusione di un terzo delle spese di lite che si liquidano in euro CP_1
1.289,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Cassino, 9.12.2025
Il Giudice
SA IE