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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 6606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6606 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 4442/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Antonio Mungo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere rel./es ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4442/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: ”occupazione illegittima”, posta in decisione all'udienza collegiale di trattazione scritta del 24-9-2025, con assegnazione alle parti di termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, in persona del Sindaco p.t. dott. Parte_1 Per_1 [...]
, con sede in alla Via Verardo n. 7 [c.f.: ], Pt_2 Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, in forza di Deliberazione di G.C. n. 25 del
25.05.2021 e di successiva Determinazione del Responsabile del Servizio
n. 82 del 05.06.2021 e giusta procura agli atti, dall'avv. Federico Siconolfi
[c.f.: ], elettivamente domiciliato presso il proprio C.F._1 studio in Avellino alla Via Circumvallazione n° 77
E
, nata a [...], il [...], c.f. Parte_3
, residente in [...], alla località C.F._2
Castel Del Lago, Viale Delle Rose, 2, rappresentata e difesa, giusta mandato del 27 agosto 2024, agli atti, dall'Avv. Annunziata Pepe,
c.f. , C.F._3 Email_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Luogosano (AV), alla Piazza A. De Gasperi, 48.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_3 premesso di essere proprietaria di un fondo sito in , alla Parte_1 località Castel del Lago, riportato in catasto di detto Comune al foglio 7, p.lla 626, esponeva che su detto terreno e per tutta la sua estensione (mq. 178), da circa 40 anni, il Comune aveva realizzato una strada di pubblico passaggio, senza aver mai provveduto all'atto formale di esproprio.
Tutto ciò premesso, conveniva in giudizio il Parte_1 dinanzi al Tribunale di Benevento, al fine di sentirlo condannare alla restituzione del terreno ovvero al pagamento del suo valore venale, al risarcimento dei danni per il periodo di illegittima occupazione ed al rimborso delle somme medio tempore versate a titolo di imposte e tasse.
Con la impugnata sentenza n. 632/21, emessa il 25.03.2021, il
Tribunale di Benevento, espletata la TU e discostandosi dalle conclusioni dell'ausiliario, accoglieva in parte la domanda, statuendo nel merito quanto segue: “accoglie la domanda e, preso atto della avvenuta rinuncia abdicativa al diritto di proprietà sul terreno oggetto di causa da parte della proprietaria , CP_1 condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di € 15.840,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi come indicati nella parte motiva della sentenza sino al soddisfo”.
Proponeva appello il , che chiedeva: “ridurre Parte_1
l'entità del risarcimento liquidato arbitrariamente dal G.I. in favore dell'appellata nella misura analiticamente documentata dal TU incaricato ing ”. Per_2
Si costituiva la parte appellata, che chiedeva il rigetto dell'appello del proponeva appello incidentale, chiedendo: “nominare Pt_1 nuovo C.T.U. al fine di rendere i richiesti accertamenti e valutazioni in ordine ai danni subiti dalla SI.ra per l'occupazione ed il Pt_3 mancato godimento del bene per cui è causa, distinto in catasto al foglio 7 con particella 626; condannare il Controparte_2
in persona del Sindaco p.t., al risarcimento dei danni tutti
[...] subiti dalla SI.ra per l'occupazione illegittima e conseguenti al Pt_3 mancato godimento dell'area occupata per la realizzazione dell'opera pubblica come dimostrato nel corso del giudizio di primo grado nonché alla restituzione delle imposte pagate e non dovute, il tutto quantificato in € 58.992,42, oltre interessi e svalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo”.
La impugnata sentenza si fonda sulla seguente motivazione: “per quanto concerne, quindi, il valore venale, il parametro cui occorre avere riguardo ai fini della determinazione del quantum del risarcimento per equivalente e che va riconosciuto a favore del soggetto che ha abdicato al diritto di proprietà, la somma indicata dal TU appare, effettivamente, non congrua, in quanto parametrata dal perito esclusivamente all'importo della indennità di esproprio calcolata dal nell'anno 2007 per Parte_1 altro terreno della zona, indennità che non è stata nemmeno accettata da tutti i comproprietari, né emerge se si tratta, effettivamente di terreno avente le medesime caratteristiche intrinseche ed estrinseche. In via equitativa, allora, appare opportuno far riferimento al valore medio tra quello indicato nella
TU e quello ultimo indicato dal CTP pari ad € 30,00 al mq, e dunque il valore complessivo del terreno rivalutato all'attualità sarà pari ad € 5.340,00. Venendo in considerazione un debito di valore dovranno riconoscersi sulla medesima somma rivalutata, quale lucro cessante, gli interessi al tasso legale decorrenti dalla data dell'illecito coincidente con la data della irreversibile trasformazione del fondo. Trattandosi di fondo agricolo normalmente fruttifero può riconoscersi in favore dell'attrice anche il danno da occupazione illegittima per il periodo che va dallo spossessamento (1975) alla perdita del diritto di proprietà conseguente alla rinuncia abdicativa
(18.11.2020), danni che possono essere quantificati in via equitativa nell'importo di € 10500,00 pari ad € 300,00 l'anno.
Trattandosi di fondo agricolo normalmente fruttifero può riconoscersi in favore dell'attrice anche il danno da occupazione illegittima per il periodo che va dallo spossessamento (1975) alla perdita del diritto di proprietà conseguente alla rinuncia abdicativa
(18.11.2020), danni che possono essere quantificati in via equitativa nell'importo di € 10500,00, pari ad € 300,00 l'anno...”.
Con appello principale, il censura la Parte_1 gravata sentenza, deducendo che “il Giudicante, nel proprio calcolo esclusivamente arbitrario – rectius, equitativo – ha ritenuto opportuno far riferimento ad un non meglio precisato, e giustificato, valore medio tra quello indicato nella TU (valore fondato su inoppugnabili elementi tecnico-scientifici e giuridici) e quello
(spropositato, partigiano ed addirittura non pienamente condiviso neppure dallo stesso Giudicante laddove il predetto respinge, perché indimostrata, la paventata possibilità che sul terreno oggetto di causa sarebbe stato possibile realizzare un parcheggio) indicato dal consulente di parte appellata, pari ad € 30,00/mq, per un valore complessivo del terreno rivalutato all'attualità pari ad € 5.340,00, oltre interessi legali a decorrere dalla data di irreversibile trasformazione del suolo, dunque, ben superiore rispetto a quello determinato dal Consulente del Giudice in € 1.424,00.
Al pari ingiustificabile, dunque illegittimo, anche il risarcimento del danno da cd. “occupazione illegittima” statuito in favore dell'odierna appellata: le munifiche somme a tal titolo riconosciute dal Giudice di primo grado a beneficio della SI.ra , infatti, non rappresentano altro che il Parte_3 frutto di superficiali calcoli ancora una volta del tutto arbitrarii, incomprensibili ed ingiustificati, oltre che basati su elementi fattuali del tutto erronei.
Qualora il giudice ritenga di discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico, è tenuto a spiegare, in modo adeguato, preciso e logico, le ragioni sulle quali poggi tale suo convincimento;
il giudice, infatti, può disattendere le risultanze della consulenza, senza alcun obbligo di procedere ad una nuova consulenza, purché abbia a disposizione elementi istruttori e cognizioni proprie sufficienti a giustificare la decisione adottata.
Ne consegue che – all'esatto contrario di quanto avvenuto con l'impugnata decisione – il Giudice può risolvere la controversia sulla scorta delle deduzioni peritali, mentre è obbligato a motivare in maniera adeguata - logica - precisa solo il proprio dissenso rispetto a quanto accertato dal TU.
Nella fattispecie, il Giudice di prime cure, nel proprio calcolo del risarcimento da riconoscere in favore dell'odierna appellata, partendo da data sbagliata (anno 1975), mai emersa in corso di causa ed in netto contrasto con la documentazione versata in atti dal TU (il professionista nominato – si rammenta – ha anche depositato in giudizio contratto di appalto dei lavori di Costruzione della strada di allacciamento della Chiesa
Parrocchiale e sistemazione costruzione.
Di qui l'evidente vizio di motivazione della sentenza impugnata, cui dovrà porre rimedio l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, giacché tale vizio inficia, chiaramente, l'intero provvedimento oggetto di gravame”.
Con l'appello incidentale censura la impugnata Parte_3 sentenza, deducendo che: “il Giudice di prime cure, pur avendo correttamente individuato il vizio fondamentale della TU – ossia la palese incongruità del valore venale del bene – ha errato nel porvi rimedio. La soluzione di "mediare" tra il valore irrisorio del TU (€
8,00/mq) e quello del CTP (€ 30,00/mq) costituisce essa stessa una forma di valutazione equitativa non supportata da un rigoroso iter logico-giuridico, che ha condotto ad una liquidazione ancora largamente insufficiente.; essendo il giudice “peritus peritorum”, egli può ben disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni - purché motivi in modo adeguato le ragioni del discostamento alle conclusioni del
C.T.U. (Cassazione civile nr. 25729/2018).
Orbene il Giudice, nel caso oggetto del presente giudizio, ritiene la somma quantificata dal C.T.U. non congrua per le sollevate eccezioni ribadite dal difensore della (indennità calcolata su altro esproprio del Comune di Pt_3
nel 2007 per altro terreno, indennità non accettata da tutti i Parte_1 comproprietari, mancanza di caratteristiche similari intrinseche ed estrinseche), senza, però, dichiarare la relazione C.T.U. affetta da vizi logici o errori di diritto nelle specifiche motivazioni di scelta….ha omesso assolutamente di fornire una legittima motivazione in merito al proprio dissenso espresso rispetto alle risultanze della TU, limitandosi a riconoscere in favore di parte appellata un generico e del tutto immotivato valore medio del terreno oggetto di causa, teoria, questa, chiaramente inammissibile perché del tutto immotivata ed arbitraria”.
Entrambi gli appelli possono essere esaminati congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto la medesima censura, relativa al vizio di motivazione della sentenza inerente alla asserita arbitraria valutazione di mercato del bene immobile de quo.
Gli appelli sono, sotto tale profilo, fondati.
Infatti, deve ritenersi che la valutazione di mercato effettuata dal
Tribunale sia viziata nella sua motivazione, in quanto erroneamente sganciata da un necessario ragionamento strettamente tecnico estimativo, avendo il medesimo meramente ritenuto “opportuno far riferimento al valore medio tra quello indicato nella TU e quello ultimo indicato dal
CTP”, senza precisare alcun eventuale criterio tecnico al riguardo.
Consegue alla fondatezza sotto tale profilo dei detti appelli la necessità da parte di questa Corte di riesaminare il materiale istruttorio acquisito in primo grado nonché i rilievi tecnici formulati dalle parti in merito alla relazione del TU, in quanto deve ritenersi che essi siano rimasti sostanzialmente assorbiti nella motivazione della gravata sentenza, fondata su una valutazione di mercato del Tribunale non collegata a dati strettamente tecnici, ciò dopo essersi il medesimo giudice discostato da quella tecnica effettuata dal medesimo TU e quindi formalmente anche dai detti rilevi.
Al riguardo deve ritenersi che, ai fini della determinazione del valore di mercato del bene immobile de quo, può farsi riferimento al valore di cui alla indennità di espropriazione contenuta nel decreto di esproprio n. 2259 del 19-6-2018, acquisita dal TU, in quanto relativa a un fondo ubicato nel medesimo territorio del Comune di e avente la medesima Parte_1 destinazione urbanistica (SPAZIO PUBBLICO STRADE – PARCHEGGI) di quella di cui all'appello in esame, per cui non risulta rilevante il rilievo sollevato dalla sig.ra all'elaborato del TU relativamente alla Parte_3 ubicazione vicino al centro urbano del fondo de quo, a differenza di quello oggetto del detto decreto di esproprio. Inoltre, risulta meramente generico il rilievo col quale la medesima ha dedotto che il TU non avrebbe tenuto conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche e delle potenziale sfruttamento del terreno stesso, senza per nulla precisare le eventuali medesime.
Occorre rilevare, tuttavia, che il valore di mercato a metro quadrato preso in considerazione ai fini della suddetta indennità di espropriazione (e utilizzata dal TU in via comparativa) risulta essere stato determinato in euro 8mq con determina della Giunta comunale del Comune di Parte_1
n. 154/UTC del 15-9-2007.
Dunque, occorre verificare se è necessario procedere ad una sua rivalutazione alla data della “perdita del diritto di proprietà conseguente alla rinuncia abdicativa”, formulata dalla stessa in data “18.11.2020”, come affermato dal Tribunale con motivazione non censurata con i suddetti appelli.
Al riguardo, si ritiene che, all'uopo, sia possibile utilizzare in via parametrica la percentuale di variazione in aumento del VAM, in relazione ai valori OMI pubblicati dalla Agenzia delle Entrate per fondi ubicati nel territorio del Comune di dal 2007 al 2020, che è pari a circa il Parte_1
10%, per cui il suddetto valore di 8 euro/metro quadrato sale all'8,8 euro/mq.
Dunque, moltiplicando detto valore a metro quadrato per la estensione di mq 178 del terreno oggetto della occupazione de qua, si ricava la somma di euro 1.566,40, che è, quindi, il valore di mercato del detto fondo occupato e irreversibilmente trasformato alla data della rinuncia (del 18-
11-2020) da parte della proprietaria odierna appellata.
In ordine, poi, al richiesta di risarcimento del danno per occupazione abusiva del detto fondo fino alla medesima rinuncia, si rileva in punto di diritto (cfr. SS. UU. Cass. n. 33645/2022) che “ in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza”
Nel caso di specie la parte ricorrente ha, tuttavia, genericamente richiesto il risarcimento del danno per “mancato godimento dell'area”, senza specificare alcunché sotto il profilo dell'eventuale concreta possibilità di godimento perduta e/o dell'eventuale specifico pregiudizio subito.
Pertanto, nulla deve essere riconosciuto alla parte ricorrente a titolo di risarcimento del danno per occupazione abusiva.
In definitiva, gli appelli principale e incidentale devono essere accolti e per l'effetto, pronunciandosi questa Corte sulla domanda proposta dalla sig.ra
, il deve essere condannato a pagare in Parte_3 Parte_1 favore della stessa la somma di euro 1.566,40, oltre rivalutazione monetaria dalla data della TU (20-10-2019) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, stante l'accoglimento solo in minima parte della domanda della sig.ra , devono essere Parte_3 dichiarate integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 632/21, emessa il 25.03.2021 dal Tribunale di Benevento, proposto da
[...]
nei confronti di nonché sull'appello Parte_1 Parte_3 incidentale proposto da questa ultima, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
• accoglie gli appelli principale e incidentale e per l'effetto, pronunciandosi sulla domanda proposta dalla sig.ra
[...]
, condanna il a pagare in favore Pt_3 Parte_1 della stessa la somma di euro 1.566,40, oltre Parte_3 rivalutazione monetaria dalla data della TU (20-10-2019) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
• dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17-12-2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo
Ruolo Generale n. 4442/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Antonio Mungo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere rel./es ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4442/2021 R.G.A.C., avente ad oggetto: ”occupazione illegittima”, posta in decisione all'udienza collegiale di trattazione scritta del 24-9-2025, con assegnazione alle parti di termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
, in persona del Sindaco p.t. dott. Parte_1 Per_1 [...]
, con sede in alla Via Verardo n. 7 [c.f.: ], Pt_2 Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, in forza di Deliberazione di G.C. n. 25 del
25.05.2021 e di successiva Determinazione del Responsabile del Servizio
n. 82 del 05.06.2021 e giusta procura agli atti, dall'avv. Federico Siconolfi
[c.f.: ], elettivamente domiciliato presso il proprio C.F._1 studio in Avellino alla Via Circumvallazione n° 77
E
, nata a [...], il [...], c.f. Parte_3
, residente in [...], alla località C.F._2
Castel Del Lago, Viale Delle Rose, 2, rappresentata e difesa, giusta mandato del 27 agosto 2024, agli atti, dall'Avv. Annunziata Pepe,
c.f. , C.F._3 Email_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Luogosano (AV), alla Piazza A. De Gasperi, 48.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_3 premesso di essere proprietaria di un fondo sito in , alla Parte_1 località Castel del Lago, riportato in catasto di detto Comune al foglio 7, p.lla 626, esponeva che su detto terreno e per tutta la sua estensione (mq. 178), da circa 40 anni, il Comune aveva realizzato una strada di pubblico passaggio, senza aver mai provveduto all'atto formale di esproprio.
Tutto ciò premesso, conveniva in giudizio il Parte_1 dinanzi al Tribunale di Benevento, al fine di sentirlo condannare alla restituzione del terreno ovvero al pagamento del suo valore venale, al risarcimento dei danni per il periodo di illegittima occupazione ed al rimborso delle somme medio tempore versate a titolo di imposte e tasse.
Con la impugnata sentenza n. 632/21, emessa il 25.03.2021, il
Tribunale di Benevento, espletata la TU e discostandosi dalle conclusioni dell'ausiliario, accoglieva in parte la domanda, statuendo nel merito quanto segue: “accoglie la domanda e, preso atto della avvenuta rinuncia abdicativa al diritto di proprietà sul terreno oggetto di causa da parte della proprietaria , CP_1 condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di € 15.840,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi come indicati nella parte motiva della sentenza sino al soddisfo”.
Proponeva appello il , che chiedeva: “ridurre Parte_1
l'entità del risarcimento liquidato arbitrariamente dal G.I. in favore dell'appellata nella misura analiticamente documentata dal TU incaricato ing ”. Per_2
Si costituiva la parte appellata, che chiedeva il rigetto dell'appello del proponeva appello incidentale, chiedendo: “nominare Pt_1 nuovo C.T.U. al fine di rendere i richiesti accertamenti e valutazioni in ordine ai danni subiti dalla SI.ra per l'occupazione ed il Pt_3 mancato godimento del bene per cui è causa, distinto in catasto al foglio 7 con particella 626; condannare il Controparte_2
in persona del Sindaco p.t., al risarcimento dei danni tutti
[...] subiti dalla SI.ra per l'occupazione illegittima e conseguenti al Pt_3 mancato godimento dell'area occupata per la realizzazione dell'opera pubblica come dimostrato nel corso del giudizio di primo grado nonché alla restituzione delle imposte pagate e non dovute, il tutto quantificato in € 58.992,42, oltre interessi e svalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo”.
La impugnata sentenza si fonda sulla seguente motivazione: “per quanto concerne, quindi, il valore venale, il parametro cui occorre avere riguardo ai fini della determinazione del quantum del risarcimento per equivalente e che va riconosciuto a favore del soggetto che ha abdicato al diritto di proprietà, la somma indicata dal TU appare, effettivamente, non congrua, in quanto parametrata dal perito esclusivamente all'importo della indennità di esproprio calcolata dal nell'anno 2007 per Parte_1 altro terreno della zona, indennità che non è stata nemmeno accettata da tutti i comproprietari, né emerge se si tratta, effettivamente di terreno avente le medesime caratteristiche intrinseche ed estrinseche. In via equitativa, allora, appare opportuno far riferimento al valore medio tra quello indicato nella
TU e quello ultimo indicato dal CTP pari ad € 30,00 al mq, e dunque il valore complessivo del terreno rivalutato all'attualità sarà pari ad € 5.340,00. Venendo in considerazione un debito di valore dovranno riconoscersi sulla medesima somma rivalutata, quale lucro cessante, gli interessi al tasso legale decorrenti dalla data dell'illecito coincidente con la data della irreversibile trasformazione del fondo. Trattandosi di fondo agricolo normalmente fruttifero può riconoscersi in favore dell'attrice anche il danno da occupazione illegittima per il periodo che va dallo spossessamento (1975) alla perdita del diritto di proprietà conseguente alla rinuncia abdicativa
(18.11.2020), danni che possono essere quantificati in via equitativa nell'importo di € 10500,00 pari ad € 300,00 l'anno.
Trattandosi di fondo agricolo normalmente fruttifero può riconoscersi in favore dell'attrice anche il danno da occupazione illegittima per il periodo che va dallo spossessamento (1975) alla perdita del diritto di proprietà conseguente alla rinuncia abdicativa
(18.11.2020), danni che possono essere quantificati in via equitativa nell'importo di € 10500,00, pari ad € 300,00 l'anno...”.
Con appello principale, il censura la Parte_1 gravata sentenza, deducendo che “il Giudicante, nel proprio calcolo esclusivamente arbitrario – rectius, equitativo – ha ritenuto opportuno far riferimento ad un non meglio precisato, e giustificato, valore medio tra quello indicato nella TU (valore fondato su inoppugnabili elementi tecnico-scientifici e giuridici) e quello
(spropositato, partigiano ed addirittura non pienamente condiviso neppure dallo stesso Giudicante laddove il predetto respinge, perché indimostrata, la paventata possibilità che sul terreno oggetto di causa sarebbe stato possibile realizzare un parcheggio) indicato dal consulente di parte appellata, pari ad € 30,00/mq, per un valore complessivo del terreno rivalutato all'attualità pari ad € 5.340,00, oltre interessi legali a decorrere dalla data di irreversibile trasformazione del suolo, dunque, ben superiore rispetto a quello determinato dal Consulente del Giudice in € 1.424,00.
Al pari ingiustificabile, dunque illegittimo, anche il risarcimento del danno da cd. “occupazione illegittima” statuito in favore dell'odierna appellata: le munifiche somme a tal titolo riconosciute dal Giudice di primo grado a beneficio della SI.ra , infatti, non rappresentano altro che il Parte_3 frutto di superficiali calcoli ancora una volta del tutto arbitrarii, incomprensibili ed ingiustificati, oltre che basati su elementi fattuali del tutto erronei.
Qualora il giudice ritenga di discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico, è tenuto a spiegare, in modo adeguato, preciso e logico, le ragioni sulle quali poggi tale suo convincimento;
il giudice, infatti, può disattendere le risultanze della consulenza, senza alcun obbligo di procedere ad una nuova consulenza, purché abbia a disposizione elementi istruttori e cognizioni proprie sufficienti a giustificare la decisione adottata.
Ne consegue che – all'esatto contrario di quanto avvenuto con l'impugnata decisione – il Giudice può risolvere la controversia sulla scorta delle deduzioni peritali, mentre è obbligato a motivare in maniera adeguata - logica - precisa solo il proprio dissenso rispetto a quanto accertato dal TU.
Nella fattispecie, il Giudice di prime cure, nel proprio calcolo del risarcimento da riconoscere in favore dell'odierna appellata, partendo da data sbagliata (anno 1975), mai emersa in corso di causa ed in netto contrasto con la documentazione versata in atti dal TU (il professionista nominato – si rammenta – ha anche depositato in giudizio contratto di appalto dei lavori di Costruzione della strada di allacciamento della Chiesa
Parrocchiale e sistemazione costruzione.
Di qui l'evidente vizio di motivazione della sentenza impugnata, cui dovrà porre rimedio l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, giacché tale vizio inficia, chiaramente, l'intero provvedimento oggetto di gravame”.
Con l'appello incidentale censura la impugnata Parte_3 sentenza, deducendo che: “il Giudice di prime cure, pur avendo correttamente individuato il vizio fondamentale della TU – ossia la palese incongruità del valore venale del bene – ha errato nel porvi rimedio. La soluzione di "mediare" tra il valore irrisorio del TU (€
8,00/mq) e quello del CTP (€ 30,00/mq) costituisce essa stessa una forma di valutazione equitativa non supportata da un rigoroso iter logico-giuridico, che ha condotto ad una liquidazione ancora largamente insufficiente.; essendo il giudice “peritus peritorum”, egli può ben disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni - purché motivi in modo adeguato le ragioni del discostamento alle conclusioni del
C.T.U. (Cassazione civile nr. 25729/2018).
Orbene il Giudice, nel caso oggetto del presente giudizio, ritiene la somma quantificata dal C.T.U. non congrua per le sollevate eccezioni ribadite dal difensore della (indennità calcolata su altro esproprio del Comune di Pt_3
nel 2007 per altro terreno, indennità non accettata da tutti i Parte_1 comproprietari, mancanza di caratteristiche similari intrinseche ed estrinseche), senza, però, dichiarare la relazione C.T.U. affetta da vizi logici o errori di diritto nelle specifiche motivazioni di scelta….ha omesso assolutamente di fornire una legittima motivazione in merito al proprio dissenso espresso rispetto alle risultanze della TU, limitandosi a riconoscere in favore di parte appellata un generico e del tutto immotivato valore medio del terreno oggetto di causa, teoria, questa, chiaramente inammissibile perché del tutto immotivata ed arbitraria”.
Entrambi gli appelli possono essere esaminati congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto la medesima censura, relativa al vizio di motivazione della sentenza inerente alla asserita arbitraria valutazione di mercato del bene immobile de quo.
Gli appelli sono, sotto tale profilo, fondati.
Infatti, deve ritenersi che la valutazione di mercato effettuata dal
Tribunale sia viziata nella sua motivazione, in quanto erroneamente sganciata da un necessario ragionamento strettamente tecnico estimativo, avendo il medesimo meramente ritenuto “opportuno far riferimento al valore medio tra quello indicato nella TU e quello ultimo indicato dal
CTP”, senza precisare alcun eventuale criterio tecnico al riguardo.
Consegue alla fondatezza sotto tale profilo dei detti appelli la necessità da parte di questa Corte di riesaminare il materiale istruttorio acquisito in primo grado nonché i rilievi tecnici formulati dalle parti in merito alla relazione del TU, in quanto deve ritenersi che essi siano rimasti sostanzialmente assorbiti nella motivazione della gravata sentenza, fondata su una valutazione di mercato del Tribunale non collegata a dati strettamente tecnici, ciò dopo essersi il medesimo giudice discostato da quella tecnica effettuata dal medesimo TU e quindi formalmente anche dai detti rilevi.
Al riguardo deve ritenersi che, ai fini della determinazione del valore di mercato del bene immobile de quo, può farsi riferimento al valore di cui alla indennità di espropriazione contenuta nel decreto di esproprio n. 2259 del 19-6-2018, acquisita dal TU, in quanto relativa a un fondo ubicato nel medesimo territorio del Comune di e avente la medesima Parte_1 destinazione urbanistica (SPAZIO PUBBLICO STRADE – PARCHEGGI) di quella di cui all'appello in esame, per cui non risulta rilevante il rilievo sollevato dalla sig.ra all'elaborato del TU relativamente alla Parte_3 ubicazione vicino al centro urbano del fondo de quo, a differenza di quello oggetto del detto decreto di esproprio. Inoltre, risulta meramente generico il rilievo col quale la medesima ha dedotto che il TU non avrebbe tenuto conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche e delle potenziale sfruttamento del terreno stesso, senza per nulla precisare le eventuali medesime.
Occorre rilevare, tuttavia, che il valore di mercato a metro quadrato preso in considerazione ai fini della suddetta indennità di espropriazione (e utilizzata dal TU in via comparativa) risulta essere stato determinato in euro 8mq con determina della Giunta comunale del Comune di Parte_1
n. 154/UTC del 15-9-2007.
Dunque, occorre verificare se è necessario procedere ad una sua rivalutazione alla data della “perdita del diritto di proprietà conseguente alla rinuncia abdicativa”, formulata dalla stessa in data “18.11.2020”, come affermato dal Tribunale con motivazione non censurata con i suddetti appelli.
Al riguardo, si ritiene che, all'uopo, sia possibile utilizzare in via parametrica la percentuale di variazione in aumento del VAM, in relazione ai valori OMI pubblicati dalla Agenzia delle Entrate per fondi ubicati nel territorio del Comune di dal 2007 al 2020, che è pari a circa il Parte_1
10%, per cui il suddetto valore di 8 euro/metro quadrato sale all'8,8 euro/mq.
Dunque, moltiplicando detto valore a metro quadrato per la estensione di mq 178 del terreno oggetto della occupazione de qua, si ricava la somma di euro 1.566,40, che è, quindi, il valore di mercato del detto fondo occupato e irreversibilmente trasformato alla data della rinuncia (del 18-
11-2020) da parte della proprietaria odierna appellata.
In ordine, poi, al richiesta di risarcimento del danno per occupazione abusiva del detto fondo fino alla medesima rinuncia, si rileva in punto di diritto (cfr. SS. UU. Cass. n. 33645/2022) che “ in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza”
Nel caso di specie la parte ricorrente ha, tuttavia, genericamente richiesto il risarcimento del danno per “mancato godimento dell'area”, senza specificare alcunché sotto il profilo dell'eventuale concreta possibilità di godimento perduta e/o dell'eventuale specifico pregiudizio subito.
Pertanto, nulla deve essere riconosciuto alla parte ricorrente a titolo di risarcimento del danno per occupazione abusiva.
In definitiva, gli appelli principale e incidentale devono essere accolti e per l'effetto, pronunciandosi questa Corte sulla domanda proposta dalla sig.ra
, il deve essere condannato a pagare in Parte_3 Parte_1 favore della stessa la somma di euro 1.566,40, oltre rivalutazione monetaria dalla data della TU (20-10-2019) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, stante l'accoglimento solo in minima parte della domanda della sig.ra , devono essere Parte_3 dichiarate integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 632/21, emessa il 25.03.2021 dal Tribunale di Benevento, proposto da
[...]
nei confronti di nonché sull'appello Parte_1 Parte_3 incidentale proposto da questa ultima, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
• accoglie gli appelli principale e incidentale e per l'effetto, pronunciandosi sulla domanda proposta dalla sig.ra
[...]
, condanna il a pagare in favore Pt_3 Parte_1 della stessa la somma di euro 1.566,40, oltre Parte_3 rivalutazione monetaria dalla data della TU (20-10-2019) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
• dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 17-12-2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Fulvio Dacomo