Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16378/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del
Giudice di Pace di Barra n. 2009/2023, pendente
TRA in San Giorgio a Cremano, in persona del Parte_1 sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Lecce,
Email_1
Appellante
E rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Morano e Giovanni Battista CP_1
Russo, Email_2 Email_3 Email_4
it;
Appellato
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il in San Parte_2
Giorgio a Cremano (da ora in poi solo : ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
2009/2023 emessa dal Giudice di Pace di Barra, che ha accolto la domanda proposta da
[...]
condannando il in San Giorgio a Cremano al CP_2 Controparte_3 pagamento in favore dell'attore della somma di euro 2.900,00, oltre accessori e spese di lite, a titolo di risarcimento dei danni subiti in seguito ad infiltrazioni provenienti dalle parti comuni dell'edificio dove si trova l'immobile di proprietà del . Il Condominio ha proposto un unico CP_1
motivo di appello, consistente nella nullità della sentenza per essere stata richiesta ed emessa nei confronti del , mentre effettivamente il è Controparte_3 CP_1
a partire dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non sono mai stati notificati ad esso appellante, . Parte_1
Si è costituito chiedendo il rigetto del gravame. Ha dedotto che di essere CP_1 proprietario dell'appartamento sito nel fabbricato ubicato in San Giorgio a Cremano alla
[...]
, formato da una “palazzina sita in San Giorgio a Cremano alla e che Controparte_3 CP_3 comprende i civici compresi dal n. 30 al n. 36”. Ha dedotto la correttezza della notifica, eseguita direttamente presso lo studio dell'amministratore pro tempore dell'unico convenuto. CP_3
La causa è stata fissata per la rimessione in decisione all'udienza del 16 dicembre 2024, sostituita ex art. 127-ter dal deposito di note scritte, con la concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali, ed è stata presa in decisione con ordinanza del 17/12/2024.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Secondo il chiaro e granitico orientamento della Corte di Cassazione “l'omessa, incompleta o inesatta indicazione, nell'atto di citazione e nella relata di notificazione, del nominativo di una delle parti in causa, è motivo di nullità soltanto ove abbia determinato un'irregolare costituzione del contraddittorio o abbia ingenerato incertezza circa i soggetti ai quali l'atto era stato notificato, mentre l'irregolarità formale o l'incompletezza nella notificazione del nome di una delle parti non è motivo di nullità se dal contesto dell'atto notificato risulti con sufficiente chiarezza l'identificazione di tutte le parti e la consegna dell'atto alle giuste parti;
in tal caso, infatti, la notificazione è idonea a raggiungere, nei confronti di tutte le parti, i fini ai quali tende e l'apparente vizio va considerato come un mero errore materiale che può essere agevolmente percepito dall'effettivo destinatario, la cui mancata costituzione in giudizio non è l'effetto di tale errore ma di una scelta cosciente e volontaria” (così Cass. 23352/2024; nello stesso senso Cass. 6352/2014).
Dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado e dall'esame della CTU fatto dal primo giudice è emerso che la citazione in giudizio del avente n. civico 36 non ha ingenerato CP_3
alcuna incertezza sulla identificazione del convenuto ritenuto responsabile dei danni lamentati, sia perché al civico n. 30 non vi è un altro fabbricato, diverso dal 36, sia perché i civici 30, 32, 34 e 36 identificano la stessa palazzina. Del resto, lo stesso odierno appellante riconosce che il ha il CP_1 proprio appartamento nell'ambito del e dalla lettura dell'atto di provenienza Parte_1 dell'immobile si ricava l'esatta sovrapposizione fra l'appartamento del e il fabbricato cui CP_1 fanno riferimento sia il civico 30 che il civico 36. La circostanza, incontestata, che l'atto di citazione in primo grado è stato notificato personalmente all'amministratore del Controparte_4
, precedente amministratore pro tempore del odierno appellante,
[...] CP_3 costituisce la prova che la mancata costituzione in primo grado del non è stata CP_3 determinata dall'errore nella identificazione del numero civico, quanto da una precisa scelta processuale. Alcuna nullità della sentenza è, quindi, rinvenibile.
L'appello è, in conclusione, infondato e deve essere rigettato.
Le spese di giudizio seguono strettamente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Va, inoltre, rilevato che con l'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”. La norma prevede che il giudice non “accerti” bensì “dia atto” dei presupposti per il contributo unificato maggiorato. Ne consegue che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento e che spetta esclusivamente all'Amministrazione giudiziaria il compito di verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo, avente natura tributaria, di pagamento derivante dalla pronuncia e di adottare i provvedimenti conseguenti, avverso i quali l'interessato può esperire i mezzi di tutela di natura amministrativa (v. Cass. civ. sez. III, 24/10/2018, n. 26907).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, sull'appello proposto da
[...]
San Giorgio a Cremano nei confronti di avverso la Parte_4 CP_1
sentenza del Giudice di Pace di Barra n. 2009/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese di lite, liquidandole CP_1
in euro 1.300,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario nella misura del 15 % del compenso;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma
1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento a carico del Parte_4
[.
San Giorgio a Cremano dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Napoli il 09/02/2025.
Il giudice dott. Enrico Ardituro